>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

GRADUATORIE TIROCINIO GDP E VPO 2023
3422 messaggi, letto 220841 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - Successiva >>

Da: Bardamu04/12/2024 16:36:34
Cerchiamo una logica inutilmente, non ve n'è! Sono decenni che gli uffici del ministero della giustizia vanno a rotoli, questo sara' il colpo di grazia.
Il turpiloquio del Preclaro Collega non sortira' alcun effetto. In ogni caso, capisco che gli serve per sfogarsi, quindi non intendo affatto dissuaderlo. Anzi, se gli puo' giovare oltremodo, puo' passare ad offendere anche mia madre.
Prosit amico...
Rispondi

Da: x sopra04/12/2024 17:28:15
ma quale collega non sai un cazzo di disposizioni di legge e hai fatto la sparata per rompere il cazzo
Rispondi

Da: Mamanu 04/12/2024 18:42:00
Le riserve (e lo dice la stessa parola) subentrano in caso di rinuncia o non idoneità dei titolari.sono chiamate in kodo da essere formati nei casi di cui sopra.
Comunque fare domanda e tirocinio non è obbligatorio, ma una scelta
Rispondi

Da: Aspirantevpo23 1  - 04/12/2024 19:01:51
X Seta: la normativa, farraginosa c'è ed è alla portata di tutti (visto che si suppone che pure le cd riserve siano ormai avvocati da qualche annetto)... accetti di entrare da riserva? Sai che fai 6 mesi gratis a tuo rischio e pericolo, legato all'alea che uno dei primi nominati non sia idoneo o rinunci. E, parere personale, non sono 6 mesi sprecati, ma ognuno ha una diversa situazione personale. Com'era il brocardo "ignorantia legis?"? Non ti puoi lamentare dopo. Concordo invece con Ma e Bardamu sia sul fatto che si formano persone per dopo 8 anni mandarle via e che si prediliga la minore età a parità di titoli e non ad esempio il voto di laurea. Per come la vedo io, la temporaneita dell'incarico è un'interpretazione della norma costituzionale accoglibile fintanto che la magistratura onoraria non accedeva per concorso. Ora si accede per concorso, seppur per titoli, e si fa un tirocinio effettivo, quindi quella della temporaneità è la foglia di fico per non pagare. E non lo chiede l'Europa.
Rispondi

Da: Milanese04/12/2024 21:06:53
Concordo con Aspirantevpo23, il senso della procedura di infrazione avviata contro l'Italia non riguarda la durata determinata o indeterminata dell'incarico, ma l'assenza di adeguate tutele lavorative per dei lavoratori che vengono mantenuti in servizio a colpi di proroghe. E con buona pace pure dell'ANM non vi è nulla nell'art. 106 Cost che imponga che il magistrato onorario sia un incarico temporaneo. 
Rispondi

Da: Ma04/12/2024 22:05:26
Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 27 giugno 2024

2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Ma04/12/2024 22:17:09
Bardamu, quella che ha parlato per prima dí età anagrafica sono io che, guarda caso, sono una riserva. Quindi, deduco di essere io quella che, secondo te, oggi contesta il criterio dell' età, ma non è stata così svelta da impugnare il bando (anche perché prima del tuo post, nessun altro ha parlato di età).
Bene, se rileggi con attenzione il messaggio con il quale avevi inizialmente detto di concordare, avevo scritto "DA AVVOCATO trovo avvilente che il criterio etc". Da mesi ci dici che non hai più cause, ma ci sono aspiranti, in questo forum, che ancora esercitano e che vedono le cose anche dall'altro lato dell'aula. Un magistrato onorario che - a parità di titoli, per carità - è preferito per l'età, secondo me, non dà garanzie agli utenti di maggior competenza rispetto a coloro che vengono scavalcati.  
Rispondi

Da: Aspirante VPO2304/12/2024 22:29:37
per Ma: la Corte non dice che sia necessario il tempo determinato, ma solo che non si debba abusare delle proroghe ad infinito del tempo determinato  per togliere diritti e tutele che spettano ai lavoratori a tempo indeterminato
Rispondi

