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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59769 volte

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Da: artigianodeldiritto17/12/2015 12:34:27
secondo me la procura può anche non essere inserita perchè dovrebbe richimarsi quella del monitorio opposto.
Rispondi

Da: amandus17/12/2015 12:35:36
ma è buono questo atto?
Rispondi

Da: avvocato8888817/12/2015 12:35:44
1) mediazione obbligatoria perchè siam in tema di bancario
2) E' competente milano perchè fidejussore ha sottoscritto clausola derogatoria di competenza e la ha specificamente approvata ex art. 1341/1342 c.c.
3) interessi usurari: i calcoli di controparte son errati in quanto i tassi soglia previsti dalla banca d'italia riguardano solo il tasso d'interesse e non ulteriori voci come CMS e spese.
4) contestare la perizia di parte
5) eventuale richiesta di CTU inammissibile in quanto esplorativa
5) ricordarsi di chiedere la concessione della provvisoria esecuzione del DI opposto
6) produrre come documenti tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla data dell'atto di citazione (se non li producete controparte vi contesta che il credito non è certo)
Rispondi

Da: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa17/12/2015 12:37:54
ma dove leggete che fidejussore ha sottoscritto clausola derogatoria competenza??? la traccia non lo dice
Rispondi

Da: avvvvvvvv17/12/2015 12:40:07
effettivamente l'eccezione di incompetenza appare fondata, io ho impostato il paragrafo sostenendo che tale eccezione è inammissibile poichè non sono specificati tutti i criteri di collegamento prospettabili....
Rispondi

Da: kiaz85- DA GIUR-D-A-NELLA17/12/2015 12:40:28
SOLUZIONE DA GIURDAN...
Articoli di riferimento



Art. 1936 cc

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.



Cassazione civile sentenza n.180/2013

Il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico"

Cassazione civile, sez. III 03 marzo 2009, n. 5044 -

Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.


Schema atto

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. [.....] , nato a [.....] , in data [.....] , residente in [.....] , alla Via [.....] , n. [.....] , C.F. [.....] , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in [.....] , alla via [.....] , [.....] , presso lo studio dell'avv. [.....] , cf [.....] pec [...] fax [...],  che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto,

contro

  il sig [.....] , con l'avv. [.....]



FATTO

Esporre brevemente i fatti

Con decreto notificato in data _____ l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di euro 60.000,00…

Con atto di citazione ritualmente notificato in data ____, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura.

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Esporre le questioni di diritto

Tanto esposto, il convenuto [.....] , ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via preliminare, accertare la competenza del Tribunale di Milano,

2) Confermare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n….  emesso dal Tribunale di Milano in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In via istruttoria:

a) si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle proprie richieste)

Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Luogo e data

                                                                                                                      Firma





PRUCURA

(Per enti o società): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, nella qualità di legale rappresentante della Società ___, con sede in ___, via ___, (P.IVA ___)

delega l'Avv.___, del Foro di ___, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio dello stesso avvocato in ___, via ___,

DICHIARA

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data
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Da: leone1000 17/12/2015 12:41:05
Ecco i riferimenti normativi e giurisprudenziali  e lo schema per risolvere la traccia dell'atto di civile (QUI IL TESTO).
Vi ricordiamo che durante gli esami non è consentito l'uso di apparecchi elettronici e quindi non è possibile collegarsi ad internet. Le nostre soluzioni potranno essere visualizzate al termine delle prove. La redazione degli articoli con i riferimenti normativi e le soluzioni è finalizzata all'esercitazione e rientra nell'attività scientifica della rivista.
Articoli di riferimento

Art. 1936 cc
È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Cassazione civile sentenza n.180/2013
Il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico"
Cassazione civile, sez. III 03 marzo 2009, n. 5044 -
Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.
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Da: avvocato8888817/12/2015 12:41:22
non lo dice però visto che la banca ha fatto IL DI nel foro dove ha la sede lei (la banca) è evidente che l'unica motivo per cui lo può aver fatto è che sia stata sottoscritta una clausola derogatoria di competenza...
Poi non c'è contratto bancario che non presenti una clausola di quel tipo
Rispondi

Da: leone1000 17/12/2015 12:42:56
Schema atto
TRIBUNALE DI MILANO
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Per il Sig. [.....] , nato a [.....] , in data [.....] , residente in [.....] , alla Via [.....] , n. [.....] , C.F. [.....] , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in [.....] , alla via [.....] , [.....] , presso lo studio dell'avv. [.....] , cf [.....] pec [...] fax [...],  che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto,
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Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di
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Esporre le questioni di diritto
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CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via preliminare, accertare la competenza del Tribunale di Milano,
2) Confermare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n….  emesso dal Tribunale di Milano in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via istruttoria:
a) si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle proprie richieste)
Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.
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17 dicembre 2015

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Da: aiutiamolitutti17/12/2015 12:43:57
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Art. 1936 cc

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.


