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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59769 volte

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Da: avv_bancario17/12/2015 10:37:22
non conviene proporre domanda riconvenzionale in quanto - alla luce della giurisprudenza maggioritaria - ciò rende più gravosa per la banca la prova del credito. Conviene assumere un atteggiamento di mera difesa ed insistere sulla natura di garanzia autonoma a prima richiesta della fidejussione. Le vecchie fidejussioni infatti obbligavano il garante a pagare a semplice richiesta scritta anche nell'ipotesi di nullità del contratto principale (eccezion fatta per l'ipotesi dell'usura)
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Da: xxxxxxxxxxxxxxxxx17/12/2015 10:37:32
Falso
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Da: bellalavita17/12/2015 10:37:59
Corretta la traccia di nori.. tranquilli
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Da: s t e p17/12/2015 10:39:30
La banca Alfa, avente sede legale a Milano, con ricorso depositato presso il tribunale di Milano, ha in sintesi esposto: di essere creditrice della società beta della somma di euro 60.000 a titolo di saldo debitore relativo ad un rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente, cessato alla scadenza del termine stabilito dalle parti; che l'adempimento delle obbligazioni da parte di Beta era stato garantito da Tizio, il quale si era impegnato a pagare ad alfa "a semplice richiesta scritta e senza eccezioni" tutto quanto dovuto dalla società debitrice a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito; di aver dunque interesse ad ottenere  l'emissione di un decreto ingiuntivo di tale importo nei confronti del predetto garante. Con atto di citazione validamente notificato, Tizio ha proposto opposizione eccependo: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale (pertanto, questa al tribunale di Bologna, luogo della propria residenza e nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia), la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Alfa e Beta; la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura. Assunte le vesti del legale della banca Alfa, rediga il candidato l'atto giudiziario ritenuto più utile alla difesa della propria assistita.
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Da: Scampata17/12/2015 10:40:51
Qui non si sta peperrando alcun reato, truffa o altro. Mi pare che qui si discuta di diritto. L'uso che poi si fa dei vari commenti è un altro discorso. Quindi....a osa serve oscurare il sito? Complimenti per la emerita ca@@@ta.
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Da: avv_bancario17/12/2015 10:40:58
potreste insistere altresì sul fatto che nel contratto di conto corrente cui il conto anticipi si "appoggia" fosse espressamente prevista la clausola di pari periodicità nella corresponsione degli interssi (ciò supera l'anatocismo) e contestare la domanda in quanto non provata per mancata allegazione dei decreti ministeriali relativi ai tassi soglia (ciò supera l'eventuale applicazione di tassi usurari)
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Da: NezPerces 17/12/2015 10:41:17
sono d'accordo con ava bancario. Neppure io vedo la riconvenzionale
Rispondi

Da: 00717/12/2015 10:41:29
NOriiiiii amministrativo
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Da: AIUTIAMOLI 17/12/2015 10:46:29
Io credo che in primis bisogna eccepire la competenza territoriale del tribunale di bologna, affermando che, in caso di controversie, in base alle disposizioni generali della convenzione tra istituto e cliente, foro competente per la risoluzione è MIlano.
Questo credo che sia il primo punto.
Rispondi

Da: juliet8217/12/2015 10:47:38
ma quale riconvenzionale???
è una comparsa ad atto di opposizione a decreto ingiuntivo

non vi complicate la vita!
Rispondi

Da: moro_pad17/12/2015 10:47:58
non facciamo avere niente a nessuno.
le soluzioni postate su questo forum verrano confrontate, succcessivamente, da chi vi ha interesse.
siamo solo appassionati. per favore, niente lamentele/spam/bimbominchiate, se volete denunciare, fatelo ma non è necessario farcelo sapere.

ciò posto, LASCIATE PERDERE LA RICONVENZIONALE.
siamo covenuti formali (quindi COMPARSA DI COSTITUZIONE) ma attori sostanziali. dobbiamo solo replicare alle eccezioni del fideiussore sul corretto radicamento della competenza, natura fideiussora dell'impegno assunto da tizio, corretta applicazione degli interessi.

