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concorso 16 posti amministrativi comune cagliari
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Da: idonea chiamata | 22/05/2013 14:06:41 |
Quindi i primi scorrimenti avverrebbero comunque dopo l'espletamento della mobilità ?? | |
Da: è così | 22/05/2013 15:37:59 |
prima lo scorrimento delle graduatorie esistente poi mobilità esterna la sentenza parla chiaro e se non lo fanno impugnate subito | |
Da: cioè | 22/05/2013 15:54:21 |
Anche io la penso come così...prima la graduatoria poi mobilità ...non capisco il ragionamento di Dav...il consiglio di Stato è chiaro... Se fossi stata nei 4 chiamati avrei chiesto chiarimenti all' ufficio che ha chiamato ma io credo che non ci siano dubbi...e comunque nell allegato della delibera ci sono nel 2013 15 mobilità e 9 da graduatoria e non o uno o l altro...o sbaglio? | |
Da: è così | 22/05/2013 16:14:29 |
io se fossi uno degli idonei andrei subito al comune all'ufficio del personale con la sentenza in mano che è probabile che nessuno del settore conosce..a me hanno fregato in molti concorsi dove ero idonea sia con riqualificazioni illegittime sia con chiamate di cococo che bandendo nuovi concorsi e con mobilità ..ora c'è una sentenza che parla chiaro fatevi valere!!! | |
Da: cioè | 22/05/2013 16:39:11 |
Giusto...sento puzza di bruciato...Dav tu hai ultimissime notizie? | |
Da: Dav | 23/05/2013 09:10:54 |
Io non ho nessuna notizia, però so che anche prima di contattare il sottoscritto è stata fatta una mobilità , quindi il mio ragionamento era basato solo su quello. Secondo me, se lo scorrimento si fa causa rinuncia di un idoneo precedente nella stessa graduatoria, allora è ok. Penso che la mobilità sia dovuta prima dello scorrimento per coprire ulteriori posti disponibili in pianta. Ma, ripeto, non ne sono sicuro, dovrebbero parlare i "contattati". Per "è così" --> Se si tratta di posti in dotazione organica creati successivamente all'indizione del concorso non c'è alcun obbligo allo scorrimento, a Nurri infatti hanno rifatto un concorso l'anno scorso, nonostante ci fosse la graduatoria del 2010 ancora valida e da scorrere. Per "cioè" --> La mobilità indetta è per n. 10 istruttori amministrativo contabili. | |
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Da: cioè | 23/05/2013 09:10:59 |
Sul rapporto tra mobilità volontaria e scorrimento graduatoria Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 31.07.2012 n° 4329 (Francesco Logiudice) I Giudici di Palazzo Spada, sezione V, con il precipitato in esame, in riforma della sentenza di primo grado, affermano che, nel caso di scorrimento di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittimo determinarsi al reclutamento di personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex art. 30, d.lgs. 165/2001 in quanto la prevalenza della mobilità esterna è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali. Caso di specie I ricorrenti, collocati tra gli idonei in graduatoria relativa ad una procedura concorsuale per istruttore di vigilanza categoria C (approvata nel mese di dicembre 2008) assumevano che l'indizione del bando di mobilità nel febbraio 2011 (per la formazione di una graduatoria per eventuale copertura di posti di istruttore di vigilanza - categoria C) era immediatamente lesiva della loro posizione giuridica di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità di stesso. I giudici di prime cure ritenevano - erroneamente - non fondate le censure dei ricorrenti considerato che il comma 2 bis dell'articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, imporrebbe alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali e che tale disposizione varrebbe anche con riferimento all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide ed efficaci. Tuttavia, il bando di concorso prevedeva specificatamente la possibilità di coprire ulteriori posti vacanti, in seguito disponibili, attraverso l'utilizzo degli idonei utilmente collocati nella graduatoria addirittura prorogata al 31 dicembre 2012, nonostante avesse iniziale scadenza al 30 dicembre 2011, con il decreto legge c.d. milleproroghe (art. 1, comma 4, del d. l. 29 dicembre 2011, n. 216), dunque vigente alla data di indizione della selezione per mobilità . Lo scorrimento di graduatorie concorsuali In riferimento alla disciplina dello scorrimento delle graduatorie, il G.A. ricorda che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, che successivamente dovessero rendersi disponibili. In tal senso, sanciscono l'articolo 35 co. 5 ter del d.lgs. 165/2001 ([1]), l'art. 91 co. 4 del d.lgs. 267/2000 nonché l'at. 15 co. 7 del d.P.R. 487/94 che, in sintesi, riconoscono il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti; potere implicito nella locuzione rinvenibile in alcuni delle citate disposizioni "per l'eventuale copertura". L'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione. No a duplicazioni dell'istituto della