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ESAMI AVVOCATO BOLOGNA corretta da Roma
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Da: Manolo | 03/11/2010 17:03:27 |
Ragazzi, procedura civile è una merda. Farebbe sboccare anche il porco a merenda. Per fortuna oggi l'ho finita questa merda. QUALCUNO HA FATTO I QUADERNI DELLA SIMONE DI COMUNITARIO???? | |
Da: Max | 03/11/2010 17:04:51 |
visto che ho girato pagina io ripropongo la domanda di superman Si, è quello che sto cercando di fare... X disperatissima: il testo per me fa proprio schifo, ma ormai i giochi son fatti. Guardati su internet il CNF e il CdO. Gli importi del patrocinio a spese dello stato sono aggiornati al 2005!!! Avvocato Ricciardi Piero al rogo! Domanda: la sanzione della sospensione può durare al massimo 1 anno e, come minimo, 1 mese oppure il massimo è 3 anni e il minimo 2 mesi? Grazie! | |
Da: Max | 03/11/2010 17:05:42 |
manolo, no ma mi risulta che forse sarebbe stato meglio..... | |
Da: xxx | 03/11/2010 17:09:44 |
Supermane e max dove avete trovato il massimo di 3 anni? sul mio libro (giuffé) c'è minimo due mesi e massimo 1 anno...però il libro è dello scorso anno | |
Da: Max | 03/11/2010 17:14:07 |
GIUSTO NON MENO DI DUE MESI NON PIU' DI UN ANNO | |
Da: Max | 03/11/2010 17:16:17 |
xxx non lo so,io l'ho riproposta perchè siamo passati di qua. In effetti anche nel compendio è min 2 mesi max 1 anno..... | |
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Da: MILA | 03/11/2010 17:18:33 |
Ciao a tutti, anch'io ho Giuffrè ed è AGGIORNATO al 2010 e per la sospensione parla di un minimo di 2 mesi e un massimo di 1 anno. | |
Da: Superman | 03/11/2010 17:18:46 |
nel compendio della simone a pag. 92 paragrafo "decisione" parla di sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 3 anni. Alla pagina dopo (!!!!!) dice minimo 2 mesi e massimo 1 anno. Chi ha il compendio Simone può verificare? Non vorrei vedere coase che non esistono..... eheheheh tnx | |
Da: Max | 03/11/2010 17:30:12 |
no, confermo i miei dati, non è che si tratta di reiscrizione del professionista radiato? Anche se non la trovo nel testo nuovo e in quello vecchio me la da dopo 5 anni e non 3. | |
Da: Max | 03/11/2010 17:32:19 |
xxx arrivo in stazione a bologna intorno alle 13.15 sai dirmi quale autobus devo prendere per arrivare in Coappe? Grazie, ah domanda estesa a chi la sa. cia | |
Da: si può fare | 03/11/2010 17:34:37 |
differenze tra cancellazione e radiazione??? | |
Da: Superman | 03/11/2010 17:34:44 |
si la nuova iscrizione post radiazione è 5 anni. nel compendi dice proprio sospensione. Dato che tutti mi dite che è 2 mesi 1 anno direi che è la risposta definitiva e la accendiamo! ;) | |
Da: Superman | 03/11/2010 17:37:50 |
Da quello che so cancellazione nel caso di sopravvenuta mancanza di requisiti dopo l'iscrizione ovvero nel caso di richiesta dell'interessato radiazione è una sanzione disciplinare comminata per grave violazioni deontologiche che rendono incompatibile l'iscrizione all'albo. Tra i casi di radiazione anche quelli di condanna penale Esatto? | |
Da: mimi08 | 03/11/2010 17:40:06 |
Ciao Max, se vuoi arrivare proprio davanti la Cda devi prendere la navetta A! | |
Da: MILA | 03/11/2010 17:49:06 |
L'Avv. radiato può chiedere la reiscrizione all'albo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni e se il provv.to di radiazione è stato pronunciato a seguito di condanna penale, deve essere intervenuta nel frattempo anche la riabilitazione. Il termine è invece di 6 anni se la condanna è stata inflitta per delitto contro la P.A. o contro l'amministrazione della giustizia. (Giuffrè) | |
Da: xxx | 03/11/2010 18:00:27 |
Max io giro in moto, non avrei saputo aiutarti, mi spiace! Cmq dagli esami di ieri vi do per certo la notizia di una promossa...gli altri non so !! ma di oggi nessuna novità ? | |
