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Concorso per 400 posti di NOTAIO
27533 messaggi

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: percentuali18/06/2022 14:36:54
con queste percentuali le scuole diventerebbero inutili a causa della poca selettività
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Da: Maximum18/06/2022 17:58:04
Le scuole presentano delle criticità di fondo, che non si vogliono vedere o ignorare. Personalmente mi sono trovata meglio con le scuole istituzionali dei consigli notarili. Stesso trattamento (forse pure un po' meglio) e portafoglio meno leggero. Poi, per carità, c'è chi si è trovato bene alle scuole private, ma sono una minoranza, altrimenti come mai la gente cambia e ne prova più di una? Conosco molte persone, che pur avendo vinto non danno molto merito alle scuole. Alla fine cosa ti offrono? La traccia e la correzione, spesso fatta da un correttore, che magari al terzo tentativo non ha ancora vinto. Per quanto mi riguarda una scuola istituzionale e qualche libro di casi svolti (avendo cura di prendere quelli scritti bene) e manuali con casi pratici svolti. Serve altro? Non credo. Certo se uno è ricco può anche permettersi di iscriversi a 3 scuole(ma poi quando studi?), ma se sei povero con un investimento  non esagerato puoi presentarti davvero con un'ottima preparazione. Meglio di molti altri che hanno una preparazione casistica e macchia di leopardo (inutile)
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Da: Ancoravinto18/06/2022 19:41:48
Ma quando si dice che 'al terzo tentativo non ha ancora vinto' si intende che prima o poi è un concorso che con il passare del tempo si supera? Oppure c'è la possibilità che una volta intrapreso non si raggiunga la preparazione necessaria per tutti e cinque i tentativi? Esiste gente preparata che non lo supera dopo 5 tentativi o sono delle eccezioni?
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Da: Xancoravinto19/06/2022 12:18:39
Certo che esiste, gente preparatissima
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Da: Maximum19/06/2022 16:29:58
Per esperienza personale ti dico che geni non ne esistono e se ci sono sono 4/5 max. Riguardo alla preparazione, penso che dopo un certo livello non si può andare: sarebbe controproducente e poi già è difficile chiudere il programma e ricordarlo BENE, figurarsi arrivare ad un livello esagerato. Tieni conto che la bravura (non la genialità) si misura con la capacità di essere sintetico con qualità, così uno dimostra di essere veramente preparato. Poi sarà sempre una mia impressione, ma gente che quando fa i ragionamenti dici "cavolo questo  si che è padrone della materia" non ne ho visti . La maggior parte le prime ore delle prove non sa che pesci prendere, poi ci sono quelli che pensano di vincere perché sanno i trucchetti delle scuole tipo "copia la traccia". Quindi in genere la preparazione media non è alta. Poi me ne darai conferma quando andrai. Poi sarà anche sfiga, ma se sei bravo davvero difficilmente hai sfiga 5 volte
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Da: ancoravinto21/06/2022 12:55:13
Ah ok quindi diciamo che con le esercitazioni e lo studio alla lunga si passa, se si è una persona nella media, dato che i partecipanti sono gente nella media
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Da: Maximum21/06/2022 15:25:31
Che la preparazione sia nella media, non significa che sia facile passarlo, difatti, anche per carenza di preparazione, non assegnano tutti i posti. Poi, si vince anche per il fattore C etc. come tutte le cose della vita. Una cosa è essenziale e ti da un grande vantaggio: la capacità di ragionamento. Quella, ahimè, in buona parte dipende solo da te.
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Da: Pippogol 21/06/2022 22:28:31
Ma quando tolgono il limite di consegne?
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Da: xPippogol21/06/2022 22:34:56
5 tentativi direi che possano bastare capire se uno è in grado o no, il problema sono i criteri di correzione più che altro
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Da: La commissione 201821/06/2022 22:58:24
Appena uscita, sentenza del Consiglio di stato 05109 del 2022…. Farà giurisprudenza in tema di concorso notarile
Rispondi

Da: *sentenza22/06/2022 13:43:28
Puoi linkarla , per favore ?
Rispondi

Da: Lo__zio22/06/2022 14:16:53
Mi associo alla richiesta di voler gentilmente condividere la sentenza, in quanto io con le mie banche dati non ho trovato nulla...
Rispondi

