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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: PER B3S25/10/2010 19:03:57
senti ... il bando viene impugnato nel momento in cui la graduatoria va a ledere il mio diritto...ma inutile spiegarlo a te ed alla tua lobby.
I soldi sono i nostri e li spendiamo come crediamo. Mai come stavolta ritengo di spenderli bene: ho tanto da far valere, molto rispetto a te ed a chi, come te, si attacca forte a qualcosa perchè non può consentire il merito. Poi ci saranno i giornali e chi più ne ha più ne metta...a parlare di b3s e merito...
Sai che ti dico? Fatti un pò gli affari tuoi...io mi farò i miei.
ONORE A CHI MERITA.
Rispondi

Da: a propostio25/10/2010 19:05:26
Tu, povero B3s senza laurea, metti da parte i soldi che dovrai restituire quando il giudice mi darà ragione...mi raccomando...
Rispondi

Da: b3s25/10/2010 21:01:28
chi ti dice che non abbia la laurea????? il bando non si impugna quando hai già svolto le prove e, al momento se b2 o b1, risulteresti solo idoneo/a, vatti a leggere la giurisprudenza, magari ti chiarisce qualcosa
Rispondi

Da: UNO DEI 40725/10/2010 21:50:08
Caro B3s non lo so se sei laureato,di certo di giurisprudenza non ne capisci granchè,è notorio che s'impugna qualcosa,qualsiasi cosa nel momento che si viene a ledere un tuo diritto o presunto tale.Pertanto ha perfettamente ragione il/la b2. Che poi abbia ragione anche in quello che cerca questo è tutto da dimostrare e non è certamente dalla tua o dalla mia interpetrazione che i giudici si faranno influenzare ma,dalla legge. Nel merito abbiamo un ricorso pendente dei B3 esclusi ai quiz il cui ricorso è pendente in quanto alla presentazione non si vedevano diritti lesi. Al/la b2 vorrei però ricordare che tanti b2 hanno preso voti all'orale che non meritavano e se si deve parlare di diritti allora non è questo il concorso in cui gli stessi siano stati rispettati per nessuno e principalmente per gli esclusi. Pertanto chiudiamola qua quando si vuole parlare di meritocrazia, altrimenti la storia non finisce e se poi andiamo sui giornali la meritocrazia non la si vede dal voto che si è preso visto che, la Commissione ha fatto i comodi suoi e ha dato i voti da come il Presidente si svegliava la mattina.
Rispondi

Da: giurisprudenza25/10/2010 21:55:57
In considerazione del fatto che nella graduatoria sembrerebbero essere stati inseriti i b3 riqualificati (alias b2) carenti dell'anzianità di servizio prevista dal bando "lex specialis" sono ovviamente già pronti
nel cassetto i necessari e dovuti ricorsi.

