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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: per B2 laureati13/09/2010 16:50:39
ma vi siete svegliati tutti ora ?
come mai?
per fare la guerra ai B3 avete avuto una marea di tempo...
Rispondi

Da: per doppio prr13/09/2010 16:53:45
se avessi avuto la raccomandazione come dici tu non stavo certo qui a rompermi le scatole con voi che non fate altro che lamemtarvi invece di accettare le regole che purtroppo non le ho stabilite io. quindi bisogna rispettarle e questo da parte di tutti laureati e non
Rispondi

Da: INTERESSANTE...13/09/2010 16:57:08
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
composto dai signori magistrati:
Luigi Tosti                  Presidente
Giampiero Lo Presti             Componente
Maria Ada Russo             Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti  n.  8361/2004  e n.  6217/2005 proposti da GUIDA Maria Laura,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Serges ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7;
CONTRO
-    Ministero dell’Interno,  in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 
e nei confronti dei controinteressati
Luziatelli Maria Laura, Onelli Angela Giulia, Morelli Luigi, Caccavo Leonardo, Fetonzi Paolo, Fasolo Antonio, Gentili Giovanna, non costituiti;
il primo per l’annullamento
1)    ;
il secondo per l’annullamento
1)    ;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 6.7.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Fatto
La ricorrente è dipendente del Ministero dell’Interno dall’11.11.1991 e attualmente è in posizione economica B2 (qualifica di operatore amministrativo contabile).
A seguito dell’emanazione del bando di selezione riservato (cfr. bollettino ufficiale del personale in data 20.5.2004) la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione con riferimento alla posizione C1.
Nello stesso tempo, ha impugnato il bando del concorso (ric. 8361/2004) e ha partecipato alla selezione.
In data 20.4.2005 è stata pubblicata la graduatoria e l’interessata ha ottenuto 79 punti.
Non essendo stata utilmente collocata in graduatoria ha proposto un secondo ricorso (n. 6217/2005).
Nella prima impugnativa ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1)    violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego  e di procedure interne del personale; eccesso di potere sotto il profilo della disparitĂ  di trattamento e del travisamento dei presupposti;
2)    eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia e disparitĂ  di trattamento.
Nel secondo ricorso ha lamentato:
1)    Violazione artt. 3,51,97 e 98 Cost.; art. 36 D.Lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione del contratto collettivo; violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego  e di procedure interne del personale; eccesso di potere sotto il profilo della disparitĂ  di trattamento e del travisamento dei fatti e dei presupposti; Ulteriore violazione sotto altri profili.
In data 26.7.2005 si è costituita controparte.
Con ordinanza n. 5770 del 13 ottobre 2005, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nella graduatoria impugnata.
La ricorrente ha eseguito l'incombente.
All’udienza del 6 luglio 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Diritto
In primo luogo, deve essere disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 52 del RD n. 642 del 1907 essendosi verificate le particolari circostanze che la consentono: contemporanea giacenza delle cause da riunire davanti al medesimo giudice, esistenza di un nesso di connessione tra loro e sussistenza di ragioni di opportunità processuale tali da giustificare l’applicazione dell’istituto de quo.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Aran e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in quanto la ricorrente non ha impugnato i contratti collettivi in materia (cfr., C.C.N.L. del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. stipulato il 12.6.2004) ma solo il bando di concorso e la successiva graduatoria.
Nel merito, i ricorsi sono fondati.
Occorre esaminare, in via preliminare, il bando relativo alla procedura di selezione in parola (a n. 517 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, appartenente all’area funzionale C, posizione economica C1).
L’art. 2 espressamente prevede che per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno nelle posizioni economiche B1, B2, B3 o B3S;
2) possesso del diploma di laurea (in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione o diplomi equipollenti);
In mancanza di uno dei diplomi di laurea è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di corsi quinquennali o quadriennali oppure di diplomi di qualifica professionale;
b) nove anni di esperienza professionale nella posizione economica B1 ovvero sette anni di esperienza professionale nella B2 ovvero cinque anni di esperienza professionale nella B3 o B3S.
Tanto premesso, con i primi motivi di ricorso l’interessata sostiene che .
