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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: canzoncina di prima mattina07/12/2012 09:13:06
censura
censura
censura
censura
(ci ho ripensato)
Rispondi

Da: mah!!07/12/2012 16:10:31
Ma su questo forum cazzeggiate sempre invece di dare notizie..??
Rispondi

Da: x i meritevoli09/12/2012 18:38:49
N. 10245/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10660/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10660 del 2010, proposto da:
Maria Grazia Costantini, Eugenio Maria Bucalo, Francesca Finetti, Mario Raviola, Luigi Ricciardi, Daniela Parravano, Roberta Rita Verdecchia, Dario Ponziani, Silvia Boni, Sabina Daga, Daniela Buzzi, Francesco Taverna, Giuseppe Sciascia, Assunta Pignalberi, Patrizia Ciaccio, Assunta Giuseppina Proganò Granato, Carmen Pucillo, Cristina Magagnini, Rita Muller, Girolamo Onorato, Alberto Santuari, Tiziana Antonini, Monica Van Dyke, Serenella Ascenzi, Paola Porreca, Daniela Di Tonno, Antonio Massimo Nassisi, Manola Grazia Bagedda, Leonardo Campanale, Marilena Ballotta, Paola Novelli, Mauro Peytrignet, Luisella Meloni, Emanuela Varisco, Antonina Guerrera, Alessandra Marina Anselmi, Nadia Freda, Patrizia Pasquali, Arabella Montani, Angela Masala, Rocco Ciolfi, Alberto Fornaciari, Roberta D'Angelo, Simonetta Pizzuti, Giuseppe Piergallini, Gaudenzio Di Pietro, Giovanna Bottiglieri, Claudio Brunetti, Angela Murro, Claudia Candiani, Patrizia Carlacci, Bernardina Panimolle, Silvana Boscarello, Cristina Frezza, Rosella Giarrocco, Ivano Pizzichini, Paola Giardini, Daniela Laronga, Patrizia Colico, Pasquale Mollicone, rappresentati e difesi dall'avv. Irma Bombardini, con domicilio eletto presso Irma Bombardini in Roma, via Appia Nuova, 59;


contro

il ministero dell'economia e finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato ex lege;


nei confronti di

Gabriele Renda e Fabio Fabini, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

del decreto 22 ottobre 2010 n. 83725 del capo del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del ministero dell'economia e delle finanze, recante approvazione della graduatoria della procedura di selezione per la copertura di 407 posti della posizione economica C1 riservata al personale in possesso delle posizioni economiche B1, B2 e B3, indetta con D.M. n. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006, del bando e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con D.M. n. 7/2006/55 del 12 ottobre 2006 il ministero dell'economia e delle finanze ha indetto una procedura selettiva per la copertura di 407 posti della posizione economica C1 riservata al personale in servizio inquadrato nelle posizioni economiche B1, B2 e B3.

Con provvedimento del 22 ottobre 2010 erano approvati gli esiti della procedura.

In particolare l'allegato A al decreto recava la graduatoria di merito, mentre nell'allegato B era contenuto l'elenco dei 407 vincitori. E' necessario precisare che, in applicazione della disposizione dell'articolo 3 del bando secondo cui "verrà garantita la priorità nell'inquadramento al personale appartenente alla posizione economica immediatamente inferiore posseduta alla data di scadenza del bando, non rilevando la posizione super (prima B3, quindi B2 e infine B1)", l'elenco dei 407 vincitori (allegato B) non corrisponde ai primi 407 classificati nella graduatoria dell'allegato A perché, di fatto, tutti i partecipanti inquadrati nella posizione B1 o B2 collocati entro la 407° posizione sono stati "scavalcati" da colleghi in possesso della posizione B3 classificatisi dopo la 407° posizione.

2. I ricorrenti sono 60 partecipanti alla procedura e contestano la disposizione sopra menzionata che prevede la priorità dell'inquadramento dei concorrenti in possesso della posizione B3; in concreto di questi 60 ricorrenti 53 sono collocati nella graduatoria dei vincitori in posizione potenzialmente utile (cioè sino alla 407°), mentre sei di loro sono classificati dopo il 407° posto (si tratta dei ricorrenti Ciaccio - 413° - Guerrera - 431° - Meloni 433° - Pizzichini 457° - Brunetti - 468° - e Carlacci - 476°).

