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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: per...per traccia05/04/2012 15:50:03
Credo che tu non abbia colto la difficoltà della traccia posta da traccia.
In particolare, come si sa, i motivi sono irrilevanti in ambito civile (anche se la questione è oggi più complessa attesa la nuova funzione della causa in concreto che rende più difficile discernere le due figure), rilevando il solo motivo illecito ex art. 1345 c.c. (che deve essere esclusivo e comune ad entrambe le parti).
E' escluso, cioè, che il motivo individuale possa assumere rilevanza sul piano giuridico.
Tale affermazione assume, però, un temperamento con riferimento, ad es., alla condizione che consente di dare rilevanza ai motivi, anche a quello individuale in caso di condizione potestativa (ma non meramente potestativa).
Peraltro importanti spunti di analisi in tal senso offre anche la presupposizione nel caso in cui l'evento presupposto (che costituisce il motivo del contratto) venga meno.
Rilevante è poi l'ambito dell'errore di diritto ex art. 1429, n.4 che richiede, ai fini dell'annullamento, l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore dovendo cioè esso attenere ai profili soggettivi o oggettivi del contratto e essere riconoscibile dall'altro contraente.
In questo senso l'errore di diritto dà ingresso alla rilevanza del motivo individuale nel senso cioè che esso deve cadere su uno dei requisiti di cui ai numeri da 1 a 3 del 1429.
Es. se si acquista un'area pensando che questa sia edificabile al fine di costruire una casa ma poi si scopre che il piano regolatore (approvato con legge) considera quell'area non edificabile, si può chiedere l'annullamento del contratto per errore di diritto. L'errore, cioè, cade su uno dei requisiti del 1429 ma dipende, a monte, dal motivo individuale che ha indotto la parte ad acquistare quell'area.
Ciò, peraltro, vale a spiegare perchè nell'ipotesi data sia annullabile solo il contratto di acquisto dell'area e non anche, ad es., quello con cui l'errante ha acquistato i materiali per edificare.
Ma anche con riferimento alla donazione assume rilievo il motivo (individuale) che se risulta è causa di nullità del contratto.
Così come rilevanti sono i motivi individuali con riferimento ai contratti gratuiti in generale e ai negozi unilaterali non richiedendosi, in questi casi, neache i requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità dell'errore di diritto ex art. 1429 posto che l'assenza di onerosità  fa venir meno la tutela d'affidamento della controparte o del terzo che riceve solo un'incremento patrimoniale dall'attribuzione unilaterale.

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Da: ..per traccia05/04/2012 16:46:04
guarda, grazie davvero.. mi hai illuminato.. ero totalmente all'oscuro della problematica... no vabbè... ma queste sono cazzate rispetto a quello che viene fuori lì...
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Da: Jack Sparrow205/04/2012 16:46:20
Ma sei sicuro che i motivi individuali possano essere presi in considerazione ai fini della determinazione dell'errore di diritto seppure quando, ai sensi dell'art. 1429 n. 4 è stato la ragione unica e principale del contratto?
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Da: ....osar05/04/2012 21:10:11
c'è un problema anche di presupposizione..
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Da: infoplease05/04/2012 21:18:50
la zona di casalpalocco è vicina alla fiera? grazie
Rispondi

Da: urlo di leghista05/04/2012 21:27:13
vai su google maps
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Da: umberto b.05/04/2012 21:28:08
scusate, ma non andrò più a roma a maggio. lo so che la magistratura mi chiama, però...
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Da: Jack Sparrow205/04/2012 21:57:08
Giustizia è fatta!
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Da: per Jack Sparrow205/04/2012 22:29:28
Si sono sicuro...
Il discorso è che in tal caso il motivo individuale, anche se non risulta espressamente dedotto nel contratto, deve avere una rilevanza causale ai fini della determinazione del contratto stesso determinandone l'annullabilità sempre che ricorra uno dei requisiti previsti dal 1429.
Ciò spiega perchè non è annullabile ex art. 1429, n.4, nell'esempio che ho riportato, il contratto che il soggetto caduto in errore conclude per l'acquisto dei materiali necessari per la costruzione dell'immobile.
L'errore, cioè, rileva solo nei confronti del piano regolatore dal momento che il soggetto è caduto in errore (di diritto) credendo che il piano prevedesse l'edificabilità dell'area.
Ma l'errore di diritto è la diretta conseguenza del motivo individuale che trova cittadinanza solo se collegato ad uno dei profili soggettivi o oggettivi previsti dal 1429, 1-3.
L'errore di diritto dà, così, ingresso alla rilevanza del motivo individuale.
Peralto nel caso di contratto gratuito o negozio unilaterale è sufficiente il solo errore non essendo necessaria nè la riconoscibilità nè l'essenzialità dello stesso.
Ciò perchè in questi casi l'assenza di onerosità fa menir meno la tutela di affidamento della controparte (nel caso di contratto gratuito) o del terzo (nel caso di negozio unilaterale), tutela che, invece, si rende necessaria quando la prestazione sia "corrispettiva".
In questi casi, infatti, la controparte o il terzo non hanno subito alcun depauperamento dalla prestazione ricevuta ma solo un'incremento patrimoniale, sicchè non c'è alcuna "corrispettività" da tutelare.
Conta, cioè, solo il motivo che laddove errato legittima l'errante all'azione di annullamento senza che sia necessaria l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore.
 
