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Dirigenti scolastici, il ricorso - messaggi fino al 2012
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Da: teresa42 | 25/10/2011 17:27:12 |
@,,,, scusa ma tu nel forum prima del 12 c'eri????no ...sai perchè.... mi era sembrato (forse sbagliando - ma non credo) che tutti avessero QUALCOSINA da ridire...ma.....e qui viene il bello.... NESSUNO e dico NESSUNO (perchè non conveniva a nessuno)ha fatto nulla e c'era taaaaaaaaaaaaanto da dire e fare. ma come al solito abbiamo abbassato la testa e ci siamo messi tutti a cercare di memorizzare (chi ci è riuscito e chi no)quegli orribili quiz( e non ditemi di no insultereste voi stessi,almeno in questo siate coerenti). non mi venire a dire che chi li ha passati ha studiato più degli altri perchè ormai è chiaro a tutti (anche a chi è passato) che non è così.guarda caso (e parlo di quelli che CONOSCO ma penso che anche altri possano avvalorare ciò che dico)sono rimasti fuori MOLTI degli"insospettabili"mentre "gli altri" sono dentro e non si sa come (ripeto, se no vengo assalita ,sto parlando del mio vissuto e non di altri). personalmente tutti i miei colleghi sono rimasti a dir poco e sinceramente dispiaciuti ed increduli che io non sia passata ...." ma come tu proprio tu ....???" "non è possibile è passata una mia conoscente che non capisce un tubo e tu?.....beh sono commenti,che pur positivi , ti fanno tanta rabbia. | |
Da: Autunno del nostro scontento | 25/10/2011 17:28:58 |
@giovannella fatto: domanda per la ministra appena impostata sul blog di ballarò....magari la tipa ha già la risposta a memoria, ma se la interrompono sono cavoli, perchè come avete notato, lei perde il filo e per riprenderlo ce ne vuole... beh... in studio c'è gente sveglia stasera... scriviamo tutti... http://ballaro.blog.rai.it/2011/10/24/fini-gelmini-vendola-e-cota-a-ballaro/ | |
Da: SoraLella | 25/10/2011 17:29:23 |
per favore mo aiutate???? MI DATE QUALCHE INDICAZIONE per fare RICORSO? Un recapito dell'Anief per esempio? | |
Da: deiva | 25/10/2011 17:29:43 |
HO APPENA SCRITTO A FLORIS PREGANDOLO DI CHIEDERE LUMI AL MINISTRO GELMINI RIGUARDO L'ANDAMENTO E LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO; HO SOTTOLINEATO CHE SONO GIA' MIGLIAIA I RICORSI AVVERSO LE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE, SCRIVETE SCRIVETE A FLORIS SCRIVETE A FLORIS SCRIVETE SCRIVETE .... PIU' SIAMO MEGLIO E'.......... | |
Da: SoraLella | 25/10/2011 17:34:07 |
a: Tar Lazio - Sentenza n. 33368/2010 Cosa dobbiamo leggere? Non puoi spiegarci in breve? | |
Da: mariga | 25/10/2011 17:36:19 |
X TUTTI: Se inviamo tutti una mail a ballarò, forse affrontano l'argomento. Io l'ho appena fatto, proviamoci. Aspetto Risposte grazie | |
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Da: angela.serafini | 25/10/2011 17:37:06 |
ANIEF ida62 lion eli why not angela62 | |
Da: mariga | 25/10/2011 17:37:17 |
Vi prego facciamolo in tanti: solleviamo un polverone....forse così qualcuno ci ascolterà !!!!!!!!!!!! | |
Da: tar lazio | 25/10/2011 17:38:14 |
Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: L. Giorgia e altri; contro Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di L. Geraldine, R. Giuseppe; V. Silvia, per l'annullamento DI TUTTI GLI ATTI DEL CONCORSO E DEL DECR. DIR. DEL 15.01.2009 DI APPROVAZ. DEI RISULTATI DELLA PROVE SELETTIVE DEI CONCORSI PER LA COPERT. DI N. 100 POSTI COMPL. DI ARCHEOLOGO, ARCHITETTO, ARCHIVISTA DI STATO, BIBLIOTECARIO . Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Vallini Silvia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il gravame introduttivo i ricorrenti chiedono l'annullamento di tutti atti del concorso relativi a 100 posti complessivi di archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, funzionario amministrativo e storico dell'arte - fascia F1, con particolare riferimento alle modalità di espletamento della procedura preselettiva, lamentando la trasandatezza e l'imprecisione del procedimento che sarebbe dimostrata dal fatto che: - diversi partecipanti, dopo la pubblicazione dei quiz, avevano avanzato numerose richieste di chiarimento e di modifica dei quiz ritenuti errati; - il Ministero aveva proceduto al ritiro dei quiz errati; - che erano stati eliminati del tutto i quiz di lingua inglese in quanto ciascun candidato avrebbe dovuto affrontare una specifica prova sulla lingua prescelta. Per effetto di tali vicende i quiz sarebbero stati comunicati nella loro versione definitiva solamente il 12 novembre 2008, vale a dire solo sei giorni prima delle prime prove fissati in calendario per l'inizio dell'espletamento della prova delle diverse sedi regionali, nonostante che il bando prevedesse quale termine ultimo per pubblicazione il 21 ottobre 2008. Il ricorso è affidato alla denuncia di diverse rubriche di gravame, articolate in più profili relativi alla violazione dell'articolo 5 del bando di concorso e degli articoli 7, comma due bis; 9 comma settimo del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 sviamento di potere sotto diversi profili. Con due atti di motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso i predetti motivi rispettivamente agli elenchi degli ammessi alla prova orale pubblicati sul sito del ministero il 3 giugno 2009, ed ai decreti di approvazione delle graduatorie generali relative alle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia Romagna; ed al decreto di approvazione della graduatoria per 3 posti di assistente tecnico scientifico ( anche qui che c'entra l'assistente tecnico scientifico con l'oggetto???). La difesa erariale, costituitasi in giudizio ha fatto proprio un rapporto dell'amministrazione con cui si invoca un precedente del Consiglio di Stato favorevole e si conclude per l'integrale rigetto del ricorso. Si è costituita in giudizio una controinteressata la quale con memoria e con documenti ha analiticamente confutato le tesi di cui al ricorso concludendo per il rigetto. Con ordinanza collegiale n. 529/2006 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai controinteressati. Con ordinanza presidenziale n. 110/2009 il Presidente ha respinto l'istanza dei ricorrenti di omettere i nominativi completi di tutti controinteressati in relazione all'alto numero degli stessi. Con deposito in data 30 giugno 2009 la parte ricorrente avversato la copia della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 giugno 2009 attestante l'avvenuta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i concorrenti che avevano superato la preselezione. Con atti ritualmente notificati, il ricorrente Fabio G. ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese su cui non v'è stata alcuna opposizione da parte delle controparti. Chiamata all'udienza pubblica di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO I ricorrenti chiedono l'annullamento della procedura concorsuale con peculiare riferimento ai quesiti a risposte multiple, diretti a verificare il grado di cultura generale dei candidati nel corso della quale i partecipanti in un tempo pari a 60 minuti avrebbero dovuto rispondere a 100 domande scelta tra i 4.000 quesiti resi noti in precedenza. ____.1.§ Il primo motivo del ricorso è articolato in diversi profili, che attenendo ad un'unica tematica sostanziale possono essere confrontati unitariamente. ____ 1.§.1. Con il primo profilo del primo motivo del gravame introduttivo si lamenta la violazione dell'articolo 5 del bando di concorso che affidava alla prova preselettiva l'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato. Del tutto irragionevolmente, i quiz sarebbero stati identici per tutti i diversi posti aventi differenti profili professionali, livelli, e natura dei titoli di studio, come se la "cultura generale" fosse indipendente dal titolo di studio posseduto. In luogo di provvedere con la creazione di due gruppi di quesiti, di cui almeno uno coerente rispetto alla preparazione ed ai titoli richiesti per partecipare alle singole prove d'esame, si sarebbero irragionevolmente creati dei "grupponi"di domande che avrebbero finito per accomunare in un unico ambito sia diplomati che laureati. In luogo di selezionare solo quesiti inerenti a discipline che potevano far parte dell'effettivo bagaglio culturale di coloro che ambiscono l'ottenimento di posto messi a concorso, si sarebbe effettuata una prova preselettiva che sarebbe stata del tutto estranea sia rispetto alle successive prove d'esame e sia rispetto alle mansioni che i futuri vincitori sarebbero stati in futuro chiamati a svolgere. ____ 1.§. 2. Con il secondo profilo del primo motivo i ricorrenti contestano l'irragionevolezza per cui si sarebbero prescelte delle materie , con speciale riferimento ad alcune materie come matematica e le scienze, del tutto estranee in luogo di fondare i quiz sulla scienza del libro, archivistica, storia dell'arte italiana archeologia, eccetera. Tali comportamenti, del tutti irragionevoli, consentirebbero la piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo. ____1.§.3. Il contenuto dei quesiti avrebbe evidenziato che gli stessi avrebbero superato il limite della "cultura generale", ed avrebbero richiesto una conoscenza estremamente approfondita, spropositata (quasi minuziosa come per i quiz sul corpo umano) e comunque estranea ai titoli di studio in di tipo umanistico richiesto per i concorsi "F1″(es. i quesiti n. 131 in materia di glicosi cellulare ovvero quello n. 126 sulla natura delle cellula spermatica). Analoghe astrusità avrebbe avuto il quesito di matematica (coefficiente angolare della retta: quesito 488); ovvero sulla "radice complessa coniugata" della cui stessa esistenza molti candidati potrebbero anche non essere avvertiti (quesito n.53). ____1.§.4. Analogamente a quanto sopra, avrebbero imposto una conoscenza estremamente approfondita di ogni materia anche i quiz di italiano (es. malattia da cui era affetto il protagonista de "La coscienza di Zeno" di Svevo), storia, geografia, logica , educazione civica; informatica (con la richiesta di indicare il senso di "tcp-ip"). In definitiva nessuna delle suesposte nozioni poteva essere fatta rientrare tra quelle mediamente possedute dai concorrenti che si sarebbero dovuti affidare al caso della scelta della risposta da barrare. ____1.§.5. Tutti i profili vanno disattesi. Lo strumento della procedura preselettiva serve, come è noto, per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare in misura crescente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali. La prova preselettiva di cui all'art. 7,comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo. In tale direzione né la ricordata disposizione, né altre stabiliscono che i quiz preselettivi debbano vertere sulle materie d'esame, avendo gli stessi la finalità di accertare attitudini differenti rispetto a quelle cui tendono le tradizionali prove di concorso, ossia di saggiare nel loro insieme il retroterra culturale del candidato, nonché la sua capacità di decisione o di scelta(cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 luglio 2002, n. 1222). L'esattezza dell'assunto relativo alla non attinenza dei quiz al profilo professionale messo a concorso non solo emerge direttamente dalla lettera stessa della norma ricordata, ma è anche indirettamente acclarata dal fatto che (per l'antico brocardo " ubi lex voluit dixit") quando si è ritenuto che la prova preselettiva avesse un carattere più strettamente attinente alla cultura professionale, lo si è espressamente imposto. In particolari settori, alcune disposizioni speciali (es. l'art. 2 d.lg. 17 novembre 1997 n. 398 per il concorso di uditore giudiziario; ovvero art. 5 bis l. n. 89 del 1913 e s.m.i. ed il d.m. n. 74 del 1997 per il concorso da notaio) infatti prevedono specificamente che la prova preselettiva per quiz sia destinata ad una prima verifica del possesso dei requisiti specifici di cultura giuridica attinenti alle materia del concorso, onde