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40 nuovi dirigenti MEF
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Da: vera | 23/11/2008 21:57:53 |
caro Jean visto che ci hai fatto la cortesia di partecipare a questo forum e visto che dall'intervento che hai fatto non sei fra i predestinati vincitori di questo ma pur sempre interno sei puoi darci la dritta giusta dell'ultim'ora per orientare i nostri ultimi studi | |
Da: JEAN | 23/11/2008 22:11:03 |
Cara Vera, ti assicuro che in periferia, almeno da me, non trapela nulla e anch'io brancolo nel buio più totale. Personalmente sto orientando la preparazione (si fa per dire) sul materiale presente sul sito (in particolare il materiale sulla contabilità dei costi e sulla finanza pubblica) più qualcosa in materia di management. | |
Da: vera | 23/11/2008 22:17:32 |
quando parli di contabilità dei costi ti riferisci alla dispenza sui saldi di finanza pubblica o cosa a me basta sapere dove cercare il materiale perchè quando entro nel vostro sito alla ricerca di materiali mi perdo fra gli innumerevoli documenti che vengono fuori | |
Da: c2 | 24/11/2008 08:06:50 |
Concordo con Jean i funzionari del MEf non hanno nessun peso contrattuale anche perché il sindacato che dovrebbe difenderli è una bluff. | |
Da: funzionario ribelle | 24/11/2008 08:56:40 |
Forse all'esterno date un'altra immagine, si raccontano leggende sui vostri incarichi specialmente per chi è vicino al centro. | |
Da: alex | 24/11/2008 09:36:47 |
caro jean eri anche al concorso inpdap? | |
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Da: jean | 24/11/2008 10:20:42 |
si | |
Da: c2 | 24/11/2008 10:59:30 |
per Funzionario ribelle. Non cosa intendi ma posso concordare che chi ha posti vicino ai capi ha belli incarichi. Comunque tra i vari dipertimenti la RGs è una gran mafia! | |
Da: maria | 24/11/2008 12:05:51 |
concordo con jean sul fatto che in periferia siamo dimenticati,ma anche c2 non sbaglia.Comunque già il fatto che siamo periferici sta a significare che non abbiamo santi in paradiso . | |
Da: vera | 24/11/2008 12:31:56 |
ma dispense utili per la preparazione si dateci qualche link giusto | |
Da: jean | 24/11/2008 14:03:46 |
questo potrebbeb essere un link giusto http:\\economia.gov.it\mef\tric.trac.\html | |
Da: vera | 24/11/2008 14:25:56 |
ok almeno ci fai sorridere un pò tanto ormai sarebbe comunque troppo tardi per scaricare materiale | |
Da: funzionario ribelle | 24/11/2008 14:41:50 |
non è mai troppo tardi se non ti prepari prima quando lo fai, dopo? io uso la memoria a breve e sono capace di memorizzare 500 pagine al giorno | |
Da: vera | 24/11/2008 15:08:47 |
si funzionario ribelle lo so che devo studiare fino all'ultim'ora ma rispondevo a Jean che molto simpaticamente ci ha segnalato un link inverosimile buon studio | |
Da: funzionario ribelle | 24/11/2008 15:49:34 |
grazie vera, anche a te | |
Da: e quando lo vinciamo noi | 24/11/2008 16:56:10 |
come va? | |
Da: e quando lo vinciamo noi | 24/11/2008 18:52:36 |
notizie di c.o.? Lo hanno catturato e lo tengono chiuso a Guantanamo, per rilevazione di segreti di stato, sino al 03 dicembre? | |
Da: momix | 24/11/2008 19:16:16 |
Io gli ho scritto ma non si è fatto vivo ... | |
Da: aaaaa | 24/11/2008 19:28:54 |
anche io ho scritto commissione ombra ma nessuna risposta ...mi sa che i suoi erano solo tentativi di depistaggio..... | |
Da: help me | 24/11/2008 20:43:07 |
ragazzi scusatemi chi mi riesce ad indicare un buon testo (Il migliore..?) di dir. finanziario. Lo so che x questo concorso è ormai tardi, ma come disse qualcuno del doman non v'è certezza... | |
Da: funzionario ribelle | 24/11/2008 21:39:31 |
a che serve il diritto finanziario in questa fase? per qui va bene monosrchio | |
Da: help me | 24/11/2008 22:05:36 |
x funzionario ribelle, difatti non alludevo a questo concorso. come ho scritto so che x questo è oramai tardi. Alludevo ad es a quelli tipo corte dei conti. x alex se anche tu conosci un testo, fammi sapere. ps finanziario secco, senza nulla di gestionale che x quei concorsi non serve. grazie. | |
Da: funzionario ribelle | 25/11/2008 09:38:34 |
qualcuno sa come funziona il riconoscimento di debito nell'amm. statale? negli enti locali è l'art 194 del tuel | |
Da: alex | 25/11/2008 10:17:54 |
non caro funzionario non so, per hel me non conosco testo buono di finanziario, all'universita' ho studiato amatucci, cerca su internet pero' | |