  
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Da: scusate05/04/2012 22:49:56
visto che si stanno facendo discussioni giuridiche volevo avere dei chiarimenti in merito all'art. 1227 c.c.
In particolare, da quello che ho capito, confrontando la sentenza della plenaria (la 3/11) e quella della Cass. a sez. unite questo dovrebbe essere lo "stato dell'arte":
Il primo comma del 1227 non rileva in termini di autoresponsabilità ma di causalità.
Esso, cioè, non pone a carico del creditore/danneggiato un dovere comportamentale di diligenza che se disatteso determina una sua responsabilità, ma incide solo sul profilo causale al fine cioè di stabilire quando la condotta, anche omissiva, del creditore/danneggiato abbia concorso a cagionare il danno.
Occorre allora verificare se la condotta di questi costituisca una concausa o se invece sia una causa sopravvenuta di per sè sufficiente a cagionare il danno.
La differenza tra le due ricostruzioni riguarda l'incapace posto che secondo la tesi dell'autoresponsabilità la condotta dell'incapace non sarà valutabile ex art. 1227, 1 comma, mentre lo sarà secondo la tesi della causalità.
La plenaria, invece, prende posizione sul 2 comma del 1227 postulando il principio dell'autoresponsabilità del creditore/danneggiato consacrando, così, il principio di buona fede.
E' corretto?  
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Da: .......05/04/2012 22:53:16
io in un tema di diritto civile non tirerei manco morto la plenaria: un collegamento del genere può farlo solo chi ha scritto la plenaria...che scrive anche le tracce...ma io me ne asterrei.
Rispondi

Da: .......05/04/2012 22:54:11
ammesso e non concesso che esca un tema sulla 1227, ma perché tirare fuori una plenaria?
Rispondi

Da: .......05/04/2012 22:55:04
plenaria che contraddice cassazione consolidta: giusto per citarla come pronuncia disallineata rispetto ai principi del diritto civile
Rispondi

Da: scusate05/04/2012 23:06:33
Ma anche la plenaria si è espressa sul 1227.
E ha consacrato il principio dell'autoresponsabilità del 2 comma.
Le Sez. unite della Cass. hanno, invece, preso posizione sul primo comma che è stato interpretato in termini di causalità e non di autoresponsabilità.
Questo perchè esiste una sostanziale differenza tra i due commi posto che il primo riguarda il danno-evento, il secondo il danno-conseguenza.
E' cioè la differenza tra causalità materiale e causalità giuridica.
A mio avviso è neccesaria una lettura congiunta delle due sentenze.
Peraltro non sono d'accordo sul fatto che la plenaria contraddica la cass.: come detto le due pronunce si riferiscono ognuna ad un comma diverso del 1227.   
Rispondi

Da: wizzair06/04/2012 03:00:49
umiltà!! prima di tutto!!
Rispondi

Da: per scusate06/04/2012 11:15:55
ma io mi mica mi riferivo alle sezioni unite che sono di niovembre 2011 mentre la plenaria è di marzo 2011.

se tu conosci solo quelle due sentenze è un conto. se ampli la prospettiva ti rendi conto chhe plenaria 2011 si pone in contrasto con cassazione di mezzo secolo sul secondo comma chiaro
Rispondi

Da: Sic Et Simpliciter06/04/2012 12:21:39
Il concorso lo vince chi sa scrivere in  italiano(già li una buona metà dei candidati non è In grado) e sopratutto chi affronta le questioni giuridiche in modo razionale e senza fare il 'fenomeno del diritto', perché indipendentemente da quello che si dice il diritto non è una scienza quindi studiando i principi generali dell'ordinamento e comprendendo gli istituti nella loro essenza, il concorso si
vince. Poi si può discutere su quanto tempo ci voglia per 'costruirsi' tali conoscenze, ma tutte queste 'seghe mentali'sugli
Istituti mi sembrano eccessive. Senza voler in alcun modo
Offendere nessuno, è solo un punto di vista.
Rispondi