accertare il possesso di un livello di una specifica preparazione minima in relazione al titolo di studio richiesto dal bando ed alla natura del relativo concorso. Quindi, è evidente come i quiz a risposta multipla in matematica e scienze, italiano, storia, geografia, logica , educazione civica informatica, rientrano pienamente nell'ambito della"cultura generale" sia di un diplomato che di un laureato in facoltà umanistiche. Quanto poi alla asserita difficoltà dei quesiti, si deve osservare in linea generale che, alla luce dei principi sanciti dall'art. 35 comma 3, d.lg. n. 165 del 2001 (che sono espressione, con riguardo al settore dell'accesso al pubblico impiego, delle garanzie recate dagli art. 3 e 97 cost.) l'amministrazione ha l'obbligo di portare a conoscenza di tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso sia la tipologia di prova preselettiva a cui saranno sottoposti, sia i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa. In tal modo i candidati, da un canto, vengono posti nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni pratiche, ad affrontare una prova da svolgere in tempi assai ristretti; dall'altro, vengono previamente messi in grado in grado di valutare l'opportunità di dare risposte della cui correttezza non fossero certi; rendendosi così personalmente conto, a prova terminata, del risultato conseguito (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006 , n. 1276). Ciò posto, non pare possano al riguardo ravvisarsi palesi, manifeste e sviatorie irrazionalità per cui, nel caso in esame, è insindacabile da parte del giudice amministrativo la dedotta irragionevolezza e l'eccessiva difficoltà di quesiti sottoposti ai candidati al concorso in quanto tali valutazioni, travalicando il limite della sindacabilità della discrezionalità amministrativa, investirebbero il merito dell'azione dell'amministrazione, dal momento che tali doglianze si risolvono nell'interrogativo sull'opportunità o meno di predisporre una prova preselettiva tanto rigorosa da richiedere una preparazione dei concorrenti ingiustificatamente accurata per il superamento della prova medesima. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che è regola di comune esperienza che il candidato, anche quando dispone di un lasso di tempo a volte molto limitato, procede di norma a rispondere prioritariamente in via logica a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici. Pertanto anche l'erroneità , o l'equivocità di alcuni quiz, è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, bene o male confezionati (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 marzo 2010 , n. 3652;T.A.R. Molise Campobasso, 24 febbraio 2010 , n. 135; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2010 , n. 87) Qui i candidati partecipanti alle medesime tornate, si sono trovati a dover risolvere ai medesimi quesiti â€" che essi assumono esser sproporzionati rispetto alla loro preparazione, quando non erroneamente formulati- per cui è evidente che, nella comune difficoltà , si è verificata una sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio. L'eccessiva difficoltà nella formulazione dei quesiti avrebbe pertanto avuto comunque un effetto neutro, non influente sull'esito della selezione. Infine gli esempi riferiti dai ricorrenti della asserita ambiguità , o alla loro eventuale erroneità , non appaiono risolutivi considerando anche il fatto che essi comunque concernerebbero un numero del tutto trascurabile. In sostanza né la notevole problematicità dei quesiti e neppure la eventuale erroneità di essi possono di norma determinare l'illegittimità radicale della procedura quando, come nella fattispecie in esame, l'Amministrazione - sia pure con precisazioni e rettifiche - ha fornito le risposte comunque ritenute corrette con un certo anticipo. Proprio la considerazione del fatto che i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta elimina ogni valenza argomentativa alla pretesa - tutta da dimostrare - di un'eccessiva ed irragionevole difficoltà delle prove. Il primo motivo va dunque respinto. _____ 2.§.1.Con il primo profilo del secondo motivo i ricorrenti lamentano che, illegittimamente, i quesiti pubblicati di matematica e scienze sarebbero stati un quarto del totale, mentre i questionari successivamente utilizzati riservano alle materie più attinenti ai profili professionali in questione rispettivamente solo 20 domande di italiano e 15 di storia. Inoltre irragionevolmente si erano riservati alle materie più attinenti ai profili professionali in questione rispettivamente solo 20 domande di italiano e 15 di storia. ___ 2. 2. Del tutto irragionevolmente, le predette sproporzioni non sono neanche state rispettate nella individuazione delle domande relative alle singole prove regionali che hanno visto variare il numero di domande nelle diverse materie da una sessione regionale ad un'altra delle prove preselettive. _____ 2.§.3.L'assunto complessivamente non può essere condiviso. Nel caso deve escludersi che il lamentato "eccesso" di quesiti relativi alla matematica ed alle scienze potesse avere un rilievo invalidante del procedimento di preselezione. Deve infatti ricordarsi come in presenza di materie ed opinioni comunque opinabili, la commissione di concorso può legittimamente, nell'esercizio della propria discrezionalità e nei limiti del bando, scegliere l'impostazione tecnica più aderente alla propria visione culturale (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 209). Infine la prova preselettiva non solo può correttamente svolgersi in giorni e sedi separate, ma ben può legittimamente contemplare domande non eguali per tutti i candidati (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 12 febbraio 2004 , n. 540) e ciò a maggior ragione quando l'individuazione dei quesiti avviene nell'ambito di quelli che sono stati preventivamente messi a disposizione di tutti i concorrenti. ____ 3.