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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59769 volte

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Da: sulla mediazione17/12/2015 16:40:48
La traccia precisa che la citazione è stata notificata nel novembre 2012. Come noto, con decisione assunta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012, la Corte costituzionale ha decretato l'illegittimità costituzionale, "per eccesso di delega legislativa", delle norme del d.lgs. n. 28/2010, limitatamente alla parte in cui prevedevano l'obbligatorietà del procedimento di mediazione ivi disciplinato. La sentenza è stata pubblicata in data 6 dicembre 2012.

L'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 prevedeva, con prescrizione reintrodotta solo dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, l'obbligatorietà della mediazione in materia di diritti reali.

Tuttavia, poiché le pronunce della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo e la pubblicazione della decisione di cui sopra (avvenuta in data 6 dicembre 2012) è intervenuta nella pendenza del termine a comparire che necessariamente la parte attrice ha dovuto concedere ex art. 163 bis c.p.c., si è ritenuto di non dover inserire la richiesta di improcedibilità dell'azione, posto che l'originaria mancanza della parte attrice è stata "sanata" dall'efficacia retroattiva della sentenza.

Poteva essere ipotizzata una domanda riconvenzionale volta alla risoluzione del contratto e al rilascio dell'immobile. Tuttavia, si è ritenuto di non accedere a tale interpretazione perché il contratto preliminare descritto in traccia non contiene indicazioni relative alla tempistica del pagamento degli acconti e a quella inerente alla stipula del definitivo, escludendo espressamente che le parti abbiano previsto termini in proposito. Per contro, la traccia suggerisce che la stipula del definitivo avrebbe dovuto essere sollecitata dall'assistito convenuto Tizio e che quest'ultimo mai ha provveduto in tal senso.

Per la stessa ragione appare preferibile escludere una domanda riconvenzionale ex art. 2932 c.c., difettando l'adempimento di Tizio rispetto all'invito al rogito notarile del contratto definitivo.

Con riferimento ad entrambe le domande, si è ritenuto, invece, che esse possono essere considerate come oggetto di separato giudizio.
Rispondi

Da: Pinnolo17/12/2015 16:40:58
boberserk credo che tu non faccia l avvocato: stai inguaiato
Rispondi

Da: x pinnolo17/12/2015 16:45:52
sono convinto anch'io che boborsek invece faccia l'avvocato. di quelli che si vedono tutti i giorni in tribunale a perdere le cause. dio grazie di farli esistere
Rispondi

Da: juliet82 17/12/2015 16:45:57
Si può chiedere la provvisoria esecutività ex art 648 cpc
Rispondi

Da: x  juliet8217/12/2015 16:47:54
ma scherzi?
Rispondi

Da: amandus17/12/2015 16:48:14
TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per

Banca Alfa Agenzia Generale di Milano, , con sede legale in Milano, alla via _________, ed elettivamente domiciliata alla Via ___________, presso e nello studio dell'Avv. Caio, c.f. ______ pec ________ fax ___________, che la rappresenta e l'assiste giusto mandato in calce del presente atto

Contro

il sig Tizio , nato a _________, il________, C. F.________, residente in Bologna, alla via __________, n._____, rappresentato e difeso dall'Avv.____________del foro di____________

FATTO

Con decreto ingiuntivo n. ______ il Tribunale di Milano, in data __________, ingiungeva a Tizio, in persona del suo legale rappresentante, di pagare, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto, in favore della Banca Alfa Agenzia Generale di Milano, la somma di euro  60000 a titolo di capitale e gli interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito, quale garante della Società Beta, in relazione al rapporto di apertura di credito regolato in conto corrente n__________.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data _________, Tizio proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, adducendo:

- la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto emesso da un giudice privo di competenza territoriale;

- la natura di fideiussione del contratto di garanzia stipulato in favore di Alfa, con conseguente non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati, in quanto non oggetto di pattuizione scritta tra Banca Alfa e Società Beta;

- la nullità della pattuizione degli interessi, in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi con il tasso di quelli moratori conduce al superamento della soglia dell'usura

Alla luce di quanto esposto in punto di fatto, è intenzione della Banca Alfa, costituirsi nel presente giudizio, al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito con conseguente rigetto delle avverse domande ed accoglimento delle domande proposte nel presente atto per le seguenti ragioni di

DIRITTO

In via preliminare, si ritiene di doversi opporre alla valutazione relativa alla competenza territoriale effettuata dall'opponente, e di dovere sostenere la competenza del Tribunale di Milano per la causa della quale si discute.

