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CONCORSO MAGISTRATURA 2012
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Da: per sognatore24/03/2012 15:16:44
Questo argomento è stato oggetto della traccia di civile del 2008.
Occorre distinguere a seconda che l'erede agisca nei confronti di una simulazione assoluta o relativa.
Nel primo caso l'erede agisce iure successionis in quanto mira solo ad accertare che quel bene non è mai uscito dal patrimonio ereditario e va, quindi, computato nell'asse al fine delle determinazioni delle quote: in tal caso, cioè, egli si identifica con il de cuius e sarà considerato parte dell'atto simulato con conseguente limitazione probatoria ex art. 1417 c.c.
Diverso se la simulazione è relativa: in questo caso, infatti, l'azione di simulazione non è diretta ad accertare l'inefficacia dell'atto posto in essere dal de cuius (ad es. vendita che dissimula una donazione), ma, al contrario, proprio la sua validità.
In questo caso, cioè, un trasferimento si è effettivamente verificato solo con uno strumento diverso da quello apparente.
L'azione di simulazione è così prodromica all'azione di riduzione posto che, una volta accertata la validità dell'atto di trasferimento dissimulante una donazione, l'erede non agirà per una corretta determinazione delle quote (spettanti, cioè, a tutti gli eredi) ma per far valere un suo diritto che è stato leso per effetto della donazione dissimulata.
In tal caso cioè l'erede agirà in riduzione nei confronti della donazione per ricostituire la sua quota pregiudicata dalla simulazione di compravendita dissimulata: in tal caso, cioè, egli agirà in qualità di legittimario con la conseguenza che non si identificherà con il de cuius.
Sarà, pertanto, nei confronti della simulazione relativa, terzo e come tale non soggetto ai limiti probatori di cui al 1417 c.c.
In definitiva mentre la simulazione assoluta è inefficace perchè non produce alcun effetto tra le parti, la simulazione relativa è, invece, valida ed efficace perchè produce gli effetti di un negozio diverso da quello simulato.
Ragionando in questi termini si coglie perchè nel primo caso non sarà necessaria l'azione di riduzione bastando solo quella di simulazione proprio perchè l'erede agisce solo per dimostrare che il bene non è mai uscito dall'asse ereditario.
Corollari di ciò sono la qualifica di parte dell'erede (che si identifica con il de cuius) e i limiti probatori ex art. 1417.
Inoltre la (sola) azione di simulazione giova a tutti gli altri eredi proprio perchè diretta a calcolare correttamente le quote.
L'azione è inoltre imprescrittibile risolvendosi in un'azione di inefficacia.
Nel caso di simulazione relativa, invece, poichè l'azione di simulazione è volta ad accertare la validità dell'atto (dissimulato) l'erede oltre alla simulazione dovrà proporre azione di riduzione che vale a qualificare la sua posizione di legittimario leso nella sua quota di legittima.
In tal caso l'erede/legittimario sarà terzo rispetto all'atto simulato dal de ciuius per cui la prova sarà libera.
Infine in questo caso l'azione di simulazione non sarà imprescrittibile ma, proprio perchè finalizzata all'azione di riduzione, sarà soggetta al termine prescrizionale di quest'ultima (10 anni).
In realtà, in tal caso, più che di prescrizione si dovrebbe parlare di carenza di interesse del legittimario ad agire in simulazione nel momento in cui si è prescritta l'azione di riduzione
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Da: rhalloo24/03/2012 15:23:11
indignado, il bando di concorso non é impugnabile in quanto non lede immediatamente e concretamente un interesse/diritto. Penso che vada impugnata solo l'esclusione, in quanto atto immediatamente lesivo...
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Da: Sognatore in24/03/2012 15:24:15
Sia in tema di responsabilità civile che penale si parla di causalità giuridica quando viene in evidenza la mera condotta penalmente o civilmente sanzionata anche quando è improduttiva di un evento naturalisticamente inteso.
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Da: Sognatore in24/03/2012 15:39:06
Perchè si afferma che il legittimario che agisce per valere la simulazione assoluta lo fa in veste del de cuius? In quanto erede?
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Da: indignado per rhalloo24/03/2012 15:50:13
Le clausole che prevedono i requisiti di partecipazione sono eslcudenti verso chi quei requisiti non ha: solo leggendo il bando è possibile sapere se requisiti di partecipazione esistono in concreto  o meno.