§. Con il terzo motivo si lamenta che le prove preselettive si sarebbero svolte nell'arco di un mese con grave disparità di trattamento per alcuni che avrebbero avuto a disposizione soli 6 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della versione definitiva dei quesiti oggetto della prova (come il caso della Lombardia). Inoltre non si sarebbe effettuato sorteggio per cui i concorrenti i cui cognomi cominciavano con le ultime lettere dell'alfabeto avrebbero avuto ben due settimane in più per prepararsi e quindi sarebbero stati enormemente avvantaggiati e ingiustamente discriminati rispetto agli altri. Il motivo va complessivamente respinto. Il fatto che le prove siano state effettuate nell'arco di più di un mese è inconferente. Il lamentato lungo arco di tempo nel quale sono state completate le preselezioni nelle varie regioni-imputabile presumibilmente solamente ad esigenze organizzative-rientra in quell'alea (come ad esempio avviene in occasione delle prove orali) che è inevitabilmente connaturata al numero dei partecipanti ai pubblici concorsi. In tale prospettiva (a parte la non accertata rilevanza della censura per riguardi dei singoli ricorrenti) i concorrenti della Lombardia â€" anche se erano venuti a conoscenza della versione definitiva dei quiz corretti a 6 giorni dalla prova del 18 novembre 2008 â€" avevano comunque potuto prender visione della maggiore parte dei 4000 quesiti fin dal 21.10.2008, data della loro pubblicazione sul sito e sulla G.U.. per cui nei sei giorni finali ben avrebbero potuto verificare solo quelli eventualmente rettificati. Analogamente alcun effetto invalidante può essere riconosciuto al fatto che non si sia effettuato sorteggio per la scelta dei candidati da cui iniziare. In assenza di una norma ad hoc tale eventualità attiene ad un dettaglio del tutto irrilevante in quanto l'ordine alfabetico è un sistema oggettivo e neutro per iniziare le prove preselettive. ____4.§. Con il quarto motivo si lamenta l'illegittimità della procedura nella parte in cui il Ministero ha provveduto a nominare tante commissioni quante erano le diverse sedi regionali omettendo tuttavia di provvedere alla nomina di una commissione unica centrale in violazione dell'articolo 9, comma settimo del d.p.r. n. 487/1994 che tende a garantire l'omogeneità dei giudizi come dimostra il fatto che in alcune sedi chi si era presentato senza produrre la ricevuta di iscrizione al concorso è stato allontanato mentre in altre era stato consentito di produrre un'autocertificazione. L'assunto non merita adesione. La disposizione dell'art. 9, comma 7, d.P.R. n. 487/94 la quale prevede le modalità di costituzione della commissione quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, è riferibile solo all'ipotesi in cui la pluralità delle sedi costituisca una mera modalità di svolgimento di un concorso che presenta e conserva la sua unicità , non già a quelle in cui i posti e le relative classificazioni - come nel caso in esame â€" siano separatamente messi a concorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per ciascuna regione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2010 , n. 1073). ____ 5.§. In conseguenza tutti i motivi sono infondati. Il ricorso introduttivo deve dunque essere respinto ed in conseguenza anche i motivi aggiunti con cui si censurano per illegittimità derivata gli atti successivi di conclusione della procedura. Le spese, in relazione alla opinabilità della materia, possono tuttavia essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater: 1. respinge il ricorso, ed i motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe; 2. prende atto della rinuncia al ricorso da parte di Fabio G. 3. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/11/2010 | |
Da: sily89 | 25/10/2011 17:38:22 |
@SoraLella ti assicuro che li ho pravati tt i recapiti nn risp nussuno,io ho fatto così: vai sul sito ANIEF, in alto struttura territoriale, chiama qualcuno ti aiuterà . ho inviato a palermo i documenti prima che indicassero le sedi regionali ora nn so se è necessario portarli anche all'avv nella propria regione | |
Da: akiram | 25/10/2011 17:38:53 |
x mariga mi dai l'indirizzo esatto x scrivere a ballarò? cosi lo faccio anch'io | |
Da: @ FLORIS???? | 25/10/2011 17:38:58 |
Tar Lazio - Sentenza n. 33368/2010 Novembre 12, 2010 �· Categoria Leggi e Sentenze Circolari Concorsi e quiz preselettivi - L'eccessiva difficoltà dei quesiti sottoposti ai candidati al concorso non può essere motivo di annullamento della prova Tar Lazio Sez. Seconda Quater - Sent. del 10.11.2010, n. 33368â��REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:â��L. Giorgia e altri;â��contro Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;â��nei confronti di L. Geraldine, R. Giuseppe; V. Silvia,â��per l'annullamento DI TUTTI GLI ATTI DEL CONCORSO E DEL DECR. DIR. DEL 15.01.2009 DI APPROVAZ. DEI RISULTATI DELLA PROVE SELETTIVE DEI CONCORSI PER LA COPERT. DI N. 100 POSTI COMPL. DI ARCHEOLOGO, ARCHITETTO, ARCHIVISTA DI STATO, BIBLIOTECARIO . Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Vallini Silvia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. â��FATTO Con il gravame introduttivo i ricorrenti chiedono l'annullamento di tutti atti del concorso relativi a 100 posti complessivi di archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, funzionario amministrativo e storico dell'arte - fascia F1, con particolare riferimento alle modalità di espletamento della procedura preselettiva, lamentando la trasandatezza e l'imprecisione del procedimento che sarebbe dimostrata dal fatto che: - diversi partecipanti, dopo la pubblicazione dei quiz, avevano avanzato numerose richieste di chiarimento e di modifica dei quiz ritenuti errati; - il Ministero aveva proceduto al ritiro dei quiz errati; - che erano stati eliminati del tutto i quiz di lingua inglese in quanto ciascun candidato avrebbe dovuto affrontare una specifica prova sulla lingua prescelta. Per effetto di tali vicende i quiz