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Docenti indonei : dove andremo ? Cosa faremo ? chi siamo ?
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Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 13:53:36 |
BOH SN CN IL CELLULARE X FAVORE PUOI FARE COPIA E INCOLLA. GRAZIE | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 14:13:01 |
Boh hai problemi cn il pdf? Scarica il pdf ke ti permette di fsre copia e incolla oppure cé un programma ke ti permette di trasformarlo in word. | |
Da: boh | 01/01/2013 14:17:53 |
SONO 56 PAGINE...HO COPIATO E INCOLLATO LA PARTE CHE RIGUARDA NOI..IL RESTO SONO TUTTE LE NORME DELLA SPENDING REVIEW Spending Review: il testo del DL 6 luglio 2012 n.95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135 Legge in vigore dal 15 agosto 2012 (il DL era in vigore dal 7 luglio) Titolo II RIDUZIONE DELLA SPESA DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEGLI ENTI NON TERRITORIALI Art. 14 - Riduzione delle spese di personale 1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia: a. all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato da ultimo dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «Per il quadriennio 2010-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quinquennio 2010-2014»; b. all'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti «Per l'anno 2015»; c. all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dall'anno 2016». 2. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni 2010 e 2011». In fine e' aggiunto il seguente periodo «La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016». 3. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti «Per il triennio 2009-2011» e, dopo il comma 13, e' aggiunto il seguente: «13-bis. Per il triennio 2012-2014 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e' fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni ((di cui ai periodi precedenti)) e' effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, ubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.» 4. All'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2011-2014» e all'ultimo periodo le parole «del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti parole «del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016». ((4-bis. In relazione all'esigenza di ottimizzare l'allocazione del personale presso le amministrazioni soggette agli interventi di riduzione organizzativa previsti dall'articolo 2 del presente decreto ed al fine di consentire ai vincitori di concorso una piu' rapida immissione in servizio, per il triennio 2012-2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validita', possono effettuare assunzioni con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facolta' e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto. L'assunzione di cui al primo periodo avviene previo consenso del vincitore e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina decadenza del diritto all'assunzione. In relazione a quanto previsto dal presente comma, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».)) 5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015; nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni gia' effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. All'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole «e 2012». ((5-bis. A decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23dicembre 2009, n. 191, nonche' dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.)) 6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. 7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilita' nonche' a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita' finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita' sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. 8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unita' di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure e' inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della nozione di servizi operativi e' operata in conformita' con le linee guida stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati. In ogni caso i dipendenti di eta' inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi. 9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le facolta' assunzionali degli enti di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall'esterno, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea. 10. (((Soppresso).)) 11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 626, comma 1, le parole «100 unita'» sono sostituite dalle seguenti «70 unita'»; b) all'articolo 639, comma 3, le parole da «e' stabilito» sino a «unita'» sono sostituite dalle seguenti «e' stabilito entro il limite massimo di 624 unita'». 12. