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AOU SASSARI- 15 POSTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
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Da: Confusione a manetta01/07/2014 12:23:44

Calma ragazzi, si sta facendo solo un pò di confusione dovuta al fatto che si mischiano gossip, dicerie con cose concrete.

Trepuntini è stata più che chiara ed in effetti, se torniamo indietro con la mente ci si ricorda che i riccorenti avevano rinunciato alla sospensiva.
Rispondi

Da: x trepuntini;01/07/2014 12:25:44

Scusami, non avevo letto bene il tuo ultimo post.
Concordo, mi ricordo solo ora che avevano rinunciato alla sospensiva. Chiedo scusa.
Rispondi

Da: missione impossibile01/07/2014 13:03:23
Ma i 45 gg per depositare una sentenza nn sono passati? ma quanto ci vuole? Che aria tira all interno del lavoro?
Rispondi

Da: Seri dubbi01/07/2014 13:08:18

Io non ho ben chiara questa cosa dei 45 gg. Alcuni mi hanno detto che il giudice può prenderesi tutto il tempo che considera necessario per poter decidere e che i 45 gg scattano dal momento del deposito della sentenza, ovvero che ha 45 gg per motivarla. E' così? Chiedo.
Rispondi

Da: trepuntini01/07/2014 13:26:30
I termini per il deposito della sentenza non sono termini perentori, quindi possono andare ben oltre il 45° giorno dalla trattenuta in decisione.
Provate a guardarvi tutte le sentenze che stanno depositando in questi giorni: ci sono cause trattenute in decisione perfino a gennaio o febbraio
Rispondi

Da: missione impossibile01/07/2014 13:40:05
Cavoli..è allucinante allora
Rispondi

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Da: Seri dubbi01/07/2014 15:14:30

Grazie trepuntini. Allora si che ci passa l'intera estate. E forse anche l'inverno. Non è giusto.
Tenere più di cento persone sul filo di un rasoio, giusto per la loro lentezza e disorganizzazione.
Rispondi

Da: trepuntini01/07/2014 15:22:13
Mah! Comunque, non è detto. Potrebbero depositare in qualsiasi momento.
Ad ogni modo, io controllo tutti i giorni.
Rispondi

Da: Seri dubbi01/07/2014 15:55:46

Me lo auguro con tutto il cuore.
Rispondi

Da: x trepuntini 01/07/2014 18:50:37
Che idea ti sei fatta?come la vedi,sei fiduciosa? Speriamo bene...
Rispondi

Da: trepuntini02/07/2014 09:06:37
Purtroppo non ho nessun convincimento, non ho mai visto gli atti, nè i ricorsi nè le comparse.
Spero e basta...
Rispondi

Da: Astraeus 66602/07/2014 11:47:17
Io gli atti li ho visti, dicono tutto e niente.
Non sono esperto di dir. amm.vo ma sembra un ricorso fatto di tanto gossip e nulla di più, tipo X ha copiato da Y, Z ha scritto "è" senza l'accento e così via.
L'unico punto degno di nota è quello relativo alla composizione della Commissione, laddove eccepiscono che uno dei componenti non era laureato. E' più che pacifico che vi è al riguardo un sacco di giurisprudenza che si è sempre pronunciata nel senso che non occorre la laurea, ma solo di appartenere alla categoria per cui si va a concorso.

Ad ogni modo, vada come Dio vuole. Ne abbiamo i coglioni pieni, dei ricorrenti, dei politici e di tutto lo schifo che ruota intorno!
Rispondi

Da: trepuntini02/07/2014 12:35:36
Ecco vedete, non è per mettere paranoia, ma sono queste le cose che mi preoccupano. Mi spiego.
Oggi il TAR ha depositato una sentenza relativa sempre ad una impugnazione di graduatoria contro la ASL n. 8.
Ebbene il giudice, nonostante abbia rilevato l'incompletezza del contraddittorio, non ne ha disposto l'integrazione perchè infondato.
E quindi mi preoccupo...
Rispondi

Da: missione impossibile02/07/2014 12:36:22
Beh anche il copiare nn va bene...in passato a un concorso a cui ho partecipato alcune persone sono state respinte perchè avevano copiato..e la commissione amio avviso doveva avere la laurea...
Rispondi

Da: @trepuntini 02/07/2014 13:52:54
Non so come finirà, peró leggendo quello che hai scritto in ogni caso mi dispiace per te perchè ti meriteresti veramente il posto da vincitrice e non da idonea.
Rispondi

Da: trepuntini02/07/2014 13:59:45
Sei veramente gentile... ti ringrazio...
Rispondi