Da: help me | 25/11/2008 10:22:00 |
x alex, grazie lo stesso e' quello che farò... | |
Da: funzionario ribelle | 25/11/2008 10:58:02 |
ok grazie | |
Da: maria | 25/11/2008 12:24:13 |
x funzionario ribelle forse potresti trovare qualche spunto Deliberazione n. 17/2003/P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti Sezione centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nellâadunanza congiunta I e II Collegio del 4 dicembre 2003 ***** Visto il decreto direttoriale del 26 settembre 2003 (C.d.C. 2147) con il quale lâAmministrazione dellâEconomia e delle Finanze si è riconosciuta debitrice della somma di â 158.826,33 per canoni di locazione a favore della sig.a Celli e dei sigg.ri Mengozzi; vista la Relazione del Consigliere Delegato al Controllo sugli Atti del Ministero dellâEconomia e delle Finanze in data 19 novembre 2003; vista lâOrdinanza in data 24 novembre 2003 con la quale il Presidente della Sezione Centrale di Controllo di legittimità sugli Atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per lâadunanza odierna il I e II Collegio della Sezione; vista la nota della Sezione Centrale di Controllo in data 24 novembre con la quale la predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dellâEconomia e delle Finanze â" Gabinetto â" al Ministero dellâEconomia e delle Finanze â" Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Amministrazione delle risorse â" al Ministero dellâEconomia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; visto il testo unico delle leggi sullâordinamento della Corte dei Conti approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; visto lâart. 27 della legge 24 novembre 2000 n. 340; udito il relatore Cons. Michele Umberto Francese; intervenuto il rappresentante del Ministero dellâEconomia e delle Finanze; ritenuto in F A T T O Con il decreto direttoriale n. 67795 del 26 settembre 2003, lâAmministrazione dellâEconomia e delle finanze â" Dipartimento per le politiche fiscali â" si è riconosciuta debitrice della complessiva somma di â 158.826,33 per canoni di locazione a favore della sig.a Celli e dei sigg.ri Mengozzi con i quali in data 14 ottobre 1989 aveva stipulato un contratto di locazione di un immobile di loro proprietà in uso alla Commissione tributaria di 1° grado di Forlì, per un canone annuo di lire 73.800.000. I pagamenti del canone erano stati regolarizzati solo fino al 31 dicembre 1999 dopo di che, essendo intervenuta la recessione dal contratto da parte del Comune di Forlì, ne è derivato un periodo di occupazione extracontrattuale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 marzo 2003, relativamente al quale lâAmministrazione, acquisito il parere dellâAvvocatura Generale dello Stato in merito al canone, si è riconosciuta, appunto, debitrice della citata complessiva somma di â 158.826,33. Il competente Ufficio di controllo di questa Corte pur non ravvisando vizi di legittimità nel provvedimento in esame, ha comunque ritenuto di dover proporre il deferimento del provvedimento stesso alla Sezione Centrale di controllo, onde acquisire una decisione collegiale di massima sulla esatta interpretazione dellâart. 23, co. 5, della legge 289/2002 (finanziaria per il 2003) che prevede la trasmissione agli Organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti dei provvedimenti di ricoscimento di debito. Al riguardo, difatti, considerata la giurisprudenza di questa medesima Sezione del controllo che, nella vigenza della legge n. 20 del 1994, ha ricondotto lâistituto del riconoscimento di debito nellâarea dei contratti passivi dello Stato (v. per tutte, Del. n. 74 del 1994) sancendo anche per il citato istituto, come per i contratti passivi, lâassoggettamento al controllo dei soli provvedimenti al di sopra, per somma, di un decimo della soglia comunitaria, è da decidere se tale indirizzo giurisprudenziale sia da ritenere innovato dal richiamato art. 23. Più in particolare se debbano, quindi, continuare ad essere riscontrati, in sede di controllo preventivo di legittimità di questa Corte, i soli provvedimenti al di sopra di quel limite oppure, al contrario, tutti i provvedimenti senza limitazione di somma. La soluzione di tale quesito era stata, tra lâaltro, sollecitata anche da parte del Presidente di questa Sezione Centrale di controllo. Eâ presente alla odierna Adunanza per lâAmministrazione il dott. Guido Oscar Costa, Dirigente Generale, che ha sinteticamente rappresentato la volontà dellâAmministrazione medesima di utilizzare lâistituto di che trattasi nei soli casi di estrema necessità, nel mentre per la questione inerente alla eventuale limitazione del controllo ai soli provvedimenti al di sopra, per somma, di un decimo della soglia comunitaria, si è rimesso alla soluzione che sarà data dalla Sezione al riguardo. D I R I T T O Come risulta dalla rassegna in fatto, la Sezione è chiamata a decidere, in presenza dellâart. 