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DIRIGENTI REGIONE CALABRIA
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Da: scusate | 15/08/2011 19:25:49 |
quando scadono i termini di validità della graduatoria? | |
Da: dicembre | 16/08/2011 10:18:24 |
la graduatoria scade a dicembre (salvo proroghe) Intanto il silenzio seguito agli annunci di inizio giugno alimenta i dubbi sulla volontà di procedere al suo scorrimento Forse c'è qualcuno che rema contro, o forse ci hanno ripensato | |
Da: id | 18/08/2011 13:02:03 |
avete qualche novità ?? | |
Da: x id | 20/08/2011 22:44:14 |
ferragosto è ferragosto per tutti | |
Da: ferragosto | 21/08/2011 14:15:10 |
Però, per il lancio di certi avvisi di conferimento di incarichi quello di ferragosto sembra essere il periodo più favorevole! http://www.regione.calabria.it/personale/index.php?option=com_content&task=view&id=628&Itemid=15 Chissà perchè? | |
Da: Robin Hood | 21/08/2011 23:20:49 |
Approfittando della distrazione tipica della pausa estiva, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha pubblicato due concorsi per dirigenti con scadenza 29 Agosto... Diffondete la notizia il più possibile per neutralizzare manovre odiose come questa! | |
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Da: proroghe | 23/08/2011 15:29:24 |
provvedimenti finalizzati alla proroga dei contratti riguardanti i dirigenti esterni in scadenza. http://www.consiglioregionale.calabria.it/hp4/contenuti/dett_sindisp.asp?Atto=Interrogazione&Numero=156 Qualcuno ne sa qualcosa? | |
Da: Fine! | 24/08/2011 22:15:55 |
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011 , n. 141 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15. (11G0183) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega contenuta al comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati; Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a na il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente: «6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis». Art. 2 Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.». Art. 3 Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. All'articolo 31, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma 6.». Art. 4 Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo 30, comma 4.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.». Art. 5 Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. 2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. Art. 6 Norme transitorie 1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Palma | |
Da: decreto 141 | 25/08/2011 00:00:03 |
E' stato pubblicato sulla G.U. del 22 agosto il d. lgs, 1 agosto 2011, n. 141, che modifica il d. lgs 150/2009 ed il d. lgs 165/2001 ( che qualcuno , vedo, ha ritenuto di riportare integralmente nel forum -, anche se non capisco cos'è che finisce e mi piacerebbe capirlo) Per le Province ed i Comuni "virtuosi" è stata estesa al diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato la percentuale degli incarichi a contratto conferibili ai sensi dell'articolo 110,comma 1, Tuel. Contrariamente a quanto riportato da alcuni articoli di stampa dello scorso luglio, resta invece invariata la disciplina in materia per le Regioni , che pure, con il parere reso in sede di conferenza unificata e ripreso dalle Commissioni della Camera dei Deputati, avevano cercato di far inserire nel decreto un'analoga modifica. Il limite per le Regioni resta pertanto fissato all'otto per cento dei posti della pianta organica dirigenziale o, secondo altra tesi, più restrittiva, all'otto per cento dei dirigenti a tempo indeterminato effettivamente in servizio. Non solo non c'è spazio per conferme di incarichi scaduti, ma la Regione Calabria potrebbe essere costretta a breve, dopo la decisione della Corte Costituzionale fissata per il prossimo 18 ottobre (ricorso 2011/16) ed il cui esito, in assenza di modifiche alla normativa statale, appare scontato, ad effettuare una significativa riduzione degli incarichi esterni attualmente ancora in corso, il cui numero risulta nettamente superiore a quello consentito dalla normativa statale che regola la materia. Questa almeno sembra essere la scelta obbligata per degli amministratori che affermano di voler operare nel rigoroso rispetto del canone della legalità | |
