>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Ministero dell'Interno, 30 posti carriera prefettizia, G.U. 26-10-12
19358 messaggi, letto 689803 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    

Attenzione!
Clicca qui per esercitarti GRATIS con i 3000 QUIZ UFFICIALI o per scaricare il SOFTWARE!


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, ..., 641, 642, 643, 644, 645, 646 - Successiva >>

Da: Talleyrand23/10/2013 18:17:23
sarò io il protagonista della 3° prova!!! yeah!

Da: Ministro Metternich23/10/2013 18:26:19
Stai buono, capito! O ti caccio dall'intesa.

Da: Ma23/10/2013 19:20:35
la fiducia cum creditore va studiata? Pure il trust di diritto anglosassone? Qua non si finisce più. Stasera caffè doppio.

Da: piu'' si studia23/10/2013 19:56:20
e piu' ci sono cose da fare, ma com' è sto fatto......

dalla mattina alla sera e' un continuo passare da un libro ad un altro....

ma qui sento dire che usate questi manuali grossi..ma come fate? io mi sono orientato su testi di tracce......altrimenti alcuni argomenti papabili sui  manuali non li tratta nessuno.....

Da: x più si studia23/10/2013 20:05:19
Penso che la tua sia una scelta saggia. E' impossibile sapere tutto.

Da: Santorre di Santarosa23/10/2013 21:52:48
io studierò direttamente la convenzione dell'Aja. E comunque puoi escludere la fiducia cum creditore, che occulta il patto commissorio che ben sai essere vietato.

per i colleghi sopra: infatti i pazzi che hanno usato il gazzoni sono pochi, e sprovveduti. Noi militanti dei moti del 20-21 siamo molto più pratici.

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: patto commissorio23/10/2013 22:53:11
X santorre di santarossa: e che me dici dei negozi di destinazione atipici? Sono ammissibili?

Da: Fin23/10/2013 23:41:40
Ma siamo tutti laureati in giurisprudenza?

Da: ho23/10/2013 23:53:19
cosa vendono in quei negozi?

Da: patto commissorio24/10/2013 00:14:48
La non meritevolezza dell'interesse perseguito dal disponente con il negozio di destinazione che effetti produce? Un effetto di non opponibilità ai terzi?

Da: jjj24/10/2013 09:08:22
...oggi si comincia con la condizione di adempimento e si continua con le prestazioni di cortesia.......

Da: patto commissorio24/10/2013 09:13:20
Non mi ricordo niente della condizione di adempimento. Capita anche a voi di studiare alcuni argomenti e di non ricordarli?

Da: X la 4 prova24/10/2013 09:42:22
Cosa portate al concorso oltre al codice di pubblica sicurezza?

Da: ho24/10/2013 09:58:01
a mio avviso il negozio di destinazione atipico è nullo perché realizza un risultato vietato da una norma imperativa che è l'art. 2740, la quale dice che vi si può derogare "nei soli casi previsti dalla legge", dicitura che non lascia spazio all'autonomia privata.

Da: jjj24/10/2013 10:06:23
Non è nullo!

Da: patto commissorio24/10/2013 10:14:48
L'art. 2645 ter disciplina uno schema di atto di destinazione a causa variabile o si limita a disciplinare l'effetto di opponibilità ai terzi?

Da: ...24/10/2013 10:35:25
L'assunto della non nullità, così perentorio e non motivato, è quello meno plausibile.
Quindi, caro/a jjj, considerata la mole di studio che vai predicando di sostenere, ci si aspetterebbe qualcosa di meglio di un'affermazione acritica, il cui punto più interessante è quello esclamativo.

La tesi di "ho", corredata da un assunto logico, si fonda sulla rigorosa interpretazione del dato letterale e sul combinato disposto degli artt. 2740, coma 1, 1344 c.c., così da individuare nel contratto atipico un congegno elusivo del divieto fissato ex lege.

Si potrebbe, tuttavia, prospettare un diversa soluzione che -nel valorizzare l'autonomia negoziale di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., sub specie di libertà di concludere negozi atipici- imponga uno scrutinio dell'operazione economica in concreto e caso per caso.
Sotto questo profilo -e in conformità alla concezione della causa quale funzione economica-individuale del contratto, avallata dalla Supra Corte- occorrerà verificare se l'accordo, nella sua dimensione pratica, pregiudichi i diritti dei creditori e sia quindi volto a costituire una zona franca per il debitore, sottraendo il suo patrimonio o parte dello stesso alla responsabilità ex art. 2740 c.c.
In tale evenienza, il contratto sarebbe nullo per illiceità della causa, giusta gli artt. 1418, comma 1, 1343 c.c.

Da: Ben intenzionato24/10/2013 10:53:20
Pesante...

Da: x...24/10/2013 10:58:43
Perfetto.

Da: jjj24/10/2013 11:15:05
Non credo sia la sede x fare una lezione di civile! Cmq interessante!

Da: x jjj24/10/2013 11:40:48
mi sa che il tuo amato Gazzoni è rimasto agli anni di Carnelutti! mentre le lezioni di caringella te le stai studiando davvero bene, compliments!

Da: saymyname 24/10/2013 12:35:07
per ...

guarda che nel momento in cui limita la responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., il negozio di destinazione (diciamo atipico) si espone a nullità perché viola, oltre al principio di tipicità dei diritti reali, anche una norma imperativa la cui ratio è proprio quella di evitare simili limitazioni per le ragioni che non sto qui ad elencare.
Per derogare a quella previsione c'è bisogno di una base legale la cui mancanza non può essere superata sic et simpliciter dall'autonomia negoziale.
Quindi il tuo riferimento alla causa andrebbe argomentato meglio per esempio richiamando l'art. 2645 ter c.c. che ha introdotto un ulteriore istituto che consente la altrimenti vietata destinazione patrimoniale assoggettandola a precisi limiti tra i quali figura la meritevolezza degli interessi perseguiti. E' in questo ambito, in cui c'è una base legale per derogare all'art. 2740 c.c,. che potrebbe forse parlarsi di autonomia negoziale e di causa del negozio per salvare dalla declaratoria di nullità un negozio che, diversamente, irrimediabilmente vi si esporrebbe.

Da: !!!24/10/2013 12:44:31
Wow

Da: patto commissorio24/10/2013 12:47:29
Infatti, è quello che sostenevo. La base legale è il 2645 ter, che disciplina uno schema di negozio di destinazione a causa variabile, atteso che bisognerà in concreto verificare la conformità all'ordinamento degli interessi perseguiti dal disponente. La causa astratta è rappresentata dall'intento di separare un determinato bene dal resto dei beni facenti parte del patrimonio del disponente. Bisognerà poi verificare in concreto se l'operazione si presta ad eludere una norma imperativa, in primis il 2740 o il 2744.

Da: patto commissorio24/10/2013 12:50:47
la destinazione patrimoniale non era vietata, ma prevista settorialmente.

Da: saymyname 24/10/2013 12:51:10
si esatto

Da: x tutti24/10/2013 12:52:02
voi lo fate il colonialismo e in genere gli avvenimenti extraeuropa?

Da: a polliiiiiiiiiiiii24/10/2013 12:52:55
non è un concorso x magistratura, ma x diventare un burocrateeee

Da: saymyname 24/10/2013 12:53:09
certo era prevista settorialmente es. patrimonio destinato ad un singolo affare e altri istituti

Da: La massaia rurale24/10/2013 13:01:13
voi lo studiate diritto commerciale?

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, ..., 641, 642, 643, 644, 645, 646 - Successiva >>


Torna al forum