>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

BANDO PER LA NOMINA O CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI  TRIENNIO 2011-2013
395 messaggi, letto 30580 volte
 Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Successiva >>

Da: Cris02/06/2010 16:42:46
Scade il 30 giugno 2010
Qualcuno ha giĂ  inoltrato domanda on line ?

Da: pao02/06/2010 17:54:28
dove si compila la domanda??puoi inserire il link??

Da: Legibus Solutus02/06/2010 18:50:03
Prova con questo link:http://www.csm.it/PDFDinamici/nominaMinorili.pdf

Da: Gianluca02/06/2010 19:07:32
L’aspirante deve, inoltre, essere “cittadino benemerito dell’assistenza sociale” e “cultore di
biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia” (art. 2 r.d.l. 20 luglio
1934 n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata
documentazione.

????????????????????????????????????''

Da: x gianluca02/06/2010 19:17:37
non comprendo il tuo stupore.

Da: Gianluca02/06/2010 20:21:15
In effetti hai ragione....;)

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Cris03/06/2010 10:48:12
x gianluca  ,
se leggi il comma 2-prima parte - dell'art. 3 del bando emerge l'evidenza di quei requisiti.... riferiti alle discipline scientifiche , dal momento che vengono presi in debita considerazione non soltanto la pregressa funzione di M.O.T. o la profesione di avvocato .

per me è la prima volta che presento domanda . lo scorso bando non avevo l'anzianitĂ   di iscrizione Albo Avvocati richiesta  dal bando stesso .
In quest'ultimo ,invece non vi è alcuna menzione precisa ...

Da: azzurra03/06/2010 15:46:05
gli indirizzi dove spedire la domanda dove li trovo?si può fare per qualsiasi città?

Da: x cris03/06/2010 15:51:56
scusa ma che c'entra l'anzianitĂ  nella professione forense??...
il giudice onorario minorile deve avere competenze negli ambiti suindicati: cultore di
biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia.
se non puoi documentare queste competenze la tua domanda è inammissibile!

Da: azzurra03/06/2010 16:01:24
Qualcuno può contattarmi per confrontarci su come compilare la domanda la mia mail è miki_48@libero.it

Da: Cris03/06/2010 17:56:02
nei precedenti bandi era necessario , ( come per vpo ad es. l'iscrizione albo avvocati da almeno cinque anni ) .
Comunque la domanda può essere presentata anche dagli avvocati , tant'evvero che si deve allegare il Mod.C ( dichiarazione di impegno a non esercitare la professione forense davanti afli uffici  minorili del distretto . Poi per coloro i quali  fossero   iscritti negli elenchi dei C.T.  deve essere allegato sempre   la seddetta dichiarazione ,impegno cioè ad astenersi dallo svolgimento di tale attivitĂ   nel distretto giudiziario di appartenenza . LEGGERE BENE IL BANDO E GLI ALLEGATI , prima di rispondere.
I TITOLI di Preferenza sono appunto : aver già svolto attività Di Magistrato Onorario , e l'esercizio della Professione Forense . Perciò la domanda è assolutamente ammissibile .
X AZZURRA devi andare su www.csm.it  , cliccare sul riquadro a sinistra verso il basso Magistratura onoraria , Minorile oppure di sorveglianza . Scelto il tipo di domanda devi selezionare la tua cittĂ  di residenza , sempre  sulla sinistra sono disponibili i moduli (A per la domanda che deve essere compilata prima on line , ti viene così assegnata una chiave di accesso personale da conservare  ) ,B   allegato dichiaraz sostitutiva di notosietĂ  ; e mod.C CHE DEVE ESSERE COMPILATO SOLO DA CHi è AVVOCATO . Dopo la compilazione va stampato il tutto e spedito  con racc.A/R , oppure consegnato all'ufficio competente della propria cittĂ  di appartenenza . possono essere presentate massimo due domande per cittĂ  , una per il Trib. minorenni e l'altra per la Corte d'Appello Sez. Minori . Va allegato anche copia doocumento di identitĂ  ed eventuali corsi  o seminari di aggiornamento a cui si è precedentemente partecipato .
Comunque è spiegato bene tutto sul link istruzioni per la compilazione sempre sulla sinistra ultima riga della sezione dedicata alla presentazione della domanda .
Ciao ,spero di esser stata di aiuto almeno un pochino    

Da: Cris03/06/2010 18:08:32
  Ah  , dimenticavo che tutto quello che ho sopra riferito è tassativamente elencato all'articolo 4 del bando , il comma 4 , lett. a) , b) , C), etc. spiega nel dettaglio quali allegati devono presentarsi , A SECONDA DELLO STATUS DEL CANDIDATO : Dipendente pubblico, o privato,  Avvocato etc. etc. , se cultore della materia anche eventuali pubblicazioni scientifiche .... etc.

