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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: prot-nick | 13/10/2012 11:43:44 |
L'arroganza è volgare. | |
Da: @ uomini e caporali | 13/10/2012 11:45:19 |
Sei un caporale. | |
Da: eva e sput | 13/10/2012 11:59:36 |
...il rinculo è un concetto fisico, così come il fondoschiena è un concetto anatomico, no? E poi, noi non abbiamo cambiato i nick, li abbiamo solo accorpati! C'è chi è una sola persona e occupa 50 nick, noi siamo un'intera squadra che si presenta con un solo nick! Più risparmio di così! X uomini o caporali Bentornato amico, ti preferiami in questi panni ;-) | |
Da: eva e sput | 13/10/2012 12:05:36 |
Per la rubrica "scoviamo sul web e pubblichiamo" Soleva dire l'epigrammista Marziale"« Lasciva è la mia pagina, ma onesta la vita. » , mentre Gaio Plinio diceva di lui:"« Era un uomo ingegnoso, acuto e pungente, che aveva nello scrivere moltissimo di sale e di fiele e non meno di sincerità . » In molti suoi epigrammi cio' che viene in risalto è l'aspetto comico-satirico anche se a qualcuno potra' sembrare prosaico e volgare. Egli coglie l'aspetto comico e satirico dei vizi e difetti umani , riuscendo a dimostrare grande duttilità nell'alternare frasi eleganti e ricercate a frasi sconce e spesso vernacolari. E' un disincatato realista, più che un moralista o un censore e fustigatore di costumi. Celebri i Cento epigrammi proibiti, con i quali, con arguzia viene descritta una certa "sessomania" di romane e romani antichi. Vi postero' qui alcuni suoi epigrammi tradotti in italiano.Teniamo pero' in debito conto che"…delicato e finissimo, talvolta anche lezioso, spesso crudo e osceno, anche se mai compiaciuto o pornografico; Marziale non è un vero poeta satirico, ma un lirico che sa fare dell'ironia garbatissima, che conosce il rovescio della medaglia degli altri; egli non ci offende, non è amorale… Ragazzi, un consiglio, leggete Marziale, c'è davvero da godere! Parola di Sput | |
Da: TAR LAZIO | 13/10/2012 12:07:37 |
Tar Lazio - Sentenza n. 8141 del 26 settembre 2012 Print Friendly Concorso dirigenti scolastici: prova preselettiva esente da censure d'illegittimità . Con recentissima sentenza (TAR del Lazio sez. III^ bis n. 8141/2012 del 26/09/2012) riferita alla prova preselettiva del concorso per DS, in maniera logica e rigorosa il Consesso Amministrativo Romano ha stabilito la legittimità della prova preselettiva espletata dagli (allora) aspiranti DS su tutto il territorio nazionale. Ciò ha fatto condannando alle spese i numerosi candidati ricorrenti che, non superando la prova preselettiva, e risultati quindi esclusi dal concorso, avevano appuntato in sede giurisdizionale le loro doglianze. In particolare sono stati esplicitati, tra gli altri, i seguenti condivisibili principi di diritto: 1) "riguardo al motivo con cui si lamenta che l'amministrazione avrebbe dovuto astenersi dal formulare quesiti particolarmente complessi (in materia comunitaria, autonomie locali, gestione dell'istituzione scolastica e dell'offerta formativa etc.), va rammentato che la scelta degli argomenti e il grado di difficoltà dei quesiti rientrano nell'ambito della scelta di merito o, quantomeno, in un ambito di discrezionalità tecnica molto ampia che, in quanto tale, risulta essere insindacabile dal giudice amministrativo salvo profili di manifesta illogicità ed irragionevolezza (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 18 giugno 2008, n.5986)."; 2) "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità , in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832)"; 3) con riferimento alla censura con cui si lamenta la formulazione ambigua, generica o incongrua di taluni quesiti e la risposta inesatta, non pertinente o multipla di altri (650, 151, 1192, 1263, 1539, 2551, 2829, 2831, 3612, 4336, 4039, 4336, 4039, 4176, 3055, 3551, 846, 591, 218, 1397, 2104, 1288, 3419, 4397, 4175, 112, 3500, 3767, 4339, nonché 2434, 2804, 4291) che ad avviso dei ricorrenti dimostrerebbe l'inaffidabilità e l'inidoneità della procedura preselettiva a selezionare i candidati secondo criteri di meritevolezza , va evidenziato che la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (Tar Lazio, Roma, III Bis, n.5986/2008) è stata superata dalle successive pronunzie in materia sia di questa stessa Sezione che di altri Tribunali amministrativi (T.A.R. Campobasso Molise, 24 febbraio 2010, n. 135; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 14 gennaio 2010, n.87) e del Consiglio di Stato secondo cui a fronte anche dell'errata formulazione di taluni quiz in una procedura concorsuale, tutti i candidati, non solo i ricorrenti, si sarebbero trovati dinanzi alla medesima evenienza di dover risolvere i quesiti erroneamente formulati con conseguente sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio, sia pure nella comune difficoltà ingenerata dall'inconveniente occorso. Più in generale, poi, nelle procedure selettive col sistema delle risposte plurime a quiz, è regola di comune esperienza che il candidato, il quale ha a disposizione un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda naturalmente a rispondere in via prioritaria ai quiz sui quali si senta particolarmente sicuro e lasci per ultima la soluzione di quei quiz per cui nutra dei dubbi (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 14 gennaio 2010 n. 87); 4) con riferimento al rilievo formulato secondo cui lo svolgimento della prova secondo i tempi e le modalità previste (in particolare, la batteria dei 6.000 quesiti veniva pubblicata in data 1 settembre e ad appena 7 giorni dallo svolgimento della prova ne venivano annullati circa 1.000, ritenuti erronei) avrebbe privilegiato le capacità mnemoniche dei candidati piuttosto che selezionare quelli dotati di un minimo livello culturale, va rilevato che, come affermato con riferimento alla preselezione informatica del concorso a posti di Notaio, ha il solo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo, che renda utile la partecipazione al concorso. I suoi contenuti risultano coerenti con la sua natura di prova e, quindi, con la funzione selettiva, cui essa adempie. Pertanto, non appare irragionevole che il legislatore abbia attribuito valore rilevante in tale fase alle attitudini mnemoniche dei candidati (T.A.R. Roma Lazio sez. I, 4 giugno 2008, n.5484; T.A.R. Roma Lazio sez. I, 16 aprile 2007, n.3275)". I principi sopra delienati potrebbero valere anche per quei concorrenti che, ammessi con riserva a sostenere le successive prove concorsuali in virtù di decreti e/o ordinanze cautelari da parte dei vari TAR regionali ed oggi inseriti nelle gradutorie terminative quali idonei-vincitori (sebbene con riserva) per aver superato le successive prove del concorso, potrebbero venire esclusi dalla procedura a causa del rigetto innanzi al TAR degli originari ricorsi giurisdizionali proposti sulle medesime questioni. Alla luce di tanto, parrebbe potersi pronosticare analoga sorte per i numerosi ricorsi proposti ed attualmente pendenti innanzi al TAR Lazio che, autorevolmente, ed in linea con gli ultimi pronunciamanti in materia del Consiglio di Stato (adito in sede cautelare) hanno escluso ipotesi d' illegittimità degli atti inerenti la procedura concorsuale in argomento. | |
Da: argentovivo | 13/10/2012 12:07:40 |
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Da: argentovivo | 13/10/2012 12:09:25 |
grandissimi eva e sput!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Caustici e intelligenti, senza mai essere volgari!!!!!!!!!!!!! Concordo con uomnini o caporali. L'arriganza non è volgare, è solo l'unica arma, a volte, per combattere un'arroganza peggiore!!! | |
Da: V for vendetta | 13/10/2012 12:20:57 |
Per gli amici vipera68, girobatol, ora basta, senti chi parla, calabrisella (che poi secondo i due cerebrolesi sarei sempre io che cambio nick, come se non avessi di meglio da fare che passare, alla loro stregua, tutta la giornata sul forum) un altro straccio della famigerata bozza della legge di stabilità che riguarda i risparmi del MIUR …. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da … a …. 1. Le disposizioni di cui ai commi da a concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi. 2. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato. 1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell'idoneità all'insegnamento. In caso di esito favorevole l'interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente. 1. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell'economia e delle finanze, sentito l'Inps, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo. 1. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole "può riservare" sono sostituite dalla seguente: "riserva" e dopo le parole "alle esigenze della stessa" sono inserite le seguenti: "risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro". 1. Per l'anno scolastico 2012-2013 l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 1. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 5 la parola "Alle" è sostituita da "Nell'anno scolastico 2012/2013 alle"; b)al comma 5-bis le parole "A decorrere dall'" sono sostituite da "Nell'"; c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: 5-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011. 1. All'articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15. 2. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso. 1. Al comma 3 dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole "uffici scolastici regionali" sono inserite le seguenti parole "o interregionali". 1. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.". 1. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità , non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L'esito dell'esame di idoneità , in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.". 1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l'orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità e per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2013, a quello dell'anno scolastico 2012/2013. 2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche. 3. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo "Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. " 4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. 1. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche : a)al primo periodo, le parole "trecento unità " sono sostituite dalle seguenti "centocinquanta unità "; b)al secondo periodo le parole "cento unità " sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità "; c)al terzo periodo le parole "cento unità " sono sostituite dalle seguenti "cinquanta unità ". 2. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l'anno scolastico 2012/2013. 3. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'Amministrazione richiedente. Chi è onesto intellettualmente ricorda che quando anticipai la notizia, la frustrata arrampicatrice sociale mi accusò di ignoranza, a dimostrazione del suo quoziente intellettivo. Per il cane castrato sput, come anticipato, probabile uno striscione ("fuori i cani castrati dalla scuola pubblica") perché lui è l'emblema del degrado culturale degli ultimi tempi. Per evacanteball solo profonda pena e comprensione per la saggia scelta dell'ex marito. Sarò due giorni immerso nel mondo reale, ma per i due utili idioti, se qualcuno approverà le mie argomentazioni, sarò sempre io che cambio nick. Non è importante. Importante è invece che tante menti libere del forum hanno finalmente capito quel che ripeto da tempo: la scuola pubblica è ridotta così perché ci sono tanti cani castrati sput e evacanteball a popolarla. | |
Da: prot-nick | 13/10/2012 12:25:58 |
@argentovivo Ti distingui sempre per la lucidità del pensiero. | |
Da: Sput-nick | 13/10/2012 12:27:22 |
X VannaforV Chi è onesto intellettusalmente ricorderà che l'espressione "cani castrati" è mia. Ne rivendico la paternità . La smetti di copiare pure le mie citazioni??? ps. Quella degli sctriscioni è un'arte, considerata dal giornalismo moderno uno degli aspetti più incisivi ed efficaci della satira...grazie per volerla dedicare a me! ;-) | |
Da: argentovivo | 13/10/2012 12:29:22 |
X proto-nick Grazie, lo so, me lo dicono tutti. E tu per la lucidità delle scarpe. Quanto paghi per fartele pulire? Grandissimi Eva e Sput... senza di voi questo forum è un funerale! | |
Da: X le menti libere | 13/10/2012 12:31:43 |
perchè non prendete il volo...via da qui, e ci fate parlare dei ricorsi? La propaganda bisogna farla nelle sedi opportune. Questa, per me, è onestà !!!!! | |
Da: evakant... | 13/10/2012 12:41:36 |
@vfor Ribadisco la tua ignoranza. A postare da internet una proposta di legge, da qualche mese è capace pure mia nonna. A immaginarne i possibili sviluppi e scenari, solo chi la testa la usa. Ps Se ne hai bisogno, mio marito x un paio di giorni te lo presto volentieri... | |
Da: peccato | 13/10/2012 12:43:36 |
che non si era preso dell'ignorante per l'atto materiale del postare. | |
Da: per tar lazio | 13/10/2012 12:45:43 |
