>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Privato
436 messaggi, letto 59769 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - Successiva >>

Da: compito completo please17/12/2015 14:29:41
compito completo please
Rispondi

Da: COM7817/12/2015 14:29:54
scusatemi,ma nella comparsa occorre contestare solo la incompetenza territ? nessun cenno su interessi ultreleg o usurari?
Rispondi

Da: Yaghina8317/12/2015 14:33:08
E sugli interessi? Che dite?
Rispondi

Da: per casso17/12/2015 14:33:43
Tizio non è fideiussore
Rispondi

Da: Fedifeeeeeeeee17/12/2015 14:36:10
URGENTE RAGAZZI

Servono i motivi di diritto!!!!

RISPONDETE PER FAVOREEEEE !!!!! GRAZIE!!!!!
Rispondi

Da: Goold 17/12/2015 14:36:14
Niente atto completo?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: schoemberg81 17/12/2015 14:41:20
che sarebbe colui che scrive giusto moro_pad? :) saluti
Rispondi

Da: onesto8817/12/2015 14:43:49
ragazzi per cortesia potete postare l'atto di penale? ovviamente non sarà copiato per filo e per segno, ma personalizzato.
grazie
sto aiutando una persona cara come molti di voi
Rispondi

Da: boberserk17/12/2015 14:43:57
ma quindi la competenza è completamente scollegata rispetto al tema fideiussione/garanzia???
Rispondi