Da: Aspirante VPO2304/12/2024 22:44:58
https://www.eius.it/giurisprudenza/2024/3583092
Corte di giustizia dell'Unione Europea
Sesta Sezione
Sentenza 27 giugno 2024
61. La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di tale clausola, in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (sentenza del 26 novembre 2014 Mascolo e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 74).
62. Secondo costante giurisprudenza, sebbene gli Stati membri dispongano di un margine di discrezionalità quanto alle misure di prevenzione degli abusi riguardanti tali rinnovi, essi non possono tuttavia mettere in discussione l'obiettivo o l'effetto utile dell'accordo quadro [v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, (Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani), C-236/20, EU:C:2022:263, punto 58].
63. In particolare, la nozione di «ragione obiettiva», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, di conseguenza, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 87).
64. In tale contesto, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro. Infatti, un tale utilizzo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato è in diretto contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, ovvero che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro, sebbene i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentino una caratteristica dell'impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività (sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 100 nonché giurisprudenza ivi citata).
65. Il rispetto della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro richiede quindi che si verifichi concretamente che il rinnovo di successivi contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro in materia di personale (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 101 nonché giurisprudenza ivi citata).
66. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che le deroghe introdotte dalla normativa italiana alla regola stabilita dall'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12, secondo cui il magistrato onorario è nominato per una durata di tre anni e il cui rapporto di lavoro può essere rinnovato una sola volta, hanno consentito di rinnovare più volte il rapporto di lavoro dei ricorrenti nel procedimento principale. Inoltre, dalle informazioni di cui dispone la Corte non risulta che tale normativa abbia previsto «norme equivalenti», ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato o la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro dei magistrati onorari come i ricorrenti nel procedimento principale in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
67. Secondo il governo italiano, tali deroghe sarebbero state introdotte come «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, al fine di giustificare i rinnovi dei rapporti di lavoro dei magistrati onorari. Infatti, tali rinnovi sarebbero stati necessari, in attesa di una riforma organica della magistratura onoraria, intervenuta soltanto nel 2021, al fine di garantire la continuità dell'amministrazione della giustizia.
68. Al riguardo, occorre rilevare che, certamente, la continuità dell'amministrazione della giustizia è tale da costituire un obiettivo legittimo che può essere perseguito dalla Repubblica italiana e che giustifica il rinnovo di taluni rapporti di lavoro di magistrati onorari.
69. Tuttavia, va ricordato che il rapporto di lavoro dei ricorrenti nel procedimento principale, entrati in servizio a partire dal 1995, è stato rinnovato a più riprese e che solo nel 2021, a seguito della revisione del decreto legislativo n. 116, il legislatore italiano ha introdotto un meccanismo che consente la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei magistrati onorari.
70. In tali circostanze, e salva verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che i rinnovi del rapporto di lavoro dei ricorrenti di cui trattasi nel procedimento principale, considerato il loro numero, siano stati utilizzati non già per soddisfare esigenze aventi carattere provvisorio - a causa, ad esempio, di un aumento improvviso e imprevedibile del contenzioso - bensì per sopperire ad esigenze permanenti e durevoli del sistema giudiziario italiano.
71. Inoltre, occorre ricordare che, in assenza di qualsiasi sanzione idonea a prevenire e, se del caso, a sanzionare l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, la Corte, nella sentenza del 7 aprile 2022, Ministero della Giustizia e a. (Status dei giudici di pace italiani) (C-236/20, EU:C:2022:263), riguardante una normativa applicabile ai magistrati onorari, sebbene diversa da quella di cui al regio decreto n. 12, ha dichiarato che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.
72. Di conseguenza, fatta salva la valutazione delle circostanze fattuali di cui al procedimento principale, che spetta al giudice del rinvio effettuare, si deve ritenere che la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non sia giustificata da una «ragione obiettiva», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che consenta di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
73. Al riguardo, non è pertinente l'argomento secondo cui i rinnovi dei rapporti di lavoro dei magistrati onorari di cui trattasi nel procedimento principale presenterebbero effetti asseritamente positivi, poiché tali effetti non costituiscono circostanze qualificabili come «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, così come interpretata dalla giurisprudenza menzionata al punto 63 della presente sentenza.
74. Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Rispondi

Da: Ma04/12/2024 22:46:46
Aspirante: beh, no, dice chiaramente che la normativa nazionale non può prevedere rinnovi successivi senza che a) siano previste sanzioni a scopo dissuasivo 2) il rapporto non venga trasformato in indeterminato.
Il capo del dispositivo relativo alle tutele previdenziali, ferie ecc è il numero 1).
Rispondi

Da: lucillaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1  - 04/12/2024 22:51:52
quando ci sarà il prossimo concorso?
Rispondi

Da: Mamanu 04/12/2024 22:53:01
Benvenuta lucilla.
Dicono nel 2025.
Rispondi

Da: Aspirantevpo23 1  - 04/12/2024 23:35:49
Per Ma, appunto non dice che debba per forza esserci il tempo determinato... ma che osta una normativa nazionale che non preveda sanzioni effettive alla sequela di proroghe o la trasformazione in indeterminato.
Il che è totalmente diverso da dire che l'Europa chieda il tempo determinato...
Rispondi

Da: Ma05/12/2024 00:04:03
Ho capito cosa intendi: SE il contratto è a tempo determinato, non può essere rinnovato etc. In un'orario in cui sarò più lucida, leggo e cerco meglio. Ho in mente questa cosa, mi fa strano averla sognata, ma chi può dirlo! O forse mi confondo col fatto che in Europa i giudici onorari sono tutti a tempo determinato? Boh, ripeto, cercherò…
Rispondi

Da: Genziana05/12/2024 00:36:43
Io, quando sono poco lucida, mi sparo un bel ditale che mi rasserena e schiarisce bene le idee. Concilia anche molto il sonno.
Rispondi

Da: Perbacco05/12/2024 03:14:15
Per dindirindina qui si Va oltre
Rispondi

Da: Leggete05/12/2024 03:30:45
Scusate esistono le modalità di nomina...a parità di idoneità viene rispettata la graduatoria iniziale.

