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RICORSO PROVE SCRITTE CAMPANIA
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Da: erano08/12/2012 16:47:21
come le lombarde!!!!!!! Non c'è nessun dubbio!!!

Da: grillo parlante 08/12/2012 16:53:37



Prima prova – 14 dicembre 2011
Dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze.
Il candidato, alla luce del dibattito attuale e delle diverse posizioni riportate dalla letteratura, delinei una idea di scuola dell'infanzia e / o di una dei due cicli dell'istruzione sul piano, ordinamentale, pedagogico-metodologico-didattico . Analizzi e descriva altresì le competenze del dirigente scolastico in relazione alla definizione e alla predisposizione di un piano dell'offerta formativa adeguato ai bisogni degli alunni e del territorio, anche tenendo conto delle problematiche dell'integrazione e dell'inclusione.



Il passaggio dalla scuola delle conoscenze alla scuola delle competenze è la conseguenza di un percorso di idee e di azioni generatosi nel contesto europeo dove, agli inizi del terzo millennio, è maturata la consapevolezza che l'UE sarà in grado di affrontare le sfide economiche e sociali del mondo della globalizzazione solo puntando sulla qualità della formazione e curando lo sviluppo di competenze di base dei suoi cittadini, competenze il cui possesso è elemento indispensabile all'esercizio di una cittadinanza attiva della parità di opportunità.
Così, il Consiglio europeo di Lisbona del 2000 indicava la necessità di definire competenze di base da assicurare lungo un apprendimento permanente, i Consigli europei di Stoccolma del 2001 e di Barcellona del 2002 sottoscrivevano gli obiettivi futuri concreti dei sistemi di istruzione e formazione europei, il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo del 2005 nel Patto europeo per la gioventù, allegato alle conclusioni, sottolineava la necessità di incoraggiare lo sviluppo comune di competenze di base. Per realizzare una formazione di qualità, orientata al futuro e concepita in funzione delle esigenze della società europea, la Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 individuava, infine, le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente intese come una "combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione, l'occupazione". Giacché in Europa i sistemi di istruzione e formazione differiscono, per dar vita a una cooperazione fra istituzioni di Paesi diversi, l'EQF (European Qualification Fremework), approvato con Raccomandazione del Parlamento europeo nell'aprile del 2008, ha fornito un quadro di livelli e descrittori di apprendimento e di competenze in modo sufficientemente generico da comprendere la varietà di qualifiche e le differenze di livello esistenti in ambito nazionale e settoriale. L'EQF definisce la competenza come "la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità, capacità sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro e di studio e nello sviluppo personale", descrivendola in termini di responsabilità e autonomia e improntata all'obiettivo di promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e di agevolare l'apprendimento permanente.
Alla luce delle Raccomandazioni e delle azioni europee i sistemi nazionali scolastici hanno previsto e stanno prevedendo riforme, riordini, adeguamenti.
Il DM 22 agosto 2007 n. 139 – Regolamento sul nuovo obbligo d'istruzione – contiene le Indicazioni nazionali sulle competenze e i saperi che tutti i giovani devono possedere a sedici anni, cioè al compimento dell'obbligo scolastico. Esso stabilisce che l'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo, il possesso dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. I saperi  e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione sono riferiti a quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) che costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave. Le otto competenze chiave (imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni), che tutti gli alunni devono acquisire, sono necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della loro personalità, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale.
Anche nei Regolamenti nn. 87, 88, 89 emanati con il DPR 15 marzo 2010 si prevede il passaggio dall'apprendimento per discipline all'apprendimento per competenze attraverso una riorganizzazione delle conoscenze disciplinari, una maggiore flessibilità in rapporto alle quali articolare e differenziare i singoli percorsi formativi, curvandoli alle esigenze del territorio. In tutti i documenti del riordino del II ciclo d'istruzione c'è, inoltre, il riferimento alla didattica laboratoriale come modello pedagogico che promuove consapevoli processi di apprendimento in contesti operativi. In sintesi, l'approccio proposto è quello di arricchire la didattica per discipline selezionando i nuclei portanti dei saperi, rendere vitale e formativo l'insegnamento, introdurre esperienze di didattica attiva, aperte al contesto esterno, in modo che gli studenti possano essere protagonisti del loro cammino di apprendimento.
Il MIUR, con nota 12 aprile 2010, ai sensi del DM 27 gennaio 2010 n. 9, ha trasmesso il modello di certificato dei saperi e delle competenze degli studenti che hanno assolto all'obbligo, certificato, il cui rilascio da parte delle istituzioni scolastiche, è obbligatorio dall'anno sc. 2010/2011.
