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DIRIGENTI REGIONE CALABRIA
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Da: idoneo27/01/2011 13:36:50
Andiamo da Scopelliti.

Da: ....andiamo27/01/2011 23:03:46
......magari a chiedergli il curriculum dei dirigenti incaricati...anche dei neolaureati.....

Da: antonio27/01/2011 23:49:36
aaahaha, dirigenti regione calabria... ciù pilo x tutti. andate a raccogliere le olive che forse vi danno i contributi

Da: cccc04/02/2011 10:40:45
Ultimissima: i dirigenti idonei saranno utilizzati per la raccolta dei pomodori nella prossima stagione estiva

Da: ......06/02/2011 09:27:47
La raccolta dei pomodori è un lavoro come un altro e se fossi stato costretto a farlo, l'avrei fatto senza battere ciglio.
In Italia vengono impiegate, ogni anno, migliaia di persone in questa attività, soprattutto immigrati ( la maggior parte clandestini).
Quindi, il tuo umorismo è completamente fuori luogo, oltre ad essere offensivo e razzista nei confronti di chi la raccolta dei pomodori la fa per necessità e viene sfruttatto dalla malavita locale che gestisce la manodopera.
Se invece, il tuo intendimento è quello di provocare ( come credo) gli idonei e sminuirne il valore, se ti diverte e ti ti soddisfa, fallo pure....
In  un concorso ci sono mille variabili che incidono sull'esito finale.
Personalmente, dopo aver sostenuto gli orali e non essere riuscito a rientrare tra i vincitori, ho subito voltato pagina, accettando il risultato e mi sono concentrato su altri obiettivi, con grande impegno.
Molti idonei, credo che abbiano fatto così ed alla fine sono stati ripagati centrando altri traguardi non meno prestigiosi della dirigenza regionale.


Da: non c''è nienye12/02/2011 17:21:03

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Da: Bravo !!!12/02/2011 17:25:58
Bravo

Da: io2 x il punto12/02/2011 21:19:55
Lo scorrimento dell'area amministrativa si è fermata al 18�° posto e restano fuori ancora 20 idonei.
Maggiore fortuna per quella tecnica, per la quale si è arrivati al 25�° posto (Bur n. 22 dell' 1.12, pag. 46405), per la quale restano fuori 8 idonei.

cosa significa?????

Da: non c''è speranza13/02/2011 09:38:23
Tallini, ha detto NO, NON SE NE PARLA PROPRIO

Da: x io213/02/2011 19:10:29
La nota mi sembrava molto chiara. Ovviamente non era così.
Sul Bur della Regione Calabria n. 22 del 01.12.2010 è stata pubblicata la "DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 ottobre 2010, n. 685" che ha ad oggetto " Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 45 posti di Dirigente della Regione Calabria: scorrimento graduatoria Area Tecnica" e con la quale si delibera  "di disporre la copertura di n. 4 posti di dirigente vacanti tramite lo scorrimento della graduatoria dell'Area Tecnica approvata con Decreto Dirigenziale n. 20604 del 4 Dicembre 2008, con la conseguente assunzione - ....... - di n. 4 candidati collocati quali idonei non vincitori dal posto n. 22 al n. 25… " il resto si può leggere consultando citato bollettino regionale (è facile da trovare....)
E' stato quindi disposto lo scorrimento dell'area tecnica fino al venticinquesimo idoneo. In quella graduatoria ci sono solo altri 8 idonei non assunti.
Per l'area amministrativa (nella quale la graduatoria degli idonei arriva a 39) lo scorrimento si è fermato al diciottesimo posto, e vi sono  ancora 20 idonei non asunti che speravano (ormai è forse il caso di parlare solo al passato) nell'assunzione.
In sintesi: l'area tecnica ha avuto un trattamento di gran lunga migliore di quella amministrativa!
Il tutto, oltre che per la discutibile decisione di stabilizzare i dirigenti comandati, per la scelta poco nobile ed assolutamente poco legittima della Giunta Regionale di assumere oltre 30 dirigenti esterni a fronte di un massimo di 13 consentito .
Se qualcuno è curioso di parlare anche di questo tema serio basta stimolare l'asfittica e - per colpa di qualche imb...... - a volte dequalificante discussione di questo forum.

