NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
40 nuovi dirigenti MEF
2418 messaggi, letto 87800 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..., 76, 77, 78, 79, 80, 81 - Successiva >>
Da: alex | 16/09/2008 09:47:29 |
le risposte sintetiche dovrebbero essere in numero uguale alle materie oggetto della prova. | |
Da: alex | 16/09/2008 09:49:04 |
qualcuno proponga un tema sviluppato.per piacere | |
Da: funzionario ribelle | 16/09/2008 19:12:34 |
D'accordo con alex. Io suggerirei più che redigere temi a risposta sintetica che si possono sviluppare dal sito mef di riflettere sulla prova pratica che potrebbe essere la redazione di un atto come una verifica di cassa, un bando di gara, una determinazione dirigenziale di nomina di un dirigente,etc se vogliamo approcciare con spirito propositivo questo concorso | |
Da: vera | 16/09/2008 19:27:29 |
e dove possiamo trovare esempio di questo tipo da sviluppare ? | |
Da: funzionario ribelle | 16/09/2008 22:39:44 |
Questo è il problema. Comunque conobbi un tizio che vinse un concorso copiando un bando di gara da un quotidiano che aveva con se... | |
Da: novizio | 17/09/2008 07:57:02 |
Comunque non credo che un bando di gara o qualcosa di attinente i contratti pubblici sia oggetto della prova pratica. Non è tra le materie indicate. Io non sto proprio facendo nulla in questo ambito. E voi? | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: funzionario ribelle | 17/09/2008 09:42:54 |
Nella circolare 30 sulla revisione si parla anche di controllo delle procedure di appalto | |
Da: novizio | 17/09/2008 10:55:58 |
Controllo di contratti non è sicuramente lo stesso che stilare un bando o contratto vero e proprio. Certo una certa infarinatura sulla disciplina contrattuale ci vuole. Comunque io propenderei di più per la prova pratica per la predisposizione di un decreto di impegno ed approvazione di spesa su contratto. | |
Da: funzionario ribelle | 17/09/2008 11:49:23 |
Concordo | |
Da: JEAN | 17/09/2008 22:54:53 |
Martedì prossimo il calendario delle prove scritte. | |
Da: funzionario ribelle | 18/09/2008 08:41:01 |
Ci si vede a roma il 3 dicembre... | |
Da: novizio | 18/09/2008 09:50:00 |
E' sicuro??? | |
Da: COMMISSIONE OMBRA | 18/09/2008 10:01:52 |
Buone notizie per i primi esclusi nella graduatoria preselettiva e, mi dispiace, cattive notizie per altri che invece si erano classificati in posizione utile per le prove scritte. A seguito di semplici accertamenti di conformatà dei requisiti richiesti dal bando con quanto dichiarato nella domanda sono stati esclusi un certo numero di candidati. La conseguenza è lo scorrimento della graduatoria degli ammessi alle prove scritte. Tutto ciò sarà confermato nelle pubblicazione della graduatoria definitiva nella gazzetta del 23 settembre contestualmente all'indicazione della data del 3 dicembre per le prove scritte. | |
Da: rob | 18/09/2008 11:23:40 |
per commissione ombra, come fai a sapere queste cose? | |
Da: alex | 18/09/2008 11:28:35 |
potrebbe essere un caso pratico? tipo questo relativo agli adempimenti in sede di controllo amministrativo contabilel VADEMECUM PER LA REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE NEGLI ENTI PUBBLICI Con la circolare n. 30/2004 vengono raccolte in un testo organico le direttive ministeriali, nonchè tutte le informazioni utili ai revisori dei conti, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di revisione amministrativo-contabile presso gli enti pubblici. La circolare, corredata di allegati ed appendici, è articolata in otto parti concernenti: • Revisione amministrativo-contabile • I bilanci • L'informatizzazione dei dati • Aspetti fiscali della gestione • L'attività negoziale degli enti pubblici • Responsabilità dei revisori dei conti • Osservanza di talune leggi • Adempimenti vari • Vedi: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2004/Circolare-n.-30.doc_asc1.pdf CIRCOLARE 29 maggio 1998, n. 5/1998. Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 1998 - articoli 26 e 45, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 1998. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretariato generale A tutti i Ministeri Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale All’Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (tramite i Ministeri vigilanti) Ai Prefetti Alle Regioni Alle Province Ai Comuni Alle Comunità Montane Agli Enti Pubblici non Economici (tramite i Ministeri vigilanti) Agli Enti di Ricerca (tramite i Ministeri vigilanti) Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (tramite le Regioni) Alle Università Alle Istituzioni Scolastiche (tramite i Provveditorati agli Studi) Alle Autorità di Coordinamento e Vigilanza All’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Premessa Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro, importanti adempimenti, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell’art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993 come modificato dall’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. A questi adempimenti sono tenute le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. 