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Concorso per 400 posti di NOTAIO
27533 messaggi

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, ..., 913, 914, 915, 916, 917, 918 - Successiva >>

Da: X xordine correzioni02/01/2023 17:08:01
Su quello in essere sei stato molto chiaro. Mi riferivo alle notizie incerte relative a quello bandito/a bandirsi, se qualcosa di informale sai, ovviamente.
Rispondi

Da: Xordine correzioni02/01/2023 17:24:56
Mi dispiace, non so altro
Rispondi

Da: X xordine correzioni02/01/2023 17:32:20
Grazie lo stesso 🙂
Rispondi

Da: Nuovo concorso02/01/2023 19:09:57
Buone notizie intinity!!! Grazie
Rispondi

Da: Gigino!02/01/2023 19:12:40
Xordine correzioni, come fai ad essere così sicuro che si voglia terminare tutto entro luglio?
Rispondi

Da: padre5 02/01/2023 19:15:59
Ho la stessa notizia anch'io
Rispondi

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Da: E sulle nuove date...02/01/2023 19:19:28
... @Padre5? Sai nulla?
Rispondi

Da: Gigino!02/01/2023 19:22:31
Quindi risultati entro aprile con orali entro luglio?
Rispondi

Da: padre5 02/01/2023 19:38:06
A dire la verità, la notizia mi è stata data l'anno scorso a fine ottobre, però poi avete visto come sono andate le cose. Se si impegnano in 4 mesi completano la correzione.
Rispondi

Da: @Padre502/01/2023 19:39:49
Sulle nuove date ti han detto qualcosa? Formeo restando che tutto può esser cambiato, e ad ottobre anche a me era pervenuta voce di "aprile/maggio"
Rispondi

Da: padre5 02/01/2023 20:31:04
Dipende dalla correzione, non vogliono accavallamenti
Rispondi

Da: Federico9 02/01/2023 20:45:57
Le scuole dicono fine maggio/giugno ma se non vogliono accavallamenti...dubito...
Rispondi

Da: Infinity_2015 02/01/2023 21:01:52
Questo concorso mi ricorda sempre più io concorso Ferro.
Alla fine hanno deciso di non pubblicare prima anche se avevano praticamente finito le correzioni.
Vedremo questa volta cosa decideranno di fare.
Per giugno i risultati sono possibili. Se lo vogliono.
Rispondi

Da: Xbimlobirki02/01/2023 21:55:05
Nel concorso Ferro corregevano circa 180 candidati al.mese.qii non arrivano neanche a 100
Rispondi

Da: Correzione facile02/01/2023 22:16:43
Ma secondo Voi, stanno bocciando già dopo la lettura di un singolo compito, oppure li valutano tutti e tre nel complesso? Faccio la domanda visto la lungaggine delle correzioni. Grazie
Rispondi

Da: Xbimlobirki03/01/2023 09:35:34
Non essendo le buste sigillate con cera lacca o piombini ma facilmente apribili e richiudibile, credo che prima d iniziare la lettura le aprono tutte e tre i notai si vedono gli atti se hai preso tutti i loro paletti e non ci sono errori formali gravi già si fanno un idea globale su come ragiona il candidato e  se bocciarti alla prima prova o alla seconda o terza prova o farti passare;
anche se ho saputo che ci sono stati candidati che  hanno fatto parti teoriche sul preliminare anche di 15 pagine che richiedono tempi più lunghi di lettura
Rispondi

Da: Correzioni03/01/2023 09:40:36
Sì certo. Alcuni hanno anche fatto 28 pagine sui titoli di credito astratti, chiudendo tranquillamente l'atto
Rispondi

Da: !!! 3puntiesclamativi03/01/2023 10:17:27
Io uno che mi fa 15 pagine di parte teorica lo boccerei, vuol dire che non hai il dono della sintesi, che non sai scrivere e che non sai a che concorso ti sei seduto, dato che non sei qui per fare il professore ordinario.
Comunque io ho sentito che alle parti teoriche non danno (come da sempre) nessun rilievo, e dato come erano infarciti di difficoltà gli atti mi pare molto giusto
Rispondi

Da: concorso nuovo03/01/2023 10:48:47
ma quindi è ragionevole che aprano tutte e tre le buste (o almeno le prime due)?
Rispondi

Da: Infinity_2015 03/01/2023 10:54:14
In realtà è vietato.
Per passare al secondo elaborato devono attribuire un voto pari o superiore a 35. Aprire e poi richiudere la busta è una condotta penalmente rilevante. Non ho mai sentito nulla di tutto ciò almeno nel
concorso notarile.
Rispondi

