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DIRITTO ECCLESIASTICO - LIBRI E LACUNE !
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Da: ver | 24/08/2011 21:09:01 |
. daniele. io ho studiato sul manuale ma con riguardo alle chiese, non è che devi dire molto. solo che sono tali se sono aperte al pubblico e se in esse si può celebrare il culto pubblico, possono assumere personalità giuridica che perdono nel caso questa venga assunta dalla parrocchia o dalla diocesi. per le fabbricerie (domanda fatta all'esame), devi dire che è un apposito ente che amministra la massa patrimoniale, il cui consiglio di amministrazione, formato da ecclesiasti e laici, deciderà con riguardo alle opere di manutenzione e conservazione di edifici di culto di particolare interesse. esse provvedono anche all'amministrazione del patrimonio delle chiese ed alla loro manutenzione. hanno personalità giuridica quelle istituite prima del concordato e per quelle dopo solo se hanno avuto l'erezione canonica. direi che queste sono le più importanti. | |
Da: eccle info | 24/08/2011 21:23:33 |
ok grazie daniele se ne trovi altri ce li dici? grazie | |
Da: Mariangela61 | 24/08/2011 22:58:49 |
raga, io non ho intenzione di imparare tutti questi cavilli di eccle...Mi sembra eccessivo...Voi che dite? | |
Da: dott.ssa | 24/08/2011 23:25:10 |
eccessivo! al massimo mi imprao meglio penale o procedura | |
Da: eccle info | 25/08/2011 09:15:43 |
sono d'accordo, anche a me le 130 del compendio sono bastate ed avanzate, ma... se uno mi dice gli argomenti che nel compendio sono saltati a più pari... non vedo perchè non darci un'occhiata! | |
Da: LDO | 02/09/2011 09:40:55 |
Scusate ma dove trovo che dal 01.01.11 le pubblicazioni di matrimonio vanno fatte sul portale del comune? A me continuano a parlare di affissione 8 gg alla porta comunale... | |
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Da: Vicentina | 02/09/2011 10:10:09 |
Pagina 94 del compendio Simone! | |
Da: LDO | 02/09/2011 10:14:32 |
grazie 1000 Vicentina, ho il giuffrè per quello non lo trovavo, ma mi hanno inviato proprio quella pag del compendio simone! | |
Da: dott.ssa | 02/09/2011 12:49:12 |
i giuffrè sono proprio lacunosi | |
Da: LDO | 02/09/2011 13:45:12 |
dipende dagli argomenti...mancherà la precisazione dlla pubblicazione sul web ma c'è un intero capitolo di quasi 40 pagg sui fondamenti costituzionali | |
Da: ??? | 02/09/2011 15:48:45 |
...ma tra i festivi non c'era anche 26.12 S. Stefano? | |
Da: ??? | 02/09/2011 15:51:43 |
o lunedì di pasquetta? | |
Da: Curosità | 02/09/2011 15:54:28 |
L'elenco completo dei giorni festivi in Italia, secondo il calendario civile, è attualmente il seguente: (feste cattoliche di precetto:) •tutte le domeniche; •Santa Madre di Dio o Ottava di Natale (1. gennaio); •Epifania (6 gennaio); •Assunzione di Maria Vergine (15 agosto); •Tutti i Santi (1. novembre); •Immacolata Concezione (8 dicembre); •Natale (25 dicembre); (feste civili:) •Anniversario della liberazione (25 aprile); •Festa del lavoro (1. maggio); •Anniversario della Repubblica (2 giugno). (altri giorni festivi:) •il lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo); •il 26 dicembre (S. Stefano); •la festa del Santo Patrono nelle singole località ; Alcune precisazioni sulle festività appena elencate. Il 1. gennaio è una festa cattolica di precetto, e come tale riconosciuta anche agli effetti civili, ma ha anche una natura esclusivamente civile in quanto Capodanno. Analogamente, le feste del 26 dicembre (S. Stefano) e del lunedì di Pasqua hanno una natura semi-religiosa, in quanto istituite nel 1949 dallo Stato italiano per prolungare le feste di Natale e Pasqua. Infine, la giornata del 2 giugno non è, secondo la legge che l'ha istituita nel 1949, semplicemente una delle tre festività civili, ma la vera e propria festa nazionale dell'Italia, che ha sostituito la precedente festa nazionale, quella dello Statuto albertino, che veniva celebrata la prima domenica di giugno. Altre festività sono state abolite agli effetti civili, nel tempo, soprattutto