Ad avviso della ricorrente tale sistema si pone in contrasto con i principi  e con le decisioni della Corte Cost. (n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) che hanno affermato l’illegittimitĂ  dei meccanismi di progressione per saltum e di riserve fondate sul criterio dell’anzianitĂ  in mancanza del titolo di studio prescritto.
Controparte, in replica, sostiene che .
Precisamente, l’allegato A al contratto collettivo nazionale 1999/2001 individua per la posizione C1 i requisiti per l’accesso dall’interno e precisa che “per il personale interno non in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno … purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento all’esperienza professionale (di nove anni nella posizione B1; di sette anni nella B2; e di cinque anni nelle B3 e B3S)”.
In sostanza, i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca da parte dell'amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti, vincolanti per le parti stipulanti e per i lavoratori interessati.
Sul punto, il Collegio ritiene che â€" come giĂ  affermato in precedenza (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I, 4 novembre 2004, n. 12370) - non è escluso un sindacato sulla validitĂ  delle disposizioni dei contratti collettivi disciplinanti i passaggi di posizione del personale.
Anche in altre decisioni (cfr., T.A.R. Lazio, sez. III, 23 maggio 2006 n. 3744) è stato ribadito che, sebbene non sia impugnato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri (anche in relazione al fatto che unico titolare del potere di accertare con efficacia di giudicato l’invalidità di tale atto è il giudice ordinario) cionondimeno non è esclusa la possibilità per il giudice amministrativo di sindacarne la validità.
Più precisamente, la questione della validità dei contratti collettivi disciplinanti la selezione costituisce - rispetto alla questione principale all'esame - una questione pregiudiziale, cioè un antecedente logico della decisione, e deve essere fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione del principio - valevole anche nel processo amministrativo - secondo cui il giudice ha il potere di decidere incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini della definizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Nella vicenda, il Collegio ritiene che la disciplina della selezione interna in contestazione, così come delineata dai contratti collettivi sopra indicati e come dedotto dalla ricorrente, viola in modo palese i principi che la Corte Costituzionale ha più volte enunciato in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr., Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4 dicembre 2002, n. 517, 23 luglio 2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16 maggio 2002, n. 194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161).
PiĂą volte la Corte Costituzionale ha affermato i seguenti principi:
a) il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei piĂą capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialitĂ  ed al servizio esclusivo della Nazione;
b) a questo regime non è stato sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'àmbito dell'amministrazione;
c) contraddice totalmente i princìpi appena sintetizzati lo scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione che realizza un'anacronistica forma di generalizzata cooptazione;
d) quando l'ammissione ai corsi è consentita perfino a quanti non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore si finisce col conferire all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme.
In pratica, per effetto della evidente supervalutazione delle anzianitĂ  di servizio medie e alte rispetto alle anzianitĂ  di servizio basse, anche se accompagnate dal possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la tendenziale conseguenza di garantire l'accesso al percorso formativo al personale con maggiore anzianitĂ  di servizio, penalizzando la specifica formazione culturale e la preparazione dei dipendenti.
Peraltro, anche nel parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, allegato da controparte e recante la data del 16.11.2002, è precisato che .
Alla luce delle suesposte considerazioni, le disposizioni dei contratti collettivi (nella parte indicata) devono considerarsi tamquam non essent e, di conseguenza, il bando di selezione è da ritenersi illegittimo e deve essere annullato.
L’annullamento del bando comporta per logica consequenzialità la caducazione automatica della graduatoria "medio tempore" formata (cfr., Cons.giust.amm. Sicilia, sez. consult., 1 luglio 1999, n. 298) e implica l'automatico travolgimento di tutti gli ulteriori atti successivi.
Tutto ciò precisato, i ricorso devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando e previa riunione, accoglie i ricorsi in epigrafe n. 8361/2004 e n.  6217/2005, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  6.7.2006.
PRESIDENTE  Luigi Tosti             ESTENSORE  Maria Ada Russo
Rispondi