418 Infatti esse sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all’Anagrafe delle prestazioni, gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Come è noto per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono. Tale divieto è stato ribadito dal comma 7, dell’art. 58, con alcune opportune esclusioni soggettive ed oggettive previste nel comma 6 (vedi n. 2). Lo stesso comma 7 ha aggravato le sanzioni per la violazione del divieto. In correlazione con il riferito divieto, i commi 8 e 9 impongono rispettivamente alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle di, appartenenza, agli enti pubblici economici e ai soggetti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Inoltre, il comma 11 pone a carico dei medesimi soggetti pubblici e privati l’obbligo di comunicare (entro il 30 aprile di ogni anno) alle amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell’anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici. La violazione di questi obblighi è rispettivamente sanzionata negli stessi commi 8, 9 e 11. Si è in tal modo assicurato l’obiettivo di concentrare tutte le informazioni relative agli incarichi in questione nelle amministrazioni di appartenenza. Perciò l’obbligo di riversare le predette informazioni nell’Anagrafe gestita dal Dipartimento della funzione pubblica è posto esclusivamente a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il comma 15 prevede distinte sanzioni per la violazione degli obblighi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14. Queste sono diversamente graduate se poste in essere da altre amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici o da soggetti privati (vedi n. 4). 1) Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno (commi 12, 13 e 14). a. Primo adempimento. In base al comma 12, tutte le amministrazioni pubbliche, che conferiscono o autorizzano ai propri dipendenti,incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio, devono trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell’anno precedente. Tale elenco, deve essere compilato secondo le specifiche indicate nell’apposito programma informatico le cui modalità di acquisizione sono indicate al paragrafo 5. Esso dovrà contenere: a) i dati identificativi dei dipendenti pubblici interessati (generalità , qualifica, codice fiscale); b) l’indicazione dell’oggetto dell’incarico; c) l’indicazione del compenso lordo previsto o presunto. L’elenco deve essere accompagnato da una relazione nella quale siano indicate le norme in base alle quali vengono conferiti o autorizzati gli incarichi, la coerenza di questi ultimi con i principi nel buon andamento dell’amministrazione e le eventuali misure adottate per il contenimento delle spese ad essi relativi. Entro il 30 giugno di ogni anno, anche le amministrazioni che nell’anno precedente non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, devono comunicare di non avere conferito incarichi rientranti nelle fattispecie assoggettate a comunicazione. Questo primo adempimento serve ad aggiornare annualmente la banca dati (Anagrafe) con le informazioni relative ai nuovi incarichi conferiti o autorizzati dalle amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti nell’anno precedente. In tal modo il Dipartimento della funzione pubblica acquisisce tutte le informazioni necessarie per tenere sotto controllo la complessa materia degli incarichi, come richiede il comma 16. 419 b. Secondo adempimento. In base al comma 13 le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i compensi da esse erogate nell’anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi del comma 11. Tale comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. Questo secondo adempimento è complementare al precedente. Esso serve ad aggiornare annualmente l’Anagrafe con i dati dei compensi effettivamente percepiti da ciascun dipendente nell’anno precedente per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi già comunicati. Inoltre, questo adempimento consente di acquisire anche quelle informazioni che, al momento del conferimento o dell’autorizzazione, nella maggioranza dei casi, possono essere soltanto presuntive. c. Terzo adempimento. La prima parte del comma 14 prevede che le amministrazioni pubbliche comunichino al Dipartimento della funzione pubblica l’ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alle previsioni dell’art. 1, commi 123 e 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, finalizzato alle verifiche previste dal successivo comma 127. Il comma 123, con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, prevede che «gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche .. per l’espletamento di incarichi affidati dalle amministrazioni di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall’amministrazione