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Concorso per 400 posti di NOTAIO
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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Da: X ma | 22/09/2022 18:49:22 |
Non lavorano e non hanno una vita oltre al concorso notarile. | |
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Da: giusto per capire | 22/09/2022 23:28:11 |
Grazie per la risposta, l'ho trovata chiarissima! :) | |
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Da: Condono 2016 e 2019 | 23/09/2022 15:30:46 |
Ah ah ah ah Risate ... Grasse | |
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Da: domanda: | 24/09/2022 11:55:29 |
ai fini dell'usucapione: la vendita del mio immobile ha interrotto il possesso dell'altro? | |
Rispondi |
Da: il dubbio!!! | 24/09/2022 15:02:45 |
Assolutamente no. Anzi il tuo acquirente avendo diritto alla garanzia per evizione (e salvo che non avete stipulato una vendita a rischio e pericolo )Ti citera'' per lavrestituzione del prezzo ed il.risarcimento dei danni subiti | |
Rispondi |
Da: il dubbio!!! | 24/09/2022 15:07:38 |
Il possesso ad usucapionem lo interrompi soltanto con una domanda giudiziale di restituzione del bene nei confronti del possessore | |
Rispondi |
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Da: esiti | 24/09/2022 16:24:50 |
a giugno? | |
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Da: !!! 3puntiesclamativi | 24/09/2022 16:43:55 |
@domanda secondo me invece sì, la vendita è un atto tipico del proprietario, che dispone del bene Di cosa mai dovrebbe chiedermi i danni l'acquirente, se ho interrotto l'usucapione e questa non si è perfezionata? Restituzione di cosa, se il termine dell' usucapione non si è concluso? | |
Rispondi |
Da: !!! 3puntiesclamativi | 24/09/2022 16:51:48 |
Ebbene ho fatto una rapida ricerca e ha ragione @ildubbio Mi pare allucinante ma c'è una cassazione che dice questo | |
Rispondi |
Da: Carl calenda | 25/09/2022 09:04:16 |
VOTA CALENDA VOTA CALENDA VOTA CALENDA | |
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Da: domanda: | 25/09/2022 12:02:01 |
@ !!! 3puntiesclamativi e @ildubbio!!! grazie, infatti ho sentito di questa cassazione ma non l'ho trovata, per questo ho chiesto qui. @!!! 3puntiesclamativi: mi potresti gentilmente indicare la Cass.? Grazie mille. | |
Rispondi |
Da: Condono 2016 e 2019 | 25/09/2022 13:12:48 |
Siete i nuovi Porci, Porci da Condono! | |
Rispondi |
Da: votiamo | 25/09/2022 15:18:45 |
Votiamo NO alle politiche di liberalizzazione e concorrenza | |
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Da: esiti | 25/09/2022 15:32:37 |
Riguardo agli esiti, bando e riforma del concorso qualcuno sa qualcosa? | |
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Da: Infinity_2015 | 25/09/2022 18:08:55 |
Ora gira questa voce sulla riforma del concorso. Le scuole dicono qualcosa? | |
Rispondi |
Da: Voci | 25/09/2022 18:29:58 |
Quali voci sulla riforma? | |
Rispondi |
Da: esiti | 25/09/2022 18:39:43 |
Riduzione delle prove, uso del pc per gli scritti !?!?!? | |
Rispondi |
Da: il dubbio!!! | 25/09/2022 23:00:32 |
Cerca HOME GIURISPRUDENZA DALLA PARTE DEL CITTADINO L' ESPERTO RISPONDE CODICI LEGISLAZIONE NEWSLETTER RICERCA L' esperto risponde Vendita opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. preteso proprietario per acquisto a titolo originario (usucapione) 15 giugno 2020 6 minuti di lettura L'esperto risponde alla domanda: Sono un professionista delegato e a seguito dell'aggiudicazione di un lotto ho ricevuto delle formali rimostranze da parte dell'aggiudicatario. Questi è stato contattato dal legale degli occupanti l'immobile staggito, il quale ha fatto presente che in merito al lotto in questione gli stessi occupanti avevano presentato ricorso ex art. 619 c.p.c., rigettato dal G.E., e che a seguito di tale rigetto avevano tempestivamente introdotto il giudizio di merito, ritenendo di essere effettivi proprietari per intervenuta usucapione. In base a quanto sopra l'aggiudicatario ritiene che nell'avviso di vendita lo scrivente avrebbe dovuto rappresentare che, inerentemente al bene in questione, era stata proposta opposizione ex art. 619 c.p.c. rigettata dal G.E, e che a seguito di tale rigetto era stato introdotto giudizio di merito (del quale peraltro lo scrivente disconosce tuttora