Da: Ragazzuoli03/01/2023 11:24:23
Il concorso sarà l'ultima settimana di maggio, lo ha detto viggiani impostando il modulo ore concorso. Non credo proprio dica cose a caso. Al 100% non sarà prima, ci può essere una piccola possibilità che venga slittato ma di solito viggiani non si espone con parole così precise
Rispondi

Da: Correzioni lente03/01/2023 11:59:02
X infinity
Essendo le correzioni segrete e non risultando dai verbali di correzione non risulta
da nessuna parte che hanno aperto anche le altre due buste e letto gli atti
Rispondi

Da: Infinity_2015 03/01/2023 12:23:38
Ha ragione Genghini. Le correzioni dovrebbero essere pubbliche in diretta e registrate con pubblicazione dei video delle correzioni.

Rispondi

Da: Concorso .......03/01/2023 14:39:10
Quindi, dalle lezioni di Viaggiano che terminano il 17 maggio è quasi certo che il concorso sarà 24-25-26 maggio? O si parla anche di giugno?
Rispondi

Da: Se vai sulla pagina del corso...03/01/2023 14:47:01
...c e scritto che ha calibrato il corso su quelle date lo, se poi cambieranno il corso sarà ricalendarizzato di conseguenza.

Io nn ho seguito la lezione/presentazione, quindi qualcun altro ha info più dettagliate, ma secondo me nemmeno lui sa con certezza se e quando.

Il solo che ha dato date certe è il Jenga.
Rispondi

Da: Ragazzuoli03/01/2023 15:27:36
Chi conosce viggiani sa benissimo che non dice 242526 maggio a caso. Se lo scrive vuol dire che sa
Rispondi

Da: Ragazzuoli03/01/2023 15:28:34
E genghini cosa ha detto?
Rispondi

Da: concorso nuovo03/01/2023 15:41:23
Viggiani "Il maestro di color che sanno" ahhaaahaha
Rispondi

Da: possibili paletti03/01/2023 18:52:52
Possibile analogo risultato mediante ricorso, per espressa volontà delle parti (nell'ambito dell'autonomia contrattuale), al c.d. "deposito somme e valori"
Il c. 63, lett. b), prevede il deposito sul conto dedicato di «ogni altra somma affidata [al notaio] e soggetta all'obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934 n. 64». Trattasi, come rilevato da autorevole dottrina (PETRELLI, Rassegna delle novità normative. Secondo semestre 2017, 46) di «fattispecie residuale» rispetto a quelle indicate nelle lettere a) e c) del citato c. 63, ricomprendente qualsiasi somma affidata al notaio «in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria», fatta eccezione per «le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti» (art. 6, c. 1 e ult. c., l. 64/1934). Ci si chiede allora se sia possibile che le parti, anche in sede di preliminare per atto notarile, decidano concordemente, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, di affidare al notaio somme di denaro corrisposte in anticipo rispetto al definitivo, quali acconti prezzo o caparre, da successivamente svincolare al verificarsi di particolari condizioni espressamente previste e regolamentate in atto (come, ad es., l'avvenuta trascrizione del preliminare in assenza di precedenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli).

