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INPS, 296 ispettori di vigilanza
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Da: Gioia20/05/2009 12:45:08
Ragazzi, non vedo l'ora che finisca lo stress di quest'attesa..
speriamo che a fine concorso si sappia qualcosa di più preciso così ci rassereniamo un pò tutti..cessate le tensioni sarei ben felice di venire allo scoperto e conoscere "dal vivo" tante altre belle persone come CIAO, V10, STUDIOSA, STANCHISSIMA, etc. 

Da: qdm20/05/2009 12:46:26
hahhahahah...ma sei...sinora sono scappata solo alla cresima...daaaaaaiiiii...

Da: siculu sugnu20/05/2009 12:49:52
aggiorniamo la graduatoria ieri molti siciani hanno fatto esami

Da: siculu sugnu20/05/2009 12:50:09
aggiorniamo la graduatoria ieri molti siciani hanno fatto esami

Da: Gioia20/05/2009 12:51:26
Falcon non mi confondere che se c'è una cosa che mi ha creato sempre difficoltà è proprio FB....non c'è feeling!
CIAO:):)

Da: inps20/05/2009 13:01:34
Avete i voti di ieri abbinati ai candidati?????

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: studiosa x gioia20/05/2009 13:13:06
grazie per il complimento...anche a me farebbe piacere conoscerti di persona...
baci e buon pranzo!!!

Da: question20/05/2009 13:29:09
manco sto cazzo di idritto di accesso...
che palle...potevo studiare meglio

Da: salvatore20/05/2009 13:32:50
x siculu sugniu: io so solo di una  che ha avuto 30, tu ne conosci altri?....i

Da: bah20/05/2009 13:38:32
grazie a chi mi ha risposto :)

Da: aria20/05/2009 13:43:11
grazie QDM, sei molto gentile.
boh... io ci provo. ma è difficile.
mi sono presa 2 settimane di ferie, ma non ho ancora fatto il biglietto... ho una paura matta di fare una figura di c...a facendomi bocciare ad un esame dove, benomale, hanno promosso quasi tutti :-(
le materie sono tante, soprattutto per chi non le ha ripassate mai, non avendo fatto altri concorsi...

Da: dai question!!20/05/2009 13:43:20
NIENTE PANICO!!! magari ti sembra di non saperle perchè non ti ricordi l'esatto ordine del libro, ma le cose le sai!!! CORAGGIO!!! se poi ti può aiutare a fissare meglio i concetti, leggiti direttamente la 241, che spesso risulta più scorrevole delle spiegazioni dei libri, soprattutto quelle della simone  !!!
FOOOORZAAAAA!!!!

Da: greg20/05/2009 14:11:06
ringrazio tutti quelli che hanno risposto. ho detto 1800 perchè fra stipendio tabellare 21000 e rotti + altre voci accessorie 8000 potrebbe essere una cifra plausibile.

Da: greg20/05/2009 14:23:41
ma è piu probabile che netti siano 1600.

Da: Gioia20/05/2009 14:27:55
x aria: in bocca al lupo che ce la puoi fare..
io alcune materie (comunitario, contabilità, penale.. le ho fatte in un week-end)
mi sono aiutata anche con le dispense della suntini.it: fatta veramente bene quella di comunitario, mi ha dato la possibilità di ripeterlo (impararlo!) in un pomeriggio+parte della notte di sabato
il segreto sta nell'organizzazione dello studio..dividi i giorni per materie e soprattutto studia con la sicurezza di potercela fare..ripeto , te lo dico perchè ho vissuto un'esperienza quasi simile alla tua..CIAO

x Question:
se ti può essere di conforto, una mia amica disperata, che diceva di non ricordare nulla e soprattutto di non riuscire ad articolare un discorso compiuto è andata più che bene!
devi avere grinta, sei una laureata, una certa preparazione di base ce l'hai
sfrutta gli ultimi momenti che hai a disposizione per ripetere con serenità perchè tutto fa brodo! 