Stante la regola dettata dall'art 20 cpc, per le cause relative ad obbligazioni è competente il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio o deve eseguirsi l'obbligazione. Leggendo tale norma in combinato disposto con l'art 1182 c.c., laddove si prevede che > si deve ritenere che l'obbligazione vada adempiuta al domicilio del creditore Banca Alfa, con sede legale a Milano, e di conseguenza la competenza debba radicarsi presso il Tribunale di Milano, quale luogo designato ex art 20 cpc.

Nel merito, in relazione alla questione, proposta dall'opponente, della non spettanza degli interessi ultralegali in concreto applicati perché non oggetto di pattuizione scritta tra Banca Alfa e Società Beta, si ritiene di dover insistere nel senso della natura di contratto autonomo di garanzia stipulato da Tizio.

Secondo l'insegnamento di Cass. Civ. 22233/2014, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, e pertanto si deve insistere nel senso che tale contratto debba essere qualificato come del tutto autonomo rispetto al contratto principale stipulato tra Banca Alfa e Società Beta.

E invero Cass. Civ. 5044/2009 ha affermato che il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale. L'unica eccezione prevista è data dalla contrarietà a norme imperative o illiceità della causa del patto suddetto o, ancora dall'eventualità in cui tale patto intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento.

Non essendo in discorso, nel caso di specie, nessuna delle predette eccezioni, si ritiene che debba essere contrastata l'eccezione proposta da Tizio, sul rilievo che il contratto autonomo di garanzia è il contratto in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire immediatamente ("a prima richiesta") la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità e/o efficacia del rapporto di base, e senza potere sollevare eccezioni di sorta, salvo la sola exceptio doli.

Ciò che contraddistingue, quindi, il contratto autonomo di garanzia è l'assoluta mancanza di accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione, che è rapporto accessorio rispetto all'obbligazione principale.

In relazione, infine, alla nullità della pattuizione degli interessi, sostenuta dall'opponente sulla base del superamento della soglia di usura causato dalla sommatoria del tasso di quelli corrispettivi e moratori, è opportuno osservare l'orientamento giurisprudenziale seguito, tra gli altri, recentemente da Tribunale di Cremona, ordinanza 30/10/2014 secondo cui gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora non vadano sommati, in quanto essi hanno funzioni diverse. Secondo questo indirizzo, i corrispettivi hanno funzione risarcitoria ed eventuale, al contrario di quelli moratori, che concretizzano la stessa remunerazione del rapporto finanziario e hanno natura sostitutiva rispetto ai corrispettivi.

Pertanto non si può procedere alla somma dei due distinti interessi, che hanno natura e funzioni diverse. Ne discende che il superamento del tasso soglia per l'usura avanzato da Tizio debba ritenersi inconsistente.

Tanto esposto, il convenuto Banca Alfa Agenzia Generale di Milano, ut supra elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

1) In via preliminare, accertare la competenza del Tribunale di Milano,

2) Confermare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n….  emesso dal Tribunale di Milano in data _____ , non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;

3) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

In via istruttoria:

si offrono in comunicazione i seguenti documenti:atto di citazione ritualmente notificato in data___________contratto di garanzia sottoscritto da Tizio

Con riserva di ulteriori eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ex art. 1802 c.p.c., nuove argomentazioni, precisazioni e modificazioni ai sensi dell'art. 183 c.p.c. ed ulteriori deduzioni istruttorie ai sensi dell'art. 184 c.p.c.

Luogo e data

Firma

 

PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, nella qualità di legale rappresentante della Società ___, con sede in ___, via ___, (P.IVA ___)

delega l'Avv.___, del Foro di ___, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari,

ELEGGE DOMICILIO

presso lo studio dello stesso avvocato in ___, via ___,

DICHIARA

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Luogo e data
Rispondi

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Da: 280710 17/12/2015 16:49:20
Ragazzi dai! Questa giornata è quasi terminata, lasciamo gli insulti e le offese da parte e facciamo un ultimo sforzo per chi sta ancora facendo la prova! Qualsiasi altro aiuto è ben accetto! soprattutto da chi consegnerà alle 23
Rispondi

Da: Pinnolo17/12/2015 16:54:06
HAI perfettamente ragione
Rispondi

Da: milanoooooooooo217/12/2015 16:56:08
a che ora consegnano a Milano?????
Rispondi

Da: Consegna 17/12/2015 16:56:46
Avete notizie certe sulla consegna a Napoli? 5 o 5:30?
Rispondi