sarebbero stati comunicati nella loro versione definitiva solamente il 12 novembre 2008, vale a dire solo sei giorni prima delle prime prove fissati in calendario per l'inizio dell'espletamento della prova delle diverse sedi regionali, nonostante che il bando prevedesse quale termine ultimo per pubblicazione il 21 ottobre 2008. Il ricorso è affidato alla denuncia di diverse rubriche di gravame, articolate in più profili relativi alla violazione dell'articolo 5 del bando di concorso e degli articoli 7, comma due bis; 9 comma settimo del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 sviamento di potere sotto diversi profili. Con due atti di motivi aggiunti i ricorrenti hanno esteso i predetti motivi rispettivamente agli elenchi degli ammessi alla prova orale pubblicati sul sito del ministero il 3 giugno 2009, ed ai decreti di approvazione delle graduatorie generali relative alle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto, Toscana, Lazio, Emilia Romagna; ed al decreto di approvazione della graduatoria per 3 posti di assistente tecnico scientifico ( anche qui che c'entra l'assistente tecnico scientifico con l'oggetto???). La difesa erariale, costituitasi in giudizio ha fatto proprio un rapporto dell'amministrazione con cui si invoca un precedente del Consiglio di Stato favorevole e si conclude per l'integrale rigetto del ricorso. Si è costituita in giudizio una controinteressata la quale con memoria e con documenti ha analiticamente confutato le tesi di cui al ricorso concludendo per il rigetto. Con ordinanza collegiale n. 529/2006 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai controinteressati. Con ordinanza presidenziale n. 110/2009 il Presidente ha respinto l'istanza dei ricorrenti di omettere i nominativi completi di tutti controinteressati in relazione all'alto numero degli stessi. Con deposito in data 30 giugno 2009 la parte ricorrente avversato la copia della Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 giugno 2009 attestante l'avvenuta integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i concorrenti che avevano superato la preselezione. Con atti ritualmente notificati, il ricorrente Fabio G. ha rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese su cui non v'è stata alcuna opposizione da parte delle controparti. Chiamata all'udienza pubblica di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO I ricorrenti chiedono l'annullamento della procedura concorsuale con peculiare riferimento ai quesiti a risposte multiple, diretti a verificare il grado di cultura generale dei candidati nel corso della quale i partecipanti in un tempo pari a 60 minuti avrebbero dovuto rispondere a 100 domande scelta tra i 4.000 quesiti resi noti in precedenza. ____.1.§ Il primo motivo del ricorso è articolato in diversi profili, che attenendo ad un'unica tematica sostanziale possono essere confrontati unitariamente. ____ 1.§.1. Con il primo profilo del primo motivo del gravame introduttivo si lamenta la violazione dell'articolo 5 del bando di concorso che affidava alla prova preselettiva l'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato. Del tutto irragionevolmente, i quiz sarebbero stati identici per tutti i diversi posti aventi differenti profili professionali, livelli, e natura dei titoli di studio, come se la "cultura generale" fosse indipendente dal titolo di studio posseduto. In luogo di provvedere con la creazione di due gruppi di quesiti, di cui almeno uno coerente rispetto alla preparazione ed ai titoli richiesti per partecipare alle singole prove d'esame, si sarebbero irragionevolmente creati dei "grupponi"di domande che avrebbero finito per accomunare in un unico ambito sia diplomati che laureati. In luogo di selezionare solo quesiti inerenti a discipline che potevano far parte dell'effettivo bagaglio culturale di coloro che ambiscono l'ottenimento di posto messi a concorso, si sarebbe effettuata una prova preselettiva che sarebbe stata del tutto estranea sia rispetto alle successive prove d'esame e sia rispetto alle mansioni che i futuri vincitori sarebbero stati in futuro chiamati a svolgere. ____ 1.§. 2. Con il secondo profilo del primo motivo i ricorrenti contestano l'irragionevolezza per cui si sarebbero prescelte delle materie , con speciale riferimento ad alcune materie come matematica e le scienze, del tutto estranee in luogo di fondare i quiz sulla scienza del libro, archivistica, storia dell'arte italiana archeologia, eccetera. Tali comportamenti, del tutti irragionevoli, consentirebbero la piena sindacabilità da parte del giudice amministrativo. ____1.§.3. Il contenuto dei quesiti avrebbe evidenziato che gli stessi avrebbero superato il limite della "cultura generale", ed avrebbero richiesto una conoscenza estremamente approfondita, spropositata (quasi minuziosa come per i quiz sul corpo umano) e comunque estranea ai titoli di studio in di tipo umanistico richiesto per i concorsi "F1â��(es. i quesiti n. 131 in materia di glicosi cellulare ovvero quello n. 126 sulla natura delle cellula spermatica). Analoghe astrusità avrebbe avuto il quesito di matematica (coefficiente angolare della retta: quesito 488); ovvero sulla "radice complessa coniugata" della cui stessa esistenza molti candidati potrebbero anche non essere avvertiti (quesito n.53). ____1.§.4. Analogamente a quanto sopra, avrebbero imposto una conoscenza estremamente approfondita di ogni materia anche i quiz di italiano (es. malattia da cui era affetto il protagonista de "La coscienza di Zeno" di Svevo), storia, geografia, logica , educazione civica; informatica (con la richiesta di indicare il senso di "tcp-ip"). In definitiva nessuna delle suesposte nozioni poteva essere fatta rientrare tra quelle mediamente possedute dai concorrenti che si sarebbero dovuti affidare al caso della scelta della risposta da barrare. ____1.