Da: Idem22/06/2022 14:50:56
Ma si sa nulla del bando? Non sapere nulla mi devasta
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Da: Non riesco a linkare22/06/2022 15:40:21
In realtà non mi fa linkare la sentenza, la si trova sul sito giustizia amministrativa
Decisioni e pareri
E nel motore di ricerca metti numero 05109 e anno 2022, emessa da Cons. Di stato
Rispondi

Da: x la commissione 201822/06/2022 17:49:56
Dici che potrebbe portare a correzioni più equilibrate?
Rispondi

Da: Non riesco a linkare22/06/2022 20:57:10
Dico che sia una sentenza importante perché lunga e molto articolata, sicuramente fa capire che nonostante siano commissari non siano degli dei, magari lo capiscono anche loro a un certo punto
Rispondi

Da: Fideo23/06/2022 00:10:18
Poveri illusi
Rispondi

Da: 2concorsi23/06/2022 11:42:34
Qualcuno che fa anche magistratura? su quale vi state concentrando di più?
Rispondi

Da: laura3892  -banned!-23/06/2022 13:51:17

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: il dubbio!!!23/06/2022 14:26:11
Pubblicato il 21/06/2022
N. 05109/2022REG.PROV.COLL.
N. 09795/2021 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Giovanni Verga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'esecuzione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. -OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso per esecuzione di sentenza, e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS-, la IV Sezione di questo Consiglio di Stato, in riforma della sentenza n. -OMISSIS-del T.A.R. del Lazio, ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS- per l'annullamento del verbale n. 316 del 21 novembre 2018 della Commissione esaminatrice del concorso a n. 300 posti di Notaio indetto con D.D. del 2 ottobre 2017, nella parte in cui dichiarava non idoneo l'odierno ricorrente (impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), e del decreto di approvazione della graduatoria al concorso a 300 posti per notaio indetto con D.D. 2 ottobre 2017 (impugnato con i motivi aggiunti proposti in data 2 luglio 2020).
La citata sentenza n. -OMISSIS- ha ritenuto che "Il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione individua quale errore ostativo alla correzione del rimanente elaborato del candidato "l'omissione della indicazione dell'indirizzo dei conviventi per le comunicazioni di legge" che non sarebbe desumibile "in altra parte dell'atto". 15.1. A fronte della censura del ricorrente, che ha allegato di aver indicato, nell'ultima pagina dell'elaborato l'indirizzo in questione, l'Amministrazione, nel corso del giudizio, attraverso un'articolata memoria dell'Avvocatura dello Stato e con il deposito di alcune relazioni della commissione esaminatrice ha sostenuto l'insufficienza dell'indicazione di un unico indirizzo per entrambi i coniugi e la necessità dell'indicazione di un distinto indirizzo per ciascuno di loro. 15.2. Nondimeno, in ragione del tenore testuale della motivazione posta a fondamento del giudizio di inidoneità, un simile modus procedendi concreta un'integrazione postuma della motivazione esposta dalla commissione giudicatrice, come tale inammissibile"; ed ha quindi annullato i provvedimenti impugnati disponendo "la ricorrezione dei tre elaborati ad opera di una diversa commissione, nel rispetto dei criteri di anonimato e con ogni conseguenziale determinazione, nell'eventualità che le correzioni abbiano un esito positivo".
2. La ricorrezione ha avuto come esito un nuovo giudizio di non idoneità, che il dott. -OMISSIS-impugna con "ricorso per esecuzione sentenza ex art. 112 cod. proc.amm.": affidato alla seguente censura: "Violazione e falsa applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-. Violazione e mancata applicazione dell'art. 51 c.p.c., dell'art. 97 Cost., e dei principi analogicamente applicabili di astensione di cui all'art. 78 d.lgs. n. 267/2000. Violazione dei principi di anonimato nei pubblici concorsi. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifesta".
Si è costituito in giudizio, per resistere, il Ministero della Giustizia, depositando memoria.
Il ricorrente ha quindi depositato una memoria di replica.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 26 maggio 2022.
3. La censura del ricorrente si appunta sulla presenza, in sede di ricorrezione, del dott. -OMISSIS-convocata per la ricorrezione.
Assume il ricorrente che il dott. -OMISSIS-non poteva essere nominato quale membro della successiva commissione incaricata della ricorrezione; e che in ogni caso, poiché tutti i componenti effettivi erano presenti, non si sarebbe giustificata in ogni caso la sua presenza come membro supplente il giorno dei lavori.
