>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Regione Puglia, concorso per 200 nuovi funzionari
22805 messaggi, letto 1027659 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ..., 756, 757, 758, 759, 760, 761 - Successiva >>

Da: immot  11/03/2014 19:32:08
Ma la banca dati ancora deve uscire per ora è uscito solo il bando

Da: 79annarella  11/03/2014 19:33:30
Non dico che non abbia senso, anzi ce le avrebbe eccome. Ma sono sicura che tuttiacoloro che finora hanno parlato di ricorso da domani si metteranno sui libri a studiare. Non ho fiducia nella gente

Da: pessimista cronica11/03/2014 19:38:16
annarè io in questi giorni invece dei quiz mi studio un pò di giurisprudenza che se mi gira il pallino il ricorso me lo scrivo da sola e lo faccio firmare al collega di studio

Da: pessimista cronica11/03/2014 19:40:47
perchè onestamente partecipare ad un bando così è solo una perdita di tempo... tra l'altro, avete visto che i titoli vengono valutati prima dell'orale? giusto per chiarire che vincitori saranno solo e soltanto precari ed interni

Da: Ricorsistasperanzoso 11/03/2014 19:50:34
Sono interessato anch'io al ricorso se ci sono i presupposti. Qualcuno potrebbe chiedere un parere a un buon amministrativista e farci sapere?

Da: Mil2014 11/03/2014 20:17:57
Proviamo a chiedere, con l'atto che segue, l'annullamento del bando.
__________________________
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA
pec: usg@mailbox.governo.it
email: segreteriausg@governo.it

Al Ministro per la Funzione Pubblica
ROMA
                    pec: protocollo_dfp@mailbox.governo.it
                    email: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

All'ANAC
Autorità indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche
ROMA
pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
email: segreteria@anticorruzione.it

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari
pec: prot.procura.bari@giustiziacert.it
email: procura.bari@giustizia.it

Alla Procura Regionale Corte dei Conti
Puglia
email: procura.regionale.puglia@corteconti.it

e p.c.

Al Presidente della Regione Puglia
presidente@regione.puglia.it

report@rai.it


OGGETTO: ESPOSTO/DENUNCIA CON VALORE DI RICORSO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, LETT. P), DELLA LEGGE 23/08/1988, N. 400.

Il sottoscritto __________________, nato a ______________ il ______________. residente in ______________________, domiciliato, ai fini del presente atto al medesimo indirizzo di residenza, espone quanto appresso.
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam, con bando del 6 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 20 del 11-3-2014, ha dato avvio ai seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo di n. 200 (duecento) unità di personale di ruolo di Categoria D, posizione economica D1, presso la  Regione Puglia, così distinti: 
1) Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1)
2) Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica D1).  - Serie Speciale - Concorsi del 11/03/2014 n.  Il relativo bando è disponibile alla pagina http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_regione_puglia.pdf.
L'art. 2 del bando prevede quanto appresso:
«I concorsi saranno espletati in base alle procedure di seguito indicate che si articolano attraverso le seguenti 3 (tre) fasi, che prevedono complessivamente 6 (sei) prove:

1) una fase preselettiva consistente in due prove a test, una per la verifica delle attitudini  all'apprendimento, l'altra per la verifica delle conoscenze di base possedute dai candidati, di cui  al successivo art.6, che saranno somministrate contestualmente. Da tali prove potranno chiedere di essere esentati tutti i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso, e a partire da cinque anni precedenti tale data, abbiano maturato almeno un anno di servizio, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, alle dipendenze della Regione Puglia;
2) una fase selettiva scritta, di cui al successivo art.7, riservata ai candidati che avranno superato le prove preselettive di cui al precedente punto 1), nonché al suddetto personale che abbia fatto esplicita richiesta di essere esentato dalla fase preselettiva, consistente in tre prove:
• una prova per la verifica delle conoscenze relative alle seguenti materie e/o ambiti disciplinari: diritto amministrativo e costituzionale, riforma della pubblica amministrazione con particolare riferimento al comparto Regioni-Autonomie locali, normativa regionale con particolare riferimento allo Statuto e ai Regolamenti della Regione Puglia, organizzazione degli Uffici della Regione Puglia, disciplina del lavoro pubblico. La prova sarà finalizzata, inoltre, alla verifica delle conoscenze direttamente riferite all'ambito professionale per il quale si concorre;
• una prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della comunicazione;
• una prova per la verifica della conoscenza di una delle seguenti lingue dell'Unione Europea: inglese, francese, tedesco e spagnolo;
3) tutti coloro che avranno superato le tre prove, di cui al suddetto punto 2), dovranno sostenere una prova orale sulle materie di cui al successivo art.8, con apposite Commissioni d'esame che redigeranno una graduatoria sommando i punteggi conseguiti nelle 3 prove scritte e nella prova orale, nonché i punteggi attribuiti ai titoli di cui al successivo art.9;
4) la valutazione dei titoli, per un valore complessivo massimo di 20 punti, verrà effettuata prima della prova orale sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno dichiarato on-line, con facoltà delle Commissioni di richiedere integrazioni e/o chiarimenti scritti ai candidati idonei, da consegnare all'atto della loro presentazione a sostenere le prove orali: [...]»