§.5. Tutti i profili vanno disattesi. Lo strumento della procedura preselettiva serve, come è noto, per fronteggiare gli inconvenienti derivanti dal crescente aumento dei partecipanti ai concorsi, che ha finito per aggravare in misura crescente i tempi e le operazioni connesse all'espletamento delle prove scritte, prolungando oltre misura la durata delle prove concorsuali. La prova preselettiva di cui all'art. 7,comma 2-bis del D.P.R. 9 maggio 1994 è dunque finalizzata all'accertamento del grado di "cultura generale" del candidato, onde operare una prima scrematura tra gli aspiranti; per accertare il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo. In tale direzione né la ricordata disposizione, né altre stabiliscono che i quiz preselettivi debbano vertere sulle materie d'esame, avendo gli stessi la finalità di accertare attitudini differenti rispetto a quelle cui tendono le tradizionali prove di concorso, ossia di saggiare nel loro insieme il retroterra culturale del candidato, nonché la sua capacità di decisione o di scelta(cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 luglio 2002, n. 1222). L'esattezza dell'assunto relativo alla non attinenza dei quiz al profilo professionale messo a concorso non solo emerge direttamente dalla lettera stessa della norma ricordata, ma è anche indirettamente acclarata dal fatto che (per l'antico brocardo " ubi lex voluit dixit") quando si è ritenuto che la prova preselettiva avesse un carattere più strettamente attinente alla cultura professionale, lo si è espressamente imposto. In particolari settori, alcune disposizioni speciali (es. l'art. 2 d.lg. 17 novembre 1997 n. 398 per il concorso di uditore giudiziario; ovvero art. 5 bis l. n. 89 del 1913 e s.m.i. ed il d.m. n. 74 del 1997 per il concorso da notaio) infatti prevedono specificamente che la prova preselettiva per quiz sia destinata ad una prima verifica del possesso dei requisiti specifici di cultura giuridica attinenti alle materia del concorso, onde accertare il possesso di un livello di una specifica preparazione minima in relazione al titolo di studio richiesto dal bando ed alla natura del relativo concorso. Quindi, è evidente come i quiz a risposta multipla in matematica e scienze, italiano, storia, geografia, logica , educazione civica informatica, rientrano pienamente nell'ambito della"cultura generale" sia di un diplomato che di un laureato in facoltà umanistiche. Quanto poi alla asserita difficoltà dei quesiti, si deve osservare in linea generale che, alla luce dei principi sanciti dall'art. 35 comma 3, d.lg. n. 165 del 2001 (che sono espressione, con riguardo al settore dell'accesso al pubblico impiego, delle garanzie recate dagli art. 3 e 97 cost.) l'amministrazione ha l'obbligo di portare a conoscenza di tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso sia la tipologia di prova preselettiva a cui saranno sottoposti, sia i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa. In tal modo i candidati, da un canto, vengono posti nelle condizioni di prepararsi, anche con esercitazioni pratiche, ad affrontare una prova da svolgere in tempi assai ristretti; dall'altro, vengono previamente messi in grado in grado di valutare l'opportunità di dare risposte della cui correttezza non fossero certi; rendendosi così personalmente conto, a prova terminata, del risultato conseguito (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 13 aprile 2006 , n. 1276). Ciò posto, non pare possano al riguardo ravvisarsi palesi, manifeste e sviatorie irrazionalità per cui, nel caso in esame, è insindacabile da parte del giudice amministrativo la dedotta irragionevolezza e l'eccessiva difficoltà di quesiti sottoposti ai candidati al concorso in quanto tali valutazioni, travalicando il limite della sindacabilità della discrezionalità amministrativa, investirebbero il merito dell'azione dell'amministrazione, dal momento che tali doglianze si risolvono nell'interrogativo sull'opportunità o meno di predisporre una prova preselettiva tanto rigorosa da richiedere una preparazione dei concorrenti ingiustificatamente accurata per il superamento della prova medesima. Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che è regola di comune esperienza che il candidato, anche quando dispone di un lasso di tempo a volte molto limitato, procede di norma a rispondere prioritariamente in via logica a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici. Pertanto anche l'erroneità , o l'equivocità di alcuni quiz, è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti, bene o male confezionati (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 marzo 2010 , n. 3652;T.A.R. Molise Campobasso, 24 febbraio 2010 , n. 135; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2010 , n. 87) Qui i candidati partecipanti alle medesime tornate, si sono trovati a dover risolvere ai medesimi quesiti â�" che essi assumono esser sproporzionati rispetto alla loro preparazione, quando non erroneamente formulati- per cui è evidente che, nella comune difficoltà , si è verificata una sostanziale persistenza delle condizioni di par condicio. L'eccessiva difficoltà nella formulazione dei quesiti avrebbe pertanto avuto comunque un effetto neutro, non influente sull'esito della selezione. Infine gli esempi riferiti dai ricorrenti della asserita ambiguità , o alla loro eventuale erroneità , non appaiono risolutivi considerando anche il fatto che essi comunque concernerebbero un numero del tutto trascurabile. In sostanza né la notevole problematicità dei quesiti e neppure la eventuale erroneità di essi possono di norma determinare l'illegittimità radicale della procedura quando, come nella fattispecie in esame, l'Amministrazione - sia pure con precisazioni e rettifiche - ha fornito le risposte comunque ritenute corrette con un certo anticipo. Proprio la considerazione del fatto che i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta elimina ogni valenza argomentativa alla pretesa - tutta da dimostrare - di un'eccessiva ed irragionevole difficoltà delle prove. Il primo motivo va dunque respinto. _____ 2.