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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
7818 messaggi, letto 212452 volte

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Da: asdrubale _massa11/01/2013 10:33:47
Io sarò pure un medio borghese dipendente pubblico, però almeno a 30 anni ho un lavoro a tempo indeterminato con il quale sicuramente non divento ricco, però almeno mi consente di vivere dignitosamente e di sposarmi a giugno. Ragazzi, noi laureati in Giurispudenza siamo troppi e non tutti siamo portati per questo tipo di lavoro. Il mio consiglio è: se non ce la fate e dovete inseguire decreti 1000 proroghe e compagnia bella, cambiate lavoro!! Nella ristorazione, ad esempio, c'è un gran bisogno di personale!!
Rispondi

Da: ludo7411/01/2013 11:12:34
ignoratelo altrimenti non la smette più.......
Rispondi

Da: xl11/01/2013 11:13:05
ma chi ti ha chiesto niente...se ti fa sentire socialmente utile scrivi nelle discussioni dei "vincitori".
Rispondi

Da: ...11/01/2013 11:19:18
ignoratelo....
Rispondi

Da: Sacroleo 11/01/2013 11:20:26
Lasciate stare il povero Asdrubale_Massa ( che precedentemente si firmava Sindacalista).

FORZA CHE CI SONO LE ELEZIONI!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: x asdrubale _massa11/01/2013 11:21:36
sei semplicemente un ridicolo provocatore
Rispondi

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Da: asdrubale _massa11/01/2013 11:24:30
Ragazzi, vi ho solo dato delle dritte. Poi se volete perseverare sulla strada della sconfitta, continuate pure. Tanti auguri!!!
Rispondi

Da: olympia11/01/2013 14:01:15
ciao raga,ma  qualcunao ha chaimtao alle agenzie ci sono dati certi ?
e cmq secondo me questo asdrubale e un "troll"non lo sipuo' segnalare all'amministratore per fralo cancellare? qui c'e' gente ceh sper ain un posto di lavoro reale se e' vero che questo lavora a dovrebbe essere licenziato perche' anzichche lavorare  se la spassa!raga fatemi sapere su dati certi scorriemnto graduatorielombardia e emilai romagna per favore grazie!
Rispondi

Da: de11/01/2013 14:30:05
UNICO DATO CERTO per ora

Art. 1.
558. All'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole ï¿��«31 dicembre 2012ï¿��» sono sostituite dalle seguenti: ï¿��«31 dicembre 2013ï¿��».

559. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, e al comma 2 lettera b), del medesimo articolo 17-undecies, le parole ï¿��«35ï¿��» sono sostituite dalle parole ï¿��«25ï¿��».
Rispondi

Da: x astrunzu_nassa11/01/2013 16:43:23
ghe? gheee! iangheee, anghereghe unghe igneo gnegnogna. gherappa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: NEURO x TUTTI11/01/2013 19:34:37
qui finiamo tutti in Neuropsichiatria....
Rispondi

Da: non hai capito11/01/2013 19:54:34
Rispondi

Da: non hai capito11/01/2013 19:55:17
C'è GENTE CHE SCRIVE DIRETTAMENTE DA LI!!!
Rispondi

Da: NEURO x TUTTI11/01/2013 21:19:37
In effetti....
Rispondi

Da: NEURO x TUTTI11/01/2013 21:22:59
Ah scusate x i più precisi, in effetti il reparto giusto è Psichiatria, xchè la neuropsichiatria è x infanzia e adolescenza, anche se qualcuno x quello che scrive potrebbe essere tranquillamente un pivello....ahahahhahahahhahahahhah
Rispondi