mobilità esterna L'interpretazione estensiva della norma, qual è quella del giudice di primo grado, che fa prevalere la mobilità ex articolo 30, co. 2bis, d.lgs. 165/2001 sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche, considerato che la selezione per mobilità de qua prevedeva, invece, dei veri e propri adempimenti paraconcorsuali (costituzione commissione, esame dei curricula e domande di partecipazione etc.) Conformandosi all'orientamento del TAR, si rischierebbe una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità , atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità [2] -già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso- dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna. Pertanto, deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell'articolo 30. Le conclusioni delle sez. V Il Consesso richiama l'Adunanza Plenaria che, con la sentenza n. 28 luglio 2011, n. 14, ha affermato, sul piano dell'ordinamento positivo, la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. La priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria comporta, quale corollario, la necessità della motivazione[3] ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o altro metodo di assunzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011). Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella determina di indizione della selezione per mobilità esterna impugnata, né può ritenersi la motivazione implicita nel richiamo dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di scorrimento di graduatoria. Considerazioni operative E', infine, importante ricordare che, se l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 non si riferisce e non è operante in caso di scorrimento di graduatoria, altrettanto non può dirsi per l'art. 34 bis del d.lgs. 165/2001 che enuncia il principio per cui il personale in esubero - ex artt. 33 e 34 del TUPI- presso qualsiasi pubblica amministrazione deve poter essere ricollocato, durante il periodo di disponibilità , presso altre amministrazioni. In particolare, al comma 5 è sancita la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione delle prescrizioni contenute nel medesimo articolo. Ebbene, il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 4/2008, ha ritenuto che, al fine di assicurare in modo costante e puntuale la verifica delle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni per valutare le possibilità di ricollocazione del personale in disponibilità , in caso di scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della validità ed efficacia delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta ex art. 34 bis di assegnazione di personale in disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali e al Dipartimento stesso. (Altalex, 3 settembre 2012. Nota di Francesco Logiudice) ______________ [1] "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali... ...omissis...". [2] Sul principio del necessario previo esperimento delle procedure di mobilità cfr. Cons. Stato, sez. V, decisione 18 agosto 2010, n. 5830. [3] La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione. In tale contesto si situano: - in primis, le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva, in assenza di particolari ragioni di opportunità per l'assunzione degli idonei collocati nelle preesistenti graduatorie; - in secundis, può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione; - ultimum, deve attribuirsi risalto determinante anche all'esatto contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e alle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria. | |
Da: cioè | 23/05/2013 09:13:42 |
Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 27 marzo - 31 luglio 2012, n. 4329 N. 04329/2012 REG.PROV.COLL. N. 09892/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9892 del 2011, proposto da: [VARI], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Guantario, presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Alberico II, 35; contro Comune di Fiumicino, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Ierardi, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo 33; Comune di Fiumicino - Direzione Generale; nei confronti di [VARI]; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 06366/2011, resa tra le parti, concernente BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/01 PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI POSTI DI ISTRUTTORI DI VIGILANZA CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2012 il Consigliere di Stato Doris Durante; Uditi per le parti gli avvocati Antonio Guantario e Salvatore Napoli su delega dell'avvocato Rosa Ierardi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO E DIRITTO 1.- Il Comune di Fiumicino, in data 28 febbraio 2011, indiceva "bando per mobilità esterna ex art. 30 del d. lgv. n. 165 del 2001 per la formazione di una graduatoria per la eventuale copertura a tempo indeterminato, tramite selezione pubblica per titoli (curriculum) e colloquio, di posti di istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica C1". 