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Ricorso 800 assistenti giudiziari 2016/2017
18229 messaggi, letto 268923 volte
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Da: cojoword 18/10/2017 23:43:27
altro che filantropo word/cagallons....vuole arrotondare lo stipendietto con le letterine!!chiamatelo scemino!

Word/cagallons
Che figata

Word non idoneo

Da: dubbio rimasto 18/10/2017 23:46:50
Il panno caldo come va riscaldato per mantenere la stessa temperatura per i papelli?

Da: .............. 18/10/2017 23:49:01
Impiegato...
Va zzzapppa.
Non hai detto un bel niente...te la suoni e te la canti.
Infatti nell'altro forum non ti si caga nemmeno..chissa perché i tuoi estimatori sono qui...io avrei un motivo

Da: dubbio rimasto 18/10/2017 23:49:35
Ma quale benestante? Ha sempre predicato di vivere con 300euro  mensili, fare km a piedi e andare alle promozioni per la spesa

Da: Word vero 18/10/2017 23:51:26
Da: dubbio rimasto     18/10/2017 23.46.50
Il panno caldo come va riscaldato per mantenere la stessa temperatura per i papelli?
--------------------
Senti a sort
😀

Da: dubbio rimasto 18/10/2017 23:54:07
Il panno caldo

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Creato 18/10/2017 23:54:08
Un nuovo mostro

Lo zappatore comunale....fantastica questa.

Da: Word vero 18/10/2017 23:55:24
Be' quel racconto potrebbe far parte della dépistage .

Da: Caro impi 18/10/2017 23:55:39

Da: Caro impy 18/10/2017 23:55:39

Da: Caro impy 18/10/2017 23:58:28
Magari avrai pure ragione qualche volta ma per favore evita di scrivere...appena entri ti sfottono dalla mattina al sera...nemmeno fossimo allo stadio
È un continuo.
Facci questo favore

Da: hannalice 19/10/2017 00:15:54
È dopo il posto 1700 nella graduatoria provvisoria per questo vuole trombare i tronkisti perché è fuori dai 1400

Da: Stark 9019/10/2017 00:19:20
Impiegato sei un merxx ridicola vai a dormire a strxxx

Da: hannalice 19/10/2017 01:07:37
VISTO CHE OGGI 18.10.2017 SI RECHERÀ DI NUOVO AL DAP-ROMA DI VIA BRAVA PER ASSISTERE ALLE PROVE ORALI PROGRAMMATE PER LA GIORNATA ODIERNA 

                             C H I E D E

, AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DI SAPERE: 1) QUALE MISURE, ANCHE LOGISTICHE, LO STESSO MINISTERO INTENDE ADOTTARE IMMEDIATAMENTE, ANCHE PREVIA SOSPENSIONE DELLE PROVE ORALI, PER PERMETTERE L'INGRESSO LIBERO DI TUTTE LE PERSONE CHE DETTO LOCALE PU�' CONTENERE O, AL LIMITE, IN ALTRA STRUTTURA IDONEA; 2) omissis

Chiede
misure logistiche da adottare
sospensione de che?
Letterina cestinata.
Prova orale regolarmente svolta.
Concorso finito
Si attende graduatoria ministeriale

Da: Luna19/10/2017 07:11:05
Ma che vuole  Word? Voi l'avete capito?

