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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
75409 messaggi, letto 1419023 volte

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Da: Nuova del forum03/01/2016 13:59:08
Davvero adesso credo che io debba cambiare nome. Non sono più l'ultima arrivata. E' tra noi il re della felicità. Non capisco quel che dice, però mi è simpatico. D'altra parte non comprendo neanche quelle cose sui contratti che sono state scritte, perchè son tonta. Adesso sono più tonda con i miei 55 Kg. di prima. Neanche capisco tutte queste volgarità e la sfiducia che qualcuno semina nel forum. Quelle come me, dice il mio amico, devono stare tranquille perchè stanno in una botte di ferro e l'inverno è arrivato da qualche giorno, anche se molti, avendo i riscaldamenti accesi, non se ne sono accorti. L'influenza di stagione è contagiosa e i portatori sani, non sapendo di avere con sè il virus, rischiano di contagiare tantissime persone. Qualche volta sarebbe meglio fossero messe in quarantena. Le previsioni meteorologiche prevedono neve anche a bassa quota che impedirà agli usci di casa di aprirsi e chiudersi e costringerà tantissime persone a restare a casa. Devo congedarmi da voi perchè mia sorella, la genia, mi sta chiamando. Spero sia arrivato il mio amico.
Rispondi

Da: Prima si emanano bandi03/01/2016 14:13:24
con precise norme che regolano modalità di selezione e prove. Poi, a graduatorie in formazione o già formate e pubblicate, vengono fuori norme e leggi che consentono anche a chi non ha superato selezioni e/o prove di diventare dirigente scolastico. Era già accaduto per i cosiddetti "riservisti" del concorso bandito nel 2004 e per lo spesso concorso, più di recente, con le norme sulla "Buona Scuola", attraverso i commi 87 e 88, in calce. Viene da domandarsi: ma norme e leggi non avrebbero dovuto tutelare esclusivamente i "pleno iure", piuttosto che "i furbetti del quartierino", che non possedevano i requisiti previsti nel bando e/o non avevano superato le prove previste nello stesso?

Commi estratti dalla legge 107/2015.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità
dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni
sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso
pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di
cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo
di formazione e della relativa prova scritta finale,
volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei
ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e
alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a
valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:...
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente
legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso
riferito ai concorsi per dirigente scolastico di
cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 94 del
26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero
avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai
sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

Rispondi

Da: E se lo tsunami 03/01/2016 15:43:28
giudiziario giungesse tra 10 anni?

Che fanno, gli tolgono la pensione?
Rispondi

Da: @E se lo tsunami03/01/2016 16:37:06


Si osserva che la domanda dà per certo che l'evento sconvolgente si dovrà verificare. Questo è essenziale.
Provocatoriamente si spera avvenga in un tempo indefinito. Sperare non è peccato: é da incosciente o è una presa per i fondelli.

Rispondi

Da: E invece no03/01/2016 18:25:37
"E se lo tsunami giudiziario giungesse tra 10 anni?
Che fanno, gli tolgono la pensione?"

giungerà imminentemente, stai più che tranquilla.
Rispondi

Da: Già, prima si emanano bandi03/01/2016 19:29:39
con precise norme che regolano modalità di selezione e prove... e poi invece, in corso d'opera, si verificano cose e fatti abominevoli, che costringono i concorrenti incazzati per ciò che a loro è accaduto di anomalo, a ricorrere alla giustizia amministrativa  senza ricevere, però, risposte confortanti e coerenti rispetto ai ricorsi presentati e poi a ricorrere anche a quella ordinaria per denunciare soprusi e illeciti che hanno profondamente alterate le regole del gioco che hanno saputo solo mettere il merito fuori gioco .
E tu, invece, molto candidamente affermi, che "...viene da domandarsi: ma norme e leggi non avrebbero dovuto tutelare esclusivamente i "pleno iure", piuttosto che "i furbetti del quartierino", che non possedevano i requisiti previsti nel bando e/o non avevano superato le prove previste nello stesso?".
Io, invece, che non ho la faccia di bronzo, ti rispondo altrettanto candidamente: e tu carissima idonea, per affermare quanto hai detto, dovresti però spiegarmi, dov'eri quando avvenivano quasi alla luce del sole certe cose che non hai visto, ma solo perché non le hai voluto vedere?
Rispondi

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Da: x gia prima si emanano i bandi03/01/2016 19:59:22
"incazzati per ciò che a loro è accaduto di anomalo" ma quali sono le anomalie delle quali parli genericamente. Non avere i prerequisiti previsti  dal bando ed essere ammessi alle prove con riserva per poi essere "beneficiati" da un comma inserito in una legge finanziaria oppure essere stati bocciati già dalle prove scritte e diventare DS per un ricorso, mantenuto in vita e dichiarato ancora pendente dopo quasi dieci anni, peraltro simile a tanti altri, nel frattempo, respinti dalla giustizia amministrativa, pendenza per giunta messa in dubbio da un'interrogazione parlamentare e sulla quale si attende da due mesi che il Ministero faccia chiarezza? Perché di questo  scrivevo!  E quali sono le cose che non avrei visto? Quelle forse sulle quali stanno da tempo indagando gli inquirenti che, ci auguriamo, facciano al più presto piena  luce?

