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Camera di commercio di Roma - mobilità 2 posti da dirigente
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Da: marco | 04/09/2010 10:15:39 |
Certo una cosa è il limite del 70% ed altra è quello del 20% del 2011. In merito alle cessazioni penso che una parte della corte dei conti accetti anche il totale delle cessazioni avvenute nel triennio di riferimetnto al blocco. | |
Da: marco | 04/09/2010 10:19:17 |
x luca Non ho parlato degli incentivi, anche perchè se hanno fatto una operazione così come delineata la stessa è vietata dalla legge e le conseguenze sono da ascriversi al danno erariale. Non esiste nessun posto dove è possibile aumentare la reteribuzione di posizione del 50% anche in caso di accorpamento di più aree o settori insieme. | |
Da: ... | 04/09/2010 14:40:31 |
Secondo me, visto che hai intrapreso la strada dell'impugnativa del bando, dovresti dedurre anche violazione di legge per contrasto con l'art. 116 l. 244/2007. Considerato il costo complessivo delle procedure di reclutamento, la camera avrebbe dovuto avere, nel 2000, la cessazione di tre dirigenti e circa 30 dipendenti del comparto. Mentre, come confermano i dati dell'operazione trasparenza, nessun dirigente e' venuto meno in tale periodo. | |
Da: ... | 04/09/2010 14:42:31 |
volevo naturalmente scrivere che le cessazioni dovrebbero essere avvenute nel corso del 2009. | |
Da: marco | 04/09/2010 15:42:01 |
Per quanto riguarda la copertura finanziaria di due posti da dirigente la relativa spesa era già presente nel 2009 così come evidenziato nell'annullamento del concorso pubblico per esami per l’assunzione di n.2 dirigenti in prova a tempo indeterminato e pieno. Con determinazione del Segretario Generale n. 35 del 30.7.2009, la Camera ha annullato, in sede di autotutela, il concorso pubblico per esami per l’assunzione in prova di n. 2 dirigenti, indetto con determinazioni n. 101 del 3.10.2008 e n. 105 dell’8.10.2008. Dovendo così conisderare che la spesa accantonata e rinviata nel 2010 era ancora disponobile al momento dell'assunzione. Per quanto riguarda la relazione tra il 70% la stessa si riferisce alla spesa e non alle quantità , con esclusione del salario accessorio (fondo dirigenti). Hai tuttavia ragione nel rilevare l'incongruità tra le nuove assunzioni previste (30) ed eventuali cessazioni avvenute nel 2009 per le altre categorie. | |
Da: ... | 04/09/2010 17:58:20 |
Insisto solo per darti ulteriori elementi di valutazione. L'annullamento dell'analogo concorso del 2009 non rileva perché successivamente ad esso la camera ha adottato un nuovo documento triennale dei fabbisogni di personale. Quanto alle cessazioni, ho gia' scritto che il parametro del 70% si riferisce ai costi e non ai numeri degli esodi. E' evidente che per coprire il costo derivante dal reclutamento di due dirigenti occorne che ne cessino almeno tre... A fronte del numero di zero nel 2008 e zero nel 2009. Ne' in tale materia sono ammissibili "riversamenti", come dici tu, di importi derivanti da anni precedenti in assenza di previsioni normative in tal senso... | |
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Da: marco | 04/09/2010 19:48:44 |
Ti segue nella valutazione fatta e in alcuni elementi che non mi sono noti poichè esterno. Procediamo con un esempio pratico, il costo di un dirigente è di euro 43.100 (non rilevanto la posizione e risultato che sono accantonati in un fondo) x 2 dirigenti = costo totale 86.200 a questi vanno aggiiunti i costi 11 posti di categoria c + 6 posti di categoria D. Il costo tabellare di una categoria d = 22.930,60 x 6=137.583.62. Il costo di una categoria c= 21.075,33 X 11= 231.828,62. Il costo totale pertanto è pari 455.612 che dovrebbe corrispondere ad un costo totale di cessazioni nell'anno 2009 pari 650.874,62 equivalenti ad esempio a circa 31 categorie C ovvero a 28 categorie D o un misto delle stesse (considerato la totale assenza di cessazioni di dirigenti). Il problema è sapere quante cessazioni ci sono state nel 2009 e verificare cosa rientrerebbe in tale importo. Il problema è semplice poichè una volta concluso il concorso pubblico e nominato i vincitori la cassazione ha detto che vi è un dirittto soggettivo all'assunzione e che pertanto il giudice del lavoro, in caso di contenzioso, li mette dentro a prescindere da problemi finanziari che erano già noti nè potrà valere la norma superveniens anche questa nota al momento dell'emissione del bando. | |
