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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: Fontedelpoggio  2  - 14/04/2018 09:17:55
Ecco un esempio di "cattiva" giurisprudenza penale. Si fa un gran parlare della corruzione all'interno delle Amministrazioni pubbliche, ma la corruzione fra privati è fin troppo sottovalutata.
Non è il caso di fare i nomi di ex magistrati amministrativi che si "gloriavano" di guadagnare somme più alte dei loro stipendi attraverso arbitrati nei quali la P.a. chissà perchè, perdeva sempre.....

Non è reato corrompere un arbitro
Malgrado gli effetti del lodo siano sempre più equiparati alla sentenza
Corrompere un arbitro non è reato. Il componente di un collegio arbitrale, infatti, non è considerato pubblico ufficiale e non gli possono essere contestate nè la corruzione nè la corruzione in atti giudiziari. Lo chiarisce un decreto di archiviazione emesso dalla sezione Gip del Tribunale di Milano (il n. 28512/17), con il quale si valorizza l'articolo 813, comma 2, del Codice civile. Questa norma esclude per gli arbitri sia la qualifica di pubblico ufficiale sia quella di incaricato di pubblico servizio. E questo anche se il Codice penale, all'articolo 357, afferma la natura di pubblico ufficiale dei soggetti che esercitano una pubblica funzione giudiziaria.
Il decreto ricostruisce, con riferimento anche a precedenti interventi della Corte di cassazione, un percorso di progressiva equiparazione tra gli effetti del lodo arbitrale e quelli della sentenza. Ma lo fa contestualmente all'inserimento della norma del Codice civile sull'identità dell'arbitro, motivata dal fatto che l'arbitrato rappresenta sempre una rinuncia alla giurisdizione pubblica con l'unica preoccupazione per il legislatore che l'attività posta in essere da soggetti privati possa essere equiparata, sul piano degli effetti, all'attività giurisdizionale esercitata dai magistrati.
Del resto, l'avvicinamento tra lodo e sentenza è stato confermato anche dai più recenti interventi di riforma del processo civile, quelli datati 2014, che, in funzione di smaltimento del contenzioso arretrato, hanno previsto la possibile devoluzione a collegi arbitrali di liti giacenti.
«Pare, in sintesi - osserva il decreto -, essersi voluto rimarcare che, se l'esito dell'attività svolta dagli arbitri, proprio perché regolamentata dalla legge e soggetta all'applicazione del diritto, può equipararsi all'esito dell'attività svolta dai giudici, il rapporto in forza del quale gli arbitri esercitano le loro funzioni è e rimane pur sempre privatistico con possibilità di dolersi di eventuali condotte illecite degli arbitri in sede civilistica».
Gli arbitri intervengono e sono legati alle parti private solo per effetto di un negozio giuridico di natura privatistica. Si tratta di un mandato, come è stato ricordato sempre dalla Corte di cassazione civile con la sentenza n. 6736/2014, nella quale si è escluso che i consulenti tecnici nominati dal collegio arbitrale potessero essere equiparati a quelli nominati nell'ambito di un procedimento con pieno carattere giurisdizionale.
L'identità privatistica degli arbitri non è compromessa per il solo fatto che la loro attività è regolata dalla legge e si traduce nell'applicazione della legge. Né, proprio per l'articolo 813, viene meno per l'equiparazione del lodo ad una sentenza sul piano della tutela dei diritti.
©
Giovanni Negri

Da: Fontedelpoggio  2  - 14/04/2018 09:28:33
Per chi crede nell'intervento "diversamente pubblico" nell'economia......