Da: B3 con laurea e 5 anni di anzianit13/09/2010 17:04:36
Purtroppo per è decorso il tempo per fare ricorso contro il bando.
Rispondi

Da: B3 con laurea e 5 anni di anzianitĂ 13/09/2010 17:05:51
Però si può fare ricorso contro la graduatoria se i B1 ed i B2 laureati avevano già promosso il ricorso avverso il bando.
Rispondi

Da: B3 con laurea e 5 anni di anzianit13/09/2010 17:07:02
Inoltre potrete fare ricorso contro i B3 ricorrenti se verranno collocati in graduatoria come i B3 con 5 anni di anzianitĂ 
Rispondi

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Da: purtroppo..13/09/2010 17:07:58
Da: B3 con laurea e 5 anni di anzianit 13/09/2010 17.04.36
Purtroppo per è decorso il tempo per fare ricorso contro il bando.

ESATTO


Da: B3 con laurea e 5 anni di anzianitĂ  13/09/2010 17.05.51
Però si può fare ricorso contro la graduatoria se i B1 ed i B2 laureati avevano già promosso il ricorso avverso il bando

NON E' STATO FATTO


non ci vogliono dodici lauree ..la vedo difficile

Rispondi

Da: ma che dite!13/09/2010 17:13:44
qui c'è il fior fiore di b2 con tanto di laurea in giurisprudenza (sigh!) pronta a .... cadere da letto!!!
io li retrocederei a fare i commessi, altro che star lì ad atteggiarsi!
Rispondi

Da: 13/09/2010 17:21:11
Rispondi

Da: Eirene13/09/2010 17:50:56

Ciao SCANSAMOSE.
Che laurea ti sei presa?
Rispondi

Da: la corte13/09/2010 18:20:32
mi sembra nel 2004, era stato  vietato il doppio salto
Rispondi

Da: accorrete!13/09/2010 18:45:43
laurea di giurisprudenza nelle patatineeeee!!!!!!!!
Rispondi

Da: ufficio IV14/09/2010 08:43:57
solo i B2 e B1 che
1)  hanno impugnato nei tempi il bando in merito alla prioritĂ  ai B3
2)  sono nei primi 407 della graduatoria generale
potrebbero impugnare la graduatoria
gli altri non hanno titolo nè interessi da tutelare
Rispondi

Da: ampliamo il nostro bagaglio14/09/2010 09:04:35
In materia di pubblico impiego, l'inerzia della pubblica amministrazione nella corretta elaborazione della graduatoria di un concorso per l'assegnazione di posti di funzionario, protrattasi talmente a lungo da richiedere la nomina di un commissario ad acta, costituisce elemento idoneo a fondare il diritto al risarcimento del danno per differenze retributive avanzato dal vincitore del concorso che abbia immotivatamente visto slittare la propria assunzione. Invece, affinché possa essere riconosciuto anche il risarcimento del danno per perdita di chanches, è necessario che il ricorrente fornisca prova specifica del nesso di causalità intercorrente fra il comportamento della pubblica amministrazione e la frustrazione delle proprie prospettive lavorative: in difetto di tale prova, la domanda è suscettibile di rigetto per generica formulazione. Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 24 marzo 2007, n. 1013
Rispondi

Da: non serve aver impugnato il bando14/09/2010 09:48:52
i B2 e B1 con punteggio che gli permetta di stare fra i primi 407 possono impugnare la graduatoria...il bando parla di graduatoria unica
Rispondi

Da: speranza di passare14/09/2010 12:00:31
il bando parlava chiaro che i b2 e i b1 sarebbero risultati dietro i b3......andava impugnato prima, non ci sono santi e come non ci sono santi che il doppio salto non è legale.
Se si usa la logica, bisognava impugnare il bando per il fatto che permetteva di partecipare i b2 e b1.
Poi se vogliamo creare zizzania chi ha fatto gli orali subito dovrebbe impugnare le date di coloro che l'hanno svolto sei o addirittura con il recupero 8 mesi dopo!!!!!!!!
Se volete regalare soldi agli avvocati che giĂ  ne guadagnano pochi per ripicca, fatelo pure!!!!!!
Rispondi

Da: X QUALCUNO DELL''UFFICIO IV14/09/2010 12:01:42
....VA BENE TUTTO (RICORSI, CONTRORICORSI, STRARICORSI) MA LA GRADUATORIA + DECRETO DI APPROVAZIONE QUANDO ESCE?
Rispondi

Da: doppio prr14/09/2010 12:31:13
ma basta co ste stronzate, lo sanno tutti che passeremo in blocco
Rispondi

Da: chiaroveggente14/09/2010 13:09:49
si l'unico blocco che ci potrà essere è quello....INTESTINALE
Rispondi