Da: question20/05/2009 14:28:50
qualcuno sa dirmi in due parole il licenziamento disciplinare...
e la differenza tra sanzioni nel privato e nel pubblico impiego

Da: X Greg20/05/2009 14:29:36
comunque non c'è da lamentarsi dai....anch'io sono tra i vincitori...sono indiscreta se ti chiedo di quale regione sei e quali sedi intendi indicare. Grazie

Da: aria20/05/2009 14:34:15
grazie mille gioia!
mi hai dato un po' di grinta...devo farcela a non mollare ed arrivare fino in fondo...
vi farò sapere :)

Da: Gioia20/05/2009 14:37:30
il licenziamento disciplinare è una sanzione (la più grave) inflitta ad un lavoratore che abbia violato un obbligo di natura disciplinare
il nostro ordinamento, ammette in genere il licenziamento allorquando il lavoratore venga meno ad un obbligo fondamentale dedotto in contratto, è la classica risoluzione contrattuale per inadempimento (giusta causa, giustificato motivo)
qui abbiamo, oltre all'aspetto risolutivo, un qualcosa in più, perchè l'obbligo violato concerne il regolamento disciplinare
pertanto il correlativo licenziamento diviene una sanzione e , per tale motivo, si prevede l'adozione di un procedimento particolare
tra l'altro è fondamentale la contestazione dell'addebito al lavoratore, che deve esere ascoltato e deve avere la possibilità di difendersi

Da: Gioia20/05/2009 14:45:01
aria, quando sei giù scrivi
ti sono vicina..
io ho fatto l'esame di stato il 3.3, avevo l'orale inps il 16.3
in 13 gg ho preparato le seguenti materie (che prima nn avevo proprio guardato): commerciale, amministrativo, penale e proc., contabilità, comunitario, ordinamento inps ed in più ho ripetuto di nuovo lav. e leg.sociale che ho fatto benissimo per l'erronea concezione che avesse un peso maggiore delle altre materie (perdendo tanto tempo)
tributario l'ho ripetuto mentre andavo a Roma..fai un pò tu..
sintetizza al massimo concentrandoti sulle domande d'esame
ciao

Da: corallina per FATTO e QDM20/05/2009 14:53:48
Grazie mille per la risposta!
Farò un pò di ricerche e approfondirò l'argomento
Buono studio a tutti

Da: RISERVE DI POSTI20/05/2009 14:55:02
Volevo chiedervi, visto che qs concorso prevede delle riserve di posti a favore di alcune categorie di soggetti, pensate ci siano tante persone che possano usufruirne.. Cioè se sarebbero 20/30partecipanti rientranti in tali categorie i posti sarebbero meno di 293..
Vi prego che qlcn risponda a qs mio dubbio?
Vi ringrazio anticipatamente...

Da: Giò20/05/2009 15:09:11
Ti conviene correggere la consecutio temporum!
Cmq, ti rispondo lo stesso perché sono magnanimo.
Le riserve riguardano cmq candidati che hanno vinto il concorso e che quindi sono rientrai nei 293. Solo che i riservatari hanno diritto a scegiere per primi.

Da: question20/05/2009 15:12:07
grazie...ma quindi al licenziamento disciplinare si applica la procedura prevista in tema di sanzioni...solo questo...
sai qualcosa delle sanzioni pubbliche..

Da: RISERVE DI POSTI20/05/2009 15:16:13
ERRORE ASSURDO...
Non ci sono giustificazioni, nessuno mi crederebbe se dicessi che non mi spiego come sia successo, visto che non sono solito in qs errori..
Cmq grazie..

Da: corallina20/05/2009 15:30:09
Ho trovato questo, se vi può interessare..

I RAPPORTI TRA IL PROCEDIMENTO PENALE E QUELLO DISCIPLINARE ALLA LUCE DELLA MODIFICA DI CUI ALLA LEGGE N. 15 DEL 04.03.2009.