Da: hannalice 19/10/2017 07:30:53
Vuole fare troppo rumore per nulla

Da: vi seguo a perdita di tempo19/10/2017 07:44:32
Stocaxxo

Da: @leonini19/10/2017 07:55:02

ruoli del personale del Ministero della Giustizia", pubblicata sul sito istituzionale del sito del Ministero della Giustizia - www.giustizia.it - lo scorso 7 giugno, nella misura in cui non comprende al suo interno l'odierna parte ricorrente;
-    degli esiti delle prove scritte, pubblicati sul sito giustizia.it da giorno 27 Giugno 2017 e seguenti;
-    della nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia -www.giustizia.it - lo scorso 26 maggio 2017 avente ad oggetto "Rinnovo prova preselettiva per i soli candidati cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche";
-    dell'elenco dei candidati ammessi al rinnovo della prova preselettiva pubblicato in data 26 Maggio 2017;
-    dei provvedimenti, i cui dati non sono conosciuti, emessi dal Ministero dellaGiustizia nei giorni 22 giugno e seguenti con i quali sono stati convocati, in autotutela, a sostenere le prove scritte alcuni candidati non in possesso del punteggio utile;
-    del decreto del Ministero della Giustizia attraverso il quale si concede lapartecipazione alla prova orale, in autotutela, ad alcuni concorrenti esclusi dalla riconvocazione della prova preselettiva;
-    dell'elenco ufficiale dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data6 Luglio 2017 sul sito www.giustizia.it;
-    di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche
potenzialmente lesivo della posizione della odierna parte ricorrente; E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
all'adozione del relativo provvedimento di sospensione della esecutività della graduatoria e conseguente annullamento della stessa, ordinando
all'Amministrazione di disporre la ripetizione della prova scritta ammettendo a parteciparvi l'odierna parte ricorrente, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si rinvengono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in quanto non risulta sostanzialmente precostituita una soglia di "sbarramento" con l'ammissione di tutti i candidati che hanno conseguito il massimo punteggio, tenuto conto, come già precisato di recente sulla fattispecie da questa Sezione con argomenti che il Collegio condivide e riporta, "…dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nella formulazione dei criteri delle prove concorsuali "preselettive"; b) della normativa specifica prevista dall'art. 7, commi 1, lett. a), e 2 bis, d.p.r. n. 487/1994, che fa esplicito riferimento per l'individuazione di una soglia minima di punteggio alle sole prove scritte; c) della circostanza che le modalità di espletamento della prova preselettiva appaiono rispettose dei principi generali di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 165/01; d) dal fatto che con il relativo art. 8 del bando non è stata fissata una soglia predeterminata assoluta di punteggio ma un limite ragionevole di candidati ammessi, in relazione all'alto numero prevedibile di partecipanti, che comunque ha consentito nel caso di specie di selezionare candidati di elevato profilo che hanno ottenuto il punteggio massimo previsto, rispettando così anche il principio del favor partecipationis" (Tar Lazio, Sez. I, 31.8.17, n. 4406);

    Considerato che non risulta l'invocata disparità di trattamento, in quanto la "riconvocazione" di alcuni candidati era stata dettata da ragioni specifiche che li differenziano dagli altri, tra cui i ricorrenti;
Considerato che per la novità della fattispecie può disporsi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere


    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
    Ivo Correale    Carmine Volpe



IL SEGRETARIO
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Da: hannalice 19/10/2017 08:07:26
Almeno non pagano le spese.
Basta la beffa.

Da: tronkisti parte lesa 19/10/2017 08:09:28
Considerato che non risulta l'invocata disparità di trattamento, in quanto la "riconvocazione" di alcuni candidati era stata dettata da ragioni specifiche che li differenziano dagli altri, tra cui i ricorrenti

Da: tronkisti parte lesa 19/10/2017 08:11:24
Avanti a chi tocca
Continuate col ricorso delle feste ebraiche e prenderete un altro due di picche