INVITO A POSTARE GIURISPRUDENZ UTILE, prima dell'atto completo.
grazie a tutti.


Rispondi

Da: nori 17/12/2015 10:53:17
mI DISPIACE MA AMMINISTRATIVO LA MIA AMICA NON LA SCRIVE PROPRIO!!!
Rispondi

Da: avv_bancario17/12/2015 10:53:52
per quel che riguarda la competenza, nelle vecchie fidejussioni era espressamente previsto che nell'ipotesi di controversie che dovessero insorgere in dipendenza di fideiussione il foro competente fosse quello della sede legale della banca. Inoltre veniva pattuito (con accettazione per firma in calce del fideiussore), che la banca avesse il diritto di agire contro il garante anche in uno qualsiasi dei fori indicati in contratto.
L'unica eccezione riguarda la fideiussione prestata da consumatore nei confronti di altro consumatore (quindi persona fisica per persona fisica) che deroga la competenza nel senso di riconoscerla nella circoscrizione in cui si trova il domicilio o la residenza del fideiussore
Rispondi

Da: manca questa!17/12/2015 10:55:30
per favore amministrativo. oppure date un sito dove l'hanno pubblicata?
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Da: moro_pad17/12/2015 10:57:17
avv_bancario, hai dei riferimenti giurisprudenziali?
per favore, puoi postarli? grazie
Rispondi

Da: jam17/12/2015 10:59:28
ho cercato
nessun sito ha pubblicato amministrativo

Rispondi

Da: è giusto17/12/2015 10:59:40
sono scritte tante di quelle cazzate qui che la bocciatura è garantita. avvocazzi
Rispondi

Da: disperatosacz 17/12/2015 10:59:45
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA  IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Rispondi

Da: avv_bancario17/12/2015 11:01:08

Il garante che è tenuto a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta, quanto dovuto alla banca per capitale, interesse, spese, tasse ed ogni altro accessorio nei limiti dell'importo assicurato deve ottemperare a tali obblighi indipendentemente dalla validità del contratto garantito.

La fideiussione omnibus è da considerarsi quale contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, sua caratteristica essenziale è la carenza di accessorietà rispetto all'obbligazione principale che vale a distinguerla come contratto atipico.

È questo quanto ribadito dal Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in persona della dott.ssa Patrizia Gentile, con la sentenza n.2133 dell'11 /02/2014.

Nel caso in esame, infatti, i fideiussori del debitore principale proponevano appello contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore dell'istituto di credito, deducendo l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione all'originario rapporto di conto corrente. Gli opponenti eccepivano, inoltre, l'usurarietà degli interessi applicati, l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli stessi, nonché l'inosservanza delle regole di correttezza e buona fede ex art.1175 e 1375 cc.

Quanto al merito, il Giudice ha ritenuto infondata l'opposizione sulla base del principio per cui la garanzia prestata dagli opponenti era da configurarsi quale fideiussione omnibus.

Tale tipo di contratto è caratterizzato, infatti, dalla presenza di una clausola che stabilisce che il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza poter sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito. Un contratto di garanzia  così delineato è da considerarsi autonomo e meritevole di tutela ai sensi dell'art.1322 cc.,( cfr. Tribunale di Napoli, sezione seconda, Giudice Unico dott. Nicola Mazzocca sentenza del 28-06-2012 n.7692 ; Tribunale di Napoli, sentenza del 01/06/2011 n. 6894  ; Tribunale di Napoli, sentenza del 30/05/2012 n. 6416  di cui questa rivista si è già occupata ampiamente)
In conclusione, il Tribunale, ritenendo di dover dare continuità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha affermato che la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" debba considerarsi quale elemento qualificante il contratto in termini di autonomia, salvo che dal complessivo tenore del contratto non emerga una precisa e diversa volontà delle parti di attribuire natura accessoria alla garanzia prestata.