Da: MILA | 03/11/2010 18:04:35 |
X xxx Una promossa su quanti? | |
Da: alberto sempre alberto | 03/11/2010 18:05:48 |
oggi giornata buttata via per preparare il testo qui sotto, se vi serve, ve lo regalo... Parlamento europeo La libera circolazione delle merci - La libera circolazione si applica ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti dai paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. - In una fase iniziale la libera circolazione delle merci era stata concepita nel quadro di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e delle misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i paesi terzi. - Successivamente, è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione in modo da realizzare il mercato interno definito come uno spazio senza frontiere interne ove le merci (fra l'altro) circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale. 1. Divieto di tasse di effetto equivalente a dazi doganali: La Corte di Giustizia considera tassa di effetto equivalente "ogni diritto imposto, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che, colpendo specialmente una merce importata da un paese membro ad esclusione del corrispondente prodotto nazionale, produca il risultato di alterarne il prezzo e di incidere così sulla libera circolazione delle merci alla stessa stregua di un dazio doganale". La Corte non si occupa quindi né della natura né della forma della tassa ma unicamente del suo effetto. 2. Divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative: a. La Corte di Giustizia l'ha quindi definita in maniera ampia. Nella sentenza Dassonville essa ha considerato come misura equivalente "ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari" (CGCE 8/74 dell'11/07/74). b. Trattasi in generale di misure che colpiscono in modo esclusivo i prodotti importati. Tuttavia, nella sentenza Cassis de Dijon (CGCE 120/78 del 20/02/79), la Corte ha ritenuto che vi potessero essere misure di effetto equivalente anche senza discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali. In particolare, imporre ai prodotti degli altri Stati membri le norme tecniche dello Stato di importazione equivale a stabilire una misura equivalente in quanto si penalizzano i prodotti importati obbligandoli ad un adeguamento oneroso. La mancanza di armonizzazione comunitaria delle normative non può giustificare questo atteggiamento che equivale ad ostacolare la libera circolazione, il che induce la Corte a stabilire il principio che "qualsiasi prodotto legalmente fabbricato e commercializzato in uno Stato membro, conformemente alla normativa e ai procedimenti di fabbricazione leali e tradizionali di questo paese, deve essere ammesso sul mercato di qualsiasi altro Stato membro". E' il principio del riconoscimento reciproco da parte degli Stati delle loro rispettive normative in mancanza di armonizzazione. 3. Deroghe al divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative a. è consentito agli Stati membri di adottare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative quando esse siano giustificate da un interesse generale non economico: ordine pubblico. La Corte di giustizia controlla evidentemente l'utilizzazione di questa possibilità di deroga. b. La Corte di giustizia ha riconosciuto (nella succitata sentenza Cassis de Dijon) che al di là dei casi previsti dall'articolo 30, gli Stati potevano derogare al divieto di misure di effetto equivalente sulla base di "esigenze imperative": attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla difesa dei consumatori. c. Per facilitare il controllo di tali misure nazionali derogatorie, è stata organizzata una procedura d'informazione reciproca (decisione del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1995). Essa prevede che gli Stati debbano notificare qualsiasi misura di questo genere alla Commissione. 