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INPS, Concorso a 108 posti C3
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Da: ale13/09/2009 20:49:37
ormai non mi fa nessun effetto leggere su qsto forum di gente preparatissima, la stessa cosa era successa ai quiz e poi il livello in sede di concorso è stato bassissimo...
Rispondi

Da: DJ ITALIA13/09/2009 20:53:34
grazie Flavia speriamo....!
io personalmente per ispettori ho perso la speranza sono in basso e quindi....campa cavallo che l'erba cresce!
però se fanno una graduatoria lunga anche qui magari è la volta buona....! Non so.... mi piacerebbe solo avere un'altra possibilità tutto quì ....anche se non me la merito in rapporto allo studio!
Rispondi

Da: DJ ITALIA13/09/2009 20:57:58
Già ale ricordi quello che scrivevano.?..con 5 errori si è fuori...no con 3 errori massimo...con zero errori....non vi presentate...si è passati con molti più errori!
Rispondi

Da: andrea13/09/2009 20:59:38
per per andrea:

hai ragione, cazzo..

bocciata!

quindi il 4bis non c'è più per illegittimità costituzionale (in particolare, da quel poco che ho letto, per violazione dell'art. 3)

bene, mi sembra giusto.

ps: io sono il primo ad avere una preparazione inadeguata, ma voglio comunque provarci, cosi, a sfregio, non fosse altro per dare un tantino fastidio e stare un po' sulle palle ai moralizzatori di turno e ai seguaci degli pschiatri che si dicono avveduti, o sani di mente

punto

Rispondi

Da: X dJ Italia13/09/2009 21:04:22
Ero intervenuto nel pomeriggio per chiedere di commerciale.
Sono stato aggredito da un idiota ma ho dimenticato di ringraziare dj Italia per la risposta.Mi hai tolto un gran dubbio che , credo, nonostante IL BANDO, sia venuto a molti.
Ci vediamo a Roma, ragazzi.

"non ti curar di lor ma guarda e passa"
Rispondi

Da: andrea13/09/2009 21:09:42
quindi, in tema di seconda prova. ricapitolando:

da quel che ho letto in questo forum, il popolo concorsista-forumista ritiene non plausibili le seguenti domande d'esame (ditemi se sbaglio)

1 lavoro autonomo e subordinato (troppo banale)
2 lavoro a termine (per flavia)
3 riforma pensioni
4 temi unicamente previdenziali in genere
5sicurezza (nonostante la riforma?)

gettonatissimi, invece:

1)collocamento
2)somministrazione


aggiungo i miei:


anch'io collocamento
la retribuzione
discriminazione diretta e indiretta
casa integrazione (ord e straordinaria)
pubblico impiego

civile: pegno o ipoteca
finanza: moral hazard
amministrativo: 241/90 qualsiasi cosa
costituzionale: referdum vari e riserve di legge
org del lavoro: just in time
contabilità: la parificazione
Rispondi

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Da: DJ ITALIA13/09/2009 21:16:30
x dj Italia: Figurati per così poco...!
quì oggi è pieno di saccenti..lasciali perdere...
ANDREA saremo in due a rompere le scatole ai moralizzatori...e a tutta questa preparazione vantata e sbandierata..ma!?
certo che non capita ma se capita che passo e studioso no...lo prenderò in giro a vita...che soddisfazione...! vabè meglio tornare a far quiz!
P.s. studioso io oltre a farmi un bel sederino per questo concosro insieme a chiocciola e molti altri mi sono fatta circa 4000 quiz per AE.. tu ci riusciresti?
Rispondi

Da: Lindo Ichnusa13/09/2009 21:17:25
Ascolta decreto, visto che abbiamo instaurato un dialogo, ti chiedo: ma tu lo stai preparando questo concorso? e se si, perchè, visto che non assumeranno nessuno?
Rispondi

Da: nocciola13/09/2009 21:21:33
domanda terra terra:sono sicuramente ammessi i codici nella prima prova?
Rispondi

Da: nocciola13/09/2009 21:21:33
domanda terra terra:sono sicuramente ammessi i codici nella prima prova?
Rispondi