L'incompatibilità, e il conseguente obbligo di astensione, discenderebbero dall'avere il dott. -OMISSIS-contribuito, in qualità di Presidente della Commissione centrale di concorso, alla formazione della corrispondenza inerente l'originaria valutazione negativa dell'elaborato, utilizzata dall'Avvocatura dello Stato nella difesa in giudizio dei provvedimenti poi annullati.
Egli avrebbe dunque supportato il precedente giudizio di non idoneità con una serie di elementi, rappresentati dall'amministrazione all'Avvocatura dello Stato (e da questa utilizzati in giudizio), costituenti gli argomenti della difesa nel giudizio di merito, a sostegno della tesi della non idoneità dell'elaborato in questione.
Il dott. -OMISSIS-, pertanto, non soltanto conosceva il contenuto di tale elaborato (al punto da costruire le richiamate difese), ma in esse si era già espresso nel senso della sua inidoneità.
4. Replica l'amministrazione:
- che "Nessuno dei componenti convocati aveva partecipato alla correzione originaria degli elaborati del dott. -OMISSIS-e, pertanto, ben poteva il dott. -OMISSIS--essere nominato dall'Amministrazione"; egli inoltre non avrebbe avuto alcun dovere di astensione, non avendo concorso alla deliberazione del nuovo giudizio di incompatibilità (sicchè non versava in situazione di incompatibilità);
- che la parte della censura che concerne la pretesa violazione della regola dell'anonimato "non vi è prova dell'affermazione genericamente prospettata di violazione dell'anonimato che, indubbiamente, non può fondarsi su quanto ex adverso esposto";
- che "la mera presenza del dott. -OMISSIS--non è tale da inficiare la legittimità del giudizio espresso dalla Sottocommissione, non essendovi alcun obbligo di allontanamento dalla seduta, non potendosi d'altro canto estendersi, al riguardo, per analogia, i principi elaborati in relazione all'art 78 del d.lgs. 267/2000 stante la diversità della formulazione letterale della predetta disposizione, riferita a fattispecie totalmente differente";
- che la censura di violazione dell'anonimato è infondata, in quanto sarebbe stato era escluso in radice, in ragione delle modalità organizzative adottate (cancellazione della numerazione riportata sui fogli, cancellazione del timbro riportante il giudizio, fotocopia di tutti i fogli) "che la nuova commissione esaminatrice, che non aveva ovviamente preso contezza né degli elaborati, né tantomeno degli elementi identificativi dei loro autori, potesse in alcun modo risalire all'identità del candidato, dei cui elaborati era incaricata della ricorrezione".
5. Il ricorso è fondato.
Il dott. -OMISSIS-ha avuto un ruolo attivo nella difesa in giudizio delle precedenti valutazioni ed era, quindi, ben a conoscenza del contenuto degli elaborati da ricorreggere e delle relative questioni (in merito alle quali aveva preso posizione nel senso della inidoneità).
La sua presenza come componente supplente è pertanto viziata da una evidente incompatibilità, in ragione del ruolo rivestito nella fase precedente, e delle attività compiute in tale veste.
A fronte di tale radicale incompatibilità resta sullo sfondo la questione adombrata dalla parte ricorrente, relativa alle ragioni per le quali una figura apicale è stata relegata a componente supplente.
La stessa memoria dell'Avvocatura, conclusivamente, riporta un'affermazione che prova troppo, laddove evidenzia "il ruolo rivestito dal dott. -OMISSIS-, che, quale presidente della Commissione, ha infatti raccolto le relazioni che singole sottocommissioni avevano redatto, in corrispondenza di singoli ricorsi, così come chiesto dal competente Ufficio ministeriale".
Il predetto, infatti, non si è limitato ad una mera trasmissione burocratica, ma ha difeso la tesi della sottocommissione, esprimendo valutazioni critiche (concretatesi anche nell'integrazione postuma della motivazione).
Come correttamente replica il ricorrente, la relazione del 23 giugno 2019 contiene, come accennato, una integrazione della motivazione del giudizio di inidoneità: non si tratta pertanto di un'attività meramente compilativa di trasmissione di atti, ma di una presa di posizione critica che, oltretutto, presuppone la conoscenza del contenuto dell'elaborato: "Si rammenta che la Commissione dichiarò non idoneo il candidato perché nel contratto di convivenza non fu inserita l'elezione di domicilio dei conviventi. Dimostrato in sede di ricorso che essa era invece presente, il dott. -OMISSIS-, nella citata relazione, ha sostenuto, motu proprio, che il dott. -OMISSIS-benché avesse inserito in effetti l'elezione di domicilio, non l'avrebbe fatto in maniera separata tra i due conviventi, aggiungendo a ciò varie considerazioni giuridiche del tutto personali (pag. 4 della citata relazione). Tali suoi interventi ermeneutici, del tutto additivi rispetto al giudizio di inidoneità che si limitò ad evidenziare il mancato inserimento dell'elezione del domicilio dei conviventi, non hanno costituito un'attività di "coordinamento", come ex adverso definita, bensì un'attività difensiva per di più con integrazione della motivazione del giudizio impugnato".