Da: ...11/01/2013 22:02:42
stai ridendo solo tu
Rispondi

Da: ...12/01/2013 06:08:09
up
Rispondi

Da: ...12/01/2013 10:35:12
gherappa
Rispondi

Da: ...12/01/2013 10:51:32
ik
Rispondi

Da: ---12/01/2013 11:55:12
cucuuu, pupupupuuu settetetè
Rispondi

Da: ...12/01/2013 12:33:15
ghe
Rispondi

Da: ...12/01/2013 15:05:20
gherappa up
Rispondi

Da: X massa informe12/01/2013 19:51:17
Sei  già illuminato tu..........da un fulmine preso di faccia
Rispondi

Da: ...12/01/2013 20:33:20
Il turn over spero operi cumulativamente per gli anni in cui è stato introdotto.
Se nel 2010 , 2011 e 2012 non sono fatte assunzioni, si può assumere nel  2013 nella misura del 20% pensionamenti del 2010+ 20% pensionamenti del 2011 + 25 % pensionamenti del 2013, dato che in tutti questi anni ci sono stati pensionamenti e non invece assunzioni.
Ma ammettere al tirocinio un aspirante funzionario, non significa assumerlo, dato che la sottoscrizione del contratto di assunzione avverrà alla fine del tirocinio, se positivo.
Dunque per i tirocinanti non sarebbe efficace il limite del turn-over (ma solo quello dei 10 milioni di euro di spesa), il turn over dunque rileverebbe solamente alla fine di esso: quando l'ex tirocinante dovrebbe essere pronto (idoneo) per l'assunzione.
Rispondi

Da: x ...13/01/2013 00:33:12
aridaje co sto tirocinio! non è previsto nessun tirocinio in AD, non farti costruzioni mentali e soprattutto non riportarle al pubblico! Se chiamano  sarà assunzione diretta, poi la formazione sarà svolta nell'ambito del cosiddetto piano formativo per la cui emanazione c'entra anche il ministero del lavoro. Smettetela di fantasticare, è inutile che perdete tempo a fare ipotesi campate in aria, sennò finisce che qualcuno dell'AD vi legge e ci fa fare davvero un tirocinio sottopagato per 2 anni per poi mandarci a casa una volta esauriti i 20mln di euro stanziati appunto per il prossimo biennio.
Già che ci sono vi dico che un funzionario costa circa 50.000 euro all'anno, dunque gli assunti in 2 anni dovrebbero essere circa 400.
Ora vi invito a non scrivere più nulla qui che non siano notizie provenienti da fonti qualificate, grazie!
Fimato: uno addentrato che je la sa...
Rispondi