Da: x decreto 141 | 30/08/2011 09:42:13 |
invece no, ciò che va bene per gli enti locali non può non andar bene anche per le regioni. le regioni possono applicare le loro percentuali nella misura del diciotto per cento. | |
Da: ......x xdecreto 141 | 30/08/2011 16:03:36 |
Se la nuova disciplina parla di possibilità di conferire incarichi dirigenziali a contratto ai sensi dell'art. 110 TUEL per gli Enti locali virtuosi, ogni interpretazione estensiva che coinvolga le Regioni dovrebbe essere esclusa. Ad ogni modo, la situazione degli idonei è legata alla discrezionalità dell' Amministrazione. Aspettiamo. | |
Da: PIANI DI RIENTRO | 01/09/2011 15:32:13 |
ah.....perchè la Regione Calabria potrebbe essere considerata ''ente virtuoso''?............sic! | |
Da: PIANI DI RIENTRO | 01/09/2011 15:32:15 |
ah.....perchè la Regione Calabria potrebbe essere considerata ''ente virtuoso''?............sic! | |
Da: ....... x PIANI DI RIENTRO | 02/09/2011 10:56:01 |
La Regione è esclusa dall'applicazione dell'art. 110 d.lgs. 267/2000 nuova formulazione, in quanto il TUEL si applica soltanto agli Enti locali indicati nell'art. 2. La virtuosità di cui parla il comma 3 art. 20 dl 98 2011 conv. l.111 2011 si riferisce a Comuni e Province. ART 2 D.LGS. 267/2000 " Ambito di applicazione" 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e le unioni di comuni. 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali" | |
Da: ... | 02/09/2011 15:02:06 |
ad ogni modo...tutto tace | |
Da: Litigare non serve | 03/09/2011 15:23:40 |
Ho notato che in molti non hanno ben chiaro il concetto di ente locale, malgrado si sia giustamente invocato l'art.2 del TUEL, comunque per i più irriducibili farò un esempiuccio semplice semplice: l'unione di enti locali è un ente locale, l'unione di regioni non è un ente locale - ergo la regione non è un ente locale, bensì un ente territoriale. La non virtuosità della Regione non è applicabile in quanto ex comma 1 d.l. 98/11 vi è in atto un piano di rientro. Sulla questione idonei il nodo si scioglierà a breve, sempre che in regione non decidano, in maniera illeggittima, di continuare a dare incarichi all'esterno (vedi Dipartimento Controlli e Dipartimento AA.PP). Se fossi un idoneo, non stupido, avrei già denunciato la cosa a chi di competenza. Chi ha orecchi per indentere... | |
Da: LUNEDI | 05/09/2011 09:28:40 |
CHI PUò SI INFORMI | |
Da: scorronooooooooo | 05/09/2011 16:01:01 |
11...11...11 | |
Da: Quando | 05/09/2011 18:13:15 |
Ma quando si concretizzerà ? Nel 2011? Nel 2012? | |
Da: x scorronoooooooooo | 06/09/2011 14:36:21 |
come sarà la distribuzione fra le aree ??? | |
Da: ... | 06/09/2011 14:40:39 |
ma dite davvero o è uno scherzo | |
Da: Per nove | 06/09/2011 18:00:55 |
G., si sa qualcosa di eventuali scorrimenti? | |
Da: G.nove | 06/09/2011 21:47:56 |
purtroppo niente di concreto.....domani scroterò con attenzione i mie interlocutori ed eventualmente vi aggiornerò | |
Da: Non è uno scherzo | 07/09/2011 12:32:56 |
Scorrimenti in corso... é sicurissimo! Stanno chiamando. | |
Da: Ma finitela! | 07/09/2011 16:19:34 |
Ancora nessuno ha chiamato nessuno! | |
Da: ... | 07/09/2011 17:17:08 |
confermo: non è uno scherzo | |
Da: Gnove | 07/09/2011 17:24:13 |
....ho scrutato...ci sarà lo scorrimento. Non dispongo di particolari sui numeri | |
Da: x Gnove | 07/09/2011 19:45:40 |
che ci sarà lo dicono in molti ma nessuno è stato ancora chiamato | |
Da: CARO Gnove | 07/09/2011 20:37:42 |
non sei per niente informato.c'è la convocazione | |
Da: Ma che convocazione? | 08/09/2011 11:19:26 |
Quando? Snocciola la data,se non è una bufala. | |
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