Da: rielggere attentamente: amministrazione pensaci!14/09/2010 13:15:24
Da: INTERESSANTE... 13/09/2010 16.57.08
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter
composto dai signori magistrati:
Luigi Tosti                  Presidente
Giampiero Lo Presti             Componente
Maria Ada Russo             Componente rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti  n.  8361/2004  e n.  6217/2005 proposti da GUIDA Maria Laura,
rappresentata e difesa dallĂ˘ï¿˝ï¿˝Avv. Giovanni Serges ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n. 7;
CONTRO
-    Ministero dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Interno,  in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dallĂ˘ï¿˝ï¿˝Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria; 
e nei confronti dei controinteressati
Luziatelli Maria Laura, Onelli Angela Giulia, Morelli Luigi, Caccavo Leonardo, Fetonzi Paolo, Fasolo Antonio, Gentili Giovanna, non costituiti;
il primo per lĂ˘ï¿˝ï¿˝annullamento
1)    ;
il secondo per lĂ˘ï¿˝ï¿˝annullamento
1)    ;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta nella pubblica udienza del 6.7.2006 la relazione del dr. Maria Ada Russo e uditi altresì i difensori come da verbale;
Fatto
La ricorrente è dipendente del Ministero dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Interno dallĂ˘ï¿˝ï¿˝11.11.1991 e attualmente è in posizione economica B2 (qualifica di operatore amministrativo contabile).
A seguito dellĂ˘ï¿˝ï¿˝emanazione del bando di selezione riservato (cfr. bollettino ufficiale del personale in data 20.5.2004) la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione con riferimento alla posizione C1.
Nello stesso tempo, ha impugnato il bando del concorso (ric. 8361/2004) e ha partecipato alla selezione.
In data 20.4.2005 è stata pubblicata la graduatoria e lĂ˘ï¿˝ï¿˝interessata ha ottenuto 79 punti.
Non essendo stata utilmente collocata in graduatoria ha proposto un secondo ricorso (n. 6217/2005).
Nella prima impugnativa ha prospettato i seguenti motivi di diritto:
1)    violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego  e di procedure interne del personale; eccesso di potere sotto il profilo della disparitĂ  di trattamento e del travisamento dei presupposti;
2)    eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia e disparitĂ  di trattamento.
Nel secondo ricorso ha lamentato:
1)    Violazione artt. 3,51,97 e 98 Cost.; art. 36 D.Lgs. 165/2001; violazione e falsa applicazione del contratto collettivo; violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato in materia di pubblico impiego  e di procedure interne del personale; eccesso di potere sotto il profilo della disparitĂ  di trattamento e del travisamento dei fatti e dei presupposti; Ulteriore violazione sotto altri profili.
In data 26.7.2005 si è costituita controparte.
Con ordinanza n. 5770 del 13 ottobre 2005, il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti compresi nella graduatoria impugnata.
La ricorrente ha eseguito l'incombente.
AllĂ˘ï¿˝ï¿˝udienza del 6 luglio 2006 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Diritto
In primo luogo, deve essere disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dellĂ˘ï¿˝ï¿˝art. 52 del RD n. 642 del 1907 essendosi verificate le particolari circostanze che la consentono: contemporanea giacenza delle cause da riunire davanti al medesimo giudice, esistenza di un nesso di connessione tra loro e sussistenza di ragioni di opportunitĂ  processuale tali da giustificare lĂ˘ï¿˝ï¿˝applicazione dellĂ˘ï¿˝ï¿˝istituto de quo.
Sempre in via preliminare, deve essere respinta lĂ˘ï¿˝ï¿˝eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Aran e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto in quanto la ricorrente non ha impugnato i contratti collettivi in materia (cfr., C.C.N.L. del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998/2001 e C.C.N.L. stipulato il 12.6.2004) ma solo il bando di concorso e la successiva graduatoria.
Nel merito, i ricorsi sono fondati.
Occorre esaminare, in via preliminare, il bando relativo alla procedura di selezione in parola (a n. 517 posti nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, appartenente allĂ˘ï¿˝ï¿˝area funzionale C, posizione economica C1).
LĂ˘ï¿˝ï¿˝art. 2 espressamente prevede che per lĂ˘ï¿˝ï¿˝ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) appartenenza ai ruoli dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Amministrazione civile dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Interno nelle posizioni economiche B1, B2, B3 o B3S;
2) possesso del diploma di laurea (in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dellĂ˘ï¿˝ï¿˝amministrazione o diplomi equipollenti);
In mancanza di uno dei diplomi di laurea è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore conseguito al termine di corsi quinquennali o quadriennali oppure di diplomi di qualifica professionale;
b) nove anni di esperienza professionale nella posizione economica B1 ovvero sette anni di esperienza professionale nella B2 ovvero cinque anni di esperienza professionale nella B3 o B3S.
Tanto premesso, con i primi motivi di ricorso lĂ˘ï¿˝ï¿˝interessata sostiene che .
Ad avviso della ricorrente tale sistema si pone in contrasto con i principi  e con le decisioni della Corte Cost. (n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) che hanno affermato lĂ˘ï¿˝ï¿˝illegittimitĂ  dei meccanismi di progressione per saltum e di riserve fondate sul criterio dellĂ˘ï¿˝ï¿˝anzianitĂ  in mancanza del titolo di studio prescritto.
