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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: x il dubbio13/09/2022 13:46:08
non era necessario nemmeno procura 1395 e curatore perchè in questo momenti ti riservi una facoltà che altrimenti non avresti..la nomina del curatore e il 1395 saranno eventualmente necessaria in sede di autorizzazione alla stipula del definitivo..
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Da: Il dubbio13/09/2022 14:16:17
Con l indicazione nel contratto preliminare della persona fisica ( o giuridica ) che potrà subentrare nella posizione di acquirente la nomina già l hai fatta ed è stata anche accettata dal terzo contraente ( promittente venditore) ciò che ti stai riservando è la facoltà di scelta su chi dovrà acquistare.per cui diventa un contratto ad effetti soggettivi alternativi e non un contratto per persona da nominare ( c'd. In incertam personam) per cui ritengo che era necessario per  anche il consenso di alfa spa con la necessità delle autorizzazioni ex 1394 e 1395 cc.


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Da: !!! 3puntiesclamativi13/09/2022 20:52:39
Come vuoi…
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Da: x il dubbio13/09/2022 21:16:12
però la restrizione del novero dei soggetti per cui c'è facoltà di nomina non può mutare il contenuto del contratto al punto da determinare consensi non necessari nel contratto tipo..

Del resto la società potrebbe essere perfettamente all'oscuro della riserva potenzialmente a suo favore..
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Da: ???13/09/2022 21:25:02
Esatto, ottimo intervento l'ultimo. Il dubbio confonde la natura giuridica con la disciplina. Premesso che la tesi sulla natura giuridica da lui citata è minoritaria (se non isolata), la disciplina della riserva di nomina non muta e non richiede alcun consenso di nessuno dal momento che la sfera giuridica di Alfa non è (ancora) toccata. La riserva dovrà essere eventualmente sciolta con la nomina e poi la Alfa, a tutela della intangibilità della propria sfera giuridica, dovrà, se vuole chiaramente, accettare (salvo procura anteriore), come disciplinano gli artt. 1401 ss. Solo a quel punto si potranno problemi di conflitto di interessi.

In poche parole è una riserva di nomina che non diverge in alcun modo da quella "normale", cioè in incertam personam, qui semplicemente c'era un soggetto determinato (che ben poteva essere all'oscuro al momento del preliminare)
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Da: il dubbio!!13/09/2022 21:48:00
Vi rimetto di seguito le varie teorie ivi compresa quella del Messineo che mi sembra la più pertinente e convincente quando il soggetto terzo da nominare è già individuato come nel caso della traccia di concorso.  
Il contratto per persona da nominare ha una struttura anomala, perché presenta affinità con altri istituti, discostandosene non poco per quanto riguarda gli effetti principali. Ad esempio il meccanismo operativo rientra nel più ampio fenomeno della sostituzione e presenta molte affinità con la rappresentanza; tuttavia si discosta da quest'ultima per il fatto che gli effetti ricadranno sul soggetto nominato solo nell'eventualità che la nomina effettivamente avvenga, non esistendo alcun obbligo verso il promittente di effettuare la nomina. Un'altra differenza di non poco conto è che, se non avviene la nomina, parte del rapporto sarà lo stipulante, mentre il rappresentante, qualora sia senza poteri, non diventa parte del rapporto ma deve solo risarcire il danno.

Notevoli affinità possono essere ravvisate anche con la cessione del contratto, da cui si di discosta perché la vicenda della cessione riguarda un contratto perfetto e definitivo che viene ceduto ad un altro contraente, mentre qui la vicenda si chiude definitivamente solo al momento della nomina. Inoltre un'ulteriore differenza è data dal fatto che la nomina assegna al nominato la qualifica di parte con effetto retroattivo, mentre nella cessione il trasferimento ha effetto solo dal momento della stipula.

Non a caso, comunque, l'istituto è collocato nel codice proprio a mezza strada tra la rappresentanza e la cessione del contratto.

Per spiegarne la natura giuridica la dottrina si è quindi sbizzarrita e possono enuclearsi non meno di 6 teorie diverse, tutte per qualche verso, insoddisfacenti.

Teoria della surrogazione legale

Secondo una prima teoria avremmo un contratto unitario, con una surrogazione legale del soggetto, così come avviene ai sensi dell'articolo 1203. Ma tra la surrogazione e la nomina corre una differenza notevole.

