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DIRIGENTI REGIONE CALABRIA
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Da: scusate15/08/2011 19:25:49

quando scadono i termini di validità della graduatoria?

Da: dicembre16/08/2011 10:18:24
la graduatoria scade a dicembre (salvo proroghe)
Intanto il silenzio seguito agli annunci di inizio giugno alimenta i dubbi sulla volontà di procedere al suo scorrimento
Forse c'è qualcuno che rema contro, o forse ci hanno ripensato

Da: id18/08/2011 13:02:03
avete qualche novità??

Da: x id20/08/2011 22:44:14
ferragosto è ferragosto per tutti

Da: ferragosto21/08/2011 14:15:10
Però, per il lancio di certi avvisi di conferimento di incarichi quello di ferragosto sembra essere il periodo più favorevole!
http://www.regione.calabria.it/personale/index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=15
Chissà perchè?

Da: Robin Hood21/08/2011 23:20:49
Approfittando della distrazione tipica della pausa estiva, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato due concorsi per dirigenti con scadenza 29 Agosto... Diffondete la notizia il più possibile per neutralizzare manovre odiose come questa!

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: proroghe23/08/2011 15:29:24
provvedimenti finalizzati alla proroga dei contratti riguardanti i dirigenti esterni in scadenza.
http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/contenuti/dett_sindisp.asp?Atto=Interrogazione&Numero=156
Qualcuno ne sa qualcosa?

Da: Fine!24/08/2011 22:15:55
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011 , n. 141
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
150 in materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro
pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza   delle    pubbliche
amministrazioni, a norma dell'articolo 2,  comma  3,  della  legge  4
marzo 2009, n. 15. (11G0183)


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
  Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il
quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo attuativo della  delega  contenuta  al
comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni
integrative e correttive, con le medesime modalita'  e  nel  rispetto
dei medesimi principi e criteri;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
aprile 2011;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati;
  Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della  Repubblica
non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011;
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze;

                              E m a na

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
                                 165

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente:
  «6-quater. Per gli  Enti  locali,  che  risultano  collocati  nella
classe  di  virtuosita'  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con  il  decreto
di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo  degli
incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale,
conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  Testo  unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la
percentuale del diciotto per cento  della  dotazione  organica  della
qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Si  applica  quanto
previsto dal comma 6-bis».

       
     
                               Art. 2

Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150

  1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, e' sostituito dal seguente:
  «6. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  non  si  applicano  al
personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio
nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti,  se
il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione  non  e'
superiore  a  cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle   risorse
destinate  al  trattamento  economico   accessorio   collegato   alla
perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del
merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e   non
dirigente.».

       
     
                               Art. 3

Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150

  1. All'articolo 31, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma
6.».

       
     
                               Art. 4

Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                 150

  1. All'articolo 65, comma 4, del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, le parole: «articolo  30,  comma  4.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

       
     
                               Art. 5

Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
                        ottobre 2009, n. 150

  1. L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto
legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
decreto.
  2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano
dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento
dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

       
     
                               Art. 6

                          Norme transitorie

  1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19,
comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti  locali
i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie  e
regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
del personale  e  sull'utilizzo  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in  essere  al  9
marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro  scadenza,  fermo
restando la valutabilita' della conformita' dei  contratti  stessi  e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

                             NAPOLITANO

                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri

                            Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                            amministrazione e l'innovazione

                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma


Da: decreto 14125/08/2011 00:00:03
E' stato pubblicato sulla G.U. del 22 agosto il d. lgs, 1 agosto 2011, n. 141, che modifica il d. lgs 150/2009 ed il d. lgs 165/2001 ( che qualcuno , vedo, ha ritenuto di riportare integralmente nel forum -,  anche se non capisco cos'è che finisce e mi piacerebbe capirlo)
Per le Province ed i Comuni "virtuosi" è stata estesa al diciotto per cento  della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato la percentuale degli incarichi  a  contratto  conferibili ai sensi dell'articolo 110,comma 1, Tuel.
Contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli di stampa dello scorso luglio, resta invece invariata la disciplina in materia per le Regioni , che pure, con il parere reso in sede di conferenza unificata e ripreso dalle Commissioni della Camera dei Deputati, avevano cercato di far inserire nel decreto un'analoga modifica.
Il limite per le Regioni resta pertanto fissato all'otto per cento dei posti della pianta organica dirigenziale o, secondo altra tesi, più restrittiva, all'otto per cento dei dirigenti a tempo indeterminato effettivamente in servizio.
Non solo non c'è spazio per conferme di incarichi scaduti, ma la Regione Calabria potrebbe essere costretta a breve, dopo la decisione della Corte Costituzionale fissata per il prossimo 18 ottobre (ricorso 2011/16) ed il cui esito, in assenza di modifiche alla normativa statale, appare scontato, ad effettuare una significativa riduzione degli incarichi esterni attualmente ancora in corso, il cui numero risulta nettamente superiore a quello consentito dalla normativa statale che regola la materia.
Questa almeno sembra essere la scelta obbligata per degli amministratori che affermano di voler operare nel rigoroso rispetto del canone della legalità