N. 01610/2010 REG.DEC.
N. 07026/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 7026 del 2008, proposto da: 
Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Sig.ra Villari Lucia, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosaria Damizia, con la quale è domiciliata selettivamente, in Roma, viale Carso n° 23;
nei confronti di
Sig.ra Lagana' Serena, rappresentata e difesa dagli avv. Daniele Granara e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il secondo di detti difensori, in Roma, Largo Messico, n° 7;Marina Ravagli non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Liguria - Genova -Sezione II^ - n. 1309 del 13 giugno 2008, resa tra le parti, concernente corso-concorso per il passaggio tra le aree;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di c ostituzione in giudizio delle sig.re Lucia Villari e Serena Laganà;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti gli avvocati Maria Rosaria Damizia e Daniele Granara, nonché l'avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso al Tar della Liguria, la sig.ra Villari, dipendente dell'Agenzia delle Entrate, inquadrata in area B, posizione economica B2, chiedeva l'annullamento del provvedimento del Direttore Regionale della Liguria di detta Agenzia del 22 gennaio 2007, di approvazione della graduatoria del corso-concorso per il passaggio alla posizione economica C1, nonché dell'accordo collettivo integrativo tra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1° agosto 2003.
In particolare, premetteva, in punto di fatto, quanto segue:
- di avere partecipato al corso concorso per il passaggio tra le aree B1, B2, B3 e C1, indetto con provvedimento 26 luglio 2001 n° 139326/01, superando la selezione iniziale e così venendo ammessa al percorso formativo a conclusione del quale acquisiva il punteggio di 64,50 e si collocava nella posizione n° 146 della graduatoria regionale, anche sulla scorta della valutazione, quale requisito di ammissione, dell'anzianità prevista dal bando per ciascuna delle tre posizioni economiche B;
- che l'Amministrazione, tuttavia, con provvedimento 29 settembre 2005 n° 34593, adottato in ossequio all'accordo sindacale 1 agosto 2003, aveva ammesso alla procedura tutti i soggetti B3 che avessero presentato domanda e ciò a prescindere dall'anzianità di servizio maturata dagli stessi;
- in conseguenza di tali ammissioni di dipendenti B3, pur sprovvisti dell'anzianità citata, la ricorrente veniva scavalcata in graduatoria, così perdendo la possibilità di accedere all'area C, posizione C1, che alla medesima sarebbe stata offerta in virtù dell'intervenuto scorrimento della graduatoria anzidetta.
Deduceva, in punto di diritto, le seguenti censure: 1)- violazione del bando di concorso, in quanto ammessi alla procedura soggetti privi dei requisiti di ammissione previsti dal bando; 2)- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto non sussisterebbero i profili di interesse pubblico che giustificherebbero l'adozione di un provvedimento di autotutela a modificazione dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso.
Con sentenza n° 1309 del 13 giugno 2008 il TAR della Liguria ha accolto il ricorso con motivazione che così può essere riassunta:
- è infondata l'eccezione della difesa erariale di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente all'annullamento degli atti impugnati -sollevata sul presupposto che l'Amministrazione non potesse non conformarsi alle sentenze della Corte Costituzionale in materia di inammissibilità di concorsi " per saltum " - considerato, per un verso, che la stessa Amministrazione era obbligata a dare esecuzione al bando fino a quando questo non fosse stato ritirato in autotutela e gli interessati avevano titolo a chiederne il rispetto qualora l'omessa applicazione delle sue regole pregiudicasse le loro chances di successo, nonché tenuto conto, per altro verso, della prova di resistenza che dà contezza del fatto che, in ipotesi di non ammissione in soprannumero dei B3, la ricorrente avrebbe conseguito la posizione C1, per effetto dello scorrimento della graduatoria;
