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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Oh Oh12/09/2015 09:33:28
@ ultimo post

Voi, invece, siete da GALERA !

Rispondi

Da: @ Per i bocciati cronici12/09/2015 11:02:51
"stupidotto o stupidotta io scrivo cosi per farmi capire dai bocciati come te hahahahahahaha."

No, tu scrivi così perché sei un  C I U C C I O  ! ! !

D'ora in poi ti consiglio di sostituire la tua risata "hahahahahahaha" con un sonoro "hihohihohihohiho".

Dovrai spiegare, prima o poi a qualcuno come sia possibile che tu abbia superato la selezione alla prove scritte. Presto o tardi i mistero sarà risolto...
Rispondi

Da: Per @ Oh Oh12/09/2015 11:03:36
Ma perché vi prendete tutta questa cura di intervenire? In fondo quello che desideravate l'avete avuto, o no? Allora dobbiamo dedurre che il motivo che vi costringe a stare qui a presidiare costantemente il forum è solo quello di sorvegliare che il nostro dialogo non diventi pericoloso e comunque tale da mettere a rischio ciò che è stato illecitamente conquistato. Per questa ragione intervenite prontamente per cercare di dissuaderci dall'intraprendere altre temibili iniziative e se necessario, buttando abbondante acqua sul fuoco quando la discussione si fa seria ed inizia a divampare, e ciò semplicemente perché questo forum essendo aperto a tutti, è molto letto e seguito e non per diletto, ma per svariati scopi e per specifici interessi da: docenti anche di altre regioni, inquirenti, organi di polizia giudiziaria, sindacati, agenzie di stampa, funzionari e alti dirigenti del Ministero, e soprattutto dagli ignobili personaggi che hanno organizzato e portato a termine questo gigantesco malaffare, che ora, in vista di un prevedibile tsunami, assaliti da una giustificata paura stanno seriamente valutando l'opportunità che a loro si presenta di iniziare a cantare come degli uccellini impauriti.
Rispondi

Da: A me fanno ridere12/09/2015 11:28:10
quelle bravissime persone "colte" (politici, associazioni di categoria, ecc.) che si affannano ad affermare che il concorso sia finito.
Come potrebbe essere finito un concorso i cui atti sono ancora impugnati ?
Come potrebbe essere finito un concorso nel quale il TAR rigetta la richiesta di sospensiva basandosi sul principio giurisprudenziale della dicotomia del fatto amministrativo e penale stabilito dalla sesta sez. del CdS e smentito successivamente dalla sesta sez. dello stesso Consiglio di Stato che paventa la possibilità di atti nulli e apre la strada ai ricorrenti verso la Corte di Cassazione ?
Come potrebbe essere finito un concorso quando la seconda sezione del CdS emette un parere che è contrario ad un suo precedentemente emesso sullo stesso ricorso(contrasto tra pareri emessi dalla stessa sezione del Consiglio di Stato) basandosi su un principio giurisprudenziale emesso dalla sesta sez. quando il processo logico giuridico non è ancora terminato (il precedente o massima non si è affermata)?
Come potrebbe essere finito un concorso quando si è in attesa della decisione del Presidente della Repubblica al quale dovranno essere inviati i due pareri, uno dei quali afferma senza ombra di dubbio che gli atti siano da annullare per violazioni di due principi costituzionali ?
Come potrebbe essere concluso un concorso la cui graduatoria è stata elaborata sulla base di fotocopie essendo gli atti sottoposti ad un sequestro preventivo della Magistratura ordinaria in sede penale ?
Come potrebbe essere chiuso un concorso nel quale l'amministrazione, nella persona del DG, riconosce di dover sostituire i vecchi commissari per fatti di rilevanza amministrativa e penale ?
Come potrebbe essere chiuso un concorso quando pendono indagini penali per ipotesi di reato che fanno rabbrividire e vedono coinvolti commissari e concorrenti oltre ad esponenti sindacali e funzionari dell'amministrazione ?