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare all'estero ai sensi dell'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ne' possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo. 13. ((Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Successivamente all'immissione nei ruoli di cui al primo e al secondo periodo il personale ivi contemplato puo' altresi' transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possono essere proficuamente utilizzate le professionalita' possedute dal predetto personale, a valere sulle facolta' assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali e' utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia.)) 14. Il personale docente attualmente titolare ((delle classi)) di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 15. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'attuazione dei commi 13 e 14. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi 13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008. 16. Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera. 17. Al personale dipendente docente a tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilita' e di assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio, e' assegnato per la durata dell'anno scolastico un posto nella medesima provincia, con priorita' sul personale a tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri: a) posti rimasti disponibili in altri gradi d'istruzione o altre classi di concorso, anche quando il docente non e' in possesso della relativa abilitazione o idoneita' all'insegnamento, purche' il medesimo possegga titolo di studio valido, secondo la normativa vigente, per l'accesso all'insegnamento nello specifico grado d'istruzione o per ciascuna classe di concorso; b) posti di sostegno disponibili all'inizio dell'anno scolastico, nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di formazione; c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici, assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purche' detto personale non trovi diversa utilizzazione ai sensi delle medesime lettere; d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l'anno scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata gia' disposta la messa a disposizione di detto personale e purche' non sia gia' diversamente utilizzato ai sensi delle precedenti lettere; e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi delle precedenti lettere e' utilizzato a disposizione per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata gia' disposta la messa a disposizione. 18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) ((del comma 17)) sono effettuate dai dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20. 19. Per la durata dell'utilizzazione il dipendente assegnato ad un posto ((ai sensi dei commi 17 e 18)) percepisce lo stipendio proprio dell'ordine di scuola in cui e' impegnato, qualora superiore a quello gia' in godimento. Nei casi di cui alla lettera e) ((del comma 17)), la differenza e' erogata dall'istituto scolastico in cui e' prestato il servizio, a valere sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all'istituto stesso. Negli altri casi, la differenza a favore del dipendente e' erogata a mezzo dei ruoli di spesa fissa. 20. Gli uffici scolastici regionali predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilita' ed utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le operazioni di competenza dei dirigenti scolastici. ((20-bis. Il personale docente di cui al comma 17, alinea, che per l'anno scolastico 2013-2014 non sia proficuamente utilizzabile a seguito dell'espletamento delle operazioni ai sensi del medesimo comma 17, lettere a), b) e c), puo' essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso altrattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2), del presente decreto.)) 21. I risparmi conseguenti all'applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 22. Il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell'esonero o semiesonero ai sensi dell'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato puo' essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell'articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico. 23. Per l'anno 2012 le unita' complessive di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 inviate all'estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 24. Per l'anno 2012 in relazione al personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si sostituiscono 100 unita' di personale cessato. 25. Per l'anno 2012 gli stanziamenti relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di euro 4.300.000 e di euro 5.000.000. 26. Per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 e' ridotta di euro 2.800.000. 27 All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: ((«5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli stanziamenti di cui al comma 5 e' destinata al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.)) | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 14:58:58 |
Grazie Boh. Scusami l'ignoranza ma ki è il Direttore Generale Tegionale? | |
Da: boh | 01/01/2013 15:20:17 |