Tutto ciò cambia l'impianto che caratterizzava la scuola italiana, segnato profondamente dalla logica dei saperi trasmessi attraverso i programmi disciplinari, logica in cui la funzione primaria assegnata alla organizzazione era quella di rendere possibile il dispiegarsi graduale, completo e sistematico, lezione dopo lezione, dei saperi disciplinari, declinati in modo astratto, impersonale, per gli studenti di una certa fascia d'età, riuniti in gruppi di classi fissi.
Il Dirigente scolastico che, ai sensi dell'art. 25 del DLgs. 30 marzo 2991 n.16, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, deve promuovere una progettazione per competenze. Il Dirigente di un Liceo, per esempio, ad inizio d'anno scolastico, promuove l'azione di programmazione dei Dipartimenti disciplinari, che sono articolazioni del Collegio dei Docenti, fondata sulla scelta di nuclei fondanti di conoscenze relative alle competenze su cui sviluppare le "unità" formative di apprendimento. Inoltre il Dirigente predispone che i Consigli di Classe sostengano l'integrazione dei nuclei fondanti delle discipline. Un'oculata progettazione delle unità formative di apprendimento permette il conseguimento delle competenze-chiave. Nelle Indicazioni nazionali gli insegnamenti e le attività vengono presentati come depositi di conoscenze e abilità, che, secondo la logica dei piani di studio, devono essere tradotti in unità di apprendimento. La singola unità di apprendimento è il "luogo" dove si realizza l'incontro tra le diverse discipline, che non devono più procedere in parallelo, secondo una logica lineare, e i bisogni di ciascuno.
Il Dirigente promuove un'azione progettuale che ha il suo punto di avvio nella ricognizione il più possibile ampia e precisa delle esigenze formative degli studenti, delle famiglie, del territorio, dei bisogni organizzativi e delle risorse disponibili all'interno e all'esterno della scuola e, sulla base di tale ricognizione, impronta l'organizzazione didattica. Quest'ultima è infatti l'anello di congiunzione tra il Piano dell'offerta formativa, vero documento dell'identità culturale della scuola, e la sua concreta realizzazione. Ora, un conto è progettare un modello organizzativo la cui funzione primaria sia l'esplorazione sistematica dei saperi disciplinari, secondo la logica tradizionale dei programmi di una scuola intesa come luogo di trasmissione dei saperi, un altro è pensare un'organizzazione che sia funzionale al processo di crescita e maturazione dei singoli e dei gruppi, secondo la logica dei piani di studio personalizzati, che garantiscono l'acquisizione delle competenze. Insomma, ciò che deve trovare espressione nel POF, in termini di mete formative di istituto, altro non può essere se non una stilizzazione del PECUP, con la sua struttura e le sue articolazioni, che recepisca ed evidenzi le connotazioni e le sottolineature locali. Con la stilizzazione del PECUP e la sua connotazione rispetto al territorio, si dispone delle coordinate per procedere all'articolazione e all'organizzazione dell'offerta formativa, decidendo il tipo di modello di quota F/O (tempi strutturali, aggiuntivi, misti), l'articolazione della quota obbligatoria e di quella opzionale, anche tenendo conto delle problematiche dell'integrazione e dell'inclusione.
Nella scuola delle competenze va diffusa, inoltre, la cultura della valutazione delle competenze; quest'ultima deve tener conto della valutazione esterna, cioè  quella del Sistema nazionale di valutazione, che dall'anno scolastico 2010-2011 coinvolge anche gli alunni del II anno del secondo ciclo di istruzione. I dati delle rilevazioni esterne possono essere usati dalle scuole ai fini di una strategia di accountability e di miglioramento interno. La qualità esterna, corresponsabile dello sviluppo della qualità del sistema, se entra in sinergia con la valutazione interna e non viene vissuta come un accadimento, un atto isolato e momentaneo, può aiutare a chiarire limiti e punti di forza della performance degli studenti, può diventare occasione per migliorare le pratiche e i processi interni. Certamente non può bastare che siano implementati processi di valutazione; spetta al Dirigente promuovere un impegno della scuola nella ricerca, nella prassi della accumulazione di conoscenze scientifiche e di competenze tecniche del Collegio dei docenti per attivare la pratica corrente della valutazione per competenze finalizzata a realizzare un miglioramento misurabile rispetto ai risultati mediamente registrati sul territorio nazionale ed europeo.






























Seconda prova – 15 dicembre 2011
In una scuola si verifica una forte incidenza di evasione scolastica e di abbandono degli studi, nonché qualche episodio di bullismo nei confronti di alunni con problemi di socializzazione ed inserimento.
Il problema del bullismo viene divulgato dalla stampa e l'assessore comunale alle politiche sociali contatta la scuola affinché affronti il problema e sottolinea nel contempo la necessità di una maggiore collaborazione con quanti interessati nell'ambito del territorio a tutela dei minori e dei disabili.
Alla luce delle competenze del Dirigente, il candidato analizzi in particolare sia le problematiche relative al bullismo che alla dispersione scolastica ed individui le possibili strategie di soluzione, fornendo anche le motivazioni delle scelte operate con specifico riferimento al contesto ordinamentale e normativo.


