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Da: alex16/09/2008 09:47:29
le risposte sintetiche
dovrebbero essere in numero uguale alle materie oggetto della prova.

Da: alex16/09/2008 09:49:04
qualcuno proponga  un tema sviluppato.per piacere

Da: funzionario ribelle16/09/2008 19:12:34
D'accordo con alex. Io suggerirei più che redigere temi a risposta sintetica che si possono sviluppare dal sito mef di riflettere sulla prova pratica che potrebbe essere la redazione di un atto come una verifica di cassa, un bando di gara, una determinazione dirigenziale di nomina di un dirigente,etc se vogliamo approcciare con spirito propositivo questo concorso   

Da: vera16/09/2008 19:27:29
e dove possiamo trovare esempio di questo tipo da sviluppare ?

Da: funzionario ribelle16/09/2008 22:39:44
Questo è il problema. Comunque conobbi un tizio che vinse un concorso copiando un bando di gara da un quotidiano che aveva con se...

Da: novizio17/09/2008 07:57:02
Comunque  non credo che un bando di gara o qualcosa di attinente i contratti pubblici sia oggetto della prova pratica. Non è tra le materie indicate. Io non sto proprio facendo nulla in questo ambito. E voi?

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Da: funzionario ribelle17/09/2008 09:42:54
Nella circolare 30 sulla revisione si parla anche di controllo delle procedure di appalto

Da: novizio17/09/2008 10:55:58
Controllo di contratti non è sicuramente lo stesso che stilare un bando o contratto vero e proprio. Certo una certa infarinatura sulla disciplina contrattuale ci vuole. Comunque io propenderei di più per la prova pratica per la predisposizione di un decreto di impegno ed approvazione di spesa su contratto.

Da: funzionario ribelle17/09/2008 11:49:23
Concordo

Da: JEAN17/09/2008 22:54:53
Martedì prossimo il calendario delle prove scritte.

Da: funzionario ribelle18/09/2008 08:41:01
Ci si vede a roma il 3 dicembre...

Da: novizio18/09/2008 09:50:00
E' sicuro???

Da: COMMISSIONE OMBRA18/09/2008 10:01:52
Buone notizie per i primi esclusi nella graduatoria preselettiva e, mi dispiace, cattive notizie per altri che invece si erano classificati in posizione utile per le prove scritte. A seguito di semplici accertamenti di conformatà dei requisiti richiesti dal bando con quanto dichiarato nella domanda sono stati esclusi un certo numero di candidati. La conseguenza è lo scorrimento della graduatoria degli ammessi alle prove scritte. Tutto ciò sarà confermato nelle pubblicazione della graduatoria definitiva nella gazzetta del 23 settembre contestualmente all'indicazione della data del 3 dicembre per le prove scritte.

Da: rob18/09/2008 11:23:40
per  commissione ombra, come fai a sapere queste cose?

Da: alex18/09/2008 11:28:35
potrebbe essere un caso pratico?
tipo questo relativo agli adempimenti in sede di controllo amministrativo contabilel


VADEMECUM PER LA REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE NEGLI ENTI PUBBLICI
Con la circolare n. 30/2004 vengono raccolte in un testo organico le direttive ministeriali, nonchè tutte le informazioni utili ai revisori dei conti, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici.
La circolare, corredata di allegati ed appendici, è articolata in otto parti concernenti:
•    Revisione amministrativo-contabile
•    I bilanci
•    L'informatizzazione dei dati
•    Aspetti fiscali della gestione
•    L'attività negoziale degli enti pubblici
•    Responsabilità dei revisori dei conti
•    Osservanza di talune leggi
•    Adempimenti vari
•    Vedi:




http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2004/Circolare-n.-30.doc_asc1.pdf