Non è inutile sottolineare che nei primi 407 posti della graduatoria di merito ci sono 56 candidati in possesso delle posizioni B1 e B2; tutti costoro hanno proposto il ricorso all'esame (a eccezione di tre di loro, cioè dei signori Antonio Rea (330°), Donatella Sbroglia (344°) e Mauro Santoro (350°).

3. Il ricorso introduttivo è stato notificato ai signori Gabriele Renda e Fabio Fabini (rispettivamente 477° e 474° della graduatoria di merito) che, per effetto della disposizione del bando richiamata si sono collocati nell'elenco dei vincitori di cui all'allegato B rispettivamente al 407° e 405° posto così "scavalcando" i ricorrenti.

Con ordinanza n 1 del 7 gennaio 2011 il Presidente della II sezione del Tribunale accoglieva un'istanza dei ricorrenti e li autorizzava a integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, anche con ricorso alla notifica per pubblici proclami.

I ricorrenti eseguivano l'incombente mediante pubblici proclami facendo pubblicare nella G.U. del 22 gennaio 2011 un avviso (poi rettificato per un elemento marginale nella G.U. del 29 gennaio 2011) contenente un sunto del ricorso e delle conclusioni. In merito ai controinteressati l'avviso non conteneva la loro indicazione nominativa; essi erano individuati nei "407 dipendenti indicati nell'allegato B" del decreto di approvazione degli esiti della procedura.

4. Il ricorso è inammissibile in quanto i ricorrenti - al cui difensore la questione è stata rappresentata all'udienza pubblica in applicazione dell'articolo 73, comma 3, c.p.a. - non hanno ritualmente instaurato né integrato il contraddittorio.

4.1. Anzitutto le notifiche del ricorso introduttivo ai signori Renda e Fabini sono nulle in quanto sono state eseguite all'ufficio presso cui essi prestano servizio e non si sono perfezionate a mani proprie.

Come è noto costituisce giurisprudenza amministrativa costante e consolidata che l'ufficio menzionato nell'articolo 139 c.p.c. ai fini del perfezionamento della notificazione è l'ufficio proprio dell'interessato e non anche l'ufficio pubblico presso il quale egli sia incardinato poichè la possibilità prevista dall'art. 139 comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di "persona addetta all'ufficio" si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari - per cui può affermarsi un'immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario - e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell'art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e comma 3 circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo (in questi termini cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2011 n. 5136, Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 659, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 aprile 2012, n. 3157, T.A.R. Lazio, Roma, 3 dicembre 2010, n. 33125).

Già quanto precede implicherebbe l'inammissibilità del ricorso non avendo i ricorrenti ritualmente instaurato il contraddittorio almeno nei confronti di un controinteressato.

Va però aggiunto che anche l'integrazione del contraddittorio non è stata rituale in quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale non ha correttamente individuato i controinteressati al ricorso.

E infatti è agevole osservare che nella vertenza all'esame i controinteressati sono da individuare in tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito della procedura (cioè nella graduatoria di cui all'allegato A al decreto 22 ottobre 2010) in possesso della posizione economica B3 e collocati dopo il 407° posto; sono infatti questi i soggetti che hanno beneficiato (perché sono riusciti a collocarsi nell'elenco dei vincitori dell'allegato B pur non essendosi collocati entro il 407° posto della graduatoria dell'allegato A e scavalcando i colleghi, tra cui parte dei ricorrenti, in possesso di posizione B1 o B2) o che sono potenziali beneficiari (perché pur avendo la posizione B3 ed essendosi classificati dopo il 407° posto della graduatoria di merito non sono riusciti a collocarsi nell'elenco dei vincitori pur conservando la possibilità di essere inquadrati nella posizione C1 dato che era previsto che la graduatoria restasse valida per un periodo non superiore a 24 mesi dall'approvazione) della priorità prevista dal bando e contestata dai ricorrenti.

I ricorrenti quindi avrebbero dovuto integrare il contraddittorio nei confronti dei concorrenti inseriti nella graduatoria di cui all'allegato A al decreto 22 ottobre 2010 in possesso della posizione B3 e collocati dal posto n. 408 in poi; in sostanza si tratta dei graduati dal posto n. 408 (Giovanna Anna Consolazione) al posto 536 (Francesco Carile), esclusi quelli in possesso di posizione B1 e B2. Di questi soggetti alcuni si sono anche collocati nell'elenco dei vincitori (si tratta in pratica dei soggetti collocati dal posto 352 in poi) mentre altri non sono compresi in tale elenco.