La scuola è il luogo di crescita civile e culturale della persona e rappresenta insieme alla famiglia la risorsa più idonea ad arginare i rischi del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso d'identità, appartenenza e responsabilità. L'autonomia scolastica consente alle singole istituzioni di programmare e condividere con gli studenti, le famiglie e con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.
Nella scuola media di un quartiere periferico di una grande città si verifica una forte incidenza di evasione scolastica e di abbandono degli studi. Il Dirigente scolastico, poiché ai sensi del DLgs 15 aprile 2005 n. 76 art. 5 provvede alla vigilanza sull'adempimento  del dovere di istruzione e formazione, ha già promosso azioni di intervento per la prevenzione e il recupero degli abbandoni, azioni che hanno trovato esplicitazione nel POF della scuola e che si basano principalmente sull'attivazione di coinvolgenti pratiche laboratoriali inserite nella progettazione didattica curricolare ed extracurricolare e che, tuttavia, non risultano del tutto efficaci. Alcuni episodi di bullismo portano la scuola alla ribalta della cronaca: si tratta di episodi tanto più gravi in quanto perpetrati nei confronti di alunni con problemi di socializzazione e di inserimento.
L'assessore comunale alle politiche sociali, ai sensi dell'art. 132 del DLgs 31 marzo 1998 n.112- Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali- art.1 cc. a,b ("La legge regionale conferisce ai Comuni e agli Enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi ai minori, inclusi i minori a rischio di attività criminosa, i portatori di handicap…"), sulla base della propria competenza di promozione e coordinamento operativo di soggetti e di strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, contatta il Dirigente perché affronti il problema del bullismo e assicuri la tutela dei minori e dei disabili, anche attivando una maggiore collaborazione con quanti sul territorio siano coinvolti nella medesima tutela.
Di fronte al problema del bullismo, il Dirigente scolastico programma di intervenire su un doppio versante: da un lato provvedere a sanzionare i responsabili dell'accaduto, dall'altro individuare azioni in sinergia con gli Enti locali e le altre scuole del territorio per arginare i fenomeni e della dispersione e del bullismo.
Quindi, coinvolge gli Organi collegiali perché si individuino le sanzioni più adeguate nel Regolamento della Scuola da applicare nei confronti degli studenti autori degli atti di bullismo e, avvalendosi del Patto di corresponsabilità, acquisito e sottoscritto dai genitori all'atto dell'iscrizione dei propri figli nella scuola, rafforza la condivisione da parte dei genitori delle priorità educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola.
Gli aspetti procedimentali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti della scuola di I e II grado sono contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con DPR 24/06/1998 n. 249, entrato in vigore nell'anno scolastico 1998/99, modificato con il DPR 21/11/2007 n.235. Esso detta norme generali sui diritti e doveri degli studenti della scuola secondaria di I e II grado che le scuole devono declinare e sviluppare all'interno della propria realtà per formulare il Regolamento d'Istituto. Lo Statuto prevede il Patto di corresponsabilità con il quale si evidenzia il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di una alleanza educativa che coinvolge la scuola, gli studenti e i loro genitori. Poiché nell'attuazione delle sanzioni occorre ispirarsi al principio di gradualità, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare connessa, il Dirigente, in considerazione della gravità degli atti di bullismo perpetrati nei confronti di alunni della scuola, peraltro con problemi di socializzazione e di inserimento, non ritiene di poter liquidare la faccenda con un rimprovero verbale. Quindi, convoca i Consigli delle classi di appartenenza degli studenti, essendo competenza del Consiglio di classe irrogare le sanzioni che non comportino l'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni. I Consigli di Classe, sulla base della considerazione che l'allontanamento dalla scuola degli studenti autori degli atti di bullismo potrebbe indurre gli stessi a peggiorare il loro comportamento nonché a suggerire ed alimentare il definitivo abbandono dalla scuola, predispongono che essi si impegnino per quindici giorni in attività di piccola manutenzione dei locali della scuola, nella frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e culturale predisposti dal CIC. Infatti, il testo normativo DPR 21/11/2007 n. 235 tende a sottolineare la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,  culturale e in generale a vantaggio della comunità (art. 4 c. 2).
Il secondo versante, su cui il Dirigente scolastico ha programmato di intervenire per affrontare in modo più efficace i punti di debolezza della scuola: dispersione, abbandono e fenomeni di bullismo, è quello di attivare, come suggerito dall'assessore comunale alle politiche sociali, una maggiore collaborazione con quanti sul territorio sono interessati alla tutela dei minori. Il DPR 8 marzo 1999 n. 275 delinea in maniera chiara i vari temi della concertazione e della intesa con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali che il Dirigente può attivare. Quindi, il Dirigente della scuola in questione ritiene che per arginare i fenomeni di cui sopra sia utile un accordo di rete, ai sensi dell'art.7 del DPR 275/1999. Le reti, infatti, hanno una buona potenzialità di risoluzione dei problemi in quanto riescono a mettere in gioco molte risorse sia umane che materiali. Per la scuola, abituata tradizionalmente a rispondere solo del proprio ambito d'intervento, con l'accordo di rete, si realizza la possibilità di affermarsi sul territorio come una vera e propria agenzia sociale.
D'altra parte, le indagini nell'ambito del disagio giovanile dimostrano l'efficacia di azioni sinergiche tra le scuole del territorio e tra le scuole e gli enti locali nell'ambito della gestione dei servizi comuni. Inoltre, la scelta di partecipare ad una rete, che è un'esperienza significativa e rappresentativa dei processi di trasformazione e innovazione della scuola dell'autonomia, riflette la mission e la vision della scuola come sistema aperto, pone gli studenti al centro del percorso formativo.
Quindi, il Dirigente convoca il Collegio dei Docenti e poi il Consiglio d'Istituto per ottenere la delibera. La delibera del Consiglio d'Istituto è obbligatoria perché trattasi di  delibera "preventiva autorizzata" senza la quale il Dirigente non può transigere o realizzare l'iniziativa. Viene individuata dal Collegio dei Docenti una equipe del Progetto, costituita dal Dirigente stesso, dal DSGA, da un docente referente, dalla FS responsabile del rapporto con le istituzioni e gli enti territoriali. Il Dirigente partecipa alla conferenza dei dirigenti delle scuole coinvolte nel progetto, dove viene istituito un fondo spese con il contributo delle singole istituzioni scolastiche. Nella rete, attraverso vari contatti, vengono coinvolti i sevizi sociali, il tribunale minorile, l'ASL, le associazioni di volontariato. Quindi, tra le parti si stipula una convenzione. La convenzione, nella sua rilevanza giuridica, può essere definita come un atto negoziale bilaterale o plurilaterale con il quale due o più soggetti costituiscono, modificano o estinguono tra loro un rapporto giuridico. La convenzione richiede il consenso di tutti gli aderenti e, una volta stipulata, viene pubblicata all'albo d'Istituto. La convenzione prevede la sottoscrizione degli impegni reciproci e indica anche gli strumenti di controllo di gestione dei progetti che saranno attivati in sinergia tra la scuola in questione, le altre scuole, gli Enti locali coinvolti.

