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MEF - Passaggio a C1 - I corsi e poi le prove.
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Da: luna28/03/2010 22:32:28
é tragico......mentre ripasso una materia....passano 5-6 gg
dopodichè procedo con un'altra...e mi accorgo che quello di prima è tutto nel vuoto.....è come se la mia mente fosse stanca di memorizzare....
Rispondi

Da: un cubano29/03/2010 09:44:31
per MAANNATEAFFYINSEZION

....faresti meglio a chiudere la bocca e pensare a quanti rospi ti toccherà ingoiare..., rimetti la testa sotto la sabbia e continua a non pensare tanto quelli come te non hanno bisogno di altro se non di  vegetare all'ombra del loro padrone..! Dovresti provare a vivere in una società dove diritti e libertà fossero tutelati soltanto da qualunquisti come te! Altro che Cuba!
Rispondi

Da: un cubano29/03/2010 10:19:46
Come cazzo parli? Prima ingoia quello che hai in bocca e magari poi  prova a parlare...! Anche se sarebbe meglio che ti riposassi...!
Rispondi

Da: ama29/03/2010 11:48:09
@ MAANNATEAFFYINSEZION
Se nell'amministrazione pubblica è riuscito a entrare persino uno come te vuol dire che effetivamente l'Italia è stata spolpata fino all'osso. In ogni caso non perdere tempo ad acquisire nozioni che non sei in grado di capire, vai a perdere l'anima altrove...magari ti prendono fra i Gladiatori dell Libertà, li' potresti esprimerti come pensi, con i tuoi compagni di merende del partito dell'ammmore.
Rispondi

Da: ma29/03/2010 12:18:43
Scusate ma vogliamo lasciare questo forum al suo ruolo? Se volete discutere di altro siete pregati di cambiare forum. Grazie
Rispondi

Da: per tutti29/03/2010 12:28:44
a proposito di studio qualcuno sa dirmi qualcosa in più del "niente" che ho trovato nelle dispense sulla tutela "ante causam" del codice dei contratti?
Grazie
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Da: ma29/03/2010 13:21:00
su internet trovi diverse  cose sulla tutela "ante causam"
Rispondi

Da: attacchi di panico29/03/2010 13:53:12
Qulcuno sa dirmi le cause di risoluzione del contratto di p.i. ed estinzione del rapporto di p.i.? Grazie.
Rispondi

Da: per e menomale che c''è renato29/03/2010 17:00:36
guarda che io sono entrata al Mef con concorso e senza raccomandazione, mi sono fatta un sacco di concorsi e da sempre ho fatto il mio dovere. non sparare a zero sul mucchio ....
forse adesso è la politica che si è impadronita di ogni piega dello Stato ....
Rispondi

Da: KLINS29/03/2010 17:26:24

-73
Rispondi

Da: domani29/03/2010 18:57:42
domani riusciranno i nostri eroi (?!) a strappare l'idoneità alla commissione o a stupirla per la taaaaanta preparazione ?
Rispondi

Da: ?????????29/03/2010 21:53:03
Un grosso in bocca al lupo agli esaminandi di domani!!!
Rispondi

Da: anna29/03/2010 22:14:34
anche da parte mia
Rispondi

Da: amico di tutti29/03/2010 23:41:53
auguri a tutti i colleghi!
Qualcuno sa quando dovrebbero concludersi gli orali?
Grazie a tutti
Rispondi

Da: prossime date30/03/2010 08:17:40
scusate mi dite quali sono le prossime date di esami?
Rispondi