Rispondi

Da: Illimunato03/01/2016 21:17:08
Vedo ancora cani superstiti che abbaiano alla luna.
Rispondi

Da: Io vedo, carissimo Illuminato,03/01/2016 22:24:11
Tutt'altra cosa, ma preferisco non dirla.
Rispondi

Da: Cosa posso dire03/01/2016 22:49:35
io vedo invece dei cani che miopamente si soffermano a guardare il dito del saggio che indica la luna anziché sforzarsi a guardare la luna.
Rispondi

Da: Brava Nuova del forum03/01/2016 23:05:43
Sei veramente perspicace, non posso che condividere il tuo post.
Rispondi

Da: era ora!!04/01/2016 00:17:27
Chi parla male di una persona su Facebook, senza nominarla direttamente, ma indicando particolari che possano renderla identificabile, va incontro a una condanna per diffamazione. Lo si evince da una sentenza con cui la prima sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l'assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d'Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico.

"Attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di un collega raccomandato e leccaculo…ma me ne fotto per vendetta…." scriveva sul Facebook il maresciallo, condannato in primo grado a tre mesi di reclusione militare (con i doppi benefici) per diffamazione pluriaggravata, poi assolto dalla Corte militare d'appello di Roma dato l'anonimato delle offese sul social network che impediva, secondo i giudici, di arrivare al diretto interessato. Il procuratore generale militare aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado in Cassazione.

Ricorso che la Suprema Corte ha ritenuto fondato, disponendo un nuovo processo d'appello. "Ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione - si legge nella sentenza depositata oggi - è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa". Osservano i giudici di 'Palazzaccio': "Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due".

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, "non può non tenersi conto dell'utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, nè alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona".
Rispondi

Da: @ : era ora!!04/01/2016 08:06:53
Hai scoperta l'acqua calda e sei contento di averla scoperta.

Perchè posti questa "notizia" su Mininterno ?

Rispondi

Da: @  era ora!!04/01/2016 08:19:00
Potrebbe nascere un dubbio, ma non credo sia così e ti domando di precisare.

Il mio pensiero nasce dal tuo nick : "era ora".

Era ora significa finalmente, o sbaglio ?
Se questo dovesse essere vero a quali attività faresti riferimento? Sono attività oggettivamente vere o supposizioni della tua fantasia che ascriverebbero a qualcuno che potrebbe essere riconosciuto da almeno due persone sul forum, per le coordinate che ha postato, nei suoi interventi e vorresti mettere nella sua bocca parole che non sono mai state pronunciate ?  Sarebbe ancora peggio se tu volessi metter nella sua mente ed affermare che qualcuno abbia detto cose che tu riesci a leggere con la tua immaginazione.
L'immaginazione di una persona non costituisce elemento probatorio, ma rischia di poter essere un elemento diffamatorio e limitativo della capacità creativa dell'altro (cosa ampiamente tutelata dal nostro diritto).

Tanto premesso ti chiedo di precisare meglio, molto meglio, a scanso di equivoci. Grazie.
Rispondi

Da: Utilizzare04/01/2016 12:43:25
capziosamente una sentenza della Magistratura come mezzo, arma per intimidire è sbagliato e può essere perfino pericoloso, proprio come l'incauto camminare su un terreno scivoloso su cui si può facilmente cadere facendosi del male. In particolare è particolarmente pericoloso quando l'intimidazione è rivolta a qualcuno per imporgli un determinato comportamento e la relativa forza intimidatoria è tale da assumere la connotazione di un vero e proprio assoggettamento per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per impedire o ostacolare la libera e lecita espressione delle proprie idee e opinioni.
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Da: Utilizzare04/01/2016 12:47:05
Correggo: ...In particolare è oltremodo pericoloso quando...
Rispondi

Da: LA LEGGE NATURALE05/01/2016 11:12:07
Dunque, che un uomo sottragga qualcosa ad un altro e aumenti il proprio vantaggio con lo svantaggio di un altro è contro natura più della morte, della povertà, del dolore e di tutti gli altri mali che possono accadere al corpo o ai beni esterni: ciò infatti mina alle basi la convivenza umana e la società: [se infatti saremo così disposti da spogliare o violare un altro a causa del suo guadagno, di necessità si disgrega quella che è soprattutto secondo natura, cioè il legame tra gli uomini].  Come se ciascun membro (umano) avesse una tale sensibilità, da pensare di poter star bene, coll'aver tratto a sé la salute del membro più vicino, sarebbe necessariamente indebolito e perirebbe l'intero corpo, così, se ciascuno di noi si appropriasse dei profitti degli altri e sottraesse quanto gli fosse possibile a ciascuno per il proprio guadagno, la società umana e la comunità necessariamente sarebbero sovvertite. Infatti che ciascuno preferisca acquistare per sé ciò che riguarda l'uso della vita anziché per un altro, lo si è ammesso, poiché non si oppone la natura; ma la natura non sopporta che con le spoglie degli altri aumentiamo le nostre sostanze, ricchezze e potenza.