- è fondata, invece, la domanda di annullamento proposta dalla ricorrente in quanto il bando, costituendo la lex specialis del procedimento, non può non essere applicato dall'Amministrazione, essendosi essa autovincolata ad osservarlo, anche nel caso che sia illegittimo, tranne che l'Amministrazione ritenga di dovere operare in via di autotutela, rimuovendo integralmente, ovvero parzialmente, gli effetti dello stesso;
- conseguentemente, l'Amministrazione poteva annullare la procedura in questione, ma non poteva ammettere alla stessa soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dal bando, come invece ha illegittimamente fatto, per cui necessariamente devono essere annullati gli atti impugnati e riformulata la graduatoria, dalla quale dovranno essere esclusi i dipendenti B3 privi dei requisiti di ammissione richiesti dal bando.
Lo stesso Giudice ha, inoltre, disposto che l'Amministrazione, "…sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti, dovrà essere condannata al risarcimento del danno da determinarsi nella misura delle differenze retributive che sarebbero spettate alla ricorrente ove la stessa fosse fin dall'inizio inclusa in posizione utile nella graduatoria. Spetterà, pertanto, alla ricorrente una somma pari alla differenza retributiva mensile tra la posizione C1 e quella B2, modulata in ragione del lasso temporale tra il momento di attribuzione della posizione C1 ai vincitori di concorso e l'attribuzione della posizione in questione alla ricorrente…".
Per la riforma di detta sentenza hanno proposto appello l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze che hanno formulato i seguenti motivi di impugnazione:
1)- inammissibilità del ricorso di primo grado avverso il provvedimento del 22 gennaio 2007, di approvazione della graduatoria di merito, sia per mancata impugnazione dell'atto presupposto del 29 settembre 2005, di approvazione della graduatoria degli ammessi al percorso formativo, in cui erano già compresi tutti i candidati della posizione B3; sia perché la ricorrente si sarebbe collocata, comunque, in posizione non utile (149° posto); sia perché sarebbe palese l'incostituzionalità del "doppio salto" che verrebbe consentito alla ricorrente, essendovi differenza sostanziale anche di funzioni tra le posizioni B3 e le posizioni B2 e B1;
2)- nel merito, la sentenza sarebbe, comunque, errata tenuto conto, da un lato, della natura funzionalmente differenziata delle tre posizioni B1, B2 e B3, per cui sarebbe stata necessitata la scelta dell'Amministrazione di modificare parzialmente il bando in corso di procedimento, dovendo essa ottemperare all'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'anzidetto "doppio salto" , allorquando, come nella specie, si superi una mera procedura concorsuale interna, siccome in tali ipotesi risulterebbe violato il principio dell'accesso all'impiego per pubblico concorso; dall'altro, che tutti i candidati B3 inseriti in graduatoria sarebbero provvisti dei requisiti di servizio richiesti.
Si è costituita in giudizio la controinteressata Sig. ra Lucia Villari che con memoria ha puntualmente controdedotto, sia ai motivi di appello denunzianti l'inammissibilità del ricorso di primo grado, sia alle critiche rivolte alla sentenza appellata, che sarebbe stata correttamente motivata e, qindi, meriterebbe di essere confermata in questo grado di appello.
Si è costituita in giudizio anche la Sig.ra Serena Laganà che con memoria ha formulato, preliminarmente, le medesime eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevate dall'Amministrazione con i motivi di appello, criticando, poi, nel merito la sentenza appellata perché con essa il primo Giudice avrebbe erroneamente ricostruito la fattispecie giuridica qui rilevante, nonché altrettanto erroneamente avrebbe affermato la carenza in capo ai concorrenti B3 del requisito di anzianità previsto dal bando, come requisito di ammissione, invece posseduto da tutti detti concorrenti.
Con ordinanza n. 5135 del 2008 la Sezione ha disposto l'integrazione del contraddittorio.
All'udienza pubblica del 18 dicembre 2009 l'appello in epigrafe è stato rimesso in decisione.
2. - In ordine logico deve il Collegio esaminare per primi i motivi di impugnazione rubricati sub a), b) e c) dalle appellanti Amministrazioni, condivisi dalla costituita sig.ra Laganà (controinteressata in prime cure), in quanto con detti motivi sono state sollevate le tre eccezioni di inammissibilità del gravame di primo grado già riassunte nel capo 1. della presente decisione.