Da: non c''è speranza17/02/2011 16:35:48
c'è solo da sperare nel Tar per le cause pendenti.

Da: non c''è speranza17/02/2011 16:39:43
Comunque i restanti idonei dell'area amministrativa non hanno saputo coalizzarsi e costituire un gruppo ben identificato per far valere i propri diritti.

Da: Dirigenti esterni18/02/2011 13:42:00
La DIRER Calabria contro i dirigenti esterni
7 febbraio 2011 |  
La DIRER chiede al Governo di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale alcune norme della L.R. n.34 del 29 /12/2010 della Regione Calabria  che consentono, in modo surrettizio ed ancora una volta in violazione delle disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ed in difformità alla sentenza n. 324/2010 della Corte Costituzionale, di salvaguardare l'operato della Giunta e mantenere in servizio tutti i dirigenti esterni nominati  in modo illegittimo e/o in soprannumero. Leggi la lettera inviata impugnativa DIRER calabria 2010
http://www.direr.it/wp-content/uploads/impugnativa-DIRER-calabria-2010.pdf

Da: x non c''è speranza18/02/2011 14:43:43
E' vero, ma vuoi toglierti il gusto di proporre, a cose finite, anche una bella denuncia alla Procura della Corte dei Conti?
La legge 34 del 2/12/2010 non basta ad  escludere la responsabilità in quanto è del tutto inapplicapile ad un materia disciplinata solo e soltanto dalla legge statale (Corte cost. 31/2010). Quindi gli incarichi conferiti dopo il 16 novembre 2009, oltre il limite numerico consentito (13) sonon nulli, con conseguente responsabilità erariale di coloro che hanno conferito le nomine stesse.
In materia di incarichi dirigenziali esterni conferiti in forma illegittima:   Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, 24 marzo 2009, Sent. n. 165/2009 - Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato a soggetti esterni all'amministrazione comunale

Da: Autarchia18/02/2011 18:40:36
....

Da: interrogazione parlamentare22/02/2011 10:48:48
L'On. Angela Napoli sollecita il Governo ad impugnare davanti alla Corte Costituzionale l'art. 15 della legge regionale 34/2010 che tiene in vita gli incarichi a dirigenti esterni conferiti oltre il limite ammesso dalla legge statale.
http://www.camera.it/417?idSeduta=435&resoconto=bt01&param=n4-10930#n4-10930
oppure http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=35375

Da: illegittimità costituzionale 123/02/2011 19:54:51
Regione: Calabria -  legge n.34 del 29-12-2010 - Bur: n. 24 del 31-12-2010 - Delibera C.d.M. del: 23-02-2011 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione intende approvare il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. La legge è censurabile per i seguenti motivi: -………… la norma di cui all'articolo 15, conferma la validità, preservandone gli effetti giuridici, degli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni all'amministrazione, ponendosi in contrasto sia con l'articolo 40, comma 1, leggera f) del d. lgs 150/2009 che, inserendo i commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 19 del d.lgs.165/2001, ha fissato precisi limiti al conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni disponendo che la disciplina si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e quindi anche alle Regioni, sia con l'articolo 117, 2° comma della Costituzione in quanto pone una deroga all'applicazione di una norma statale in una materia, quale l'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=6853&Start=0