Da: Rajapetrosa 08/12/2012 17:39:57
ok, Grillo, e alla fine, quale commissione ha corretto i tuoi compiti e come te li hanno valutati?

Da: si vorremmo sapere le valutazioni08/12/2012 18:29:45
forma corretta, non c'è nulla da dire

Da: dall''altra parte08/12/2012 19:58:49
c'è burrasca!

Anzi Gian Burrasca .

Poteva fare ilMinistro della P.I.

ma si contenta di essere DS (con la sospensiva)

Da: Incompatibilit09/12/2012 07:42:46
Vittoria! Il TAR Molise annulla tutte le prove del Concorso DS per incompatibilità . La giustizia ha fatto il suo corso. Non é che l'inizio. Forza.

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Da: Forum209/12/2012 08:14:02
confermo il vento cambia direzione

Da: Scripta manent09/12/2012 10:00:05
TAR Molise, udienza di merito (7/12/2012):

"Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto annulla tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti."

Da: da "La Repubblica"09/12/2012 10:37:29
Presidi, concorso senza pace.
Annullate le prove in Molise

Il Tar regionale ha riscontrato gravi irregolarità nella prova che era già finita nel mirino in Lombardia. Ora si rischia di dover rifare tutto
di SALVO INTRAVAIA

PRIMA le buste trasparenti in Lombardia e adesso "gravi irregolarità" in Molise. Il concorso a preside bandito dal ministero dell'Istruzione nel 2011 non ha pace: il Tar del Molise ha annullato l'intera procedura concorsuale a seguito del ricorso avanzato Comitato degli aspiranti presidi. La sentenza riguarda il ricorso che era stato presentato dagli esclusi dalla prova. "Si tratta  - piegano gli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini  -  della prima sentenza di questo genere in Italia che porterà alla ripetizione del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Scolastico regionale per il Molise".