4. La realizzazione del mercato interno Il mercato interno implica la soppressione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione ancora esistenti. Il Libro bianco della Commissione del giugno 1985 ha recensito gli ostacoli fisici e tecnici e le misure da adottare da parte della Comunità per eliminarli. La maggior parte di queste misure sono attualmente realizzate. a. Eliminazione dei controlli alle frontiere interne (barriere fisiche) - Formalità doganali. abolite il 1. gennaio 1993. - Controlli alle frontiere. abolite 1. gennaio 1993. Possono ancora avvenire all'interno degli Stati membri taluni controlli, in specie per quanto riguarda i controlli veterinari. b. Eliminazione delle barriere tecniche Successivamente alla eliminazione delle formalità doganali e dei controlli alle frontiere, gli ostacoli tecnici costituiscono il principale scoglio alla completa libertà di circolazione. Essi sono numerosi, molto diversi, ed in costante evoluzione. La loro eliminazione dipende da due grandi tipi di azione: - rispetto del principio del reciproco riconoscimento delle normative nazionali -armonizzazione legislativa La libera circolazione delle persone La libera circolazione delle persone e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne fanno parte di un concetto più ampio, cioè quello di mercato interno che non ammette l'esistenza di frontiere interne né di ostacoli al movimento delle persone. Sin dall'inizio, il concetto di libera circolazione delle persone (libertà di circolazione) ha conosciuto un mutamento nel campo semantico. Nelle prime direttive che lo concernevano, indicava esclusivamente la libera circolazione di singoli intesi come operatori economici, cioè in qualità di prestatori d'opera o di servizi. Questo concetto basato in origine sull'aspetto economico è stato man mano ampliato alla luce di una generalizzazione legata all'idea della cittadinanza dell'Unione, indipendentemente da qualunque attività lavorativa e da qualsivoglia differenza dovuta alla nazionalità . Il principio si applica anche nel caso di cittadini di paesi terzi, il che significa che con l'abolizione dei controlli alle frontiere interne la cittadinanza non costituirà più elemento da accertare. 1. Situazione attuale a. L'area di Schengen La conclusione dei due accordi di Schengen (Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e Convenzione applicativa di Schengen del 19 giugno 1990, entrata in vigore il 26 marzo 1995) ha costituito il passo più importante verso l'istituzione del mercato interno senza ostacoli alla libertà di circolazione per le persone. La Convenzione è stata finora siglata da tredici Stati membri. Irlanda e Gran Bretagna non vi fanno parte, ma godono di una forma di "opting-in" che consente loro di applicare determinate parti dell' acquis di Schengen. A partire dal 1. aprile 1998 l'accordo viene applicato anche in Italia ed Austria, il che significa abolizione dei controlli alle frontiere interne di tutti i paesi firmatari ad esclusione della Grecia. Alle frontiere esterne tutti i cittadini dell'UE possono entrare nell'area di Schengen esibendo semplicemente la carta d'identità o il passaporto. I cittadini dei paesi terzi compresi nell'elenco comune dei paesi non membri i cui cittadini hanno bisogno di un visto di entrata, hanno diritto ad un visto unico valido per l'intero territorio di Schengen. Ogni Stato membro è tuttavia libero di esigere un visto per altri paesi membri. b. L'area dell'Unione europea Siccome non in tutti gli Stati membri la Convenzione di Schengen trova già piena applicazione, l'area dell'Unione merita considerazioni a parte rispetto