Da: civil lex17/12/2015 14:45:10

2.    Sulla configurabilità di un contratto autonomo di garanzia con conseguente spettanza degli interessi applicati.
L'opponente, al fine di procrastinare il proprio obbligo di pagamento, adduce a sua difesa fatti e circostanze prive di alcun fondamento giuridico e sprovvisti di alcuna prova. Questi infatti, inopinatamente solleva la non sussistenza, a suo carico, dell'obbligo di pagamento degli interessi ultralegali che in concreto sarebbero stati applicati nella gestione del rapporto creditizio tra l'opposta Banca e la società garantita Beta poiché non sarebbero stati pattuiti per iscritto. Pertanto, strumentalemte, rivendica la natura di fideiussione del negozio da lui stipulato con l'opposta Banca al fine di appropriarsi surrettiziamente, di eccezioni sottese al rapporto di provvista, a lui non spettanti. Ebbene, giova ricordare all'opponente che questi si è obbligato a pagare alla banca Alfa, " a semplice richiesta scritta e senza eccezioni" l'adempimento delle obbligazioni di Beta a titolo di capitale e interessi moratori al tasso convenzionalmente stabilito e tale formula vale da sola a qualificare il contratto che fa titolo all'opposto contratto ingiuntivo, come autonomo contrattod i garanzia, al di là del mero nomen iuris di fideiussione. Pertanto, la sua eccezione di nullità per mancanza di forma scritta non è idonea a paralizzare la legittima pretesa creditoria avanzata dalla comparente banca Alfa. Infatti, per consolidata giurisprudenza di merito: "il fideiussore, obbligatosi al pagamento della somma garantita "a semplice richiesta scritta e senza eccezioni", non può far valere in giudizi pretesi vizi inerenti al rapporto principale, ivi compresa l'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, salvo che nell'ipotesi dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale può sempre proporre l'exceptio doli" (CdA Napoli n.62/2014) . Ancora, sempre i giudici di merito hanno rilevato che quando il garante è tenuto a pagare a semplice richiesta scritta della banca, senza sollevare nessuna delle eccezioni pertinenti al debito garantito, si deve parlare non più di fideiussione, ma di un autonomo contratto di garanzia, meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. (Tribunale di Napoli n.6894/11 e n.6416/12. AL seguito dei questi orientamenti, in un primo momento, la giurisprudenza di legittimità così argomentava: " nel contratto autonomo di garanzia, ai fini della cui distinzione dalla fideiussione non è decisivo l'impiego di espressioni quali a "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia, il garante, improntandosi il rapporto tra lo stesso e il creditore beneficiario a piena autonomia, no può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. Nondimeno, si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atetso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt.1283 cod. civ. e 120 del d. lgs n.385 del 1993" (Cass. n.5044/2009). Più recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, al fine della qualificazione del contratto, hanno sconfessato la necessità di investigare il rapporto tra l'obbligazione principale e quella di garanzia e quindi, anche per ragioni di opportunità e prevedibilità delle decisioni, ritengono che l'inserimento di clausole "a prima richiesta" nei contratti di garanzia, valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salva solo un'eventuale discrasia con l'intero contenuto della convenzione negoziale. Ed infatti, testualmente, i giudici di legittimità sostengono che si debba avere: "l'ineliminabile pregio di consentire, ex ante, la necessaria prevedibilità della decisione giudiziaria in caso di controversia, restringendo le maglie di aleatori spazi ermeneutici sovente forieri di poco comprensibili disparità di decisioni a parità di situazioni esaminate, così che la clausola "a prima richiesta senza eccezioni" dovrebbe di per sè orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del Garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" negoziale" (Cass. SS.UU. n.3947/2010)
3.    Sulla non cumulabilità tra tasso di mora e tasso corrispettivo ai fini della verificazione del superamento del tasso soglia anti usura.
L'ingiunto sig. Tizio, del tutto temerariamente, eccepisce la nullità della pattuizione degli interessi in quanto la sommatoria del tasso di quelli corrispettivi co il tasso di quelli moratori condurrebbe al superamento della soglia dell'usura. Nulla di più infondato! Ed infatti, il tasso di mora non può essere valutato cumulativamente al tasso corrispettivo, poiché fra i medesimi intercorre una differenza genetica, funzionale e ontologica: l'uno è la remunerazione fisiologica del rpestito del capitale, l'altro incarna il risarcimento a favore dell'istituto bancario erogante, per il caso di inadempimento o ritardato pagamento. Infatti, l'art. 1815 secondo comma c.c. si riferisce solo agli interessi corrispettivi e non anche  a quelli moratori i quali, invece, trovano la loro disciplina nell'art. 1224 c.c.; quest'ultimo, in combinato disposto con l'art. 1382 c.c., configura la determinazione convenzionale degli interessi di mora come clausola penale, con la conseguenza che, in caso di fissazione degli stessi in termini sproporzionali ed eccessivi, si applica il rimedio della riduzione giudiziale a equità. Recentemente, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha giudicato "una mostruosità" la tesi difensiva volta a considerare cumulativamente i suindicati tassi, nell'intento di far dichiarare l'usurarietà di un mutuo (Trib. di Padova 27/04/15 e conformi  Tribunale di Pistoia, sentenza 2 luglio 2015, Tribunale di Verona, sentenza 27 aprile 2015,  Tribunale di Torino, sentenza 17 settembre 2014 e Tribunale di Milano, ordinanza 28 gennaio 2014).
Per tutto quanto innanzi esposto, salvo ed impregiudicata ogni e qualsiasi altra eccezione, impugnativa e richiesta anche istruttoria e con espressa salvezza e riserva di ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e/o azione, l'opposta banca Alfa - in persona del suo legale rapp.te pt - rassegna, allo stato, le seguenti
CONCLUSIONI
In via preliminare e ritenuta la propria competenza per territorio, Voglia l?ill.mo Giudice adito:
a) confermare il decreto ingiuntivo per la somma di euro .60.000,00= e per l'effetto, dichiararne la provvisoria esecutività.
Nel merito:
b) rigettare, in ogni loro parte, i motivi di opposizione proposti dall'opponente, perché manifestamente infondati in punto di fatto e di diritto, pretestuosi e non provati, nonché inammissibili, improponibili ed improcedibili ed
In via Definitiva
c) confermarsi il Decreto Ingiuntivo opposto;
d) condannare gli opponenti al pagamento, nei confronti della banca Alfa - in persona del suo legale rapp.t e pt-  della somma  di euro .60.000,00;
e) condannare l' opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore antistatario.
Con espressa riserva di esibire ulteriore documentazione, di richiedere mezzi istruttori e di articolare prova testimoniale.-
Si produce, mediante deposito in Cancelleria:
1)    atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il ________;
nonchè tutti i documenti del fascicolo del monitorio di cui si chiede, sin da ora, l'acquisizione al presente giudizio-
_______lì__________
(Avv.________)




Rispondi

Da: ING.AVVOCATO17/12/2015 14:46:58
URGENTE RAGAZZI

Servono i motivi di diritto!!!!
Rispondi

Da: mmm17/12/2015 14:48:30
qst è per l atto di civile
Rispondi

Da: mmm17/12/2015 14:50:32
ciao civil lex..ma qst che hai scritto è per  atto di civile??' è la parte di diritto?
Rispondi

Da: Bic 17/12/2015 14:53:43
Sapete a che ora consegnano a Milano?
Rispondi

Da: PARTI OMESSE17/12/2015 14:54:43
DIRITTOOO :.....
Rispondi

Da: Yaghina8317/12/2015 14:55:33
Ragazzi se mettete insieme i punti di diritto che vi abbiamo segnalato, l'atto è fatto!