CIRCOLARE 29 maggio 1998, n. 5/1998.
Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti
da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1998.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato
generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale
All’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario
generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
(tramite i Ministeri vigilanti)
Ai Prefetti
Alle Regioni
Alle Province
Ai Comuni
Alle Comunità Montane
Agli Enti Pubblici non Economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Agli Enti di Ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (tramite le
Regioni)
Alle Università
Alle Istituzioni Scolastiche (tramite i Provveditorati agli Studi)
Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza
All’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali
Premessa
Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro, importanti adempimenti, previsti dai
commi 12, 13 e 14 dell’art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 come modificato
dall’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono
tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri
dipendenti.
418
Infatti esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all’Anagrafe
delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi
a tali incarichi.
Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente
appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7, dell’art. 58, con alcune
opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (vedi n. 2). Lo stesso
comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto.
In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di, appartenenza, agli enti pubblici economici
e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di
richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei
dipendenti stessi.
Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l’obbligo
di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati
relativi ai compensi erogati nell’anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti
a dipendenti pubblici.
La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11.
Si è in tal modo assicurato l’obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli
incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza.
Perciò l’obbligo di riversare le predette informazioni nell’Anagrafe gestita dal Dipartimento
della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni
di appartenenza.
Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai
commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre
amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4).
1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14).
a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che
conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti,incarichi retribuiti non compresi nei compiti
e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente.
Tale elenco, deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell’apposito programma
informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà
contenere: a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità, qualifica,
codice fiscale); b) l’indicazione dell’oggetto dell’incarico; c) l’indicazione del compenso
lordo previsto o presunto. L’elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale
siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la
coerenza di questi ultimi con i principi nel buon andamento dell’amministrazione e le eventuali
misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi.
Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell’anno precedente
non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non
avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione.
Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe)
con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni
pubbliche ai propri dipendenti nell’anno precedente. In tal modo il Dipartimento
della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo
la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16.
419
b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogate nell’anno
precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati
ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato.
Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad
aggiornare annualmente l’Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da
ciascun dipendente nell’anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi
già comunicati.
Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al
momento del conferimento o dell’autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere
soltanto presuntive.
c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni
pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l’ammontare dei compensi
percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri
di ufficio, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi
corrisposti.
Questo adempimento è correlato alle previsioni dell’art. 1, commi 123 e 124, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma
127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei
compiti e doveri di ufficio, prevede che «gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche .. per l’espletamento di incarichi affidati dalle
amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte
dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di
lire annue, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del
dipendente».
Il comma 124 esclude da tale disciplina « … le somme corrisposte dall’amministrazione
di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando
o fuori ruolo, nonché i diritti d’autore, i compensi per l’attività di insegnamento e i redditi
derivanti dall’esercizio di attività libero professionali ove consentita ai pubblici dipendenti
e per la quale sia previsto l’obbligo di iscrizione al relativo albo professionale».
La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n. 2) di cui al comma 6, dell’art. 58
del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall’art. 26 del decreto legislativo
n. 80/1998.
Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri
di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell’adempimento
in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con
la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio.
Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano
attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il
dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei sui doveri di ufficio.
Anche per l’inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al
comma 15.
d. Quarto adempimento L’ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni
inviino al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni
420
e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L’elenco deve essere inviato
ogni sei mesi e deve contenere l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare
dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma
127 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.
2) Amministrazioni tenute alle comunicazioni. Esclusioni soggettive e oggettive.
Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e
le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi
gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali
appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993
e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica
e della carriera prefettizia, quest’ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti
di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 gìugno
1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonchè professori e ricercatori universitari a
tempo pieno.
Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da 11 a 13 si riferiscono a tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi
retribuiti.
La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell’esercizio di cariche pubbliche
elettive o equiparate.
Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre
oggettive.
Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale
iscritti agli albi professionali e autorizzati all’esercizio della libera professione e le altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento
di attività libero professionali.
Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno
e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate;
e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
421
f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita.
3) Disciplina transitoria (art. 45, comma 14).
L’art. 45, comma 14, del decreto legislativo n. 80/1998, detta la disciplina transitoria
per l’anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni
pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente,
fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 80/1998). Resta fermo l’obbligo di provvedere al
terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno.
Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta
entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale, oppure il timbro
dell’ufficio di protocollo del Dipartimento della funzione pubblica, nel caso in cui siano
state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione
delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n. 24, possono rinviare
all’anno 1999 l’applicazione delle nuove disposizioni anche gli enti locali e le camere
di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le
comunicazioni per l’aggiornamento dell’Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente
alle competenti Prefetture e all’Unioncamera entro il 23 Aprile 1998.
Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che non avendo provveduto
nei termini di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, sono tenute all’immediata
applicazione della nuova disciplina, è necessario che le prefetture e l’Unioncamere
trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni
ad esse inoltrate dagli enti locali e dalle camere di commercio anteriormente al 23
aprile 1998.
In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell’interno con circolare
telegrafica n. 17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le prefetture comunicano al
Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti
o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell’anno 1997. Invece per gli incarichi
conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell’Agenzia autonoma
per la gestione del relativo «Albo».
4) Sanzioni.
Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti
inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori
incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici
e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle
amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell’anno precedente ai dipendenti
delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La
sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti
corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni
per eventuali violazioni tributarie o contributive.
I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto
delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi.
422
5) Modalità