I ricorrenti hanno invece individuato i controinteressati nei soggetti inseriti nella graduatoria dei vincitori di cui all'allegato B ma così hanno commesso un doppio errore poichè: a) i soggetti inseriti in tale allegato sino alla posizione n. 351 non hanno beneficiato della riserva; essi, infatti, essendosi collocati entro il 407° posto della graduatoria di merito comunque sarebbero stati dichiarati vincitori della procedura; al più ove non vi fosse stata la riserva alcuni tra essi avrebbero conseguito un peggiore posizionamento per effetto dell'inserimento tra i vincitori del candidati in possesso di posizione B1 e B2 (in questa prospettiva anche gran parte dei soggetti in possesso di posizione B3 collocati entro la 407° posizione della graduatoria di merito potrebbero considerarsi controinteressati e gli unici soggetti compresi nell'elenco dei vincitori totalmente indifferenti al ricorso sarebbero i soggetti collocati sino al sesto posto della graduatoria di merito in quanto il primo graduato in possesso di posizione B1 o B2 è collocato al 7° posto della medesima); 2) sotto diverso e più importante profilo controinteressati sono anche i soggetti in possesso di posizione B3 collocati nella graduatoria di merito dal 478° posto in poi; si tratta, come è agevole constatare, dei potenziali beneficiari ulteriori della riserva in favore del personale in possesso della posizione B3; ed è importante rilevare che questi soggetti, ove beneficiassero della riserva per effetto di scorrimento, scavalcherebbero a loro volta i ricorrenti.

Come si vede, quindi, in ogni caso i soggetti compresi nell'elenco dei vincitori non esauriscono i controinteressati del presente giudizio, una parte dei quali non è compresa nell'elenco di cui all'allegato B al decreto 22 ottobre 2010 (cui ha fatto riferimento il sunto pubblicato in Gazzetta ufficiale dai ricorrenti).

A ciò si aggiunge che secondo la giurisprudenza la notifica per pubblici proclami richiede, a pena di inesistenza e salvo ovviamente che nel provvedimento che la dispone o l'autorizza non sia stato disposto altrimenti o che essa sia stata autorizzata per l'impossibilità o la difficoltà di individuare esattamente l'identità dei controinteressati, l'indicazione nominativa di questi ultimi nel sunto pubblicato nella Gazzetta ufficiale (Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2010, n. 7135; nello stesso senso cfr. Cassazione civile, 26 maggio 1994, n. 5173).

Conclusivamente il ricorso è inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:



Franco Bianchi, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere
  
   
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Cari meritevoli,il tar ha detto che non meritate un c...


Rispondi

Da: x i meritevoli10/12/2012 08:53:41
Vi piace u babà? :-))
Rispondi

Da: c''era da aspettarselo10/12/2012 09:32:09
quando si proclama il merito  a danno dei diplomati raccomandati...
Rispondi

Da: lasciate perdere10/12/2012 09:56:43
ormai il concorso schifo è andato, e le merde che dovevano passare sono state inquadrate.
Non c'è da meravigliarsi: merda a tutti i livelli della classe politico-amministrativa italiana.
Mai mettere persone intelligenti e con un cervello funzionante ai vertici: meglio ignoranti, lecca culo e manipolabili.
Fortunatamente la vera vita reale è altro.
Italia corrotta e meschina!!
Rispondi

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Da: Siete sicuri?10/12/2012 10:05:09
La storia non è affatto finita,il 3 Marzo ci sarà il pronunciamento definitivo da parte del CdS sull'Annullameto e visto tutto lo schifo che è emerso e che emergerà ci sarà da divertirsi.
Rispondi

Da: lista nero pece10/12/2012 10:13:31
la bombarda e' listata a lutto!
ma un esame di coscienza, no?
Rispondi

Da: maestrina d''asilo10/12/2012 10:14:47
forse e' meglio prendere ripetizioni da Sgueglia!
Rispondi