Il provvedimento di esclusione è meramente esecutivo di quello a monte, e non si può invocare la doppia impugnazione contestuale perché palesemente tardiva.

Ripeto, atto a monte inoppugnato in termini conduce all'inammissibilità del ricorso.
Rispondi

Da: indignado per rhalloo24/03/2012 15:53:14
Ti dò tre soluzioni: 1. impugnazione del bando in termini e motivi aggiunti sul provvedimento di esclusione successivo (ricorsi ammissibili); 2. impugnazione del bando e del provvedimento di esclusione con unico ricorso (inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione in termini del provvedimento a monte); 3. impugnazione del provvedimento di eslcusione (inamissibilità del ricorso per omessa impgnazione del provvedimento a monte).
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Da: indignado per rhalloo24/03/2012 15:56:29
esempio: se il bando dice che possono partecipare solo gli infratrentacinquenni, tu che hai 50 anni cosa fai? Aspetti lo scontatissimo provvedimento di eslcusione oppure impugni il bando nell'immediatezza, posto che la lesione è immediata (ti esclude subito), concreta ed attuale (puoi avvertire quanto male fa quell'atto nell'immediatezza).
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Da: .....sar24/03/2012 16:45:00
x sognatore: si...perchè succede nella situazione di diritto del de cuius
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Da: avanti tutta24/03/2012 18:12:01
non so voii....ma nessuno si sente frustrato a stare a casa a studiare con questo sole?????
che palleeeeee
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Da: avanti tutta24/03/2012 18:18:10
mi sa che siete tutti in giro......
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Da: per sognatore24/03/2012 18:32:02
Si perchè nel caso di simulazione assoluta l'erede agisce come tale cioè iure successionis: egli, cioè, mira solo a far accertare (attraverso l'azione di simulazione che ha, quindi, un contenuto negativo) l'inefficacia dell'atto posto in essere dal de cuius in quanto simulato in senso assoluto.
Il bene oggetto dell'atto simulato, cioè, non è mai uscito dal patrimonio del de cuius: l'azione di simulazione in questo caso mira ad accertare proprio questo.
L'erede allora, in questo caso, agisce solo per stabilire quali siano le quote spettanti a tutti gli eredi o, meglio, quale sia l'asse ereditario su cui calcolare le varie quote.
Poichè in caso di successione mortis causa l'erede si identifica, per una fictio iuris, con il de cuius, ne consegue che, in caso di simulazione assoluta, in cui l'erede agisce, come detto, iure successionis, egli sarà considerato parte dell'atto simulato posto in essere dal cuius (con cui l'erede si è identificato) e, quindi, soggetto ai limiti probatori previsti per le parti dell'atto simulato ex art. 1417.
In caso di simulazione relativa, invece, l'azione di simulazione ha un contenuto positivo poichè mira ad accertare non già l'inefficacia del trasferimento posto in essere dal de cuius, ma, al contrario, la sua efficacia attraverso, però, un titolo diverso da quello utilizzato.
La simulazione relativa è rivolta, cioè, al titolo e non al trasferimento.
E' il titolo ad essere simulato mentre il trasferimento è perfettamente valido ed efficace.
Agendo in simulazione l'erede, in questo caso, vuole accertare che il trasferimento è stato fatto dal de cuius non a titolo di compravendita (in base al quale non ci sarebbe alcuna lesione della sua quota di riserva), ma a titolo di donazione con conseguente lesione della sua quota di legittima.   
Per questo contestualmente all'azione di simulazione l'erede deve proporre anche l'azione di riduzione: è solo in questo modo che egli qualifica la sua posizione non di semplice erede ma di legittimario leso nella quota per effetto di una donazione dissimulata dal de cuius.
Esemplificando il figlio nel caso in cui agisca contro una simulazione assoluta sarà erede e, come tale, agirà iure successionis; nel caso in cui agisca contro una simulazione relativa egli sarà legittimario solo se contestualmente all'azione di simulazione proponga azione di riduzione: è quest'ultima, infatti, che vale a differenziare la figura dell'erede da quella del legittimario.
La differenza tra l'erede e legittimario è rilevante ai fini dell'onere probatorio previsto ex att. 1417 e ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione
Rispondi