Da: ...13/01/2013 04:53:45
Ebbene è proprio dell'esperienza del Comitato che vi voglio parlare, della sua storia, di quello che ha fatto, dei suoi fondatori e dei suoi membri.
Un gruppo di persone che per realizzare una visione (lavorare) si è unita per far si che il sogno diventasse realtà e che tutti noi vedessimo realizzato il nostro diritto di lavorare e dimostrare le nostre capacità come funzionari dello Stato.
Tanti di Voi pensano che l'assunzione presso l'Agenzia delle Dogane gli sia caduta dal cielo, per grazia divina o semplicemente come "un atto dovuto" della P.A., per il solo semplice fatto di aver superato un concorso qualche tempo fa.
Ebbene sappiate che non è così. No, non è assolutamente così.
Circa un anno fa era in discussione presso il Parlamento la legge finanziaria per il 2008, (per intenderci quella che ha stanziato i fondi per le nostre assunzioni) e noi tutti eravamo fuori, c'era qualcuno che di noi non ne voleva sapere niente, diceva di volere solo i migliori e noi per lui eravamo dei semplici figli di nessuno, solo dei numeri in una graduatoria, il peggio dei giovani laureati italiani!
Se ora non è così e noi tutti possiamo dimostrare le nostre capacità presso le Agenzie Fiscali lo dobbiamo grazie al lavoro del Comitato, grazie all'impegno dei suoi iscritti, che non hanno esitato ad impegnare tutte le loro energie e risorse, mettendoci la faccia e i loro nomi e cognomi. Contattando politici e sindacalisti di ogni genere e specie.
Scrivendo di proprio pugno emendamenti al testo della finanziaria per ottenere i fondi necessari alle nostre assunzioni.
E quel benedetto comma 346, che è alla base delle determine delle nostre assunzioni, ne è il risultato.
Emblematica è stata la battuta del vecchio Presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti:"Ha ottenuto più interrogazioni parlamentari il Comitato Idonei Agenzia delle Entrate che il caso Moro".
Quando, all'inizio del 2008, pensavamo che le cose si stessero per mettere per il meglio, (ed in effetti l'Agenzia delle Entrate ha provveduto celermente ad assumere la sua quota di 750 idonei) sono ricominciati i problemi: prima i ritardi dell'Agenzia delle Dogane dovuti all'arrivo del nuovo direttore, poi a giugno poco dopo la pubblicazione del piano triennale di assunzioni che ci vedeva tutti assunti, ecco il colpo tremendo del D.L. 112/08 che di fatto bloccava per l'ennesima volta le nostre assunzioni.
Ma ecco di nuovo che la macchina del Comitato si è rimessa in movimento.
Tanti ragazzi, che nel frattempo si erano conosciuti tramite forum (molti di noi hanno un nome di battaglia che gli rimarrà per sempre cucito sulla pelle), blog, msn, mailing list, hanno "scatenato l'inferno", hanno cominciato a scrivere a Senatori ed Onorevoli, Presidenti, Ministri e sindacati, (per poco non è stato contattato anche il Vaticano!) giornali, spedizionieri, Autorità portuali, hanno partecipato a trasmissioni radiofoniche per rendere noto a tutti l'ennesima beffa perpetrata ai danni di giovani ragazzi che hanno avuto il solo torto di studiare.
Senza esitare un gruppo di rappresentanti del Comitato, determinati e preparati, si è dato appuntamento a Roma da ogni parte d'Italia e con documenti, sentenze, pareri e sotto il caldo di luglio ha realizzato quello che sembrava impossibile: lo sblocco delle nostre assunzioni!
Sappiate ragazzi che il parere della funzione pubblica (anche esso presente nella determina della nostra assunzione) è stato preparato e richiesto dai ragazzi del Comitato.
Finalmente la macchina delle assunzioni ha preso il via e il 25 agosto l'Agenzia delle Dogane ha formalizzato le prime 465 chiamate.
Ma non era sufficiente, il Comitato era nato per vedere assunti tutti gli idonei ai concorsi banditi dall'Agenzia delle Entrate e così è stato e continuerà ad essere.
C'è stato un momento in cui erano state messe nuovamente in discussione le assunzioni derivanti dalle rinunce del 25 agosto per via della riduzione della pianta organica dell'Agenzia delle Dogane prevista dal D.L. 112/08, o perlomeno questa era la scusa.
Bene sappiate cari colleghi che appena 2 giorni prima di essere contattati dall'Agenzia delle Dogane per le assunzioni del 21 ottobre, una delegazione del Comitato era a Roma per l'ennesima volta per ottenere quanto previsto da una legge dello Stato: la nostra assunzione.
Sarà stato un caso? Non credo proprio.
Le cose non arrivano mai per grazia ricevuta. Bisogna prendersele!
Anche in quell'occasione erano presenti delle persone che, per via della posizione occupata in graduatoria, non avevano nessuna speranza di essere assunte.
Ma si sono mosse lo stesso, si sono impegnate e anche loro stanno per realizzare il sogno dell'assunzione: oggi verranno assunti altri 260 nostri colleghi ed entro l'inizio del 2009 credo proprio che la nostra graduatoria verrà completamente esaurita!
Il sogno del Comitato e dei suoi membri si sta per realizzare.
Ora però tutti noi colleghi CFL membri del Comitato e no, abbiamo un altro sogno da realizzare: la trasformazione del CFL in un contratto a tempo indeterminato.
Insieme possiamo farcela. Abbiamo le conoscenze, le competenze e l'organizzazione per poter ottenere ciò che vogliamo senza dire grazie a nessuno, autonomamente grazie solo alle nostre forze, ma uniti.
Nessun colore politico o ideologia, nessun sindacato di destra, di sinistra o di centro, ma solo l'unione delle nostre forze e delle nostre idee, la nostra preparazione e competenza.
Alla faccia di chi voleva solo i migliori!
Adesso inoltre saremo molti di più, la marea del Comitato avrà una forza d'urto maggiore perché accanto ai suoi membri sognatori, potrete aggiungervi anche Voi, che avete gli stessi nostri sogni e speranze e che penso abbiate potuto toccare con mano i risultati dei nostri sforzi.
Amici possiamo farcela, ma solo se saremo sempre uniti.
Rispondi