Da: DJ ITALIA13/09/2009 21:29:57
io dire....
pubblico impiego (concordo secondo me è probabile!)
procedura di certificazione
orario di lavoro

civile: risoluzione e rescissione del contratto
amministrativo: concordo qualsiasi cosa sul procedimento amministrativo...direi il diritto di accesso
costituzionale:la corte costituzionale
contabilità: secondo me qualcosa di semplice e generico...i principi del bilancio
organizzazione: (sperando che non esca)  i vari tipi di organizzazione..non so... per linee e staff
scienza delle finanze:la traslazione delle imposte
Rispondi

Da: romagna13/09/2009 22:45:33
io escluderei il tema sul lavoro a termine visto che l'hanno dato già agli ispettori...
A proposito quanti sono quelli che hanno dato anche quello? Più di 108?
Rispondi

Da: DJ ITALIA13/09/2009 22:55:49
direi in molti visto che tra gli idonei che aspettano e sperano.... i vincitori che non si sa quando li chiamano...credo proprio di sì....più di 108 sicuro...non dico tutti e 800 ma un 200 almeno....
Vi lascio...sono stanca...a domani...buonanotte
Rispondi

Da: flavia13/09/2009 23:03:34
andra lavoro atermin no ho xddetto no ioctedo colocamneto p,lavoro flessibile part time progetto o anche orarioi lavoro
Rispondi

Da: andrea14/09/2009 00:39:08
ragazzi,

si scoprono certe cose..

Per esempio: la 133/2008 non solo è stata dichiarata incostituzionale dalla corte nella parte in cui introduce il comma 4 bis alla 276/2003, ma è stata anche impugnata dinnanzi alla corte per le norme che disciplinano l'apprendistato da mmmille (direbbe a questo punto l'ingegner cane) regioni..

laureata che dici? ci sono sentenze in proposito oltre quella sul 4 bis?

questa cazzo di legge è tutta un'incostituzionalit
Rispondi

Da: DJ ITALIA14/09/2009 08:32:09
Buongiorno! visto che mi ha portato bene alla prima prova e sono scaramantica..alla vigilia della partenza mi tocca ricantare...
Milano mia portami via
ho tanto freddo schifo e non ne posso più
facciamo un patto
prenditi pure
quel pò di soldi e di celebrità
ma dammi indietro la mia seicento
i miei vent'anni
ed un ragazzo che tu sai
Milano scusa...stavo scherzando..
luci a San Siro non le accenderanno più....
p.s. Non mi va di partire...mi perdo pure la champions! vabè....ciao
Rispondi

Da: .............14/09/2009 08:39:59
in effetti staresti meglio a casa...non hai nessuna speranza...
Rispondi

Da: DJ ITALIA14/09/2009 08:53:16
grazie tesoro...tu sì che sai come trattare una donna! Visto la delicatezza devi essere sicuramente un uomo!
Rispondi

Da: valian14/09/2009 08:56:36
ciao ragazzi!
ieri non mi sono collegata ma ho visto che vi siete dati da fare!
non sapevo che fosse sato dichiarato incostituzionale il 4 bis...grazie!
Rispondi

Da: moral hazard?!14/09/2009 09:12:29
ciao ragazzi/e,
volevo chiedervi 1informazione:il moral hazard è trattato sulla parte di scienze delle finanze del librone x 108 inps o su quello x 825 AE?grazie mille
Rispondi

Da: valian14/09/2009 09:17:17
nn mi sembra fosse trattato nel manualone 108..
Rispondi

Da: x valian14/09/2009 09:21:44
e su quale testo potrei trovare qto argomento?io ho solo quelli x scienze delle finanze..grazie
Rispondi

Da: valian14/09/2009 09:27:50
ma infatti fa parte di scienze delle finanze...se nel manuale che ha tu non c'è vuol dire che il testo è troppo sintetico! prova con google, qualcosa la trovi di sicuro...
Rispondi

Da: pedro14/09/2009 09:56:22
ciao cari ragazzi che si dice....ci sono delle novità..??
un saluto a tutti i combattenti
Rispondi

Da: LAUREATA14/09/2009 10:15:35
Ciao andrea, come va? A quanto pare, ti stai dedicando a minuziosi approfondimenti in diritto del lavoro. Riporto di seguito un intervento interessante, sebbene risalente a qualche mese fa, in merito alla tanto discussa l. 133/2008. Mi chiedevi dell'incostituzionalità...bisognerebbe trovare un testo di legge super aggiornato della legge e verificare...cercherò su internet.