Aspettiamo la sentenza del CdS del 22 Novembre e anche in quel caso se dovesse essere in linea con il tar lazio, non casca il mondo. Il concorso a ds è un tentativo di cambiamento, non la lotta contro una malattia rara. Noi giovani avremo la possibilità , se vorremo ancora, di riprovarci tra dieci o anche 15/20 anni. Abbiamo tutta la vita ancora da vivere. Grazie per la sollecitudine e "l'affetto" con cui hai voluto ricordarci e ricordare a tutti le decisioni "negative" per alcuni ricorrenti. Complimenti per la persona che sei. | |
Da: a proposito | 13/10/2012 12:47:42 |
di malattie rare: non ci sono, ma cè la presenza dei malati di malattia rara: arroganza | |
Da: vipera 68 | 13/10/2012 12:55:21 |
@evakant: ora basta stai esagerando!Postare alcune cose riprendendole da internet non e' reato! Anzi e' utile per poi poterne discutere insieme...Non abbiamo bisogno di persone che ipotizzano scenari futuri...se mi va di farlo leggo un libro di fantascienza. @V for vendetta Grazie, condivido in pieno la tua analisi sulla scuola pubblica. @per chi ha usato il mio nick Sto forse capendo chi sei...alcuni amici si stanno muovendo per scovarti. Non e' un avvertimento ...e' una promessa! | |
Da: prot-nick | 13/10/2012 12:59:46 |
@vipera Hai ragione su tante cose, ma non esagererare nemmeno tu. Se non registri il nick lo può usare chiunque in assoluta libertà . E gli avvertimenti o promesse che siano hanno un sapore orribile... | |
Da: Sput-nick | 13/10/2012 13:08:03 |
Scusate, ma concordo con vipera. Non perchè mi attizza, ma perchè penso sinceramente che non sia corretto appropriarsi dell'identità , e dei nick di altre persone. Io lo perdono solo ad Eva :-) | |
Da: Sput-nick | 13/10/2012 13:09:46 |
X a proposito Assolutamente d'accordo, è proprio l'arroganza( che io detesto) che ha creato questo scempio! | |
Da: vipera 68 | 13/10/2012 13:10:28 |
@prot-nick Vedi, io non sopporto chi si diverte in modo ambiguo....E' vero ognuno di noi ha un nick di pura fantasia....ma ora mi chiedo: se qualcuno ha qualcosa da contestare a qualcun altro perche' non dirglielo usando il proprio nick? Si puo' contestare un'idea, un opinione, un modo di essere....ma non si dovrebbero mai esprimere giudizi di merito sulle persone. Quei giudizi spettano a qualcun Altro! | |
Da: X Eva | 13/10/2012 13:12:02 |
Hai ragione, una cosa si può ache proporre, sta poi a chi di dovere contrastarle. IO, per esenpio, è da mesi che faccio proposte a sput, ma lui non mi vuole!!!... con stima susanna | |
Da: Bravi Sput | 13/10/2012 13:13:12 |
Hai ragione, è assolutamente scorretto appropriarsi dei nick altrui! Un conto è scherzare, un altro è agire in modo scorretto! | |
Da: Bravo Sput | 13/10/2012 13:14:02 |
Hai ragione, è assolutamente scorretto appropriarsi dei nick altrui! Un conto è scherzare, un altro è agire in modo scorretto! | |
Da: Sput-nick | 13/10/2012 13:21:03 |
x vipera se hai la possibilità di scoprire chi ti ruba il nick, vai fino in fondo. Così capirai chi sono le persone scorrette e senza etica! X Eva Non erano nè equazioni, nè sillogismi, tesoro, ma solo l'ennesimo maldestro tentativo di copiarmi le battute!!! Tu rubami ciò che vuoi tesoro!!! | |
Da: prot-nick | 13/10/2012 13:22:00 |
@vipera Hai ragione, ma lo sappiamo che comunque c'è chi si diverte in modi che per altri sono sgradevoli, che c'è chi offende, che c'è chi in mala o buona fede fa l'ambiguo, che c'è chi è scorretto. E' così e lo sappiamo. Se non vuoi che altri "giochino" col tuo nick registralo, perché se non lo fai sai che altri lo possono usare anche se non ti piace e sai che, alla fine, non gli puoi comunque dire niente. Se non che sono dei maleducati | |
Da: senti chi parla | 13/10/2012 13:23:37 |
Grande V for vendetta!!!! Credono di essere i piu' intelligenti e preparati personaggi del forum....e invece sono degli emeriti ignoranti palloni gonfiati!!!!!!! | |
Da: prot-nick | 13/10/2012 13:23:44 |
e comunque non mi piaci , vai a quel paese , pppprrrrrrrrrrrrrrrrrr ! | |
Da: ATTENTI AI LUPI | 13/10/2012 13:24:44 |
EVA E SPUT NON PARLANO DELLA SOSTANZA, MA DI FUMO. AVESSE RAGIONE IL FAMIGERATO VXV A CONSIDERARLI UTILI IDIOTI? ANCHE SE PER ME INVECE SONO QUALCOSA DI PEGGIO | |
Da: per per TAR LAZIO | 13/10/2012 13:27:56 |
Veramente io sono un ricorrente...volevo solo condividere questo momento di sconforto, nulla più. | |
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