Da: ...13/01/2013 05:13:53
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/1455b180442216dc9653bf4e7aaa0be0/bando_cfl70assistenti_tributari.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1455b180442216dc9653bf4e7aaa0be0


Prot. 4566
Selezioni pubbliche per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro di 70 assistenti
tributari, seconda area, Fascia F3 -  già area B,  posizione economica B3.
IL DIRETTORE DELL'AREA CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
DISPONE
l'avvio di procedure selettive regionali per l'assunzione, complessivamente, di  70 assistenti
tributari, di età non superiore a 32 anni, per la seconda area, Fascia F3 (già area B, posizione
economica B3), con contratto di formazione e lavoro della durata di  12 mesi.

Rispondi

Da: ...13/01/2013 05:21:56
Prot. N.  30499/POI/43
IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO
VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Dogane; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, gli
artt. 4, 5 e 16 in materia di poteri e funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali
generali in tema di gestione del personale e del relativo rapporto di lavoro;
VISTO  l'articolo 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n.
244 [legge finanziaria 2008] che autorizza  l'Agenzia delle Dogane, tra l'altro, a
effettuare assunzioni di personale risultato idoneo, con un punteggio minimo non
inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette
dall'Agenzia delle Entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, IV serie
speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per l'assunzione, con
contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza
area funzionale, F1 e per i quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di
formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione
della graduatoria stessa;
CONSIDERATO che detta disposizione di  legge consente di stipulare
contratti di formazione e lavoro anche in deroga all'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'articolo 3, comma 79 della
medesima legge finanziaria 2008.
VISTE le graduatorie  formate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di
procedure selettive indette con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007 per la copertura
rispettivamente di 1500 e 500 funzionari della terza area, fascia retributiva F1
(graduatorie generali di merito della Direzione regionale delle Entrate per la
Regione Veneto,  approvate nelle selezione pubbliche di cui sopra con
determinazioni n. 2006/19123 del 16.05.2006 e 2007/45196 del 21.09.2007 ;
VISTA la Determinazione  n. 870 del 30 luglio 2008 del Direttore
dell'Agenzia delle Dogane relativa alla assegnazione di sede ai  candidati dichiarati
idonei secondo le graduatorie dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamate;
TENUTO CONTO delle indicazioni espresse nella nota 5590 del
18.07.2008 dell'Area Centrale Personale e Organizzazione - Ufficio per il
coordinamento dello stato giuridico del personale -  di questa Agenzia con la quale
sono state fornite direttive in merito all'assunzione con contratto di formazione e
lavoro, della durata di 24 mesi, degli idonei presenti nella graduatorie dell'Agenzia
delle Entrate in premessa richiamate nonché è stato trasmesso l'elenco degli 80
idonei assegnati a questa Direzione Regionale; 2
VISTE  le ulteriori istruzioni impartite con la la nota 3327 del 30.07.2008
dell'Area Centrale Personale e Organizzazione - Ufficio per il coordinamento dello
stato giuridico del personale -  di questa Agenzia fissante, tra l'altro, nel giorno 25
agosto 2008 la data di immissione in servizio del personale di cui trattasi;
RITENUTO di dover procedere, prima della stipula dei relativi contratti di
formazione e lavoro, all'assegnazione dei  predetti idonei alle rispettive sedi di
lavoro;
VALUTATE le esigenze di servizio e l'ordine di graduatoria;
DETERMINA
          Articolo  1
I candidati risultati idonei delle selezioni pubbliche indicate nella premessa della
presente determinazione, a seguito della approvazione delle relative graduatorie di
merito ed inseriti nell'elenco qui trasmesso con la sopra richiamata nota 5590 del
18.07.2008 dell'Agenzia delle Dogane -Area Centrale Personale e Organizzazione-
e per i quali non risultano superati, alla data di formazione delle rispettive
graduatorie di merito, i limiti di età anagrafica previsti per i contratti di formazione
e lavoro, vengono assegnati, sotto condizione di accertamento dei requisiti, alle
sedi di lavoro così come esposte a fianco del nominativo di ciascuno nell'unito
prospetto che forma parte integrale della presente Determinazione.
          Articolo  2
La presente Determinazione sarà pubblicata  nel sito Internet dell'Agenzia delle
Dogane.
Venezia Mestre,    04.08.2008 
            Il Direttore Regionale
Dott. Paolo Di Roma
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavor
Rispondi