LA LEGGE N. 133/08 CON PARTICOLARE RIGUARDO AD APPRENDISTATO,
ORARIO DI LAVORO E LAVORO ACCESSORIO.
Saluzzo, 20 aprile 2009
Il d.l. n.112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n.133 del 6 agosto 2008,
denominato la âfinanziaria dâestateâ, costituisce un intervento normativo imponente, composto
da 85 articoli, alcuni dei quali anche molto complessi, che spaziano in una pluralità di materie.
Trattasi della più classica delle cosiddette âleggi omnibusâ che investe i campi di
intervento più disparati: dalla finanza pubblica alla scuola, dalla materia tributaria alle
agevolazioni alle imprese, dalla giustizia alla privacy.
Non mancano neanche le norme, sia di carattere processuale che di carattere
sostanziale, che investono la nostra materia, e che riguardano impiego privato, impiego pubblico
e previdenza.
Le modifiche in materia di diritto del lavoro sono tante, ed alcune di esse rivestono
anche una certa importanza, ma costituiscono comunque soltanto una piccola anticipazione delle
novità, soprattutto processuali, che sono contenute nel ddl. n.1167, già approvato alla Camera ed
attualmente allâesame del Senato, e che certamente, ben più della legge n.133, sono destinate a
modificare profondamente il diritto del lavoro.
Limitandosi al testo della legge n.133, si può iniziare questâincontro di aggiornamento
elencando per titoli le principali modifiche che ci interessano.
Sui temi più significativi approfondiremo la trattazione, mentre su quelli meno
importanti ci limiteremo a segnalare le modifiche intervenute.
I principali interventi riguardano:
- il contratto a tempo determinato (art. 21 legge n.133), che è forse il tema su cui si è
più discusso, anche per i rilevanti dubbi di costituzionalità che la legge ha suscitato, tema sul
quale si soffermerà lâavv. Pignatta;

- il contratto di apprendistato (art. 23);
- la disciplina dellâorario di lavoro (art. 41);
- la semplificazione degli adempimenti formali nella gestione del rapporto di lavoro e
lâintroduzione del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40);
- il lavoro accessorio (art. 22);
- lâesonero, per le aziende che corrispondano per intero lâindennità di malattia, dal
versamento allâINPS dei contributi per il relativo fondo;
- lâart. 429, I comma, c.p.c., con la previsione della motivazione contestuale alla lettura
del dispositivo (art. 53), ed altre modifiche processuali (riunione cause previdenziali:art. 20);
- il pubblico impiego, con una serie di disposizioni in tema di lavoro flessibile, turn
over, prepensionamenti e part time sulle quali non avremo certamente il tempo di intervenire, ma
tra cui grande scalpore ha destato quella sulle fasce di reperibilità per i lavoratori assenti per
malattia (dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, compresi i festivi), contenuta nellâart. 71 della legge,
che è stato simpaticamente ribattezzato âart. 41 bisâ per analogia con la normativa in materia di
ordinamento penitenziario.
- infine una serie di disposizioni abrogatrici, tra le quali va segnalata:
1) lâabrogazione della normativa sulle dimissioni in bianco (legge n.188/07);
2) lâabrogazione di alcune norme abrogatrici contenute nella legge 24.12.07 n. 247
(âpacchetto Welfareâ del precedente Governo) con lo scopo di riesumare a) la
precedente normativa in materia di lavoro intermittente (detto anche lavoro âa
chiamataâ); b) la delega al governo per lâadozione di agevolazioni fiscali e
previdenziali per il part time inferiore alle 12 ore settimanali; c) il collocamento
obbligatorio dei disabili mediante commesse a cooperative sociali (art. 39 legge n.
133).


