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Concorso per 196 COMMISSARI di Polizia 2024
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Da: alfredino12345 | 23/05/2024 07:51:50 |
@iltipoconilcappellino guarda a me non importa nulla. Sulla storia delle prove fisiche per interni non ho info ma sicuramente quello che scrive ha poco valore perché l'amministrazione non può (in teoria) modificare un bando in corso d'opera. Per quanto riguarda gli idonei la commissione non ha un limite minimo o massimo di idonei…darà l'idoneità in base al tema e basta. Saranno le prove successive a restringere il numero (come credo giusto che sia in un concorso in polizia) | |
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Da: Tuttoeniente | 23/05/2024 08:54:11 |
Xvisconte. Significa che fino a 30 anni sarà richiesto un determinato tempo per i mille metri, dai 30 ai 40 un altro tempo e così via...come già avviene negli altri corpi di polizia/militari... | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 09:08:10 |
Buongiorno a tutti. Io la penso come Alfredino, ma fin dall'inizio questo concorso mi è sembrato anomalo per via dell'inversione delle prove. Vero che non c'è un minimo e max prestabilito di idonei alle prove scritte, ma è pur vero che non possono adottare le stesse valutazioni stringenti degli anni passati, altrimenti si ridurrebbero con pochissime persone da assumere. Questo significherebbe (x il ministero) tirare le orecchie al presidente della commissione che è un dirigente di p.s., che a differenza degli anni passati era un consigliere di stato. Comunque...Sarebbe bello in questo forum confrontarsi su ciò che si è svolto nei due temi e cercare di capire quando si raggiunge la sufficienza o almeno il 21. Questo ce lo può dire Alfredino...cioè, dopo la redazione del tema avevi dimenticato di inserire qualcosa che reputavi importante? Avevi l'impressione di aver fatto un buon lavoro? | |
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Da: alfredino12345 | 23/05/2024 09:26:12 |
Si, soprattutto la traccia di amministrativo dell'anno scorso richiedeva l'evoluzione giurisprudenziale che io disconoscevo (come tanti). Vi dico la verità la valutazione del vostro tema dipenderà molto da quelli che leggeranno la giornata in cui leggeranno anche il vostro. Purtroppo è così | |
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Da: X alfredino12345 | 23/05/2024 09:34:11 |
Diciamo che quindi anche non trattare tutti gli argomenti della traccia e quindi dimenticare qualcosa o uscire di poco fuori traccia consente di superare le prove? | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 09:53:04 |
Credo che la cosa fondamentale è non uscire fuori traccia. Poi se si dimentica qualcosa può capitare a tutti.... | |
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Da: alfredino12345 | 23/05/2024 10:09:17 |
Basta leggere i criteri della commissione che sono pubblicati. Valuteranno anche la capacità di trasporre nel concreto fattispecie astratte. Penso alle riunioni e l'attività di pubblica sicurezza o al caso delle operazioni sotto copertura in relazione all'art.51 cp Sono cose che valuteranno. Più questa è una mia opinione…lo dico prima che qualche leone da tastiera inizia a scrivere cose senza senso…tra l'altro mi fa piacere che sia sparito dai radar 😂 | |
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Da: X alfredino | 23/05/2024 13:34:53 |
Esatto. Se la gente avesse letto le disposizioni pubblicate qualche giorno prima si sarebbe accorta che tra i metodi di valutazione era presente anche la capacità applicativa di ciò che veniva argomentato. Nel mio caso, pur rischiando, ho fatto degli esempi anche per quanto riguarda penale. Rispetto la valutazione, io avevo trattato della giurisprudenza nel tema scorso eppure sono stato bocciato. Quindi hai assolutamente ragione, dipende da chi legge e quando e in mezzo a cosa. In ogni caso, sicuramente un tema fuori traccia non passa perché il presidente era inca, un compito rimane inidoneo se hai scritto cazzat | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 13:43:38 |
Mi sa tanto che occorreva fare qualche esempio durante l'argomentazione, ma giusto due righe max. Così come in penale si poteva collegare la scriminante all'eccesso colposo o quando la legge riconosce l'insindacabilità dell'ordine, dato che oramai leggi e regolamenti militari lo consentono..... Che ne pensate ? | |
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Da: X secchionello | 23/05/2024 13:49:37 |
Esatto penale toccare anche quello che accade nella nostra amministrazione. Amministrativo i vari disordini per le manifestazioni vietate per motivi di sicurezza. | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 13:58:50 |
