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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: a prescindere06/06/2023 00:01:24
dalla teoria che uno segue sulla servitù x vantaggio futuro, la stessa è inopponibile al creditore ipotecario; se la servitù non è trascritta, è ancora più inopponibile.

La cosa importante era (imho) vedere il problema, arrendersi alla prevalenza dell'ipoteca, o abbozzare una tutela indennitaria ulteriore rispetto alla garanzia di legge, precisando che non era e non poteva essere la tutela reale chiesta dalla traccia.

Al contrario, è sbagliato dire che il 2812 non c'entra in nessun caso, che c'entra solo se segui questa o quella teoria sulla servitù, che risolvi tutto col 1113 (i 1113 boys sono spariti), che il creditore aveva accettato la servitù x non essersi opposto alla divisione (follia)
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Da: Nessuno è06/06/2023 01:22:26
Sparito, ma nessuno ha voglia di perdere tempo con te, l'importante è che tu  creda alle tue tesi, un po' come quelli che emettevano cambiali allo scorso concorso. Alla fine sono passati pure loro
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Da: come sempre le scuole trovano06/06/2023 10:22:09
più problemi di quelli che la traccia voleva porre, 2812 non era richiesto a) perchè irrisolvibile b) perchè sconosciuto come a loro come ai più

datevi una calmata e fatevi meno film
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Da: si  ragionevole06/06/2023 10:29:59
ma si sa quanti cavolo hanno consegnato?
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Da: la trattazione06/06/2023 10:49:30
del 2812 è travisamento
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Da: un travisamento06/06/2023 10:54:34
che porta a un voto più alto, ma sempre travisamento
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Da: prossimo bando06/06/2023 10:54:39
si sa qualcosa ? Fine anno ?
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Da: non dicono niente06/06/2023 11:24:29
ne prossimo bando, ne modalità correzioni, se ne fregano alla grande
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Da: Chiedi con cortesia06/06/2023 11:52:07
Prova con un branzino
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Da: al concorso06/06/2023 12:03:21
girava voce di un bando a fine anno. Poi non so
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Da: bah sono06/06/2023 12:18:54
le solite voci che girano al concorso... poco affidabili
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Da: Etichettare 1  - 06/06/2023 13:26:31
Le posizioni degli altri come "follia", che arroganza! Mi sembra di sentire parlare il notaio di una scuola milanese… che con identica arroganza qualifica come follia ogni cosa che a lui non va a genio
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Da: ma quando iniziano a riunirsi06/06/2023 15:13:05
certo potrebbero comunicare qualcosa
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Da: Ragazzi06/06/2023 17:09:45
Si sa qualcosa sul limite di consegne???
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Da: Sul limite06/06/2023 17:40:18
Si sa solo che non si può più sperare nella Corte di Giustizia Europea



ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

27 aprile 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 267 TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza - Eccezioni a tale obbligo - Criteri - Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio - Condizione, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte»

Nella causa C‑495/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con sentenza del 21 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2022, nel procedimento

Ministero della Giustizia

contro

SP,

nei confronti di:

XY,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, e A. Kumin, giudice,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza



… (omissis)


13      In tali circostanze, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la corretta interpretazione dell'articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto [dell'Unione] rilevante nell'ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea - tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto [dell'Unione] attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell'ambito del giudizio nazionale - ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l'interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giustizia ove investiti di identica questione;

2)      se - per salvaguardare i valori costituzionali ed europei della indipendenza del giudice e della ragionevole durata dei processi - sia possibile interpretare l'articolo 267 TFUE, nel senso di escludere che il giudice supremo nazionale, che abbia preso in esame e ricusato la richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione del diritto della Unione europea, sia sottoposto automaticamente, ovvero a discrezione della sola parte che propone l'azione, ad un procedimento per responsabilità civile e disciplinare.

3)      Per l'ipotesi in cui [la] Corte di giustizia dovesse risolvere negativamente [le prime due questioni]:

se i principi [di diritto dell'Unione] - di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi, di concorrenza, di proporzionalità, di legittimo affidamento, di non discriminazione, di libertà professionale, di libertà di accesso alle professioni e di abolizione delle "barriere all'accesso" delle professioni, di "diritto di lavorare", di uguaglianza davanti alla legge, di motivazione degli atti nazionali - come enucleati [dal ricorrente nel procedimento principale], ostano ad una disciplina qual è quella dell'articolo 1, comma 3, lettera b)-bis, legge 6 agosto 1926 n. 1365, che prevedeva quale requisito di ammissione degli aspiranti partecipanti al concorso notarile il "non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi"».