Da: illegittimità costituzionale 223/02/2011 19:57:42
Regione: Calabria - legge n.34 del 29-12-2010 - Bur: n. 24 del 31-12-2010 Delibera C.d.M. del: 23-02-2011 / Impugnativa
Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione intende approvare il collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. La legge è censurabile per i seguenti motivi:
- La disposizione di cui all'articolo 18 prevede un corso-concorso riservato ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per la copertura dei posti vacanti nei ruoli della Regione. Tale norma si pone in contrasto con i principi di eguaglianza fra i cittadini e del pubblico concorso di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Tra l'altro, su questa stessa materia pende già un ricorso davanti alla Corte Costituzionale relativo alla legge regionale n. 8/2010.
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=6853&Start=0

Da: x emendamenti incostituzionali24/02/2011 19:02:20
Domanda:
1) La regione a seguito dell'impugnativa del governo è obbligata ad annullare gli incarichi conferiti ad esterni ?
2) E' leggittimo che la regione possa produrre un ricorso al governo anche per allungare i tempi e nel frattempo mantenere in vita gli incarichi?
3) E' fondato già da ora produrre una denuncia per danno erariale  ?

Da: non c speranza25/02/2011 15:08:07
ma se scrivi legittimo con 2 g.........!!!parti male

Da: errori25/02/2011 18:32:37
un errore di battitura può capitare a tutti
non esagiriamo adesso, dai, proviamo  a dare delle risposte piuttosto!

Da: em. incost.26/02/2011 19:22:00
Premesso che ogni fatto è suscettibile di valutazioni diverse, che ogni opinione è discutibile e che una risposta esauriente richiederebbe una discussione molto più approfondita, si possono, sinteticamente e con una certa approssimazione, dare queste risposte.
Le leggi impugnate conservano la propria efficacia fino alla pubblicazione della sentenza della Corte che ne dichiara l'illegittimità costituzionale e quindi la Regione, se ritiene di aver operato legittimamente, non è obbligata ad annullare o revocare gli incarichi esterni. Può  attendere la decisione della Corte, che arriverà presumibilmente nei primi mesi del 2012. Da quella data la norma (che sicuramente sarà dichiarata incostituzionale) sarà espunta dall'ordinamento con effetto retroattivo.
Se invece la Giunta Regionale ed il suo Presidente dovessero rendersi conto, anche alla luce dell'impugnazione proposta, che gli incarichi sono stati conferiti in forma e/o misura illegittima, dovrebbero valutare autonomamente quali azioni correttive porre in essere, senza necessità  di proporre alcun ricorso al Governo,che non è previsto da nessuna norma.  Il Governo non ha alcun potere di intervento diretto sugli atti di conferimento di incarichi esterni e, in generale, sugli atti adottati dalla Regione; non può quindi direttamente annullarli o revocarli, ne avallare il loro mantenimento in vita, se illegittimi.
Chi ritiene che parte di quegli incarichi siano  illegittimi  e quindi produttivi di danno per la Regione in quanto determinano l'esborso illegittimo di somme da parte dell'Ente, potrebbe certamente già oggi proporre una denuncia alla Procura della Corte dei Conti.
Ovviamente il fatto che ci sia un danno non implica necessariamente che ci sia una responsabilità, per la quale occorre che sussistano anche altri elementi e, in particolare, la colpa grave di chi ha adottato gli atti. Questa è materia chiaramente rimessa alla valutazione dei giudici che possono pronunciarsi solo all'esito di un giudizio.
Sotto questo profilo uno degli elementi di giustificazione potrebbe essere costituito dalla pretesa incertezza della normativa in materia.
Ovviamente chiunque esamini oggettivamente la materia con un minimo di spirito critico può rendersi conto  che questa incertezza non esiste affatto e che gran parte degli incarichi dirigenziali  esterni conferiti in  Calabria sono illegittimi; quindi, come possibile giustificazione sembra molto fragile.
Una denuncia sarebbe comunque utile per avviare un'inchiesta della Procura della Corte dei Conti, come è avvenuto nel 2010 in Sicilia, proprio sulla stessa materia.
Segue