Da: marco | 04/09/2010 20:05:50 |
per meglio specificare, l'assunzione di due dirigenti può ben assorbire la cessazione di altri dipendenti non dirigenti, poichè ciò che rileva è la spesa totale ammissibile. Non ti seguivo solo riguardo l'equivalenza tra cessazioni per aree contrattuali (area dirigenti e quella dei livelli) potendosi benessimo utilizzare le risorse economiche. L'esempio sopra da me riportato costituisce una simulazione, ben potendosi verificare anche altre cessazioni di categ.a e categ.b non valutate economicamente ma ben rientrtanti nella spesa delle cessazioni 2009 da prendere in conto. Sai per caso quale è stato il motivo dell'annullamento del bando del 2008, bando che non mi risulta mai pubblicato sul GU. | |
Da: Luca x marco | 04/09/2010 22:06:33 |
In categoria A non c'è praticamente quasi nessuno da anni. Più sospetti e più ci prendi.... e non dico altro. | |
Da: marco | 04/09/2010 22:48:48 |
Dal sito camerale è rinvenibile dai tassi di assenza dei dipendenti la consistenza mensile totale. Se prendo il mese di dicembre 2009 erano contabilizzate n.470 dipendenti, mentre nel mese di gennaio 2010 i dipendenti erano 455. Depurando l'altalena dei dati del numero di dipendenti mensili dove sono presenti anche quelli a tempo determinato, non utile per il calcolo delle cessazioni, la differenza gennaio/dicembre anno precedente è pari a 15 unità , sicuramente non sufficienti per tutte le assunzioni disposte. Enigma.... | |
Da: marco | 04/09/2010 22:55:51 |
Se è così vi è una patente violazione di legge da parte del dirigente dell'Area Personale, considerata dalla Corte dei Conti attività gravemente colposa e pertanto risarcibile da parte del dirigente. Non penso che eventuali assicurazioni coprano tale colpa. Ecco perchè si è defilata la Cantilini ed è subentrato De Vito dal 01/01/2010. | |
Da: ... | 04/09/2010 23:27:24 |
E' vero che non necessariamente deve esservi corrispondenza tra qualifica dèi cessati e posizione da ricoprire con un nuovo concorso. Ma converrai con me che per coprire il costo di un nuovo dirigente occorrono, ad esempio, tre cessazioni di unita' di categoria d o c, ovvero quattro di categoria b e via dicendo. Ora e' impossibile oggettivamente che la cciaa di Roma abbia registrato, nel 2009, un numero di esodi tale da coprire gli oneri derivanti dall'ambizioso piano di reclutamento. Diversamente, come presumo tu ben saprai, le mobilita' sono, a date condizioni, a costò "zero", per cui l'argomento può, a mio sommesso giudizio, essere utilmente speso in giudizio. | |
Da: ... | 04/09/2010 23:33:42 |
Del resto, e' agevole verificare il rispetto dei presupposti di legge: accedi al documento triennale di programmazione del personale (gli estremi li trovi nel preambolo del provvedimento di indizione del concorso) e verifica. | |
Da: marco | 05/09/2010 09:35:05 |
Sicuramente la mobilità è a costo zero qualora effettuata tra enti soggetti a restrizioni, mentre è considerata nuova assunzione da parte dell'amministrazione ricevente qualora la mobilità proviene da un'amministrazione cedente non è soggetta a restrizioni. Mi hai convinto, sopratuttto sulla base dell'esito negativo di tutte le mobilità effettuate, dove, caso strano non venivano, nei bandi di mobilità , evidenziate minimamente le restrizioni sulle assunzioni, lasciando intendere la copertura delle spese del personale. Tuttavia, per poter spendere agevolmente il ragionamento fino ad ora fatto davanti al TAR (attraverso motivi aggiuntivi) sarebbe necessario conoscere esattamente la copertura delle spese per due dirigenti, non interessando ai giudici la mancanza della copertura delle spese nei successivi bandi, considerato altresì che il ricorso presentato promana da un soggetto Dirigente la cui amministrazione non è soggetta a restrizioni. | |
Da: marco | 05/09/2010 09:53:57 |