Da: ...13/01/2013 05:29:08
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 27 dicembre 2007 n. 6657 - Pres. Varrone, Est. Bellomo - Baldassarre (Avv.ti Tortelli e Galluccio Mezio) c. Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed altro (Avv. Stato Melillo) e Zizzari ed altro (n.c.) - (annulla T.A.R. Puglia - Lecce, sent. 22 dicembre 2001, n. 8309).

Concorso - Limiti di età - Abolizione - Ex art. 3 della L. n. 127 del 1997 - Deroghe - Debbono essere previste da norme regolamentari - Deroga prevista con D.M. non avente natura regolamentare - Inapplicabilità - Fattispecie relativa a candidato che, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto 18 anni.

L'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, nel prevedere che la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità; non può pertanto essere applicata ad un concorso (nella specie, per conferimento di supplenze nelle scuole) il limite di età di 18 anni, fissato per l'accesso al rapporto d'impiego dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, atteso che quest'ultimo decreto non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall'art. 17 della L. 400 del 1988, e non essendo qualificato neppure come regolamento nel testo (1).


------------------------------------

(1) Dispone l'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 127, che: "La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".

In applicazione di tale norma nella specie è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione da un concorso per il conferimento di supplenze nella scuola di un candidato per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, atteso che il limite di anni 18 era stato fissato per l'accesso al rapporto d'impiego dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, il quale non ha natura regolamentare.

------------------------------------

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. I, parere 19-11-2003, n. 3927, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds1_2003-11-19.htm (sui limiti di applicabilità dell'abolizione del requisito dell'età ex art. 3 L. n. 127/1997 per l'accesso a posti di pubblico impiego).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. I BIS, sentenza 26-5-2005, n. 4200, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazi...2005-05-26.htm (sulla legittimità della previsione di limiti massimi di età per la partecipazioni a taluni tipi di concorso e sulle modalità di computo del limite di età - fattispecie relativa a concorso per Vigile del Fuoco per il quale è previsto il limite dei 37 anni di età).

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA SEZ. II, sentenza 3-6-2005, n. 807, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/taremilabo2_2005-06-03.htm (sulla legittimità delle disposizioni che prevedono dei limiti di età per l'ammissione al concorso per posti di notaio).

TAR PUGLIA - BARI SEZ. II, sentenza 29-8-2005, n. 3611, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarpugl...05-08-29-2.htm (sull'impossibilità di applicare l'art. 3 della L. n. 127/1997 che ha abolito i limiti di età nei concorsi pubblici ad un concorso la cui fase di ammissione si sia esaurita alla data di entrata in vigore della suddetta norma).