In ogni caso si è concretata la violazione dell'anonimato, perché la redazione dei richiamati documenti implica piena conoscenza dell'elaborato dell'odierno ricorrente.
6. Chiarite le - plurime - ragioni per le quali il dott. -OMISSIS-dovesse ritenersi incompatibile rispetto alla composizione della Commissione incaricata della nuova correzione, rimane da esaminare il problema del rilievo della sua presenza durante i lavori.
Il problema giuridico è se, come afferma l'appellante, e come invece contesta l'amministrazione, il principio evincibile dalla giurisprudenza formatasi in merito all'applicazione dell'art. 78, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in forza del quale "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado": sicchè l'incompatibilità rileva anche quale divieto di prendere parte alla discussione, e non solo nel prendere parte alla votazione) esprima un principio applicabile (anche) alla fattispecie dedotta, oppure no.
7. La questione in realtà, ad avviso del Collegio, va posta in termini diversi.
Fermo restando che nella fattispecie in esame si versa in materia non direttamente disciplinata dal citato art. 78, si tratta piuttosto di valutare se tale disposizione, o meglio i princìpi giurisprudenziali elaborati in sede di sua applicazione, possano offrire un ausilio interpretativo nella diversa questione che qui viene in considerazione: vale a dire se la mera partecipazione alla seduta di ricorrezione del soggetto incompatibile, che non abbia poi partecipato alla relativa votazione, costituisca una valida esecuzione della sentenza che ha annullato il precedente giudizio, avuto riguardo allo specifico obbligo conformativo da essa derivante.
Tale sentenza ha affermato che in conseguenza della caducazione del verbale impugnato "va disposta la ricorrezione dei tre elaborati ad opera di una diversa commissione, nel rispetto dei criteri di anonimato e con ogni conseguenziale determinazione, nell'eventualità che le correzioni abbiano un esito positivo".
Le condizioni poste concernono dunque la "diversità" della commissione, e la garanzia dell'anonimato.
8. Ritiene il Collegio che la presenza nella nuova commissione di un componente che tanto attivamente aveva preso parte alla attività valutativa dell'elaborato in questione, difendendo (anche con argomenti integrativi) il giudizio negativo in precedenza espresso, inficia di per sé la garanzia dell'anonimato anche senza che tale componente abbia preso parte alla successiva votazione.
Non si pone infatti, nella presente fattispecie, la questione dell'incidenza concreta del voto del singolo commissario.
La partecipazione alla votazione del soggetto incompatibile incide infatti sul pre-giudizio critico: mentre il componente che conosca l'elaborato da ricorreggere è in condizione di trasmettere la propria conoscenza anche senza partecipare alla votazione, essendo facoltà del componente supplente che sia presente alla discussione di intervenirvi, influenzando la conoscenza e la formazione del giudizio degli altri componenti.
Del resto, il verbale della seduta prodotto in giudizio non documenta l'adozione di modalità tali da escludere che il componente supplente possa aver preso parte attiva alla discussione.
9. Ferma restando l'autosufficienza del precedente rilievo ai fini dello scrutinio della dedotta violazione dell'obbligo posto dalla sentenza d'appello, può ulteriormente aggiungersi che il connotato strutturale della fattispecie va valutato, in chiave funzionale (per comprendere il generale rilievo giuridico della partecipazione alla discussione rispetto all'esigenza di evitare le possibili ricadute della situazione d'incompatibilità sulla valutazione finale dell'organo), anche alla luce dei richiamati princìpi giurisprudenziali relativi all'interpretazione del citato art. 78, secondo comma, del T.U.E.L.: come ha efficacemente ricordato la sentenza n. 5423/2020 di questo Consiglio di Stato, l'obbligo di astensione "di carattere generale prescinde quindi da ogni valutazione sia dell'effettivo contributo causale alla delibera concretamente adottata nonché del concreto rapporto con l'interesse in