Lascio ai giuristi più raffinati di me la soluzione dellâannoso problema riguardante
lâidoneità dellâabrogazione di una norma abrogatrice di comportare la reviviscenza della norma
abrogata.
Mi limito a sottolineare come la tecnica utilizzata denoti in realtà molta
approssimazione e superficialità, e comunque, fossi un imprenditore, avrei delle perplessità ad
utilizzare ad esempio lâistituto del âjob on callâ, prima abrogato e poi ripristinato con questa
tecnica.
Va detto, ad ogni buon conto, che il lavoro intermittente aveva avuto scarsissima
applicazione pratica anche nel periodo della vigenza degli artt. 33 e seg. della âlegge Biagiâ.
Infine, vorrei segnalare, anche per i rilevanti problemi pratici che ha comportato, lâart.
24 della legge n.133, il cosiddetto articolo âtaglia leggiâ, con il relativo allegato di oltre 3.000
disposizioni ritenute inutili, e dunque destinate allâabrogazione con effetto dal 180° giorno
dallâentrata in vigore del decreto.
Tra queste leggi, alcune sono state abrogate per errore, ma il d.l. n. 200 del
22.12.2008, convertito in legge 18 febbraio 2009 n.9, e dunque proprio alla scadenza del 180°
giorno, ha provveduto a ripristinarne un certo numero.
Val la pena di ricordare che una normativa ripristinata con il d.l. n. 200 è la legge 2
aprile 1958, n. 319, sulla gratuità del processo del lavoro, la cui abrogazione aveva fatto passare
alcuni giorni di agitazione a noi giuslavoristi nello scorso mese di dicembre!
Tra le disposizioni inspiegabilmente abrogate, ma non più ripristinate, va annoverata la
legge 2387/1937 sul congedo matrimoniale per gli impiegati. Mentre per gli operai dellâindustria
vige ancora il CCNL corporativo del 31.5.1941, che come tale è dunque efficace erga omnes,
lâistituto del congedo matrimoniale per gli impiegati rimane invece oggi regolato solo dalla
contrattazione collettiva di diritto comune, con i problemi che ciò potrebbe comportare.

Fatto lâelenco delle materie toccate dalla finanziaria dâestate nel nostro settore, mi
soffermerò in particolare su apprendistato, orario di lavoro e lavoro accessorio.
Apprendistato
Le modifiche introdotte dallâart. 23 della legge n. 133/08 riguardano in particolare
lâapprendistato professionalizzante, quello cioè di maggior interesse per le imprese.
Lâapprendistato, che tradizionalmente era tipico dellâindustria, ed ancor più
dellâartigianato, si è diffuso di recente anche in settori che prima non utilizzavano tale tipologia
di contratto a contenuto formativo (banche, assicurazioni, studi professionali, terziario).
La ragione del successo dellâistituto, profondamente riformato dalla legge Biagi, va
certamente individuata nelle rilevantissime agevolazioni contributive riservate alle imprese,
mentre i vantaggi di tipo retributivo in favore delle stesse sono significativi soprattutto nei settori
tradizionali.
Per quanto attiene alla durata, come certamente ricorderete, lâart. 49, comma III, del
decreto legislativo n. 276/2003 prevedeva una durata minima di due anni ed una durata massima
di addirittura sei anni.
Una durata massima di sei anni è, a mio avviso, unâenormità, anche perché i contratti
collettivi spesso consentono una durata considerevole anche per professionalità non
marcatamente specialistiche.
Tanto per fare un esempio pratico, per diventare operaio meccanico in unâofficina di
autoriparazioni artigiana, ovvero per diventare elettricista in una impresa artigiana del medesimo
settore, sono necessari cinque anni, con una progressione percentuale della retribuzione a partire
dal 55% iniziale.
Anziché intervenire sulla durata massima, come sarebbe stato auspicabile, il
legislatore ha invece optato per intervenire sulla durata minima, abolendo il limite dei due anni.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 133 si consente dunque ai contratti collettivi
di stabilire delle durate anche molto brevi.
Se un apprendistato troppo lungo rappresenta unâiniquità per quanto attiene al
trattamento riservato al giovane apprendista, un apprendistato troppo breve rischia di rendere
meno rigoroso il percorso e le finalità formative dellâapprendistato professionalizzante.
Queste preoccupazioni risultano confermate dalla circolare n. 27 del 10.11.2008 del
Ministero del lavoro che giudica in linea con la nuova disciplina quei contratti collettivi che
consentono lâassunzione di apprendisti da impiegare addirittura in lavori stagionali.
La modifica sulla durata minima va peraltro vista e valutata congiuntamente ad un
ulteriore intervento che va nella medesima direzione.
Mi riferisco alla norma che consente ai contratti collettivi di qualunque livello (e
dunque addirittura di livello aziendale), nonché agli enti bilaterali, di sostituire la formazione
prevista dal V comma dellâart. 49 del decreto legislativo n. 276 (le famose 120 ore annue di
formazione esterna ovvero interna ma comunque sotto il controllo delle Regioni) con una
formazione esclusivamente aziendale.
Demandare alla contrattazione collettiva, anche aziendale, e agli enti bilaterali, il
compito di definire profili formativi, durata e modalità della formazione, e condizioni di
riconoscimento della qualificazione raggiunta comporta infatti il venir meno di ogni certezza sul
rispetto di standard minimi di adeguatezza della formazione impartita.
Con queste modifiche, dunque, a mio giudizio, lâapprendistato diviene sempre più uno
strumento per ottenere agevolazioni contributive, e sempre meno un contratto a causa mista, con
finalità seriamente formative.
Lâintervento legislativo è stato criticato non solo nel merito, ma anche sotto il profilo
del rispetto dei principi costituzionali.