F A T T O

1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia Baldassarre Enrico domandava l'annullamento del provvedimento datato 11.10.2001 che lo escludeva dalle graduatorie di istituto del personale docente ai fini del conferimento delle supplenze nelle classi di concorso A031 (Educazione Musicale nelle scuole medie e superiori) e AJ77 (Strumento Musicale - Chitarra) e del provvedimento datato 9.11.2001 di rigetto del reclamo avverso lo stesso, entrambi adottati del Preside dell'Istituto di Istruzione Superiore P. Colonna di Galatina.

A fondamento del ricorso, premesso che l'esclusione era stato disposta per mancato compimento dei 18 anni di età alla data di presentazione della domanda, deduceva violazione dell'art. 3, comma 6 Legge 127/1997 e del D.lgs. 287/94, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti.

Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l'amministrazione.

Con sentenza emessa in rito immediato n. 8309 del 22 dicembre 2001 il TAR rigettava il ricorso.

2. La sentenza è stata appellata da Baldassarre Enrico, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all'appello il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 6 novembre 2007.

D I R I T T O

1. L'appello è fondato.

2. La sentenza appellata ha considerato che l'art. 3, comma 6 della legge n. 127/1997 prevede che la partecipazione a concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità, e che la particolare natura del servizio d'insegnamento e la necessità che lo stesso sia prestato da soggetti nei quali il processo di maturazione si sia compiutamente sviluppato giustifica il limite di età di anni 18, fissato per l'accesso al rapporto d'impiego dall'art. 3, comma 1, lett. b) del DM 4 giugno 2001 n. 103.

Lamenta l'appellante che siffatto decreto è sprovvisto di natura regolamentare e, pertanto, inidoneo a fondare una deroga all'abolizione dei limiti di età per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni.

Eccepisce l'amministrazione che la censura è inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, e comunque infondata.

3. L'eccezione è priva di pregio, perché l'appello critica la sentenza in relazione al motivo del ricorso di primo grado con cui si deduceva la violazione dell'art. 3, comma 6 Legge 127/1997.

Tale censura è fondata, atteso che il DM 4 giugno 2001 n. 103 non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall'art. 17 L. 400/88, e neppure viene qualificato come regolamento nel testo.

Il Ministero obietta che lo stesso si basa su una fonte regolamentare, precisamente il D.M. 25 maggio 2000 n. 201, il cui art. 9, comma 1 stabilisce che "I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate". Tuttavia è evidente come il rinvio contenuto in detta disposizione non riguarda la fissazione del limite di età, che è requisito sostanziale dell'accesso e non certo termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande. Peraltro, un eventuale rinvio in proposito non sarebbe comunque compatibile con il disposto di cui all'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, che demanda a una fonte regolamentare la previsione dei casi in cui operi il limite di età, senza che possa ammettersi che il regolamento non ponga detta previsione ma autorizzi un atto amministrativo a porla, poiché il regolamento non può derogare alla legge, come accadrebbe qualora lo stesso modificasse la competenza a fissare la previsione, rinviando a una fonte non normativa.

4. L'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6 novembre 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Claudio Varrone Presidente

Carmine Volpe Consigliere

Paolo Buonvino Consigliere

Aldo Scola Consigliere

Francesco Bellomo Consigliere Est.
Rispondi

Da: ...13/01/2013 05:54:42
Sui limiti di età nei concorsi pubblici

Sommario : Concorso - Limiti di età - Abolizione - Ex art. 3 della L. n. 127 del 1997 - La discriminazione nell'U.E.- Deroghe possono essere previste da norme regolamentari.

Pubblicato in Diritto amministrativo in data 29/12/2011
Autore:         Mancuso Raffaele

Con riferimento alla problematica in oggetto, l 'art. 3, comma 6, della L. 15 maggio 1997 n. 1271, nel prevedere che la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità2; non può pertanto essere applicata ad un concorso il limite di età di 18 anni, fissato per l'accesso al rapporto d'impiego dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.M. 4 giugno 2001 n. 103, atteso che quest'ultimo decreto non ha natura regolamentare, non essendo stato adottato con il procedimento indicato dall'art. 17 della L. 400 del 1988, e non essendo qualificato neppure come regolamento nel testo.