Ecco dove la Cdp investe i risparmi postali
La Cassa depositi prestiti attinge dai conti correnti per gli investimenti. L'ultimo ingresso è nel capitale di Telecom Italia
Molti risparmiatori che depositano i propri risparmi in Posta credono che i soldi messi lì siano al sicuro, cioè non corrono nessun tipo di rischio. Il che è vero fino a un certo punto: infatti, molti risparmiatori non sanno che da quel tesoretto (solo dai conti correnti oltre 170 miliardi a fine 2017), la Cassa depositi e prestiti (Cdp, detenuta per l'83% dal Mef e il rimanente da svariate fondazioni bancarie) "attinge" per finanziare diverse attività.
La particolarità di Cdp, infatti, è quella di ricevere come principale fonte di finanziamento i flussi dei conti postali. Cioè, i correntisti presso le Poste italiane "prestano" i loro averi alla Cdp che poi ne dispone sulla base di logiche assai più ampie rispetto a quelle di una banca tradizionale.
La Cdp, per esempio, fa prestiti agli enti territoriali (con il 20% dell'attivo); detiene quote in Eni (25,76%), Poste Italiane (35%), Terna (29,85%), Snam (30,10%), Italgas (26,04%), Fincantieri (71,64%), Saipem (12,55%), Sace (100%), Fintecna (100%), Elite (15%), investimenti che nel 2016 e 2017 hanno avuto nel complesso rendimenti significativamente positivi.
Cdp, poi, ha numerose quote di fondi orientati allo sviluppo di infrastrutture. Insomma, investe sul futuro del nostro Paese e andrebbe vista in quest'ottica anche la recente acquisizione di una quota di Telecom Italia (4,26%), strategica per mantenere la principale infrastruttura di tlc in mani "amiche".
Ma è sicuro che questi soldi siano spesi in maniera accorta? «Lo status di Spa di Cdp - risponde Jacopo Ceccatelli, ad di Marzotto Sim - dovrebbe consentire di resistere meglio a eventuali strumentalizzazioni della politica; in questo senso la nomina di manager prevalentemente dal settore privato va decisamente in questa direzione. La quota preponderante del Mef e il fatto che i manager siano comunque nominati dal Governo, lascia però teoricamente aperte possibilità di una strumentalizzazione futura di Cdp per scopi politici».
In pratica, la natura "ibrida" di Cdp rappresenta un'arma a doppio taglio; da un lato le consente di intervenire nell'interesse del Paese dove altre banche d'affari non oserebbero, dall'altro potrebbe essere spinta ad acquisire o finanziare attività con dubbie prospettive economiche ma con forti valenze politiche. In questo senso, per esempio, l'acquisizione nel 2012 di Fintecna e Sace (partecipate dallo Stato) fu definita dai più rigorosi come un mero artificio contabile per abbassare il debito pubblico italiano.
Come possono essere visti allora il recente intervento di Cdp nel Fondo Atlante e il possibile ruolo come investitore finanziario in Alitalia? «Da un lato - conclude Ceccatelli - possono essere viste come iniziative coerenti con la finalità di sostenere il "Sistema Italia", dall'altro come investimenti dagli esiti assai incerti, ma pur sempre in linea con gli obiettivi stabiliti dallo statuto Cdp. L'importante è mantenere un complessivo equilibrio».
©
Pagina a cura di
Marcello Frisone

Da: panormita  3  - 14/04/2018 12:12:22
Grazie per le segnalazioni, Fonte del Poggio

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
 1  2  - 14/04/2018 13:29:14
Concordo con Panormita, grazie Fonte. E in particolare il decreto di archiviazione sugli arbitri mi lascia a bocca aperta...
Dovrei vedere meglio la questione, perchè detta così è semplicemente folle.
Saluti passanti con occhi stupiti l'indegnità trionfante rimiranti