Infatti, in questa materia, era pendente una delega attribuita al Governo dalla legge n.
247/2007 (art.1, comma 33), che lo vincolava a procedere dâintesa con le Regioni e con le parti
sociali.
I dubbi di costituzionalità sono stati sollevati in relazione al fatto che il legislatore ha
ignorato del tutto la delega precedente, ed ha normato la materia senza consultare nessuno.
La posizione del Ministero del lavoro è invece nel senso di ritenere assolutamente
legittimo lâistituzione di un canale parallelo di formazione aziendale regolato dalla contrattazione
collettiva, e del tutto autonomo rispetto alla formazione governata dalle Regioni.
La complessa vicenda della formazione professionale per gli apprendisti, a partire
dallâart. 49, comma V del decreto legislativo n. 276/2003 che la rimette alle Regioni, e dallâart.
49, comma V bis del medesimo decreto (introdotto con il d.l. n.35/2005 convertito in legge n.
80/2005) che la affida transitoriamente alla contrattazione collettiva sino allâapprovazione delle
leggi regionali in materia, è esposta con molta chiarezza nella citata circolare del Ministero del
lavoro n. 27 del 10.11.2008, che tocca questo e gli altri interventi in materia, al contenuto della
quale, per ragioni di tempo, sono costretto a richiamarmi.
Si può chiudere il capitolo apprendistato ricordando come lâintervento normativo
preveda espressamente che lâistituto dellâapprendistato finalizzato allâacquisizione di un diploma
ovvero a percorsi di alta formazione possa essere utilizzato anche per il dottorato di ricerca.
Orario di lavoro
La modifica più rilevante da segnalare, anche per lâimpatto che potrebbe avere sulla
giurisprudenza in materia di mancati riposi, è quella contenuta nel V comma dellâart. 41 della
legge n.133, il quale interviene sullâart. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2003 stabilendo
che il riposo settimanale di 24 ore consecutive sia calcolato come media in un periodo non
superiore a 14 giorni.