Al quesito non può che darsi risposta positiva, soprattutto quando le somme precedentemente pagate a titolo di caparra o acconto costituiscano l'intero corrispettivo o la maggior parte di esso (preliminare ad effetti anticipati): infatti, la specifica disciplina prevista dalla lett. c) del c. 63 non impedisce il ricorso all'ipotesi residuale di cui alla lett. b), in particolar modo oggi, dopo che l'attuale formulazione dell'art. 1,c. 63, l. 147/2013 non diversifica più le fattispecie di cui alla lett. c) da quelle di cui alle lettere a) e b) sulla base dell'obbligo del deposito prezzo: in passato, infatti, il testo di legge prevedeva solo per la fattispecie di cui all'odierna lett. c) l'obbligo per le parti di depositare il prezzo presso il notaio (oggi una facoltà esercitabile anche da una soltanto delle parti).
Nuova Prospettiva
Ci si è chiesti se il procedimento in tema di "deposito del prezzo" presso il Notaio ex art. 1, commi 63 e segg., della legge 27.12.2013 n. 147 possa costituire un'alternativa all'applicazione della disciplina di tutela ex art. 8 D.lgs 122/2005
(1) l'acquirente consegna al Notaio rogante quanto dovuto a saldo del prezzo, affinché lo versi nel conto corrente dedicato; si rammenta, che le somme depositate costituiscono patrimonio separato, sono escluse dalla successione e dal suo regime patrimoniale ed, inoltre, sono impignorabili (art. 1, c. 65)
(2) al Notaio depositario viene conferito dalle parti espresso incarico di utilizzare le somme depositate per procedere alla cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento esistenti, previa estinzione del debito garantito o esecutato; il Notaio non può disporre di dette somme se non per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate (art. 1, c. 66)
(3) Il Notaio, una volta eseguita la registrazione e la pubblicità e verificata l'assenza di gravami e formalità ulteriori rispetto a quelle esistenti, provvederà ad utilizzare le somme depositate per la cancellazione dell'ipoteca o del pignoramento esistenti, previa estinzione del debito garantito o esecutato. Il residuo verrà consegnato al venditore
(4) l'atto di compravendita dovrà essere sottoposto alla condizione risolutiva della mancata cancellazione, per qualsiasi motivo, dell'ipoteca o del pignoramento esistenti, nonché delle altre formalità pregiudizievoli che fossero emerse dopo la stipulazione dell'atto. Verificandosi la condizione risolutiva il Notaio depositario riconsegnerà le somme all'acquirente
Manca, allo stato attuale, qualsiasi riscontro giurisprudenziale sulla legittimità del ricorso, nel caso di specie, alla misura alternativa del "deposito prezzo" presso il Notaio.
Tuttavia non appare sufficiente il solo argomento letterale per escludere la legittimità dell'interpretazione qui proposta; è fin troppo evidente che il "deposito prezzo" presso il Notaio non poteva essere previsto nel dlgs 122/2005, in quanto fattispecie disciplinata da legge entrata in vigore in data successiva.
Tuttavia, nel caso di specie, si impone un'interpretazione evolutiva della normativa in commento che tenga conto anche dei diversi sopravvenuti strumenti (legislativamente disciplinati) che possono perseguire i medesimi obiettivi perseguiti dall'art. 8 in commento (e cioè evitare che il venditore incassi il saldo prezzo prima della cancellazione delle formalità pregiudizievoli).
Si rammenta, al riguardo, che la legittimità del ricorso al "deposito del prezzo" è stata anche riconosciuta nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato (418/2017)  in tema di deposito del prezzo, studio nel quale si sono ritenute le disposizioni sul deposito del prezzo presso il Notaio pienamente funzionali alla realizzazione degli interessi sottesi all'art. 8 del decreto legislativo n. 122/2005




La tutela del promittente venditore in caso di inadempimento del promissario acquirente d'immobili da costruire.
I possibili rimedi sul piano della pubblicità immobiliare (est. Pelizzatti, Leo, Musto) • Può accadere che il promissario acquirente risulti inadempiente agli obblighi di versare gli acconti prezzo pattuiti nel preliminare oppure si rifiuti di intervenire alla stipula del contratto definitivo, indipendentemente da una situazione di crisi del venditore. • Possibili motivazioni: richiesta di mutuo non accolta, indecisione rispetto alla scelta di alcuni materiali per la finitura, ripensamento dell'affare. • Il promittente venditore rimane «bloccato» dalla trascrizione del contratto preliminare ed è esposto a possibili speculazioni del promissario acquirente, il quale potrebbe pretendere indebiti vantaggi per prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione del contratto preliminare.

Possibile soluzione
• Il contratto preliminare può essere soggetto alla condizione risolutiva del mancato pagamento degli acconti prezzo pattuiti entro il termine stabilito oppure contenere una clausola risolutiva espressa. • Per agevolare l'accertamento dell'avveramento della condizione risolutiva, le parti potrebbero concordare il pagamento degli acconti prezzo nel conto corrente dedicato del notaio (art. 1, comma 63, legge n. 147/2013). • Il preliminare può contenere un mandato irrevocabile ad un terzo di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente. • Si ritiene che il mandato possa essere conferito anche al promittente venditore (c.d. mandato in rem propriam) poiché è diretto a soddisfare un interesse ulteriore rispetto a quello tipico della sua posizione di venditore

