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concorso procuratore dello stato
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Da: risultati | 09/12/2012 15:58:10 |
quando usciranno i risultati? a luglio????? c'è qualcun altro che conferma ciò? | |
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Da: dolceuchessina | 09/12/2012 17:56:48 |
Grazie, credo di aver capito... purtroppo tutti i riferimenti al 1306 non mi sono proprio venuti in mente, pazienza... :(((( | |
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Da: el | 09/12/2012 19:17:02 |
grazie bravo calmatevi tutti, spero ti sia un pò meno ansioso però... ;-) | |
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Da: el | 09/12/2012 19:19:12 |
buona fortuna, cmq :-) | |
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Da: beh si | 09/12/2012 20:47:23 |
Mi rispiego allora: la prima parte chiedeva di.analizzare i rapporti obbligatori plurilaterali ...tra questi si suole distinguere tra aventi comunione di scopo o meno. La differenza rileva ai fini degli effetti della sentenza in quanto laddove c'è comunione di scopo l interesse individuale del singolo partecipante è assorbito l interesse della.collettività . Nella società ( contratto plurilaterale con comunione di scopo)infatti la sentenza di annullamento produce effetti per tutti i soci | |
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Da: beh si | 09/12/2012 20:51:40 |
Nella divisione gli effetti non possono.estendersi in quanto gli interessi individuali dei singoli prevalgono. Il litisconsorzio necessario è previsto al fine.di tutelare.i singoli comunisti ed evitare una pronuncia inutiliter data. Conoscendo la querela sviluppatasi sui confini del contratto plurilaterale.si scriveva la traccia | |
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Da: el | 09/12/2012 20:56:19 |
si ma come hai collegato la divisibilità della prestazone allora????????quale querela? | |
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Da: beh si | 09/12/2012 20:59:41 |
Il t9 ha trasformato querelle in querela!!!i:-P | |
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Da: beh si | 09/12/2012 21:05:30 |
Quando le parti sono plurime. C' è presunzione di solidarietà passiva e gli effetti della sentenza eccezionalmente si estendono.ai debitori per espressa previsione di legge | |
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Da: el | 09/12/2012 21:21:55 |
sì, ma la divisibilità della prestazione non c'entra o cmq non è collegata. Ora, posso ancora ancora capire (e già faccio molta fatica, ma mi viene in mente magistratura 2011 quando le tracce non erano nè italiano, nè italiano giuridico) che invece che scrivere "rapporto giuridico con pluralità di parti" abbiano scritto "rapporto obbligatorio con pluralità di parti", ma scrivere divisibilità della prestazione per intendere cosa non ho ancora capito ho dei seri dubbi. | |
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Da: ... | 10/12/2012 08:48:08 |
raga secondo me state facenndo confusione tra obbligazioni soggettivamente complesse e contratti plurilaterali... non è detto che ogni obbligazine solidale si ponga in un fenomeno contrattuale complesso (vedi 2055) nè che un contratto plurilaterale dia luogo ad obbligazioni solidali o plurilaterali (per es. non succede nell'associazione in partecipazione 2552, ove il ruolo centrale spetta all'associante). E sopra a tutto la sent ex art. 1206 non genera effetti nei confronti di tutti concre o condeb, ma è solo opponibile per ragioni non personali (art. 1306). | |
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Da: el | 10/12/2012 09:03:50 |
si, ma qui stiamo parlando di solidarietà nell'ambito contrattuale (è noto che x la giurisprudenza l'istituto della solidarietà venga disciplinato in sedi opposte con riferimento alle obbligazioni contrattuale e non contrattuali- risarcitorie, v. 2055). E la solidarietà in ambito contrattuale presuppone necessariamente un rapporto soggettivamente complesso (o con pluralità di parti). La prima parte del tema era il rapporto OBBLIGATORIO con pluralità di parti, adempimento e DIVISIBILITà della prestazione. A me sembra abbastanza chiaro che si stia parlando delle obbligazioni soggettivamente complesse (in quale altro ambito si parla di divisibilità della prestazione?). Poi, se la traccia è stata fatta con i piedi e senza alcun senso giuridico alzo le mani, saluto tutti e vado a fare altro nella vita. Quanto al 1306, è vero che è un problema di opponibilità e non tanto di produzione di effetti in senso stretto, ma io i riferimento l'ho inserito nell'ambito cmq di quelle anomalie rispetto al principio secondo cui la sentenza fa stato (quanto all'accertamento del rapporto sostanziale) solo tra le parti (e quindi chi non è stato parte non dovrebbe potersene valere e trarre degli effetti positivi). | |
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Da: ... | 10/12/2012 09:04:22 |
insomma una cosa è il contrattoq uale assetto di interessi complesso dato alle part ad un determinato rapporto giuridico, una cosa sono gli effetti che questo assetto (il rapporto contrattuale introdotto con l'accordo) genera: le obbigazioni. | |