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 15/04/2018 10:10:39
Stop agli appalti illeciti nella Pa
La somministrazione di personale possibile solo tramite le agenzie per il lavoro
Nelle scorse settimane ha suscitato attenzione (anche su questo giornale) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1571 del 12 marzo 2018 (Sez. III), in materia di criteri distintivi tra appalto e somministrazione.
La particolarità della sentenza non sta tanto nei principi affermati, del tutto coerenti con la giurisprudenza consolidata della Cassazione in materia, quanto nella particolarità del caso, che coinvolge la Pubblica Amministrazione, come si evince dal fatto che sia proprio la giustizia amministrativa ad occuparsi di una questione squisitamente giuslavoristica.
Riepiloghiamo brevemente la vicenda. Una Asl indice una gara per l'affidamento di attività di supporto ai propri uffici nei settori più disparati (amministrativo, tecnico, contabile, di segreteria, front-office e vari altri), qualificandolo come appalto di servizi. Ne consegue che la partecipazione alla gara è aperta a tutte le imprese commerciali, con particolari requisiti d'accesso incentrati sullo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto di gara. Una società di somministrazione impugna il bando sostenendo che, per quanto si legge nel bando stesso, la procedura avviata dalla Asl ha ad oggetto non un appalto di servizi, bensì una somministrazione di lavoro. Quindi avrebbero dovuto essere ammesse alla gara solo le agenzie per il lavoro autorizzate all'attività di somministrazione, che viceversa non avevano potuto neppure partecipare in quanto prive dei particolari requisiti di accesso richiesti.
In primo grado il Tar respinge le domande dell'agenzia. In appello la sentenza viene capovolta, e il bando di gara annullato.
Il Consiglio di Stato, con una articolata e ben strutturata decisione, ritiene che il "servizio" richiesto dalla Asl e messo a gara altro non sia che una fornitura di manodopera, cioè una somministrazione di lavoro, che può essere effettuata solo dai soggetti autorizzati, le agenzie per il lavoro, che garantiscono il rispetto delle garanzie previste dalla legge per i lavoratori somministrati.
A queste conclusioni il Consiglio di Stato giunge sulla base di una disamina delle stesse previsioni del bando. E qui sta una delle peculiarità della sentenza. Alla affermazione della non riconducibilità della fattispecie ad un genuino appalto di servizi si arriva non sulla base di un'istruttoria in una causa promossa dal lavoratore impegnato nell'appalto, o di un accesso degli organi ispettivi, come normalmente accade in questo tipo di vicende. La non genuinità dell'appalto emerge per tabulas dalla descrizione delle caratteristiche del servizio richiesto contenuta nel bando di gara. Prima tra tutte la natura delle prestazioni richieste dalla Asl, consistenti non in un opus o comunque in un risultato, ma in un determinato numero di ore di lavoro annue per ciascun settore di attività.
Anche il corrispettivo del servizio posto a base d'asta, del resto, era determinato con riferimento al "costo" di un'ora di lavoro moltiplicato per il numero di ore richieste, senza alcun collegamento con un qualsivoglia concreto risultato delle prestazioni di lavoro fornite. Il che ha reso evidente come la Asl intendesse ottenere non un servizio ben identificabile, bensì un certo numero di persone che andasse ad integrare l'organico (insufficiente) dell'ente per fornire un apporto di lavoro indistinguibile da quello dei dipendenti dell'ente stesso.
L'esame della fattispecie alla luce dei tradizionali criteri distintivi tra somministrazione e appalto ha portato il Consiglio di Stato a concludere per l'insussistenza di un genuino contratto di appalto. In particolare, nella sentenza si evidenzia come dalle disposizioni del bando emerga chiaramente che l'organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio e l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nella commessa siano in capo alla Asl. Le modalità di determinazione del corrispettivo, rapportato alle ore di lavoro fornite, escludono poi nella sostanza il rischio d'impresa.
Si può comprendere che, in epoca di restrizione alle assunzioni, la Pa cerchi di integrare l'organico come può per fornire i servizi richiesti dall'utenza. Ma questo non giustifica il ricorso a forme di acquisizione del lavoro illegittime o comunque improprie, quando l'ordinamento offre strumenti legittimi (e rispettosi dei diritti del lavoratori) per ottenere la stessa cosa. Stupisce che, a 15 anni di distanza dall'introduzione della somministrazione di lavoro, si possa ancora far ricorso ad appalti non genuini per mascherare una fornitura di manodopera. Stupisce ancora di più che a farlo sia la Pa, che quanto a legalità dovrebbe dare il buon esempio.
©
Aldo Bottini
LO SPARTIACQUE In un bando Asl emergeva che l'organizzazione dei mezzi per lo svolgimento del servizio e il potere direttivo restavano in capo alla struttura