Controparte, in replica, sostiene che .
Precisamente, lĂ˘ï¿˝ï¿˝allegato A al contratto collettivo nazionale 1999/2001 individua per la posizione C1 i requisiti per lĂ˘ï¿˝ï¿˝accesso dallĂ˘ï¿˝ï¿˝interno e precisa che Ă˘ï¿˝ï¿˝per il personale interno non in possesso dei requisiti per lĂ˘ï¿˝ï¿˝accesso dallĂ˘ï¿˝ï¿˝esterno Ă˘ï¿˝ï¿˝ purchè in possesso del diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento allĂ˘ï¿˝ï¿˝esperienza professionale (di nove anni nella posizione B1; di sette anni nella B2; e di cinque anni nelle B3 e B3S)Ă˘ï¿˝ï¿˝.
In sostanza, i resistenti evidenziano come il bando di selezione costituisca da parte dell'amministrazione adempimento degli obblighi assunti con tali contratti, vincolanti per le parti stipulanti e per i lavoratori interessati.
Sul punto, il Collegio ritiene che Ă˘ï¿˝" come giĂ  affermato in precedenza (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I, 4 novembre 2004, n. 12370) - non è escluso un sindacato sulla validitĂ  delle disposizioni dei contratti collettivi disciplinanti i passaggi di posizione del personale.
Anche in altre decisioni (cfr., T.A.R. Lazio, sez. III, 23 maggio 2006 n. 3744) è stato ribadito che, sebbene non sia impugnato il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri (anche in relazione al fatto che unico titolare del potere di accertare con efficacia di giudicato lĂ˘ï¿˝ï¿˝invaliditĂ  di tale atto è il giudice ordinario) cionondimeno non è esclusa la possibilitĂ  per il giudice amministrativo di sindacarne la validitĂ .
Più precisamente, la questione della validità dei contratti collettivi disciplinanti la selezione costituisce - rispetto alla questione principale all'esame - una questione pregiudiziale, cioè un antecedente logico della decisione, e deve essere fatta oggetto di cognizione incidentale in applicazione del principio - valevole anche nel processo amministrativo - secondo cui il giudice ha il potere di decidere incidenter tantum le questioni pregiudiziali la cui risoluzione sia necessaria ai fini della definizione della questione principale portata al suo esame (articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
Nella vicenda, il Collegio ritiene che la disciplina della selezione interna in contestazione, così come delineata dai contratti collettivi sopra indicati e come dedotto dalla ricorrente, viola in modo palese i principi che la Corte Costituzionale ha più volte enunciato in materia di reclutamento dei pubblici dipendenti (cfr., Corte costituzionale, 24 luglio 2003, n. 274, 4 dicembre 2002, n. 517, 23 luglio 2002, n. 373, 29 maggio 2002, n. 218, 16 maggio 2002, n. 194, 4 gennaio 1999, n. 1, 30 ottobre 1997 n. 320, 27 aprile 1995 n. 134, 29 dicembre 1995 n. 528 20 luglio 1994 n. 314, 27 dicembre 1991 n. 487 e 4 aprile 1990 n. 161).
PiĂą volte la Corte Costituzionale ha affermato i seguenti principi:
a) il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei piĂą capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialitĂ  ed al servizio esclusivo della Nazione;
b) a questo regime non è stato sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema, come quello oggi in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro ristretti limiti, nell'àmbito dell'amministrazione;
c) contraddice totalmente i princìpi appena sintetizzati lo scivolamento verso l'alto di quasi tutto il personale dell'amministrazione che realizza un'anacronistica forma di generalizzata cooptazione;
d) quando l'ammissione ai corsi è consentita perfino a quanti non appartengono alla qualifica immediatamente inferiore si finisce col conferire all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme.
In pratica, per effetto della evidente supervalutazione delle anzianitĂ  di servizio medie e alte rispetto alle anzianitĂ  di servizio basse, anche se accompagnate dal possesso della laurea, il meccanismo descritto produce la tendenziale conseguenza di garantire l'accesso al percorso formativo al personale con maggiore anzianitĂ  di servizio, penalizzando la specifica formazione culturale e la preparazione dei dipendenti.
Peraltro, anche nel parere dellĂ˘ï¿˝ï¿˝Avvocatura Generale dello Stato, allegato da controparte e recante la data del 16.11.2002, è precisato che .
Alla luce delle suesposte considerazioni, le disposizioni dei contratti collettivi (nella parte indicata) devono considerarsi tamquam non essent e, di conseguenza, il bando di selezione è da ritenersi illegittimo e deve essere annullato.
LĂ˘ï¿˝ï¿˝annullamento del bando comporta per logica consequenzialitĂ  la caducazione automatica della graduatoria "medio tempore" formata (cfr., Cons.giust.amm. Sicilia, sez. consult., 1 luglio 1999, n. 298) e implica l'automatico travolgimento di tutti gli ulteriori atti successivi.
Tutto ciò precisato, i ricorso devono essere accolti e, per lĂ˘ï¿˝ï¿˝effetto, sono annullati gli atti impugnati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando e previa riunione, accoglie i ricorsi in epigrafe n. 8361/2004 e n.  6217/2005, e, per lĂ˘ï¿˝ï¿˝effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĂ˘ï¿˝ï¿˝AutoritĂ  amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del  6.7.2006.
PRESIDENTE  Luigi Tosti             ESTENSORE  Maria Ada Russo

