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Agenzia delle Dogane, 69 dirigenti II fascia
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Da: Giustizia112/07/2013 09:06:31
Ciao hermione1961, ti saluto, visto che anche io ero tra i 4 che hanno assistito alla abbinamento delle buste. Dal nick dovresti anche capire chi sono...stesso ministero ehhhh. Anche io leggo il forum e sono intervenuto poche volte in realtà . Concordo con te su quanto hai detto e confermo che l abbinamento delle buste e stato del tutto regolare. Non ti preoccupare, comunque, che su questo forum si continuerà a parlare quasi solo di raccomandati, tracce copiate in bagno te similia. Naturalmente tutto questo solo per sentito dire, anche perché , come ha detto bene qualcuno , altrimenti se uno avesse le prove( e ricordo che le statistiche non sono indizi gravi precisi e concordanti ehhhh), non scriverebbe sul forum ma andrebbe alla procura della repubblica.
Sui temi anche io devo dire che sul primo credo di avere ricostruito e trovato le norme sulla sospensione cautelare, e quindi di aver fatto uno scritto passabile( sebbene sia una valutazione del tutto personale). Il secondo tema l ho svolto in maniera sicuramente più teorica che pratica, non avendo mai lavorato in un ufficio delle dogane. Anche io non ho parlato di bunkeraggio, ma d altronde non ho letto tutte le circolari delle dogane..e sul fabio massimo non c era .....se ricordo bene. Comunque vedremo alla fine...quando correggeranno gli scritti. In bocca al lupo a tutti.

Da: X tutti i concorrenti12/07/2013 09:06:38

Ricordate che il concorso è offerto da Dogane SPA e perché mai dovrebbero entrare esterni quando l'obiettivo è far fare carriera agli interni ??

Da: juan 12/07/2013 10:43:32
le statistiche sono indizi gravi e precisi. Diciamo che non è semplice farle capire ai giudici che hanno poca dimistichezza con la matematica. Comunque se in 9 concorsi senza banca dati solo l'1% dei candidati sbaglia meno del 15% delle risposte mentre in dogana questo numero arriva misteriosamente al 5% è matematicamente certo che c'è stata una fuga di notizie. Il secondo indizio riguarda i nomi corrispondenti a quel 5%: se si tratta di sindacalisti e/o reggenti che fra l'altro si occupano di tutto tranne che di dogana e accise allora non ci sono proprio più dubbi... Comunque la questione test è chiusa e i ricorsi amministrativi da parte degli esclusi non sono più esperibili. Continuo a sperare (credere è un po' troppo ma sperare non costa nulla) che la commissione non c'entri con la fuga di notizie e che la colpa sia della società che ha gestito la procedura...

Da: x juan12/07/2013 11:01:59
non so che formazione hai, ma davvero ritieni che la circostanza per cui il 5% sbaglia meno del 15 % delle risposte sia giuridicamente rilevante? Sei sicuro che le statistiche siano indizi gravi precisi e concordanti? Sei sicuro che la circostanza per cui i primi classificati alla preselettiva siano reggenti o sindacalisti implichi, necessariamente, un accordo fraudolento tra gli stessi e chi ha gestito il concorso? Sei sicuro che gli indizi gravi precisi etc rilevino nel processo amministrativo? Tutte le eccezioni sollevate sul contenuto delle tracce, sui numeri sulle buste ai fini dell'abbinamernto, sul corso tenuto dal commissario un anno prima del concorso, non hanno alcuna rilevanza giuridica.
Se io commissario, voglio imbrogliare, semplicemente dico ai miei di prepararsi su certi argomenti che proporrò in commissione o che so che gli altri commissari proporranno. Se sono ancora più disonesto dico ai miei di apporre qualche segno di riconoscimento sui temi fatti ed al momento della correzione li avvantaggio, semplice e lineare. Non li avvantaggio in una prova RIDICOLA come quella preselettiva con ben 1000 ammessi agli scritti ! Non so se è chiaro il concetto

Da: juan 12/07/2013 11:38:29
neanche io so che formazione hai, però ti invito caldamente, se vuoi commentare i miei post, a leggerli attentamente. Converrai con me che non posso replicarti su cose che non ho detto né scritto.
L'unica cosa che posso dirti è che qualcuno di quelli posizionati molto bene in questo concorso la volta precedente non è riuscito a classificarsi nei primi 700 in una prova sicuramente molto più semplice di questa. Questo è il livello delle persone. Se non li aiutano alle preselettive c'è pure il rischio che non le passino. Non so se ti è chiaro il concetto...

Da: x juan12/07/2013 12:20:43
Allora, nel post delle 10.43.32 hai detto che:
1) "le statistiche sono indizi gravi e precisi".- - - Non mi risulta, ma forse conosci qualche precedente che io ignoro;
2) in 9 concorsi senza previa pubblicazione della banca dati solo l'1% sbaglia meno del 15 % delle risposte, mentre in dogana la percentuale è salita al 5 %, ciò significa che è "matematicamente certo che c'è stata una fuga di notizie". - - - Altra affermazione apodittica che non può avere rilevanza giuridica;
3) se i nomi corrispondenti a quel 5 % sono di sindacalisti e/o reggenti "allora non ci sono più dubbi" - - -  tradotto, non ci sono più dubbi sulla regolarità del concorso. Anche qui si tratta di una deduzione creativa.

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Da: realista12/07/2013 12:26:16
x Cassandra 2013
Peccato che all'entrate gli incaricati non sappiano nemmeno cosa sia il diritto tributario e nemmeno scrivere in italiano.Molti non sono nemmeno laureati.. però godono nel maltrattare come scecchi chi deve fare il lavoro che loro non sanno minimamente fare  Figurati la compilazione di una dichiarazione dei redditi...Oh povera ingenua!
PS hanno purtroppo ragione gli altri utenti che vi mettono di fronte alla dura verità italiana.
X Cari amici. Hai capito tutto sull'uomo infiltrato..nn aggiungere altro che questo è monitorato.