Quindi tra titolare e riserva...se ambedue idonei viene chiamato il titolare....per il tirocinio non c è graduatoria. Ma solo dicitura idoneo non idoneo...è chiaro..
Rispondi

Da: Riforma05/12/2024 10:42:32
https://giuricivile.it/magistratura-onoraria-novita-del-disegno-di-legge-governativo/
Rispondi

Da: Dana200605/12/2024 13:05:07
Grazie mille
Rispondi

Da: Curiosoooooo05/12/2024 17:22:49
Pensate che la riforma della magistratura onoraria aprirá una strada anche per gli Orlandini? Spazio alle opinioni personali costruttive
Rispondi

Da: Car1981 05/12/2024 17:42:08
per sopra
all'inizio ero fiducioso in una possibile riforma che potesse includere anche i GOP post legge Orlando, ma adesso vedo la strada molto in salita...Temo che nel breve / medio termine l'unica cosa che ci si possa realmente aspettare sia qualche "escamotage" per prolungare di un ulteriore quadriennio l'incarico, al termine degli 8 anni previsti per legge.
Penso che alla politica dei magistrati onorari interessi poco o nulla  (non c'è un sindacato che li supporti e i numeri sono troppo contenuti per far rumore...)
Rispondi

Da: Mamanu 05/12/2024 18:39:49
Otto anno sono tanti. Può succedere tutto o nulla. Impossibile fare previsioni, ma solo speranze.
Rispondi

Da: Bardamu06/12/2024 10:09:44
Ragazzi scusate, ma quella testa di cazzo che scriveva in continuazione, invitando i GOP e i VPO ad andare a pulire i cessi di McDonald, non commenta l'approvazione della riforma avvenuta ieri alla Camera dei Deputati?
59.000 euro lordi all'anno per gli eslusivisti....
Cazzone hai finito di rompere i coglioni. Adesso ti possiamo pisciare in testa. E quando amplieranno la riforma anche per i post 2017 verrò a defecarti addosso! Ciaoooooo bastardone, fatti una buona vacanza sulla neve. Dopotutto la tua vita è scivolosa come la merda!
Rispondi

Da: Car1981 06/12/2024 10:25:46
Sul Distretto di Venezia ci hanno comunicato oggi i verbali del Consiglio Giudiziario con gli esiti del giudizio di idoneità...adesso bisognerà aspettare le nomine del CSM credo
Rispondi

Da: Mamanu 06/12/2024 10:27:00
X Bardamu: io spero più di tutti che la riforma sia estesa ai post 2017, ma credo che gli ante 2017 hanno lottato per avere questo traguardo, e ci sono voluti anni. Se resteremo inerti ad aspettare per noi non accadrà nulla. Loro, inoltre, avevano anche un trattamento diverso.
Mi auguro che questo governi resti il tempo di sistemare anche i post 2017 (in caso di interesse a farlo, ovviamente) altrimenti sarà la fine.
Rispondi

Da: Mamanu 06/12/2024 10:28:14
X car
Ma è prevista una comunicazione da parte del consiglio giudiziario? A me era sembrato di capire che no.
Rispondi

Da: Mamanu 06/12/2024 10:29:50
X car
Ti hanno saputo dare indicazioni sulle tempistiche?quanto ci vorrà dall'invio del consiglio giudiziario al csm per entrare in servizio? Questo è il dubbio di tutti. A breve finirò il tirocinio e volevo capire quanto ci sarà da aspettare
Rispondi

Da: Car1981 06/12/2024 10:32:43
La segreteria del Tribunale ci ha girato il verbale del Consiglio Giudiziario con gli esiti del giudizio di idoneità dei candidati. Non sappiamo nulla sui tempi che intercorreranno da qui alla nomina da parte del CSM...
X Mamanu
Ti posso dire che io ho finito il tirocinio a luglio e adesso è arrivato il giudizio di idoneità...per i prossimi step non conosco le tempistiche
Rispondi

Da: Mamanu 06/12/2024 10:36:10
E dopo il csm deve anche arrivare il decreto del ministro. I tempi si allungano oltremodo purtroppo. Secondo me se ne parla a settembre 2025.
Rispondi

Da: Aspirante VPO2306/12/2024 11:17:08
per Mamanu: hai perfettamente ragione, anche noi, se nominati, dovremo lottare. Intanto però secondo me per i non esclusivisti ci deve essere un adeguamento automatico dell'indennità a 25.000 come deciso per il comparto ad esaurimento, perchè impegno e funzioni sono le medesime...
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)