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Parere penale peculato notaio - confisca per equivalente
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Da: art.81 comma II27/02/2013 16:59:39
ragazzi, evitiamo di mandare a puttane questa discussiione...per favore

penalista, che ne opensi di quanto scritto nel mio post delle 16.54?

Da: penalista27/02/2013 17:06:25
...credo ci sta tutto...bravo/a!!! io, al contrario, mi sono soffermata più sulla confisca...credo che se tutto va bene il 50 ce lo possiamo dimenticare entrambi ;-P

Da: art.81 comma II27/02/2013 17:34:39
sono uomo penalista, tu donna mi pare
dove hai sostenuto l'esame?

sia questo parere che quello di civile mi stan facendo penare...
restando su questo, cosa hai consigliato in ordine al sequestro preventivo?
io, nelle ultime  5 righe e direttamente in bella (!!!!), ho scritto quasi autometicamente che è possibile in sede di riesame chiedere l'annullamento della misura reale o, in subordine, la sostituzione della stessa con una meno afflittiva in quanto applicata su beni diversi dagli apartamenti, facendo valere la sproporzioine (che in verità dalla traccia non emerge) tra quanto oggetto di appropriaz  e beno sequestrati
credo che la soluzione corretta era chiedere il dissequestro in qyuanto il sequestro finializzato alla confisca non ha fragion d'essere se la confisca non può esser applicata...natuarlmente stiamo supponendo il fatto commesso prima della riforma

Da: penalista27/02/2013 17:49:26
io ho concluso che ove il fatto è commesso prima....dunque la confisca non è applicabile...il notaio potrà presentare istanza di riesame del sequestro preventivo al fine di ottenere la restituzione degli immobili.

Da: art.81 comma II27/02/2013 17:52:37
ed è sicuramente una conclusione corretta....
dove hai fatto l'esame? o meglio chi ti corregge che percentuale ha in genere?
a me corregge una corte che in genere ha il 40 %

Da: Amareggiata27/02/2013 17:55:12
Sono amareggiata solo perché avrei potuto fare meglio in tutte le prove. Sentivo freddo)) volevo andare in bagno, avevo sete e non potevo bere perché poi...avrei dovuto fare la fila in bagno)))) tre giorni del cavolo.

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Da: A parer mio27/02/2013 18:03:34
Amareggiata non ti amareggia' troppo, calcola che il mese di maggio - giugno l'ansia cresce e i rimpianti pure ...

Il dado è tratto. Quel che è fatto è fatto. È inutile piangere sul latte versato.

Non voglio esagerare ma ne va della sanità mentale ...

Da: Amareggiata27/02/2013 20:35:16
Io sono tranquilla. Ho solo capito che non sono capace di scrivere un parere o un atto come vorrei nelle schifose condizioni in cui si svolge l'esame. Pazienza...

Da: @ Amareggiata28/02/2013 10:12:43
dove lo hai fatto?

Da: Amareggiata28/02/2013 12:51:32
Firenze.

Da: art.81 comma II28/02/2013 13:35:30
Amareggiata, dai che ti corregge catanzaro!...certo  l'alea dell'esame resta sempre ma...sarei ottimista!
pensa quante  persone avran fatto sicuramente peggio di te (ammesso che tu abbia fatto male)! e riempiranno certamente la quota standard del 30% di bocciati!
Magari I x i fiorentini verranno all'orale, ma noin ci pensare adesso!
in bocca al lupo!

Da: art.81 comma II28/02/2013 13:36:32
volevo scrivere: Magari i proiblemi x i fiorentini verranno all'orale, ma non ci pensare adesso!

Da: x tutti04/03/2013 09:24:45
soluzioni interessanti!

Da: Sessione 201204/03/2013 13:24:26
Ragazzi, come succede ogni anno dal 2003 (da quando esiste il sistema dell'abbinamento tra le corti d'appello per la correzione incrociata), anche quest'anno il numero degli idonei sarà pari al 33%, a livello nazionale, ed il 67% dei candidati nn potrà sostenere gli orali, dovendo ritentare le tre prove scritte l'anno prossimo o successivamente...
Mi sorge spontanea una domanda, ma se i Regi decreti del 1933 e del '34 sono stati abrogati dalla data del 13 agosto 2012, per effetto della delegificazione dell'ordinamento forense, come ha fatto la Severino a fare il bando della sessione 2012, in data 4 settembre 2012?
non è un vizio che potrebbe fare invalidare tutta la sessione 2012, qualora qualcuno dei non idonei lo facesse rilevare con un ricorso amministrativo al tar?
In effetti, si è pubblicato un bando, presupponendo come vigente (R.D.L. 1578/1933 e R.D. 37/1934), qualcosa che, in realtà, non esiste più, in quanto abrogato dal 13.08.2012;
che ne pensate??


http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=15783

Da: x Sessione 201205/03/2013 00:37:51
posta le tue lamentele in una discussione pertinente!

Da: PER x sessione 2012 (post 0.37.51)05/03/2013 02:16:05
sei sicuro/a di non avere necessità di avvalerti di queste notizie?

sei sicuro/a di avere passato lo scritto e ke supererai anke gli orali??

mai dire mai nella vita...








Da: mamma di tobias05/03/2013 08:36:37

- Messaggio eliminato -

Da: x Sessione 201206/03/2013 15:31:42
fuori dalle palle! qui si discute il parere

Da: Solo per i Colleghi non idonei - sess. 201206/03/2013 16:25:27
Dal 13 agosto 2012  i Regi decreti n. 1578/1933 e n. 37/1934 (ove si prevede l'esame di stato quale condizione per l'ACCESSO ALLA PROFESSIONE) sono stati abrogati...