Anzi ti dirò la possibile strategia che potrebbe essere messa in cantiere da parte della CCIA. Nell'anno 2010 assunono due dirigenti, il cui costo potrebbe essere assicurato da eventuali cessazioni avvenute nel 2009 e nel 2011, in considerazione delle cessazioni avvenute nel 2010 procederanno con le assunzioni degli altri concorrenti. Ma i calcoli sono stati fatti male, piochè la nuova legge finanziaria per il 2011 prevede solo l'utilizzazione del turn over nei limiti del 20%. Viste le cessazioni nel 2010 di tre dirigenti, di cui due coperti nel 2010, procederanno parzialemente con le assunzioni nel 2011, nel 2012 e nel 2013 fino a copertura delle spese dei cessati. Ma tale ragionamento, valido da un punto di vista economico si scontra con la logica della mobilità . In primis la copertura della spesa deve esserci prima dell'indizione del concorso, secondo una volta nominati vincitori i candidati hanno un diritto pieno ad essere immessi in servizio, proprio perchè le restrizioni non rilevano al momento dell'emissione del bando. Detto questo, appare evidente l'abuso effettuato e l'aggiramento delle norme legislative, in modo speciale per la mobilità . Ad adiuvandum, nei bandi di mobilità veniva richiesto il preventivo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, vincolando in tal modo le persone che intendevano effettuare la mobilità , che poi è stata negata con danno sicuramente evidente per il personale che aveva richiesto il nulla osta. | |
Da: ... | 05/09/2010 10:35:15 |
Sempre con franca simpatia nei confronti della tua battaglia, ti rinnovo il suggerimento di acquisire copia del documento di programmazione triennale ed annuale di programmazione del personale ai sensi degli artt. 39 l. 449/1997 e 35 d.lgs. 165/2001. Per poi impugnarli con motivi aggiunti nel caso in cui, come e' quasi matematico, non contemplino la copertura degli oneri per i due dirigenti. | |
Da: marco | 05/09/2010 11:01:05 |
Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2010-2012 è quello approvato con deliberazione di Giunta n. 172 del 14.12.2009, di cui ne sarà richiesta copia. Grazie del suggerimento. | |
Da: ... | 05/09/2010 11:31:35 |
Bene. Fammi sapere le tue impressioni dopo averlo esaminato... | |
Da: Finalmente | 05/09/2010 15:03:55 |
Finalmente qualcuno che ha capito la situazione, il problema che questo Tar è troppo lento nel prendere le decisioni. | |
Da: marco | 05/09/2010 17:53:22 |
Rifacendo bene i calcoli le cessazioni che dovevano avvenire nell'anno 2009 sono molte di più. In effetti dalla lettura dei bandi di mobilità le posizioni libere per le categorie C erano 30 (di cui 17 libere e 13 condizionate al passaggio tra enti soggetti al blocco), per le categorie D erano 7 ed infine per i dirigenti libere erano 2. La camera ha già assorbito per mobilità n.19 categ.C e n.1 categorie D. Il costo totale delle cessazioni nell'anno 2009 doveva essere di Euro 740.614 anzichè euro 650.875 come sopra calcolato. Tale spesa corrisponde (in assenza di cessazioni di dirigenti nel 2009) a circa 32 categorie D, oppure 35 categorie C o infine 40 categorie B, non esistendo categorie A, o un mix delle stesse. | |
Da: ... | 06/09/2010 15:17:40 |
Se ai tuoi conti aggiungi anche il dirigente assunto, immagino a tempo determinato, a cavallo tra il 2009 e il 2010... | |
Da: marco | 06/09/2010 17:46:40 |
Grazie dell'ulteriore informazione preziosa | |
Da: Marco | 06/09/2010 20:36:30 |
Dall'esame della Tabella 2 dell'anno 2008 e 2009, sembrerebbe che il dirigente dia entrato verso la fine dell'anno 2008 (retribuzione parziale di un posto di dirigente). Pertanto per evitare errori sarbbe meglio non inserire la spesa del dirigente nel 2009 a tempo determinato (art.19, comma 6 D.Lgs.165/01) | |
Da: Marco | 07/09/2010 20:30:18 |
Non c'è tempo per l'acquisizione della copia della deliberazione. I motivi aggiunti sono stati predisposti e si da ordine al giudice di verificare esattamente le cessazioni avvenute, qualora si dubitasse del ragionamento fatto. Al fine della completezza delle informazioni, nei bandi di categoria D e C (resta da verificare per i dirigenti) vi è violazione dell'art.34-bis D.Lgs.165/01 e pertanto qualsiasi assunzione è nulla. Basta leggere l'articolo e verificare lo stesso con la nota inviata alla provincia di Roma (incompetente in materia) e l'Agenzia Lazio Lavoro. Doc'è la lettera inviata per conoscenza alla funzione Pubblica? Facendo un rapido calcolo dalla lettera inviata all'Agenzia Lazio Lavoro e l'emissione del bando dove sono i due mesi prescritti dalla normativa prima dell'indizione della procedura? Al TAR l'ardua sentenza. | |