Prima di tutto la nomina ha efficacia ex tunc, mentre la surrogazione legale ha efficacia ex nunc. In secondo luogo la surrogazione opera in virtù della legge, mentre nel contratto per persona da nominare la surrogazione avviene in virtù della volontà delle parti. Inoltre diversi sono gli effetti, perché la surrogazione opera una successione tra soggetti, mentre nella nomina non è possibile ravvisare un fenomeno successorio, ma, casomai, novativo.

Teoria dell'unico contratto con soggetto alternativo

Secondo Messineo abbiamo un contratto unico, con soggetto alternativo. Si verificherebbe, cioè, un fenomeno simile a quello delle obbligazioni alternative, con la differenza che l'alternatività riguarderebbe i soggetti e non l'oggetto.

In contrario si è detto che l'obbligazione alternativa presuppone la scelta tra due oggetti e non tra due soggetti, e inoltre è necessario che la scelta sia indifferente per il creditore e per il debitore, nel senso che deve esserci una specie di fungibilità oggettiva tra prestazioni. Qui invece non è indifferente che gli effetti ricadano su un soggetto o su di un altro, perlomeno dal punto di vista dello stipulante.

Inoltre per aversi veramente un effetto alternativo occorrerebbe che entrambi i soggetti fossero dedotti nel rapporto fin dall'inizio, e che, quindi, ci sia veramente un'alternativa; nel contratto per persona da nominare, invece, l'alternativa può anche mancare (il che avviene in tutti i casi in cui il terzo da nominare non esiste o non è individuato).

Da questo punto di vista, allora, è forse più corretta la tesi del contratto con obbligazione con facoltà alternativa quanto ai soggetti (fenomeno simile a quello dell'obbligazione con facoltà alternativa).

Teoria del doppio contratto condizionato

Secondo un'altra teoria avremmo due contratti, condizionati sospensivamente tra loro.

Il primo (tra stipulante e promittente) immediatamente efficace e condizionato risolutivamente alla dichiarazione di nomina.

Il secondo contratto sarebbe quello tra promittente e terzo ugualmente condizionato alla stessa dichiarazione, ma sospensivamente. Questo secondo contratto sarebbe quindi un contratto in fieri, che si perfezionerebbe con la nomina.

Contro questa teoria si sono mosse le seguenti obiezioni:

anzitutto si è detto che un medesimo evento non può essere preso in considerazione come oggetto di due condizioni opposte;
in secondo luogo la condizione è un elemento accidentale del contratto, mentre la nomina, riguardando il soggetto, è un elemento essenziale;
in terzo luogo la condizione rende incerta l'esistenza stessa del rapporto giuridico, mentre in questo caso ciò che è incerto è solo il soggetto;
infine, la condizione sospende tutti gli effetti del negozio; nel contratto per persona da nominare, invece, avremmo una condiziona anomala, che sospende solo il soggetto perché alcuni effetti (primo tra tutti il trasferimento del diritto) si producono immediatamente nei confronti dello stipulante.
Teoria del doppio contratto

Secondo un'altra teoria il contratto per persona da nominare avrebbe una diversa configurazione a seconda dei rapporti intercorrenti tra le parti.

Se tra lo stipulante e il terzo che deve essere nominato è intervenuto in precedenza un rapporto di mandato allora siamo nel campo della rappresentanza, sia pure in incertam personam; se invece non c'è nessun incarico allora abbiamo una specie anomala di cessione (che potrebbe essere a titolo gratuito o oneroso a seconda dei casi) del contratto la cui anormalità rispetto all'ipotesi prevista dall'articolo 1406 è data dal fatto che il trasferimento avviene non a mezzo di un negozio trilaterale, ma di due negozi unilaterali, cioè la nomina da una parte e l'accettazione del nominato dall'altra.

Questa teoria è tra l'altro avvalorata dalla posizione dell'istituto del codice.

Si deve quindi distinguere il contratto per persona da nominare in senso ampio e il contratto per persona da nominare in senso stretto (che si avrebbe quando esiste il rapporto di rappresentanza).

Teoria della rappresentanza eventuale in incertam personam

La dottrina e la giurisprudenza prevalenti (Betti, Santoro-Passarelli, Mirabelli, Galgano, Carresi, Scognamiglio) inquadrano l'istituto senz'altro nella rappresentanza. L'esistenza o meno di un incarico, infatti, non influenza l'inquadramento nella rappresentanza; se l'incarico esiste, abbiamo un normale rapporto di rappresentanza, in cui la nomina equivale ad una contemplatio domini, seppure tardiva. In pratica la riserva di nomina funziona come una "riserva di contemplatio domini".