questione. (….) L' obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. Il conflitto d'interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo "istituzionale" ed un altro di tipo personale. Non rileva quindi che il consiglio abbia proceduto in modo imparziale ovvero senza condizionamenti, essendo l'obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione. Viene nella sostanza recepito nella norma in esame quel comune sentire che nei riguardi di coloro che amministrano la cosa pubblica si traduce nel detto secondo il quale essi non soltanto debbono essere ma anche apparire non in conflitto con l'oggetto della questione che sono chiamati a deliberare (Cons. Stato Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806, per cui, inoltre, solo relativamente agli atti a carattere generale l'amministratore pubblici deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado)".
La sentenza prosegue richiamando, adesivamente, l'indirizzo secondo cui "l'obbligo di astensione, tipizzato dall'art. 51 c.p.c., rappresenta un corollario del principio di imparzialità, sancito dall'art. 97 Cost., di cui, assume portata generale, sicché le ipotesi di astensione obbligatoria non sono tassative, e come tali da interpretarsi restrittivamente, ma piuttosto esemplificative di circostanze che mutuano l'attitudine a generare il dovere di astensione direttamente dal superiore principio di imparzialità, che ha carattere immediatamente e direttamente precettivo. L'obbligo di astensione rinviene la sua ragione giustificativa nel pieno rispetto del principio costituzionale del buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, posto a tutela del prestigio della pubblica amministrazione e che non tollera alcun tipo di compressione (Consiglio di Stato, Sez. II, 21 ottobre 2019 n. 7113; id. Sez. II, 9 marzo 2020, n. 1654)".
10. Le superiori coordinate ermeneutiche, pur se elaborate - come ricordato- in relazione all'applicazione di una disposizione avente un diverso ambito materiale, forniscono un ausilio esegetico a conferma della già affermata suscettibilità di ledere sia la garanzia dell'anonimato, sia l'imparzialità della valutazione, mediante la (mera) partecipazione di componente che aveva già reso il proprio giudizio sull'elaborato da (ri)valutare.
Si tenga infatti presente che, diversamente dalla generica situazione di potenziale conflitto d'interesse regolata dal citato art. 78, nella fattispecie in esame si è in presenza di un ambito conoscitivo molto più circoscritto, e dunque molto più vulnerabile dal punto di vista della violazione dell'anonimato (anche in considerazione della posizione apicale rivestita dal componente supplente) e dalla strutturale possibilità di estensione della propria conoscenza e delle proprie convinzioni al resto dell'organo (collegiale) chiamato ad operare la valutazione.
L'incompatibilità, peraltro, come già chiarito, discende non soltanto dal ruolo formale nella vicenda precedente, quanto piuttosto dalla sua partecipazione sostanziale alla difesa dell'amministrazione nel precedente giudizio di cognizione, e dunque alla manifestazione di giudizio espressa in quella sede.
11. Anche l'argomento dell'amministrazione per cui nella ricorrezione si sono esaminate più posizioni, e non solo quella dell'appellante, accomunate dal fatto di vantare un giudicato favorevole rispetto alle precedenti valutazioni di inidoneità, prova troppo: proprio il ruolo assunto dal componente supplente rendeva particolarmente anomalo ed inopportuno il fatto che egli fosse officiato, in generale (e, dunque, non solo con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente), della partecipazione alla commissione incaricata di attuare il dettato giurisdizionale sfavorevole all'amministrazione: perché il componente supplente nella precedente fase aveva, nel suo ruolo istituzionale, difeso le ragioni dell'amministrazione allo scopo di evitare che quel giudicato si formasse.
12. Il ricorso è pertanto fondato e come tale deve essere accolto: con annullamento del verbale del 18 ottobre 2021, e con una nuova esecuzione delle attività indicate nella sentenza di questo Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, emendate dai vizi sopra riscontrati.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone darsi esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- nei sensi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessi euro tremila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere
Umberto Maiello, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
  L'ESTENSOREIL PRESIDENTEGiovanni TulumelloMassimiliano Noccelli     
IL SEGRETARIO