Da: ...però è anche vero che02/07/2014 15:03:53
...qualora il giudice non avesse disposto l'integrazione del contradditorio avrebbe potuto esporre il processo a un vizio di forma procedurale dando, in tal modo, la possibilità ai ricorrenti di eccepire tale vizio con il rischio di andare incontro a una richiesta di annullamento della sentenza proprio a causa di tale mancanza.
Non potrebbe essere, invece, che il giudice in questione, più accorto di quello del caso sopra esposto, abbia voluto in tal modo "blindare" la propria sentenza mettendola al riparo da qualsiasi vizio procedurale?
Non ho studiato giurisprudenza e chiedo a chi ne sa più di me se la mancanza del contraddittorio possa essere causa di annullamento della sentenza (di accoglimento o di rigetto che sia perché un giudice che fa bene il suo lavoro non credo abbia piacere nel lavorare per niente sapendo di rischiare un annullamento della propria sentenza per un vizio procedurale evitabile, appunto, attraverso l'integrazione del contaddittorio)...grazie
Rispondi

Da: xx sopra02/07/2014 16:05:45
Il tuo ragionamento fila... ma credo solo in caso di accoglimento dei ricorsi, per evitare che nell'eventuale appello la sentenza sia annullata per la mancata integrazione del contraddittorio. avete riferimenti di giurisprudenza in proposito?
Rispondi

Da: ...per  anche vero che02/07/2014 16:21:03
scusa ma perché solo in caso di accoglimento dei ricorsi, una sentenza è una sentenza, di accoglimento o di rigetto non importa, sempre di espressione della decisione di un giudice si parla, e potrebbero essere annullate, in caso di vizio, sia una che l'altra.
Ripeto, dal punto di vista del giudice: "ho lavorato a questo processo, gradirei non aver perso tempo, l'annullamento di una mia sentenza, per un vizio di procedura, non mi farebbe fare bella figura, quindi mi metto al riparo."
E credo di ricordare, poiché anche qui nel forum se ne è già parlato e a suo tempo feci un ricerca, che, in presenza di cointeressati, l'integrazione sia proprio necessaria.

Dal codice del processo amministrativo (comma 2 per il nostro caso):

Titolo III - Azioni e domande

Capo I - Contraddittorio e intervento

27. Contraddittorio

1. Il contraddittorio è integralmente costituito quando l'atto introduttivo è notificato all'amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati.

2. Se il giudizio è promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre entro un termine perentorio. Nelle more dell'integrazione del contraddittorio il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali.


Rispondi

Da: trepuntini02/07/2014 16:31:11
La risposta è nell'art. 49 comma 2 del codice del processo amministrativo.
Rispondi

Da: ...per  anche vero che02/07/2014 16:47:22
comma 2: "L'integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'articolo 74."
    ---------------------------------------------------------------
che il ricorso non fosse manifestamente irricevibile credo fosse ormai assodato, non saremmo qui a chiederci come andrà a finire visto che tutti sappiamo che qualcosa che non andava, in questo concorso, effettivamente, c'era.
Il punto mi pare sia come interpretare la disposizione di integrazione del contraddittorio, per alcuni pare rappresenti un indizio circa la pronuncia del giudice in favore dei ricorrenti, per altri, me compreso, l'integrazione del contr. rappresenta, semplicemente, un passaggio, nel nostro caso necessario? (continuo a chiederlo a chi ne sa più di me), pena il possibile annullamento della sentenza, di accoglimento o di rigetto che sia, per vizio procedurale (e anche questo lo chiedo a chi ha studiato giuris...prudenza!).
Arigrazie.
Rispondi

Da: ma quali invidiosi 02/07/2014 20:31:31
E' pacifico l esatto contrario,che ci vuole la laurea
Rispondi

Da: ma quali invidiosi 02/07/2014 22:05:14
L art.74 parla anche della motivazione,che puo' fare riferimento ad un precedente conformi.i precedenti potrebbero essere quelli accennati,sulla necessita' della laurea
Rispondi

Da: @ ma quali invidiosi03/07/2014 10:26:23

Ok, se vuoi sollevare polemiche fai pure, o più che polemiche direi "chiacchiere da mercato".
Perchè dico questo? Perchè come dicono sopra esiste una giurisprudenza la quale più volte ha stabilito che non occorra la laurea, ma solo di appartenere alla categoria per cui si va a concorso.
E questo è specifico per i concorsi/selezioni in ambito sanitario. Diverso invece per gli enti locali, dove invece i membri della commissione devono sì essere in possesso della laurea. Aggiungo infine che se dovessero "puntarsi" contro la persona della Commissione priva di laurea, allora si dovrebbero annullare tutti i concorsi dove questa persona è stata membro.
Ancora, si contano sulle dita di una mano le persone che in ASL sono munite di laurea.
La grande maggioranza di persone "veterane" (concorso anni '90) che oggi lavorano in ASL con la categoria D sono tali in quanto diversi anni fa per loro è giunta la "manna" dal cielo, ovvero, l'Amministrazione del tempo, con proprio provvedimento interno decretò i passaggi delle categorie contrattuali, ovvero chi era A è divenuto B, chi era B è divenuto C, ed infine chi aveva fatto negli anni '90 il concorso per C (diplomati) è divenuto un D. Sapevate questo? Vedete, tutto è possibile. Infatti, oggi vi sono D che si atteggiano da grandi esperti amministrativi ma non hanno mai toccato un manuale di diritto amministrativo. Campano di "copia ed incolla".
Rispondi