Poteri del mandatario
Al mandatario (terzo oppure promittente venditore) è attribuito il potere di intervenire nell'atto notarile che accerti l'avveramento della condizione risolutiva apposta al contratto preliminare e prestare il consenso all'annotazione dell'inefficacia del preliminare a margine della trascrizione (art. 2655, ultimo comma, c.c.).
La postergazione del grado Chianale,
La forma autentica del preliminare di vendita di immobili in costruzione ex art. 388 c.c.i.i. minaccia il credito edilizio, in www.dirittobancario.it • La trascrizione del preliminare di vendita condiziona pesantemente la possibilità di accesso del costruttore al credito ipotecario, a causa dell'effetto prenotativo della trascrizione (art. 2645-bis) • Il privilegio ipotecario del promissario acquirente ha natura iscrizionale (Cass., sezioni unite, 1° ottobre 2009) • Allo stesso sono applicabili le regole sulla prelazione ipotecaria correlate al profilo della pubblicità immobiliare • Sarebbe ammissibile il consenso prestato dal promissario acquirente, in forma autentica, alla postergazione del grado della trascrizione del preliminare rispetto al mutuo ipotecario contratto dal costruttore e iscritto sulla stessa unità immobiliare • La postergazione di grado andrebbe annotata a margine della trascrizione del preliminare (art. 2843 c.c.)

Art. 2825-bis c.c. Postergazione legale della trascrizione del preliminare rispetto all'ipoteca • Il legislatore ha già previsto un meccanismo di reciproca coesistenza del finanziamento fondiario del costruttore a garanzia dell'intervento edilizio con i contratti preliminare di vendita delle unità immobiliari trascritti prima dell'iscrizione ipotecaria • L'ipoteca prevale sui contratti preliminari trascritti prima dell'iscrizione limitatamente alla quota di debito che il promissario acquirente si sia accollata • L'accollo deve essere annotato a margine della trascrizione del preliminare (art. 2825-bis, ultimo periodo)
Postergazione del grado (segue) • Riterrei che il legislatore abbia voluto garantire la possibilità per il promissario acquirente di accollarsi una quota del finanziamento fondiario del costruttore previamente frazionata • L'unità immobiliare promessa in vendita con preliminare trascritto non costituisce idonea garanzia ipotecaria da parte del costruttore all'istituto bancario