Se l'incarico non esiste il fenomeno è simile a quello della rappresentanza senza poteri, mentre l'accettazione equivale ad una ratifica.

Distinguiamo quindi anche nel contratto per persona da nominare la parte formale (lo stipulante) dalla parte sostanziale (il terzo nominato).

L'istituto considerato presenta un aspetto deviante rispetto a quanto avviene nella rappresentanza nell'eventualità in cui lo stipulante rimanga obbligato in proprio; e tuttavia la deviazione non costituisce più di tanto un'eccezione, visto che un regola simile è posta dall'articolo 11 della L. cambiaria, il quale prescrive che il rappresentante che emette una cambiale rimanga obbligato in proprio.

Del resto è il codice che espressamente parla di procura (articolo 1402), avvalorando l'ipotesi che il contratto per persona da nominare sia un istituto che deve essere ricompreso nell'ambito della rappresentanza.

Contro questa teoria sono state sollevate le seguenti obiezioni:

anzitutto il rappresentante è parte in senso formale del rapporto e non diventa mai parte sostanziale, neanche in caso di mancata ratifica; l'articolo 11 della L. cambiaria, infatti, è un'eccezione alla regola giustificata dalla particolarità della materia dei titoli di credito, che hanno regole proprie, sia in ordine agli effetti che alla circolazione;
nel contratto per persona da nominare l'accettazione ha efficacia retroattiva, mentre la ratifica no, perché fa salvi i diritti dei terzi.
Questa teoria, nonostante le critiche che le sono state sollevate, è senz'altro la più seguita sia in dottrina che in giurisprudenza; anche se c'è da sottolineare che la Cassazione, pur avendovi aderito dal punto di vista teorico, non l'ha poi portata fino alle sue estreme conseguenze, come avremo modo di vedere fra poco.

Teoria dell'autorizzazione

Secondo Bianca la figura rientra nell'autorizzazione. Questa teoria però sconta le difficoltà teoriche che nel nostro ordinamento incontra la figura dell'autorizzazione.

Capacità di agire e legittimazione

Capacità di agire

Alcuni autori sostengono che il dibattito sulla natura giuridica del contratto per persona da nominare influenza il problema della capacità dello stipulante. Se si accoglie la tesi della rappresentanza in incertam personam, infatti, si può anche sostenere (come fa Mirabelli) che allo stipulante sia richiesta solo la capacità di intendere e di volere.

La tesi però sembra inaccettabile per vari motivi.

Anzitutto perché lo stipulante impegna immediatamente se stesso, anche se solo in via provvisoria; e poi perché l'impegno può anche divenire definitivo qualora la nomina per qualsiasi motivo non avvenga; nel qual caso il contratto sarebbe invalido per incapacità. A parte, poi, la considerazione di ordine pratico, secondo cui nessuno stipulerebbe mai un contratto con un soggetto incapace di agire.

E' preferibile quindi ritenere, come sostiene Bianca, che lo stipulante debba essere capace di agire, anche se, in qualunque caso, il vizio di capacità non potrà più essere rilevato una volta che sia avvenuta validamente la nomina.

Il terzo, invece, deve essere capace solo al momento della nomina o dell'accettazione. Sembra quindi possibile nominare un soggetto che era incapace al momento della stipula, o che addirittura ancora non esisteva.

Ad esempio non sembra da approvare quello che aveva stabilito una lontana sentenza della Cassazione, in cui era stata ritenuta inammissibile la nomina di una società ancora non costituita al momento della stipula.
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Da: ???13/09/2022 22:01:46
Sono tutte tesi sulla natura giuridica, che non influenzano la disciplina dell'istituto, richiedendo il consenso preventivo del terzo all'inserimento della riserva o sostenendo che se il terzo è determinato, la nomina è già stata fatta. Mi auguro per te che queste riflessioni siano rimaste nella tua penna e non le abbia scritte al concorso. E poi toglimi una curiosità: in estrema sintesi a livello redazionale, come hai scritto questo contratto ad effetti soggettivi alternativi?
Rispondi