Da: rosa03/06/2010 18:58:59
  scusate  l ignoranza ma che significa cittadino benemerito  dell assistenza sociale????????? cioè se è un titolo come si consegue ?????????????  grazie mille a chi mi risponderĂ .ciao

Da: rosa03/06/2010 18:59:15
  scusate  l ignoranza ma che significa cittadino benemerito  dell assistenza sociale????????? cioè se è un titolo come si consegue ?????????????  grazie mille a chi mi risponderĂ .ciao

Da: x cris03/06/2010 19:40:46
vabbe', parlo al vento.
se sei avvocato E cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia, allora puoi chiedere di essere nominato giudice minorile.
se sei avvocato da 25.000 anni ed hai fatto il giudice onorario di tribunale per 7.000 anni ma NON sei cultore di nessuna di queste discipline né sei benemerito dell'assistenza sociale, allora non puoi essere nominato giudice minorile.
sai distinguere tra requisito e titolo di preferenza?

p.s. nei precedenti bandi per giudice minorile non è mai stato richiesto di essere avvocato o simili. ti sbagli con i precedenti bandi per giudice onorario (giudice di pace, got e vpo), che nulla hanno in comune con il giudice minorile non togato. se non riesci nemmeno a capire la specificità del giudice minorile... che mandi la domanda a fare???

Da: Cris04/06/2010 11:29:33
Preg.Mo Sig. .. Dott." Io si che so tutto " ,
il tuo  post è davvero divertente . La tua arroganza fa soltanto concorrenza alla tua ingenua ignoranza . Se  avessi letto tutto il bando , la normativa di riferimento , i documenti necessari e fossi anche andato PERSONALMENTE presso la Segreteria del Presidente Tribunale Minorenni oppure alla Sezione Minori di Corte d'Appello, dove si deve materialmente consegnare l'istanza , avresti potuto evitare la tua  misera figura scrivendo quanto sopra.
Molto egoisticamente , spero che siano in tanti come te , quanto meno , si eviterranno danni ulteriori all'amministrazione della giustizia e ..... ovviamente meno concorrenza nella graduatoria di merito alla presente selelzione . I requisiti   di cui al bando ,non sono concorrenti , si intende soltanto allargare ad altre professionalitĂ  (scientifiche , pedagogiche, psicologiche ,etc. )  diverse a quelle strettamente giuridiche  ma senza escludere quest'ultime dalla rosa degli aspiranti candidati all'incarico di Giudice Onorario .
In bocca al lupo per la vita , .....
CuriositĂ  ma ..... tu che fai nella vita ....oltre perdere tempo a divulgare notizie errate in questo forum?

Da: > ?<04/06/2010 11:43:26
______________________________________________________

Da: x cris04/06/2010 12:24:09
ti riporto l'art. 2 del bando. ti consiglio di leggere il comma 2. sai cosa significa "inoltre"?
se poi mi dici che un avvocato è per ciò stesso benemerito dell'assistenza sociale (perché ad esempio si occupa di diritto minorile) o cultore di antropologia criminale (avv. penalista) allora ti faccio presente che costui può essere nominato giudice in quanto benemerito o cultore E NON SEMPLICEMENTE IN QUANTO AVVOCATO.

"Requisiti per la nomina
1. Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l’aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
        a. cittadinanza italiana;
        b. residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è proposta la domanda;
        c. esercizio dei diritti civili e politici;
        d. condotta incensurabile.
Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall’aspirante con le modalità di cui al successivo art. 6, comma 1).
2. L’aspirante deve, inoltre, essere “cittadino benemerito dell’assistenza sociale” e “cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia” (art. 2 r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, e successive modifiche). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
3. Il requisito di “cultore” di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l’incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell’accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di “cultore” di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.
4. La situazione di “benemerenza dell’assistenza sociale” è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine “benemerenza” si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell’infanzia e dell’età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L’integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.
5. Per “assistenza sociale” si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l’adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L’impegno nel settore dell’assistenza sociale e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.
6. Rientra nelle materie dell’assistenza sociale e dell’antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile."

Da: ma quanto ti rode.....04/06/2010 17:38:13
.....rosica....rosica...