Sisi ! Se l'esempio è inserito bene e non è uno sproloquio allora ci può stare, almeno dal mio punto di vista. Comunque alla fine di ogni prova sentivo molta gente entusiasta come se avessero fatto tutti un buon tema... voi?? Che voci avete sentito? | |
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Da: X secchionello | 23/05/2024 14:16:24 |
Se non trattavi questo che scrivevi?? Ahah | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 14:46:28 |
Eh non tutti rimangono aderenti alla traccia.... sicuro tanti hanno scritto castronerie | |
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Da: X secchionello | 23/05/2024 15:05:00 |
Secondo te quali castronerie? | |
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Da: XXXII | 23/05/2024 15:30:40 |
Concordo sul fatto che occorreva sviluppare le tracce tenendo conto dei criteri di valutazione indicati nelle disposizioni pubblicate qualche giorno prima. La prima di diritto costituzionale/pubblica sicurezza si poteva sviluppare partendo dalla nozione di Liberta di riunione, inquadramento costituzionale e sovranazionale e qualificazione della stessa come precondizione per l'esercizio di altre libertà (manifestazione del pensiero, Liberta di religione etc.). Analisi delle forme in cui può declinarsi il diritto di riunirsi, luogo privato, aperto al pubblico e in luogo pubblico. Concentrare l'attenzione sulle riunioni in luogo pubblico, approfondendo i riflessi sulla pubblica sicurezza. Trattare dei limiti che incontra l'esercizio della libertà di riunione in luogo pubblico. Limite dello svolgimento in modo pacifico e senza armi, descrivere in cosa constiate. Limite della sicurezza e della incolumità pubblica. Applicazione concreta di questi principi al settore della pubblica sicurezza. Analisi della disciplina delle riunioni in luogo pubblico, TULPS. Distinguere divieto e scioglimento di una riunione in luogo pubblico. Modalità procedurali ed esecutive. Attori coinvolti (Questore, ufficiale di ps, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). Strumento dell'ordinanza del Questore come atto organizzativo del servizio di ordine pubblico col quale l'autorità di pubblica sicurezza presenzia alla riunione in funzione di garanzia, sia dei partecipanti che del resto della collettività . Ragione giustificatrice di tale presenza, bilanciamento degli interessi in conflitto. Richiamo all'insegnamento della corte costituzionale sulla assenza di diritti tiranni, capaci di prevalere in assoluto su altri. | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 15:39:11 |
Per XXXII. Molto bene il tuo ragionamento. Concordo. Quante pagine ti è venuto fuori ? | |
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Da: XXXII | 23/05/2024 16:00:09 |
Con grafia di medie dimensioni 5 pagine e qualche rigo. Nella traccia di penale si poteva partire dalla nozione di cause di giustificazione previo inquadramento sistematico della antigiuridicità nella teoria del reato. Cause di giustificazione, fondamento nel principio di non contraddizione, di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico. Disciplina comune alle varie scriminanti. Natura oggettiva, eccesso colposo, scriminante putativa, estensione ai concorrenti nel reato. Focus diretto sull'adempimento del dovere derivante da un ordine dell'autorità . Fondamento, analisi puntuale dei vari commi. Distinzione fra ordine legittimo e illegittimo, cause ed effetti. Disciplina di settore, segnatamente quella degli ordini nel contesto della pubblica sicurezza. Insindacabilità dell'ordine, modalità esecutive e giustificazione legata al bilanciamento degli interessi contrastanti, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa rispetto all'autotutela del'esecutore materiale dell'ordine illegittimo insindacabile. Profili di responsabilità di chi emana e chi segue. Cenno alle cause di giustificazione speciali relative agli agenti sotto copertura. | |
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Da: Caso X | 23/05/2024 16:07:33 |
Per XXXII condivido. Secondo te il mancato accenno alle operazioni sotto copertura può essere motivo di inidoneità ? | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 16:13:53 |
Penale invece cosa ci dici ? | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 16:17:05 |
Scusami non mi si era aggiornata la pagina! Molto bene. Complimenti. Io invece ho dimenticato ad inserire alcune cose. Spero non sia motivo di insufficienza. | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 16:28:26 |
Ma perché speditezza ed efficacia dell azione amm.va ? | |
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Da: Titti765 | 23/05/2024 16:32:06 |
Sono iniziate le correzioni? Si sa da cosa ? | |
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Da: XXXII | 23/05/2024 16:33:26 |