Da: indignado24/03/2012 18:43:33
il sole è tramontato. non più. è già passata e sto ca.....zo di orario solare mi priva di un'ora il tempo a disposizione da qui agli scritti: operae pretaeritae
Rispondi

Da: avanti tutta24/03/2012 18:46:54
e di un'ora in meno x dormire
Rispondi

Da: ...24/03/2012 19:18:29
vendo lezioni corso bellomo my.sky@libero.it
Rispondi

Da: Sad24/03/2012 21:34:50
Indignado incazzado
Rispondi

Da: indignado24/03/2012 22:26:15
ill forum dei referendari alla corte dei conti è uno spasso.
Il forum fu costituito nel lontano 2009, e da allora sono in attesa di un bando che ancora tarda a venire. Si parlava di pubblicazione in g.u. a febbraio, ma il mese è passato invano...qualcuno si lamenta, qualche altro è contento perché così ha ancora...del tempo per studiare.


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Da: castelinaria25/03/2012 00:51:06
mi sono scocciata di questo concorso che inseguo da 4 anni!
E' impossibile.
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Da: bechis25/03/2012 01:28:46
sono interessato alle lezioni di bellomo. ti ho scritto in pvt.
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Da: ioinvece25/03/2012 01:31:43
in quanto uomo.... sono interessato alle lezioni di belladonna.
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Da: .....sar25/03/2012 10:09:43
ma un codice amministrativo aggiornato da poter portare allo scritto quale potrebbe essere??
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Da: prossimo25/03/2012 13:38:14
ci sono notizie sulla data degli scritti?
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Da: Sognatore in25/03/2012 14:20:44
La data degli scritti sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 30 marzo 2012
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Da: per sognatore in25/03/2012 15:20:32
questo lo sappiamo tutti. intendiamo se ci sono anticipazioni
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Da: Sognatore in25/03/2012 15:23:36
Le anticipazioni si sono assestate sulla settimana di maggio dal 21 al 25
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Da: rox25/03/2012 16:51:23
oggi riposoooooo basta studio
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Da: avanti tutta25/03/2012 17:47:33
basta, io ho deciso che questo di maggio sarà il primo ed ultimo concorso in magistratura...
questa non è vita....non si può vivere per rincorrere un lavoro, un ambizione!
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Da: Sognatore in25/03/2012 17:57:02
Infatti la legge ti impone di provarci solo 3 volte. Credo che sia giusto anche consegnare e tentare la fortuna. O la va o la spacca!
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Da: bix25/03/2012 18:01:53
la legge non ti impone proprio niente. semmai ti impedisce di consegnare più di tre volte
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Da: avanti tutta25/03/2012 18:27:48
si, ma voi vivete?? io personalmente no!
qualsiasi "svago" mi prendo, ho comunque la testa qui sui libri...
e non è vita questa! personalmente io non so come si fa a stare anni su questo concorso...solo su questo concorso....come si fa ad arrivare a trentanni e stare ancora qui, su questi libri??!!!
già riuscire a consegnare è tanto...
bò...ho solo la costante sensazione di perdermi molto altro, o quantomeno di perdermi la serenità, che è un fattore fondamentale nella vita!
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Da: Sognatore in25/03/2012 19:14:36
Qualcuno ti ha mai parlato di sogni?
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