    Quanto ai requisii di ammissione, questi sono stabiliti nell'art. 3 del citato Bando. Al riguardo, il sottoscritto dichiara di avere il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'ammissione al concorso:
- Codice AG8/P Concorso per il reclutamento di n.130 (centotrenta) Funzionari amministrativi, Categoria D (posizione economica D1) (cancellare la voce che non interessa).
- Codice TC8/P Concorso per il reclutamento di n.70 (settanta) Funzionari tecnici, Categoria D (posizione economica D1) (cancellare la voce che non interessa). 
Peraltro, è previsto che la partecipazione alla selezione comporta il versamento, a pena di esclusione, pari a euro  20,00.
A tale ultimo riguardo, giova subito osservare che il sottoscritto ignora quale sia la legge che riconosce il potere di chiedere ai partecipanti alla selezione il pagamento dell'importo di euro  20,00.
Consta al sottoscritto che quando l'ordinamento ha voluto concedere alle pp.aa il potere di chiedere il pagamento di un contributo ai fini della partecipazione ad una procedura concorsuale lo ha fatto esplicitamente. Infatti, da ultimo, nel nostro ordinamento, è stato introdotto l'obbligo di corrispondere un contributo per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione all'Albo dei Cassazionisti, ma anche per i concorsi abilitativi alle altre professioni (notai e magistrati) ed ha pure previsto che tale contributo ogni tre anni venga aumentato in base agli indici Istat.
Ritornando al bando qui censurato, si osserva ulteriormente che è previsto che "...tutti i candidati che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando di concorso, e a partire da cinque anni precedenti tale data, abbiano maturato almeno un anno di servizio, con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, alle dipendenze della Regione Puglia..." possono chiedere di essere esentati dal sostenere le due prove a test della fase preselettiva.
Tanto premesso, non risulta al sottoscritto la esistenza di norme di legge che consentono alla amministrazione che ha bandito una selezione pubblica preordinata alla provvista di personale di escludere dalla da una prova (nella fattispecie dalla prova preselettiva) tutti quei soggetti che abbiano intrattenuto, ovvero ancora intrattengono, con essa amministrazione un'attività lavorativa.
Ed, infatti, la giurisprudenza, sulla possibilità di tenere esente dallo svolgimento della prova preselettiva quanti abbiano ovvero abbiano avuto un'attività lavorativa con la p.a., è quanto mai univoca.
Di seguito, si indicano alcune sentenze emesse dai giudici amministrativi.
« […] la prova preselettiva non costituisce un procedimento distinto dal concorso propriamente detto e dalle prove in cui esso si articola, al quale applicare, in modo avulso, la riserva dei posti. Essa, infatti, insieme alle altre prove, costituisce una fase della procedura concorsuale, nell'ambito del quale concorre allo svolgimento della funzione selettiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 maggio 2004 n. 2797).
[…]Diversamente opinando, e cioè applicando un meccanismo di riserva "intermedio" a favore dei candidati interni, i candidati interni verrebbero d'altronde a disporre, in modo illogico e non autorizzato dalla disciplina, a disporre non già di una quota di posti da assegnare a seguito della graduatoria degli utilmente collocati bensì di una quota di posti riservati "fin dall'origine". La "prelazione" disposta in favore dei candidati interni che hanno superato tutte le prove, collocandosi utilmente in graduatoria, finirebbe quindi, in spregio alle coordinate costituzionali in tema di eccezionalità delle riserve interne, con il divenire un numero di posti ab origine intangibile.
Deve in definitiva convenirsi che, in seno ad un concorso ontologicamente unitario in cui la prova preselettiva è solo una delle prove della procedura complessivamente intesa, lo status che consente di utilizzare la quota di riserva, viene in rilievo solo dopo l'espletamento delle prove, in coerenza con il disposto dell'art. 16 DPR 9 maggio 1994 n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni), a tenore del quale solo dopo il superamento delle prove orali (e quindi ai fini della compilazione della effettiva graduatoria dei vincitori) i candidati positivamente valutati devono far pervenire all'amministrazione "i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva", ove non già in possesso dell'amministrazione medesima» Consiglio di Stato n.5080 del 29/08/2009