Il Giudice ha dunque rigettato il ricorso proposto e per l'effetto confermato il decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che anche la rielaborazione del credito a seguito dell'analisi della documentazione effettuata in sede di CTU non ha alcuna rilevanza rispetto agli opponenti, i quali sono tenuti al pagamento della somma ingiunta in virtù della sottoscrizione della garanzia che costituisce contratto autonomo.
Rispondi

Da: Aspettando Napoli 17/12/2015 11:01:37
Ragazzi la traccia corretta è a pag 5  Cioè se Tizio già ha proposto opposizione, noi che atto dobbiamo fare? è sbagliata. Tizio NON ha ancora proposto opposizione. I
Rispondi

Da: fedecos17/12/2015 11:02:48
ma il fatto che la traccia sottolinei che bologna era luogo "nel quale era stato stipulato il contratto di garanzia" non c'entra con la competenza o vigono cmq i criteri generali?
Rispondi

Da: avv_bancario17/12/2015 11:03:18
FIDEIUSSIONE OMNIBUS: OBBLIGO DEL PAGAMENTO IMMEDIATO SENZA
CONDIZIONI IL GARANTE NON PUÃ' FAR VALERE I VIZI DEL RAPPORTO PRINCIPALE, NEANCHE IN CASO DI NULLITÀ O ANNULLABILITÀ
Il fideiussore, obbligatosi al pagamento della somma garantita "a prima richiesta" e "senza eccezioni", non può far valere in giudizio vizi inerenti al rapporto principale, ivi compresa l'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, salvo che nell'ipotesi dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale può sempre opporre "l'exceptio doli".
Tale configurazione della fideiussione omnibus esclude che il garante, a fronte della richiesta di pagamento della Banca, possa opporre la sussistenza in capo al debitore principale di un saldo positivo di conto corrente, in quanto il regolamento negoziale non prevede alcun beneficio di escussione.
Sentenza | Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, Pres. Dott.ssa Rosaria Papa | 08-01-2014 | n. 62
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Da: avv_bancario17/12/2015 11:04:40
il luogo ove la garanzia era stata stipulata serviva a derogare la competenza solo nell'ipotesi in cui Tizio fosse stato garante di un altro soggetto, di un'altra persona fisica.
Essendo garante di una società, la competenza rimane quella della sede legale della banca
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Da: Fiorellina 8517/12/2015 11:07:38
Con l'opposizione si apre un giudizio a cognizione piena! e qndi vigono le regole generali di cui all'art 19 cpc. SE CONVENUTO è UNA PERSONA GIURIDICA è COMPETENTE IL GIUDICE DEL LUOGO DV QSTA HA LA SEDE...ed essendo NOI (banca alfa) i convenuti, E' COMPETENTE IL TRIB DI MILANO!
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Da: Usurato17/12/2015 11:07:45
La natura accessoria dell'obbligazione deroga alla competenza per territorio.
cass.civ. n. 180 del 07/01/2013
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Da: aiutino17/12/2015 11:08:54
ma x l'appello di penale la sent., n. 52117/2014????
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Da: Azteco17/12/2015 11:10:44
Cass. 5044/2009. Mi confermate che c'azzecca?
Rispondi

Da: avv_bancario17/12/2015 11:12:15
si c'entra...
Nel contratto autonomo di garanzia - ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia - il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 cod. civ. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Rispondi

Da: Azteco17/12/2015 11:15:23
Bene... Abbiamo la sentenza risolutiva allora
Rispondi

Da: AVV17/12/2015 11:16:27
Amici colleghi
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA SENZA RICONVENZIONALE.
ECCEPIRE:
LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO ...
PER ORA SI COMINCIA COSì...
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