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                                         Consiglio di Stato                                         C.G.A.R.S                                                                                                                           Ancona                                                                                                                           Aosta                                                                                                                           Bari                                                                                                                           Bologna                                                                                                                           Bolzano                                                                                                                           Brescia                                                                                                                           Cagliari                                                                                                                           Campobasso                                                                                                                           Catania                                                                                                                           Catanzaro                                                                                                                           Firenze                                                                                                                           Genova                                                                                                                           L'Aquila                                                                                                                           Latina                                                                                                                           Lecce                                                                                                                           Milano                                                                                                                           Napoli                                                                                                                           Palermo                                                                                                                           Parma                                                                                                                           Perugia                                                                                                                           Pescara                                                                                                                           Potenza                                                                                                                           ReggioCalabria                                                                                                                           Roma                                                                                                                           Salerno                                                                                                                           Torino                                                                                                                           Trento                                                                                                                           Trieste                                                                                                                           Venezia                                                                               

Anno e numero provvedimento:

                                         

                                                                                  2022                                                                                  2021                                                                                  2020                                                                                  2019                                                                                  2018                                                                                  2017                                                                                  2016                                                                                  2015                                                                                  2014                                                                                  2013                                                                                  2012                                                                                  2011                                                                                  2010                                                                                  2009                                                                                  2008                                                                                  2007                                                                                  2006                                                                                  2005                                                                                  2004                                                                                  2003                                                                                  2002                                                                                  2001                                                                       
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Da: sentenzanuova23/06/2022 19:01:38
Interessante sentenza ma non cambierà niente
Rispondi

Da: ba23/06/2022 21:11:15
Cass SS UU 2721 / 2021 ........ con questa invece cambieranno in Italia parecchie cose .......  " Atto esecutivo di separazione e divorzio con trasferimento immobiliare senza Notaio " .
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Da: ba23/06/2022 21:16:02
chiedo scusa quanto al numero della sentenza ... il numero esatto è 21761 del 2021
Rispondi

Da: ba23/06/2022 21:25:34
Inoltre , per completezza di informazione, si comunica che a tutt' oggi molti Tribunali italiani ( a titolo esemplificativo, Fermo, Bologna, Lucca , Benevento, Vicenza, Civitavecchia ecc ) hanno , in esecuzione della predetta sentenza , posto in essere appositi Protocolli con i rispettivi Ordini degli Avvocati , consacrando cosi' i principi di diritto esposti , con dovizia di particolari e argomentazioni  , nella suddetta pronuncia.
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Da: attosenzanotaio23/06/2022 22:29:35
finche la sottrazione di competenze riservate al notaio riguarda queste cosette possiamo stare tranquilli
Rispondi

Da: ba23/06/2022 22:34:01
infatti per luglio salta tutto il societario alla camera
Rispondi

Da: ba23/06/2022 22:34:09
infatti per luglio salta tutto il societario alla camera
Rispondi

Da: xba23/06/2022 22:45:05
Gli interessi in gioco sono sono tanti e rilevanti, il notariato ne uscirà comunque protetto e tutelato
Rispondi

Da: ba23/06/2022 22:50:45
e quali sarebbero questi interessi rilevanti ?????  mantenere  l' esclusiva per le  Srl ????
Rispondi

Da: xba24/06/2022 09:26:28
la professione rimarrà comunque centrale e imprescindibile nelle operazioni commerciali e la concorrenza continuerà ad essere poca, speriamo che ci siano novità per il prossimo bando
Rispondi

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