… (omissis)

Sulla terza questione

44      Dalla decisione di rinvio emerge che la terza questione viene sollevata solo in caso di risposta in senso affermativo alla prima, come riformulata al punto 16 della presente ordinanza. In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla terza questione.


Rispondi

Da: ma la palla06/06/2023 17:59:08
ora a chi passa? chi deve decidere adesso?
Rispondi

Da: Sul limite06/06/2023 18:11:51
Sul caso specifico di quel candidato direi che spetti al Consiglio di Stato che aveva sospeso e rinviato alla corte di giustizia europea. Tra l'altro, il limite era di 3 ancora, come emerge anche da questa ordinanza.

Sul limite di 5 l'unica speranza è un provvedimento legislativo, ma se hanno già fatto ritirare l'emendamento nel 2021 non so se si possa ancora sperare.

Rispondi

Da: Sul limite06/06/2023 18:14:31
Medi fa qualcuno qui sembrava essere molto informato sull'emendamento. Magari ha superato il concorso se non ha più scritto nulla
Rispondi

Da: Pieroh06/06/2023 18:33:30
Ragazzi vedo che non avete ascoltato il mio consiglio.
Speniete il cervello e rilassatevi. Non pensate a soluzioni fantastiche.
Fate i bravi, lavatevi, e bevetevi due birre allas Pina.

Un abbraccio ad entrambi tutti
Rispondi

Da: Brainy 07/06/2023 02:08:10
Pieroh, sei un grande!
Rispondi

Da: mi scusi,07/06/2023 15:21:50
è qui che si riunisce la confraternita dell'utopia?
Rispondi

Da: Unmask 07/06/2023 20:26:19
Magistratura c'è l ha, ed è un limite ben più stringente che per noi...sole 3 consegne.
A chi passa la palla adesso? Al buon senso e alla lotta per la sopravvivenza della categoria. Che senso ha tenere in piedi un limite che filtra...se va bene 500 consegne o poco più a concorso?
Rispondi

Da: Brainy 07/06/2023 22:23:22
Che senso ha? Principalmente protegge certa gente da se stessa. Altrimenti sta a provare questo concorso ancora a 72 anni con la speranza di arrivare fino al repertorio n. 9 prima di dover andare in pensione a 75.
Rispondi

Da: x Brainy07/06/2023 22:28:21
vista l'aleatorietà di questo concorso la rimozione sarebbe sacrosanta, poi ognuno si protegge da sè
Rispondi

Da: Brainy 07/06/2023 23:21:22
Concordo che alea c'è, fino a un certo punto però. Se uno definisce l'aleatorietà come speranza di passare la dodicesima volta che si siede forse perché è bravo quella volta o fortunato o perchè passa in quanto tra la solita percentuale che passa per puro caso, allora sì. Se uno però lo prova seriamente per 5 volte, di aleatorietà rimane poca. E vuol dire che ha trascorso almeno 10 anni della sua vita con questo concorso, a qual punto forse fa anche senso chiudere questo capitolo. Opinione personale, poi ognuno la vede come vuole.
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Da: Nuovo(vecchio) concorsista 1  - 08/06/2023 09:00:47
Ho ricomprato tutti i libri per il concorso ed ho ripreso a studiare (dopo il lavoro).I miei erano un po' vecchiotti. Sto tornando merde!!!
Rispondi

Da: per nuov*/vecchi* concorsista08/06/2023 09:25:38
brav*
Rispondi

Da: Pipuszzzzino 1  - 08/06/2023 18:37:13
Per nuov/vecchi conocrsiatae: grande, anch'io rientro e aspetto il nuovo bando. Se vuoi mettiamoci in contatto. Se sei una bella figliola, è anche meglio…
Rispondi

Da: Brainy 08/06/2023 18:43:55
x Pipuszzzzino

Ho alcuni dubbi se una bella figliola scriverebbe "Sto tornando merde!!", ma non si sa mai. :-)
Rispondi

Da: al concorso08/06/2023 18:51:50
c'era solo una bella donna, il resto ni
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