nel corso del secolo scorso. Ad esempio, dal 1977 sono state abolite le feste di S. Giuseppe (19 marzo) e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno; rimasta solo per il comune di Roma). Le feste dell'Ascensione e del Corpus Domini sono state spostate alla domenica successiva, mentre la festa civile del 4 novembre (Anniversario della vittoria della Prima guerra mondiale, divenuta successivamente Festa delle Forze armate e poi Festa dell'Unità nazionale) è stata spostata alla prima domenica di novembre. La festa dell'Epifania, trasferita alla domenica successiva nel 1977, è stata ripristinata al 6 gennaio nel 1986. La festa dell'anniversario della Repubblica, spostata nel 1977 alla prima domenica di giugno, è stata ripristinata al 2 giugno nel 2001 (ma era stata festeggiata 'una tantum' il 2 giugno nel 1986, in occasione del 40. di fondazione della Repubblica). Sempre nel 1977 sono state abolite, ai fini della vacanza nelle scuole e della riduzione di orario negli uffici pubblici, le solennità civili dell'11 febbraio (anniversario dei Patti Lateranensi, ossia del Trattato e del Concordato con la Santa Sede), del 28 settembre (anniversario dell'insurrezione di Napoli del 1943) e del 4 ottobre (S. Francesco d'Assisi). Nel 2011 è stata celebrata il 17 marzo una festa nazionale in occasione del 150° anniversario dell'unità d'Italia. Numerose feste religiose di precetto erano state abrogate nel corso dei secoli diciottesimo e diciannovesimo, fra le quali quelle in onore degli apostoli come, ad esempio, S. Giacomo (25 luglio), S. Bartolomeo (24 agosto), S. Matteo (21 settembre). Ancora all'inizio del secolo erano feste di precetto, nonché giorni festivi, il 2 febbraio (Presentazione di Gesù al Tempio) e l'8 settembre (Natività di Maria). Tra le feste nazionali di più lunga data vi erano la prima domenica di giugno (Festa dello Statuto albertino) e il 20 settembre (anniversario di Porta Pia), mentre gli uffici pubblici festeggiavano, l'11 novembre, il compleanno del re. Il 4 novembre divenne festa civile nel 1922. Durante il fascismo fu riconosciuta agli effetti civili la festa di S. Giuseppe (19 marzo); divennero feste nazionali, in tempi diversi, il 21 aprile (Natale di Roma) e il 28 ottobre (marcia su Roma) e furono introdotte le ricorrenze civili (da festeggiare negli uffici pubblici o dopo l'orario di lavoro) del 23 marzo (fondazione dei Fasci), del 25 aprile (nascita di Guglielmo Marconi), del 9 maggio (proclamazione dell'impero), del 24 maggio (entrata dell'Italia nella prima guerra mondiale) e del 12 ottobre (scoperta dell'America). Queste ultime feste furono tolte dal calendario dopo la seconda guerra mondiale. Va però ricordato che dal 2004 la data del 12 ottobre è diventata Giornata nazionale del 'Columbus day', in onore di Cristoforo Colombo. | |
Da: LDO | 02/09/2011 15:57:39 |
...ecco, questo NO... | |
Da: Paresina!!!! | 02/09/2011 16:08:00 |
Vedo che lo studio ci sta rincoglionendo un Po tutti..... | |
Da: Ely | 02/09/2011 16:09:37 |
nooooooo questo mi rifiuto di impararlo........... | |
Da: Ver | 02/09/2011 16:16:21 |
In anteprima da Guida al Lavoro n. 34/2011 MI VIENE DA RIDERE!!! :o) :o) scusate ma ormai non ne posso più! questa è bella! :o) A decorrere dall'anno 2012 viene sensibilmente ridotta la possibilità per i lavoratori dipendenti di fruire di «ponti» festivi. È quanto emerge dalla lettura della «Manovra di Ferragosto» che stabilisce come, nell'ottica di un incremento della produttività del lavoro attraverso la riduzione dell'«effetto ponte» (si stima un incremento del Pil tra lo 0,1% e lo 0,5%), la celebrazione delle festività non concordatarie (quindi le festività non religiose) venga spostata nelle giornate di venerdì, lunedì ovvero la domenica successiva I contenuti del provvedimento Il comma 24, articolo 1 del Dl n. 138 del 13 agosto 2011 prevede, a decorrere dall'anno 2012, un particolare trattamento per le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, per le celebrazioni nazionali e per le festività dei Santi Patroni. | |
Da: Ely | 02/09/2011 16:30:23 |