Cassazione, sentenza 3 agosto 2012, n. 14105, sez. II civile

Specificano i ricorrenti che nonostante il Giudice di secondo grado abbia qualificato il contratto preliminare del 27 ottobre 1997 quale contratto per persona da nominare e abbia riscontrato che l'electio domini carente della necessaria forma per iscritto avrebbe omesso "clamorosamente" di pronunciarsi sull'invalidità del contratto concluso principale a cui accedeva il contratto per person da nominare.1.1.a).= A ben vedere, la Corte trentina dopo aver precisato : a) che in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sè o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 e ss. cod. civ., con il preventivo consenso della cessione a norma dell'art. 1407 st. cod., sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo; b) che nel caso in esame la volontà delle parti era all'evidenza, quello di nominare quale acquirente un terzo al momento del definitivo e che, pertanto, nel caso in esame, si era in presenza di un contratto per persona da  nominare, e) che non vi era dubbio che a mente del combinato disposto degli artt. 1403 e 1405 cd. civ. "electio amici doveva avvenire con la medesima forma del contratto e, cioè, per iscritto e che nel caso in esame l'electio amici non era avvenuta per iscritto, ha evidenziato come la naturale conseguenza di questa ricostruzione era quella che il contratto producesse i suoi effetti tra i contraenti originari. Sicché la Corte territoriale, così ragionando da un verso ha definitivamente affermato che in mancanza della nomina del terzo, o la sussistenza di un vizio di forma nella nomina del terzo, il contratto preliminare non poteva che avere effetti tra i contraenti originari, per altro, ha escluso, sia pure implicitamente, che la conseguenza del mancato rispetto della forma scritta, per la nomina del terzo, prevista dall'art. 1403 cod. civ. potesse comportare la nullità del contratto intercorso tra la Bni e i Sda.1.1.b) D'altra parte, non è pensabile che la mancata nomina del terzo o la sussistenza di un vizio di forma nella nomina del terzo, in esecuzione di un contratto preliminare di vendita, possa incidere indistintamente sul contratto preliminare ed esplicare un effetto invalidante, sull'eventuale contratto stipulato dal promittente venditore con persona non indicata dal promissario , acquirente, dato che questo secondo contratto è, rispetto al contratto preliminare, autonomo. Tutt'al più, in questa ultima ipotesi, il comportamento del promittente venditore potrà integrare gli estremi di un inadempimento contrattuale, non avendo, questi, (il promittente venditore), rispettato l'obbligo assunto con il contratto preliminare, di effettuare la vendita a persona che sarebbe stata indicata dal promissario acquirente.2.1 .a).= Intanto, una volta concluso un contratto preliminare di compravendita immobiliare che attribuisce al promissario acquirente la facoltà di indicare quale acquirente â€"se stesso o un terzo al momento della conclusione del definitivo- la successiva conclusione del definitivo di compravendita tra il rappresentante della promittente venditrice ed un soggetto non nominato nel rispetto della forma richiesta dall'art. 1403 cod. civ., integra gli estremi di un inadempimento contrattuale della promittente venditrice. A norma degli artt. 1218 e 1256 cod. civ., la colpa del contraente inadempiente si presume, restando a carico del debitore l'onere della prova di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell'inadempimento - la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione - deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo (la colpa )2.1.b).= Ora nel caso in esame non risulta che la promittente venditrice abbia data la prova di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione, considerato che il possibile comportamento, nell'ipotesi in esame, era di astenersi dallo stipulare il contratto di compravendita di cui si dice con persona non indicata, con documento scritto, dal promissario acquirente. Né è pensabile che il modus operandi della gestione complessiva dell'affare, ovvero la prassi secondo cui per le vendite precedenti a quella in esame, aveva indicato il nominativo degli acquirenti oralmente e senza alcuna formalità scritta, sia dimostrazione dell'assenza di colpa della prominente venditrice, perché la prassi, comunque, era contraria ad una norma.2.1.e) E di più, o, comunque, la prassi nell'ipotesi specifica sarebbe ininfluente perché, ai sensi dell' artt. 1402 cod. civ. la nomina del terzo acquirente avrebbe dovuto essere comunicata alla promittente venditrice e non, invece, come la stessa Corte trentina evidenzia allo studio (o alla segretaria dello studio) notarile. Ove, eventualmente, quella nomina voleva essere rivolta al notaio era necessario che la stessa avvenisse al momento della stipulazione del contratto e necessariamente, alla presenza della promittente venditrice. Non sembra, invece, che la nomina del terzo acquirente sia stata comunicata, o comunque, non emerge, anzi la sentenza afferma il contrario (per quanto riferisce la segretaria del notaio e lo stesso notaio), che la Bni abbia dato prova di aver ricevuto, sia pure oralmente, direttamente la comunicazione di una nomina di un terzo acquirente, rispondente nella persona del Sda.5.1.a).= Va qui osservato, che la modifica del soggetto destinato ad acquistare la proprietà del bene, oggetto di contratto preliminare di compravendita, nel quale il promissario acquirente si obblighi all'acquisto per sè o per persona da , nominare, può essere realizzata in vario modo, prevedendo - appunto - l'ingresso della persona nominata nello stesso rapporto contrattuale, sorto con la conclusione del contratto preliminare, così che la persona nominata si sostituisce al contraente originario, ovvero tramite l'acquisizione per la persona nominata del solo diritto alla prestazione dovuta dalla controparte, promittente venditore, in tal caso non essendovi mutazione delle parti originarie del contratto preliminare.5.1.b).= Questa Corte è consapevole che in precedenza, si escludeva che la semplice clausola, con cui l'acquirente di un immobile si riserva la facoltà di richiedere che l'atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente in un tempo determinato con altro soggetto, potesse identificare un contratto per persona da nominare, essendo diretta alla , rivendita dell'immobile ed al fine di sottrarre i trasferimenti intermedi agli oneri fiscali (sent. N.1003 del 1970). Tuttavia, si tratta di un orientamento non condivisibile perché in contrasto con il principio dell'autonomia contrattuale senza che assicuri il rispetto di altro principio prevalente rispetto a quello dell'autonomia negoziale. Piuttosto, la clausola, con cui il promissario acquirente di un immobile si impegna ad acquistare per sé o per persona da nominare, può comportare la configurabilità: a) sia di una cessione del contratto, ai sensi degli art. 1406 e seguenti c.c., con il preventivo consenso I della cessione a norma dell'art. 1407 stesso codice, b) sia di un contratto per , persona da nominare, di cui all'art. 1401 c.c., (e ciò sia in ordine allo stesso i preliminare che con riferimento al contratto definitivo), c) e sia, anche, di un contratto a favore del terzo mediante la facoltà di designazione concessa all'uopo al promissario, fino alla stipulazione del definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va tuttavia, riferita i necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto, anche in correlazione alla funzione - invalsa nella pratica quotidiana degli affari - di impiegare il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti, al di fuori di una coincidenza, che non sia meramente verbale, con gli schemi tipici approntati dal legislatore.5.1.c).= Ora nel caso in esame, considerato che la volontà delle parti era quella di nominare quale acquirente un terzo al momento del definitivo, appare del tutto convincente ritenere che il contratto preliminare di cui si dice integrasse gli estremi di uni contrato per persona da nominare.


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Da: Xpossibili paletti03/01/2023 19:31:15
In sintesi cosa vuoi dire?
Rispondi

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