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Da: ... | 10/12/2012 09:11:21 |
raga ma la sentenza ha effetto verso i terzi ed in particolare: ha effetto nei confiornti dei successori a titolo particolare ed universale e ha effetto verso ogni altro avente causa, salvi i fenomeni della buona fede e della trascrizione, 2909 cc e 111 co. 4 cpc. Mi si porti il diavolo se non è così e io così ho scritto nei miei cienni. | |
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Da: laleli | 10/12/2012 09:21:02 |
tempi previsti per le correzioni?? | |
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Da: el | 10/12/2012 09:31:07 |
....., cosa c'entra tutto questo? E' chiaro che la sentenza fa stato tra le parti, aventi causa, etc (lo dice la norma). Ma, trattando il tema dei rapporti obbligatori e, in generale, di quelli giuridici con pluralità di parti, l'art. 2909 veniva in rilievo nella parte in cui dispone che la sentenza fa stato tra le parti. Almeno per me è così. | |
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Da: beh si | 10/12/2012 10:28:28 |
El sono praticamente d'accordo.su tutto quello che dici...mi.dispiace solo che tu non possa capire il collegamento tra rapporto obbligatori plurilaterale con comunione di scopo, principio del raggiungimento dello scopo e conservazione, e rapporti obbligatori plurilaterali semplici senza scopo comune che non portino ad un assorbimento degli interessi individuali. Imprescindibili della sentenza partecipazione di tutti. | |
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Da: el | 10/12/2012 11:32:24 |
beh si, io ho delle riserve, ma non ci dobbiamo convinvere a vicenda; dobbiamo convincere la commissione. Buona fortuna! | |
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Da: luglio?! | 10/12/2012 11:53:20 |
Luglio?? Ma stiamo scherzando? Come mai tempi così lunghi? | |
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Da: ... | 10/12/2012 12:15:16 |
anche a te! Luglio mi è stato riferito da chi è stato agli attrinamenti | |
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Da: kyma | 10/12/2012 12:34:33 |
Ciao a tutti, qualcuno ha notizie su qundo si saprà qualcosa? | |
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Da: okidokii | 10/12/2012 13:07:48 |
sapete in quanti hanno consegnato? | |
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Da: vi dico che | 10/12/2012 18:23:21 |
la commissione è già convinta...pensate davvero di avere chances? | |
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Da: el | 10/12/2012 18:29:51 |
già convinta di cosa? se devi parlare parla chiaro | |
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Da: Roma Gnosi | 10/12/2012 22:40:05 |
Sono ritornato nella mia non più così remota città di provincia con un senso di profonda soddisfazione. Non parlo certo del risultato dei miei elaborati (non mi illudo di aver raggiunto la sufficienza in ciascuna prova, a partire da quella della terza giornata), ma dell'esperienza dell'avvenimento. Ripenso ai volti e alle voci degli altri candidati, alle loro storie, alle loro aspettative: rivedo i giovanissimi neo-laureati; quelli che stanno sostenendo l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, i funzionari pubblici, gli avvocati, più o meno affermati. Dopo aver dimenticato singoli episodi di stolta pavidità o di perfida millanteria, mi rimane un'impressione generale di determinata e seria progressione. Certo questa non è una notizia (nessun innoditalia intonato, nessun intervento della polizia, nessun lancio di reggiseno). | |
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Da: rokkio47 | 10/12/2012 23:47:34 |
Beh, civile sarà bella dura...specialmente la parte processuale...fra le tante poteva risultare utile pure questa sentenza sui rapporto tra 1306 e 2055: Cass. SS UU, Sentenza n. 16503 del 15/07/2009, la cui massima dice "n tema di risarcimento del danno, non può considerarsi favorevole al debitore solidale - per gli effetti di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ. - il capo della sentenza che abbia affermato la sussistenza del concorrente apporto causale dello stesso creditore al verificarsi dell'evento lesivo, a norma dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., qualora il creditore, in un secondo giudizio, intenda imputare al terzo, non convenuto in un precedente giudizio, proprio la responsabilità di quell'apporto causale che il primo giudice abbia ritenuto scriminante della responsabilità del primo convenuto. (Nella specie, conclusosi un primo giudizio con una sentenza, passata in giudicato, con cui era stata ascritta la responsabilità dell'investimento di un minore per il 50% al proprietario conducente del veicolo investitore con pari concorso della vittima ed erano stati condannati il predetto proprietario e la compagnia di assicurazione al risarcimento della metà dei danni, l'investito, in un secondo giudizio, aveva chiesto, tra l'altro, la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni nella misura della metà non risarcita dai convenuti nel primo giudizio, previo accertamento dellaresponsabilità del Ministero per colpa "in vigilando". La S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente la facoltà del predetto Ministero, rimasto estraneo al primo giudizio, di opporre, ai sensi del secondo comma dell'art. 1306 cod. civ., all'investito la sentenza passata in giudicato, così giovandosi dell'accertamento fatto nei rapporti con gli altri condebitori solidali).". Comunque correzioni già iniziate. | |