Cassazione civile sentenza n.180/2013

Il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico"

Cassazione civile, sez. III 03 marzo 2009, n. 5044 -

Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.





Schema atto

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. [.....] , nato a [.....] , in data [.....] , residente in [.....] , alla Via [.....] , n. [.....] , C.F. [.....] , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in [.....] , alla via [.....] , [.....] , presso lo studio dell'avv. [.....] , cf [.....] pec [...] fax [...],  che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto,

contro

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FATTO

Esporre brevemente i fatti

Con decreto notificato in data _____ l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di euro 60.000,00…

Con atto di citazione ritualmente notificato in data ____, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura.

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Esporre le questioni di diritto

Tanto esposto, il convenuto [.....] , ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via preliminare, accertare la competenza del Tribunale di Milano,

2) Confermare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n….  emesso dal Tribunale di Milano in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In via istruttoria:

a) si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle proprie richieste)

Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

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(Per enti o società): Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, nella qualità di legale rappresentante della Società ___, con sede in ___, via ___, (P.IVA ___)

delega l'Avv.___, del Foro di ___, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio dello stesso avvocato in ___, via ___,

DICHIARA

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

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Da: moro_pad17/12/2015 12:44:24
avvocato88888, la competenza non si radica in milano, per via di presunte clausole derogatorie che non sono espressamente riportate nella traccia, ma in virtù delle numerose entenze già riportate. non affidatevi all'esperienza (per quanto spesso sia relativa circostanze note e diffusissime), nella soluzione del quesito, è uno dei motivi che comporta la bocciatura.
resta il dubbio, circa la natura autonoma del rapporto intercorso tra tizio e la banca (il che manderebbe in vacca i ragionamento sulla competenza fatto sin'ora).
c'è qualcuno che possa correttamente indirizzarmi?
Rispondi

Da: kiaz85-17/12/2015 12:48:08
qualcuno può scrivere precisamente le ragioni di diritto/i punti precisi? GIUR-D-A-NELLA ha messo solo uno schema....
Rispondi

Da: avvocato8888817/12/2015 12:49:32
moro_pad
Le sentenze che son riportare indicano che Il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione.

Visto che nella traccia non c'è scritto il foro stabilito nel contratto principale è evidente che bisogna presumere che sia stata sottoscritta una clausola che deroga la competenza
Rispondi

Da: leone1000 17/12/2015 12:53:14
Colleghi riusciamo a postare questo atto giudiziario  tutto completo daiiiiiiiii
Rispondi

Da: kiaz85-17/12/2015 12:55:47
basterebbero anche solo i punti con le ragioni di diritto spiegate!!! grazieeeeeee
Rispondi

Da: aladino.rg17/12/2015 12:56:32
Esame Avvocato 2015: riferimenti normativi e schema dell'atto di civile

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Art. 1936 cc

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.



Cassazione civile sentenza n.180/2013

Il foro convenzionalmente stabilito dalle parti nel contratto principale si applica anche al contratto di fideiussione, "atteso che lo stretto legame esistente con l'obbligazione principale ed il rischio che, in caso di separazione dei giudizi, si formino due diversi giudicati in relazione ad un giudizio sostanzialmente unico"

Cassazione civile, sez. III 03 marzo 2009, n. 5044 -

Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.





Schema atto

TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. [.....] , nato a [.....] , in data [.....] , residente in [.....] , alla Via [.....] , n. [.....] , C.F. [.....] , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in [.....] , alla via [.....] , [.....] , presso lo studio dell'avv. [.....] , cf [.....] pec [...] fax [...],  che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto,

contro

  il sig [.....] , con l'avv. [.....]



FATTO

Esporre brevemente i fatti

Con decreto notificato in data _____ l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di euro 60.000,00…

Con atto di citazione ritualmente notificato in data ____, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura.

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Esporre le questioni di diritto

Tanto esposto, il convenuto [.....] , ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via preliminare, accertare la competenza del Tribunale di Milano,

2) Confermare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n….  emesso dal Tribunale di Milano in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

- Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In via istruttoria:

a) si offrono in comunicazione i seguenti documenti: (indicare i documenti allegati a sostegno delle proprie richieste)

Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

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17 dicembre 2015
Rispondi

Da: Dj Bennet17/12/2015 13:00:19
Scusate se mi intrometto, ma ragionando: noi dobbiamo difendere la banca, è pacifico.

Va semplicemente chiarito che si tratta di contratto autonomo di garanzia e che, di conseguenza:
1) non si applica foro del consumatore, bensì quello facoltativo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Per cui la banca (che difendiamo) ha fatto bene a chiedere il decreto al Tribunale di Milano.
2) Siccome è contratto autonomo di garanzia il garante non è legittimato ad opporre al creditore le eccezioni che può normalmente proporre il debitore principale, come quella eccepita relativamente alla nullità di un patto inerente al rapporto fondamentale;
3) ci si trova di fronte ad un contratto autonomo di garanzia per cui "si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi, ma soltanto di quelli usurari".