«La legge non prevede l'obbligo dell'Amministrazione di esonerare dall'eventuale preselezione i candidati "interni" dell'ente, ed anzi l'ordinamento giuridico, alla luce delle coordinate costituzionali, mostra un chiaro favor per l'accesso concorsuale esterno e per l'affermazione della piena par condicio fra i concorrenti, esterni o interni che siano. E persino nei casi in cui è stata ritenuta legittima la riserva in favore degli interni di alcuni dei posti messi a concorso, la giurisprudenza ha ritenuto che, non di meno, essa possa essere applicata soltanto all'esito dell'intera procedura concorsuale e non possa implicare, in particolare, l'esonero degli interni dall'espletamento della prova preselettiva, atteso il carattere ontologicamente unitario della procedura concorsuale (Cons. St., sez. V, 26 agosto 2009, n. 5080)». TAR Piemonte n. 2490 del 14/11/2009.
Merita, infine, menzione la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia n.1496 del 2010, la quale viene emessa a seguito della domanda interposta dai ricorrenti, i quali, premesso di essere tutti destinatari "..... di reiterate e continuative proroghe di contratti a tempo determinato...", avanzavano formale pretesa contro la p.a. evocata in giudizio perché questa li ammettesse "..... al concorso senza dover sostenere la preselezione..." ovvero perché agli stessi fosse riconosciuto il ".....diritto alla riserva di posti, al pari dei dipendenti a tempo indeterminato".
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, nella citata sentenza n.1496 del 2010, richiamava nelle sue premesse argomentative la sentenza n. 89 del 27 marzo 2003 della Corte Costituzionale, in virtù della quale è stata ritenuta non fondata ".... la questione  a lui sottoposta, rilevando, da un lato, che il principio fondamentale in materia di instaurazione del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è quello dell'accesso mediante concorso, enunciato dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione e, dall'altro, che l'assunto - secondo il quale la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti precari, attraverso la conversione dei rapporti a termine irregolari in rapporti a tempo indeterminato, sarebbe rispondente al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - trova smentita nella stessa norma costituzionale, là dove questa, al terzo comma, individua appunto nel concorso lo strumento di selezione del personale in linea di principio più idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione.»
    Posta questa premessa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia giudicava la pretesa azionata dai ricorrenti, preordinata ad ottenere la loro esclusione dalla preselezione, non fondata e dava la seguente motivazione:
«[...], deve respingersi la tesi degli appellanti diretta a rinvenire nella normativa comunitaria di cui alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) disposizioni particolari a favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato, come appunto l'esenzione dalla preselezione ovvero il diritto alla riserva di posti.
Disposizioni del genere non si rinvengono nella normativa comunitaria né esse possono farsi derivare dalla sentenza della Corte di giustizia CE n. 53 del 7 settembre 2006.
Il problema che è stato posto alla Corte di giustizia CE con la summenzionata decisione (ma si veda anche la decisione n. 180 di pari data) è stato quello di conoscere se il summenzionato accordo quadro debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi ultimi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre una tale trasformazione è prevista per quanto riguarda i contratti e i rapporti di lavori conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato.
La risposta della Corte CE non dà luogo a equivoci di sorta.
La Corte ha sostenuto che la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico.
Entrando nel merito della questione, il giudice comunitario ha rilevato che, affinché una normativa nazionale, (come, ad esempio, quella italiana) la quale vieti, nel solo settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo determinato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione.
In particolare, quanto alla normativa italiana, detto giudice ha espresso l'avviso che la stessa, "… nella misura in cui prevede norme imperative relative alla durata e al rinnovo dei contratti a tempo determinati, nonché il diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, sembra prima facie soddisfare i requisiti ricordati ai punti 51 e 53 della presente sentenza …", ma che, tuttavia, spetta al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l'attuazione effettiva dell'art. 36, secondo comma, prima frase, del d.lgs n. 165/2001 ne fanno uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato.
7) - In conclusione, per le suesposte considerazioni, gli atti con cui l'Amministrazione ha stabilito di bandire il concorso in questione e lo stesso bando sono immuni dalle censure formulate dai ricorrenti.
La sentenza appellata va, quindi, confermata con diversa motivazione, ossia nel senso che il ricorso di primo grado, pur ricevibile, deve essere respinto nel merito.»
Peraltro, vale la pena prendere in considerazione le indicazioni provenienti dalla sentenza del 19.06.2008 n° 25162 della Corte di Cassazione, Sez. VI, (http://www.altalex.com/index.php?idnot=42830). Qui, la Cassazione si pronuncia, tra l'altro, a seguito del ricorso della pubblica accusa proposto alla stregua di quanto segue:
«[...] erronea applicazione dell'art. 97 Cost., avendo il giudice di merito escluso che la sua violazione possa integrare il reato in contestazione. Secondo parte ricorrente la norma costituzionale citata non avrebbe solo un carattere programmatico, ma - interpretata come rivolta ad assicurare l'imparzialità delle condotte dei funzionari pubblici - porrebbe una serie di divieti aventi una portata direttamente precettiva, quali il divieto di realizzare comportamenti oggettivamente irregolari diretti ad avvantaggiare o danneggiare gli utenti della pubblica amministrazione, ovvero di stravolgere completamente la funzione amministrativa esercitata.
[...] violazione dell'art. 323 c.p., censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto nella condotta dell'imputato la figura sintomatica dello sviamento di potere - diversa dall'eccesso di potere -, configurabile nel caso di specie in cui vi sarebbe stato un vero proprio "scardinamento" della funzione pubblica esercitata a esclusivo vantaggio di un privato, con reiterate e continue violazioni di circolari e palesi disparità di trattamento.»
Su tale ricorso, la Cassazione si pronuncia favorevolmente così motivando:
«Tuttavia, nel caso in esame deve ritenersi che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 c.p. possa trovare applicazione anche l'art. 97 Cost., che stabilisce che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta di principi il cui contenuto non è univoco. Ed infatti la giurisprudenza non è favorevole a considerare che il reato di abuso d'ufficio possa sussistere nella forma della violazione di uno dei principi di cui all'art. 97 Cost., in quanto norma generale che non fissa regole di comportamento precise, ma semplici principi privi di immediato contenuto precettivo (Sez. VI, 12 ottobre 2005, n. 12769, P.G. in proc. Fucci; Sez. VI, 8 maggio 2003, n. 35108, Zardini). L'inserimento del citato art. 97 Cost. fra le disposizioni di legge violabili e rilevanti per l'abuso d'ufficio avrebbe come effetto quello di dilatare eccessivamente l'ambito di applicazione della norma incriminatrice, finendo con l'incidere anche sul principio di precisione di cui all'art. 25 Cost.
Tali preoccupazioni manifestate dalla giurisprudenza e da parte della dottrina appaiono sicuramente legittime, in quanto è reale il rischio paventato di estendere eccessivamente la portata dell'art. 323 c.p., mentre la norma presuppone che l'abuso sia collegato all'inosservanza di previsioni specifiche. Tuttavia, si osserva che possono essere identificate ipotesi residuali in cui l'art. 97 Cost., nel suo significato più precettivo, relativo all'imparzialità dell'azione amministrativa, può costituire parametro di riferimento per il reato di abuso d'ufficio.
Nella sua essenzialità il significato del principio di imparzialità risiede nel diretto riferimento al criterio degli interessi tutelati. L'amministrazione deve essere imparziale assicurando tutela ad un interesse nel confronto con l'insieme degli altri interessi pubblici e privati con i quali deve essere "ponderato". In questo senso l'imparzialità dell'amministrazione non corrisponde al senso comune del termine, cioè come soggetto al di sopra delle parti, in quanto la sua azione è rivolta al perseguimento di obiettivi specifici. Per questo l'imparzialità di cui parla l'art. 97 Cost. si traduce, nel suo nucleo essenziale, nel divieto di favoritismi, quindi nell'obbligo per l'amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi tutelabili con la medesima misura. Inteso in questa limitata accezione il principio di imparzialità finisce con realizzarsi attraverso strumenti diversi, a seconda che venga calato nell'attività della pubblica amministrazione ovvero nella sua organizzazione. In quest'ultimo caso, riferito cioè all'aspetto organizzativo, il principio di imparzialità non avrà mai un immediato contenuto precettivo ai fini del rilievo in ordine alla sussistenza del reato di abuso d'ufficio, in quanto dovrà essere necessariamente mediato dalla legge; non così per quanto riguarda l'attività dell'amministrazione, in cui la decisione avviene alla fine di un procedimento amministrativo in cui il criterio di imparzialità comporta che vengano acquisiti gli interessi e gli elementi utili ad una deliberazione il più possibile ponderata. In questo caso, l'imparzialità amministrativa intesa come divieto di favoritismi ha i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p., in quanto impone all'impiegato o al funzionario pubblico una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione.»
Dalle citate sentenze devono desumersi i motivi alla stregua dei quali dovrà disporsi l'annullamento più avanti richiesto.
    Per tutto quanto sopra o osservato, riferito e motivato, si chiede alle Autorità in indirizzo di esprimersi in ordine alla legittimità delle diposizioni qui censurate, verificando, inoltre, l'eventuale attitudine delle medesime ad emergere nell'ambito del penalmente rilevante.
In ogni caso, si chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di voler far pronunciare il Consiglio medesimo sulla legittimità del bando in parola alla luce di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, lett. p), della Legge 23/08/1988, n. 400, contenente la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" del quale si chiede l'annullamento per i motivi rivenienti dalle citate pronunce giurisdizionali.