l'esistenza). Vorrei, cortesemente sapere se effettivamente il delegato debba inserire nell'avviso di vendita le informazioni riguardo all'opposizione presentata ex art, 619 c.p.c. e rigettata dal G.E., nonché le informazioni di un giudizio di merito, benché lo stesso delegato non ne sia a conoscenza. Il contenuto dell'avviso di vendita che il professionista delegato deve emettere e pubblicare, in adempimento della delega e prima di procedere alle operazioni di vendita stessa, è disciplinato da diverse norme. Anzitutto, l'art. 591-bis, comma 4, c.p.c., individua una prima specificità del suo contenuto, dovendo in esso evidenziarsi "che tutte le attività , che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza" di delega. Esso, poi, a norma dell'art. 570 c.p.c., deve contenere "l'indicazione degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse". Infine, ai sensi dell'art. 173-quater disp. att. c.p.c., esso "deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà , ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47". Ora, è evidente che la funzione di detto avviso è quella di saldarsi idealmente all'ordinanza di delega, ex art. 591-bis c.p.c., sì da rendere conoscibile ai possibili interessati l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato, mediante pubblicazione dell'esperimento di vendita senza incanto (la vendita con incanto è stata di fatto abrogata, come è noto), onde conseguire le relative offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c. Come può peraltro evincersi dalle norme prima riportate, il legislatore richiede che i dati contenuti nell'avviso siano di amplissima portata (consistenza, descrizione, prezzo, regolarità urbanistica e/o edilizia, ecc.), seppur non si richieda la totale esaustività sotto qualsiasi profilo, come testimoniato dal fatto che il pubblico è contestualmente informato della possibilità di ottenere maggiori informazioni, tra l'altro, dalla relazione di stima, ovvero dal custode giudiziario, o anche dalla cancelleria. Ciò posto, non v'è dubbio che l'acquisto dell'aggiudicatario, nel caso prospettato nel quesito, sia astrattamente a rischio, noto essendo che "Il principio secondo il quale il conflitto tra l'acquisto a titolo derivativo e l'acquisto per usucapione è sempre risolto a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e della anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, trova applicazione anche in relazione all'acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest'ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest'ultimo all'acquirente" (Cass. n. 15503/2000). Né del resto occorre che il preteso proprietario si procuri la sentenza di accertamento in ambito diverso dal processo esecutivo, pacifico essendo il principio secondo cui "In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell'art. 619 cod. proc. civ. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l'esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo" (Cass. n. 27668/2009). Tuttavia, si tratta di un rischio che grava specificamente - né più, né meno - su qualsiasi aggiudicatario, perché il pericolo dell'evizione è insito nel sistema, come testimoniato dal disposto dell'art. 2921 c.c., che appunto regola le modalità di ristoro del danno subito dallo stesso aggiudicatario evitto. D'altra parte, nel caso prospettato, il tribunale ha già vagliato - seppur in sede di cognizione sommaria - le ragioni spiegate dagli occupanti nell'ambito dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., adottando (se abbiamo ben compreso) un provvedimento di diniego della sospensione della vendita. Il che significa che il tribunale ha ritenuto di poter assumere il rischio della vendita stessa, nonostante la prospettata intervenuta usucapione da parte dei terzi, evidentemente fondata su elementi per nulla significativi. Tanto basta, dunque, per escludere ogni possibile profilo di responsabilità per il professionista delegato nel caso prospettato, giacché egli non ha l'onere di specificare, nell'avviso, una simile evenienza processuale (lo stesso sarebbe a dirsi, ad es., nel caso di opposizione all'esecuzione spiegata dal debitore esecutato ex art. 615 c.p.c., per far valere l'impignorabilità del bene), dopo il vaglio del giudice dell'esecuzione. Né, tantomeno, ha l'onere di verificare se gli