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI e tanti saluti!
Rispondi

Da: 280710 17/12/2015 14:56:45
Scusate l'ignoranza, ma io devo girare l'atto.. quali sono i punti di diritto? Non picchiatemi
Rispondi

Da: michael93317/12/2015 14:59:03
potete riepilogare, in un unico post, i punti di diritto? grazie mille
Rispondi

Da: ley 34 del 2006  17/12/2015 15:02:34
Il rimborso forfettario è al 15 per cento non al 12,5 !
Rispondi

Da: giuly84 17/12/2015 15:02:36
Ragazzi scusate ma nella Procura va riportata la mediazione visto che alcuni la mettono ed altri no?
Rispondi

Da: Fedifeeeeeeeee17/12/2015 15:02:44
SERVONO I MOTIVI DEL DIRITTO!!!!!!
Jaaaam beeelllll!!!!!!
Rispondi

Da: Yaghina8317/12/2015 15:03:03
1) SULL'INCOMPETENZA... 

La competenza territoriale dell'organo designato a decidere una controversia è generalmente attribuita, ai sensi dell'art. 18 c.p.c., al giudice del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza, o il proprio domicilio. Qualora il convenuto sia una persona giuridica, l'art. 19 c.p.c. prevede la competenza del giudice del luogo in cui vi sia la sede della persona giuridica, o comunque uno stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. L'art. 20 c.p.c. prevede poi un criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto, stabilendo difatti che per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Pertanto chi agisce in giudizio per far valere un proprio diritto, può quindi decidere se applicare i criteri di competenza di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. o il criterio di cui all'art. 20 c.p.c.
Nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di denaro, l'art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere admpiuta al domicilio che il creditore ha alla scadenza.
Dunque se il giudizio verte in materia di obbligazione di pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 c.c., può essere adito il giudice del luogo di residenza, domicilio o sede del creditore.
Il criterio di cui all'art. 1182 comma 3 c.c. trova applicazione con riferimento a qualunque obbligazione di pagamento in denaro.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza  il principio sancito dall'art. 1182 comma 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro va adempiuta al domicilio del creditore, si riferirebbe esclusivamente alle obbligazioni, concernenti crediti liquidi ed esigibili, che dipendono da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, in modo che non vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, semplici operazioni di calcolo.
A Tale riguardo bisogna rilevare come  "Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito" (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 10837 del 17/05/2011; conf: Cass. civ., sez. III, sent. n. 12455 del 21/05/2010; Cass. civ., sez. III, sent. n. 7674 del 13/04/2005).
Ne discende allora, che alla luce del fatto che la banca alfa ha posto alla base della propria pretesa un decreto ingiuntivo riguardante il pagamento di una somma determinata, liquida ed esigibile,  l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore, con conseguente competenza del Tribunale di Milano.

in alto trovate gli altri due punti di diritto (post di CIVIL LEX)
Rispondi

Da: ZD17/12/2015 15:05:34
Ragazzi per favore la procura ci va, se è vero che nella prassi ci richiamiamo a quella del decreto ingiuntivo, qui siamo all'esame e la commissione vuole vedere se la sapete per cui scrivetela, completa di mediazione e negoziazione assistita!!
Rispondi

Da: Saraxxx 17/12/2015 15:09:11
Sapete Napoli a che ora consegna?
Rispondi

Da: 280710 17/12/2015 15:11:55
grazie!!!
Rispondi

Da: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz17/12/2015 15:12:55
Scusate sapete a Messina a che ora consegnano?
Rispondi

Da: jam17/12/2015 15:16:26
Sentenza di riferimento: Cassazione Civile, sez. I, sentenza 31 luglio 2015, n. 16213.
    ------
Obbligazioni e contratti, fideiussione, contratto autonomo di garanzia, differenze, mancanza dell'accessorietà della garanzia
Cassazione Civile, sez. I, sentenza 31/07/2015 n° 16213

Pubblicato il 17/12/2015

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo. (Rigetta, App. Roma, 10/03/2008)

(Altalex, 17 dicembre 2015. Fonte: CED)
Rispondi

Da: amandus17/12/2015 15:18:32
quindi??
Rispondi

Da: crop17/12/2015 15:19:14
ma si deve fare la negoziazione???
Rispondi

Da: crop17/12/2015 15:21:48
ho scritto male negoziazzione???
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)