ma nooooooooooooooooooooo verrrrr.....ci voglio ridereeeeeeeeee......sennò mi viene una crisi di nervi davvero...... | |
Da: Ver | 02/09/2011 16:33:23 |
E' per quello che ho postato questa cosa....RIDERE RIDERE e ancora RIDERE! prendiamola con filosofia! :o) Che è meglio! | |
Da: Ely | 02/09/2011 16:36:01 |
si guarda oggi mi stanno venendo delle paronie...mi sono messa a studiare pure il rito previdenziale......domani chiudo i libri sennò divento matta | |
Da: ania | 02/09/2011 16:36:52 |
ciao, qualcuno potrebbe riassumere, a beneficio di tutti i possessori del giuffrè, quanto dice il simone nella ormai famosa pag 94 sulle pubblicazioni via web? o la differenza si limita alla data di entrata in vigore della novità ? grazie!!! francamente non penso sia qualcosa di decisivo ai fini del superamento dell'esame, ma visto che siamo in ballo...riduciamo il più possibile i margini di rischio! | |
Da: Ver | 02/09/2011 16:43:10 |
Ania, devi solo dire che dal 1 gennaio 2011, non è più prevista la pubblicazione a mezzo affissione presso la casa comunale ma attraverso il sito web del comune. qualora non vi si provveda è prevista una sanzioen amministrativa a carico dei nubendi e dell'ufficiale dello stato civile ed inoltre (ma questo accadeva anche prima), in caso di omessa pubblicazione, per procedere alla trascrizione occorrerà verificare che non vi siano circostanze ostative alla trascrizione. solo questo. | |
Da: ania | 02/09/2011 16:46:31 |
ottimo, grazie mille | |
Da: LDO | 02/09/2011 17:02:47 |
Esatto, cmq ti riporto il mess postato in "domande e risposte" della pag. 94 simone in ottemperanza all'art. 32 L. 69/09 dal 1.1.11 le amministraz pubbl hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito o su quello di amministraz affini o di associazioni tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale [...] quindi anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su internet. | |
Da: ania | 02/09/2011 17:04:15 |
grazie anche a te LDO | |
Da: LDO | 03/09/2011 00:25:16 |
Scusate ma alla domanda "Disposizioni a favore dell'anima e a favore dei poveri, perchè il legislatore codiciale sente l'esigenza di disciplinare espressamente queste due materie?" come si risponde? | |
Da: Paresina!!!! | 03/09/2011 01:00:57 |
sono disposizioni con le quali il testatore chiede che siano compiuti particolari atti di culto in suffragio della propria o altrui anima sono a carico dell'erede o del legatario; la disposizione è considerata come un onere ex art. 648 il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento; di solito l'esecuzione della disposizione è affidata la parroco del luogo o del sacerdote indicato come celebrante la disposizione è valida quando siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Se non c'è tale determinazione scaturirà solo un'obbligazione naturale a carico dell'erede o del legatario  disposizioni a favore dei poveri (art. 630 c.c.) sono le disposizioni con le quali il testatore chiede che siano compiuti lasciti a favore dei poveri se non è stato indicato l'istituto cui sono destinate, s'intendono destinate ai poveri del Comune del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza se la disposizione è a titolo universale, il Comune deve previamente accettare l'eredità la disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico | |
Da: Paresina!!!! | 03/09/2011 01:02:27 |
Cercata su internet.... ;)) Ma ora sappiamo la differenza.... | |
Da: LDO | 03/09/2011 09:21:28 |
Grazie mille Paresina, ora me la segno...ma già che ci siamo ti ripropongo anche la seconda parte della domanda (la più simpatica, direi) "perchè il legislatore codiciale sente l'esigenza di disciplinare espressamente queste due materie"? | |
Da: Paresina!!!! | 03/09/2011 09:32:26 |
Perché diversi sono i beneficiari.... ( secondo me) in un caso - disp x l'anima - ne beneficia la chiesa... Nell'altro se non e' indicato l'ente o se questi non accetta ne beneficia il comune - quindi lo stato.... Almeno questo ho capito!!! | |
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