>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Preparazione al concorso referendario TAR
45363 messaggi, letto 2648307 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>

Da: Coscienza di Zeno 20/04/2018 11:28:05
Sono davvero contento per i colleghi.....ma se li devono ripetere innanzi agli stessi commissari non vorrei che -per non smentirsi - adottino ogni sistema per confermare la bocciatura.....

Da: OrdoQuaestionum   1  - 20/04/2018 11:32:33
Diversa composizione

Da: Cenerentola80 20/04/2018 13:46:44
ragazzi il corso della direkta a tal fine inizia il 14 settembre..........................................

Da: gigettorossetto 20/04/2018 15:38:34
passante che serie tv attuale suggerisci? ho appena finito la casa di carta che mi è piaciuta molto.

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 20/04/2018 15:41:07
La compensazione delle spese di lite per più ragioni
Si estende il perimetro per la compensazione delle spese. È questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 77 depositata ieri con la è stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo 92, comma 2 del Codice di procedura civile nella parte in cui non è previsto che il giudice possa compensare le spese tra le parti non solo nelle ipotesi di «assoluta novità della questione trattata» o di «mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti», ma anche quando esistono «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
La Corte, nell'affrontare la questione, sollevata dai tribunali di Torino e di Reggio Emilia, ricostruisce tutti i passaggi che hanno condotto sino alla attuale (e censurata) disciplina in materia di ripartizione delle spese processuali. Ad accentuarsi, nel corso del tempo, è stata la consapevolezza, davanti a una crescente domanda di giustizia, anche per effetto del riconoscimento di nuovi diritti, che la giurisdizione è una risorsa limitata e che misure di contenimento del contenzioso civile devono essere concretizzate. Così, quando, malgrado tutti gli istituti messi in campo in questi anni per evitare che una controversia approdi in un aula di tribunale (dalla conciliazione alla negoziazione assistita), si arriva alla decisione del giudice appariva giustificato che «l'alea del processo debba allora gravare sulla parte totalmente soccombente secondo una più stretta regola generale, limitando alla ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" la facoltà per il giudice di compensare le spese di lite».
Un equilibrio però compromesso, da ultimo, dall'intervento del 2014 che ha cristallizzato la possibilità di compensazione ai soli due casi dell'assoluta novità della questione trattata e del cambiamento della giurisprudenza su questioni essenziali. Si tratta però di una scelta, afferma ora la Consulta, che contrasta sia con il principio ragionevolezza sia con quello di uguaglianza, dal momento che sono state escluse altre fattispecie analoghe.
Se infatti si prende in considerazione la ragione alla base dell'inserimento del caso dell'inedita giurisprudenza, la si può individuare nel sopravvenuto nuovo quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ratio che però può essere trovata anche in altri situazioni invece escluse, come l'entrata in vigore di una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia delal stessa Consulta, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione comunitaria.
©
Giovanni Negri

Da: Domandona  20/04/2018 16:24:32
Cenerentola grazie dell'informazione, sai anche quando è prevista la conclusione secondo il calendario del corso? Così ci facciamo un'idea

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: OrdoQuaestionum  20/04/2018 16:46:36
Il corso Giappichelli ancora non ha fissato date

Da: Cenerentola80  21/04/2018 15:01:31
AllOra la persona con cui ho parlato mi ha detto che è molto orientativo perché ci può essere un primo rinvio a giugno con un altro a luglio. E con prove che potrebbero essere anche ai primi del prossimo anno  (ma io non credo ). Mi ha detto che in base alle informazioni acquisite (non so a cosa si riferisse ) hanno reputato fissare inizio per intensivo il 14 settembre riservandosi però di modificare la data in itinere. In pratica aspettano la Gazzetta. Ovvio che inizio corso a settembre vuol dire prove il prossimo anno.... ma non mi ha detto altro solo di iscrivermi e di seguire l iter....dipende  da tanti fattori. Mi aveva insospettito la data di settembre. Per quanto riguarda Giappichelli io non so se davvero poi lo farà il corso...

Da: LED1 22/04/2018 13:03:06
insomma deciditi: 2018 o inizi 2019?

Da: Raffa79 22/04/2018 18:54:53
Buona sera....tra i corsi di preparazione a distanza quale mi consigliate?

Da: Cenerentola80 23/04/2018 11:11:42
ed io che ne so.....mica sono in commissione....mi limito a dirvi quello che mi è stato riferito.....chiamate anche voi se volete

Da: dsax 23/04/2018 14:58:54
curiosità: un magistrato tar guadagna di più di un magistrato corte dei conti? molti di quelli che han vinto il concorso cc poi comunque tentano tar, ma non viceversa, mi chiedo il perché.. maggior prestigio? stipendio più alto? materia più bella?? ...