Il procedimento disciplinare costituisce uno strumento di garanzia affinchè il potere disciplinare venga esercitato in modo da assicurare il diritto di difesa del pubblico dipendente, accertando se la condotta di questâultimo sia effettivamente conforme al codice disciplinare ed alla normativa di legge ovvero sia in contrasto con queste disposizioni normative e pertanto meritevole della sanzione disciplinare.
A ben vedere, la ratio del procedimento disciplinare, come asserito anche da autorevole dottrina , è proprio quella di evitare lâapplicazione di sanzioni âespulsiveâ automatiche che tra lâaltro risulterebbero in contrasto con la stessa Costituzione . A riguardo non vanno sottaciuti i principi portanti che governano il procedimento e la responsabilità disciplinare ed in particolare: a) obbligatorietà; b) proporzionalità sanzionatoria; c) parità di trattamento; d) tempestività; e) tassatività delle sanzioni; f) gradualità sanzionatoria; g) contraddittorio procedimentale; h) trasparenza del procedimento; i) potestà disciplinare verso ex dipendenti.
Infatti, le singolari sanzioni automatiche introdotte a livello  normativo costituiscono una deroga a tale assunto e sono rinvenibili nelle pene accessorie con finalità di difesa sociale e special- preventiva che producono riflessi immediati sul rapporto di lavoro: a titolo esemplificativo, si pensi allâinterdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione ex artt. 5 e 8, l. 6.02.2006 n. 38, per i reati di sfruttamento sessuale dei bambini, ovvero allâipotesi di estinzione del rapporto di lavoro per condanna non inferiore a tre anni, per i delitti di cui agli artt. 314 co. 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 c.p.  Appare ovviamente inequivoco, che anche in questi casi il licenziamento del pubblico dipendente costituisce il provvedimento finale di un atto che deve essere adottato sempre attraverso la garanzia del procedimento disciplinare
Tuttavia, il licenziamento senza preavviso, oltre che nei casi di interdizione perpertua dai pubblici uffici, si ha (guardando a titolo esemplificativo il CCNL Comparto Ministeri), in caso di condanna âper i delitti indicati nellâart. 1 co. 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente allâart. 316 del c.p., c), ed e) della legge n. 16 del 1992; â per i delitti previsti dallâart. 3, comma 1 della legge 97 del 2001â, ai sensi dellâart. 14 co. 5 (CCNL 12.06.2003). Infatti, il predetto CCNL firmato il 12.06.2003 per il quadriennio 2002-2005, stabilisce allâart. 14 comma 1 che: âNel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviatoâ.
Ancora al comma 2 del suddetto art. 14, si legge che: âAl di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitivaâ.
La normativa contrattuale (prima della intervenuta modifica normativa introdotta dalla legge n. 15 del 04.03.2009), prevedendo la c.d. pregiudizialità, rispettava pienamente sia quanto sancito dallâart 27, comma 2 della Cost. - e precisamente che âLâimputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitivaâ - sia il dettato di cui allâart. 6 co. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo, secondo il quale âOgni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertataâ.
La l.n. 97 del 27.03.2001  prescrive che la sentenza di condanna per alcuni delitti contro la P.A. deve essere comunicata al Procuratore regionale della Corte dei Conti, al fine di poter esercitare lâazione di responsabilità per danno erariale, solo qualora la stessa sia divenuta irrevocabile.
Eâ di tutta evidenza come i suddetti principi siano posti a presidio dei diritti inviolabili della persona.
La legge n. 15 del 4.03.2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5.3.2009, n. 53, sembra porsi in contrasto con i citati principi inviolabili, sanciti sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dellâuomo, in quanto allâart. 7, lettera b), dispone: ââ che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo allâesito di questâultimoâ.
La suddetta disposizione sembra, tra lâaltro, generare una pericolosa autonomia e separazione tra procedimento penale e procedimento disciplinare: ciò in quanto ben potrebbe verificarsi lâipotesi che questâultimo si concluda con lâadozione da parte dellâamministrazione di una sanzione particolarmente afflittiva (ad es. licenziamento) in pendenza di un procedimento penale che a sua volta successivamente si concluda con una sentenza di insussistenza del fatto costitutivo del reato.
A riguardo, si ricorda che ai sensi dellâart. 653 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto allâaccertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e allâaffermazione che lâimputato lo ha commesso.
Alla luce di tali considerazioni, appare, dunque, inevitabile osservare che la novità normativa introdotta nel 2009 potrebbe generare confusione, atteso che i principi contrattuali che prevedevano la sospensione del procedimento disciplinare  in attesa della definizione della vicenda penale (proprio in applicazione dei decantati  principi di cui allâart. 27 della Cost e allâart. 6 co. 2 della Convenzione Europea) sembrano vanificati dalla suddetta legge 15/2009.
Invero, il CCNL sottoscritto il 12.06.2003 allâart. 14 al co. 9 e 10 prevede:
ââ9. Il dipendente licenziato ai sensi dellâart. 13, co. 5 lett. h) e co. 6, lett. b) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dellâanzianità posseduta allâatto del licenziamento.
10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato nellâarea e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.â
La citata legge 15/2009 vulnera proprio quanto sancito dalla contrattazione collettiva e rischia di generare un grave danno al lavoratore il quale, laddove licenziato prontamente ma poi eventualmente assolto in sede penale (ovviamente non per intervenuta prescrizione del fatto costitutivo di reato), potrebbe soltanto agire per lâesiguo risarcimento del danno patito e non avrebbe diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, applicando strettamente la normativa in materia come recentemente modificata sulla scia di taluni orientamenti giurisprudenziali.
Allo stesso tempo, tale eventualità rischierebbe di esporre lâamministrazione a pretese risarcitorie impegnandola in defatiganti contenziosi che finirebbero per generare ulteriore danno allâerario.
Allâassetto confusionario delineato dalla citata legge, ad ulteriore riprova di quanto già detto, si aggiungono inutili ripetizioni normative, il riferimento va alla previsione dellâobbligo di comunicazione a carico dellâA.G. della sentenza di condanna allâamministrazione di appartenenza del dipendente condannato: obbligo già sancito dallâart. 129  delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale quando è esercitata una azione penale nei confronti di un dipendente dello Stato o di altro ente.
Da ultimo, risulta evidente che le ulteriori novità introdotte dalla citata normativa oltre ad aver ingenerato confusione in una materia delicata ove determinante è il rispetto della garanzia procedurale e della chiarezza, si sia posta anche in contrasto con principi afferenti i diritti inviolabili costituzionalmente garantiti censurabili dinanzi alla Corte Costituzionale.