Da: x ma30/03/2010 09:29:34
LA TUTELA CAUTELARE ANTE CAUSAM
La tutela cautelare ante causam è un istituto nuovo del processo amministrativo in quanto disciplinato per la prima volta dall'articolo 245 del codice dei contratti pubblici seppure in un ambito settoriale. La tutela cautelare tradizionale - cioè in corso di causa - è caratterizzata dalla temporaneità e provvisorietà rispetto alla sentenza che definisce il processo.
La tutela ante causam, invece, è richiesta dal soggetto legittimato a proporre il ricorso, in un momento antecedente l'instaurazione del giudizio, se ricorre una situazione di eccezionale gravità ed urgenza (es. il ricorso di una ditta esclusa dallâappalto diretto ad impedire che lâAmm.ne dia corso alla sottoscrizione del contratto di appalto).
L'articolo 245 disciplina tale istituto in maniera dettagliata ponendo anche dei termini di efficacia al provvedimento ante causam.
Lâintroduzione della tutela cautelare ante causam consente di adeguare il sistema di giustizia amministrativa al principio costituzionale del giusto processo, potenziando gli strumenti ed i modi della tutela cautelare nei confronti dellâamministrazione pubblica; tuttavia, lâambito oggettivo di applicazione del nuovo istituto rimane limitato alle sole controversie in materia di appalti pubblici.
Rispondi

Da: principi comunitare30/03/2010 10:04:53
Scusate sareste così gentili da postare un discorso esustivo da poter fare alla domanda:
Principi dell'ordinamento Comunitario?
Grazie!!
Rispondi

Da: io pure30/03/2010 10:12:55
per principi comunitare

rieccolo (parte di un articolo trovato in internet che ho già postato qualche decina di pagine fa)

La terza categoria di principi merita una menzione a sé stante, appunto perché comprende i principi del diritto comunitario. La scelta del legislatore è stata, al proposito, chiara. Si è preferito optare per lâassenza di una menzione espressa dei principi medesimi, favorendo così lâimmediata recezione non solo dei principi comunitari già esistenti, ma anche delle interpretazioni innovative che dovessero seguire nel tempo.
Si tratta di una posizione che il legislatore italiano ha avuto modo di ponderare nel corso dei lavori preparatori della legge n. 15 del 2005, sostituendo ad un primo progetto che menzionava espressamente i principi medesimi, con quello attuale. Tenendo inoltre presente la circostanza per cui nello stesso progetto di Costituzione europea (allâart. II-101) si è scelto di fare menzione espressa solo di un numero limitato di principi. Si tratta dei principi di imparzialità ed equità, di ragionevolezza dei termini, di necessarietà del contraddittorio in caso di esito negativo della domanda dellâinteressato, dellâaccesso e, per finire, dellâobbligatorietà della motivazione.
A rilevare però, sono in particolare quattro principi di matrice giurisprudenziale: quello di proporzionalità, quello di responsabilità, quello di buona fede e quello di precauzione.

2.2.2 Segue. I principi di proporzionalità, di responsabilità e di buona fede
I primi tre principi non costituiscono una novità significativa nellâelaborazione giurisprudenziale comunitaria. Comâè infatti noto il principio di proporzionalità impone allâAmministrazione lâobbligo di giustificare lâutilizzo dei mezzi utilizzati al fine di perseguire un determinato risultato. Ciò in particolare nellâambito della concorrenza, dove lâapposizione di limiti devâessere estremamente ridotta e circostanziata.
Poi, il principio di responsabilità, in ragione del quale la posizione dellâAmministrazione è equiparata, sotto il profilo della responsabilità, a quella del contraente privato. In altre parole, secondo il modello della responsabilità contrattuale, grava sullâAmministrazione (e non sul ricorrente) lâobbligo di dimostrare che lâinadempimento non è a lei direttamente imputabile.
Infine, il principio di buona fede, cui si è legata la reinterpretazione della posizione dellâAmministrazione nei confronti dei soggetti privati. Secondo lâorientamento tradizionale infatti, essendo lâAmministrazione pubblica preposta alla tutela di un interesse generale, non era possibile vincolarne lâoperato alla buona fede ed allâaffidamento dei privati. Al contrario, questa avrebbe dovuto poter sempre ritornare sulle proprie decisioni, assumendo lâorientamento a sé più favorevole. Secondo il nuovo orientamento interpretativo sviluppato dalla Corte invece, il principio si estrinseca nel concetto di derivazione privatistica del legittimo affidamento.
Dunque, il cittadino che abbia riposto fiducia nellâadozione di determinati provvedimenti amministrativi, suffragando questa fiducia con elementi di fatto, deve vedersi riconosciuto almeno un corrispettivo a titolo di indennizzo, qualora lâAmministrazione ritenga opportuno negare le premesse e procedere diversamente. A ben vedere, non si impedisce al potere pubblico di tutelare lâinteresse generale secondo lâorientamento ritenuto più consono a questo, ma, al tempo medesimo, si tutela anche la posizione del cittadino in buona fede.