Da: Cris04/06/2010 19:40:44
X il dott. "so tutto io"

insisti eh, ti consiglio di andare oltre l'articolo 1 del bando , leggiti bene tutto l'articolo 4 relativo alla presentazione delle domande .....e  forse capirai !
In entrambi gli uffici , hanno controllato i documenti da me allegati ,compresa la dichiarazione di non esercitare la professione nel circondario di appartenenza , ma questa dichiarazione vale solo per gli avvocati , per le altre professioni ( psicologo , psichiatra etc. l'impegno è quello di non svolgere l'incarico di consulente di parte nel  circondario di riferimento , per le ovvie incompatibilitĂ  .
I requisiti  dell'art. 1 si riferiscono a quelle professioni non giuridiche che devono infatti avere quell'"INOLTRE" di benemerenza ...etc. oltre al titolo puramente accademico , anche se di grado elevato . infatti i criteri tengono conto anche della effettiva esperienzza sul campo minorile . è un reclutamento per titoli e per esperienze , ma senza escludere i laureati anche in giurisprudenza .  Ti consiglio di leggerti ad es.  la  sent. Tar Sardegna n.1321/2004 - riferisce su art.118  R.D.L.27/11/33 , n.1578 .   cosi capirai....forse.... la peculiaritĂ  anche della laurea in giurisprudenza ai fini del presente bando .....
ti saluto affettuosamente 

Da: Cris04/06/2010 19:48:25
ART.18 R.D.L.27 /11/33 n.1578 -
(errata corrige alla digit .art.118 precedente )
In segreteria hanno confermato l'ammissibilitĂ  della domanda anche per i laureati in giurisprudenza , se poi sono avvocati , cultori della meteria, esperti in sociologia , in diritto minorile , tanto meglio per loro . ci sarĂ  comunque una graduatoria dei piĂą idonei .proprio in forza dei migliori titoli ed esperienze possedute dai singoli aspiranti

Da: x cris05/06/2010 00:27:09
genioooooooooooooo
ecco la sentenza che citi.
ma cosa c'entra???
ah, ti faccio presente che la tua sentenza parla tra l'altro di un GOT e non di un giudice onorario minorile.
ma che te lo dico a fare??? tu manco hai capito la differenza.
e poi si vede che non capisci nemmeno quello che ti dicono in segreteria: certo che un avvocato può presentare la domanda, ma verrà preso in considerazione solo se è cultore di sociologia etc. etc.