Da: ... | 08/09/2010 16:26:50 |
presenta comunque l'istanza di accesso. Anche se intempestiva rispetto alla camera di consiglio del 29 settembre, l'acquisizione dei documenti di programmazione si rivelera' assai utile per le tue ragioni. E comunque potrai sempre proporre motivi aggiunti in corso di giudizio. Se poi sei uno dei dirigenti cui e' stata negata la mobilita', direi che potresti sperimentare un ricorso al giudice del lavoro, con richiesta di misure cautelari ex artt 700 e seguenti c.p.c. Si tratta di forme di tutela concorrenti e non sussistono pregiudiziali. | |
Da: marco | 08/09/2010 17:11:15 |
Il Tentativo obbligatorio di conciliazione è stato già presentato, seguirà l'attivazione del ricorso al Giudice del lavoro in caso di esito infruttuoso dello stesso. | |
Da: ... | 08/09/2010 17:20:04 |
secondo me sussistono i presupposti per la tutela cautelare che, come certamente saprai, consentono di adire direttamente il giudice del lavoro, senza la dilazione del tentativo di conciliazione. Mi interessano i motivi del ricorso dinanzi al g.o. (arbitrarieta' del colloquio? Anzianita' di ruolo?)... | |
Da: marco | 08/09/2010 18:54:37 |
La richiesta di sospensiva del TAR rappresenta presupposto e condizione per avere maggiori chances davanti al giudice del lavoro. Penso inoltre che in caso di sospensiva vi è interesse da parte della camera all'attivazione di un accordo. Queste sono le ragioni del tentativo di conciliazione. I motivi addotti sono identici a quelli proposti al TAR, l'esito positivo della concossione della sospensiva da parte dello stesso rappresenta sicuramente una maggiore probabilità di una decisione davanti al g.o. e pertanto è la strada scelta (strategia). Per quanto riguarda i motivi, essenzialmente, oltre a quanto già detto precedentemente, sono dovuti alla scelta dei criteri effettuati solo successivamente alla scadenza delle domande, sanzionati dalla giurisprudenza amministrativa con annullamento del concorso per violazione del giusto procedimento. Ci sono inoltre altre motivazioni che riguadrano i giudizi espressi senza un preventivo accertamento delle concoscenze. Trattasi di giudizi forniti a priori e pertanto illegittimi. | |
Da: ... | 08/09/2010 19:57:09 |
Non ho ben compreso la linea processuale. A me sembra che l'accertamento di invalidita' della procedura di mobilita' sia il necessario presupposto per l'annullamento del bando di concorso, e non viceversa. Tra l'altro, le procedure di mobilita' sono attribuite dalle Sezioni unite alla cognizione del giudice ordinario. La questione del difetto dei presupposti di legittimita', sub specie di parametri economici, per l'indizione del concorso potrebbe perciò essere utile per fondare l'autonoma giurisdizione del g.a. sul bando. Inoltre, sempre quale spunto di riflessione, non credo che la camera possa addivenire ad un accordo individuale conciliativo con uno soltanto dei candidati esclusi, a maggior ragione se nell'ambito di una controversia in cui si deduce la patologia dèi criteri selettivi. | |
Da: marco | 09/09/2010 08:09:31 |
Nelle argomentazioni del ricorso vengono dimostrate le competenze richieste per assume l'incarico così come pretese in sede di mobilità . Inoltre nei requisiti di mobilità erano indicati criteri molto più restrittivi rispetto a quello del bando di concorso. Il giudice ordinario pertanto sulla base dei presupposti della ricostruzione logica di equivalenza tra mobilità e concorso, potrebbe trarre le dovute conseguenze, disapplicando il provvedimento di esito negativo di selezione. Per l'art. ex. 700 e ss. va precisato che pur sussistendo il fumus boni iuris mancherebbe il periculum, avendo il ricorrente già un posto da dirigente. Il ricorrente inoltre è l'unico dei candidati alla mobilità che proviene dal comparto e le stesse disposizioni contrattuali (es. N.O. sostituito dal preavviso di 4 mesi) permettono di avvicinare le competenze richieste dal bando di mobilità . | |
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