La normativa dell'UE in materia di occupazione garantisce livelli minimi di protezione che valgono per tutti coloro che vivono e lavorano nell'Unione europea,tutela contro ogni forma di discriminazione fondata su sesso, razza, religione, età, disabilità e orientamento sessuale.

Per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale.

Il Trattato di Amsterdam, introducendo l'art. 13 al Trattato istitutivo della Comunità Europea, ha infatti conferito al Consiglio il potere di adottare "i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali".

Da ultimo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 2000) ha sancito espressamente il diritto di uguaglianza davanti alla legge (art. 20) e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali (art. 21).

L'obiettivo della direttiva 2000/43/CE è quello di favorire la partecipazione di tutte le persone alla società democratica a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, attraverso azioni che rendano effettivo il principio della parità di trattamento nell'ambito dell'attività di lavoro dipendente o autonomo, come anche in altri ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

La DIRETTIVA EUROPEA 2000/43/CE- NOZIONE DI DISCRIMINAZIONE (ART.2) recita : Si ha una discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe stata trattata un'altra in una situazione analoga a causa della sua razza od origine etnica. Si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone a meno che non siano giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari

La stessa direttiva al CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA (ART.3) statuisce: si applica a tutte le persone (anche a favore dei cittadini dei paesi terzi) nei seguenti settori: occupazione; orientamento e formazione professionale; protezione sociale; prestazioni sociali; istruzione; accesso ai beni e servizi, compreso l'alloggio.

All'ART. 5 titolato AZIONI POSITIVE statuisce : per assicurare l'effettiva e completa parità gli Stati membri possono mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica, continua all'art. 7 dicendo : Gli Stati membri adottano misure per garantire alle vittime, in caso di lesione del principio di parità di trattamento, il diritto di accesso a procedure giurisdizionali e amministrative. I principi della parità di trattamento e della non discriminazione sono al centro del modello sociale europeo e rappresentano uno dei capisaldi dei diritti e dei valori fondamentali dell'individuo che sono alla base dell'odierna Unione europea.

La Nostra Costituzione non permette alcuna forma di discriminazioni, sia la Legge 30/2003-, nota come Legge Biagi che vieta l'inserimento di barriere anagrafiche nelle offerte di lavoro.

Per le forze armate e di polizia si va in "deroga", cioè si dice: la legge in linea generale dice che non ci dovrebbe essere limite di età nei concorsi pubblici, ma per motivazioni "connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione" , sono poste delle eccezioni per le Forze Armate e di Polizia.

Nella pagina per il reclutamento Polizia di Los Angeles (California - Stati Uniti), nelle domande frequenti per l'arruolamento si chiede: "L'età rappresenta una discriminante?" - Risposta "No"

La   direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000  , fissa un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, prevedendo il divieto della discriminazione basata sull'età.

È vero anche che l'articolo 4, paragrafo 1, sancisce che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e da un requisito proporzionato. Tuttavia, la Commissione europea ha reso noto che , nel 2004, diciassette procedure di infrazione erano in corso per il recepimento non conforme della   direttiva 2000/78/CE.  La Commissione europea ha ricordato che in virtù dell'  articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/78/CE  , gli Stati membri possono prevedere che la stessa direttiva non si applichi alle Forze armate per quanto concerne le discriminazioni fondate sulla disabilità e sull'età.