Da: em. incost.27/02/2011 17:36:55
La vicenda degli incarichi esterni.
Fino al 15 novembre 2009, nessuna norma statale disciplinava espressamente  la materia del conferimento degli incarichi dirigenziali esterni in ambito regionale. Legittimamente quindi la Regione Calabria poteva fare riferimento alla disciplina prevista dalla legge regionale 31/2002 (in realtà neanche questo è del tutto pacifico, ma il discorso sul punto sarebbe molto lungo).
Il 16 novembre 2009 è entrato  in vigore il d. lgs. 150/2009 (decreto Brunetta) che ha modificato l'art. 19 del d. lgs. 165/2001, disponendo che i limiti molto rigidi previsti da questa disposizione legislativa per il conferimento degli incarichi esterni (relativi ai presupposti,  ai requisiti soggettivi dei  nominati, al contenuto del provvedimento di nomina e soprattutto, alla percentuale numerica - 8 per cento dell'organico per i dirigenti di seconda fascia e 10 per quelli di prima- ) si applicassero a tutti gli enti pubblici di cui all'art. 2 d.lgs 165/2001, tra cui le Regioni.
Qualche dubbio sorge all'inizio per gli enti locali (comuni e province) vista la persistente vigenza dell'art. 110 T.U.E.L., ma non per le Regioni.
In Calabria, su una dotazione organica di 164 unità, potevano essere nominati 13 dirigenti esterni  (il limite è quello dell'otto per cento in quanto i dirigenti di prima fascia non sono previsti nell'amministrazione regionale).
Chi doveva non se ne accorge e le nomine continuano ad essere effettuate facendo riferimento solo alla legge regionale del 2002 : non sappiamo (ma c'è da dubitarne, cfr. nota Direr Calabria del gennaio 2010) se vengono rispettati i presupposti previsti dalla norma, se i provvedimenti sono adeguatamente motivati, se tutti i nominati siano o meno in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge. Certamente vengono ampliamente superati i limiti numerici tassativamente stabiliti dalla norma, visto che le nomine, a fine ottobre 2010, superano ampiamente le trenta unità.
Ancora nell'ottobre 2010 due dirigenti di primo piano del Dipartimento "Organizzazione e Personale" della Regione, nel sottoscrivere la risposta all'interrogazione n. 30 di inizio agosto 2010 (facilmente reperibile solo leggendo i post che precedono),  al fine di giustificare la legittimità dell'operato della Regione,  fanno riferimento solo alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, mostrando di ignorare o voler ignorare la modifica introdotta in materia dal d. lgs 150/2009 o, quantomeno, di non essere consapevoli o di non voler tenere conto della sua efficacia vincolante anche in ambito regionale.
Poi arriva la sentenza della Corte Costituzionale 324 del 2010 e nessuno può più fare finta di niente.
Segue.