2.- Con ricorso al TAR Lazio, M. R. e tutti gli altri indicati in epigrafe, impugnavano la determinazione dirigenziale di indizione del suddetto bando di mobilità esterna. Essi ricorrenti, collocati tra gli idonei nella graduatoria relativa alla procedura concorsuale "selezione pubblica per esami e titoli (prove scritte articolate in quiz e prova orale) per la copertura con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale di n. 10 posti di istruttore di vigilanza - categoria C - posizione economica C1", approvata nel mese di dicembre 2008 e ancora valida perché di durata triennale, assumevano che l'indizione del bando di mobilità era immediatamente lesiva della loro posizione giuridica, di pieno diritto o di interesse legittimo ad essere assunti sui posti oggetto del bando di mobilità . 3.- Il TAR Lazio, respinta l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Fiumicino, e prescindendo dall'esame delle altre eccezioni in rito, respingeva il ricorso sull'assunto che il comma 2 bis dell'art. 30 del d. lgv. 30 marzo 2001, n. 165 ("Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse") a seguito delle modifiche intervenute con il d. l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e con la legge 28 novembre 2005, n. 246, imporrebbe alle pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, che devono coprire eventuali posti vacanti del proprio organico, di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, e che tale disposizioni varrebbe anche con riferimento all'utilizzazione delle graduatorie ancora valide. 4.- I ricorrenti, con l'atto in esame, hanno impugnato la suddetta sentenza, di cui chiedono l'annullamento o la riforma per error in iudicando alla stregua dei seguenti motivi: 1) ingiustizia; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell'art. 91 T.U. Enti Locali (d. lgv. n. 267 del 2000); violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 1 e 2 bis del d. lgv. n. 165 del 2001, come modificato dal d. lgv. n. 150 del 2009; falsa applicazione dell'art. 2 della delibera G.M. n. 152 del 9 novembre 2010; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà ; 2) ingiustizia; violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione; dell'art. 1 della l. n. 241 del 1990; violazione dei principi di economicità ed efficienza; violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere; contraddittorietà e manifesta irragionevolezza; 3) ingiustizia; violazione e malgoverno dei principi vigenti in materia di eccesso di potere reso palese dall'illogicità manifesta e dalla contraddittorietà dell'operato del Comune. Si è costituito in giudizio il Comune di Fiumicino che ha riproposto l'eccezione di difetto di giurisdizione, l'eccezione di improcedibilità per acquiescenza; di inammissibilità per omessa notifica del ricorso alla contro interessata Q. M. G., che ha presentato domanda di partecipazione al bando di mobilità e nel merito ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado. Le parti hanno depositato memorie difensive e alla pubblica udienza del 27 marzo 2012, il giudizio è stato assunto in decisione. 5.- L'eccezione di difetto di giurisdizione, riproposta dal Comune di Fiumicino con memoria di costituzione, è inammissibile, perché il relativo capo della sentenza del TAR, che sul punto ha statuito, non è stato impugnato dal Comune con appello incidentale. A norma dell'art. 161 c.p.c., le nullità anche insanabili, tra le quali rientra il difetto di giurisdizione, possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina applicabile pure al giudizio amministrativo, con la conseguenza di impedirne la rilevabilità negli altri gradi di giurisdizione, ove la mancata impugnazione nei modi e termini suddetti, abbia formato sulla questione della giurisdizione giudicato implicito (cfr. Cass. civ. sez. unite, 25 giugno 2009, n. 14889; 25 maggio 2009, n. 11986; 9 ottobre 2008, n. 24883). 6.- Va respinta l'eccezione di improcedibilità dell'appello per acquiescenza all'atto di riapertura dei termini del bando impugnato. L'assunto è infondato in fatto, atteso che i ricorrenti hanno impugnato con ricorso notificato nei termini la determinazione dirigenziale di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione della graduatoria per la copertura dei posti di cui trattasi, a mezzo mobilità esterna ex art. 30 del d. lgv. n. 165 del 2001. In ogni caso, l'atto di riapertura dei termini non è idoneo ad elidere l'interesse azionato avverso il bando di mobilità il cui accoglimento, stante il rapporto di presupposizione, comporterebbe l'invalidità con effetto caducante sugli atti conseguenti, quale è quello di riapertura dei termini. 7.