di appartenenza sono versati (secondo le modalità prescritte dalla stessa norma) per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente». Il comma 124 esclude da tale disciplina « … le somme corrisposte dall’amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo, nonché i diritti d’autore, i compensi per l’attività di insegnamento e i redditi derivanti dall’esercizio di attività libero professionali ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l’obbligo di iscrizione al relativo albo professionale». La disposizione va integrata con le esclusioni (vedi n. 2) di cui al comma 6, dell’art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall’art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998. Poiché i compensi percepiti per incarichi retribuiti non compresi nei compiti e doveri di ufficio devono essere comunicati in applicazione del comma 13, ai fini dell’adempimento in esame, le amministrazioni di appartenenza possono integrare tali comunicazioni con la distinta indicazione dei compensi per incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio. Tali sono non solo gli incarichi retribuiti che, per disposizioni di leggi o regolamenti, siano attribuiti al titolare di un determinato ufficio, ma anche gli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non possa esimersi in quanto rientranti nei sui doveri di ufficio. Anche per l’inosservanza di questo adempimento si applicano le sanzioni di cui al comma 15. d. Quarto adempimento L’ultima parte del comma 14 prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei collaboratori esterni 420 e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. L’elenco deve essere inviato ogni sei mesi e deve contenere l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti. Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127 dell’art. 1 della legge n. 662/1996. 2) Amministrazioni tenute alle comunicazioni. Esclusioni soggettive e oggettive. Le amministrazioni pubbliche tenute agli adempimenti di cui sopra, secondo l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, compresi gli enti di ricerca, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Tra le amministrazioni obbligate sono comprese anche le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993 e cioè: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest’ultima a partire da vice consigliere di prefettura, i dipendenti di enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 gìugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, nonchè professori e ricercatori universitari a tempo pieno. Gli obblighi di comunicazione previsti nei commi da 11 a 13 si riferiscono a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui sopra e riguardano soltanto gli incarichi retribuiti. La disciplina in esame non si applica alle prestazioni rese nell’esercizio di cariche pubbliche elettive o equiparate. Inoltre, la nuova normativa, al comma 6, prevede alcune esclusioni soggettive ed altre oggettive. Le esclusioni soggettive riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all’esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero professionali. Le esclusioni oggettive riguardano gli incarichi i cui compensi derivano: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; e) da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 421 f) da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 3) Disciplina transitoria (art. 45, comma 14). L’art. 45, comma 14, del decreto legislativo n. 80/1998, detta la disciplina transitoria per l’anno in corso. Pertanto, ai primi due adempimenti non sono tenute le amministrazioni pubbliche che hanno effettuato le comunicazioni previste dalla normativa previgente, fornendo i dati richiesti con le modalità prescritte, prima del 23 aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 80/1998). Resta fermo l’obbligo di provvedere al terzo e al quarto adempimento entro il 30 giugno. Si considerano trasmesse entro il 23 aprile 1998 le comunicazioni inviate per posta entro lo stesso termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale, oppure il timbro dell’ufficio di protocollo del Dipartimento della funzione pubblica, nel caso in cui siano state inviate per corriere. In relazione alle specifiche modalità di rilevazione e di trasmissione delle informazioni, previste dalla circolare del 19 dicembre 1995, n. 24, possono rinviare all’anno 1999 l’applicazione delle nuove disposizioni anche gli enti locali e le camere di commercio, industria e artigianato. Questa possibilità è limitata ai casi nei quali le comunicazioni per l’aggiornamento dell’Anagrafe siano state trasmesse, rispettivamente alle competenti Prefetture e all’Unioncamera entro il 23 Aprile 1998. Al fine di individuare tempestivamente le amministrazioni che non avendo provveduto nei termini di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 80/1998, sono tenute all’immediata applicazione della nuova disciplina, è necessario che le prefetture e l’Unioncamere trasmettano entro il 30 giugno 1998, al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni ad esse inoltrate dagli enti locali e dalle camere di commercio anteriormente al 23 aprile 1998. In considerazione delle precisazioni fornite dal Ministero dell’interno con circolare telegrafica n. 17200.16832.17721.16236 del 10 aprile 1998, le prefetture comunicano al Dipartimento della funzione pubblica anche le informazioni relative agli incarichi conferiti o autorizzati ai Segretari comunali e provinciali nell’anno 1997. Invece per gli incarichi conferiti o autorizzati a partire dal 1998, tale incombenza sarà a carico dell’Agenzia autonoma per la gestione del relativo «Albo». 