In definitiva, se non diamo per buono che si tratta di contratto autonomo di garanzia, come facciamo a difendere la banca?

Dubbio sulla mediazione, è vero, però se il contratto è autonomo (e non di conto corrente come nel caso del debitore principale) non dovremmo essere nel campo dei contratti bancari.

Saluti
Rispondi

Da: kiaz85-17/12/2015 13:00:51
esatto ragazzi non postiamo ancora lo schema di G-i-u-r-d-a-n-e-l-l-a.... quello è chiaro, mettiamo i punti di diritto!!
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Da: AIUTIAMOLI 17/12/2015 13:01:11
RAGAZZI MA NELL'INTESTAZIONE VA INDICATO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA E NON DI MILANO!!!  IL GIUDIZIO E' INCARDINATO A BOLOGNA E NOI SIAMO CONVENUTI A BOLOGNA!!! SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
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Da: kiaz85-17/12/2015 13:03:58
davvero?
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Da: moro_pad17/12/2015 13:06:02
aiutiamoli, maronna, ma dove lo leggi che il tribunale adito è a bologna? è a milano. ci costituiamo a milano. è tizio che eccepisce l'incompetenza di milano a favore di bologna. gesù ma com è possibile????
lasciate perdere sti troll frustrati
TRIBUNALE DI MILANO, l'intestazione è TRIBUNALE DI MILANO

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Da: wolfang6917/12/2015 13:06:10
per AIUTIAMOLI:
NON CONFONDERE PER FAVORE E CONCENTRATI:BOLOGNA NON Cì'ENTRA NULLA
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Da: eternalflame17/12/2015 13:06:36
ragazzi la mediazione non c'è perchè anche se ci troviamo di fronte alla materia bancaria, vi ricordo che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'obbligatorietà del tentativo vale solo dopo la pronuncia del giudice sulla provvisoria esecuzione del decreto opposto!!
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Da: ersi esame napoli17/12/2015 13:07:13
Secondo voi si può affermare che gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno natura e funzione diversa e quindi non possono essere sommati ai fini del raggiungimento del tasso usuraio?
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Da: juliet8217/12/2015 13:08:35
x Aiutiamoli

Il decreto ingiuntivo è stato depositato a Milano, Tizio ha proposto opposizione a Milano eccependo l'incompetenza

ERGO
la comparsa deve recare come intestazione Tribunale di MILANO

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Da: wolfang6917/12/2015 13:09:01
Piuttosto per MORO PAD:
continuo ad avere delle perplessità sulla competenza x territorio.
E' un contratto autonomo di garanzia e questo lo deduciamo tranquillamente , ma proprio perché non c'entra nulla con la fidejussione e quindi manca l'accessorietà, cosa c'entra il foro convenzionalmente pattuito con il debitore principale?
Mi sa che seppur difendendoci dall'eccezione di incompetebnza, ma questa sia fondata....
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Da: devian17/12/2015 13:09:57
non diciamo cavolate: L'opposizione si propone con atto di citazione davanti all'ufficio cui appartiene il giudice  che ha emesso il decreto ingiuntivo. se avesse promosso l'opposizione a bologna dovremmo contestare noi un'incompetenza funzionale...

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Da: joy17/12/2015 13:10:02

CAPRE:

Dispositivo dell'art. 1182 Codice Civile

Fonti â†' Codice Civile â†' LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni â†' Titolo I - Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1320) â†' Capo II - Dell'adempimento delle obbligazioni â†' Sezione I - Dell'adempimento in generale


Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [159 disp. att.] (1).
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1774].
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro (2) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (3). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [159 disp. att.] (4).

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Da: leone1000 17/12/2015 13:10:20
     Scrivete la prima parte            

                     TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
           COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

La Società  Banca Alfa, con sede in Milano, via ___, (P.IVA ____), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. ___, elettivamente domiciliata in ___, via ___, presso lo studio dell'Avv. ___ (C.F.______)  del Foro di ___, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente atto;
- CONVENUTO
Contro:  Il sig. Tizio, rappresentato e difeso dall'Avv. ___  (CF__________)
- ATTORE
IN FATTO
Con decreto notificato in data _____ l'odierno convenuto opposto ingiungeva al resistente il pagamento della somma di euro 60.000,00…
Con atto di citazione ritualmente notificato in data ____, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale, la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura.
Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di
                                                                        DIRITTO

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Da: joy17/12/2015 13:10:32

CAPRE:

Dispositivo dell'art. 1182 Codice Civile


Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione, o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione [1174] o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono [159 disp. att.]
L'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta [1510, 1774].
L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro (2) deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza (3). Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio [1219 n. 3].
Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza [159 disp. att.] (4).

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