- Va respinta l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso alla controinteressata Quarti Maria Grazia, che ha presentato domanda di partecipazione al bando di mobilità , atteso che l'impugnazione del bando di concorso, in quanto atto avente una pluralità indifferenziata di destinatari non richiede la notifica ad eventuali controinteressati. 8.- Nel merito l'appello è fondato e va accolto. 8.1- E' principio generale che le graduatorie dei vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici, rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, Cons. Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011, n. 14). In tal senso dispone l'art. 15, comma 7, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), secondo cui "le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili". Per gli enti locali, di analogo contenuto, è la disposizione dell'art. 91, comma 4, del d. lgv. n. 267 del 2000 ("Le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo"). Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione. Nel caso di cui trattasi, il bando di concorso prevedeva espressamente all'art. 9, comma 2, la possibilità di coprire ulteriori posti vacanti disponibili successivamente attraverso l'utilizzo degli idonei utilmente collocati nella graduatoria. La graduatoria, con iniziale scadenza al 30 dicembre 2011, è stata prorogata al 31 dicembre 2012, con il decreto legge c.d. mille proroghe del Governo Monti (art. 1, comma 4 del d. l. 29 dicembre 2011, n. 216), sicché era vigente alla data di indizione della selezione per mobilità . 8.2- Assume, invero, il TAR che la prevalenza di assunzione mediante scorrimento di graduatoria di concorso vigente è incompatibile con la disposizione di cui al comma 2 bis dell'art. 30 del d. lgv. 30 marzo 2001, n. 165, inserito a seguito delle modifiche intervenute con il d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla l. 31 marzo 2005, n. 43 e con la l. 28 novembre 2005, n. 246. L'assunto del TAR non è condivisibile. Il citato comma 2 bis, dell'art. 30 del d. lgv. n. 165 del 2001 ("Le amministrazioni prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza") prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali. L'interpretazione estensiva della norma , qual è quella del TAR, che fa prevalere la mobilità sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione, quindi, né nella lettera della norma, né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche. Invero, lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità . Seguendo l'interpretazione del TAR, l'amministrazione comunale, invece di attingere, senza costi, dalla graduatoria ancora efficace, dovrebbe gravare il bilancio dei costi di una nuova selezione (l'art. 3, della determinazione dirigenziale impugnata prevede l'istituzione di una commissione esaminatrice costituita in conformità del Regolamento comunale di accesso all'impiego che deve esaminare i curricula e le domande di partecipazione alla selezione). Tale interpretazione non è convincente né a livello di microeconomia, né di macroeconomia e di finanza pubblica globale (valutazioni adombrate nella sentenza). La mobilità esterna, come detto, non comporta alcun risparmio di spesa, attesa la maggior spesa per la nuova procedura, mentre sotto gli altri aspetti (migliore razionalità dell'organizzazione pubblica e della funzionalità dei suoi uffici), le due procedure di assunzione si equivalgono, attesa la garanzia di professionalità o già formate in ambito amministrativo per il personale in mobilità o accertata a mezzo regolare concorso per gli idonei. Inoltre, l'interpretazione seguita dal TAR, si risolverebbe in una duplicazione di applicazione dell'istituto della mobilità , atteso che l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso, dovrebbe applicarsi anche successivamente, per lo meno in luogo dell'utilizzo della graduatoria, il che non appare conforme alla legge che ha introdotto l'obbligo della mobilità esterna. In conclusione deve ritenersi che la modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria di concorso già espletato è estranea alla fattispecie delineata dal comma 2 bis dell'art. 30 8.3- Sotto altro profilo, come evidenziato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 14 del 2011, l'opzione di riconnettere una discrezionalità limitata all'amministrazione circa le modalità di assunzione, accordando tendenziale preferenza allo scorrimento, è maggiormente rispettosa dei principi di trasparenza ed imparzialità , trattandosi di assunzione che avviene allorché sono noti i soggetti in graduatoria e tale circostanza potrebbe indebitamente interferire sulla decisione di utilizzare o meno la graduatoria, sicché può ben ritenersi che sul piano dell'ordinamento positivo, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria che costituisce ormai modalità di reclutamento prioritaria. 