Ciò significa, in buona sostanza, che ci potranno essere 12 giorni di fila di lavoro,
seguiti da due giorni di riposo.
Poiché la questione dellâobbligatorietà del lavoro domenicale era al centro di alcuni
rinnovi contrattuali nazionali importanti, tra i quali quello del terziario, viene immediatamente il
sospetto che, con la norma citata, il governo abbia voluto dare una mano ad una delle parti del
conflitto, isolando in particolare la CGIL che ha ritenuto di non sottoscrivere lâipotesi di rinnovo.
Anche su questa disposizione si segnalano rilevanti dubbi di costituzionalità, posto che
lâart. 36, III comma, della Costituzione riconosce come irrinunciabile il diritto al riposo
settimanale (si vedano in tale materia Corte cost. 23/82; Corte cost. 101/75; Corte cost. 65/73;
Corte cost. 107/72).
La disciplina comunitaria in materia è invece molto più elastica, in quanto lâart. 16,
lett. a) della direttiva CE 2003/88/CE del 4 novembre 2003 consente agli stati membri di
dilatare, su un periodo non superiore a 14 giorni, la periodicità del riposo settimanale.
Ma poiché l'attuazione di una direttiva non costituisce una giustificazione per il
regresso del livello generale di protezione dei lavoratori (cosiddetta âclausola di non regressoâ
contemplata dallâart. 23 della medesima direttiva), personalmente ritengo che la questione di
compatibilità con lâart. 36, III comma, della Cost. difficilmente possa essere superata.
Inoltre vi sono seri problemi di coerenza della norma con il principio solennemente
enunciato al II comma dellâart. 31 della Carta fondamentale dei diritti europei di Nizza del 2000,
che così recita:
âOgni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a
periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuiteâ.
Sempre a proposito del riposo settimanale, si segnala una modifica al regime delle
deroghe: il comma 6 dellâart. 41 della legge n.133 prevede che la cadenza settimanale del riposo

di 24 ore, che comâè noto si cumula con quello giornaliero di 11 ore, potrà essere derogato non
soltanto nel caso già previsto di cambio squadra, ma anche in caso di cambio turno.
La nuova normativa prevede altresì che il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni
24 ore possa essere derogata non soltanto in caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata, ma anche per le attività caratterizzate da âregimi di reperibilitàâ.
Pertanto, sembrerebbe che il lavoro svolto in regime di reperibilità, e non la semplice reperibilità,
non sia più idoneo ad interrompere il riposo giornaliero consecutivo, ma solo a sospenderlo per
la durata dellâintervento.
Queste modifiche vanno tutte nel senso di realizzare una maggior flessibilità della
gestione del tempo di lavoro, gestione che secondo me già ampiamente possedeva caratteristiche
di estrema elasticità già dallâentrata in vigore del decr. legislativo n. 66 del 2003.
La nuova legge prevede altresì che le norme sui riposi giornalieri, le pause, il lavoro
notturno e le modalità per la sua introduzione siano derogabili tramite specifiche disposizioni dei
CCNL, in assenza delle quali possono intervenire i livelli contrattuali territoriale ed addirittura
aziendale.
La norma rappresenta dunque una ulteriore spinta al secondo livello di contrattazione,
ed alla polverizzazione della disciplina in materia di gestione degli orari, con i pericoli che
questo comporta in tema di applicazione di livelli minimi di garanzia applicabili a tutti i
lavoratori.
Circa lâapparato sanzionatorio, la modifica più rilevante riguarda lâeliminazione della
possibilità di disporre la sospensione dellâattività lavorativa, possibilità prevista dal decreto
legislativo n. 81 del 2001 sulla sicurezza sul lavoro in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale che comportino
gravi rischi di esposizione agli infortuni.
9
La modifica conferma un certo disimpegno sul piano della tutela della sicurezza del
lavoro, posto che il nesso tra gestione degli orari e rischio infortuni è, anche dal punto di vista
statistico, assolutamente fuori discussione.
Vanno da ultimo segnalate le modifiche nella definizione di âlavoratore notturnoâ e di
âlavoratore mobileâ, nonché lâinserimento degli addetti ai servizi di vigilanza privata tra il
personale escluso dal campo di applicazione della legge sullâorario di lavoro, al pari delle forze
armate e di polizia, e del personale della scuola (esclusione questâultima che per me rimane del
tutto incomprensibile).
Lavoro accessorio
Lâistituto del lavoro accessorio è quello regolato dagli artt. 70 e segg. del decreto
legislativo n. 276/2003, che regola le prestazioni lavorative di natura meramente occasionale rese
da alcune categorie particolari di aspiranti lavoratori (disoccupati da oltre un anno; casalinghe,
studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; extracomunitari nei sei mesi
successivi alla perdita del lavoro), con il limite dei 5.000,00 â annui per ciascun committente.
Il meccanismo è quello per cui il committente acquista presso lâINPS i voucher con i
quali paga il lavoratore, il quale invece riscuote il voucher stesso presso gli uffici postali.
I voucher hanno un costo di 10 â, di cui 7,50 vanno al lavoratore, ed il resto agli enti
previdenziali, senza altri oneri economici aggiuntivi per il committente.
Nella vigenza della âlegge Biagiâ il lavoro accessorio ha avuto applicazione pressochè
nulla.
La legge n.133 punta a riesumare lâistituto allargandone sostanzialmente lâambito
originario di applicazione anche al settore agricolo.
Viene pertanto riformulato il comma I dellâart. 70 del decreto legislativo 276/2003, e
lâinnovazione più rilevante sul testo originario (che riguardava piccoli lavori domestici, lezioni
private, piccoli lavori di giardinaggio, manifestazioni sociali, culturali e caritatevoli, ed infine