Da: frizze17/12/2015 16:57:31
1. Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata da controparte.
A tale riguardo è principio pacifico in giurisprudenza, quello secondo il quale il giudice deve considerare che, da un lato, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza territoriale non può essere rilevata d'ufficio al di fuori dei casi (in cui essa é inderogabile) previsti dall'articolo 28 c.p.c; dall'altro, che la parte che contesti la competenza territoriale del tribunale adito é tenuta a sollevare la relativa questione sotto tutti i possibili criteri di collegamento prospettabili nel caso concreto (salvo che non si versi in ipotesi in cui opera un foro esclusivo), posto che, in difetto, la competenza resta fissata in base al profilo non specificamente contestato (cfr. da ultimo, fra moltissime, Cass. nn 5725/013, 2268/012, 21253/011).
Ne consegue che, qualora si controverta in giudizio di diritti di obbligazione nascenti da un contratto, il giudice adito, non può dichiararsi incompetente se il convenuto (che per la particolare struttura del presente giudizio è l'opponente) non abbia specificamente indicato il giudice dinanzi al quale la causa andava promossa in base a ciascuno dei criteri concorrenti di cui agli articoli 18 e 20 c.p.c..
La Banca ingiungente ha con l'istanza monitoria radicato la competenza del Giudice adito, sotto il profilo che l'obbligazione dedotta in giudizio fosse un'obbligazione di pagamento nascente sì da contratto stipulato a Bologna, ma da eseguirsi e/o effettuarsi ai sensi dell'art.1182 c.c. presso il domicilio del creditore (cioè, la sede legale della Banca). Parte opponente, nell'evidenziare che la scelta del giudice dovesse operarsi rispetto al contenuto della propria residenza e dal luogo di conclusione del contratto (c.d. forum contractus), nulla ha sollevato rispetto al criterio alternativo e, pure operante nel caso di specie, vale a dire quello del c.d. forum destinatae solutionis.
Sicché, ferma restando la competenza territoriale individuata ai sensi dell'art.18 c.p.c., il giudice competente a trattare il presente procedimento è quello individuato dall'art.20 del codice di rito e, cioè, oltre a quello del luogo in cui è stato concluso il contratto (Bologna), quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita (Milano). Il mancato assolvimento dell'onere di contestarne eventualmente l'insussistenza posto dall'art.38 c.p.c. in capo al convenuto / opponente provoca, così, il radicamento della competenza a decidere la presente controversia in capo all'adito Tribunale, indipendentemente dalla fondatezza, che in ogni caso nemmeno è stata messa in dubbio, del criterio di cui al comb. disp. degli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c..
Rispondi

Da: invidia  una brutta cosa17/12/2015 17:23:11
ragazzi ma niente mediazione???
Rispondi

Da: invidia  una brutta cosa17/12/2015 17:27:45
AMANDUS secondo te?
Rispondi

Da: zucchetta71 17/12/2015 17:51:28
a che ora consegna lecce? grazie
Rispondi

Da: ilcap 17/12/2015 18:08:58
boberserk che cavolo dici??
Rispondi

Da: prendetelo17/12/2015 18:19:06
TRIBUNALE DI __________

R.G. n. __________

UDIENZA DEL ___________

PER: il sig. Tizio, nato a ______, il______, residente in ______, alla Via_____, n.______, codice fiscale_______, rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'Avv._________(c.f.______), del foro di _____, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in _______, alla Via_____, n._____.

(resistente)

CONTRO: la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in________, alla Via________, n._______, partita iva_____, elettivamente domiciliata in ________, alla Via____, n._____, presso lo studio dell'Avv.__________, dal quale è rappresentata e difesa.

(ricorrente)

PREMESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in cancelleria in data_____e notificato all'odierno resistente in data _______, la società Alfa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore si rivolgeva al Tribunale di _____al fine di ottenere "a) una pronuncia in via d'urgenza dell'esclusione del socio Tizio dalla società; b) una pronuncia diretta ad inibire al socio Tizio l'accesso ai documenti sociali". Il ricorrente premetteva in punto di fatto che Tizio, socio della Alfa srl, aveva tenuto un comportamento tale da giustificare una sua esclusione dalla compagine sociale per giusta causa, secondo quanto stabilito dalle stesse norme statutarie, nonché che per via del suo comportamento allo stesso era già stato impedito l'accesso ai documenti della società.