23 c. 5 della legge n. 289/2002 (finanziaria per il 2003) che prevede lâobbligo âdelle Amministrazioni pubbliche di cui allâart.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165â di trasmettere i provvedimenti di riconoscimento di debito agli organi di controllo e alla Procura della Corte dei Conti, se il citato obbligo di trasmissione ai fini del controllo preventivo di legittimità della Corte medesima, comprenda tutti i provvedimenti di riconoscimento di debito senza alcuna limitazione di somma, ovvero soltanto i provvedimenti superiori, per importo, ad un decimo della soglia comunitaria. Tale dubbio si pone in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Sezione, formatasi dopo lâavvento della legge n. 20 del 1994, (tra le altre, Deliberazioni n. 74, 112, 132 e 146 del 1994; n. 53, 101 e 163 del 1995) il controllo preventivo della Corte âin subiecta materiaâ riguarda solo i provvedimenti superiori al limite anzidetto, in analogia ai contratti passivi dello Stato per i quali, come è noto, lâart. 3 lett.g) ultimo periodo della richiamata legge n. 20 del 1994 ne prevede il controllo solo se di importo superiore a un decimo della soglia comunitaria. Lâassimilazione dei due citati istituti (riconoscimento di debito e contratto) ai fini del controllo che ne occupa è da ricondurre, secondo la richiamata giurisprudenza di questa Corte, alla âequivalenza degli effettiâ da essi prodotti. Occorre quindi stabilire se il descritto consolidato indirizzo giurisprudenziale sia ora da ritenere innovato dal ripetuto art. 23 legge 289/2002 ovvero, al contrario, sia rimasto immutato. Sul punto non è inopportuno rilevare come il competente Ufficio di controllo di questa Corte abbia ritenuto, in sede istruttoria, lâart. 23 citato, attesa la sua finalità di remora e di deterrente degli abusi operati dalle Pubbliche Amministrazioni âin subiecta materiaâ, applicabile a tutti i provvedimenti di riconoscimento di debito senza limitazione di somma, nel presupposto che la norma si atteggiasse a supporto normativo autonomo e unilaterale delle obbligazioni in essi contenute. Ciò in sintonia con gli articoli 1173 e 1188 c.c. che nel quadro delle fonti delle obbligazioni, riconoscono quella connotazione autonoma alla figura del âriconoscimento di debitoâ. Ma la Sezione â" melius re perpensa â" non ha condiviso la descritta costruzione per le seguenti considerazioni: a) a giudizio della Sezione, lâart. 23 più volte citato, dalla formulazione generica e indeterminata, ha inteso richiamare lâattenzione di tutti i soggetti rientranti nella vasta gamma della Pubblica Amministrazione, tra i quali âgli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istruzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionaleâ sulla necessità che i provvedimenti di riconoscimento di debito, suscettibili di prestarsi ad abusi attraverso la elusione delle ordinarie procedure di negoziazione, vengano controllati e vagliati dai rispettivi organi di controllo, siano questi organi di controllo interno che esterno. E ciò deve avvenire, secondo la interpretazione della Sezione, nel rispetto delle regole dellâordinamento di riferimento di ciascun organo di controllo; b) nessuna finalità innovativa o selettiva appare rinvenirsi nella suddetta norma, che riguardi in particolare il controllo preventivo di legittimità di questa Corte il cui ordinamento - come già visto â" contemplava già e contempla tuttora, per estensione giurisprudenziale, quel controllo preventivo sui provvedimenti di che trattasi. Per converso, la richiamata norma, è da ritenere innovativa o integrativa di quegli ordinamenti che, nellâampio quadro plurisoggettivo della P.A., siano, per caso, sprovvisti di una previsione di controllo nei confronti dei menzionati atti di riconoscimento di debito. Ciò posto, è da