Da: x x meritevoli10/12/2012 10:25:46
attento! che u baba te lo ficco nel c....!
Rispondi

Da: certo e'' che....10/12/2012 10:28:01
i meritevoli non meritavano di esser fatti fuori in modo cosi' fesso!!!
(elementare Watson!)
Rispondi

Da: x i meritevoli10/12/2012 10:31:13
A Napoli si dice " Puoi mettere tutto il Rum che vuoi ma uno stronzo rimarrà sempre uno stronzo non diventerà mai un babà"
Rispondi

Da: x Napoli10/12/2012 10:54:25
va a cagare! manco mi piacciono i tuoi baba'!
Rispondi

Da: 3 marzo10/12/2012 13:35:42
Ah! Quindi il 3 marzo!  Ci chiedevamo come era andata a finire la storia non limpida su cui ancora si doveva pronunciare il CdS.
Staremo dunque a vedere.
Rispondi

Da: ,.-10/12/2012 13:42:35
Il CdS si pronuncia di domenica? 
il 3 marzo è domenica!
Boh!
Rispondi

Da: E''10/12/2012 13:50:38
Il 5 di marzo,basta che vai a controllare.
Rispondi

Da: x i meritevoli10/12/2012 14:01:57
Hai ragione,sono indigesti.
Rispondi

Da: meritevolissimevolmente10/12/2012 15:49:28
se anche non ci daranno quello che ci spetta rimmaremo sempre meritevoli!
Rispondi

Da: e se il 5 marzo10/12/2012 15:53:29
fosse tutto annullato?  Lo so che è fantascienza ... possiamo stare sicuri noi 407. Però....un po' di fifa...! O no?
Rispondi

Da: meritevolissimevolmente10/12/2012 18:27:45
ricordiamoci: in questa riqualificazione i colpi di scena sono stati all'ordine del giorno!
certo e' che i bocciatoni (anche firmatari, magari!) inquadrati e i meritevoli no......
Rispondi

Da: marzo sarà inutile10/12/2012 19:19:41
i bocciati, promossi alla tornata di giugno, sono stati inquadrati. Con buona pace dei b3 in attesa e degli idonei tutti...
Rispondi

Da: ing. Bombardini11/12/2012 08:09:48
la Bombardini? ma chi l'ha trovata?
E' almeno iscritta all'ordine degli avvoccati?
Rispondi

Da: x ing. Bombardini11/12/2012 08:14:41
non solo, ma voleva anche farsi pagare per farci un altro ricorso!!!
Rispondi

Da: intanto11/12/2012 08:20:48
meditate che i promossi a giugno scorso sono già c1
Rispondi

Da: x marzo sarà inutile11/12/2012 08:24:09
Non esserne così certa,Se viene annullato tutto si rientra tutti in gioco se invece vince l'Amministrazione allora resta quasi tutto invariato nel senso che i bocciatoni inquadrati ritornano bocciatoni e basta.
Rispondi

Da: il pesce in barile11/12/2012 09:11:13
strano! mi aspettavo una notifica per "dolo"....
avranno sbagliato indirizzo?
Rispondi

Da: Natale al Tar11/12/2012 09:12:49
caccia fuori i soldi per avvocati, spese processuali, altri ricorsi....
e IO PAGO!!!
Rispondi

Da: x i meritevoli11/12/2012 10:49:26
Credo che una denuncia per danni all'avvocato è il minimo sindacale.
Perdere per incompetenza è sufficiente per farvi dare tanti soldini e se la denuncia la fate anche all'Albo sarà anche sospesa. Per il pagamento dei danni non ci sono problemi,gli avvocati hanno l'obbligo dell'assicurazione.
Rispondi

Da: per quello sopra11/12/2012 11:47:56
E quando sbagli tu lavorando qui dentro ? Chi paga per te? Mamma pubblica amministrazione ? E se ti vogliono sospendere dal  lavoro o licenziare a te ti difendono gli sporchi sindactai fatti di accattoni come te !? 
Gli altri devono pagare se lavorando sbaglinao qualcosa mentre tu puoi continuare a partassitare e se sbagli non pagherai nemmeno se il mondo da tondo diventa quadrato! 
Rispondi

Da: per quello che spara sopra11/12/2012 13:03:58
gli sporchi sindacati finora hanno tutelato te senza laurea!
Rispondi

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