Alla data del 4 settembre 2012, data di pubblicazione del bando, è vigente solo il dpr Professioni 137/12 ... 

ove si parla di ACCESSO LIBERO (senza esame di stato) ALLE PROFESSIONI...


la nuova legge forense, sarà approvata, infatti, solo il 21 dic. 12.


Come si fa un bando (in data 4 SETTEMBRE 2012), basandosi su una normativa abrogata 20 giorni prima (il 13 AGOSTO 2012)??
Comunque, il suggerimento è di fare rilevare il vizio nell'ipotetico ricorso al tar avverso la mancata ammissione agli orali.

Quanto al termine per impugnare (60 gg.) il suddetto provvedimento di non idoneità, esso decorre dalla data di affissione dell'esito delle prove scritte presso la corte d'appello...



E' legittimo sollevare la questione anke nel ricorso avverso la mancata ammissione, in quanto il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO FINO A QUANDO NON CONOSCERETE L'ESITO degli scritti NON SI E' ANCORA CONCLUSO...

basta un singolo anello viziato nella catena del procedimento, anke se presupposto (COME IL BANDO), PER  fare crollare ed ANNULLARE tutto...

ritengo ke a breve, la questione si ripresenterà nuovamente... 

P.s. la nuova legge forense è stata approvata il 21 dicembre 2012..

vuoto legislativo più totale tra il 14 agosto 2012 ed il 20 dicembre 2012, anzi vigente solo il dpr Professioni n. 137-12, ma lì si parla di ACCESSO LIBERO alla PROFESSIONE...


quanto meno strano, un bando pubblicato il 4 settembre 2012, improntato sul R.D.L. 1578/1933 e sul R.D. 37/1934 (abrogati il 13 agosto 2012, venti giorni prima),
non trovate?
...

Da: x Solo per i Colleghi non idonei - sess. 201206/03/2013 18:28:46
ci hai rotto le palle! non postare più ste lagnanze! a parte il fatto che sei colpevolmente  off topic, non ti rendi conto, suppongo per ignoranza, dell'erroneità dei tuoi "ragionamenti"... chiamiamoli eufemisticamente così

Da: NON SAI NEPPURE QUEL KE DICI...06/03/2013 18:38:16
DELEGIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO FORENSE AD OPERA DEL GOVERNO MONTI ALLA DATA DEL 13.08.2012 - ABROGAZIONE RDL 1578/1933 E RD 37/1934 - DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 137/2012 (ovvero regolamento governativo di attuazione dell'articolo 3, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - CONCORRENZA E LIBERO ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE


Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

La delegificazione identifica un istituto, per lo più ritenuto coerente con i principi costituzionali, per cui la disciplina di alcune materie non protette da riserva di legge assoluta è trasferita dalla fonte legislativa primaria a quella secondaria, i regolamenti. In altri termini, si tratta di un mutamento di fonte normativa, relativamente ad alcune materie ben individuate. Ciò consente una attività diretta del Governo in quegli ambiti, considerata più rapida e flessibile.

La legge n. 400 del 1988 ha risistemato la materia. All'art. 17 della legge del 1988 è prevista la delegificazione come istituto che attribuisce al Governo il potere generalizzato di emanare norme di rango secondario, per lo più consistenti in regolamenti, sulla base di una legge a contenuto autorizzatorio da parte del Parlamento.
Il fenomeno della delegificazione si è sviluppato a partire dal settore amministrativo in materia di procedimento, con la legge n. 241 del 1990  (…).

Ma il fenomeno si è manifestato in maniera appariscente nel settore del pubblico impiego: con le tre leggi cosiddette Bassanini, Bassanini-bis e Bassanini-ter (rispettivamente legge n. 59 del 1997, legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), si è operato un intervento di vaste dimensioni, fondato sul criterio di delegificazione di molte materie eterogenee e complesse, tutte accomunate dall'intento legislativo di semplificare i procedimenti amministrativi.





Da: x NON SAI NEPPURE QUEL KE DICI...07/03/2013 11:17:11
ci hai rotto il caxxo! sei off topic e scrive caxxate, il bando è legittimo, idiota!
se avessi studiato un pò di più, avresti fatto dei compiti migliori ed   ora non andresti in cerca  di vizi inesistenti!
ribadisco: idiota!

Da: x Sessione 201207/03/2013 12:42:53
togliti dalle palle, su su...fuori!
qua si discute, fin qui lo si è fatto approfonditamente, del parere sul notaio....tu vai a giocare in autostrada, nel tardo pomeriggio sera...vai vai

Da: art.81 comma II07/03/2013 14:03:39
effettivamente questo è uno spazio dedicato al parere di penale!
è poco educato postare con insistenza riflessioni, francamente strampalate, sulla legittimità del bando...per cortesia, basta!

Da: Sessione 201209/03/2013 10:10:16

- Messaggio eliminato -

Da: patrocinatore da poco10/03/2013 11:53:45
x Sessione 2012
baciami il culo, fallito!

Da: patrocinatore da poco10/03/2013 12:14:51
ottime le argomentazioni di art.81 comma II e penalista

Da: gataravabsusndnd10/03/2013 13:44:16
sì cercto soprattutto quelle di art. 81....ahahahaha

Da: AAAAAA penalisti dove siete10/03/2013 17:55:20
tu qui su sarai uno di quelli che han toppato il parere! le argomentazioni di penalista e art. 81 son più che condivisibili!

Da: Sessione 201211/03/2013 16:19:59
anche te sei un bastardo, gataravabsusndnd

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