_____________, lì ______________

Allegati: copia documento di riconoscimento.

                                (Firma autografa)





E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: accipicchia11/03/2014 20:21:40
Bravo Mil2014, così nessuno avrà niente. Classica logica lose-lose...

Da: Kairòs11/03/2014 20:24:17
Che schifezza: non solo il salto delle preselettive, ma pure l'attribuzione dei punti per i titoli di servizo prima dell'orale!
VERGOGNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da: 79annarella  11/03/2014 20:24:52
Che il bando sia una porcata non v'è dubbio. Se credi che il ricorso sia fattibile procedi, sinceramente io non mi sento di sostenere un costo investendo nella giustizia italiana che ha avuto modo di deludermi più volte negli ultimi sette anni.
Preferisco provare a studiare, anche se con molta calma e meno mordente rispetto a prima, e cercare di rientrare tra gli idonei.
D'altro canto se è vero che partirà la stabilizzazione a domanda i precari partecipanti saranno pochi. Almeno si spera

Da: Kairòs11/03/2014 20:30:19
Se non partono le stabilizzazioni, ci giochiamo anche le idoneità. E' proprio un bando tagliato su misura come dal miglior sarto.

Da: Mil2014 11/03/2014 20:37:39
Si tratta di spedire una email  con allegata la scansione di quanto precedentemente inviato. Praticamente a costo zero. Certo, si tratta di una scelta personale. Ma, se a fare questa scelta siamo in tanti, le cose possono cambiare. Anche nel senso di indurre a rettificare il bando in via di autotutela, con obbligo fatto a tutti di sostenere le prove preselettive.
Sarà bene non creare una tempesta informatica di commenti su quanto da me proposto, che, invero, proviene dai commenti e dalle discussioni presenti su questo stesso sito. Le sentenze sono state indicate da altri utenti con una intelligenza maggiore della mia.

Da: accipicchia11/03/2014 20:42:05
Ma allora non chiediamo l'annullamento del bando ma la sua rettifica...

Da: Unregistered11/03/2014 20:43:57
Qui il gruppo Facebook, ovviamente per chi vuole studiare, non per quelli che vogliono sfasciare un concorso prima della sua uscita:

https://www.facebook.com/groups/1413230202263411/

Da: purtroppo no!11/03/2014 20:49:34
devo dire che tante lamentele per il bando RIPAM Abruzzo erano non motivate...almeno li la riserva era chiara ed in linea con la norma. Ai tempi del Ripam Abruzzo la possibilità di far saltare le preselettive ai precari era stata abbandonata per dubbi di legittimità!