ravvisare, in ogni caso, nella âratioâ del più volte citato art. 23 il cui disposto contempla contestualmente la trasmissione degli atti agli Organi di controllo nonché alla Procura della Corte dei Conti, un intendimento accorto e puntuale del legislatore nel voler prevenire e reprimere gli abusi âin subiecta materiaâ sia sotto il profilo della âillegittimitàâ che sotto il profilo della âilliceitàâ. La tradizionale dicotomia âillegittimità â" illiceitàâ secondo anche la consolidata dottrina e giurisprudenza di questa Corte, è ben presente nella âratioâ, del legislatore il quale evoca, da un lato, il pericolo del âdanno erarialeâ (illiceità) da cui lâobbligo, appunto, di trasmissione dellâatto (di riconoscimento di debito) alla Procura di questa Corte e, dallâaltro, lâeventuale illegittimità dellâatto stesso derivante, cioè, dalla presenza di vizi che, a prescindere dal danno erariale, lo rendano ugualmente censurabile e sanzionabile. Da qui lâobbligo di trasmissione di esso agli Organi di controllo. Sul piano della correttezza del riconoscimento del debito, non è inopportuno rammentare come la giurisprudenza di questa Corte nonché della Suprema Corte di Cassazione abbiano enunciato, prima e dopo lâavvento della legge 20 del 1994, importanti principi che, essendo tuttora attuali, val la pena di richiamare di seguito: in Corte conti Sez. Contr. n. 519 del 1973 e, analogamente, in Corte di Cass. n. 9859 del 1990 e n. 9531 del 1996, si afferma che âin correlazione col carattere di sussidiarietà dellâazione di arricchimento, non è praticabile il riconoscimento di debito laddove esiste già un legittimo rapporto contrattuale che di per se esclude che la locupletazione sia avvenuta senza giusta causaâ; in Corte conti Sez. Contr. nn. 1340 e 1398 del 1983, idem n. 1542 del 1984, si afferma che il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere norme cogenti ivi comprese quelle contabili, quale lâeffettuazione di spese oltre le disponibilità di bilancio o in violazione dei principi di annualità e di competenza; in Corte conti Sez. Contr. n. 53 del 1992, si legge che il riconoscimento di debito non può essere utilizzato per eludere pattuizioni contrattuali e riconoscere prestazioni in esso (rapporto contrattuale) non comprese o escluse. Inoltre, in Corte conti Sez. Contr. n. 123 del 1995, si afferma che il riconoscimento di debito non può essere adoperato come strumento ricorrente e sistematico. Peraltro i cennati principi, la cui osservanza va particolarmente verificata in sede di controllo e di giurisdizione contabile, appaiono riecheggiare nei lavori preparatori del recente e più volte citato art. 23 legge 289, e che così si esprimono ââlâobbligo di denuncia alla Corte dei Conti, nellâipotesi di provvedimenti emanati per il riconoscimento di debito, risponde alle finalità di porre una remora al ricorso frequente a tale istituto giuridico da parte della Pubblica Amministrazione. Lâistituto stesso, il cui uso si intende scoraggiare, ha finito per rappresentare, nel corso del tempo, una comoda via per eludere le procedure ordinarie e lâaccertamento previo delle disponibilità di bilancio. Con la cennata previsione viene, pertanto, restituito allâistituto giuridico in rassegna la sua originaria connotazione di strumento residuale dellâordinamento, il ricorso al quale si legittima solo in presenza di comprovate e obiettive difficoltà ad accedere agli ordinari mezzi previsti per la costituzione di rapporti con soggetti terziâ. Conclusivamente, le esposte considerazioni, a parte i principi giurisprudenziali dianzi richiamati, inducono il Collegio a ritenere risolta la questione di massima qui deferita, nel senso che non sono assoggettabili al controllo preventivo di legittimità di questa Corte i provvedimenti di riconoscimento di debito emanati dagli Organi dello Stato, inferiori, per somma, ad un decimo della soglia comunitaria, analogamente ai contratti passivi dello Stato stesso, secondo la regola di cui allâart.3 lett.g) ultimo periodo, della legge n. 20 del 1994. P.Q.M. Dichiara non assoggettabile al controllo preventivo di legittimità di questa Sezione il provvedimento in epigrafe. | |
Da: funzionario ribelle | 25/11/2008 14:18:03 |
Grazie maria! | |
Da: maria | 25/11/2008 15:58:45 |
prego | |
Da: momix | 25/11/2008 19:36:30 |
Tutti a studià??? up | |
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