Una decisione che potrebbe portare all'annullamento della selezione anche in altre regioni. "In quasi tutti gli uffici scolastici regionali interessati dal concorso per il reclutamento di circa 2.700 dirigenti scolastici - continuano i legali dei ricorrenti - sono stati sollevati i vizi già accertati con la sentenza del Tar Molise".
---   ---   ---   ---   ---   ---  
E' chiaro, secondo me, che le nostre speranze devono essere riposte nei casi di incompatibilità. Bisogna indagare, dimostrare,
testimoniare.
Esiste ancora uno spiraglio di successo.

Da: pensiero convergente09/12/2012 10:57:37
basta concorsi (che peraltro costano pure), eleggiamo i DS. Questa sarà la conclusione cui si giungerà, con buona pace del merito.

Da: Alfa araba09/12/2012 11:34:35
Anche noi in Campania come in Molise. Forza ragazzi questa sentenza ci deve dare coraggio e spingerci avanti a procedere tt insieme

Da: trionfi...09/12/2012 12:27:57
la giustizia......!!!!

Da: Chi cerca trova09/12/2012 12:52:04
In questo link http://www.flccampania.it/doc/20090327FlcNaIstProfTecnIniziativa7apr.pdf una commissaria viene definita "Struttura di Comparto Dirigenti Scolastici Flc CGIL Campania".

Da: Pur se non fosse vero.09/12/2012 13:31:41
Per la teoria dell'affidamento del terzo di buona fede è vero!!!

Da: Per solo io09/12/2012 13:50:58
     Non ti basto!!!!??

Da: Si si09/12/2012 14:13:12
@Chi cerca trova
Quello che hai postato è una bazzecola rispetto a ciò che realmente c'è, in anni ben più vicini a noi...............

Da: per favore,09/12/2012 14:28:21
smettiamola di scrivere su un forum pubblico:
gli indirizzi a cui postare, ben più riservati, ci sono

Da: grillo parlante 09/12/2012 15:17:05
La notizia delle prove annullate in Molise alimenta le nostre speranze. Se son rose...

Da: noi09/12/2012 15:28:10
Vi appellereste a tutto pur di non ammettere che la valutazione purtroppo è soggettiva e che non sempre può essere positiva.
Smettetela di rendervi ridicoli e tornate alle vostre vite, se le avete!
Siete patetici!

Da: grillo parlante 09/12/2012 16:49:31
Avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini -  "Si tratta della prima sentenza di questo genere in Italia - evidenziano i legali - che porterà  alla ripetizione del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dall'Ufficio Scolastico regionale per il Molise. In quasi tutti gli uffici scolastici regionali interessati dal concorso per il reclutamento di circa 2700 dirigenti scolastici, sono stati sollevati i vizi già accertati con la sentenza del Tar Molise".


I due avvocati del Foro di Campobasso, che difendono nel dettaglio gli aspiranti presidi di Molise, Lazio e Calabria, mercoledì scorso, 5 dicembre, hanno anche ottenuto un provvedimento cautelare favorevole da parte del Consiglio di Stato per i ricorrenti del Lazio. Per fornire informazioni più dettagliate sulla sentenza e "sui gravissimi vizi denunciati, che saranno portati all'attenzione della Corte dei Conti e della competente Procura della Repubblica", il Comitato degli aspiranti presidi annuncia una conferenza stampa che si terrà martedì prossimo (ore 11) presso lo studio dell'avvocato Iacovino a Campobasso.

Perché non ci mettiamo in contatto anche con questi legali?

Da: .......................09/12/2012 17:37:54
ci sono due interessi legittimi:
- chi ha superato la prova scritta sta studiando, sacrificando se stesso, famiglia e ... ecc. Voi che avete fatto, credo, altrettanto nella prima fase del concorso dovreste sapere cosa vuol dire!
- chi pensa di aver subito un torto perchè non ammesso all'orale.
Bene! Cosa fare o sperare?
Esultare di una sentenza come premonitrice di altri?! Eppure altri (ci sta qualcuno secondo voi che ha meritato di superare il concorso???) stanno ore e ore sui libri, fanno rinunce e cosa dovrebbero fare se tutto salta?
UN RICORSO! Giusto? E' questa l'Italia (per molti): tutto è permesso, si può fare tutto a dispetto delle regole pre-definite!

Da: non ammessa disincantata09/12/2012 18:35:11
@da.....e su non fare paternali!!!!!!! qui si commentano procedure irregolari e prova ad immaginare per un attimo di essere dalla parte di chi , come te , ha davvero studiato e, per ragioni incomprensibili ,si è visto bocciare un elaborato  piuttosto corretto ed aderente alla traccia ...giudicato in pochi minuti ......là dove non si riscontrano motivazioni comprensibili per la propria esclusione (siamo tutti docenti stagionati capaci di un buon livello di autoanalisi) evidentemente sorgono sospetti di contaminazione..............se poi giungono notizie di interessi specifici da parte dei componenti delle commissioni quelle che sono solo vaghe ipotesi prendono corpo e forma .....piuttosto anche gli ammessi dovrebbero vigilare , perlomeno quelli che sono entrati grazie a loro stessi...........