Da: realista12/07/2013 12:43:00
x giustizia 1
Ci vogliono in questa situazione persone fiduciose come te.. quelle che ripongono fede nella equazione evento fenomenico concreto dipanatosi innanzi ai loro occhi = realtà e verità! Non occorre riflettere sul  chi perchè e come, magari preventivamente ha costruito o voluto quella manifestazione fenomenica! Tutto ciò è solo inutile dietrologia che nuoce al Paese e ci colloca insieme ai falliti  che giustificano le loro inettitudini con teorie complottistiche degne dei migliori paranoici che ignorano come sino ad oggi e da quando è stata promulgata la Carta, solo il merito è stato faro guida nei concorsi pubblici.

Da: tuoaffettuosamente12/07/2013 12:45:23
alcuni vecchi caproni per poter salire di un gradino hanno aspettato 25 anni nel gradino inferiore altro che cinque anni.....

Da: X tutti i concorrenti12/07/2013 12:48:11

Che vi aspettavate ? I concorsi servono per legalizzare

Da: a realista12/07/2013 12:48:31
ma che stai a dì

Da: scusa realì12/07/2013 12:52:54
mi costringi a ricorrere al vernacolo, ma come scrivi, ma che stai dicendo. Meno onanismo mentale e daje su.
Hai rilevato degli illeciti, dei reati, valli a denuncià invece di continuare a farti ... mentali

Da: juan 12/07/2013 13:21:10
1) più che specifici precedenti conosco la teoria del nesso di causalità adeguata, se hai fatto diritto penale ne avrai sentito parlare. Un altro caso molto interessante è il decreto legislativo 216/2003 e l'applicazione che ne è stata fatta recentemente nella controversia FIAT / FIOM. La statistica è una scienza esatta che può tranquillamente fondare decisioni giurisdizionali, non è che stiamo parlando di oroscopi e magia nera.
2) nulla di apodittico, applicazione (lo ammetto, un po' maccheronica per ragioni esemplificative, ma sufficientemente realistica) di regole statistiche
3) niente di creativo. A parte il fatto che non conosco né sindacalisti né reggenti geniali, diciamo che si tratta con tutta evidenza di due categorie che per la loro condizione lavorativa/professionale possono avere accesso più facilmente di altri a informazioni privilegiate. Diciamo che se il fratello di un membro della CONSOB guadagna milioni di euro con una speculazione in borsa non ci vuole molto a fare 2+2

Da: realista12/07/2013 13:31:35
x scusa realì
ma che dici tu... che c'entra il linguaggio vernacolare. forse volevi dire il ricorso all'oracolo... AHHH Povera Italia!
Studia prima l'italiano e poi vai fare il concorso da dirigenti. E poi si lamentano se non capiscono quello che si dice o peggio se vengono giudicati inadeguati nei concorsi pubblici

Da: Visto il tenore....12/07/2013 13:33:04
Futuro dirigente doganale cercasi scopo relazione lunga e duratura. Rispondere a ossessionata.
PS. Anche reggenti sono bene accetti.

Da: a realì, allora sei de coccio12/07/2013 13:43:46
scusa il mio vernacolo, ho scritto. Ora è più chiaro?
Per te lo studio non serve proprio, sarebbe tempo sprecato

Da: X aspirantedirigentedoganale12/07/2013 14:20:50
Eccesso di potere nella traccia di una prova scritta?

Ma in che disciplina sei laureato?

Da: realista12/07/2013 14:42:23
...hai ragione.. regola n.1 della comunicazione..essere comprensibili ai più. quindi più semplicemente riformulo il concetto: impara l'itagliano e così anche il tuo tema potrebbe avere la speranza un giorno di essere correggiuto!
Accetta poi  un consilio.. di questi tempi sono preziosi e valgono oro: se scrivi e parli come un buro ti qualificherai sempre per quello che sei e ma e poi mai potrai potrai ingannare gli altri per aspirare ad un passaggio di livello o di carriera senza requisito alcuno.

Da: serio....12/07/2013 15:16:23
anche in altri ministeri e' risultato che le top delle top (90/85) sono risultate essere le fidanzate del presidente

Da: concorrentedogane 12/07/2013 15:26:01
non penso che sia questa ma la nota prot 79418 del 26 giugno 2012

Da: per carissimi garibaldini12/07/2013 16:33:27
Che fine hai fatto? non puoi mica sparire così senza neanche accomiatarti dal forum!!!

Da: LIBERTA E GIUSTIZIA12/07/2013 18:20:19
Corso di formazione "I procedimenti disciplinari"
Sede: Roma Struttura centrale- Sala Europa, 18-19 luglio 2012
Data Orario Argomento Docenti
18 luglio2012
9.00/13.00
Gli obblighi comportamentali dei pubblici
dipendenti. Le fonti:
Il CCNL, il codice di comportamento, la Legge.
Il nuovo potere disciplinare della P.A. dopo la
riforma Brunetta.
Le infrazioni e sanzioni nel nuovo sistema
disciplinare.
Dott. Alberto Libeccio
Dott.ssa Ester Cozzolino
13.00/14.00 Pausa pranzo
14.00/17.00
Responsabilità disciplinare del dirigente e
responsabilità dirigenziale.
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale.
Dott. Alberto Libeccio
Dott. ssa Ester Cozzolino
Argomento
19 luglio 2012
9.00/13.00
Il procedimento nei confronti di dipendenti e
dirigenti:
le competenze punitive ripartite tra capostruttura
e uff. proc. disciplinari.
Segnalazione del capo-struttura (modalità e
nuovi termini, responsabilità da omessa
segnalazione), contestazione degli addebiti,
convocazione, istruttoria.
Dott. Alberto Libeccio
Dott.ssa Ester Cozzolino
13.00/14.00 Pausa pranzo
14.00/17.00
La sospensione cautelare facoltativa ed
obbligatoria del dipendente.
Casistica.
Dott. Alberto Libeccio
Dott.ssa Ester Cozzolino

Da: Hermione1961 12/07/2013 18:25:47
x Giustizia1
ciao, certo che ho capito chi sei.. (che acquazzone mi sono al rientro a Roma!..)
Mi sono riletta il materiale che qualcuno ha proposto sulle sospensioni cautelari: sono ancora più serena. Non mi sarebbe mai venuto in mente di soffermarmi, con tutto quello che avevamo da studiare, su concetti tanto "interpretativi" e complessi. Avevo approfondito il procedimento disciplinare, ma non questi che restano dettagli irrilevanti, rispetto al complesso degli argomenti doganali. Un buon dirigente andrà ad approfondirli al bisogno, non mi pare certo un argomento basilare per svolgere bene il proprio mestiere! Quindi, zero rimpianti. Se la commissione è onesta, abbiamo qualche possibilità!

