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concorso 16 posti amministrativi comune cagliari
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Da: Pierfrancesco | 29/11/2010 20:38:16 |
Per tutti i geni del diritto, tipo Chiara: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta. Chi non lo sa merita di essere escluso, per ignoranza manifesta. | |
Da: chiara | 29/11/2010 21:19:56 |
mi dispiace caro pierfrancesco ma le cose non stanno cosi..cmq vedremo.. | |
Da: chiara | 29/11/2010 21:21:21 |
perchè allora non riportare tutti i documenti da allegare nel bando??perchè sono indicati alcuni documenti e non altri? | |
Da: Pierfrancesco | 29/11/2010 21:24:23 |
Sempre per le categorie menzionate prima: Considerato che le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, in particolare dell'articolo 38, concernenti la modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva, costituiscono norme di natura imperativa, in ragione del fatto che sono volte a tutelare un particolare interesse pubblico, consistente nell'esigenza di ricondurre inequivocabilmente una dichiarazione sostitutiva al proprio sottoscrittore, le medesime trovano comunque applicazione anche nei casi in cui la modulistica predisposta dalla P.A non lo prevede espressamente, per il principio dell'eterointegrazione del bando da partedi norme imperative (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza n. 2673 del 4 luglio 2007; TAR Piemonte, sez. II, sentenza n. 3277 del 22 ottobre 2005; TAR Lazio, Roma, sez. III, sentenza n. 8411 del 15 ottobre 2003). Ne consegue che nell'ipotesi di cui al caso di specie, la circostanza che il bando e il suo allegato D non abbiano indicato l'applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, ed in particolare la prescrizione secondo cui la dichiarazione sostitutiva per essere valida deve essere sottoscritta e corredata della copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, non esime i concorrenti dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui al menzionato D.P.R. n. 445/2000, ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto stesso, trattandosi di prescrizioni suscettibili di eterointegrare la lex specialis e quindi di comportare l'esclusione dalla procedura in caso di mancato rispetto da parte dei concorrenti. I Consiglieri Relatori: Andrea Camanzi, Guido Moutier Il Presidente: Luigi Giampaolino Depositato presso la segreteria del Consiglio in data  27/04/2009 Se vuoi altro materiale, c'è moltissima giurisprudenza concordante sul punto. Buona lettura | |
Da: x pierfrancesco | 29/11/2010 21:26:08 |
dato che fai tanto lo splendido riporta qua la parte del bando che riporta questa parte..una curiosità , te lo sei letto il bando? | |
Da: chiara | 29/11/2010 21:30:55 |
o pierfrancesco....ti consigli odi usarla come cartaigenica... non ho voglia di cercare la norma da qualche parte esisterà ....cmq se il bando niente prevede mi spiace... ma ci si riferisce al bando anche perchè per l'elenco dei titoli non è una dichiarazione sostitutiva altrimenti ci sarebbe stata scritta la dicitura dichiarazione sostitutiva dei titoli, ma è un mero elenco..... | |
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Da: Pierfrancesco | 29/11/2010 21:31:32 |
Sempre per le categorie menzionate prima: per fortuna ci siete voi che sapete leggere, il punto è proprio questo: non è necessario che la norma sia menzionata sul bando o che la fotocopia sia richiesta, perchè questa si debba allegare. Lo prescrive la LEGGE, e chi volendo partecipare ad un concorso pe un impiego in una P.A. non lo sa, vuol dire che non ha una preparazione adeguata, ergo si tratta già di preselezione. | |
Da: Pierfrancesco x Chiara | 29/11/2010 21:57:38 |
Con la tua stessa eleganza ti faccio notare che la dichirazione sostitutiva non è quella relativa all'elenco dei titoli, bensì la parte in cui dichiari nome, cognome, di non aver riportato condanne penali ect. Studia bella, studia. | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:01:25 |
bello mio..mi sa che chi deve studiare sei proprio tu..l'amministrazione aveva previsto 15 giorni per eventuali regolarizzazioni se non lo ha fatto non è un problema dei candidati.. e poi sicuramente non sei neanche bello... | |
Da: Pierfrancesco | 29/11/2010 22:03:20 |
Non è un elemento sanabile, te la sei letta la sentenza. Studia che ne hai bisogno. | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:09:16 |
aspetteremo....continua pure a leggerti sentenze... | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:12:05 |
e cmq come mai questa cosa viene fuori solo ora??la pubblica amministrazione aveva 15 giorni per regolarizzare e non lo ha fatto.mi dispiace ma il bando parla chiaro tutti i documenti richiesti a pena di nullit.punto.non deve dare niente per implicito, anche perchè gli altri bando elencano espressamente tutti i documenti da allegare perchè qua no????? | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:13:43 |
c'è qualcuno che la pensa come me? | |
Da: Pierfrancesco x Chiara | 29/11/2010 22:14:30 |
Hai l'arroganza tipica degli ignoranti, un pò più di umiltà ti aiuterebbe molto. Sempre che tu non ne sappia più del Consiglio di Stato, ti consiglio la seguente lettura illuminante, perfino per te. Con detta decisione è stato infatti sufficientemente chiarito che l'allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità , lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi - nella previsione dell'art. 38, 3° comma, del d.P.R. n. 445/2000 - come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto (o meglio, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. In altri termini, soltanto se formata a norma artt. 38 e 47 del d.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva è un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà . A tale conclusione deve pervenirsi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 76 dello stesso d.