Da: em. incost.28/02/2011 17:51:56
La Corte Costituzionale, pronunciandosi su tre impugnazioni proposte da altrettanti Regioni, afferma la legittimità costituzionale dell'art. 40 del d. lgs. 150/2009 e, conseguentemente, delle modifiche apportate all'art. 19 del d. lgs. 165/2001 nella parte in cui estende anche alle Regioni l'efficacia dei limiti previsti da quest'ultima disposizione  per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione.
Nella sentenza si precisa che: " il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato"  e " la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile". Afferma ancora la Corte che la disciplina contenuta nell'art. 19 del d. lgs. 165 del 2001 "non riguarda, pertanto, ne procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, ne la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico". Essa è "pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce  l'incarico dirigenziale".
A fronte di una norma statale che disciplina in forma dettagliata la materia e di una sentenza della Corte Costituzionale che afferma chiaramente che la competenza a legiferare in materia spetta esclusivamente allo Stato, cosa fa la Regione Calabria?
Emana (sembra su proposta della Giunta) una legge che, in evidente e consapevole contrasto con la legge statale e la pronuncia della Corte,  prevede che: "Per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 10, commi 4, 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, nonché i consequenziali effetti giuridici" (art.  15 della Legge regionale  34/2010).
Supremo esempio del rispetto del principio della legalità, quotidianamente conclamato!
Luminosa lezione per le genti di Calabria ed incitamento al rispetto da parte di tutti delle leggi dello Stato  ed della Costituzione.
Che gli incarichi sono invalidi (meglio: illegittimi) è dato scontato: altrimenti che motivo ci sarebbe per l'adozione di una norma legislativa che ne confermi la validità?
Altrettanto evidente che quegli incarichi non sono divenuti illegittimi dal 17 novembre 2010 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità posta e, quindi, non ha introdotto alcuna innovazione nell'ordinamento)  ma lo erano già prima.
Erano illegittimi, se conferiti dopo il 16 novembre 2009  senza il rispetto dei principi di cui al comma 6 dell'art. 19 del d. lgs. 2001, fin dal momento stesso del loro conferimento!
Il 17 novembre è la data in cui si se ne resi cono loro.
Quali siano le "eccezionali ragioni" tirate in ballo, resta poi un mistero rinchiuso nelle menti degli artefici della norma, visto che neanche in Consiglio regionale vi è stato un minimo di discussione in merito.
Sembra di assistere, da parte del legislatore regionale, ad un braccio di ferro, ad un alterco verbale con il legislatore statale e la Corte: "Voi mi dite che non potevo conferire quegli incarichi, io invece vi dico che me ne frego e ne confermo la validità".
L'impugnazione da parte del Governo, nonostante l'affinità politica, era davvero inevitabile.
E l'esito del giudizio della Corte  sembra, già da oggi, più che scontato.
Segue.

Da: em. incost.01/03/2011 17:51:17
L'art. 15 della legge 34/2010 resterà ancora in vigore per circa un anno.
Ma qual è la sua efficacia giuridica?
Se è vero - ed è vero perché lo dice la Corte Costituzionale, cioè l'organo che ha l'ultima voce in capitolo - che la competenza a legiferare in questa materia appartiene soltanto allo Stato, la disposizione legislativa regionale ha il solo valore di un grido lanciato nel vento.
Essa è " TAMQUAM NON ESSET" : è come se non esistesse, è incapace di produrre effetti giuridici.
E' stato detto che l'introduzione dell'art. 40 del d. lgs. 150/2009  ha determinato la disapplicazione delle norme regionali con esso in contrasto e dello stesso art. 110 del T.U.E.L. E' evidente  che una nuova norma regionale, anche se successiva, non ha la forza giuridica di disapplicare o di derogare alle disposizioni della legge statale.
Vi è in materia una netta separazione di competenze tra legislazione statale e legge regionale e se la competenza appartiene allo Stato, la legge regionale non è in grado di innovare, sul punto, l'ordinamento giuridico.
Il criterio di coordinamento tra le due disposizioni (quella statale e quella regionale) non è quello cronologico, della successione delle leggi nel tempo, ma quello della separazione della competenza per materia.
Da ciò consegue che gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni che erano illegittimi prima lo sono anche oggi.
Nulla è mutato è mutato sotto il profilo giuridico.
Un giudice, chiamo a decidere su questi fatti, dovrebbe in prima luogo accertare quale sia la norma da applicare al caso di specie e, accertato che la Regione non ha alcuna competenza a legiferare in materia, dovrebbe applicare solo la legge statale.
Se qualcuno, ipoteticamente, avesse pensato "mu s'ammuccia arreti a sipala" dell'irresponsabilità prevista per i componenti dell'organo legislativo per dissimulare la responsabilità derivante dagli atti posti in essere quale titolare dell'organo amministrativo, probabilmente farebbe bene a rifare i propri conti.
Franco Cordero, per designare coloro che, incapaci di padroneggiare in modo efficace gli attrezzi del mestiere, non riescono ad ottenere gli effetti voluti, usava l'espressione "apprendisti stregoni". Forse il richiamo è improprio, visto che comunque, di fatto, nonostante la riforma Brunetta, in Calabria la situzione non è cambiata. Ma un conto sono i fatti, un altro la conformità dei degli atti e dei comportamenti posti in essere ai  principi dell'ordinamento giuridico e la conseguente qualificazione dei fatti alla luce delle norme.
Segue.