Da: ora manca12/07/2013 18:27:49
solo la circolare interna sul flusso doganale della seconda prova. se qualcuno la trova è pregato di postarla.grazie.

Da: Applauso12/07/2013 18:37:03
Bel ritorno di immagine per l'aGENZIA, un'amministrazione al passo con i tempi, nella quale non si conosce clientelismo e il rispetto della Legge è al primo posto.
1200 scontenti alle preselezioni, 800 scontenti agli scritti, ugnuno con almeno 4 familiari pieni di aspettative, 4 amici fiduciosi... vediamo un po'... 1200+800=2000, 2000x8=16.000
Ognuno dei 16.000 parlerà del fatto con almeno altre 4 persone, 16.000x4... 64.000 che lo diranno ad altri 4... diciamo che si è trattato di una figuraccia di fronte a 2 o 3 milioni di persone.
Io la notte dormo sereno, qualcuno forse no... e magari un giorno non ne renderà conto alla Magistratura ma almeno a Dio.
Lascio questo forum, dai commenti coloriti e dal linguaggio approssimativo sembra siano rimasti solo i reggenti.
Evidentemente è così che deve funzionare: male.

Da: LIBERTA E GIUSTIZIA12/07/2013 19:05:36
OGGETTO:
Disposizione di servizio n. 4/2012.
Provviste di bordo a unità da diporto - uso privato e uso commerciale. Istruzioni operative nel settore dei controlli.
Questa Direzione è già intervenuta nella materia con Disposizione di servizio n.6/2010 (Provviste di bordo a navi ed imbarcazioni da diporto con destinazione un porto extra comunitario) e con nota 15729 del 4.05.10 (provviste di bordo a navi e imbarcazioni che svolgono attività di locazione e noleggio).
A seguito di attenta analisi dei rischi emersi in fase operativa, si ritiene utile ritornare sui casi della specie con l'obiettivo di dettare istruzioni sulle procedure di accertamento e controllo da adottare.
Per agevolare la lettura si premette una ricognizione della normativa e della prassi di settore e, in prosieguo, si individua una casistica che tuttavia non ha carattere di esaustività ma meramente esemplificativo.
Protocollo:
20049
2
PREMESSA
In materia di accise la Direttiva CE 2008/118 del 16.12.2008 riguardante il regime generale di prodotti soggetti a tale tributo stabilisce che, fino al momento dell'emanazione di norme comuni, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni nel settore relativo al rifornimento delle navi (art. 41).
Per i fini fiscali la normativa vigente prevede che:
1) Le unità da diporto per uso privato scontino l'intera accisa in quanto non hanno diritto ad alcuna agevolazione.
2) Le unità da diporto comunitarie e di Paesi Terzi con diretta destinazione ad un porto extra UE vengano rifornite con gasolio non denaturato (bianco) applicando il trattamento fiscale delle provviste di bordo di cui all'art. 254 del DPR n. 43/1973 (in prosieguo T.U.L.D.).
3) Le unità da diporto comunitarie esclusivamente adibite ad attività di noleggio, che navigano nelle acque comunitarie, vengano rifornite con gasolio denaturato (verde), riconoscendo l'impiego agevolato di cui al punto 3 della Tabella A allegata al D.L.vo 504/1995 (in prosieguo T.U.A.) secondo le modalità stabilite con D.M. n. 577/95.
4) Le unità da diporto extracomunitarie (vedi art.2 D.L.vo 171/2005 come modificato dalla L. 27/2012) adibite ad attività di noleggio, che navigano nelle acque comunitarie e che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia, vengano rifornite con gasolio denaturato (verde), riconoscendo l'impiego agevolato di cui al punto 3 della Tabella A allegata al T.U.A. secondo le modalità stabilite con D.M. n. 577/95.
La differenzazione tra gasolio "bianco" e gasolio "verde" rileva per le seguenti motivazioni:
- Il gasolio cosiddetto "bianco" è un gasolio non denaturato su cui grava l'accisa che deve essere assolta se il prodotto viene fornito ad unità da diporto per uso privato o abbuonata se consegnato come provvista di bordo ad unità aventi titolo.
- Il gasolio cosiddetto "verde" è, invece, un prodotto sottoposto a denaturazione (nel corso della quale viene anche aggiunto un colorante verde) che rende il prodotto esente negli usi di cui al D.M. 577/95, rendendolo, peraltro, visivamente e immediatamente identificabile rispetto al gasolio non denaturato.
Più specificamente la distinzione tra gasolio non denaturato - bianco - e gasolio denaturato - verde - rileva in maniera determinante ai fini del trattamento fiscale e delle relative procedure, in ragione del fatto che la denaturazione rende il prodotto,
3
sin dall'origine, destinato ad usi agevolati e, soprattutto, la colorazione (verde) rende più facilmente individuabili eventuali distrazioni ad usi diversi.
DEFINIZIONI
Le definizioni di base che regolano la materia sono inserite nell'art. 1 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, "Norme sulla navigazione da diporto".
Unità da diporto
Qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto effettuata in acque interne e/o marittime a scopo sportivo e ricreativo senza finalità di lucro, è definita unità da diporto. La stessa legge 50/71, al comma 4 del citato art.1, individua, però, anche una deroga alla definizione generale, prevedendo l'utilizzo delle unità da diporto "mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".
Le unità da diporto si suddividono in tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto:
Natanti
Si definiscono natanti, le unità di lunghezza non superiori a m. 10,00, indipendentemente dal tipo di propulsione. I natanti non sono soggetti né all'obbligo di iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato, né a quello del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza.
Resta, comunque, aperta, per i soggetti che ne manifestino la necessità, la facoltà di immatricolare il natante nel registro delle imbarcazioni da diporto assumendone il relativo regime giuridico. Imbarcazioni
Si definiscono imbarcazioni, le unità aventi una lunghezza superiore a m. 10,00 e non superiore a m. 24,00. Queste unità sono soggette all'obbligo dell'iscrizione e devono disporre di licenza di navigazione e di certificato di sicurezza. L'iscrizione deve essere registrata presso le Capitanerie di porto o gli Uffici circondariali marittimi, oppure presso gli Uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte da apposita sigla di identificazione.