TI RIFERISCI A QUESTO? ma idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente transita DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE? sarebbe l'ufficio scolastico regionale...in pratica ogni regione "farebbe" un proprio decreto di transito a tutti gli inidonei della regione. | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 15:27:03 |
Si intendevo quello anche se questa figura nn l'ho ancora capito. | |
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Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 15:28:58 |
Cioè a ke serve quest'ufficio regionale | |
Da: boh | 01/01/2013 15:29:49 |
proprio per questo quando dicevate che non avreste firmato, io dissi che non avranno nemmeno bisogno della firma, proprio perche' vorrebbero fare un atto di forza...una mattina vi svegliate e la scuola notifica il decreto di transito alle singole persone... una volta che vi fanno transitare ata, poi dicono che entro tot giorni dovete presentare la lista delle sedi per la mobilita' 2013 tramite istanze on line...e a modo loro risolvono cosi' il problema. NON SO COME MA QUESTI VANNO BLOCCATI SUL NASCERE | |
Da: boh | 01/01/2013 15:33:15 |
PRATICAMENTE CI SONO I PROVVEDITORATI CHE SONO PROVINCIALI... USP PALERMO....USP AGRIGENTO...USP SIRACUSA....ECC ECC... POI CI SONO GLI ENTI SUPERIORI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI... USR SICILIA....USR CAMPANIA....USR LAZIO... PIU' IN ALTO ANCORA C'E' IL MIUR PRATICAMENTE OGNI DIRIGENTE REGIONALE EMETTEREBBE IL DECRETO PER TUTTI GLI INIDONEI DELLA REGIONE... | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 15:45:29 |
Grazie Boh. Su quello ke dici nn mi pronuncio. So solo ke sn ca... Loro. Ahah | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 15:47:28 |
No Boh un contratto nuovo va firmat. | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 15:52:12 |
Sempre x ki lo vuole firmare e se si fá | |
Da: boh | 01/01/2013 15:54:47 |
si in effetti un nuovo ocntratto va firmato... ma andrebbe bloccato il decreto prima che avvenga | |
Da: banzai | 01/01/2013 15:57:44 |
articolo 4 della Costituzione Italiana: non è possibile attribuire nessun lavoro a nessuna persona se non per "propria scelta" di questa persona....ergo, non è possibile fare nessuno transito forzoso di personale docente anche se è inidoneo a personale ata | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:00:12 |
Questo verrá fatto. Ne sn certo. X ILIS. QUESTO O QUESTA. SEI UN TROLL. BISOGNA IGNORARLO | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:02:30 |
KE COSÉ L'ART. 4 | |
Da: Corporativista | 01/01/2013 16:03:09 |
Perchè ce l'avete con Ilis? Oggi andrò a Rocca delle Caminate.... | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:10:45 |
Giá il tuo nik mi sta sullo stomaco. Vai in quel posto ki se ne frega dv vai | |
Da: Nerchia abbondante | 01/01/2013 16:11:46 |
X arabo art. 4 della costitizione italiana: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società . Quindi, PER SCELTA Il segretario dela flc-Cgil, Mimmo Pantaleo, che i Numi se lo portino presto con loro, ha scritto bene al Miur che il transito forzoso dei docenti inidonei a personale ata presenta evidenti aspetti di incostituzionalità !!!! | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:12:17 |
DIMENTICAVO. DI AL TUO PADRONE KE É UN COIONES | |
Da: Corporativista | 01/01/2013 16:14:08 |
Sciùr arabo, rassegnati, perchè il futuro è NOSTRO!!!!!!! | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:14:34 |
X NERCHIA ABBONDANTE. MI DISPIACE MA NN HAI CAPITO. AHAHAH | |
Da: Nerchia abbondantissima | 01/01/2013 16:16:29 |
Cos'è che non avrei compreso? | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:17:17 |
MAI PENSATO KE I BASTARDI ABBIANO UN FUTURO. SEI SENZA MEMORIA E QUESTO MI INCORAGGIA ANCOR DI + | |
Da: Nerchia abbondantissima | 01/01/2013 16:18:56 |
Cos'è che non avrei compreso? | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:19:47 |
Nerchia scherzavo. L'art.4 viene scritto nn so quante volte in un giorno. Tt qua | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:21:32 |
Se l'hai presa male scusami nn era mia intenzioe offenderti | |
Da: Nerchia abbondantissimissima | 01/01/2013 16:23:05 |
Pensano che l'art. 4 della Costituzione Italiana sia superabile? Non credo! Se lo pensano sono degli stupidi o degli incapaci o dei mentecatti o degli inutili e pericolosi "servitorelli dell'italico staterello"!!!! | |
Da: arabo -banned!- | 01/01/2013 16:27:50 |
Sn degli stupidi e nn lo faranno. | |
Da: scoma77 | 01/01/2013 16:40:35 |
scusate prima di sparare fesserie praicamente il 3 gennaio si riuniscono fp-miur-mef da lì dovremmo attimgere news rigurado il transito ,meglio munirsi di avvocato (sia per inidonei che ata),gli inidonei per transitare deve esserci un decreto attuativo dov è ? se c'era già non si partiva con i ricorsi? ANIEF ha detto che non si può ricorrere se non vi è un decreto attuativo ,si trransita da un 7 livello ad un 4° livello con un drecreto regionale? io non ci credo ,chiedo lumi a fabiana inidonea su questa faccenda,si può transitare senza un decreto attuativo? ho i miei dubbi. | |
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