Da: efficenza02/03/2011 07:48:02
l'unione europea congela i pagamenti dei por per scarsa trasparenza.
ecco l'efficenza e la trasparenza della nuova classse dirigente tutta formata da infraquarantenni!!
L'innovazione passa per la via del rispetto delle leggi e per la non frequantazion, neanche nei partiti, di gente che frequanta la casa dei boss.
Non basta la minore età anagrafica.
In Calabria stiamo perpetuando il sistema Reggio, dove una ex dirigente è arrivata al suicidio, per lo scandalo suscitato dal fatto di aver creduto di poter agire indisturbata, all'i'ombra del potere.

Da: Idoneo02/03/2011 08:49:11
Peppe fai chiarezza su queste porcate.

Da: pubblico concorso02/03/2011 19:02:07
Sulla regola del pubblico concorso
in riferimento all' art. 18 legge 34 del 29.12.2010
http://www.altalex.com/index.php?idnot=13286

Da: x efficenza02/03/2011 21:40:26
...giusto per chiarezza più che di modello "Reggio"
dovresti parlare di modello "Agazio"...vista l'origine "dell'esito" di questo concorso!!!!

Da: em. incost.02/03/2011 23:47:23
Le dieci domande.
A questo punto è il caso di chiedersi:
1. Tutti i dirigenti esterni nominati dalla Regione sono in possesso di uno dei tre requisiti tassativamente richiesti in via alternativa dall'art. 19 del d. lgs. per l'attribuzione dell' incarico?
2. Tutti i nominati sono in possesso della richiesta "comprovata   qualificazione   professionale"?
3. Tutti i provvedimenti di nomina sono stati  adeguatamente motivati?
4. Le professionalità richieste non erano in alcun modo rinvenibili all'interno dell'Amministrazione regionale?
5. Sono state rispettate tutte le procedure previste dalla stessa norma legislativa o comunque desumibili dall'ordinamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni?
6. Quale decisione intende assumere la Regione relativamente agli incarichi conferiti oltre il limite numerico previsto (che,ricordiamolo, è di 13 unità) e quindi "invalidi"?
7. Quale è il vizio che inficia gli atti di conferimento di questi incarichi e li rende "invalidi"?
8. Resta poi la solita domanda su eventuali possibili responsabilità derivanti da eventuali illegittimi conferimenti di incarichi dirigenziali.
In merito può risultare interessante la lettura delle seguenti sentenze:
Sentenza  127/2009  della sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania
Sentenza  165/2009  della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia
Sentenza  169/2008  della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Lombardia.
Ma anche dalla letture delle numerose sentenze in materia di consulenze esterne si possono trarre spunti interessanti.
9. Chi ha deciso il conferimento degli incarichi invalidi o espresso pareri sui conferimenti, assumendosene la responsabilità politica ed amministrativa?
Resta una decima domanda, relativa, questa volta, ai dirigenti interni:
10. Dalla lettura di qualche curriculum inserito sul sito della Regione non sempre risulta espressamente l'avvenuto superamento di un concorso per l'assunzione a dirigente.
Allora: i  dirigenti di ruolo della Regione hanno allora tutti regolarmente superato un apposito concorso oppure qualcuno è stato nominato tale in qualche Ente sub regionale o in altro Ente pubblico e poi transitato nei ruoli della Regione senza aver mai superato un pubblico concorso?
Chi è interessato e ritiene di avere elementi utili o le risposte alle domande è pregato di farlo e di diffonderli in rete.
Il progetto (se si trova un gruppo disponibile a lanciare delle sfide) è quello di raccogliere tutti gli elementi utili per una diffida collettiva e successivamente, se de caso, per un esposto.
Segue.

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