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Da: buonasera | 11/12/2012 00:36:34 |
ragazzi qualcuno di voi è andato in avvocature ad assistere all'abbinamento delle buste? la commissione ha detto qualcosa in ordine ai criteri di correzione? in particolare, si sa da quale materia cominciano a correggere? grazie a chi vorrà rispondere e in bocca al lupo a tutti | |
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Da: buondì | 11/12/2012 08:44:17 |
- rapporto obbligatorio con pluralità di parti = obbligazione soggettivamente complessa - modalità di adempimento dell'obbligazione soggettivamente complessa originariamente derivava dalla divisibilità /indivisibilità della prestazione (v. obligatio in solidum del dir romano, che - a dispetto del nome - indicava l'obbligazione indivisibile) - nel c.c., l'indivisibilità fa scattare presunzione di solidarietà passiva, ma non accade il contrario - a fronte di divisibilità , la natura solidale o parziaria dipende da altro (casi specifici della comunione, del pagamento di debiti ereditari, e per confronto anche del 2055) - modalità di adempimento nel regime della parziarietà e della solidarietà : adempimento frazionato/per l'intero, liberazione del debitore, eccezioni opponibili, regresso nei rapporti interni, effetti della sentenza (1306!!!) - 1306 come species del 2909 - regola degli effetti inter partes del giudicato - possibili effetti verso terzi: effetti obliqui, effetti verso i pretermessi - problema degli effetti del giudicato verso i terzi risolvibile attraverso la categoria del litisconsorzio necessario (ove il terzo è litisconsorte necessario, la sentenza è inutiliter data, ove il terzo è estraneo, subisce effetti riflessi) - caso specifico del socio, 2377 comma 3. Eccezione al 2909 giustificata dalla natura della quota di SpA come strumento finanziario anzichè di vera partecipazione sociale e dalla necessità che l'annullamento valga erga omnes (a conferma, lo stesso 2377 regola la legitimatio ad causam attribuendola solo a chi ha certe quote del voto di assemblea, per cui verso gli altri l'annullamento della delibera si pone come un fatto giuridico da accettare e subire) - caso specifico del comunista pretermesso, 752 lo qualifica come litisconsorte necessario assieme ad altri soggetti. La sentenza è inutiliter data e improduttiva di effetti verso tutti. Postilla: se "non prende parte" ma è stato regolarmente citato, allora è "parte processuale" a tutti gli effetti e la sentenza è valida e produce il vincolo ex 2909. | |
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Da: el | 11/12/2012 10:26:56 |
eh eh, io l'ho svolta così!!!!! :-) poi sono consapevole del fatto che siano pochi i posti, peccato non sia venuta fuori a magistratura (quando è venuta fuori, invece, quello schifo di traccia, secondo me priva di rilevanza pratica.) | |
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Da: ... | 11/12/2012 12:55:52 |
codice ipertestuale deagostini: "Al riguardo in giurisprudenza si ritrova la formula per la quale ove il giudizio si svolga nei confronti di alcuni soltanto dei partecipanti alla comunione, la sentenza di divisione è inutiliter data (C. 6745/1986). In dottrina più attentamente si distingue anzitutto l'ipotesi in cui si è presupposta la partecipazione effettiva al giudizio di tutti i condividenti: il provvedimento del giudice si ritiene efficace tra le parti in causa giacché il giudice, ignorando l'esistenza di altri condomini, sia pur erroneamente, ha inteso provvedere all'intera divisione della massa nei confronti di tutti. L'errore non sopravvive al passaggio in giudicato della sentenza ma i pretermessi non sono soggetti agli effetti di essa, e possono far valere l'inefficacia nei loro confronti attraverso l'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, 1° co. (Pavanini, Divisione, 466; Iannarone, 30). Assumendosi che l'opposizione non costituisce rimedio necessario per rimuovere gli effetti di una sentenza, si conclude che il terzo è legittimato anche a proporre un'azione ordinaria di accertamento dell'inefficacia della precedente pronuncia (C. 1763/1968). Se poi la pretermissione dal giudizio consegue da un vizio della citazione o della sua notificazione la sentenza può passare in giudicato, sia nei confronti dei partecipanti al giudizio che degli esclusi, ma il pretermesso può proporre l'impugnazione ordinaria svincolato dai termini, invocando l'art. 327, 2° co., e cioè anche decorso l'anno dalla pubblicazione della sentenza, purché dimostri la tardiva conoscenza del processo". | |
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