IL DIRITTO POSITIVO

E d'altra parte questo non è stato stabilito solamente dalla natura, cioè dal diritto delle genti, ma anche dalle leggi dei popoli, sulle quali si fonda lo Stato nelle singole città, perché non sia permesso nuocere ad altri per il proprio vantaggio. A questo, infatti, mirano le leggi, questo è il loro scopo, che sia salva ed integra l'unione dei cittadini, e puniscono coloro che la rompono con la morte, l'esilio, la prigione e le multe. E questo principio è molto più un prodotto della stessa razionalità naturale, che è legge divina ed umana; colui che volesse obbedirgli (in verità dovranno obbedire tutti gli uomini che vivono secondo natura) non si renderà mai colpevole di desiderare la proprietà altrui  e di prendere per sé ciò che abbia sottratto ad altri.

LE VIRTU' SOCIALI

Infatti sono molto di più secondo natura l'elevatezza d'animo e la grandezza, ed ugualmente l'affabilità, la giustizia, la generosità, che non il piacere, la vita e le ricchezze: è proprio di un animo grande ed elevato disprezzare questi beni e ritenerli cose di nessun valore a confronto dell'utile comune. [Sottrarre, invece, ad un altro a causa del proprio vantaggio è più contro natura della stessa morte, del dolore e delle altre calamità simili.]
Rispondi

Da: Ho perso la speranza 05/01/2016 11:32:05
Inizio a rassegnarmi all'idea che la vicenda del concorso Ds campano si sia chiusa in questo modo: chi è  dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Non credo sia più possibile mettere on discussione l'intera procedura. Forse qualche singolo concorrente avrà problemi legali. I neo-ds completeranno l'anno di prova e se pure saranno inquisiti nessuno toglierà loro la poltrona.

Partecipare a questo concorso è stato un grosso errore.
Rispondi

Da: hai torto05/01/2016 11:56:24
C'è chi è dentro ma dentro rimane e c'è chi è fuori ma fuori rimane. Dipende...
Rispondi

Da: La Controriforma05/01/2016 11:57:41
La differenza che esiste tra la filologia e la filosofia può essere la chiave della corretta interpretazione e comprensione della "controriforma". Vico fece di questo l'anima della ragione del suo pensiero per interpretare la storia ed il cammino dell'umanità. Speculativamente si può prendere per vero il modello che ci propone e interpretare e comprendere lo scontro che rappresenta lo spartiacque tra due diversi modi di concepire il destino : libero arbitrio e  predestinazione. Agostino, sulla base della filologia, fermava il suo credo alla lettura dei testi sacri e restava legato ai due Sacramenti, Battesimo ed Eucarestia. Il " Bue Grasso", Tommaso, Che trovò più seguito, introduceva la possibilità che, attraverso le indulgenze, si potesse determinare la conversione come scelta e non come essenza dell'essere supremo che tutto può e tutto predetermina. E' L'essenza del divenire che potrebbe avvicinare l'uomo a ciò che non è causa di se stesso ed è per questo che diventa essenza della vita e del mistero. Lo scontro tra il pensare e il leggere non stabilisce i confini tra la ricerca interiore e la regola della crescita culturale e spirituale. Tale confine non è neanche astrattamente concepibile e la filologia si fonde con la filosofia e i due modelli interpretativi, pur generando maggior confusione, esprimono la risultante asimmetrica tra il potere temporale e spirituale. Quando si vuole costruire un modello umano lontano dal predestinato e lontano dal libero arbitrio si rafforza la presenza del male che è ostile al perdono e per questo si è lontani dalla filologia e dalla filosofia. Si è in un inventato mondo trasversale e mutato a tutto e a tutti ove il tutto non è compreso nei tutti e la miseria comprende il tutto. Pure questa è predestinazione ? E' la miseria dell'intelligenza umana che vorrebbe possedere il mare, il tempo e l'anima ? E forse  l'invenzione del perdono per ascendere a Dio ? Quando si pensa di agire fuori dal contesto del rispetto dei propri limiti, ammesso che esistano, si tende alla ricerca del perdono e del Purgatorio o si accetta di essere il pozzo che tende e crede di contenere il mare ?
In ogni caso si accetta di non essere e di non divenire per essere e si è spinti alla ricerca di sopraffare l'insopraffabile per predestinazione carismatica altrui o per la ricerca di una delle "cinque vie" che altri hanno già compiuto. Filosofia e filologia si fondono e si possono fondere.
Resta lo scisma con le sue conseguenze.
Rispondi