Tanto premesso, con la presente memoria si costituisce in giudizio il sig. Tizio, come sopra rappresentato e difeso, il quale contesta tutto quanto dedotto da parte avversa in quanto infondata in fatto e in diritto per i seguenti

MOTIVI

1) INAMMISSIBILTA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA DI ESCLUSIONE.

Presupposto di ammissibilità della tutela cautelare atipica prevista dall'art. 700 c.p.c. è la sussidiarietà del rimedio d'urgenza, nel senso che ad esso non può ricorrersi qualora sia invocabile altro rimedio tipico. Questo significa che per poter ricorrere a tale rimedio il soggetto che adisce l'autorità giudiziaria non debba essere in possesso di un altro strumento di tutela a lui offerto dall'ordinamento, senza differenza alcuna tra rimedi tipici processuali e rimedi stragiudiziali, con i quali può agire in autotutela.

Ebbene tale sussidiarietà non è stata certamente rispettata nella domanda proposta dalla società Alfa s.r.l..

Questa infatti avrebbe ben potuto tutelare le proprie ragioni o utilizzando i rimedi eventualmente previsti nell'atto costitutivo a norma dell'art. 2473-bis ovvero, in assenza nello stesso di indicazioni in ordine alle modalità con cui il potere di esclusione sia esercitabile, facendo ricorso, in via analogica, all'art. 2287 c.c. dettato per le società di persone, e, quindi, procedere alla esclusione del socio dalla compagine sociale attraverso una delibera assunta dalla maggioranza. A tal proposito merita essere ricordata, tra le altre, un pronuncia del Tribunale di Biella nella quale si è precisato come " l'art. 2473-bis, consente di stabilire nell'atto costitutivo delle s.r.l. specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio, ma non consente di adire il giudice per ottenere una pronuncia che escluda il socio dalla società. In assenza di una previsione legislativa, deve infatti escludersi un potere così penetrante dell'autorità giurisdizionale all'interno della compagine sociale (Trib. Biella, 07/07/2006)"

La possibilità dell'odierna ricorrente di utilizzare altri meccanismi stragiudiziali per la tutela delle proprie ragioni fa, altresì, ipotizzare in capo alla stessa la mancanza di un vero e proprio interesse ad agire necessario ex art. 100 c.p.c. posto che, secondo consolidata giurisprudenza, l'interessa ad agire richiede non solo che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, ma anche che tale risultato sia conseguibile con il solo intervento del giudice (cfr. Cass. Civ., Sezioni Unite n. 565/00 in parte motiva; Cass. Civ., n. 7786/07).

A tutto quanto esposto fin qui deve aggiungersi il riferimento a quella parte della giurisprudenza che, più in generale, esclude all'origine la possibilità di ricorrere all'uso della tutela cautelare al fine di ottenere l'anticipazione degli effetti di una sentenza avente natura costitutiva. Si argomenta infatti che l' efficacia di una pronuncia costitutiva è legata al passaggio in giudicato della relativa sentenza con cui il diritto si viene a costituire. Pertanto va esclusa la tutela cautelare anticipatoria per mancanza di attualità del diritto., non potendosi ammettere una tutela per un diritto solo sperato (cfr. Trib. Torino 12/07/2003 per cui la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti, preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al giudice; Trib. Verona, 18/03/2009).

Qualora, comunque, non si voglia dar conto dei motivi di inammissibilità sopra esposti, la domanda deve eessere considerata infondata per carenza dei requisiti richiesti dal codice di procedura civile. Come è noto il ricorso ex art. 700 c.p.c. è possibile solo laddove vi sia il pericolo di pregiudizio imminente e di un danno irreparabile , che in assenza del provvedimento cautelare potrebbe gravare sul ricorrente. Come si evince da ciò, per ottenersi una tutela cautelare è necessario che i tempi del giudizio ordinario siano incompatibili con una pronta tutela della situazione giuridica soggettiva del ricorrente. Nessuno di questi due requisiti sembrano sussistere nel caso in esame. In primo luogo non è indicato quale danno imminente la società riceva dalla permanenza in società di Tizio; in secondo luogo, ben difficilmente può profilarsi un danno irreparabile atteso che costui non ha poteri di amministrazione, e dunque non può esercitare funzioni che in qualche modo possano danneggiare la società; una volta scoperta l'infedeltà del socio, sarà facile per la società evitare danni durante tutto il tempo che occorrerà per far valore il diritto in via ordinaria, sia attraverso la sua esclusione con un delibera adottata dalla maggioranza, sia anche limitando, come del resto già fatto attraverso l'inibizione all'accesso dei documenti sociali, i poteri di ingerenza ad esso facenti capo.