I limiti di navigazione delle imbarcazioni da diporto dipendono dalla categoria di progettazione se marcati CE, ovvero, per quelle non marcate CE, entro 6 miglia
4
o senza limite in base alle caratteristiche di costruzione e lo stato di navigabilità, come riportato sulla licenza di navigazione.
Le imbarcazioni devono custodire a bordo i seguenti documenti:
 licenza di navigazione - certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuori-bordo);
 polizza assicurativa - obbligatoria per qualsiasi motore, indipendentemente dalla potenza (il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile);
 certificato di sicurezza in corso di validità;
 certificato limitato RTF (operatore);
 patente nautica, se il motore installato a bordo ha una potenza superiore a 40.8 CV e, comunque, se l'imbarcazione naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
 licenza di esercizio RTF (obbligatoria per le unità che navigano a distanza superiori alle sei miglia dalla costa).
I documenti di cui sopra, nei porti nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.
Navi
A questa categoria appartengono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 m. Anche per le navi da diporto resta l'obbligo della registrazione, del possesso della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. I registri di iscrizione delle navi da diporto si trovano solo presso le Capitanerie di porto. Le navi da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla d'identificazione.
USI DELLE UNITA' DA DIPORTO
Si definisce uso privato l'utilizzo di tali unità per scopi squisitamente privati di tipo sportivo o ricreativo e, comunque, per scopi diversi da quelli commerciali (trasporto di passeggeri o merci o prestazione di servizi a titolo oneroso).
Si definisce uso commerciale l' utilizzo dell'unità da diporto per fini di lucro come oggetto di contratto di locazione o noleggio. Con l'emanazione della Legge n. 647/96 il legislatore, prevedendo che le unità da diporto possano essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio ha inteso operare per tali fattispecie un riconoscimento delle possibilità di impiego delle unità da diporto in attività economiche.
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Si definisce locazione, il contratto con cui il locatore si obbliga, a seguito di corrispettivo, a far godere al locatario/conduttore, per un determinato periodo, l'unità da diporto. In tale fattispecie, l'unità passa in godimento autonomo al conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità.
Si definisce noleggio, il contratto con cui il noleggiante, in corrispondenza di un nolo pattuito, assume l'obbligo di compiere, con l'unità data in nolo, una determinata navigazione occupandosi della conduzione tecnica dell'imbarcazione. L'unità rimane nella disponibilità del noleggiante che persegue uno scopo commerciale.
La distinzione tra uso commerciale e uso privato rileva ai fini fiscali, in quanto non è riconosciuta dalla Legge alcuna agevolazione o esenzione per le unità da diporto ad uso privato, a meno che non abbiano diretta destinazione ad un porto estero (con utilizzazione della procedura di cui al 254 TULD descritta più avanti).
La distinzione, nell'ambito delle attività commerciali cui possono essere adibite le unità da diporto, tra noleggio e locazione rileva a fini fiscali in quanto a norma delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Dogane prot. 7206/VI dell'8.02.2001 e del comma 5 dell'art.1 del DM 577/95 solo i carburanti impiegati dalle unità da diporto adibite ad attività di noleggio rientrano tra quelli che hanno titolo all'esenzione dell'accisa di cui al punto 3 della Tabella A allegata al TUA .
In definitiva, i rifornimenti di carburanti alle unità da diporto, nel rispetto delle condizioni di seguito descritte, possono essere effettuati con le procedure e le modalità di cui all'art. 254 del TULD (caso 1) o in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 577/95 (caso 2).
1) FRANCHIGIA DOGANALE DELLE PROVVISTE DI BORDO (Art. 254 T.U.L.D. e art. 20 Legge n. 51 del 06/03/1976) .
In ambito nazionale, il capo IV del titolo V del T.U.L.D. è dedicato alla trattazione delle provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili.
La definizione di "provviste" e "dotazioni" è contenuta, rispettivamente, negli artt. 252 e 267 del T.U.L.D.
Costituiscono provviste i generi normalmente destinati all'uso dell'equipaggio e dei passeggeri ed al funzionamento delle navi e degli aeromobili che hanno la caratteristica della consumabilità - tale essendo anche il gasolio usato per il rifornimento - mentre costituiscono dotazioni di bordo gli oggetti destinati al servizio ed ornamento di tali veicoli quando i suddetti oggetti non si esauriscono nel consumo immediato ma siano suscettibili di un utilizzo reiterato o di un uso durevole.
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L'imbarco per provviste di bordo di carburante (gasolio non denaturato - bianco) sarà consentito ai sensi dell'art. 254 del TULD soltanto alle unità da diporto - uso privato o commerciale - di bandiera nazionale, dei Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi alle seguenti condizioni:
 che le unità siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto extracomunitario e ciò sia annotato sul "Giornale partenze e arrivi";
ï‚· che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco;
 che le unità siano in possesso del "Giornale partenze e arrivi" e, se extracomunitarie, anche del "Costituto d'arrivo" rilasciati dalla Capitaneria di Porto o da altri Uffici dell'Autorità Marittima. Il rilascio del suddetto "Giornale partenze e arrivi" viene annotato sulla licenza di navigazione dell'unità ed ha validità di due anni.
In caso di rientro dell'unità in un Porto nazionale sarà opportuno, in sede di analisi dei rischi, il riscontro dell'effettivo raggiungimento dei porti esteri dichiarati in occasione di precedenti imbarchi di carburante (c.d. bunkeraggi) desumibile dalle annotazioni apposte dalle Autorità extracomunitarie sul "Giornale partenze e arrivi".
Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 253 del T.U.L.D., sulle navi italiane da diporto non è ammesso il consumo in franchigia delle provviste durante il periodo di sosta nei porti italiani.
PROCEDURA DI ESPORTAZIONE - OPERAZIONI PER L'IMBARCO CONTROLLI
La Circolare 18/D del 29.12.2010 della Direzione Centrale Gestione Tributi ha compiutamente disciplinato le procedure applicabili all'esportazione anche delle provviste e dotazioni di bordo.
Premesso che per le operazioni di bunkeraggio non è prevista la dichiarazione dei dati di sicurezza, si possono prevedere rifornimenti di carburanti effettuati a mezzo distributore marino in regime di deposito fiscale costiero (caso A) o a mezzo autobotte proveniente da deposito fiscale interno (caso B).
A) Per i rifornimenti di carburante (gasolio non denaturato - bianco) alle unità da diporto a mezzo deposito fiscale costiero occorre la presentazione di una dichiarazione doganale di esportazione con l'assolvimento delle relative formalità. Tale regime doganale comporta che il gasolio, pur essendo bianco, è esente dall'accisa perché in esportazione. L'esportazione può avvenire in procedura
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ordinaria o in procedura domiciliata, oppure attraverso l'utilizzo del memorandum di imbarco.
Infatti, la stessa circolare 18/D/2010 prevede la possibilità, sul territorio nazionale, dell'utilizzo del "memorandum di imbarco" al quale deve seguire la presentazione, entro il termine autorizzato dall'Ufficio doganale competente (che non può superare i 30 giorni), di una dichiarazione di esportazione cumulativa.
Per l'utilizzo del "memorandum di imbarco", dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
1) la procedura di utilizzo del memorandum deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Ufficio doganale, o dal Responsabile della SOT e si deve riferire solo ai casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione, al momento dell'imbarco della merce, non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni;
2) i memorandum riporteranno una numerazione progressiva per ciascun operatore e dovranno essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante della società autorizzata o da persona da questi espressamente delegata all'atto dell'istanza, la cui firma sarà preventivamente depositata presso gli Uffici e/o le SOT operanti;
3) i memorandum dovranno contenere le indicazioni essenziali per l'individuazione delle merci imbarcate: qualità, quantità, colli, peso, denominazione dell'unità a cui sono destinate le provviste di bordo, il molo d'ormeggio e il presunto orario d'imbarco;
4) le formalità di esportazione devono essere espletate presso l'Ufficio o SOT ove le provviste di bordo verranno imbarcate, nel senso che il memorandum e la successiva dichiarazione di esportazione cumulativa devono essere presentate presso lo stesso Ufficio Doganale o SOT (dogana di esportazione e di uscita/imbarco devono coincidere). Ciò consentirà, nel caso in cui fosse stato espletato un controllo doganale sulla merce vincolata a memorandum, di effettuare, da parte dello stesso Ufficio o SOT, la registrazione in AIDA - Revisione dell'accertamento con merce in Dogana;
5) la dichiarazione di esportazione cumulativa dovrà essere presentata entro il termine assegnato nell'autorizzazione, che non potrà mai essere superiore ai 30 giorni dalla data di emissione del memorandum d'imbarco;
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6) il mancato rispetto del termine assegnato per la presentazione della dichiarazione di esportazione cumulativa determinerà la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della procedura in argomento;
7) il memorandum sarà compilato in quattro esemplari, di cui uno presentato in Dogana per l'autorizzazione all'imbarco ed uno, recante le attestazioni di avvenuto imbarco sottoscritte dal Comandante della nave, sarà successivamente allegato alla dichiarazione di esportazione; l'attestazione del Comandante sarà corredata da documento di riconoscimento di quest'ultimo. Gli altri due esemplari saranno conservati agli atti dell'esportatore.
Resta fermo che l'analisi dei rischi locale potrà evidenziare la necessità di un controllo fisico all'imbarco il cui esito sarà annotato dal funzionario delegato sulla copia del memorandum da conservare agli atti dell'Ufficio.
I Direttori degli Uffici delle Dogane e i Responsabili delle SOT valuteranno l'oggettiva necessità di utilizzo della procedura del "memorandum di imbarco", la cui richiesta sarà sempre debitamente motivata, invitando gli operatori del settore, qualora non siano ravvisate tali effettive necessità, all'invio della dichiarazione doganale di esportazione in procedura "ordinaria" o, se autorizzati, in "domiciliata".
B) Per i rifornimenti di carburante (gasolio non denaturato - bianco) alle unità da diporto a mezzo autobotte occorre una dichiarazione di esportazione, che dovrà contenere, nella casella 44 del DAU, il riferimento dell'ARC (identificativo del documento e-AD che accompagna il trasporto del gasolio dal deposito fiscale fino alla Dogana di registrazione - Dogana di esportazione).
Anche in tali casi è consentito l'utilizzo del memorandum d'imbarco sempre che dogana di registrazione e dogana di uscita coincidano. Pertanto si applicano le sopra citate disposizioni che disciplinano l'utilizzo del memorandum.
ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UFFICIO DI ESPORTAZIONE
Ci sono due momenti in cui l'Ufficio di esportazione deve espletare le sue funzioni: 1) al momento della registrazione; 2) al momento della chiusura dell'operazione.
1 - al momento della registrazione l'Ufficio doganale accetta la dichiarazione di esportazione a cui viene dato il numero di registrazione (MRN) e in cui viene riportato il numero identificativo ARC dell'e-AD (nel riquadro 44).
Dopo l'effettuazione dei controlli selezionati dal CDC integrato dall'analisi dei rischi locale, l'Ufficio registra in AIDA i relativi esiti. A questo punto la
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dichiarazione di esportazione diviene DAE (documento di accompagnamento esportazione), che viene rilasciato al dichiarante o al suo rappresentante in Dogana.