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Da: imparate...IGNORANTI!!!!14/09/2010 13:21:37
La Sez. V, preliminarmente, ritiene che nei concorsi pubblici, in linea generale, il termine per l’impugnazione degli atti di concorso decorre dalla data di conoscenza del relativo esito coincidente con il provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da tale atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva.
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Da: accorrete!14/09/2010 13:45:09
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Da: accorrete!14/09/2010 13:48:07
IGNORANTE ce sarai ... se non noti la differenza tra i requisiti posti nei due bandi!!!!!
ma statevi zitti invece di fare 'ste figure!!!!!!
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Da: IMPORTANTE14/09/2010 13:50:30
Per le adesioni all'eventuale ricorso dei B2 con laurea avverso la graduatoria scrivete a:

sansalvob2@gmail.com
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Da: b314/09/2010 13:54:01
spero per voi che abbiate la laurea almeno in economia giurisprudenza o equipollenti...
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Da: IMPORTANTE14/09/2010 14:06:22
Preoccupati per te che l'avrai presa al DAMS per ballare bene...sotto le stelle
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Da: IMPORTANTE14/09/2010 14:07:36
Per le adesioni all'eventuale ricorso dei B2 con laurea avverso la graduatoria scrivete a:

sansalvob2@gmail.com
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Da: SCANSAMOSE14/09/2010 14:09:37
per EIRENE,
Laurea in Economia e Commercio.

RIBADISCO LE TUE SANTE PAROLE CHE HANNO APERTO QUESTO FORUM.
"Apro questo forum sperando di fare cosa utile per gli interessati e sperando anche che chi decidesse di postarvi lo faccia o per dare o per ricevere notizie o semplici scambi di opinioni sull'argomento in questione, in tutta libertĂ  e semplicitĂ ".
21/02/2008 ore 15.18.45; pag. 1 di questo forum.   ciao  EIRENE
Rispondi

Da: damose na mossa14/09/2010 15:07:07
ormai tutti i candidati hanno aggiornato il file di excel con i voti e la graduatoria, quanto tempo ci mette la commissione?

Presidente Vassallo, se ha bisogno di un "assistente" per la stesura della graduatoria sono a disposizione, aggratis giorno e notte.
Rispondi

Da: x damose na mossa14/09/2010 15:22:14
la commissione ha i voti relativi al 2 e 3 settembre, noi quelli ufficiali non li abbiamo
TRASPARENZA  ...PUBBLICITA'...ACCESSO AGLI ATTI...
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