§.1.Con il primo profilo del secondo motivo i ricorrenti lamentano che, illegittimamente, i quesiti pubblicati di matematica e scienze sarebbero stati un quarto del totale, mentre i questionari successivamente utilizzati riservano alle materie più attinenti ai profili professionali in questione rispettivamente solo 20 domande di italiano e 15 di storia. Inoltre irragionevolmente si erano riservati alle materie più attinenti ai profili professionali in questione rispettivamente solo 20 domande di italiano e 15 di storia. ___ 2. 2. Del tutto irragionevolmente, le predette sproporzioni non sono neanche state rispettate nella individuazione delle domande relative alle singole prove regionali che hanno visto variare il numero di domande nelle diverse materie da una sessione regionale ad un'altra delle prove preselettive. _____ 2.§.3.L'assunto complessivamente non può essere condiviso. Nel caso deve escludersi che il lamentato "eccesso" di quesiti relativi alla matematica ed alle scienze potesse avere un rilievo invalidante del procedimento di preselezione. Deve infatti ricordarsi come in presenza di materie ed opinioni comunque opinabili, la commissione di concorso può legittimamente, nell'esercizio della propria discrezionalità e nei limiti del bando, scegliere l'impostazione tecnica più aderente alla propria visione culturale (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 209). Infine la prova preselettiva non solo può correttamente svolgersi in giorni e sedi separate, ma ben può legittimamente contemplare domande non eguali per tutti i candidati (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 12 febbraio 2004 , n. 540) e ciò a maggior ragione quando l'individuazione dei quesiti avviene nell'ambito di quelli che sono stati preventivamente messi a disposizione di tutti i concorrenti. ____ 3.§. Con il terzo motivo si lamenta che le prove preselettive si sarebbero svolte nell'arco di un mese con grave disparità di trattamento per alcuni che avrebbero avuto a disposizione soli 6 giorni dalla pubblicazione sul sito internet della versione definitiva dei quesiti oggetto della prova (come il caso della Lombardia). Inoltre non si sarebbe effettuato sorteggio per cui i concorrenti i cui cognomi cominciavano con le ultime lettere dell'alfabeto avrebbero avuto ben due settimane in più per prepararsi e quindi sarebbero stati enormemente avvantaggiati e ingiustamente discriminati rispetto agli altri. Il motivo va complessivamente respinto. Il fatto che le prove siano state effettuate nell'arco di più di un mese è inconferente. Il lamentato lungo arco di tempo nel quale sono state completate le preselezioni nelle varie regioni-imputabile presumibilmente solamente ad esigenze organizzative-rientra in quell'alea (come ad esempio avviene in occasione delle prove orali) che è inevitabilmente connaturata al numero dei partecipanti ai pubblici concorsi. In tale prospettiva (a parte la non accertata rilevanza della censura per riguardi dei singoli ricorrenti) i concorrenti della Lombardia â�" anche se erano venuti a conoscenza della versione definitiva dei quiz corretti a 6 giorni dalla prova del 18 novembre 2008 â�" avevano comunque potuto prender visione della maggiore parte dei 4000 quesiti fin dal 21.10.2008, data della loro pubblicazione sul sito e sulla G.U.. per cui nei sei giorni finali ben avrebbero potuto verificare solo quelli eventualmente rettificati. Analogamente alcun effetto invalidante può essere riconosciuto al fatto che non si sia effettuato sorteggio per la scelta dei candidati da cui iniziare. In assenza di una norma ad hoc tale eventualità attiene ad un dettaglio del tutto irrilevante in quanto l'ordine alfabetico è un sistema oggettivo e neutro per iniziare le prove preselettive. ____4.§. Con il quarto motivo si lamenta l'illegittimità della procedura nella parte in cui il Ministero ha provveduto a nominare tante commissioni quante erano le diverse sedi regionali omettendo tuttavia di provvedere alla nomina di una commissione unica centrale in violazione dell'articolo 9, comma settimo del d.p.r. n. 487/1994 che tende a garantire l'omogeneità dei giudizi come dimostra il fatto che in alcune sedi chi si era presentato senza produrre la ricevuta di iscrizione al concorso è stato allontanato mentre in altre era stato consentito di produrre un'autocertificazione. L'assunto non merita adesione. La disposizione dell'art. 9, comma 7, d.P.R. n. 487/94 la quale prevede le modalità di costituzione della commissione quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, è riferibile solo all'ipotesi in cui la pluralità delle sedi costituisca una mera modalità di svolgimento di un concorso che presenta e conserva la sua unicità , non già a quelle in cui i posti e le relative classificazioni - come nel caso in esame â�" siano separatamente messi a concorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per ciascuna regione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2010 , n. 1073). ____ 5.§. In conseguenza tutti i motivi sono infondati. Il ricorso introduttivo deve dunque essere respinto ed in conseguenza anche i motivi aggiunti con cui si censurano per illegittimità derivata gli atti successivi di conclusione della procedura. Le spese, in relazione alla opinabilità della materia, possono tuttavia essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater: 1. respinge il ricorso, ed i motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe; 2. prende atto della rinuncia al ricorso da parte di Fabio G. 3. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/11/2010 CHE NE PENSATE? | |
Da: a dubbioso | 25/10/2011 17:42:10 |
Ma scusa, pensavi che saremmo arrivati in 32000 agli scritti? PRE-SELEZIONE. Non parlate con la rabbia dell'esclusione. Siate razionali e onesti. I nostri amati sindacati nulla hanno fatto, perchè nulla c'era da fare. Il MIUR ha fatto quanto da loro richiesto. Oggi non siamo contenti. Ma tanto ci sarà sempre qualcuno a non esserlo a prescindere dal tipo di selezione | |