all'area di Schengen. Diritto di soggiorno: al fine di trasformare le Comunità in un'area caratterizzata da una reale libertà di circolazione per tutti i cittadini, il Consiglio ha approvato tre direttive che garantiscono diritto di soggiorno a categorie di persone diverse dai lavoratori (pensionati, studenti e coloro che non beneficiano già del diritto di soggiorno in virtù della legislazione comunitaria: le direttive 90/364-5-6). Le direttive impongono agli Stati membri di garantire il diritto di soggiorno a queste persone e ad alcuni dei loro familiari, a condizione che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti (e che di conseguenza non rappresentino un peso per i regimi di assistenza sociale degli Stati membri) e che siano tutti coperti da assicurazione malattia. I famigliari, coniuge e discendenti fino all'età di 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità , hanno diritto a stabilirsi con un cittadino dello Stato membro che è impiegato nel territorio di un altro Stato membro. Se i familiari non sono cittadini dell'UE lo Stato membro in cui soggiornano può imporre loro un visto di entrata. Cittadini di paesi terzi: nell'attuale situazione, i cittadini di paesi terzi sono soggetti alle frontiere interne della Comunità a controlli da parte ciascuno Stato membro e il loro diritto di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri è attualmente regolato dalle legislazioni nazionali. Vi è la possibilità che sia richiesto un visto. 2. Limitazioni alla libertà di circolazione I diritti connessi alla libera circolazione delle persone sono soggetti a restrizioni giustificate da motivi di sicurezza pubblica, ordine o sanità . La liberà circolazione dei capitali Articoli 56-60 del trattato CE. OBIETTIVI Abolire tutte le restrizioni sui movimenti di capitali tra Stati membri e successivamente tra Stati membri e paesi terzi (con la possibilità , in quest'ultimo caso, di applicare misure di salvaguardia in circostanze eccezionali). La liberalizzazione deve contribuire all'instaurazione del mercato interno favorendo le altre libertà di circolazione (persone, merci e servizi). Essa deve inoltre favorire il progresso economico, consentendo un investimento ottimale dei capitali. La liberalizzazione generale La liberalizzazione è stata realizzata con la direttiva 88/361/CEE del 24 giugno 1988, che ha deciso l'abolizione, a partire dal 1º luglio 1990, di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra residenti negli Stati membri. La liberalizzazione veniva così estesa alle operazioni di carattere monetario o quasi monetario, che possono incidere maggiormente sulla politica monetaria degli Stati, quali i prestiti finanziari, i depositi in valuta o le operazioni sui titoli. Il testo della direttiva contempla una clausola di salvaguardia che consentiva agli Stati membri di adottare misure di protezione nei casi in cui movimenti di capitale di grande ampiezza a breve termine rischiavano di provocare gravi perturbazioni nella conduzione della politica monetaria. Queste misure, però, si applicavano solo alle operazioni elencate in una specifica nomenclatura e non potevano essere mantenute per un periodo superiore a sei mesi. Esso consentiva inoltre ad alcuni Stati di mantenere restrizioni permanenti, essenzialmente sui movimenti a breve termine, ma solo per un dato periodo di tempo: Spagna, Irlanda e Portogallo fino al 31 dicembre 1992, Grecia fino al 30 giugno 1994. Il regime definitivo Esso è stato fissato con le nuove disposizioni introdotte nel trattato di Roma dal trattato sull'Unione europea. Il principio (articolo 56) consiste nel totale divieto di tutte le restrizioni ai movimenti di capitali: - le eccezioni sono essenzialmente limitate ai movimenti con i paesi terzi e, in tale