Le nomine potrebbero aprire la speranza di un'eventuale futura sanatoria all'italiana e non più, nel caso alcune delle problematiche sopra descritte dovessero concretizzarsi a dimostrazione della lesione di diritti soggettivi ed assoluti dello stato e dei concorrenti e di interessi legittimi per i concorrenti.

Tutto questo non può sfuggire ai "colti" della nostra categoria ed invece alcune associazione di dirigenti mostrano di ignorare questo. Non è possibile e non è serio.

Allora non sarebbe il caso di aspettare in silenzio per non farsi "debiti con la bocca" ?

A me sembrerebbe più giusto domandarsi quale possa essere stata la ragione che abbia portato a nominare con fretta, quando si poteva e si era provveduto a reggere le istituzioni scolastiche con le reggenze.
Rispondi

Da: Possibile che nessuno riesce a spiegarmi12/09/2015 11:44:13
perchè chi è poco indietro in graduatoria dopo le persone nominate abbiano fatto domanda per l'interregionalità ?
Sarebbe stato più logico e più conveniente aspettare un anno ed essere nominati in Campania. Chi va fuori regione deve aspettare un bel po' di tempo per rientrare ( almeno tre anni, però è logico prevederne almeno otto).
Andare fuori regione significa sostenere spese e sgretolare le famiglie. Si consideri ancora che fuori regione (dove sono le disponibilità dei posti) non ci sono  i PON, che rappresentano un'occasione di compenso rilevante per i ds.
Rispondi

Da: Possibile che nessuno riesce a spiegarmi12/09/2015 11:45:39
Andare fuori regione significa sostenere spese e sgretolare le famiglie. Si consideri ancora che fuori regione (dove sono le disponibilità dei posti) non ci sono  i PON, come in Campania, che rappresentano un'occasione di compenso rilevante per i ds.
Rispondi

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Da: X734512/09/2015 13:47:45
Leggete, voi che siete quasi analfabeti, "Il processo" di Kafka.
Un giorno non lontano verranno a prendervi nei vostri uffici di presidenza e pagherete caro per i vostri misfatti.
Rispondi

Da: Conte aiutaci tu12/09/2015 16:11:08
Consiglio sindacale :abbandoniamo i sindacati che hanno aiutato gli idonei,senza aspettare la sentenza penale.

Consiglio politico:andiamo a votare e votiamo m5s,almeno loro si tagliano gli stipendi per creare nuovi posti di lavoro
Rispondi

Da: I sondaggi12/09/2015 16:20:58
sono espliciti: perdita essenziale di consensi del pd .
In Campania la caduta, secondo i sondaggi, è preoccupante.
Rispondi

Da: X734512/09/2015 18:31:16
Falsi, corrotti, sono peggio dei democristiani di vecchio stampo.
Il loro leader poi  a door to door ( inglese scolastico!)  diceva esattamente le stesse cose del suo illustre precedessore...
Rispondi

Da: Tranquilli !12/09/2015 18:41:05
La prossima settimana potrebbe accadere qualcosa di importante.


Rispondi

Da: @ Tranquilli!12/09/2015 18:47:48
Magari!
Rispondi

Da: Fatevi raccontare12/09/2015 18:48:50
dai colleghi come si comportano questi nuovi ds. Mah!
Rispondi

Da: X734512/09/2015 18:51:15
Raccontatelo sul forum!
Rispondi

Da: Non lo facciamo12/09/2015 19:15:24
perchè corriamo il serio rischio di insegnargli qualcosa di estremamente elementare.
Rispondi

Da: A tutti i bocciati12/09/2015 19:16:23
beccatevi questa:




PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Rispondi

Da: E'' un classico della letteratura12/09/2015 19:18:46
Per accontentare i vanitosi capricci di una moglie si rovina il marito.
Rispondi

Da: E un classico della letteratura12/09/2015 19:19:54
E' proprio così : si rovina il marito.
Rispondi

Da: ma come ?12/09/2015 19:29:22
Lo spernacchaitore sta perdendo vigore.