opponenti abbiano proceduto all'iscrizione a ruolo della causa di merito. Infatti, e sul piano generale, la situazione occupativa dell'immobile posto in vendita è specificamente evincibile dalla perizia di stima (che infatti, non a caso è richiamata nell'avviso di vendita, dovendo indicarsi il sito internet in cui essa è reperibile), ai sensi dell'art. 173-bis, comma 1, n. 3), disp. att. c.p.c., sicché l'offerente è - o deve essere - certamente a conoscenza di tale situazione, e conseguentemente effettuare le proprie valutazioni, spiegando la ordinaria diligenza. Non senza dire che, in ogni caso, il naturale destinatario della richiesta di informazioni al riguardo - una volta disposta concretamente la vendita - è propriamente il custode giudiziario, ausiliario deputato a curare la liberazione dell'immobile, ai sensi dell'art. 560 c.p.c., nonché i rapporti con il terzo occupante. Fermo quanto precede, riteniamo però non sia inopportuno - nell'ottica della massima trasparenza possibile - indicare a fini informativi, nell'avviso di vendita, lo stato occupativo dell'immobile, anche in relazione alle eventuali iniziative adottate dall'ufficio per la sua liberazione. E' però evidente che in alcun modo la mancanza di tali informazioni, nell'ambito dell'avviso di vendita, possa configurare una responsabilità del professionista delegato. Comitato Scientifico Cosimo D'Arrigo, consigliere della Corte di cassazione - Coordinatore Alessandro Auletta, giudice del Tribunale di Napoli Nord Giorgio Costantino, professore ordinario di procedura civile presso l'Università di Roma Tre Rinaldo D'Alonzo, giudice del Tribunale di Larino Vincenzo De Sensi, professore associato di diritto commerciale Laura De Simone, presidente di sezione del Tribunale di Bergamo Fabrizio Di Marzio, consigliere della Corte di cassazione Giovanni Fanticini, magistrato addetto all'Ufficio del massimario della Corte di cassazione Bruno Inzitari, professore ordinario di diritto privato presso l'Università L. Bocconi Salvatore Leuzzi, magistrato addetto all'Ufficio del massimario della Corte di cassazione Francesco Antonio Genovese, presidente di Sezione della Corte di Cassazione Francesco Macario, professore ordinario di diritto privato presso l'Università di Roma Tre Elmelinda Mercurio, magistrato ordinario/Dottore di ricerca in diritto processuale civile Giuseppe Olivieri, professore emerito di procedura civile presso l'Università "Federico II" di Napoli Barbara Perna, giudice del Tribunale di Roma Raffaele Rossi, magistrato addetto all'Ufficio del massimario della Corte di cassazione Salvatore Saija, magistrato addetto all'Ufficio del massimario della Corte di cassazione Anna Maria Soldi, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione Redazione Territoriale Andrea Balba Tribunale Di Genova Attilio Burti Tribunale Di Verona Chiara Comune Tribunale Di Torino Anna Maria Crescenzi Tribunale Di Salerno Chiara Cutolo Tribunale Di Bari Francesco De Giorgi Tribunale Di Sassari Tiziana Drago Tribunale Di Reggio Calabria Gianluca Falco Tribunale Di Chieti Giuliana Filippello Tribunale Ancona Fabio Florini Tribunale Di Bologna Giuliana Gaudiano Tribunale Di Castrovillari Stefano Giusberti Tribunale Di Ferrara Luigi Guariniello Tribunale Di Roma Valeria La Battaglia Tribunale Di Matera Paola Liaci Tribunale Di Lecce Giulia Maria Lignani Tribunale Di Perugia Giuseppe Lo Presti Tribunale Di Barcellona P.G. Laura Messina Tribunale Di Catania Alessandra Migliorino Tribunale Di Pisa Fabrizio Minutoli Tribunale Di Palermo Emanuela Musi Tribunale Di Torre Annunziata Michele Palagano Tribunale Di Foggia Elisa Tosi Tribunale Di Busto Arsizio Ivana Peila Tribunale Di Torino Arturo Picciotto Tribunale Di Trieste Cristina Pigozzo Tribunale Di Roma Gilberto Rapisarda Tribunale Di Ragusa Eugenio Tagliasacchi Tribunale Di Savona Stefano Tiberti Tribunale Di Piacenza Barbara Vacca Tribunale Di Forlì REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MONZA Numero 3/2019 FONDAZIONE LUCIO PAPIRIO PER GLI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI DEL CREDITO - Data registrazione 18/08/2022 DIRETTORE RESPONSABILE Cristina Giudici REDAZIONE Francesca Migliosi info@inexecutivis.it Copyrights © Fondazione Lucio Papirio 2022, Tutti i diritti riservati | |
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Da: Federico9 | 26/09/2022 13:41:43 |