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale, e sanziona le dichiarazioni mendaci "ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia", sulla considerazione che l'effetto di "certificazione" di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell'art. 483 c.p., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità , la provenienza soggettiva. In definitiva, deve ritenersi che nelle dichiarazioni sostitutive, il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l'impegno consapevolmente assunto dal privato a "dire il vero" costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l'ordinamento non presidiasse il rispetto di tale "patto" di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e p.a. con adeguate sanzioni (anche di natura penale). In forza delle superiori considerazioni deve, dunque affermarsi che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata nel senso della reiezione del ricorso di primo grado. Ritiene tuttavia la Sezione che ricorrano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado; Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:17:00 |
allora quanti non hanno allegato la fotocopia di identità ?e perchè l'amministrazione in base alle norme sulla trasparenza non ci ha comunicato l'esclusione? | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:17:44 |
allora quanti non hanno allegato la fotocopia di identità ?e perchè l'amministrazione in base alle norme sulla trasparenza non ci ha comunicato l'esclusione? | |
Da: paola | 29/11/2010 22:17:50 |
io la penso esattamente come te..il bando è chiarissimo | |
Da: Pierfrancesco x Chiara | 29/11/2010 22:18:50 |
Perchè il termine di presentazione scadeva oggi e sicuramente non hanno ancora provveduto all'esame delle domande. | |
Da: paola x il sapientone | 29/11/2010 22:21:33 |
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di Euro 3,87, da effettuarsi tramite versamento sul conto corrente postale n. 213090 intestato alla Tesoreria Comunale di Cagliari. Nel caso di mancata presentazione, unitamente alla domanda, della ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione, il candidato dovrà successivamente, a pena di esclusione, versare o comunque presentare la ricevuta attestante il pagamento della tassa medesima entro il termine di quindici giorni dall'invito rivoltogli dall'Amministrazione. | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:21:38 |
Non si tratta di attestazione di fede, ma di prescrizione di legge, il bando non è fonte giuridica. | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:23:27 |
Solo a titolo informativo, sono laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode e abilitazione alla professione forense. | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:26:32 |
In forza delle superiori considerazioni deve, dunque affermarsi che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. Leggi e cerca di capire queste parole. | |
Da: chiara | 29/11/2010 22:29:04 |
senti se sei laureato con 1110 e lode abilitato e i vanti di essere un genio del diritto..come mai ancora partecipi ai concorsi per di giunta per diplomati????mi sono persa qualcosa o sbaglio??o fammi capire sei uno dei tanti che dei titoli forse forse ha capito che non se ne fa nulla in un mondo dove non si chiedono i titoli ma cosa sai fare... e se hai già esperienze lavorative..e che oggi come oggi dei tuoi titoli non importa nienete a nessuno se poi vai a togliere il posto persino ai diplomati....mi sa che cosi genio non sei tanto perchè a quest'ora saresti già altrove e non qua con noi...che anche se tra noi ci sono dei talenti nessuno si vanta ma pensiamo solo a lavorare.. | |
Da: Pierfrancesco x Chiara | 29/11/2010 22:30:31 |
Infatti non partecipo io ma la mia fidanzata, ribadisco il fatto dell'umiltà , invece di ringraziare per la consulenza gratuita. | |
Da: paola x il sapientone | 29/11/2010 22:31:30 |
io mi attengo al bando..e qua non parla di copia fotostatica non di un documento di identità o di dichiarazioni sostitutive di certificazione..quindi questa discussione non ha ragione di esistere quindi non rompere | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:32:56 |
Ancora con sto bando, ma lo capisci l'italiano? | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:38:46 |
Secondo te questa cos'è, la lista della spesa? Comune di Cagliari Servizio del Personale Ufficio Concorsi e Assunzioni Palazzo Civico -Via Roma 09100 - Cagliari Il/La sottoscritto/a cognome __________________________ nome _________________________ chiede di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Cagliari per la copertura di n. 16 (sedici) posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA C1. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA 1. Di essere nato/a a _________________________ c.a.p. _______ prov. _____ il ____________; 2. Di essere residente a ______________________________ c.a.p. _______ prov. _____ via _________________________ tel: ________________ email __________________________; 3. Di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al presente concorso (da indicare se diverso dalla residenza): città _________________________________ c.a.p. __________ prov. ________ via __________________________ tel. ________________ email __________________________; 4. Di essere cittadino/a italiano/a, ovvero cittadino/a del seguente Stato Estero (per i cittadini dell'U.E): _____________________; a. di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (per i cittadini dell'U.E). b. di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini dell'U.E). c. di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini dell'U.E). 5. Di non avere un'età inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando; 6. Di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego; 7. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____ | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:40:29 |
Hai letto bene: A tal fine, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA | |
Da: paola x il sapientone | 29/11/2010 22:43:43 |
bla bla bla | |
Da: Pierfrancesco x Paola | 29/11/2010 22:43:51 |
Per maggiore chiarezza, ciò vuol dire che quella configura DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. | |
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