L'ultima sua esibzione è prorio sfiatata !

Gli consigliamo di preparsi un bel pigiamino a righe !!!!!!
Rispondi

Da: Dal WEB12/09/2015 19:54:52
https://www.youtube.com/watch?v=ALndfIJzBFY
Rispondi

Da: "Idonei", leggete e meditate !12/09/2015 20:06:49
L'evidenza sperimentale suggerisce che un forte sisma non genera necessariamente un maremoto ed allo stesso tempo sismi della stessa magnitudo non generano necessariamente tsunami della medesima intensità: l'occorrenza del maremoto dipende infatti dalle modalità con cui si modifica/altera il fondale oceanico nei dintorni della faglia, cioè dal tipo di scorrimento della crosta oceanica in corrispondenza della frattura tra placche tettoniche.

Alcuni maremoti possono innescarsi anche se l'epicentro del sisma non è localizzato al di sotto della superficie oceanica bensì nell'entroterra costiero a pochi chilometri dalla costa: generalmente ciò avviene con terremoti di intensità elevata o catastrofica, in grado di produrre comunque grandi spostamenti d'acqua anche ad una certa distanza dal mare per semplice propagazione delle onde sismiche dall'entroterra verso la superficie d'acqua o per il moto dell'intera placca.

Lo spostamento d'acqua prodotto si propaga progressivamente in superficie creando onde superficiali molto lunghe (aventi cioè una lunghezza d'onda tipicamente di qualche centinaia di chilometri) e quindi di lungo periodo (qualche decina di minuti) in condizioni di mare aperto. Per confronto le normali onde marine hanno lunghezze d'onda di pochi metri e un periodo di solo qualche secondo, mentre le onde di tempesta hanno lunghezze al massimo 150 m e periodo di una decina di secondi: la lunghezza, l'estensione e il periodo delle onde di un maremoto sono quindi molto superiori a quelle delle comuni onde marine, da cui il nome di onda lunga, mentre solo l'altezza dei due tipi di onda può essere paragonabile tra loro. Inoltre nelle comuni onde marine solo il volume d'acqua degli strati superficiali dell'oceano è direttamente mosso dal vento, mentre nel maremoto il fenomeno dell'onda coinvolge l'intera colonna d'acqua, dal fondale alla superficie.

In virtù di ciò la pericolosità e la devastazione generata da un'onda di tsunami non dipende quindi dalla sua ampiezza sulla superficie marina, quanto dal volume globale di massa d'acqua interessata dal fenomeno, in quanto trattasi di onda molto estesa in profondità. Per questo motivo la massa d'acqua coinvolta in un'onda di tsunami è enormemente maggiore di una qualunque onda di tempesta. Quest'onda può essere semplificata come fenomeno composto da un inviluppo di onde; la lunghezza d'onda di decine di chilometri si riduce notevolmente nei pressi della costa, dove la riduzione della profondità del fondale non permette più l'"accomodamento" del volume d'acqua lungo un'onda con ampiezza ridotta: in altre parole il mantenimento del moto dell'onda e del volume di acqua coinvolto produce una forte crescita in altezza dell'onda, che non viene in alcun modo fermata dalla linea di costa o da eventuali barriere artificiali, progettate sulle dimensioni delle onde di tempesta, riversandosi pesantemente nell'entroterra costiero.