Da: addummdit | 25/10/2011 17:42:49 |
@ ... non siamo più sulla stessa barca....il 12 ott ci ha divisi. Mi sono deciso a ricorrere leggendo i post del 12 sera. Affermazioni del tipo (non testuale) accettate la sconfitta, rassegnatevi alla vostra ignoranza, andate a studiare, potevate imparare le risposte a memoria come noi etc mi hanno offeso ed irritato In questi giorni leggo post dello stesso tono. Si invocano le regole, ma si nega quella del diritto di ricorrere se ci si ritiene lesi. Siamo su due orti diversi, ciascuno coltiva il proprio alla faccia dell'altro. I preselezionati ritengono di aver mostrato incontestabilmente le proprie attitudini, si sentono già DS e vedono il ricorso come un attentato alla loro DSpoltrona I preselezionatitrombati ritengono di non aver potuto mostrare le proprie attitudini e ricorrono per avere un'altra occasione tutti abbiamo dimenticato il senso della preselezione (possesso delle conoscenze di base). Saremmo dovuti essere tutti uniti contro il librone, contro quiz non riferiti alle conoscenze di base, contro la mancanza di definizione certa di quali sono le competenze di base da preselezionare... Ma siamo insegnanti, divisi quasi "ontologicamente". | |
Da: deiva | 25/10/2011 17:44:17 |
penso che mandare qui un pitazzo del genere è contro ogni forma di netiquette!!!! Se non conosci il termine pitazzo .... significa un papello indecente....dovrebbero bannarti | |
Da: studiodinotte | 25/10/2011 17:44:43 |
BUONASERA!!!!!!!!!!!!! non sono capace di aggiungermi alla lista di MAROTTA....qualcuno lo può fare per cortesia?????... .....detto ciò...sto provando ad elaborare un piano di studio per le prove scritte,e nel frattempo cerco su Napoli CORSI DI PREPARAZIONE MA..... BOCCHE CUCITE!!!!!.....che sta accadendo???...pare che nessuno si prepari...TUTTI BRAVISSIMI DA SOLI!!!!!! anche nelle altre città è così????? io sono a disposizione di chiunque voglia notizie,....... | |
Da: SoraLella | 25/10/2011 17:44:59 |
tar lazio Vuoi dire che è inutile fare il ricorso? Per silvy86 Grazie | |
Da: deiva | 25/10/2011 17:47:22 |
per la redazione Vigilate su questi incursori grazie! | |
Da: delusa | 25/10/2011 17:47:35 |
Se questo vi sembra il modo di condurre i concorsi ! | |
Da: legalita | 25/10/2011 17:48:12 |
l'amministrazione ha l'obbligo di portare a conoscenza di tutti coloro che siano interessati a partecipare ad un pubblico concorso sia la tipologia di prova preselettiva a cui saranno sottoposti, sia i criteri di valutazione dei risultati della prova stessa. .....mica si era scritto nel bando di concorso che vi era la tipologia LIBRONE? | |
Da: SoraLella | 25/10/2011 17:48:49 |
sily89 Non mi risponde nessuno | |
Da: civetta51 | 25/10/2011 17:49:22 |
leggendo la sentenza.................... ..........ma non capite che non c'è nulla da fare e che gli avvocati o i sindacati con il ricorso si stanno arricchendo sulla vostra pelle? Sapete che un eventuale rigetto vi porta a pagare ulteriori. beffati due volte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! comunque ognuno è libero di spendere i propri soldi come vuole! auguri | |
Da: sisteract | 25/10/2011 17:49:31 |
La sentenza non è inerente al caso nostro: se leggi bene è stato male impostato il ricorso, che chiedeva l'annullamento del concorso e di tutti gli atti relativi e per i quesiti errati, la par condicio. E su questo si è espresso il TAR. Che procede: a domanda specifica, risponde su quella domanda specifica. Qui si chiede l'ammissione con riserva agli scritti (e qualche precedente c'è). Gli avvocati, se ci si parla bene, non credano sia possibile ottenere l'annullamento del concorso e chiederanno l'ammissione con riserva. | |
Da: deiva | 25/10/2011 17:50:04 |
per mariga IO ho gia scritto a Floris, speriamo lo facciano in tanti! | |
Da: deiva | 25/10/2011 17:53:52 |
http://www.ballaro.rai.it/dl/portali/site/page/Page-e1455e78-5fcc-4bcd-8e3e-2a1d03652e51.html qui il link per scrivere a ballarò | |
Da: civetta51 | 25/10/2011 17:54:39 |
studiodinotte a cosa serve studiare io sto facendo il ricorso e se non passo gli scritti ne rifaccio un altro, tanto a via di ricorsi si riesce ad arrivare lo stesso alla meta | |
Da: studiodinotte | 25/10/2011 17:54:44 |
....va bè!!! nessuno risponde... una domanda allora,soprattutto per quelli che erano da Marotta l'altro giorno: NON TROVATE STRANO CHE NESSUNO PARLI DI CHI E DOVE SI FANNO LE PREPARAZIONI? OCCHIO ALLE COMMISSIONI?mah!!! | |
Da: promo | 25/10/2011 17:55:18 |
scritto da reca mi è piaciuto particolarmente e lo riposto: "da ragazzo, abitavo vicino ad una spiaggia molto isolata, che spesso era frequentata da nudisti; capitava talvolta che venissero denunciati da chi, con la barca, si avvicinava alla costa e, con il binocolo, osservava appunto i nudisti e poi chiamava la polizia per offesa al pudore. Ho sempre compreso, fin da bambino, i nudisti; non sono mai riuscito a comprendere chi li denunciava, osservando qualcosa che non li riguardava e che non approvava. Lo trovavo arrogante. Così ora trovo arrogante chi entra in un forum ed interviene in questione che non lo riguardano; è come se io entrassi in un forum - per così dire - piuttosto disinibito e cominciassi 'guai a voi, anime prave' ecc. Non desiderano la mia presenza, che non ha alcun senso per loro." | |
Da: angie2 | 25/10/2011 17:56:53 |
Anief ida62 lion eli why not angela62 angie2 | |
Da: MIZZI | 25/10/2011 17:57:32 |
ti rispondo in merito ai corsi di preparazione: io avevo seguito un corso per il precedente concorso ( esclusa per 0.05 punti)!!!! non mi era servito a nulla! quello che mi "raccontavano" lo sapevo io forse meglio di loro!!! per questo concorso ho studiato da maggio in modo assiduo, e continuo a farlo nel caso dovessi sostenere gli scritti; se non mi sarà data questa possibilità vorrà dire che ho aggiunto un pochino di sapere al mio! | |
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