Da: per quello di su 03/07/2014 10:40:45
Ti sarei grato se ci fornissi i dettagli della giurisprudenza a cui ti riferisci, giusto per darci un'occhiata. Io nelle mie ricerche purtroppo non ho trovato i riferimenti che hai nominato.
Rispondi

Da: @ trepuntini  @ ma quali invidiosi03/07/2014 10:42:48

Mi permetto solo di riportare alcuni punti salienti inerenti la sentenza 201400527 depositata il dal TAR il 2 luglio, punti che ritengo a noi favorevoli:     

"h) l'  del proprio elaborato (compiuta dalla stessa ricorrente), in contrapposizione a quello espresso dalla Commissione, non è ammissibile;"

"In riferimento al primo profilo contestato,VOTO NUMERICO, la giurisprudenza è favorevole a tale modus operandi in campo concorsuale , in quanto "il voto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione giudicatrice"


Tra le più recenti si richiama C.S. sez. IV n. 1457 5.9.2013 n. 4457 (e le precedenti C.S. VI n.4377 del 31 luglio 2012 e Sez. VI del 2 aprile 2012 n. 1939) che afferma il seguente principio:

"Anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato".

Analogamente la giurisprudenza di primo grado: T.A.R. Emilia Romagna - Parma n. 94 del 7 marzo 2013 ; T.A.R. Emilia Romagna Sez. I n. 92 del 11 febbraio 2013.


Insomma, leggetela tutta. Offre diversi spunti per capire meglio come si stia orientando il TAR. Si tratta di un ricorso più che simile al nostro.
Rispondi

Da: @ trepuntini03/07/2014 10:51:55

Sul tema della integrazione del contraddittorio credo sia più che ovvio che nel nostro caso si sia proceduto in tal senso, ovvero che era una graduatoria di più di cento persone. E se non ricordo male, l'integrazione era stata richiesta da parte resistente.
L'esempio della sentenza che riporti tu fa riferimento ad una graduatoria con tre vincitori.
Ma ciò che più risalta agli occhi è che i motivi eccepiti dalla ricorrente sono gli stessi che troviamo sul nostro ricorso. Sappiamo ormai bene che chiedono una rivalutazione dei loro compiti, dei titoli ed altro ancora. Forse, ripeto forse, si vede qualche spiraglio di luce.
Sottolineo da ultimo che nella sentenza da te citata la tipa addirittura è stata esclusa al primo compito. Nel nostro caso invece, i riccorenti sono dentro la  graduatoria, quindi sono idonei, quindi potrebbero essere chiamati ed assunti in qualsiasi momento.
Rispondi

Da: X (per quello di su)03/07/2014 10:58:53

Lo farei volentieri, ma ti ho riportato l'esempio della giurisprudenza in quanto mi è stato detto così dal legale a cui ho chiesto consulenza. Ad ogni modo, leggiti la sentenza del 2 luglio. Offre diversi spunti.
Rispondi

Da: ahi ahi03/07/2014 11:00:10
Aggiungo infine che se dovessero "puntarsi" contro la persona della Commissione priva di laurea, allora si dovrebbero annullare tutti i concorsi dove questa persona è stata membro.

e questa non sarebbe una 'chiacchiera da mercato'? se non impugni il vizio non si eccepisce. quindi non c'entra una mazza ciò che hai scritto.


In ogni caso, laurea o non laurea, aver fatto presente gli errori di ortografia non è certo gossip come qualche simpatico genio scrive più sopra. Chi rileva la mancanza della laurea, ed oltretutto una valutazione non imparziale dei compiti, rischia e non poco. E può fungere da 'rafforzativo' delle proprie censure di fondo. Pregasi di leggere qui a mero titolo esemplificativo:

http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/magistrati-concorso/magistrati-concorso/magistrati-concorso.html

http://www.corriere.it/cronache/09_dicembre_22/orbetello-concorso-tutti-bocciati-gasperetti_71abd676-eeda-11de-82de-00144f02aabc.shtml

La grammatica corretta si usa dappertutto, non solo negli enti locali.
Rispondi

Da: X  ahi ahi03/07/2014 11:29:16

Ok, ho letto gli articoli.
Mi pare più che giusto bocciare le persone per "orrori" grammaticali. Non credo invece sia giusto buttare giù una graduatoria per una "è" senza l'accento.
Rispondi

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