Da: Meno seghe06/04/2012 12:58:44
Sui "motivi". Si deve partire dalla base. Principio basilare in tema di contratti: "pacta sunt servanda"( 1372 c.c.). Se i motivi, intesi quale causa non espressa, non dichiarata e, dunque, non comune alle parti, valessero quale causa generale di sciglimento del vincolo contrattuale, il principio 1372 c.c., semplicemente, non sarebbe un principio ma una mera affermazione apodittica. Viceversa, assodato che il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per le altre cause previste dalla legge (cause, dunque tipiche ed espressamente contemplate), i "motivi", di regola, non valgono quale causa di scioglimento del vincolo, eccezion fatta per il "motivo illecito", peraltro comune.
Le varie eccezioni che sono state citate confermano il dato di partenza, trattandosi di sioglimento per vizi del consenso, ove non direttamente conosciuti dalla controparte (presupposizione), almeno conoscibili (errore).
Anche la donazione non sugge al principio, valendo il motivo quale causa di annullamento "quando risulta dall'atto" ( e dunque risulta conoscibile alla controparte) e risulta determinante (787 c.c.).
Circa, poi, la condizione potestativa, essa deve esser contemplata ed accettata dalla controparte del regolamento contrattuale. Inoltre, anche se trattasi di diritto potestativo condizionante il contratto, il suo esercizio deve avvenire secondo buona fede sì da tutelare l'affidamento della controparte.
In sintesi, in nessun caso ciò che resta nel foro interiore del contraente può rilevare quale causa di scioglimento del vincolo contrattuale, pena la liberazione dal contratto ad libitum: un motivo "individuale" puro, pertanto, non può legittimare alcuno scioglimento del contratto!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: mah06/04/2012 13:01:03
... colleghi/e leggendo un po' queste note su motivi, presupposizioni e altre categorie fini ... ma avete mai fatto gli avvocati? o si passa il concorso solo studiando fiumi di inchiostro sui libri/massimari??
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Da: quoto quoto quoto06/04/2012 13:02:50
Sic Et Simpliciter, mi hai tolto le parole di bocca...
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Da: mah06/04/2012 13:08:43
caro/a collega, il bello/brutto della situazione, a mio parere, è che da circa 10 anni le ultime 5-6 generazioni di giovani magistrati sono venuti fuori dall'accademia, e poco dalle aule, con gli immensi benefici per il sistema giudiziario che la prassi avverte quotidianamente ...
Rispondi

Da: Jack Sparrow206/04/2012 13:12:59
Infatti
Rispondi

Da: x mah06/04/2012 13:24:31
e tu che hai fatto l'avvocato coome la pensi sui motivi, la causa e la presupposizione?? hai mai fatto un ricorso per cassazione sull'argomento?? se si cosa hai scritto??
quale sarebbe il discrimine sull'argomento visto da uno che ha fatto l'avv.?
Rispondi

Da: Sic Et Simpliciter06/04/2012 13:41:29
Concordo sul fatto che magari oggi il ruolo del magistrato dovrebbe essere
Più  vicino alla 'pratica' che alla 'teoria manualistica'' ma ciò non toglie che per ora il concorso si basa più sugli aspetti teorici che pratici, quindi per il suo superamento, a mio modo di vedere, è più utile un conoscenza manualistica
che 'avvocatesca'.
Rispondi

Da: .p.pp06/04/2012 13:55:06
non si può scrivere un tema come un atto..i punti di vista sono differenti e bisogna avere una visione sistematica di insieme.
Rispondi

Da: mah06/04/2012 14:02:21
onestamente mi sto preparando per gli orali, comunque apprezzo i ricchi spunti di approfondimento che mi state segnalando ...
Rispondi

Da: per scusate06/04/2012 14:04:54
insomma, per non fare chi piglia a pesci in faccia il lettore, voglio dire l'estensore, a tutti noto,  quando ha scritto la plenaria sapeva di doversi conformare lle sezioni unite sull'azione autonoma risarcitoria e non poteva riprodurre la solita questione sulla pregiudizialità d'annullamento.,
Il codice del processo ha risolto la questione, ma per il futuro.
E cosa ha fatto?
Ha riproposta una sua tesi, del tutto minoritaria, sul secondo comma de 1227, che contrasta con mezzo secolo di cassazione circa il fatto che il danneggiato che non ha proposto un cautelare per porre rimedio ai danni prodotti, non può essere per questo solo essere stigmatizzato per non aver evitato di aggravare il danno.
ecco
Rispondi

Da: Ezechiel06/04/2012 14:11:43
Quoto il riassunto del quadro giurisprudenziale sul 1227 fatto da scusate: chiaro e preciso.
Complimenti
Rispondi

Da: per mah06/04/2012 14:33:18
sei il vecchio mah vero?
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Da: mah06/04/2012 14:34:05
sempre io
Rispondi

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