Tale documento accompagnerà la merce fino all'Ufficio della Dogana di uscita a cui deve essere presentato per gli adempimenti necessari al completamento dell'operazione.
Tra il primo ed il secondo momento, ci sono gli ADEMPIMENTI A CARICO DELL'UFFICIO DOGANALE DI USCITA.
L'Ufficio doganale di Uscita:
1) visualizza il MRN e la relativa dichiarazione;
2) confronta i dati riportati sulla documentazione presentata con quelli visualizzati a sistema;
3) in caso di incongruenze o dubbi o sulla base di altri parametri evidenziati dall'analisi dei rischi locale, autorizza l'imbarco e attiva i necessari controlli che potranno consistere in:
 pesatura iniziale e finale (accertamento della quantità);
 prelevamento campioni (accertamento della qualità);
 assistenza all'imbarco (verifica fisica).
Nei primi due casi (accertamento qualità e quantità) il funzionario delegato annota sulla copia del DAE gli adempimenti effettuati e appura il MRN dietro presentazione dell'attestazione di presa in carico della merce da parte del Comandante della nave (timbro e firma) riportato sulla copia del DAE da allegare alla documentazione agli atti d'ufficio.
Nel terzo caso (assistenza all'imbarco) il funzionario delegato riporta sulla copia del DAE la seguente dicitura: "assistito alle operazioni di imbarco dalle ore XXX alle ore XXX" apponendo firma leggibile per esteso. Tale documento con anche l'attestazione del Comandate della nave (timbro e firma) servirà all'appuramento del MRN.
4) nel caso in cui non sia necessario effettuare controlli fisici, l'Ufficio appura il MRN attraverso la procedura AES in AIDA dietro presentazione dell'attestazione di presa in carico della merce da parte del Comandante della nave (timbro e firma) riportato sulla copia del DAE da allegare alla documentazione agli atti d'ufficio.
2 - al momento della chiusura dell'operazione l'Ufficio di esportazione :
1) controlla che sia stato appurato il MRN;
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2) compila la nota di esportazione e completa l'e-AD. La nota di esportazione conclude il regime sospensivo delle accise e consente il riaccredito delle garanzie al deposito fiscale.
Quando la Dogana di esportazione e quella di uscita coincidono, le procedure sopra descritte saranno espletate dallo stesso Ufficio doganale.
2) PROCEDURA PER L'IMPIEGO DEI PRODOTTI ENERGETICI DESTINATI ALLE UNITA' DA DIPORTO IN NAVIGAZIONE NELLE ACQUE COMUNITARIE (D.M. 577/95).
Ai sensi dell'art. 24 del T.U.A. i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata allo stesso testo unico sono ammessi ad esenzione o ad aliquota ridotta della relativa accisa (la fattispecie riguarda anche il gasolio denaturato - verde).
La disciplina per tale forma di impiego è contenuta nel DM 16.11.1995 n. 577.
Il punto 3 della Tabella A allegata al TUA prevede l'esenzione, per i consumi di carburanti di tutte le unità (compresi i motopescherecci con l'esclusione delle imbarcazioni private da diporto) che navighino nelle acque marine comunitarie, nonché delle imbarcazioni adibite al trasporto merci nelle acque interne o al dragaggio di vie navigabili e porti.
Con telex dell'Agenzia delle Dogane prot. 7206/VI dell'8.02.2001, è stata riconosciuta tale agevolazione alle unità da diporto purché impiegate con contratto di noleggio ed alle seguenti condizioni: a) carattere commerciale dell'impresa; b) carattere strumentale dell'imbarcazione per l'attività di impresa; c) vincolo di destinazione dell'imbarcazione all'attività dell'impresa.
È esclusa da tale agevolazione l'unità da diporto data in LOCAZIONE.
L'art.60 del D.L. n.1 del 24.01.2012 convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 ha modificato l'art. 2 comma 3 del D.L.vo n.171/2005, estendendo l'uso commerciale anche alle unità da diporto battenti bandiera extra U.E.. Tale modifica, per i fini fiscali e agevolativi che qui interessano, consente l'utilizzo nelle acque comunitarie delle unità da diporto di bandiera extra U.E. con contratti di noleggio, ferme restando le condizioni previste dalla legge relativamente alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia per la corretta identificazione del soggetto passivo d'imposta che esercita l'attività d'impresa.
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A CARICO DELL'ARMATORE DELL'IMBARCAZIONE ADIBITA A NOLEGGIO.
L'art. 4 del DM 577/95 prevede che le unità da diporto aventi titolo all'agevolazione debbano munirsi di un libretto di controllo riportante le caratteristiche del mezzo nautico, le annotazioni relative ai rifornimenti di carburante effettuati e ai consumi registrati.
Per poter esercitare l'attività di noleggio con le unità da diporto i soggetti interessati, imprese o società, devono essere iscritti nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio.
L'impiego delle unità da diporto mediante contratti di noleggio è annotato negli appositi registri tenuti dalle Autorità marittime con l'indicazione degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese. Analoga annotazione è riportata nella licenza di navigazione.
Per i natanti da diporto, per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione nei registri nautici, né del possesso della licenza di navigazione, in luogo della registrazione, deve essere comprovata l'autorizzazione rilasciata dalla locale Autorità marittima all'impiego di tale unità mediante contratto di noleggio.
Il libretto di controllo dovrà recare i dati relativi all'iscrizione nel registro navale con l'indicazione dell'impiego in attività di noleggio o, per i natanti da diporto, gli estremi identificativi dell'autorizzazione ad esercire l'attività di noleggio rilasciata dall'Autorità marittima.
Per le unità di nazionalità dei Paesi dell'Unione Europea il rifornimento è effettuato, mancando il libretto di controllo previsto dalla normativa nazionale, dietro esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui estremi vanno riportati sul "memorandum", come da art. 4 del D.M. 577/95.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI A CARICO DEI FORNITORI DEI PRODOTTI AGEVOLATI.