Da: 79annarella  11/03/2014 21:44:44
@mil2014 purtroppo l'autotutela é un concetto più teorico che pratico. La regione non ritirerà mai il bando né lo rettifichera perché ciò vorrebbe dire ammettere di aver agito in malafede.
L'unica via é il ricorso, pur con tutte le problematiche

@purtroppo no  hai partecipato al Ripam Abruzzo? Come funziona esattamente il fatto delle due preselettive contestuali perché non mi è molto chiaro!  Grazie

Da: Aidadi  11/03/2014 21:48:47
Vorrei sapere anch'io come si svolgono le due prese lettrice contestuali, ma soprattutto da dove consigliate di studiare per la seconda?

Da: Aidadi  11/03/2014 21:49:00
Vorrei sapere anch'io come si svolgono le due prese lettrice contestuali, ma soprattutto da dove consigliate di studiare per la seconda?

Da: Aidadi  11/03/2014 21:50:38
Preselettive, ovviamente e scusate per i due post, scrivendo dal cell ho un pò di problemi

Da: pessimista cronico11/03/2014 21:54:42
Annarella tidico che anch'ionon ho nessuna fiducia nella giustizia ma vediamo...Nonho intenzione di rivolgermi a nessun illustre amministrativista,mi studio i precedenti e ci penso...

Da: 79annarella  11/03/2014 21:55:54
@aidadi  ascolta io per il concorso categoria c ho usato i manuali (non i compendi) della Simone sono fatti bene, costano poco e mettono in evidenza i concetti chiave. Inoltre sono sempre molto aggiornati. Per diritto civile io ho il mio buon torrente mentre per penale davvero non saprei perché non ho capito se chiedono la parte generale e in più la parte speciale riferita ai delitti contro la pa oppure tutta la parte di istituzioni di diritto penale.
Io penso che trattandosi di quiz a risposta multipla piuttosto che passare giorni a studiare materie come questa che sono molto impegnative, forse contiene aspettare la pubblicazione della banca dati e memorizzare quelle domande.

Da: astioso11/03/2014 21:58:21

Da: Aidadi  11/03/2014 22:04:21
Grazie Annarella :) era quello che pensavo di fare anch'io... Certo sarà dura!

Da: Per mil2014 11/03/2014 22:15:58
Tu le hai già inviate le mail ?

Da: 79annarella  11/03/2014 22:21:42
@pessimista cronico  se hai bisogno, a disposizione

Da: lux 11/03/2014 22:50:55
Mi date per favore una copia del band
o?

Da: zeman433 11/03/2014 23:18:44
sul bando c'è scritto:
I quesiti della prova preselettiva attitudinale e i quesiti della prova preselettiva professionale,
selezionati dalla banca dati dei test Ripam, saranno resi disponibili on-line sul sito
http://ripam.formez.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.
Questo vuol dire che la banca dati dei quiz sarà resa pubblica solo 15gg prima dellle prove? Io leggendo quel testo capisco  che saranno rese note le domande della prova ma mi sembra strano. Che dite?

Da: mah 11/03/2014 23:21:52
Tanto il ricorso qui lo fanno i precari che hanno diritto, in base alla circolare d'alia alla riserva dal cinquanta al cento per cento dei posti.

Da: immot  11/03/2014 23:36:26
Questo bando è vergognoso! Vabè che la speranza è l'ultima a morire ma quando è troppo è troppo!!!

Da: io avv. 12/03/2014 00:57:48
Requisito richiesto dal bando:qualunque tipo di laurea!che vuol dire?che pure un medico o un infermiere potrà partecipare al profilo?ma sono impazziti?!gli estremi per striscia la notizia ci sono tutti......

Da: 79annarella  12/03/2014 06:23:22
@mah i precari non possono avere la riserva in questo bando a causa della retrocessione. É proprio da questo impedimento che sta nascendo questo schifo di stabilizzazione, oltre che questa porcata di bando

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ..., 756, 757, 758, 759, 760, 761 - Successiva >>


Torna al forum