Da: il dubbio!!!13/09/2022 22:50:46
Sono solo curiosità rimaste nella mia penna puoi starne sicuro.
In atto ho costituito la moglie rapp.ta da Tizio anche ai sensi dell art.1395 cc
Filano beneficiario di amm.di sostegno che interveniva mediante AA ...curatore speciale tale nominato dal GT e
la Alfa spa legalmente rapp.ta  da Tizio amm.re unico autorizzato dall assemblea anche ai sensi dell art 1395 cc
Consenso ed oggetto
Beta spa promette di vendere alla moglie  s Tizio ed al.figlio che come sopra rapp.ti accettano i seguenti diritti... riservandosi di nominare ai sensi dell art.1402 cc  fino alla data del definitivo di cui infra la Alfa spa
sill' immobile in corso.di costrizione.....
Art.2
La Alfa Spa come sopra rapp.ta dichiara fin da ora di accettare l evehtuale nomina dei promittenti acquirenti a subentrare nei diritti ed obblighi derivanti dal.presente contratto.

IL Prezzo  convenuto in euro 500000. di cui euro ...per 1/2 dell.usuftutto vitalizio euro...per l altro 1/2 .... ed euro per la.nuda così regolato:
100 k a titolo di caparra ed in deposito prezzo al notaio più incarico
50 k a titolo  di acconto prezzo saranno pagati entro il.....prima della data del definitivo
ed a smobilizzo vengono rilasciati n.tre titoli cambiari descrizione.....
A garanzia delle predette  cambiali  la beta Spa concede ipoteca sulla quota di terreno di XX/1000 di cui sopra che ex art.2811 cc si estendera' al costruendo appartamento  ed i promittenti acquirenti accettano.
Elezione di domicilio..
Euro 350000 vengono pagati a titolo di acconto.mediante   accollo del residuo debito di pari.importo di.beta spa.
All uopo beta  spa ed i promittenti acquirenti convengono che questi si accollino il.residuo debito di beta spa  di euro 350000 derivante da mutuo....ed aperto all.adesione della banca
Fideiussione taic di euro 400000 a copertura dei 350 k e dei 50 k
Rispondi

Da: RAGIONIAMO13/09/2022 23:23:35
Ma veramente voi, a quasi un anno dal concorso, state ancora discutendo delle soluzioni?
Senza parole
Rispondi

Da: Ma13/09/2022 23:58:04
BASTAAAAAAA, mettiamo informazioni sul bando invece di follie sulle soluzioni
Rispondi

Da: Antonio14/09/2022 10:08:41
Quando usciranno i risultati?
Rispondi

Da: Praticante notaio stanco15/09/2022 08:01:01
@antonio

Probabilmente primavera 2023
Rispondi

Da: x praticante notaio stanco15/09/2022 21:55:03
prossimo concorso?
Rispondi

Da: Praticante notaio stanco18/09/2022 17:08:13
Non lo sa nessuno. Si vocifera bando entro l'anno (ed è probabile), ma la vera domanda è: se il bando uscirà entro dicembre 2022, le date delle prove saranno fissate in primavera 2023 o in autunno 2023? Boh …
Rispondi

Da: prossimoband18/09/2022 19:18:46
"L'Italia soffre la crisi delle 'vocazioni' notarili con cali fino al 69%. E' quanto rileva Federnotai, il sindacato dei notai italiani, che ha diffuso i dati sulla pratica notarile in Italia. Da Nord a Sud dello stivale la riduzione è omogenea. Non solo Roma, Milano e Torino, ma anche Napoli subisce un calo di iscritti alla pratica del 60% rispetto al 2010, a Firenze il - 57,14% e a Bari -68,75%.
… Questo fenomeno si è già manifestato negli ultimi anni ed è diventato eclatante in occasione dell'ultimo concorso: oltre
4.000 iscritti, solo 1.500 consegnanti, per 500 posti. Si è passati da un rapporto consegnanti-ammessi agli orali di 1 a 10 a un rapporto potenzialmente di 1 a 3. Forte rischio di poca selettività e, quindi, di qualità dei vincitori inferiore al dovuto."
Avanti, ill momento è propizio!
Rispondi

Da: x prossimoband18/09/2022 23:17:07
La riduzione del numero dei consegnanti non è indice di abbassamento di qualità ma di innalzamento..molte persone lasciano perdere un percorso che è diventato estremamente difficile..
Rispondi

Da: prossimoband19/09/2022 08:14:19
Dopo le ultime modifiche per l'accesso alla magistratura credo che arriveranno modifiche anche alle altre professioni legali..se invece le cose non  cambieranno credo che ci sarà un ulteriore affollamento di quel concorso a scapito del nostro percorso, visti i pochi filtri all'entrata
Rispondi