lavori di emergenza) è rappresentata dallâestensione del campo di applicazione alle attività
agricole di carattere stagionale effettuate da giovani e pensionati, ovvero alle attività agricole
anche non stagionali effettuate in favore dei piccoli produttori agricoli.
Sul piano pratico ho sentito di una campagna per la raccolta della rucola in Veneto
regolata con il meccanismo dellâacquisto dei blocchetti di vouchers presso i rivenditori
autorizzati, nonché di una campagna per la vendemmia 2008, finalizzata a far emergere il lavoro
nero diffusissimo nel settore, che, almeno secondo lâINPS avrebbe dato buoni risultati.
Poiché, nonostante le modifiche, il lavoro accessorio continuava a non decollare, il
legislatore ha rinnovato lâinteresse per questa tipologia di lavoro occasionale, intervenendo
nuovamente in materia con lâart. 7 ter del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito in legge 9 aprile
2009 n.33 (è il famoso decreto sulla rottamazione e gli incentivi nel settore auto, nellâambito del
quale sono state inserite norme varie in particolare in materia di ammortizzatori sociali).
Con questo recentissimo provvedimento si è voluto ulteriormente allargare sia la
platea degli interessati che lâambito di applicazione dellâistituto.
In particolare si è prevista lâutilizzabilità del lavoro accessorio nel caso di
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli, ovvero lavori di emergenza o
solidarietà, anche nel caso di commesse pubbliche; lâestensione a qualunque settore produttivo
del lavoro accessorio da parte dei pensionati, nonché da parte dei giovani studenti under 25 i
sabati, le domeniche e durante le vacanze; lâestensione anche alle casalinghe (oltre che a
pensionati e giovani) dei lavori stagionali agricoli; ed infine, sia pure solo in via sperimentale,
per il 2009 e nel limite dei 3.000,00 â lâanno, lâestensione del lavoro accessorio anche ai
percettori di integrazione salariale o di sostegno del reddito.
AVV. VINCENZO MARTINO
Rispondi

Da: ...14/09/2009 10:50:21
per laureata

pensavo l'avessi scritto te, mi son detto: "però questa laureata è forte"
Rispondi

Da: certo14/09/2009 10:52:26
fatta apposta x te
Rispondi

Da: pedro14/09/2009 11:03:20
grande laureata...
Rispondi

Da: DJ ITALIA14/09/2009 11:10:04
grazie laureata..
ciao pedro...ciao a tutti...ci aggiorniamo al 17....buono studio!
Rispondi

Da: andrea14/09/2009 11:17:37
E' proprio figa (in sardo "toga", in napoletano "muostro", in italico cafone "ganza" ecc., ecc.,) la laureata..

io l'avevo detto..

thanks
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