2.1 - La prima di esse è infondata perché la lesione derivante dalla graduatoria degli ammessi del 29 settembre 2005, che ampliava il numero dei possibili partecipanti al percorso formativo, era di mero fatto, risolvendosi in un mero ampliamento dell'area dei candidati che, come sostanzialmente ammesso nello stesso appello, comportava una lesione soltanto potenziale degli interessi dei candidati di posizione B1 e B2.
2.2 - Stessa sorte negativa subisce, poi, anche la seconda eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado -collegata dalle appellanti Amministrazioni al rilievo che la ricorrente (di primo grado) si sarebbe collocata in graduatoria definitiva, comunque, in posizione (149° posto) non utile- tenuto conto che i B3 con punteggio inferiore (p. 30,10) a quello conseguito dall'anzidetta ricorrente di primo grado sig.ra Villari (p. 31,50), tra i quali la sig.ra Laganà, una volta estromessi dalla graduatoria, per effetto della corretta applicazione delle norme del bando, così come statuito dal primo Giudice, consentono all'appellata di rientrare in posizione utile per il passaggio all'area superiore C, posizione economica C1, tenuto conto dell'intervenuto scorrimento della graduatoria, comswe determinatosi sulla base anche di altri provvedimenti dell'Amministrazione, non contesatati dalle controparti della citata sig.ra Villari.
2.3 - Infine, priva di pregio è anche l'ultima di dette eccezioni, essendo evidente ed ormai pacifico, come meglio si preciserà di seguito sulla scorta della giurisprudenza di questa Sezione, che sussiste una differenza sostanziale tra il regime delle qualifiche funzionali di cui alla previgente legge n° 312 del 1980 ed il regime per aree introdotto dal nuovo contratto collettivo nazionale per comparto quadriennio 1998 -2001 che ha abolito le qualifiche previste dalla citata legge 312 ed ha introdotto il nuovo sistema classificatorio del personale pubblico delle " aree " o "categorie" ( secondo le differenze puramente terminologiche dei vari comparti di contrattazione ) che si differenziano al loro interno soltanto per "posizioni economiche", ma non anche per specifici e differenziati contenuti professionali, come nel predetto previgente regime.
3. - Nel merito, neppure possono essere condivise le argomentazioni svolte dagli appellanti e dalla sig. ra Laganà nei rispettivi scritti difensivi per le considerazioni che di seguito vengono espresse.
Anche nel caso in esame il quesito sostanzialmente posto dalle parti ed al quale occorre che il Collegio dia risposta è se, in sede di progressione verticale dall'area B all'area C, sia legittimo attribuire precedenza agli aspiranti in possesso della posizione economica B3, indipendentemente dal punteggio di merito da loro conseguito ed in pretesa adesione alla sentenza della Corte Costituzionale 16 maggio 2002, n° 194, sopravvenuta al bando in questione.
In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di affermare con più decisioni (cfr. ad es. n° 5032 del 2009 e n° 5829 del 2009), per quel che qui rileva, quanto segue:
- che la preintesa sindacale di livello integrativo del 1° agosto 2003 non aveva portata immediatamente lesiva ed ha, semmai, recato una lesione potenziale agli interessi dei destinatari della stessa che, però, si è concretizzata soltanto nel momento in cui essa ha avuto concreta attuazione;
- che fino a quando il bando non venga ritirato in autotutela, l'Amministrazione è obbligata a darvi esecuzione e, conseguentemente, i partecipanti alla procedura hanno interesse ad ottenere il rispetto delle regole del bando ove la loro violazione pregiudichi le proprie "chances" di successo;
- che le norme eventualmente sopravvenienti ( e men che mai quelle di origine pattizia ) non modificano, di regola, i concorsi già banditi, a meno che diversamente non sia espressamente stabilito dalle norme stesse (C.d.S., sez. IV, 6 luglio 2007); detto principio ha valore assoluto, non superabile neppure dall'intenzione di (nel caso di specie asserita, ma palesemente erronea) adeguarsi a pronunce della Corte Costituzionale (C.d.S., sez. VI, 12 giugno 2008, n. 2909);