Da: Fontedelpoggio  1  2  - 16/04/2018 16:18:27
Il comodato resta fuori dalla ripartizione
La sentenza 27250/2017 della Cassazione risolve anche un altro interessante problema, che spesso si pone nella pratica quotidiana. Il tema è quello del padre che concede a uno dei suoi figli il comodato di una casa, magari per un lungo periodo: in sostanza, il beneficio del figlio è quello di non dover comprare una casa per andarvi ad abitare né di pagare alcunché per il godimento della casa di proprietà del genitore. Si tratta di capire se questo beneficio abbia un qualche peso nella ripartizione dell'eredità, per esempio al cospetto di altri familiari che non abbiano avuto un analogo trattamento.
Dato che le donazioni che il de cuius stipula durante la propria vita rilevano ai fini del calcolo della legittima, si può considerare come tale il godimento gratuito dell'immobile che il padre abbia concesso al figlio? E, quindi, si può considerare come donazione un valore pari al canone (di "mercato") che il figlio avrebbe dovuto pagare al padre, se, anziché di un comodato, si fosse trattato di una locazione?
La risposta della Cassazione è decisamente negativa, e ciò in base al ragionamento che il godimento, a titolo gratuito, di un immobile deve essere necessariamente inquadrato come un contratto di comodato. Ne consegue che il vantaggio tratto dal comodatario dall'uso personale e gratuito della cosa che gli è comodata non può essere considerato al pari di un arricchimento che deriva da una donazione, in quanto l'utilità che il comodatario consegue «non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti (come invece nella donazione), bensì il contenuto tipico del comodato stesso».
Inoltre, va considerato - secondo la Cassazione - che l'obbligo di restituzione della cosa oggetto del comodato è elemento essenziale di tale contratto, caratterizzato dalla temporaneità del godimento concesso al comodatario in relazione alla gratuità dell'uso: una situazione, in sostanza, che è incompatibile con una illimitata rinuncia alla disponibilità del bene da parte del comodante e che perciò presenta elementi del tutto «estranei alla struttura ed alla finalità della donazione».
Queste differenze tra la situazione che deriva da un comodato e quella che deriva da una donazione comportano, quindi, l'insussistenza, nel comodato, del cosiddetto animus donandi (o spirito di liberalità) che invece costituisce una caratteristica imprescindibile della donazione, dovendosi escludere che le parti, stipulando il comodato, abbiano voluto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto del negozio. Nel comodato lo scopo di liberalità è limitato all'uso gratuito del bene, ferma restando la titolarità del diritto reale in capo al proprietario, circostanza che configura la causa tipica del contratto di comodato e ne evidenzia la differenza da quella che contraddistingue la donazione.
©

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Da: gimmyandara 17/04/2018 11:02:27
Anche il corso TAR Giovagnoli ha subito la falcidia dell'affaire Bellomo.....
Lezioni condotte da Avv.ti dello Stato e non dal Consigliere....
Chi ci guadagna e chi ci perde?...........

Da: gigettorossetto  4  2  - 17/04/2018 11:27:02
dovrebbero abolirli tutti i corsi e partire tutti alla pari, per qunato alla pari non si parte mai dato il gap lavorativo e di condizioni sociali e familiari di nascita

Da: mirtillamalcontenta 17/04/2018 15:50:57
...se siete a tale livello di preparazione non pensate solo per voi, c'è chi come me, ha tratto grande giovamento dai corsi e visoni più profonde.... il gap  x questi concorsi è anche di preparazione

Da: mirtillamalcontenta 17/04/2018 15:51:02
...se siete a tale livello di preparazione non pensate solo per voi, c'è chi come me, ha tratto grande giovamento dai corsi e visoni più profonde.... il gap  x questi concorsi è anche di preparazione

Da: quattrocodici  17/04/2018 15:57:51
Un Passante,
posso chiederti una cosa scrivendo al tuo indirizzo di posta elettronica?
È ancora rossomalpelo? o giù di lì?...
Grazie.

Da: mario123 17/04/2018 16:53:35
Scusatemi, capisco che nessuno ha la bacchetta magica, ma qualcuno sicuramente ( come Passante e anche altri) ha rapporti e informazioni utili ai fini del ns concorso. Nella prossima Gazzetta ufficiale del 18 maggio 2018, ci sarà un rinvio? Devo fissare le ferie per fine giugno, sapete se ci sarà un ulteriore rinvio per ottobre - novembre come sembrava probabile per gli scritti?