settore, esse sono soggette alla decisione comunitaria. Libera circolazione dei servizi Obiettivi della direttiva La direttiva Bolkestein ha quindi come obiettivo di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione Europea. Si propone come un direttiva-quadro, che pone poche regole molto generali e lascia agli stati membri la decisione su come meglio applicare i principi da essa enunciati. Il principio generale a cui si ispira è stato individuato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella famosa sentenza Cassis de Dijon, del 1979, relativa alla libera circolazione dei beni. La Corte aveva sostenuto che se un bene è prodotto e commerciato legalmente in uno stato europeo, gli altri stati membri non possono limitarne la circolazione bensì presupporre la sua conformità . Si tratta in parole povere di un principio di mutua fiducia, che ha permesso di eliminare in un colpo solo molte minute differenze di regolamentazioni che limitavano i progressi del mercato interno. La direttiva Bolkestein intende utilizzare un simile principio nel settore dei servizi. Contenuto della proposta Libertà di stabilimento La direttiva Bolkestein intende soprattutto evitare le discriminazioni basate sulla nazionalità per coloro che intendono stabilirsi in un altro paese europeo per prestare dei servizi. Libera circolazione dei servizi La libera circolazione dei servizi si differenzia dallo stabilimento perché riguarda i casi di chi si sposta temporaneamente da un paese all'altro con l'obiettivo di fornire un servizio limitatamente nel tempo. Un prestatore di servizi che si sposta in un altro paese europeo deve rispettare la legge del paese di destinazione il quale sarà chiamato a garantire il rispetto del proprio diritto nazionale. | |
Da: MILA | 03/11/2010 18:08:53 |
Mamma mia che lavorone!!! Bravissimo Alberto... sicuramente aiuterai un sacco di gente.... peccato che io non porti diritto comunitario!! :-( | |
Da: Manolo | 03/11/2010 18:14:39 |
X ALBERTO senti Albert, stai studiando sul compendio Simone? Come ti trovi? | |
Da: serena... | 03/11/2010 18:18:11 |
ciao Albe, hai fatto un lavoraccio..... ma se vuoi puoi prendere "schemi e schede" di diri UE della simone...... riporta tutto super schematizzato e riesci ad entrare bene nel merito di ogni argomento..... 14 euro ma ti risolve un casino di impicci..... Novità su oggi? | |
Da: xxx | 03/11/2010 18:19:55 |
Mila non lo so..!so che la prima di una commissione è stata promossa..il primo dell'altra no!ma non so in quanti si sono presentati né le domande altrimenti ve le avrei scritte! | |
Da: alberto sempre alberto | 03/11/2010 18:32:59 |
bene solo che oggi come hai visto mi sono fatto il mazzo perchè le 4 libertà non c'erano, indi, procedura che non ho fatto oggi mi tocca procrastinarla a domani mattina......per il resto c'è tutto...soprattutto dip ed eclle li ripasso solo alla sera tutti e due in circa 5/6 giorni... | |
Da: biiiiiiiiiiiiiiiiiiiip | 03/11/2010 18:37:03 |
ciao ragazzi, scusate sapete le domande di oggi? | |
Da: serena... | 03/11/2010 18:55:43 |
Albe, sei fortissimo....... in bocca al lupissimo, davvero! | |
Da: disperatisssssssima !!! | 03/11/2010 18:58:19 |
II sottocommissione 2 candidati promossi gli altri certificato medico D. COSTI:rapporto fiduciario- decr.legge-interpellanza- interrogazioni-commissione dìinchiesta Pr.CIVILE: separazione divoezio- atto di citazione d.Ecc: trascrizione- pubblicazione- ministri di culto-ecclesiastici- opposizione al matrimonio-CEI-organizzazione territoriale della chiesa- D.INTER: norne diapplicazione necessaria- norme di conflitto e se è possibile un giudizio di costituzionalità NON HO CAPITO DATEMI DELUCIDAZIONI SULLA DOMANDA!!!!!!! D.COMUn. le fonti-efficacia direttiva PER MILA: D.LAVORO: ipotesi di fine rapporto lavorativo- art.415 cp.c-c. di lavoro subordinato PER SERENA: PENALE: tentativo P.PENALE: udienza prelimare DEONTOLOGIA: sanzioni disciplinari- segreto prof.