Da: COMMISSIONE OMBRA18/09/2008 11:43:18
Sono o non sono "Commissione Ombra": posso essere più prciso, ma non chiedetimi altro: gli esclusi sono 7 e la graduatoria scorrerà di conseguenza.

Da: novizio18/09/2008 11:55:37
Hai diffuso un pò di terrore in me. Ho sicuramente tutti i titoli e requisiti richiesti ma mi vengono dubbi sulla corretta compilazione ed inoltro della domanda e degli allegati richiesti.
Speriamo bene

Da: COMMISSIONE OMBRA18/09/2008 12:50:29
Tranquilli. Le esclusioni riguardano candidati con laurea non idonea e candidati con non sufficiente anzianità di servizio.

Da: provinciale18/09/2008 13:14:37
x commissione ombra
approfitto della tua disponibilità per chiederti (spero che gli altri mi scuseranno se divago un attimo) se sai qualcosa sul destino delle ragionerie territoriali, visto che si parla con insistenza di decreti attuativi del regolamento mef in dirittura di arrivo.

Da: TENACIA18/09/2008 17:43:35
x alex
pensi che il monorchio possa essere utile?

Da: funzionario ribelle19/09/2008 07:01:13
Forse sarebbe più utile il Dott. Canzio....

Da: funzionario ribelle19/09/2008 09:15:08
Commissione ombra, qual'è la tua opinione sulla prova scritta?

Da: alex19/09/2008 10:58:51
per tenacia.
il monorchio , con la riorma recente ultima edizione e' superato dalla recente riforma sul bilancio ripartito oramai in missioni-
io l'ho comprato, ed ho letto qualcosa. non consiglio.

scorrevole rimane il simone -contabilita' enti pubblici,( in uso) per budget e contabilita' analitica, meglio il manacorda-con degli enti pubblici.( in uso)-
ripartizione del bilancio, classificazioe ed in particolare variazioni, e non ultimo il patto di stabilita'consiglio ricerche internet anche sul sito del mef

Da: e quando lo vinciamo noi19/09/2008 17:36:55
tant'è il Monorchio ormai l'ho ordinato.

Da: Fabrizio19/09/2008 18:28:17
ragazzi, è uscito un nuovo bando per 16 posti - dipartimento del personale e dei servizi vari, qualcuno lo fa?

Da: funzionario ribelle19/09/2008 21:32:26
gia fatto!

Da: funzionario ribelle19/09/2008 21:47:33
Ne senso già visto, letto il bando e deciso di farlo a partire dal 20 come dice il sito.

Da: funzionario ribelle20/09/2008 07:35:46
Sono d'accordo con alex, il Monorchio è ben fatto, però come dicevo sopra consiglio di leggere gli interventi del Dott. Canzio sul sito rgs in merito a numerosi aggiornamenti della materia e alle tendenze evolutive. In un intervento poi il Ragioniere Generale evoca la necessità di numerosi dirigenti il che fa sperare in eventuali allargamento agli idonei. 
Il nuovo concorso al mef richiede invece una preparazione  meno specialistica della rgs, direi più generale e quindi anche da altre amministrazioni si potrebbero avere possibilità.

Da: alex20/09/2008 08:39:16
caro funz. ribelle, una domanda

la probva pratica e' solo sulla materia di controllo amm contabile?

Da: funzionario ribelle20/09/2008 11:24:44
La prova pratica o meglio il quesito pratico potrebbe essere anche in una delle altre materie indicate nel bando ciè finanza pubblica, lavoro alle dipendenze pa, legislazione sociale, redazione testi normativi etc.  l

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