2.2.3 Segue. Il principio di precauzione
Lâultimo, ma anche più interessante, tra i principi comunitari è quello di precauzione. In merito, si sono alternate nel tempo due diverse prospettive, opposte, ciasuna espressione di interessi di settore specifici.
La prima, che chiameremo âversione verdeâ, facente capo agli ambientalisti più intransigenti, interpreta la necessaria precauzionalità come dovere delle Amministrazioni di interrompere qualsiasi attività che presenti un pur minimo rischio di pericolosità per lâuomo. Ciò, fino alla completa dimostrazione della totale assenza di pericolosità del prodotto incriminato[3].
La seconda invece, la âversione minimalistaâ, è quella adottata dalle imprese, le quali ritengono necessaria la piena certezza sulla pericolosità del prodotto per poter adottare il principio di precauzione. Ad esempio allâinterno del WTO, la giurisprudenza di riferimento ha sempre chiesto lâevidenza scientifica della pericolosità per poter adottare legittimamente il principio di precauzione.
Tra le due versioni estreme se ne pone una intermedia, che è quella sposata dalla Comunità Europea. Lâart. 174, par. 3, del Trattato istitutivo, stabilisce infatti che la precauzionalità debba essere adottata sulla base dei principi scientifici e tecnici disponibili. Dunque, la valutazione precauzionale può essere compiuta alla sola condizione che sussitano le possibilità concrete di eseguire unâadeguata istruttoria.
A livello nazionale il principio di precauzione trova inoltre una menzione espressa nellâarticolo 301 del D.lgs n. 152 del 2006 (il codice dellâambiente). In esso viene specificato espressamente che la prima condizione per applicare questo principio è proprio quella della probabilità del danno, che ribadisce, in sostanza, il principio comunitario dellâadeguata istruttoria. Inoltre, da esso si evince che le misure precauzionali debbono essere proporzionali al rischio, provvisorie, rapide e devono basarsi su una adeguata ponderazione del rapporto tra costi e benefici.

3. Conclusioni
Dalla breve analisi appena compiuta emergono alcune considerazioni di rilievo. La prima, e più significativa, è quella per cui il procedimento amministrativo si arricchisce di una serie di principi finora recepiti solamente nelle aule di tribunale, ma non ancora consacrati dalla lettera della legge.
Tra questi, un posto di assoluto rilievo spetta proprio ai principi del diritto comunitario. Si tratta di principi che il legislatore ha scelto, opportunamente, di non codificare, preferendo lasciare uno spazio di manovra adeguato allâordinamento interno, qualora provenissero nuovi impulsi dallâambito comunitario.
Rispondi

Da: principi comunitari30/03/2010 11:14:26
Ti ringrazio tanto, ma qulcosa di un pochino più semplice e riassuntivo ma sempre completo non lo hai?
Ormai ho pochi giorni e devo riassumere i concetti altrimenti....
Rispondi

Da: principi comunitari30/03/2010 11:16:25
e poi mi sembra di vedere che ogni testo enuclea principi diversi, non ci capisco più niente...
Rispondi

Da: io pure30/03/2010 11:37:42
questo è il riassunto che mi sono fatta io, l'articolo mi ha convinto e me ne fido, ho deciso che se mi capita io rispondo così, poi vedremo, aggiungendo come ovvio che la scelta della dicitura "principi comunitari" lascia aperta la possibilità di integrarne di nuovi qualora si presentino