Da: Fontedelpoggio 23/04/2018 15:19:50
Il magistrato Tar fa il giudice a tempo pieno, e lo fa anche se va al Consiglio di Stato. Un magistrato contabile, invece, può assumere funzioni assai diverse fra di loro. Il Pm contabile indaga sugli illeciti erariali ed emette l'atto di citazione nei giudizi di responsabilità contabile.
Poi ci sono le funzioni giurisdizionali dove i magistrati devono decidere le cause che vanno dalle responsabilità, ai giudizi di conto, fino al contenzioso pensionistico (dove si applica il rito del lavoro, se non mi sbaglio).
  Poi ci sono le funzioni della Sezione di controllo, che richiedono un'ampia visione di sintesi del funzionamento delle P.a. e  la capacità di saper leggere i bilanci delle Amministrazioni pubbliche al fine di impartire le raccomandazioni inerenti le azioni correttive.
  Pensate ad un magistrato che deve mettere la testa nel bilancio di Roma capitale o di Torino o di Napoli ecc. ecc.

Da: panormita 23/04/2018 15:43:54
Segnalo questo articolo di dottrina sulla conferenza di servizi semplificata

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36128&content=Cons.+St.+sent.+n.+5044/2016:+per+un+corretto+inquadramento+della+conferenza+di+servizi+semplificata&content_author=Stefano+Bucello

Da: ironmax  23/04/2018 18:44:37
Il Tar ha bocciato la commissione

Da: ironmax  23/04/2018 18:45:51
Chissà quanti errori ci sono stati agli scritti...

Da: Mandorlasalutare  24/04/2018 09:02:06
Ciao aspiranti referendari Tar. Ho partecipato al concorso TAR 2016 . Sono una funzionaria ottavo livello.Vi ho seguito molto nel periodo degli scritti, quando mi avete fatto compagnia ogni giorno con le vostre esperienze simili alle mie. Ora vi seguiro' da vicino.
Mandorla

Da: alefede7 24/04/2018 09:45:22
Caro Ironmax agli scritti non ci sono stati errori ma illegittimità!!! Dal mio accesso agli atti sono emersi compiti corretti due volte prima bocciati poi promossi con un verbale in cui la motivazione dell'atto amministrativo e' inesistente...il Presidente ad Librium ha deciso di ricorreggere tutti quelli che avevano raggiunto il 155 (e allora perché non anche il 154!!ecosi via) edaddoruttura ha ricorretto un candidato che aveva raggiunto il 160 ma aveva ottenuto un'insufficienza ad una prova!!!in totale violazione del bando!!!io sono ancora allibita!!!!!

Da: alefede7 24/04/2018 09:46:54
*ad libitum

Da: REFERENDARIA80 24/04/2018 13:16:38
buongiorno a tutti. come state? non scrivo spesso ma ora vorre 1 informazione ho letto i vostri post e devo prendere una decisioone. vorrei seguire un corso e mi sembra che ora ci sia direkta che parte a settembre poi ho letto (DA VOI RIPORTATO NON RICORDO CHI) promopa e poi just for you che parte a maggio. quale mi consigliate di seguire ne conoscete altri? grazie

Da: quattrocodici 24/04/2018 16:29:19
Scusate,
sto chiamando il Dott. Piso da una settimana, senza esito. Ho inviato una mail,
ma mi è tornata indietro.
Ho scritto a serviziopersonalemagistratura@governo.it.
Come fare?
Grazie.

Da: OrdoQuaestionum  24/04/2018 16:32:43
Attendere lunedì 7 maggio

Da: quattrocodici  24/04/2018 16:59:57
Grazie molte, Ordo...
Quindi... Rispondono solo telefonicamente...

Da: Volutamente 24/04/2018 17:31:24
Buonasera scusate a chi avete chiesto informazioni circa le domande già presentate? io non ho avuto alcuna comunicazione e vorrei capire

Da: quattrocodici   1  - 24/04/2018 21:08:51
Si. Ottima domanda...

Da: Mandorlasalutare   1  - 25/04/2018 09:15:02
Dovete andare sul sito presidenza usri magistrature. Nella parte dedicata al concorso da 50 posti troverete "avvisi integrativi".