4) Sanzioni. Il comma 15 vieta alle amministrazioni pubbliche, che abbiano omesso gli adempimenti inerenti alle comunicazioni previste dai commi 11, 12, 13 e 14, di conferire ulteriori incarichi fino a quando non vi avranno provveduto. Nei confronti degli enti pubblici economici e dei soggetti privati che, entro il 30 aprile di ciascun anno, non comunichino alle amministrazioni di appartenenza i compensi erogati nell’anno precedente ai dipendenti delle medesime, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. La sanzione consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici. Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali violazioni tributarie o contributive. I servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione devono verificare il rispetto delle nuove disposizioni in materia di Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi. 422 5) Modalità | |
Da: COMMISSIONE OMBRA | 18/09/2008 11:43:18 |
Sono o non sono "Commissione Ombra": posso essere più prciso, ma non chiedetimi altro: gli esclusi sono 7 e la graduatoria scorrerà di conseguenza. | |
Da: novizio | 18/09/2008 11:55:37 |
Hai diffuso un pò di terrore in me. Ho sicuramente tutti i titoli e requisiti richiesti ma mi vengono dubbi sulla corretta compilazione ed inoltro della domanda e degli allegati richiesti. Speriamo bene | |
Da: COMMISSIONE OMBRA | 18/09/2008 12:50:29 |
Tranquilli. Le esclusioni riguardano candidati con laurea non idonea e candidati con non sufficiente anzianità di servizio. | |
Da: provinciale | 18/09/2008 13:14:37 |
x commissione ombra approfitto della tua disponibilità per chiederti (spero che gli altri mi scuseranno se divago un attimo) se sai qualcosa sul destino delle ragionerie territoriali, visto che si parla con insistenza di decreti attuativi del regolamento mef in dirittura di arrivo. | |
Da: TENACIA | 18/09/2008 17:43:35 |
x alex pensi che il monorchio possa essere utile? | |
Da: funzionario ribelle | 19/09/2008 07:01:13 |
Forse sarebbe più utile il Dott. Canzio.... | |
Da: funzionario ribelle | 19/09/2008 09:15:08 |
Commissione ombra, qual'è la tua opinione sulla prova scritta? | |
Da: alex | 19/09/2008 10:58:51 |
per tenacia. il monorchio , con la riorma recente ultima edizione e' superato dalla recente riforma sul bilancio ripartito oramai in missioni- io l'ho comprato, ed ho letto qualcosa. non consiglio. scorrevole rimane il simone -contabilita' enti pubblici,( in uso) per budget e contabilita' analitica, meglio il manacorda-con degli enti pubblici.( in uso)- ripartizione del bilancio, classificazioe ed in particolare variazioni, e non ultimo il patto di stabilita'consiglio ricerche internet anche sul sito del mef | |
Da: e quando lo vinciamo noi | 19/09/2008 17:36:55 |
tant'è il Monorchio ormai l'ho ordinato. | |
Da: Fabrizio | 19/09/2008 18:28:17 |
ragazzi, è uscito un nuovo bando per 16 posti - dipartimento del personale e dei servizi vari, qualcuno lo fa? | |
Da: funzionario ribelle | 19/09/2008 21:32:26 |
gia fatto! | |
Da: funzionario ribelle | 19/09/2008 21:47:33 |
Ne senso già visto, letto il bando e deciso di farlo a partire dal 20 come dice il sito. | |
Da: funzionario ribelle | 20/09/2008 07:35:46 |
Sono d'accordo con alex, il Monorchio è ben fatto, però come dicevo sopra consiglio di leggere gli interventi del Dott. Canzio sul sito rgs in merito a numerosi aggiornamenti della materia e alle tendenze evolutive. In un intervento poi il Ragioniere Generale evoca la necessità di numerosi dirigenti il che fa sperare in eventuali allargamento agli idonei. Il nuovo concorso al mef richiede invece una preparazione meno specialistica della rgs, direi più generale e quindi anche da altre amministrazioni si potrebbero avere possibilità . | |
Da: alex | 20/09/2008 08:39:16 |
caro funz. ribelle, una domanda la probva pratica e' solo sulla materia di controllo amm contabile? | |
Da: funzionario ribelle | 20/09/2008 11:24:44 |
La prova pratica o meglio il quesito pratico potrebbe essere anche in una delle altre materie indicate nel bando ciè finanza pubblica, lavoro alle dipendenze pa, legislazione sociale, redazione testi normativi etc. l | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ..., 76, 77, 78, 79, 80, 81 - Successiva >>