Avv. Adriano Buzzanca
Specialista in diritto comunitario

Da: salvatore20/05/2009 15:45:39
1) V.G. 80,00
2) R.C. 79,20
2) B.I.  78,10
3) D.A.  77,10
4) Anonimo 1) 77,00 (il vincitore del concors COIII che dovrebbe rinunciare)
5) Siculu sogniu 76,60
6) Turi               75,60
7) Anonimo 4     75,60
8) Anonimo 3      75,10
9) Anonimo 2      75,00
10) Anoninma       74,30
11) Nix                  74,00
12) Studiosa         74,00
13 Altra sicula       73,50
13) Avvocato         73,00
14) Sicula ME         73,00
15) Gioia                 72,20
16) catanese           71,30
17) Shalke 01        71,00
.....diffodnete la voce e raccogliete i voti siculi per l'aggiornamento della graduatoria......grazie...
X siculo sugniu: se sai di siciliano che hanno fatto l'orale ieri vedi di speere i voti....grazie....

Da: salvatore20/05/2009 15:47:49
1) V.G. 80,00
2) R.C. 79,20
3) B.I.  78,10
4) D.A.  77,10
5) Anonimo 1) 77,00 (il vincitore del concors COIII che dovrebbe rinunciare)
6) Siculu sogniu 76,60
7) Turi               75,60
8) Anonimo 4     75,60
9) Anonimo 3      75,10
10) Anonimo 2      75,00
11) Anoninma       74,30
12) Nix                  74,00
13) Studiosa         74,00
14 Altra sicula       73,50
15) Avvocato         73,00
16) Sicula ME         73,00
17) Gioia                 72,20
18) catanese           71,30
19) Shalke 01        71,00
............ho cambiato la collocazione.........

Da: benvegnù20/05/2009 15:49:06
Qualcuno ha sentito parlare Sparagna ultimamente?

Da: qdm20/05/2009 15:52:47
x corallina.....concentrati sulla legge n.97 del 2001...trovi lì la disciplina del rapporto che interessa a loro..

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, ..., 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 - Successiva >>


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