-diff. parte assistita e cliente CARI COLLEGHI VI CHIEDO AIUTO SONO VERAMENTE NEL PANICO NON RIESCO PIù AD ORGANIZZARE LO STUDIO VI PREGO VI PREGO DATEMI UNA MANO!!!!!!!!!! HO L'ESAME IL 17 DEVO FINIRE DEONTOLOGIA CHE HO INIZIATO 1 ORA FAE DA DOMANI DEVO RIPETERE TUTTO HO SOLO 13 G. COME FACCIO IO PORTO CIVILE E PROCEDURA ECCL INTER.PRIVATO E COSTIT. VI CHIEDO CONSIGLIO SONO VERAMENTE DISPERATISSIMA AL PUNTO DI PENSARE AL CERTIFICATO MEDICO COME DEVO ORGANIZZARMI STUDIARE UNA MATERIA ALLA VOLTA HO 3 INSIEME MATT.POM. SERA????? AIUTO AIUTO | |
Da: disperatisssssssima !!! | 03/11/2010 18:58:19 |
II sottocommissione 2 candidati promossi gli altri certificato medico D. COSTI:rapporto fiduciario- decr.legge-interpellanza- interrogazioni-commissione dìinchiesta Pr.CIVILE: separazione divoezio- atto di citazione d.Ecc: trascrizione- pubblicazione- ministri di culto-ecclesiastici- opposizione al matrimonio-CEI-organizzazione territoriale della chiesa- D.INTER: norne diapplicazione necessaria- norme di conflitto e se è possibile un giudizio di costituzionalità NON HO CAPITO DATEMI DELUCIDAZIONI SULLA DOMANDA!!!!!!! D.COMUn. le fonti-efficacia direttiva PER MILA: D.LAVORO: ipotesi di fine rapporto lavorativo- art.415 cp.c-c. di lavoro subordinato PER SERENA: PENALE: tentativo P.PENALE: udienza prelimare DEONTOLOGIA: sanzioni disciplinari- segreto prof.-diff. parte assistita e cliente CARI COLLEGHI VI CHIEDO AIUTO SONO VERAMENTE NEL PANICO NON RIESCO PIù AD ORGANIZZARE LO STUDIO VI PREGO VI PREGO DATEMI UNA MANO!!!!!!!!!! HO L'ESAME IL 17 DEVO FINIRE DEONTOLOGIA CHE HO INIZIATO 1 ORA FAE DA DOMANI DEVO RIPETERE TUTTO HO SOLO 13 G. COME FACCIO IO PORTO CIVILE E PROCEDURA ECCL INTER.PRIVATO E COSTIT. VI CHIEDO CONSIGLIO SONO VERAMENTE DISPERATISSIMA AL PUNTO DI PENSARE AL CERTIFICATO MEDICO COME DEVO ORGANIZZARMI STUDIARE UNA MATERIA ALLA VOLTA HO 3 INSIEME MATT.POM. SERA????? AIUTO AIUTO | |
Da: Novembre sfogliatella | 03/11/2010 18:59:12 |
ehehe..mi è scappato il doppio nome, come le nobilissime..in realtà sto solo facendo un gran caos a girare per i siti... @alberto..fantastico il tuo schema...il mio era proprio de minimis...avevo capito che ti servisse una via d'emergenza e ho tagliato qua e là ...ma direi che il tuo è perfetto -pure troppo!!- per tutti....è normale che la materia più difficile sia, per me..ECCLESIASTICO?!?!?!?!schifoschifoschifoschifo!! un suggerimento per i "novembrini" come me...avete provato a dare un'occhiata alla collana lexikon?a chi ha poco tempo e deve integrare manuali carenti e/o ripassare la consiglio davvero...non snobbiamoli perché hanno il formato di micro bigini -quali, in effetti, sono-...aiutano davvero tanto a schematizzare...baci..torno alla S.chiesa..altro che santa donna..mi sa che qui i voti non li prendo proprio...neanche uno. Penso che mi costituirò prima che mi chiedano qualsiasi cosa...scusate gli strippi odierni ma saranno 32 ore che non dormo. | |
Da: alberto sempre alberto | 03/11/2010 19:17:11 |
interpellanza interrogazioni commissione d'inchiesta?? ma che caz... di domande sono........ma anche organizz territoriale della chiesa?..maddaiii sere aggiungeresti qlcs al mio schema di com..se sì, integra... | |
Da: alberto sempre alberto | 03/11/2010 19:24:27 |
io credo che le norme di dip, essendo di fatto norme interne, en cioè sostanzialmente leggi ex art 70 e ss Cost, potrebbero essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale..la corte ha competenza su tutte le leggi ordinarie quindi....ma è un pensiero, se avete diverse opinioni ditemelo | |
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