Da: Re Leone  1  - 25/04/2018 09:24:04
Hai ragione Iron max
Dalle motivazioni del tar è emerso che
La composizione della commissione orale
Era irregolare xche i supplenti comparivano
Secondo un calendario prefissato senza
Che la giustificazione dei componenti effettivi
Fosse effettiva e documentata da impossibilità
Gravi o urgenti
Allora lo stesso principio era da valere per tutti
I bocciati agli scritti dalla stessa composizione
Di commissione irregolare
La presidenza dovrebbe intervenire a fronte
Della palese irregolarità e della violazione ennesima di
Par Condicio

Da: Fontedelpoggio  2  - 25/04/2018 10:59:12
Per chi si occupa di ambiente!

Nuove case, sanzioni ambientali soft
Analisi della volumetria in queste situazioni sganciata dagli elementi urbanistici
Gli abusi edilizi hanno un peso diverso, se danneggiano l'assetto urbanistico o l'ambiente: lo sottolinea la Cassazione penale con la sentenza 16697 del 16 aprile.
In provincia di Cagliari si era demolito e ricostruito un fabbricato, adottando sagome e materiali diversi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza l'autorizzazione ambientale. In tale caso, indipendentemente dalla presenza di un titolo edilizio (permesso di costruire, Scia pesante), è scattata la sanzione penale paesaggistica, a norma dell'articolo 181, comma 1, Dlgs 42/2004.
La norma riguarda gli aumenti su costruzioni preesistenti di oltre il 30%, o comunque per più di 750 metri cubi, mentre se l'abuso ambientale riguarda opere completamente nuove, vi è sanzione ambientale solo per volumetrie superiori a mille metri cubi. Quindi, mentre per gli abusi edilizi non ambientali, vi sono sempre sanzioni penali, per gli aspetti ambientali vi è una specifica sanzione penale meno grave per le nuove costruzioni (entro mille metri cubi) rispetto alla fascia di esenzione da sanzioni penali ambientali per ampliamenti fino a 750 metri cubi.
In altri termini, le ristrutturazioni con aumento di volumetria sono irrilevanti per la norma penale ambientale fino a 750 metri cubi, mentre il limite diventa più elastico, giungendo fino a mille metri cubi, se si è realizzato in zona vincolata un volume integralmente nuovo.
La realizzazione di nuovi 900 metri cubi è quindi immune da sanzioni penali ambientali (perché si è all'interno di mille metri cubi) mentre le demolizioni e ricostruzioni hanno una stessa immunità da sanzioni penali ambientali solo entro la soglia di 750 metri cubi.
Il diverso trattamento si spiega, secondo la Cassazione, perché in materia ambientale l'analisi della volumetria prescinde da criteri urbanistici (e cioè dal mero calcolo dei metri cubi), dovendosi considerare l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. In conseguenza, se sul terreno era preesistente una costruzione (anche se demolita del tutto), vi è immunità da sanzioni penali ambientali se l'intervento abbia comportato un aumento dei manufatti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore ai settecentocinquanta metri cubi.
Se invece si tratta di nuove costruzioni (nuove da livello zero, cioè su terreni in precedenza senza nessuna costruzione), vi è sanzione penale ambientale se l'intervento abbia comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
Le affermazioni della Cassazione distinguono quindi tra aspetti edilizi ed ambientali, adottando un criterio coerente, ad esempio, allo scarso peso che viene dato ai volumi interrati e comunque non visibili: mentre il peso ambientale di un ampliamento è sempre un'innovazione (rilevante fino a 750 metri cubi), il peso ambientale di una nuova costruzione va depurato da piani interrati o volumi non visibili, e quindi ha una maggiore tollerabilità, che giustifica il limite più ampio di mille metri cubi prima di irrogare la specifica sanzione penale ambientale.
©
Guglielmo Saporito

Da: OrdoQuaestionum  25/04/2018 11:19:14
@Quattrocodici
...perdonami, la mia era una battuta: venerdì scorso è partito uno dei ponti più lunghi dell'età repubblicana, che terminerà lunedì 7 maggio :)

Ieri un cliente mi ha detto "avvocato, prima del 7 maggio non se ne parla"...

Prova domani a richiamare in presidenza..

Da: quattrocodici  25/04/2018 13:43:33
Ma non ti preoccupare, Ordo, per una battuta!
Il fatto è che non voglio scocciare né voi del forum né i miei amici che partecipano al concorso, anche troppo pazienti, con troppe domande. Ognuno ha le sue preoccupazioni, deve in più studiare, e mi sembrava più giusto tentare, in via privilegiata, la strada istituzionale.
Se proprio devo, scomodero' il buon Passante, sempre così disponibile. Anche se non mi sembra giusto rubargli troppo tempo, a meno che questo non sia assolutamente necessario.
Se non colgo le battute, è solo colpa mia... Non ti devi scusare di nulla.
Sei sempre stato così carino... Grazie per aver puntualizzato.

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, ..., 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 - Successiva >>


Torna al forum