Con Nordio molte cose cambieranno | |
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Da: x Federico | 26/09/2022 14:51:05 |
cosa prevedi? | |
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Da: esiti | 26/09/2022 15:23:24 |
chiedo anch'io | |
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Da: xfederico9 | 26/09/2022 17:34:20 |
Cambierà la professione o il concorso? | |
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Da: Infinity_2015 | 27/09/2022 07:28:06 |
Della riforma del concorso si parla da anni ma non è mai stata fatta. Forse ora la faranno. Si parlava di eliminare il limite delle consegne da non so quanto tempo. Dati i fatti e i numeri potrebbe avere senso. Probabilmente le tracce diventerebbero più umane. Più brevi e meno cavillose. Lo svolgimento al computer potrebbe essere la svolta per eliminare lo stress e rendere veloci le correzioni. Ci pensate? Verrebbero eliminati gli errori di correzione perchè all'interno del documento si potrebbe cercare l'allegato o la parola. Per il candidato la stanchezza verrebbe limitata moltissimo e così gli strafalcioni dovuti all'annebbiamento concorsuale. Tutte le grafie diverrebbero equiparate. Ma al momento temo sia solo utopia. Lo auguro ai futuri candidati ma io nel bene o nel male spero di essere per quei tempi fuori da giochi e da un bel po'. | |
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Da: xinfinity2015 | 27/09/2022 15:14:13 |
Credi che faranno interventi anche sulle aree di competenza e di intervento del notaio? ho sentito notai dire che il 75% porta a casa tre mila euro al mese, ma come fanno a dire cose del genere se è palese che vorrebbe dire trovarsi nella irreale situazione di fare tre atti al mese,mah | |
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Da: x xinfinity2015 | 27/09/2022 16:49:02 |
......e tu pensi che l'incasso di tremila derivino da 3 atti al mese?? è ovvio che fanno più atti al mese, ma i costi di gestione di uno studio sono ingenti tra stipendi da pagare e varie spese accessorie. L'equazione di 3 atti=tremila al mese è completamente sbagliata e fuori da ogni realtà . | |
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Da: x x xinfinity2015 | 27/09/2022 17:59:01 |
3 era un numero simbolico per dire pochissimi al mese.. Tra l'altro molti notai scelgono di gestire quasi in autonomia lo studio circondandosi di poco personale, ad esempio un assistente ed una segretaria per cui le spese diventano molto basse, quindi anche facendo due atti al giorno si arriva a 40 mila minimo | |
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Da: !!! 3puntiesclamativi | 28/09/2022 00:24:28 |
@x x x Sei sulla Luna quanto a compensi, spese e tasse Se pensi che oggi un notaio faccia 40k/ mese (ma pure 10), ho una brutta notizia per te | |
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Da: Turineisa | 28/09/2022 10:17:24 |
Non so da dove escano certi numeri: andate al di là delle apparenze, la realtà è cambiata, non si riesce quasi a fare nemmeno più 100 (cento) Euro puliti ad atto…c'è un Notaio che riesce a malapena a pagarsi il leasing dei suv volvo e Jaguar e stipendi del personale di studio, mentre per l'affitto si fa addirittura aiutare dal suocero.. oramai anche il notariato soffre la crisi e sta per arrivare la recessione. Si deve fare qualcosa, non è possibile che dopo tutte le difficoltà all'accesso non si abbia nemmeno la certezza del mantenimento di una "retribuzione"adeguata al ruolo gravoso - di pubblico ufficiale ricordiamolo - che si ricopre!! Altrimenti tanto vale fare un qualsiasi altro concorso pubblico | |
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Da: jerrycara | 28/09/2022 11:03:27 |
il notaio non è solo un pubblico ufficiale, ma è anche un "imprenditore". Non solo devi essere uno studioso ma devi avere anche una sorta di indole a relazionarti con potenziali clienti. | |
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Da: Follieconcorsuali | 28/09/2022 17:26:30 |
Non diciamo eresie per favore, un notaio con qualche anno di esperienza, anche in piccoli centri, porta a casa, netti, almeno 15 mila euro al mese...per favore, certe cose non si possono sentire...fate il concorso, i guadagni sono sempre ottimi... | |
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