I prodotti energetici agevolati possono essere forniti da un impianto costiero di distribuzione (gestito in regime di destinatario autorizzato) oppure direttamente da un deposito fiscale a mezzo autobotte.
In entrambi i casi per la contabilizzazione dei prodotti movimentati il fornitore deve avere un apposito registro di carico e scarico.
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Il rifornimento dell'unità da diporto (adibita a noleggio) con prodotto denaturato (verde) avviene con l'osservanza delle modalità previste dal D.M. 577/95 e, quindi, senza attivare la procedura doganale di cui all'art. 254 del TULD.
Impianto di distribuzione costiero: all'atto del rifornimento dei prodotti alle unità da diporto adibite a noleggio, l'esercente dell'impianto (o un suo delegato) deve compilare e firmare un memorandum contenente i dati relativi alla partita di prodotto da imbarcare. Il memorandum sarà poi firmato dal comandante dell'unità rifornita per le conseguenti assunzioni di responsabilità fiscale. Una copia del memorandum deve essere allegata al registro di carico e scarico.
Deposito fiscale interno: l'esercente il deposito fiscale (o un suo delegato) compila e firma un DAS (documento amministrativo semplificato) a scorta del carburante trasportato a mezzo autobotte fino al luogo d'imbarco e un memorandum contenente i dati relativi alla partita di prodotto da imbarcare. Il memorandum sarà poi firmato dal comandante dell'unità rifornita per le conseguenti assunzioni di responsabilità fiscale. Una copia del memorandum deve essere allegata al registro di carico e scarico.
L'analisi dei rischi locale effettuata in periodi recenti suggerisce che al memorandum di imbarco venga allegata la seguente documentazione:
- copia del libretto di controllo,
- documento del comandante - master details/generalità del comandante;
- copia del contratto di noleggio.
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI.
Controlli agli impianti costieri di distribuzione.
Il D.M. 577/95 dispone la verifica semestrale degli impianti di distribuzione del prodotto denaturato (verde) al fine anche di accertare l'esatto adempimento da parte dell'esercente di quanto prescritto dall'art. 4 del citato D.M., nonché delle prescrizioni che saranno dettate da codesti Uffici in applicazione della presente Disposizione.
In particolare deve essere controllato che nella parte dello scarico del registro siano annotati i singoli rifornimenti effettuati alle unità che ne hanno titolo con gli estremi dei memorandum e sia allegata la documentazione relativa alle operazioni di carico e scarico.
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Violazioni riscontrabili in caso di mancanza e/o difetti nelle prescritte annotazioni:
1) Amministrative: irregolare tenuta dei registri di carico e scarico (art.50 TUA);
2) Penali: sottrazione all'accertamento previsto e punito dall'art. 40 1°comma lett.c) del TUA. Tale ipotesi ricorre quando viene accertato che il rifornimento è stato effettuato dall'impianto senza essersi preventivamente assicurati che le imbarcazioni ne avessero titolo (es. mancanza del contratto di noleggio) e in ogni altro caso in cui emergono elementi che denotino una condotta aziendale preordinata dell'esercente l'impianto, in concorso con il beneficiario, alla distrazione del prodotto dagli usi esenti consentiti.
3) Recupero tributario: la constatazione da parte dell'ufficio di rifornimenti effettuati a soggetti che non ne abbiano titolo comporta, nei confronti dell'esercente il deposito, il recupero per ogni singolo rifornimento dell'accisa e dell'Iva afferente, nonché dell'Iva dovuta sul valore del prodotto energetico esposto nella fattura di vendita come non imponibile Iva, ex art.8bis del DPR 633/72. Al recupero dell'accisa provvederà lo stesso Ufficio delle Dogane, mentre al recupero dell'Iva provvederà l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, cui sarà inviata copia del verbale.
Per i controlli ai depositi fiscali interni, invece, si applicano le norme previste dal TUA.
Controlli alle società che effettuano il noleggio (charter).
La limitazione dell'agevolazione alle unità da diporto adibite ad attività commerciali (noleggio) e la mancanza di formalità doganali all'atto del rifornimento impone agli Uffici delle Dogane la programmazione di controlli ex post alle società che effettuano noleggio di unità da diporto (charter).
Tenuto conto degli indirizzi forniti con nota prot.106749/2011 dell'Ufficio Centrale Antifrode e considerato che si tratta di agevolazioni o esenzioni fiscali, i controlli dovranno essere rigorosi e dovranno prevedere, tra l'altro, un incrocio dei dati dichiarati dagli impianti di rifornimento con quelli risultanti dalle annotazioni e dalla registrazione delle fatture delle società di noleggio. Infatti, solo tale tipo di controllo potrà consentire il riscontro della regolarità delle operazioni effettuate e la ricorrenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'agevolazione o esenzione.
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Si segnaleranno agli Uffici delle Dogane competenti le società che non rientrano nella propria competenza territoriale.
Nello specifico saranno utilizzati i seguenti criteri (esemplificativi):
- criteri di rischio soggettivo: - informazioni di natura fiscale e patrimoniale sulla persona fisica e giuridica che usufruisce, anche con carattere di continuità, del servizio di noleggio; - rapporti di parentela tra chi noleggia e chi prende a noleggio; - proprietà delle unità da diporto fittiziamente intestate ad imprese "schermo"; - titolarità di un'unica imbarcazione; - precedenti contestazioni in materia fiscale; ecc…
- criteri di rischio oggettivo: - elementi desumibili dal contratto di noleggio; - informazioni acquisite da fonti aperte o direttamente in attività di sorveglianza e controllo; - assenza di attività pubblicitaria finalizzata ad acquisire clientela, ecc...
Violazioni riscontrabili in sede di verifica con accesso presso le società di noleggio:
1) Penali: Sottrazione all'accertamento previsto e punito dall'art.40 1°comma lett.c) del TUA. Tale ipotesi ricorre quando si accerti che il rifornimento di gasolio sia stato fatto in dispregio delle norme che disciplinano il riconoscimento dell'agevolazione (per es. : il soggetto beneficiario del contratto di noleggio è l'esclusivo utilizzatore dell'imbarcazione; manca la prova dell'avvenuta transazione finanziaria tra chi prende a noleggio e la società di noleggio; e in generale in tutti i casi in cui emergono elementi che dimostrino l'utilizzo della forma giuridica della società di noleggio solo per dissimulare l'effettiva titolarità di una imbarcazione per diporto ricreativo e ludico ad uso privato).
2) Recupero tributario: la constatazione da parte dell'ufficio di rifornimenti effettuati in assenza dei titoli che ne attribuiscono il riconoscimento comporta il recupero dell'accisa e dell'Iva afferente il singolo rifornimento, nonché dell'Iva dovuta sul valore del prodotto energetico esposto nella fattura di vendita come non imponibile Iva ex art.8bis del DPR 633/72. Al recupero dell'accisa provvederà lo stesso Ufficio delle Dogane, mentre al recupero dell'Iva provvederà l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, cui sarà inviata copia del verbale.
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Casistica :
1 - unità da diporto battenti bandiera extra U.E.
 Unità da diporto di bandiera extra UE, con o senza contratto di noleggio, purché con diretta destinazione ad un porto extra UE: gasolio bianco con la procedura doganale ex art. 254 TULD;
 Unità da diporto di bandiera extra UE che naviga nelle acque territoriali (es. Capri): non gode di alcuna agevolazione ed effettua rifornimento con gasolio bianco (assolve accisa e IVA);
 Unità da diporto di bandiera extra UE con contratto di noleggio stipulato all'estero tra soggetti residenti extra UE che naviga nelle acque territoriali (es. Capri) non gode di alcuna agevolazione ed effettua rifornimento con gasolio bianco (assolve accisa e IVA);
 Unità da diporto di bandiera extra UE con contratto di noleggio stipulato in Italia a soggetto residente in Italia: individuazione di un rappresentante fiscale per il noleggiante, rifornimento con gasolio verde e procedura di cui al DM 577/95 (esente da accisa).
2 - Unità da diporto di bandiera italiana o dell'U.E.
 Unità da diporto di bandiera italiana o dell'UE con diretta destinazione ad un porto extra UE: gasolio bianco con la procedura dell'art.254 TULD;
 Unità da diporto di bandiera italiana o dell'UE con contratto di noleggio ad un residente in Italia: rifornimento con gasolio verde e procedura di cui al DM 577/95 (esente da accisa);
 Unità da diporto di bandiera italiana o dell'UE con contratto di noleggio ad un residente in un Paese dell'Unione Europea: individuazione di un rappresentante fiscale per il noleggiante, rifornimento con gasolio verde e procedura di cui al DM 577/95 (esente da accisa).
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Sulla base della presente ricognizione normativa e di prassi codesti Uffici rileveranno eventuali disallineamenti intervenendo, laddove necessario, presso gli operatori al fine di conformarne le procedure attuate non oltre il 16 luglio 2012.
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I Direttori degli Uffici delle Dogane per la concreta attuazione della presente disposizione di servizio adotteranno le seguenti misure organizzative-gestionali:
1) Sulla base di una accurata analisi dei rischi, provvederanno ad inserire nel piano delle verifiche per il corrente anno interventi mirati nel settore, non tralasciando, proprio in ragione della stagione estiva, incisivi interventi "in linea" conformemente alle istruzioni dettate dal Centrale Ufficio Antifrode con nota 141344 del 3.11.2010 con cui è stato attivato il progetto Sperimentale "Nettuno".
2) Sulla base di una mappatura dei rischi calibrata in ragione delle peculiarità proprie dell'UD, adegueranno le procedure interne alle linee di processo dettate, garantendo al contempo la completa tracciabilità delle operazioni, al fine di consentire l'individuazione delle singole responsabilità in ogni stato e fase della procedura.
I Direttori delle Aree in indirizzo, ciascuno in ragione della propria competenza funzionale, adotteranno idonee misure per garantire il più ampio ed efficace monitoraggio, non mancando di intervenire tempestivamente per rimuovere ogni disallineamento procedurale e/o rischio di frode.
In particolare:
- I Direttori delle Aree Procedure e Controlli Settori Dogane e Accise garantiranno un'idonea mappatura dei processi oggetto della presente e una conseguente attività di Audit;
- Il Direttore dell'Area Antifrode garantirà un'efficace analisi di rischio territoriale per l'indirizzo e il supporto agli Uffici delle Dogane competenti e la completa attuazione delle linee del "Progetto sperimentale Nettuno", attraverso il più ampio coordinamento e fornendo ogni forma di collaborazione.
Questa Direzione nel rimanere a disposizione per eventuali segnalazioni, contributi e/o criticità operative derivanti dall'applicazione della presente disposizione di servizio, attende copia dei procedurali di dettaglio adottati dagli uffici interessati.

Da: Applauso12/07/2013 19:18:14
Dimenticavo... un membro della commissione che in sede di esame mi dice che se non sono delle dogane certe cose non posso saperle, è una persona seria o un pagliaccio???

Da: SOLE e mare12/07/2013 19:18:16
bene ora abbiamo tutto

Da: seconda traccia12/07/2013 19:27:19
qualcuno umanamente mi saprebbe dire come o chi - se non addetto o questo lavoro oppure in possesso della traccia in anticipo - poteva essere in grado di svolgere una simile prova?

nessuna manuale o trattazione sulle accise riporta questa casistica, nessun codice riporta tali disposizioni, mentre (ammesso e non concesso di stamparsi il DM e non ci capisce chi mai ci avrebbe pensato...) all'esame era cbnsentito portartsi solo TULD e testo unico che non ne trattano, se non nei principi generali

se qualcuno ha fatto bene tale traccia o dimostra (coi fatti) che conosceva argomento perchè ci lavorava oppure ci sono indizi piuttosto gravi di irregolarità...

Da: per carissimi garibaldini12/07/2013 19:32:03
Come commenti questi ultimi sviluppi?

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