- che, in contrario, non rileva il fatto che nell'area B, secondo il nuovo sistema classificatorio del personale introdotto dalle tornate contrattuali di comparto del pubblico impiego del quadriennio 1998-2001, esistano tre progressive posizioni economiche (B1,B2 e B3), in quanto le stesse hanno giustificazione e contenuto concreto prevalentemente economico e descrivono livelli sostanzialmente omogenei di competenze, capacità, responsabilità e professionalità, mentre è solo con il passaggio di area che si realizza una vera e propria progressione verticale, con acquisizione di un livello e status giuridico lavorativo superiore, che peraltro l'art. 15 del CCNL del 16 febbraio1999 condiziona al possesso dello specifico titolo di studio per l'accesso dall'esterno ovvero, in subordine, al titolo immediatamente inferiore in relazione, però, a differenziate anzianità di servizio richieste (9 anni in B1, 7 in B2, 5 in B3);
- che i principi espressi dalla fermissima ed ultradecennale giurisprudenza della Corte Costituzionale in tema di acceso al pubblico impiego e di progressione in carriera vanno letti alla luce dei nuovi ordinamenti professionali, come si desume, tra le altre, dalla sentenza 21 aprile 2005 n° 159, e che la stessa Corte non ha condannato in blocco il sistema della selezione interna per la progressione verticale, ma ha voluto soltanto che, in ogni caso, fosse salvaguardato il principio dell'adeguato accesso ai posti vacanti del pubblico impiego dall'esterno, ritenendo non ragionevoli esclusivamente quelle norme che prevedono scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura della totalità dei posti vacanti;
- che riserve, precedenze e preferenze per l'ammissione all'impiego sono benefici e requisiti che possono essere attribuiti e riconosciuti unicamente dalla legge o dai suoi atti normativi di attuazione (cfr.art. 51 Cost.; art. 2, comma 1, lett. c) legge n. 421 del 1992; D. L.vo 30 febbraio 1993, n. 29, art. 41, comma 1, lett. c), ma non anche in via pattizia.
Orbene, facendo applicazione di tale condivisibile avviso al caso in esame -in base al quale non è possibile superare da parte dei B3, indipendentemente dalla valutazione da essi ottenuta nell'ambito del procedimento di natura squisitamente concorsuale (Cassazione SS.UU. n° 14503 del 2003) per la progressione verticale dall'area B all'area C, altri aspiranti che sia siano collocati in posizione potiore nella graduatoria di merito redatta a conclusione del procedimento stesso- risulta evidente la correttezza della decisione del primo Giudice, tenuto conto che per quest'ultima, come per tutti i candidati B1 e B2, deve escludersi che si verifichi una progressione per saltum nel passaggio alla area C, posizione economica C1, in conseguenza dell'esito favorevole del procedimento di avanzamento in questione, e considerato, inoltre, che tale possibilità di passaggio di area era già previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 laddove esso consentiva, sin dalla data di sua efficacia, il passaggio da tutte le posizioni di un'area alla posizione economica iniziale dell'area immediatamente superiore.
Né a modificare tale convincimento può indurre la critica della sig.ra Laganà che tutti i candidati B3, diversamente da quanto si sarebbe affermato nella sentenza appellata, erano in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal bando, poiché non viene in rilievo nella fattispecie tale profilo, bensì, come già osservato, il diverso aspetto del punteggio di merito conseguito da ogni candidato, quale parametro non considerato dall'Amministrazione per escludere ogni possibilità di scavalcamento dei B1 e B2, come la Villari, in possesso di maggior punteggio di merito (p. 31, 50) rispetto ai B3 (p. 30,10).
4. - In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
5. - Circa le spese di giudizio, ritiene il Collegio che sia giustificato ordinare la integrale compensazione delle stesse tra tutte le parti, trattandosi di materia del lavoro e tenuto conto che contraddittori nel presente grado sono soltanto lavoratori dipendenti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quarta, rigetta l'appello. Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Bruno Mollica, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore




       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione


nel cassetto i necessari e dovuti ricorsi.

Rispondi

Da: b325/10/2010 22:15:30
io veramente vorrei che davanti alla Commissione, tutte le persone che hanno preso 100 ai quiz, lo dimostrasssero un'altra volta e tutti b3, b2 e b1

ma nella sentenza del CdS di cui sopra non si parla di B3 non in possesso di anzianita?
Rispondi

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Da: UNO DEI 40725/10/2010 22:33:33
va bene però non tutte le sentenze sono uguali e bisogna vedere anche in quel caso come si svegliano la mattina,come è stato per la nostra commissione,o no?
Rispondi

Da: b3s25/10/2010 22:46:14
scusate, ma se tutti i 407 posti sono ricoperti da b3s e b3 non blema riqualificati, e b2 e b1 non potrebbero mai scavalcarli, contro chi sarebbe il ricorso???? il problema non si pone, la sentenza del TAR LIGURIA riguarda b3 non sufficientemente anzianii! e la giurisprudenza non è legge ma una singola interpretazione!!!!
Rispondi

Da: mi avete rotto26/10/2010 08:13:36
voi che guardate con i paraocchi solo quello che volete vedere e cianciate di una presunta casta di laureati o pluripreparati a cui solo toccherebbe l'onore di sfiorare l'Area C - riservata a la creme de la creme!!!
Ma nei vostri uffici, seduti alle scrivanie accanto alle vostre...non vedete tutti i giorni aggirarsi C1, C2 o anche C3 che i titoli che voi sbandierate non li hanno mai visti ne più nè meno come me e sono arrivati dove sono solo perchè in passato ci sono stati doppi tripli salti, ricompattamenti vari o chiamateli come vi pare..
E, magari, a volte sono molto molto più incompetenti o molto molto più lavativi di un rappresentante dell'Area B (modesto diplomato = feccia)
guardatevi intorno e aguzzate la vista!
Rispondi

Da: Eirene26/10/2010 08:48:33
Permettetemi di tirare fuori l'orgoglio di categoria, quella dei dipendenti (di classe avrebbero detto in occasioni simili i comunisti).
Chi in questa riqualificazione si è comportato meglio sono i dipendenti (con tutti i limiti che volete).
Qui è un guazzabuglio dal quale per me non se ne esce più.
Mia madre faceva la sarta, un'ottima sarta, e sosteneva:
se devi fare qualche piccola modifica ad un capo, ti puoi permettere di non rifarlo; ma se le modifiche sono tante non puoi che disfarlo tutto, dargli un nuovo taglio e ricucirlo.
Per me questo bando e questa gestione del concorso hanno bisogno di un nuovo taglio e di una nuova ricucita se no il vestito non calza.
Buona giornata.
Rispondi

Da: UNO DEI 40726/10/2010 08:57:57
Cara Eirene,Santa donna tua madre.Purtroppo non ci sono più i sarti di una volta e quando il vestito non indossa bene,lo si butta.
Mi domando: si può buttare il vestito?
Rispondi

Da: x Eirene26/10/2010 09:42:25
Concordo pienamente con te
Rispondi

Da: Questura26/10/2010 10:43:32
Ne ho visti di casini ma come questo............
Rispondi

Da: x  b3 esclusi26/10/2010 11:25:07
fate ricorso contro i b3 R
Rispondi

Da: che tristezza26/10/2010 11:44:47
sarebbe semplice se avessero applicato le regole, le regole vigenti in tutto lo Stato Italiano...ma il Mef si deve sempre distinguere in peggio...e ad oggi la farsa continua in attesa di vedere un graduatoria che non hanno il coraggio di pubblicare per non tradire i loro compari che in altre circostanze non ce la farebbero.......
Rispondi

Da: b3 escluso26/10/2010 11:59:46
il ricorso si farà è ovvio, ma prima voglio vedere la graduatoria
Rispondi

Da: Cari 21 B3r26/10/2010 12:11:09
Avete ottenuto quello che volevate ....
adesso buoni buonini e se qualche collega vi guarderà storto pazienza...lo sapevate già.....
piuttosto sarà curioso sapere che punteggio sarà attribuito come anzianità....credo il massimo sommando b2+b3 se fosse cosi ci sarà da divertirsi e gli avvocati già ridono sotto i baffi...