Secondo me la valutazione della commissione si appunterà sul rispetto dei criteri guida stabiliti prima della prova. Coloro che li avranno rispettati in modo più o meno puntuale riceveranno un conseguente giudizio di sufficienza o insufficienza. La creatività , lo stile di scrittura, il livello di approfondimento e la fortuna contribuiranno a far lievitare o meno il voto. Per rispondere alla tua domanda non so se la commissione riterrà dirimente il cenno alla disciplina degli agenti sotto copertura per distinguere i temi idonei da quelli inidonei. Un tema aderente alla traccia, nel quale si dimostra di conoscere la materia o le materie che stanno sullo sfondo, bilanciato è scritto in modo corretto e scorrevole, anche senza un livello di approfondimento esagerato, potrebbe ottenere inidoneità . | |
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Da: XXXII | 23/05/2024 16:44:11 |
Perché nel contesto di un servizio di ordine pubblico l'ufficiale di ps responsabile potrebbe essere chiamato a prendere decisioni rapide per scongiurare il rischio di turbamenti durante una riunione pubblica. Queste decisioni si traducono in ordini impartiti al personale a sua disposizione. L'ordine potrebbe anche apparire agli occhi di chi lo deve eseguire illegittimo, purché non manifestamente reato, ma insindacabile. In questo caso, secondo la disciplina del tulps, l'ordine illegittimo insindacabile, se rinnovato oralmente e poi confermato per iscritto, dovrà essere seguito nonostante l'apparente o realistica illegittimità . La responsabilità però ricadrà unicamente su chi lo ha impartito, salvaguardando l'interesse del sottoposto a non subirne conseguenze. Da qui il conflitto fra speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa- tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico - e interesse del sottoposto all'autotutela contro il rischio di possibili conseguenze sanzionatorie per aver eseguito l'ordine. Questo almeno è il ragionamento che ho fatto io | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 17:22:34 |
A parere mio è un ragionamento giusto ma eccessivo rispetto a ciò che si chiedeva. Questi istituti sono piuttosto volti a garantire i diritti in un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, per cui la funzione primaria è tale, poi si cerca di portare a casa il miglior risultato nell'ottica di un servizio di polizia che inquadrerei sotto profili strettamente operativi e dunque dell efficacia amm.va. Il ruolo centrale era, secondo me, stabilire cosa è l ordine pubblico e in base alla sua definizione specificare che ciò era il limite al diritto di riunione con tutto quello che si è già detto. | |
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Da: The jackal | 23/05/2024 17:35:21 |
Io, invece, ho strutturato il tema di penale così: fondamento scriminanti, teoria bipartita e tripartita di Beling, definizione e distinzione dalle scusanti e cause di esclusione della pena. Poi, focus su adempimento del dovere, fondamento (=principio di non contraddizione) e analisi articolo con collegamento con l'art. 66. Da ultimo, ho fatto riferimento alle volte in cui l'adempimento del dovere è stato utilizzato come scriminante dei crimini di guerra e contro l'umanità , riportando la distinzione operata dalla giurisprudenza tra milizie volontarie e non. E, per finire, lo statuto della corte penale internazionale firmato a Roma ove si sancisce espressamente che l'adempimento del dovere non può essere utilizzato come scriminante di tal genere di reati. | |
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Da: Falcone93 | 23/05/2024 17:40:05 |
Io penso che l'argomento dell'agente sotto copertura sia non attinente alla traccia....in quanto il focus centrale dell'elaborato doveva essere l'ordine illegittimo | |
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Da: alfredino12345 | 1 - 23/05/2024 17:48:12 |
In realtà occorreva fare riferimento all'ordine legittimo. Molti manuali riportano l'art.51 all'interno della categoria dell'agente provocatore/sottocopertura anche in relazione alla scriminante speciale. Tra l'altro anche molti codici fanno rinvio alla disiciplina. È un plus sicuramente, non metterlo non costituiva un minus | |
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Da: Secchionello | 23/05/2024 17:51:29 |
Bene the jackal. Mi piace questa impostazione iniziale, forse bastava una trattazione sintetica riportando che la giurisprudenza è concorde nello stabilire che tale scriminante non può essere evocata per scriminare fatti del genere. | |
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Da: Hokage | 23/05/2024 19:56:57 |
Molti manuali riportano la disciplina dell'art 51 cp nell'ambito dell'agente sottocopertura/ provocatore perché la legge 146/2006 richiama l'art 51 cp, come clausola di sussidiarietà | |
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