Da: x decreto 14130/08/2011 09:42:13
invece no, ciò che va bene per gli enti locali non può non andar bene anche per le regioni. le regioni possono applicare le loro percentuali nella misura del diciotto per cento.

Da: ......x xdecreto 14130/08/2011 16:03:36
Se la nuova disciplina parla di possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto ai sensi dell'art. 110 TUEL per gli Enti locali virtuosi, ogni interpretazione estensiva che coinvolga le  Regioni dovrebbe essere esclusa.
Ad ogni modo, la situazione degli idonei è legata alla discrezionalità dell' Amministrazione.
Aspettiamo.

Da: PIANI DI RIENTRO01/09/2011 15:32:13
ah.....perchè la Regione Calabria potrebbe essere considerata ''ente virtuoso''?............sic!

Da: PIANI DI RIENTRO01/09/2011 15:32:15
ah.....perchè la Regione Calabria potrebbe essere considerata ''ente virtuoso''?............sic!

Da: ....... x PIANI DI RIENTRO02/09/2011 10:56:01
La Regione è esclusa dall'applicazione dell'art. 110 d.lgs. 267/2000 nuova formulazione, in quanto il TUEL si applica soltanto agli Enti locali indicati nell'art. 2.
La virtuosità di cui parla il comma 3 art. 20 dl 98 2011 conv. l.111 2011 si riferisce a Comuni e Province.


ART 2 D.LGS. 267/2000 " Ambito di applicazione"

1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.

2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi sociali"

Da: ...02/09/2011 15:02:06
ad ogni modo...tutto tace

Da: Litigare non serve03/09/2011 15:23:40
Ho notato che in molti non hanno ben chiaro il concetto di ente locale, malgrado si sia giustamente invocato l'art.2 del TUEL, comunque per i più irriducibili farò un esempiuccio semplice semplice: l'unione di enti locali è un ente locale, l'unione di regioni non è un ente locale - ergo la regione non è un ente locale, bensì un ente territoriale.
La non virtuosità della Regione non è applicabile in quanto ex comma 1 d.l. 98/11 vi è in atto un piano di rientro.

Sulla questione idonei il nodo si scioglierà a breve, sempre che
in regione non decidano, in maniera illeggittima, di continuare
a dare incarichi all'esterno (vedi Dipartimento Controlli e Dipartimento AA.PP).
Se fossi un idoneo, non stupido, avrei già denunciato la cosa a chi di competenza. Chi ha orecchi per indentere...

Da: LUNEDI05/09/2011 09:28:40
CHI PUò SI INFORMI

Da: scorronooooooooo05/09/2011 16:01:01
11...11...11

Da: Quando05/09/2011 18:13:15
Ma quando si concretizzerà? Nel 2011? Nel 2012?

Da: x scorronoooooooooo06/09/2011 14:36:21
come sarà la distribuzione fra le aree ???

Da: ...06/09/2011 14:40:39
ma dite davvero o è uno scherzo

Da: Per nove06/09/2011 18:00:55
G., si sa qualcosa di eventuali scorrimenti?

Da: G.nove06/09/2011 21:47:56
purtroppo niente di concreto.....domani scroterò con attenzione i mie interlocutori ed eventualmente vi aggiornerò

Da: Non è uno scherzo07/09/2011 12:32:56
Scorrimenti in corso... é sicurissimo!
Stanno chiamando.

Da: Ma finitela!07/09/2011 16:19:34
Ancora nessuno ha chiamato nessuno!

Da: ...07/09/2011 17:17:08
confermo: non è uno scherzo

Da: Gnove07/09/2011 17:24:13
....ho scrutato...ci sarà lo scorrimento. Non dispongo di particolari sui numeri

Da: x Gnove07/09/2011 19:45:40
che ci sarà lo dicono in molti ma nessuno è stato ancora chiamato

Da: CARO Gnove07/09/2011 20:37:42
non sei per niente informato.c'è la convocazione

Da: Ma che convocazione?08/09/2011 11:19:26
Quando? Snocciola la data,se non è una bufala. 

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