Da: mef19  17/04/2018 18:06:21
Scusate,ma per visualizzare le sentenze dell'Adunanza Plenaria,accedendo al relativo link,digitando anno 2018 si visualizza elenco 2017?Cosa sbaglio?

Da: Deontico eburneo 18/04/2018 02:22:58
A letto, dai...domani si lavora!

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  - 18/04/2018 07:53:01
malpelorosso1960@libero.it Scrivimi pure.
E/o chiedimi l'amicizia su Facebook.
Un passante, laureato alla Miskatonik University e nato a Samarcanda...
Non ho idea di cosa ci sarà in Gazzetta il 18 maggio. Io raccolgo le notizie che voi mi date, non ho rapporti personali. Le confronto tra loro, valutandone la verosimiglianza e la attendibilità, e se ho il consenso dalla fonte stessa, le divulgo.
Saluti passanti le notizie (e le vite...) degli altri rivelanti

Da: panormita 18/04/2018 08:04:02
Immagino che il 18 ci sarà un rinvio. Non ho mai visto la fissazione del diario delle prove durante il tempo di apertura del concorso. Poi, per carità, c'è sempre una prima volta.

Da: Cenerentola80 18/04/2018 09:09:27
dovrebbe esserci un rinvio visto che le prove si svolgeranno, presumibilmente, verso novembre o oltre e i corsi partono a maggio per finire verso ottobre.....

Da: quattrocodici  18/04/2018 09:19:55
Grazie, sei un tesoro!
Ti scriverò nei prossimi giorni.

Da: LED1 18/04/2018 17:41:03
perchè il 18 maggio non ci può esseere l'indicazione delle date delle prove scritte ( x appunto ottobre o novembre)

Da: LED1 18/04/2018 17:41:07
perchè il 18 maggio non ci può esseere l'indicazione delle date delle prove scritte ( x appunto ottobre o novembre)

Da: OrdoQuaestionum  19/04/2018 07:54:50
Una delle ipotesi che davo tempo fa è che comunque pubblichino le date degli scritti: nov, dic o gen....quando sarà sarà. Di fatto mi pare non gli sia precluso farlo a termini di presentazione domanda aperti

Da: Coscienza di Zeno 19/04/2018 09:17:52
Buongiorno. Ricordo male o ieri ci doveva essere l'udienza al TAR dei bocciati all'ultimo concorso referendario? Avete notizie?

Da: OrdoQuaestionum   1  - 19/04/2018 15:12:20
Sospese le bocciature, fissati gli orali da tenersi entro 90 giorni. Bene

Da: Fio980  1  - 19/04/2018 16:39:16
!!!
che numero è l'ordinanza?

Da: Maschiotto  19/04/2018 19:12:36
Precedente interessante

Da: Andnowtheverybeautifultruth 20/04/2018 08:26:11
Fumus dappertutto, quella commissione faceva fumus dappertutto.
Ma state certi che il CdS farà il suo..
Che tristi vicende!

Da: mirtillamalcontenta 20/04/2018 08:47:11
...sono contenta per i colleghi candidati ma vi chiedo...visto che ll'innalzamento dei posti a 20 e riapertura dei termini tenevano conto anche dei posti 5 posti non coperti dell'ultimo conorso....ed adesso cosa potrebbe accadere?

Da: Fontedelpoggio 20/04/2018 09:15:41
Boh! Il tutto si risolve intriducendo il principio di elasticità della dotazione organica dei magistrati amministrativi.

Da: Maschiotto  20/04/2018 09:50:01
Incrociamo le dita per i Colleghi 

Da: mirtillamalcontenta 20/04/2018 10:47:17
si sarei molto felice se la commissione ricevesse   da la vittoria dei colleghi la giusta VALUTAZIONE OVVEROSIA BOCCIATA  E NON IDONEA !!!! ed ovviamente se i colleghi potessero realizzare  il loro sogno

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