In tal senso il 1 febbraio 2010 , con un primo timido passo si propone: Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente il limite di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno , nel quale sono elencate le restrizioni per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e , in particolare, il comma 1, lettera   b)  , che reca un limite di età fissato tra i diciotto e i venticinque anni non compiuti. Ai soli VFP1 sono aperti i concorsi sia per l'accesso alla ferma prefissata di quattro anni, sia alle carriere iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Corpo della guardia di finanza). Il nuovo limite esclude la fascia di età tra i venticinque e  i ventotto anni, prefigurando un vero e proprio sbarramento dei candidati che hanno tra i ventisei e i ventotto anni nei concorsi per maresciallo, che richiedono un anno di ferma prefissata o di appartenere già alle Forze armate per poter concorrere in questa fascia di età e per questo tipo di concorso. 

Il dipartimento della funzione pubblica ricorda, in Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 26 agosto 1998, n. 9 (in GU 3 settembre 1998, n. 205), che la legge 15/5/1997, n. 127, entrata in vigore il 18 del predetto mese, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», all'art. 3, comma 6, stabilisce testualmente che «la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione».

In proposito, va evidenziato come il sistema contemplato dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997, nel prevedere l'adozione di deroghe al principio di non assoggettamento a limiti di età per la partecipazione a concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, prescrive che a tale esigenza si provveda esclusivamente mediante regolamenti qualora ricorrano i parametri in precedenza evidenziati.

Le risultanze dei lavori parlamentari fanno emergere che la norma prevista dall'art. 3, comma 6, della legge n. 127/1997 deriva dall'emendamento n. 362 dell'onorevole Cananzi approvato in data 12/2/1997 nella sede referente dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati nel corso dell'esame dell'allora disegno di legge A.C. 2564, già A.S. 1034. Tale disposizione venne poi confermata dall'assemblea della stessa Camera dei Deputati (cfr. A.C. 2564/a) e del Senato della Repubblica (cfr. A.S. 1i034/B).

Dalla disamina degli atti parlamentari si ricava che le motivazioni alla base della modifica approvata sono riconducibili a due aspetti specifici ovvero introdurre elementi di maggiore flessibilità nel mercato del lavoro con la contemporanea salvaguardia per le singole amministrazioni di poter stabilire, mediante il ricorso allo strumento regolamentare, deroghe per sanzionare eventuali limiti di età che siano giustificati dalla natura del servizio o dalle oggettive necessità istituzionali.

Tale preservazione, sempre in base alle risultanze parlamentari, ha inteso garantire che i regolamenti potessero essere verificati in sede giurisdizionale sulla base dei parametri stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, ove le deroghe non fossero risultate ragionevoli, si sarebbe potuto proporre apposita impugnativa avverso i medesimi regolamenti.

Il principio della limitazione dell'accesso in relazione all'età è stato sostituito dal principio della libertà dell'accesso, indipendentemente dall'età. Ciò consegue ai grandi mutamenti sociali che, negli ultimi decenni, hanno visto elevarsi progressivamente l'età d'ingresso nel mondo del lavoro ed estendersi il periodo della formazione con l'introduzione di percorsi postuniversitari, onde il limite dei 30 anni, prima stabilito in favore dell'amministrazione, rischiava di divenire penalizzante per l'amministrazione stessa, posta nell'impossibilità di reclutare, specie a livello di carriera direttiva e ai livelli iniziali della carriera dirigenziale, spesso proprio le persone con esperienze formative o lavorative di più alto livello.

La legislazione europea ha incrementato in maniera significativa il livello di protezione dalla discriminazione in tutta l'UE, fungendo da catalizzatore nell'elaborazione di un approccio all'uguaglianza e alla non discriminazione più coerente e basato sui diritti.

Occorre, a sommesso avviso dello scrivente, tuttavia continuare a lavorare con impegno per garantire che il principio di non discriminazione venga efficacemente applicato nell'Unione europea. La discriminazione permane una realtà quotidiana per milioni di persone che vivono e lavorano nell'UE.

Queste rivendicazioni sociali meritano attenzione. L'evoluzione culturale non può arrestarsi di fronte a criteri storici che diedero vita al limite anagrafico.
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