Da: aggiungerei09/12/2012 18:43:52
Motivazioni stereotipate e contrastanti con il corpo dell'elaborato!!!!

Da: 4 dicembre09/12/2012 21:56:21
PER info959.....

TI HO INVIATO UNA EMAIL.

Da: non arreso10/12/2012 00:40:21
qualcuno dice che la Buonaiuto sia dirigente FLC-CGIL: leggete un po' qua (caso Molise):

N. 00745/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avv. [omissis], con elezione di domicilio in Campobasso, via [omissis],

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., e Ufficio scolastico regionale per il Molise - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,

nei confronti di

- [omissis], controinteressati, rappresentati e difesi dall'avv. [omissis], con elezione di domicilio in Campobasso, [omissis]

- [omissis], controinteressata, rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], con elezione di domicilio in [omissis];

e con l'intervento di

- [omissis] >,

per l'annullamento

dei seguenti atti: 1)il decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Molise prot. n. 7419 del 30.9.2011 di nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2)tutti i verbali della commissione esaminatrice, in particolare il verbale n. 1 del 6.10.2011, il verbale n. 2 del 26.10.2011, il verbale n. 3 del 17.11.2011, il verbale n. 4 del 1.12.2011, il verbale n. 5 del 14.12.2011, il verbale n. 6 del 14.12.2011, il verbale n. 7 del 15.12.2011, il verbale n. 8 del 15.12.2011, il verbale n. 9 del 19.1.2012, il verbale n. 10 del 26.1.2012, il verbale n. 11 del 22.2.2012, il verbale n. 12 del 23.2.2012, il verbale n. 13 del 27.2.2012, il verbale n. 14 del 13.2.2012; 3)il provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale con il quale si è proceduto all'approvazione di tutti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice e la graduatoria finale con l'elenco degli ammessi alla prova orale; 4)il provvedimento dell'U.S.R. prot. n. 1586 del 15.3.2012, con cui si è proceduto alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale; 5)ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti; quanto ai motivi aggiunti del 2.11.2012, dei seguenti atti: 1) 1)il decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. Molise prot. n. 4996 del 2.8.2012, con il quale si è proceduto all'approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi; 2)tutti i verbali predisposti dalla commissione esaminatrice propedeutici all'approvazione della graduatoria stessa; 3)ogni atto preordinato, consequenziale o connesso, in quanto lesivo. I ricorrenti, a tal riguardo, deducono le seguenti censure: violazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, violazioni procedurali e sostanziali nella correzione degli elaborati e nella griglia di valutazione.

Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le loro deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l'Amministrazione statale intimata, deducendo - anche con due successive memorie e con note di deposito - l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti. Conclude per la reiezione.

Si costituiscono - con due distinte memorie di costituzione - le parti controinteressate evocate in giudizio, per chiedere la reiezione del ricorso. Con due memorie ulteriori, la controinteressata [omissis] ribadisce le proprie eccezioni e deduzioni al ricorso e ai motivi aggiunti.

Con due distinti atti di intervento >, si costituiscono altri contraddittori. Con successiva memoria, gli intervenienti [omissis] ribadiscono e precisano le loro eccezioni e deduzioni.

Con decreto presidenziale n. 60/2012, viene respinta l'istanza cautelare provvisoria.

Con ordinanza collegiale n. 77/2012, questa Sezione accoglie la domanda cautelare delle parti ricorrenti.

Con ordinanza presidenziale n. 538 del 2012, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l'Amministrazione resistente dà esecuzione.

All'udienza del 22 novembre 2012, la causa viene introitata per la decisione.

II - Il ricorso è fondato.

III - La commissione esaminatrice è l'organo preposto, in via esclusiva, alle operazioni relative all'espletamento delle prove concorsuali e alla valutazione dei candidati partecipanti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, come per qualsiasi altro pubblico concorso. Le regole relative alla composizione delle commissioni esaminatrici hanno significativa importanza, tanto da trovare collocazione nell'ambito dei principi fondamentali di cui all'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. A tenore della norma di cui al citato art. 35, comma terzo la lett. e), la composizione delle dette commissioni di concorso pubblico deve avvenire >. Ciò, all'evidente scopo di evitare che siano deputati alla scelta, in sede di pubblico concorso, soggetti che, in qualche modo, potrebbero non garantire una posizione d'imparzialità, per la loro connotazione politica, associativa o sindacale (cfr.: T.a.r. Sardegna I, 15.10.2002 n. 1367).