Da: Illuminato05/01/2016 13:48:14
Gagliarda................ dove l'hai presa ?
Rispondi

Da: Dentro di te05/01/2016 14:37:04
L'ho presa.
Rispondi

Da: @ La controriforma05/01/2016 15:00:22
Qual sia la conclusione francamente non l'ho capita, puoi dirla cortesemente?
Rispondi

Da: Neo ds05/01/2016 15:35:42
Si sta come
d'autunno
sugli alberi
le foglie
Rispondi

Da: Nel DM 499 del 2015 sulle05/01/2016 17:19:50
"Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015" all'art. 4 si legge: (Individuazione dei soggetti destinatari) 1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88,lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico ". Ciò stante, come è stato possibile, visto che il termine di trasmissione degli elenchi era fissato al 24 luglio 2015, che, dopo cinque mesi, per l'esattezza il 23 dicembre 2015, sul sito dell'Ufficio scolastico regionale della Campania, è stata pubblicata la nota  prot.n. AOODRCA. 14159 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto: : "ricognizione situazione contenziosi concorsi dirigenti scolastici DDG 22.11.2004, DM 03.10.2006". Contenziosi che si vanno ad aggiungere a quelli già precedentemente individuati nei termini indicati nel DM e che già hanno sollevato un coro di polemiche sfociate, tra l'altro, in un'interrogazione parlamentare presentata due mesi addietro e ancora in attesa di risposta da parte del Ministero? Qui qualcosa non quadra. Occorre fare chiarezza al più presto, anche da parte degli organi di controllo e di vigilanza.
Rispondi

Da: Quale sia e quale possa essere05/01/2016 17:40:14
il senso e la ragione di questo ultimo provvedimento dell'USR della Campania non è di semplice comprensione. Potrebbe dipendere da una errata ricognizione delle pendenze. Chi lo sa ?
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Da: chissà forse potrebbe trattarsi,05/01/2016 18:58:07
più che altro, di un riesame delle pendenze dichiarate, per verificare più approfonditamente se erano tutte autentiche oppure c'erano anche delle false pendenze, prima che qualcun altro ritenga opportuno farlo emergere in qualche esposto.
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Da: chissà forse potrebbe trattarsi,05/01/2016 18:58:34
più che altro, di un riesame delle pendenze dichiarate, per verificare più approfonditamente se erano tutte autentiche oppure c'erano anche delle false pendenze, prima che qualcun altro ritenga opportuno farlo emergere in qualche esposto.
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Da: Delle due l''una05/01/2016 19:04:09
o la ricognizione è stata fatta sulla base di dati in possesso dell'ufficio scolastico regionale della Campania, che, essendo parte in causa, ha avuto la notifica sia dei ricorsi sia delle sentenze, e allora sarebbe davvero strano che vi sia stata una prima ricognizione a luglio nei termini stabiliti dal DM 499/15, per la quale già tra agosto e settembre 2015 è stato effettuato anche il corso intensivo e si è tenuta la prova scritta, in Abruzzo, e una seconda ricognizione, pubblicata il 23 dicembre scorso, che ha aggiunto altri ricorsi pendenti, rilevati oltre i suddetti termini, la qual cosa  comporterà tra l'altro la necessità di effettuare un nuovo corso intensivo con relativa prova scritta, comportando il tutto ulteriori oneri, oppure tale ricognizione potrebbe essere stata effettuata attraverso dati forniti dagli stessi interessati o da loro rappresentanti legali, nel qual caso ci auguriamo che siano stati posti in campo tutte le verifiche e i controlli del caso, anche alla luce di quanto si legge nell'interrogazione parlamentare presentata al riguardo, durante la seduta della Camera dei Deputati del 4 novembre scorso, dove vengono riportate, con tanto di numero e anno, alcune sentenze definitive, emesse dal Consiglio di Stato e relative a  contenziosi che, di conseguenza, non sarebbero più pendenti. Pure su quest'aspetto è opportuno che venga fatta chiarezza, in nome anche della cosiddetta trasparenza, sovente invocata ma non sempre praticata, attraverso Enti e Uffici competenti. Invece, fino a questo momento tutto tace, confidando forse che sulla vicenda cali il silenzio, la qual cosa, invece, alimenta dubbi  e perplessità.
Rispondi

Da: A volte le cose semplici05/01/2016 19:33:08
diventano inspiegabilmente complicate. La ricognizione e/o verifica che sia non è difficile e nemmeno laboriosa da farsi, perché allora questo silenzio ?
Rispondi

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