Da: Fazio19/09/2022 08:39:56
Quindi si vocifera bando entro l'anno? Fonte certa?
Rispondi

Da: jerrycara19/09/2022 12:23:21
si vocifera bando entro l'anno perchè si vocifera (ormai quasi certo) bando magistratura a breve.
Non credo che nessuno abbia ancora parlato di bando concorso notarile, si suppone soltanto in quanto a breve uscirà il bando magistratura
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Da: si vocifera19/09/2022 18:01:46
qualcosa sugli orientamenti che stanno prendendo nelle correzioni?
Rispondi

Da: prox bando20/09/2022 11:03:35
Si tratta solo di voci e di supposizioni basate sul fatto che si presume un bando a breve in magistratura, anche se, mio parere, se davvero stravolgono il concorso in magistratura, credo che il bando tarderà ad uscire, perchè dovranno prevedere una serie di meccanismi nuovi (uso del pc ad es.). In ogni caso, credo che ottobre-novembre potrebbe uscire il bando e quindi concorso aprile-maggio.
Rispondi

Da: prox bando20/09/2022 11:05:26
Si tratta solo di voci e di supposizioni basate sul fatto che si presume un bando a breve in magistratura, anche se, mio parere, se davvero stravolgono il concorso in magistratura, credo che il bando tarderà ad uscire, perchè dovranno prevedere una serie di meccanismi nuovi (uso del pc ad es.). In ogni caso, credo che ottobre-novembre potrebbe uscire il bando e quindi concorso aprile-maggio.
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Da: Oppure20/09/2022 12:51:02
anche a dicembre come volte scorse.
Rispondi

Da: accomandante21/09/2022 05:25:16
Ma voi ritenete che, se riformeranno il concorso in magistratura, ci sarà una riforma anche del concorso notarile e che ad es. dalla penna si passerà al pc ?
Rispondi

Da: È vergognoso21/09/2022 11:48:17
Che a distanza di ben nove mesi non si sappia nulla su nulla.
Non si hanno aggiornamenti sulle correzioni che procedono in tempi biblici.
Non si hanno notizie sul prossimo bando.
Siamo costantemente lasciati in balia delle onde, senza possibilità di programmare le nostre vite.
Un paese per magistrati, unica categoria alla quale il legislatore riserva la propria attenzione. Bandi a scadenze fisse, correzioni celeri, riforme a passo con i tempi.
Rispondi

Da: giusto per capire21/09/2022 17:16:57
scusate ma relativamente alla prova Inter vivos nessuno ha argomentato partendo dal fatto che la riserva di nomina non si potesse fare perché in quel caso non si poteva applicare il TAIC venendo meno uno dei presupposti soggettivi della normativa? (contratto preliminare tra persona fisica e società e non tra società/alfa spa e società)
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Da: !!! 3puntiesclamativi21/09/2022 19:46:03
Io ho scritto in atto che le parti erano consapevoli che in caso di nomina la società non avrebbe usufruito della disciplina taic, qualcosa del genere
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Da: X giusto per capire21/09/2022 20:34:59
Scusa ma non puoi ragionare nel senso di dire che siccome non puoi applicare il Taic non ricevi la riserva di nomina. È obbligatorio che un preliminare con un costruttore quale parte promittente venditrice e di immobile in corso di costruzione debba essere attratto dal Taic?! Semmai non applichi il Taic ritenendo che c'è la riserva di nomina. Ma anche questa affermazione è sbagliata perché il contratto con riserva di nomina, per tesi nettamente prevalente, produce effetti immediati tra stipulante e promittente, producendosi con effetto ex tunc  in favore dell'electus in caso di sua nomina .
Io ho solo scritto in motivazione che, in caso di nomina, difetterebbe il presupposto soggettivo del Taic, ma non ho detto che fine farà l'assicurazione perché avevo paura di scrivere cavolate.
Pensandoci in questi mesi, in caso di nomina, secondo me (ma non l'ho scritto al concorso), ormai alla fattispecie è stato applicato il Taic e quindi ci sarà comunque l'assicurazione perché serve per svincolare la fideiussione (anch'essa necessaria)
Rispondi

Da: Ma22/09/2022 12:14:47
Veramente ancora discutete ogni giorno sulle soluzioni? Ma che problemi avete?
Rispondi

Da: x Ma22/09/2022 18:08:52
di cosa si dovrebbe discutere?
Rispondi

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