Da: @leonini19/10/2017 08:15:11
800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia", pubblicata sul sito istituzionale del sito del Ministero della Giustizia - www.giustizia.it - lo scorso 7 giugno, nella misura in cui non comprende al suo interno l'odierna parte ricorrente;
-    degli esiti delle prove scritte, pubblicati sul sito giustizia.it da giorno 27 Giugno 2017 e seguenti;
-    della nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia -www.giustizia.it - lo scorso 26 maggio 2017 avente ad oggetto "Rinnovo prova preselettiva per i soli candidati cui sono stati somministrati questionari con domande o risposte tronche";
-    dell'elenco dei candidati ammessi al rinnovo della prova preselettiva pubblicato in data 26 Maggio 2017;
-    dei provvedimenti, i cui dati non sono conosciuti, emessi dal Ministero dellaGiustizia nei giorni 22 giugno e seguenti con i quali sono stati convocati, in autotutela, a sostenere le prove scritte alcuni candidati non in possesso del punteggio utile;
-    del decreto del Ministero della Giustizia attraverso il quale si concede lapartecipazione alla prova orale, in autotutela, ad alcuni concorrenti esclusi dalla riconvocazione della prova preselettiva;
-    dell'elenco ufficiale dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data6 Luglio 2017 sul sito www.giustizia.it;
-    di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche
potenzialmente lesivo della posizione della odierna parte ricorrente; E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA
all'adozione del relativo provvedimento di sospensione della esecutività della graduatoria e conseguente annullamento della stessa, ordinando
all'Amministrazione di disporre la ripetizione della prova scritta ammettendo a parteciparvi l'odierna parte ricorrente, nonché, in via subordinata, alla ripetizione della prova preselettiva e, in estremo subordine, ove occorra, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2017 il dott. Ivo
Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non si rinvengono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta, in quanto non risulta l'incongruità del termine di preavviso per partecipare alla nuova prova del 31 maggio 2017 né i ricorrenti hanno dimostrato per quale ragione i quattro giorni anteriori non erano sufficienti in vista di una ripetizione di prova per la quale si erano già preparati; Considerato che risulta dimostrata dall'Amministrazione la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. e che, all'esame della presente sede sommaria, risultano condivisibili le tesi dell'Amministrazione secondo cui per la convocazione di una sessione "straordinaria" non si applica l'art. 6 d.p.r. n. 487/94;
Considerato che sull'intera fattispecie concorsuale questa Sezione si è pronunciata di recente, non rilevando profili cautelari (Tar Lazio, Sez. I, 31.8.17,
n. 4406);
Considerato che sulla rinuncia al ricorso della sola ricorrente Aquila, la
Sezione si pronuncerà in fase di merito;
Considerato che per la novità della fattispecie può disporsi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Ivo Correale, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere


    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
    Ivo Correale    Carmine Volpe

Da: I tronkisti parte lesa non si toccano 19/10/2017 08:24:30
I tronkisti non si toccano rassegnatevi.
Si era capito sin da subito. Vi vendono fumo ed abboccate.

Da: Karenza interesse 19/10/2017 08:25:54
Detto e ridetto

Da: Karenza interesse 19/10/2017 08:30:16
Da: Sveja  18/10/2017 23.02.54
Ah be', se TAR Campania ha deciso così,
vediamo come la pensa il TAR Lazio e gli altri giudici
fino ad arrivare alla Cgue ...però un domani non vi meravigliate v'avevamo avvisati.
Z

La pensano uguale uguale
Strun..

Da: Stark 9019/10/2017 08:33:08
Chi se ne fotte della cautelare adesso vai fa sul serio con i ricorsi cogxxxxx

Da: Karenza interesse 19/10/2017 08:34:12
Da: Svejateve  18/10/2017 21.31.41
Raga', il ricorso è  bell'e pronto, necessita di qualche limatura qua e là e del tempo per dare l'opportunità al Min di rimediare. Gli idonei non vincitori che pensano di collocarsi tra la posizione 1401 -1410 si facciano avanti anche solo per chiedere un parere personalizzato...
Z

Sveja e Svejateve Z

Annate a cag...

Da: ..............19/10/2017 08:35:00
Karenza di interesse  è quel gran pezzo di marrone che puzza che va nelle fogne

Da: ..............19/10/2017 08:35:05
Karenza di interesse  è quel gran pezzo di marrone che puzza che va nelle fogne

Da: Karenza interesse 19/10/2017 08:37:46
Da: Stark 90 19/10/2017 08.33.08
Chi se ne fotte della cautelare adesso vai fa sul serio con i ricorsi cogxxxxx

Intanto incassa questa
Tutto fa brodo
Spendi
Spendi
Spendi

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