Nel caso di specie, una componente della commissione nominata con l'impugnato provvedimento dell'Ufficio Scolastico regionale del Molise n. 7419 del 30.9.2011, precisamente il dirigente scolastico [omissis], risulta essere rappresentante sindacale della [omissis] e, in tale veste, risulta persino aver sottoscritto il contratto integrativo 2010 - 2011 per l'area V (dirigenza). Su tale punto vi è prova documentale, versata in atti dai ricorrenti. Quand'anche la detta dirigente scolastica avesse partecipato alla contrattazione collettiva nella veste di "esperto", è evidente che la medesima lo abbia fatto su mandato della sua organizzazione sindacale: essa, dunque, ha rivestito l'incarico di "rappresentante" del sindacato, con la conseguenza che in capo ad essa si è determinata l'incompatibilità, senza possibilità di eccezioni o deroghe (cfr.: Cons. Stato V, 3.10.2002 n. 5202). Nessun rilievo assume la circostanza che, dopo la detta contrattazione, la d.ssa [omissis] non abbia svolto altre attività per conto del sindacato, se si considera che essa è attualmente ancora iscritta all'organizzazione e potenzialmente potrebbe svolgere altre attività di rappresentanza sindacale. E' evidente che la norma in esame si presterebbe a una facile elusione, se bastasse dimettersi dalla rappresentanza sindacale prima del concorso pubblico, per poi riprendere l'attività sindacale subito dopo aver ricoperto l'incarico di membro di una commissione concorsuale.

Ne discende che la sussistenza di una causa d'incompatibilità riguardante un componente rende illegittima la composizione dell'intera commissione concorsuale, essendo essa un collegio perfetto (cfr.: Cons. Stato IV, 12.3.2007 n. 1218) e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

Non può valere a far salvi gli atti concorsuali posti in essere dalla commissione priva della piena legittimazione, il principio del >, a mente del quale, se la nomina di un soggetto a organo dell'Amministrazione, si appalesi illegittima e venga pertanto annullata, gli atti "medio tempore" adottati da detto soggetto resterebbero efficaci, a tutela della buona fede dei terzi, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra l'Amministrazione e la persona fisica dell'organo che agisce (cfr.: Cons. Stato IV, 27.6.2012 n. 3812; idem VI, 8.8.2008 n. 3915; T.a.r. Calabria Catanzaro II, 21.11.2011 n. 1380; Cons. Stato V, 17.2.2003 n. 821). Per costante orientamento giurisprudenziale, allorché venga annullata in sede giurisdizionale la nomina del titolare di un organo monocratico o collegiale, l'accertata invalidità dell'atto di investitura ha conseguenze sugli atti emessi prima dell'accertamento d'invalidità, quando l'organo non sia investito di funzioni di carattere generale, bensì di una specifica e determinata funzione (quale è lo svolgimento del concorso pubblico). Invero, in tale ipotesi, il procedimento di nomina viziato non ha piena autonomia rispetto al procedimento concorsuale, anzi costituisce una fase endoprocedimentale di esso, di guisa che i vizi della nomina si riverberano sugli atti del concorso, determinandone la caducazione (cfr.: T.a.r. Lombardia Milano II, 08.02.2011, n. 402; T.a.r. Valle d'Aosta I, 6.5.1995 n. 53; T.a.r. Friuli V. G., 20.3.1991 n. 79).

Pertanto, il discrimine tra una fattispecie definibile di "danno contenuto" derivante dal vizio d'investitura, da un lato, e una fattispecie di "effetto domino" dell'annullamento della nomina dall'altro, è sicuramente segnato dall'aspetto procedimentale: se vi è netta distinzione e autonomia tra il procedimento di nomina del > e quello degli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono posti al riparo dalle conseguenza della destituzione del funzionario. Viceversa, se la nomina del funzionario rientra nello stesso procedimento amministrativo di cui fanno parte gli atti che esso pone in essere, questi ultimi sono travolti dall'annullamento della nomina. Ed è appunto il caso dell'illegittima nomina di una commissione di concorso pubblico che, facendo parte integrante dello stesso procedimento concorsuale, produce la conseguenza per la quale l'annullamento dell'atto presupposto travolge tutti gli atti del pubblico concorso posti in essere, compresa la graduatoria finale.

IV - Ritenuto, pertanto fondato il motivo della violazione dell'art. 35 comma terzo lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con assorbimento degli ulteriori motivi. Si ravvisano ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto annulla tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso e con i motivi aggiunti.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2012, dal Collegio così composto:

Goffredo Zaccardi, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Da: Sto correggendo dei compiti.10/12/2012 08:44:31
     Sono semplici. Test di completamento. Impiego 18 (diciotto) minuti!!!!!!! a compito si capisce! (compito di due pagine!!!). Per me è più semplice. Non ho pacchi da aprire e chiudere, non ho buste da aprire. Leggo da solo, nessuno deve ascoltarmi e chiedermi dei chiarimenti o di ripetere la lettura perché qualcosa gli sia sfuggito. Non ho da inserire a verbale. Se ci metto il tempo per la valutazione (concentrarmi sugli indicatori) e quella per elaborare e scrivere il giudizio impiego 35 minuti a compito. Sono pure molto veloce!!! Buon giorno.