La forza distruttiva di un maremoto è quindi proporzionale al volume d'acqua sollevato e dunque un terremoto avvenuto in pieno oceano può essere estremamente pericoloso per le zone costiere limitrofe se in grado di sollevare e spostare tutta l'acqua presente al di sopra del fondale marino anche solo di pochi centimetri. Per questo motivo, a parità di magnitudo, terremoti sottomarini che si originano al di sotto di superfici d'acqua profonde, al limite nei pressi di fosse oceaniche, generano tsunami più devastanti rispetto a sismi che si originano sotto superfici marine meno profonde

(Enciclopedia Treccani)
Rispondi

Da: e IL VESUVIO CHE FA?12/09/2015 20:26:00
erutta o no ?
Rispondi

Da: Di nuovo12/09/2015 20:33:42
Ai bocciati cronici:



PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Rispondi

Da: sapete che....12/09/2015 22:53:46
....molti di quelli che hanno scritto e continuano a scrivere in questo forum, entrano in punta di piedi nella mia stanza di DS, io non provo alcun rancore, ascolto tutti ma veramente tutti i miei subalterni.
Rispondi

Da: @ di nuovo12/09/2015 23:10:47
Preparati il pigiamino a righe !

Rispondi

Da: @sapete che....12/09/2015 23:47:28
Ma che cazzo dici. Subalterni a chi? Te la faccio fare addosso se non stai attento. Tu sarai valutato peggio di noi: nel nostro caso se va male niente bonus a te te mandano a casa...
Rispondi

Da: Pppprrrrrrrrrrr13/09/2015 00:06:23
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Rispondi

Da: @ sapete che13/09/2015 01:14:31
tu sei un lurido stronzo e hai anche la sfrontatezza di venire in questo forum a provocarci? Ritieniti pure fortunato, perché se ci fossi  stato io nella tua scuola ti avrei sbattuto fuori a calci nel culo per indegnità.
Rispondi

Da: Dal forum di grillo13/09/2015 07:20:01
I docenti di ruolo ante Legge 107/2015, visto il clamore che la tanto contestata riforma sta assumendo (giustamente) in riferimento alle problematiche sollevate dai nuovi assunti;

preso atto che non sono tenute in considerazione le difficoltà ed i problemi passati e presenti che migliaia di docenti già assunti da anni a tempo indeterminato vivono quotidianamente e che la nuova legge non risolve ma aggrava (riforma Gelmini per esempio) aprendo scenari di preoccupante limitazione di diritti acquisiti all'atto dell'assunzione;

si sono spontaneamente uniti in un folto gruppo, ancora in crescita, "Vecchi docenti di ruolo con vecchie regole" ed hanno inviato al Miur la seguente istanza preventiva

OGGETTO: ISTANZA PREVENTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI ACQUISITI DEI DOCENTI DI RUOLO ASSUNTI ANTE L. 107/2015

Con la presente,

noi docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, lamentiamo profili di incostituzionalità della legge 107/2015.

Contestiamo il valore retroattivo della legge 107/2015, con particolare riferimento all'art. 1 comma 73, che recita:
" Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. [..] Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali".

L'applicazione del provvedimento in questione a chi è stato assunto ante legem costituirebbe un atto che contrasta con i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (tempus regit actum).

Il valore retroattivo delle norme contenute in suddetta legge stravolge lo stato giuridico di chi è stato assunto prima dell'entrata in vigore di suddetta legge 107/2015, privandolo di importanti diritti acquisiti. L'art. 1 comma 73 comporta, infatti, per il personale di ruolo assunto prima dell'entrata in vigore della legge, se sovrannumerario o richiedente mobilità, la perdita della titolarità di cattedra su posto/sede in organico di diritto, con l'ingresso in ambiti territoriali regionali e l'individuazione da parte di un Dirigente Scolastico per la stipula di un contratto di durata triennale rinnovabile oppure, in assenza d'incarico, l'assegnazione d'ufficio da parte dell'ufficio scolastico regionale di competenza (art. 1, commi 66, 79, 80 e 82).

Il succitato comma 73 dell'art.1 è, inoltre, profondamente discriminatorio, contravvenendo al rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza, in quanto introduce una pesante disparità di trattamento in relazione alla posizione di lavoro, considerata
l'illegittima distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato ante legem alle medesime condizioni.