Grazie MEF,grazie DAG
siamo (perchè purtroppo anche noi siamo l'AMMINISTRAZIONE) ridicoli e dico poco....
Rispondi

Da: .....26/10/2010 12:13:41
Carla... a lavorare!!!!
Rispondi

Da: scusate26/10/2010 12:16:24
ma siamo certi che i b3r siamìno stai inquadrati tra i b3 ?
Rispondi

Da: E ORA ...26/10/2010 12:20:20
SE FAMO ALTRE DUE RISATE!!!!!!!!!
(MEF ... PREPARATI ...MO' SO CA**I TUOI!)
Rispondi

Da: Cari 21 B3r26/10/2010 12:26:18
ma siamo certi che i b3r siamìno stai inquadrati tra i b3 ?

Non si sa ma credo che i b3 "esclusi" (se cosi fosse) avrebbero tutto il diritto di ricorrere e mi permetto di aggiungere anche piuttosto/molto incazzati ....
se poi fossessimo tutti inquadrati :) :)  sarebbe meglio....
archivisti,fotocopiatori,laureati,bi-laureati,rag. ecc ecc tanto oramai è diventata una "farsa" ...... per di piu' anche lunga.....lunghissima...
tutto cio' è estremamente ridicolo andandoci leggeri...
Rispondi

Da: il26/10/2010 12:28:16
sì
Rispondi

Da: scusate26/10/2010 12:30:43
io sono il  primo degli incazzati!!!!!!!
cioè uno dei 21 che resta fuori per colpa di chi li inquadra come b3.
ci faremo sentire

Rispondi

Da: x  b3 tutti26/10/2010 12:39:10
per l'anomalo inserimento in graduatoria dei B3 Riqualificati si hanno due tipologie di danni:
1- ai B3 collocati utilmente in graduatoria che vengono scavalcati da questi per il loro punteggio più alto
2 - ai B3 con punteggio di 61 - 60.50 e 60 la loro esclusione

i b3 riqualificati in poco tempo hanno così potuto avere un bel doppio salto (pur non avendo i requisiti previsti dal bando) al contrario i B3 "con tutti i requisiti" si vedono esclusi (dopo tanti anni) di avere il giusto riconoscimento a divenire C1
Rispondi

Da: uff26/10/2010 12:41:24
ma la graduatoria quando esce???
Rispondi

Da: x  b3 tutti26/10/2010 12:45:34
per i b3r non mi sembra che il Consiglio di Stato si sia pronunciato sul loro inquadramento..ma a mio avviso si è pronunciato solo sulla loro partecipazione  ma solo in quanto avevano l'anzianità da B2 e come tale dovevano essere considerati non capisco perchè l'amministrazione abbia voluto inserirli come B3 a danno dei "B3 con tutti i requisiti previsti dal BANDO"

Rispondi

Da: zzzz26/10/2010 12:46:04
domani ore 11.00!!
Rispondi

Da: Escluso allo scritto26/10/2010 12:49:18
Io sono stato una delle prime vittime dei B3 ricorsisti,anche perchè era praticamente impossibile escludermi all'orale.A voi che vi lamentate dico semplicemente che quando all'orale la Commissione faceva i porci comodi suoi non rispettando nessuna e dico nessuna regola e mettendo i voti alla(cazzo di cane) tutti zitti e coperti. Ho assistito personalmente a colleghi B3 che meritavano un voto molto alto e che invece sono stati felici di prendersi il 18.Nessuno a far verbalizzare lo scandalo di domande farlocche che non dovevano essere fatte,nessuno a protestare,tutti zitti e tutti buoni,tanto pensavate alla fine si sistemerà tutto.
Questi sono i risultati,comunque vada è stato uno schifo e continua ad esserlo.
Rispondi

Da: x  scusate26/10/2010 12:49:51
hai tutta la mia solidarietà e sono anch'io incavolata come voi più che altro per una questione di giustizia !!!
Rispondi

Da: x  b3 esclusi26/10/2010 12:53:14
tanto il ricorso lo vincete questo è poco ma sicuro !!!  affidatevi però ad un bravo amministrativista e fate così rifare la graduatoria
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