2) INAMMISSIBILITA' E/O INFONDATEZZA DELLA DOMANDA VOLTA AD INIBIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI SOCIALI

Ancora più evidente, per i motivi già sopra esposti, appare l'inammissibilità della domanda volta ad ottenere una pronuncia che accerti la legittimità del rifiuto opposto dall'amministratore alla consegna dei documenti. Avendo, infatti, già l'amministratore inibito tale comportamento e non essendo stata messa in discussione la liceità di tale rifiuto in capo alla società, non può ravvisarsi alcun interesse ad agire. Come è ovvio, la mancanza di tale requisito rende inammissibile anche la domanda ordinaria, e quindi a maggior ragione rende inammissibile la domanda cautelare (tra l'altro infondata poiché non si vede come possa configurarsi un qualsivoglia pregiudizio imminente per la società essendo già stato negato l'accesso ai documenti). Nel caso in esame l'unico interessato ad agire giudizialmente sarebbe stato, al contrario, solamente il socio Tizio, il quale, a fronte del pregiudizio imminente ed irreparabile che poteva avere dall'inibizione di tale suo diritto, avrebbe ben potuto agire in via d'urgenza nei confronti della società Alfa srl (cfr. Trib Verona, 18/3/2009).

Per tutto quanto sopra esposto, il sig.Tizio, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Che il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accerti e dichiari l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dalla società Alfa s.r.l.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente numero di fax________ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata__________.

Luogo, data

Firma

Avv._______________

PROCURA ALLE LITI

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e in ogni suo stato e grado, l'Avv. _____del foro di_____, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di transigere e conciliare le controversie, chiamare terzi in causa, riscuotere somme e darne quietanza, proporre impugnazione, rinunciare agli atti e farsi sostituire.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs n. 28/2010 circa la possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei relativi benefici fiscali come da copia dell'informativa allegata.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini necessari per l'espletamento del suddetto mandato difensivo.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito in____, alla Via___, n______.

Firma___________

È autentica

Avv.___________
Rispondi

Da: Alive18/12/2015 09:46:15
Oltre alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, secondo voi, non andava anche domandata la condanna? Io credo proprio di sì...
Rispondi

Da: SORRIDENTE123 19/12/2015 21:34:15
AVER MESSO LA MEDIAZIONE NELLA PROCURA E' ERRORE?
Rispondi

Da: SORRIDENTE123 19/12/2015 21:34:21
AVER MESSO LA MEDIAZIONE NELLA PROCURA E' ERRORE?
Rispondi

Da: SORRIDENTE123 19/12/2015 21:34:27
AVER MESSO LA MEDIAZIONE NELLA PROCURA E' ERRORE?







Rispondi

Da: SORRIDENTE123 19/12/2015 21:34:33
AVER MESSO LA MEDIAZIONE NELLA PROCURA E' ERRORE?







Rispondi

Da: MR.Help 20/12/2015 10:44:43
No, direi anzi che è corretto. Non bisogna confondere l'obbligo di mediazione come condizione di procedibilità, dal dovere di informativa sulla mediazione.
Rispondi

Da: SORRIDENTE123 20/12/2015 11:45:40
OK. GRAZIE
Rispondi

Da: Che palle 24/12/2015 17:31:16

Usciti abbinamenti

http://www.giustizia.brescia.it/allegatinews/A_7322.pdf

Qualcuno mi può dire le impressioni che ha avuto sulla commissione di Caltanissetta ?
Grazie
Rispondi

Da: Forzaragazzi  -banned!-28/12/2015 09:09:23

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Australialiana 29/12/2015 17:11:49
Salve a tutti, volevo sapere se il non aver inserito nella comparsa di costituzione e risposta: > è un errore. Grazie a chi risponderà
Rispondi

Da: Australialiana 29/12/2015 17:13:19
Salve a tutti, volevo sapere se il non aver inserito nella comparsa di costituzione e risposta: > è un errore. Grazie a chi risponderà
Rispondi

Da: Australialiana 29/12/2015 17:14:28
Salve a tutti, volevo sapere se il non aver inserito nella comparsa di costituzione e risposta si offrono in comunicazione i seguenti documenti.... è un errore. Grazie a chi risponderà
Rispondi

Da: MR.Help 29/12/2015 19:06:41
Tu come hai scritto?
Rispondi

Da: Australialiana 29/12/2015 19:12:52
@MR. Help
Questo è il punto che non ho proprio scritto si allegano i seguenti documenti. Sono passata direttamente alla Procura
Rispondi

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