La predetta legge introduce anche una grave violazione della libera circolazione dei lavoratori, diritto sancito e ribadito da una solida giurisprudenza in sede U.E., la quale implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione.

La mobilità, secondo quanto prevede il già citato comma 73 art. 1, comporta automaticamente l'ingresso dei docenti nel nuovo sistema di ambiti territoriali, con conseguente perdita di diritti per chi assunto ante legem 107/2015.

Inoltre, la mobilità viene subordinata alla proposta d'un incarico triennale da parte dei dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di competenza (art.1, comma n.14, paragrafo 4 e comma n.80 di suddetta legge).

La mobilità d'ufficio, di converso, comporta il rischio, per i docenti interessati (art.1, comma 66) di transitare forzatamente tra ambiti territoriali regionali anziché tra sedi/scuole dello stesso comune o di comuni viciniori compresi nella provincia di competenza.

Per tali motivi,

chiediamo

che, dall'anno scolastico 2016/2017, vengano salvaguardate le posizioni giuridiche maturate fino alla data di pubblicazione della suddetta legge per tutto il personale docente di ruolo assunto ante legem, ivi compreso quello in esubero o soprannumerario e/o in mobilità territoriale e professionale.

Quindi, per l'anno scolastico 2016/2017 e successivi, chiediamo che il personale docente assunto a tempo indeterminato sino all'anno scolastico 2014/15 continui a partecipare alle operazioni di mobilità professionale e territoriale, anche interprovinciale, mantenendo, ove prevista, la titolarità di cattedra/posto in organico di diritto su sede/scuola di assegnazione, nel comune ed, in subordine, in comuni viciniori afferenti alla provincia o all'ambito territoriale provinciale di competenza.

Chiediamo, altresì, il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante legem 107/2015 per il personale docente in esubero o soprannumerario, ivi compreso il diritto al rientro entro l'ottennio nella scuola di precedente titolarità nonché il rispetto delle tutele in materia del diritto di famiglia.

Inoltre, considerato che le operazioni di mobilità nella P.A. precedono di norma le assunzioni (art. 1 comma 4 del CCNL), e che il piano straordinario di mobilità, inizialmente previsto per l'A.S. 2015/16 su tutti i posti disponibili in organico di diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di assunzioni e dell'entrata in vigore della legge 107/2015, è stato rinviato all'A.S. 2016/17 per cause non imputabili ai diretti interessati,

chiediamo, per l'anno scolastico 2016/2017, di partecipare al piano straordinario di mobilità territoriale e professionale, anche interprovinciale, forzata, ed, in subordine, volontaria, nel rispetto delle posizioni giuridiche maturate ante legem, su tutti i posti/cattedre disponibili nell'organico di diritto provinciale prima delle assunzioni a tempo indeterminato destinate ai docenti neoassunti ai sensi del comma 98, lettera a), della legge 107/2015, e con diritto di precedenza su costoro, oltre che sul personale
docente neoassunto ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma.

Le richieste qui avanzate costituiscono il presupposto di un contenzioso legale, qualora questa prima istanza fosse rigettata, con ogni riserva di tutelare nelle sedi proprie diritti ed interessi che fossero violati.

Gruppo "Vecchi docenti di ruolo con le vecchie regole"
Rispondi

Da: Se la stanno facendo sotto.13/09/2015 07:28:36
Chi è affetto da allergopatia acuta  alla funzione ds, e dopo le iniezioni di adrenalina per via endovenosa, sta comprendendo che avrebbe fatto meglio a stare lontano dal ruolo che gli procura fastidio e dolore, pur avendolo perseguito con ingiustificato accanimento.
Accusa seri problemi respiratori all'idea di dover respirare la poca l'aria negli spazi ristretti ed essere bello dentro con ecchimosi sulla pelle per via del contatto ad una sostanza (ds) che non è adatta a lui e alla quale è diventato allergico per sua imprudenza.
Rispondi

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