8.4- Quanto esposto sulla priorità della modalità di assunzione per scorrimento della graduatoria, comporta quale corollario la necessità della motivazione, ove l'amministrazione decida di non utilizzare il metodo dello scorrimento o altro metodo di assunzione (cfr., Cons. Stato, ad. plen. n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. III, n. 6507 del 2011). Nel caso in esame manca qualunque motivazione nella determina di indizione della selezione per mobilità esterna impugnata, né può ritenersi la motivazione implicita nel richiamo dell'art. 30 del d. lgv. 30 marzo 2001, n. 165, atteso che, come già detto, tale norma non si riferisce alle procedure di scorrimento di graduatoria. Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nell'importo indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la determinazione dirigenziale di indizione del bando di mobilità esterna impugnata dinanzi al Tar. Condanna il Comune di Fiumicino al pagamento in favore degli appellanti di euro 6.000,00 oltre accessori di legge per spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Vito Poli, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 31/07/2012 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: cioè | 23/05/2013 09:57:50 |
Da: cioè | 23/05/2013 09:58:56 |
per gli idonei chiamati: contattate l'ufficio che vi ha chiamato e ci fate sapere per favore? grazie | |
Da: è così | 23/05/2013 10:47:55 |
si contattate subito il comune...comunque la sentenza fa stato...a questo punto forse poi il comune dovrà anche bandire nuovi concorsi dopo la mobiilità ..quindi stiamo attenti!!! | |
Da: idonea chiamata | 23/05/2013 10:50:07 |
ho avuto conferma che i primi scorrimenti avverranno indipendentemente dalla mobilità ... | |
Da: cioè | 23/05/2013 10:53:11 |
Davvero? Direttamente dal Comune? sono felice per i primi ma spero che la graduatoria verrà fatta scorrere tutta. Ma credo sarà così. | |
Da: news info | 23/05/2013 13:10:09 |
Il piano assunzioni 2013-2015 prevede per il 2013 n.15 assunzioni in mobilità di categoria "C" di cui n.5 istruttori amm.contabili, 5 agenti di polizia municipale e 5 geometri, inoltre prevede n.9 istruttori amm. contabili dalla graduatoria esistente. Considerando che per il 2013 sono previsti n. 9 + 5 = 14 istruttori amm. Contabili, mi pare chiaro e logico che dal momento in cui la graduatoria da sola non è sufficiente a coprire il fabbisogno in questo caso di 14 unità , si debba procedere con un bando di mobilità per i restanti 5 posti. Ora il problema potrebbe essere quello della priorità , ossia dalla lettura delle sentenze per ultima quella del Consiglio di Stato 31 luglio 2012, n. 4329, si evince chiaramente che lo scorrimento della graduatoria ha la precedenza sulla mobilità volontaria. Per quanto sia evidente, dal momento che il piano del fabbisogno prevede 14 assunzioni (9 + 5) che venga esaurita la graduatoria, si tratterebbe più che altro di rispettare un ordine prioritario che vede in testa la graduatoria concorsuale. Inoltre bisogna tenere presente che il bando per 10 istruttori amm. Contabili, si riferisce ai posti in mobilità previsti per il triennio 2013 - 2015, suddivisi in 5 unità per il 2013, 4 unità per il 2014 e 1 unità per il 2015. Basta vedere tutti i bandi di mobilità che sono stati pubblicati, fare il confronto con il piano assunzioni 2013-2015 e vedrete che i conti tornano! Quindi la mia idea è che "c'è posto per tutti" almeno secondo i piani pubblicati, ma rimane il neo della precedenza che andrebbe senz'altro allo scorrimento totale della graduatoria prima della mobilità , come acclarato dal Consiglio di stato. Speriamo bene!! | |
Da: Dav | 24/05/2013 09:11:19 |
Contento di essermi sbagliato :-) | |
Da: cioè | 28/05/2013 10:41:55 |
CIAO A TUTTI.......QUALCHE NEWS? | |
Da: cioè | 31/05/2013 10:45:00 |
neanche le idonee chiamate? | |
Da: Dip | 31/05/2013 16:05:47 |
Penso che si stia aspettando l' approvazione di Bilancio, le 4 idonee sono state chiamate:), in bocca al lupo. | |
Da: idonea chiamata | 03/06/2013 10:38:06 |
ancora nessuna lettera...forse si aspetta il bilancio... | |
Da: cioè | 12/06/2013 11:52:36 |
alle idonee chiamate....novità ? | |
Da: Dav | 01/07/2013 10:33:07 |
Si, han preso servizio oggi! | |
Da: Dip | 01/07/2013 13:08:12 |
In che servizi? | |
Da: Dav | 02/07/2013 08:51:05 |
Per ora è tutto provvisorio, credo che si debba espletare prima la mobilità interna | |
Da: Nick 486 | 16/07/2013 23:28:17 |
Ciao, scusate, qualcuno mi sa dire a che qualifica appartengono i posti vacanti? Il concorso oggetto della discussione era per cat. C o D? Grazie! | |
Da: Dav | 23/07/2013 12:06:52 |
C! | |
Da: Nick 486 | 23/07/2013 22:20:58 |
Grazie Dav. Scusami, intendi che sia il concorso era per categoria C ed anche i posti vacanti da coprire tramite mobilità ex art. 30 sono tutti di categoria C? | |
Da: Dav | 25/07/2013 09:24:34 |
Si | |
Da: cioè | 05/08/2013 15:15:10 |
novità su chiamate a breve? | |
Da: Dav | 09/08/2013 09:34:07 |
Tranquilli, si sta già "determinando" l'esaurimento della graduatoria! Ci vediamo presto! | |
Da: IDONEA ASSUNTA | 11/11/2013 15:30:30 |
GRADUATORIA ESAURITAAAA | |
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