Da: Scripta manent10/12/2012 09:19:24
da LA TECNICA DELLA SCUOLA
Dopo lo stop delle assunzioni lombarde dovuto alla nota e triste questione delle buste trasparenti e alla sospensione del concorso in Calabria, per presunte gravi irregolarità, arriva l'annullamento per "gravi irregolarità" del Tar Molise del concorso molisano
Un concorso, quello per dirigente scolastico, bandito nel 2011, che non trova pace e fa emergere tutte le sue criticità organizzative. Dopo lo stop delle assunzioni lombarde dovuto alla nota e triste questione delle buste trasparenti e alla sospensione del concorso in Calabria, per presunte gravi irregolarità, arriva l'annullamento per "gravi irregolarità" del Tar Molise del concorso molisano. Una decisione che potrebbe portare all'annullamento della selezione anche in altre regioni. Si teme fortemente un effetto domino che potrebbe invalidare buona parte dei concorsi regionali per DS. Infatti in buona parte degli uffici scolastici regionali interessati dal concorso per il reclutamento di circa 2.386 dirigenti scolastici, attraverso l'accesso agli atti e il riscontro di presunte e gravi incompatibilità nelle commissioni , continuano a colpi di carta bollata i ricorsi che sollevano vizi giuridici già accertati con la sentenza del Tar Molise. Il danno prodotto, da questa sentenza, nella regione Molise, è proporzionale al basso numero dei vincitori. Infatti per 16 posti messi a concorso dal Miur in Molise sono risultati vincitori soltanto 11 candidati su 259 che hanno partecipato alle prove perselettive. Si ricorda che dopo il test di preselezione soltanto il 23% era stato ammesso alle prove scritte, che si è ridotto al 4,3% alla fine dell'intera partita concorsuale. La commissione giudicatrice del concorso DS Molise ha ritenuto idonei soltanto 11 candidati: cinque in meno dei posti disponibili. I timori sempre più crescenti e consistenti di un effetto domino di questa sentenza, sono il vero problema, che soprattutto per la questione lombarda destano molte preoccupazioni. È molto probabile che in gennaio arriveranno, in coincidenza di una vacanza governativa del Paese, altre sentenze che potrebbero annullare altre prove concorsuali di altre regioni, in primis Calabria e Lombardia. Un concorso iniziato con la fuga di notizie dei test di preselezione che prima della pubblicazione ufficiale sul sito del Miur già erano divulgati in rete, che è continuato con le polemiche dovute agli errori degli item, pieni di test ambigui e con più di una risposta corretta, test evidentemente sbagliati, che ha costretto il ministero a cancellarne, ad una settimana dalla prova, un migliaio, che adesso si sta concludendo con la coda amara delle sentenze di annullamento.

Da: QUESTO CONCORSO10/12/2012 09:31:36

E' DA ANNULLARE IN TOTO !!!
SI STANNO ARRAMPICANDO SUGLI SPECCHI.....CHE FIGURA.......
SE SI VUOLE DIMOSTRARE CHE E' TUTTO IN REGOLA OCCORRE RIFARE TUTTO SIN DALL'INIZIO PERCHE' ANCHE LA PRESELETTIVA E' ZEPPA DI IRREGOLARITA' !

Da: pippo pluto10/12/2012 17:09:15
Segreteria Organizzativa: presso FLC, via L. Bianchi, 9, Benevento - tel. 0824 29226 fax 0824 302216
e-mail: benevento@flcgil.it sito internet: www.flcbenevento.it
Segreteria Provinciale - Benevento
Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
Sindacato della Scuola, dell'Università, dell'Alta formazione e della Ricerca
Assemblea Sindacale
Interverrà
Pina Buonaiuto
FLC Regionale
Lunedi 3 maggio ore 11.30
Aula Magna dell'Istituto Istruzione Superiore
Telese Terme

Da: GI10/12/2012 17:24:21
E' possibile che da noi è stato tutto regolare ?
Uniamoci perchè c'è chi si trova a sostenere l'orale nonostante abbia incominciato a studiare per la prima volta quando sono usciti i test della preselezione .Vi spiegate come hanno fatto ?
NONè GIUSTO BISOGNA ESSERE UNITI E DIMOSTRARE CHE TUTTO è STATO UNO     S C H I FO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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