Principi diritto comunitario
Espressi nella costituzione della UE: imparzialità, equità, ragionevolezza dei termini, necessarietà del contraddittorio in caso di esito negativo dellâistanza, accesso, obbligo di motivazione.
Di matrice giurisprudenziale: proporzionalità, responsabilità (obbligo della PA di dimostrare che lâinadempimento non è imputabile a sua colpa), buona fede (ovvero legittimo affidamento: qualora la PA si scosti da una prevista accettazione per legittima autotutela, deve corrispondere un indennizzo al cittadino se questo è stato danneggiato perché prevedeva un esito favorevole e si è mosso in quel senso), precauzione (quando unâattività comporti pericolosità per lâuomo e lâambiente)
Rispondi

Da: lullit30/03/2010 11:40:39
PRINCIPI COMUNITARI

I Principi dellâordinamento comunitario discendono dai Trattati, dagli atti  comunitari e dalle decisioni della Corte di Giustizia.

Si tratta di principi nella gran parte già  recepiti dal nostro ordinamento anche se forse non in maniera del tutto organica, contenuti in norme del Trattato o elaborati dalla Corte di giustizia europea quali: quello del giusto procedimento ( art. 101 della Costituzione Europea); del legittimo affidamento; di proporzionalità (art. 38 del Trattato e artt. I-11 e II-109 della Costituzione europea) e di equità (art. II-107 della Costituzione europea).

Con riferimento allâattività amministrativa:

1.    principio della certezza del diritto, cui sono correlati i principi di legalità, imparzialità e trasparenza dellâattività amministrativa. Le norme devono essere chiare e la loro applicazione equa, imparziale e conosciuta da coloro che vi sono sottoposti;
2.    principio del legittimo affidamento, cioè il riconoscimento degli effetti e delle aspettative dei destinatari dellâazione amministrativa, nei confronti dei quali la stessa azione amministrativa deve essere svolta con correttezza e buona fede;
3.    principio di proporzionalità, lâazione amministrativa esercitata deve essere adeguata agli interessi pubblici da perseguire e con il minor sacrificio per il privato;
4.    principio dellâeffetto utile, lâapplicazione e lâinterpretazione delle norme deve essere funzionale al raggiungimento delle finalità delle stesse.
5.    principio di equità
6.    principio di sussidiarietà, lâattribuzione di funzioni amministrative avviene a livello superiore di governo solo nellâipotesi in cui il livello inferiore non riesca a curare gli interessi ad esso affidati.
7.    principio di neutralità
8.    principio del giusto procedimento, riguardante lâobbligo per lâamministrazione di esaminare in modo accurato tutti gli elementi rilevanti nella fattispecie, il diritto dellâinteressato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto ad una decisione sufficientemente motivata.

La Costituzione europea, recita allâart. 50 âAl fine di  promuovere il  buon  governo e  garantire la  partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dellâUnione operano nel modo più trasparente possibile.
Qualsiasi  cittadino  dellâUnione o  persona  fisica o  giuridica che risieda o abbia sede sociale in uno  Stato membro ha il diritto di accedere  ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dellâUnione, a prescindere dal  loro supportoâ.
Rispondi

Da: io pure30/03/2010 12:20:59
qualcuno sa dirmi a che fasi della spesa è collegato il controllo di gestione? a quella di previsione di sicuro, ma poi?
Rispondi

Da: 65430/03/2010 13:17:15
io non vedo nessun collegamento fra fasi spesa e controllo gestione, puoi chiarire.....
Rispondi

Da: io ancora ci devo andare30/03/2010 13:20:57
Il principio d'efficacia.
Qualcuno sa sintetizzarlo
Grazie
Rispondi

Da: x io pure30/03/2010 13:26:58
Spiegati meglio
Rispondi

Da: una che sta alla fine30/03/2010 13:41:10
efficacia: rapporto fra obiettivi programmati e obiettivi realmente raggiunti.
Insieme al Principio di Efficienza e a quello di Economicità costituisce i 3 principi su cui di fonda l'attività amministrativa.
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Da: x lullit30/03/2010 13:44:41
Grazie, quello che dai un giorno riceverai..

Rispondi

Da: 39030/03/2010 13:55:03

grazie lullit
Rispondi

Da: io pure30/03/2010 14:10:48
è una delle domande che mi trovo nell'elenco di quelle già fatte
Rispondi

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