Tar Sardegna sentenza n.1321/2004
SENTENZA
sul ricorso n. 1521/2002 proposto da ...rappresentata e difesa dall'avv ..., con domicilio eletto in Cagliari, ...n. 1, presso ...;
contro
MINISTERO GRAZIE E GIUSTIZIA, DIRETTORE GENERALE AA.GG. DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E COMMISSIONE ESAMI ABILITAZIONE AVVOCATO ANNO 2002/2003, rappresentati e difesi dall'avvocatura Distrettuale dello Stato;
e nei confronti
CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI CAGLIARI, non costituito in giudizio
per l'annullamento
della delibera della Commissione per gli esami di Avvocato che, nella seduta del 29 novembre 2002, ha deciso di non ammettere la ricorrente agli esami di esercizio della professione legale per l'anno 2002; nonché della delibera della stessa Commissione del 15 dicembre 2003, che ha confermato la precedente decisione (impugnata con motivi aggiunti) e gli atti conseguenti e successivi a tali determinazioni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 7 luglio 2004 il consigliere Rosa Panunzio;
UDITI altresì i legali di parte, come da separato verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
F A T T O
La ricorrente ha presentato domanda per essere ammessa a sostenere gli esami per l'abilitazione alla professione di Avvocato; la domanda veniva corredata dalla documentazione relativa al compimento della pratica, per un periodo di tre mesi, quale praticante legale e, per un periodo di un anno e nove mesi, quale magistrato onorario di Tribunale.
La Commissione per gli esami di Avvocato deliberava di non ammettere l'interessata a sostenere gli esami perché non in possesso del requisito previsto dall'art. 18, comma secondo, R.D.L. 27/11/33 n. 1578, consistente nell'aver prestato servizio per almeno due anni quale giudice onorario di Tribunale e perchè l'attestazione di avere svolto pratica forense, nel periodo dal 6/11/2000 al 7/2/2001, non poteva essere presa in considerazione.
Contro tale determinazione propone, l'interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di censura.
Errata interpretazione dell'art. 18, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578; la disposizione, che equipara alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrato, deve ritenersi riferito ai casi in cui il magistrato non abbia svolto alcuno periodo di praticantato legale, perché in tale ultimo caso i servizi devono essere cumulati ai fini del conseguimento della compiuta pratica, richiesta per l'ammissione all'esame di abilitazione.
Anche l'argomentazione relativa all'art. 4, n. 7, del D.M. del 10/7/02 per cui la ricorrente avrebbe dovuto presentare un certificato dell'amministrazione presso la quale aveva prestato servizio per comprovare il requisito prescritto, attiene esclusivamente ad un mero adempimento probatorio, senza alcuna rilevanza sulla situazione sostanziale dedotta in ricorso.
Con atto, notificato il 27 febbraio 2004 e depositato in data 9 marzo 2004 ha proposto, il procuratore della parte attrice, motivi aggiunti contro:
a) la determinazione della Commissione di esami adottata il 15 dicembre 2003, nella parte in cui ha ritenuto di non modificare il precedente provvedimento e ha deliberato di rigettare l'istanza della ricorrente, b) la graduatoria definitiva degli idonei, nella parte in cui pur avendo inserito fra gli stessi la ricorrente, ha apposto, affianco al suo nome, la postilla "con riserva"; c) l'illegittima composizione della Commissione d'esame.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che, per il tramite della difesa erariale, controdeduce alle tesi esposte ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.
Con ordinanza n. 23/03 è stata accolta la domanda dell'interessata di ammissione, con riserva, alle prove scritte degli esami di esercizio della professione legale.
Alla pubblica udienza del 7 luglio 2004, presenti i patroni delle parti, la causa è stata assunta in decisione dal Tribunale.
D I R I T T O
La questione posta all'attenzione del Collegio attiene all'interpretazione dell'art. 18 del R.D.L. 27/11/33, n. 1578.
In particolare, l'articolo prevede al primo comma: "Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia". Ed al secondo comma: " E' equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni da magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vicepretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere".
Dalla lettura delle disposizioni sopra riportate emerge che il legislatore non ha disciplinato l'ipotesi di cumulo delle attivitĂ  ivi previste con l'attivitĂ  di pratica legale, compete, quindi, all'interprete verificare se tale cumulo sia o meno consentito.
Il Collegio ritiene che tale cumulo sia possibile, trattandosi di attivitĂ  tra loro omogenee, come espressamente afferma l'art. 18 del R.D.L. 27/11/33, n. 1578, che parla di "equiparazione" fra il servizio prestato in qualitĂ  di giudice onorario e la pratica forense.
In mancanza di espresse disposizioni contrarie, la norma va, quindi, intesa nel senso che i due tipi di servizi possono essere sommati al fine di raggiungere il requisito dei due anni di pratica, richiesti dalla legge per sostenere l'esame di abilitazione.
Conclusivamente, si ritiene che il periodo di tre mesi di pratica forense espletata dalla ricorrente possa essere cumulato con quello di ventuno mesi di servizio dalla stessa prestato quale magistrato onorario presso l'amministrazione giudiziaria, e che la somma dei due periodi (raggiungendo i due anni) configuri il requisito prescritto dal bando.
In relazione all'ulteriore ragione di non ammissione all'esame, contestata dalla difesa attrice, concernente l'attestazione di avvenuta pratica, ritenuta dalla Commissione non idonea, perché relativa a soli tre mesi, deve il Collegio rilevarne l'infondatezza.
L'art. 6 lett. a) del D.P.R. 10.5.90 n. 101, invocato dalla Commissione, si limita a prescrivere che i praticanti procuratori devono tenere un apposito libretto in cui devono annotare le udienze alle quali il praticante ha assistito e che tale assistenza non può essere inferiore a 20 udienze per ogni semestre.
Questo significa esclusivamente che vi deve essere una certa concentrazione di frequenza nell'assistere alle udienze, ma non che periodi inferiori ai sei mesi non contino ai fini della compiuta pratica; pertanto, per un trimestre di pratica non si potrĂ  sicuramente scendere al di sotto delle 10 presenze in aula.
Nel caso di specie, come dichiarato dall'Ordine degli Avvocati di Cagliari, nel libretto della pratica forense della ricorrente risultano annotate 13 udienze, a copertura di un periodo di pratica intercorrente dal 6 novembre 2000 al 7 febbraio 2001.
Tale periodo deve, quindi, ritenersi utile ai fini che qui interessano.
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è accolto, conseguentemente sono annullati i provvedimenti della Commissione d'esame, che non hanno ammesso la ricorrente alle prove d'esame.
Gli altri atti impugnati, meramente esecutivi delle suddette determinazioni, seguono la sorte dei provvedimenti annullati.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, inoltrata con i motivi aggiunti, ritiene il Collegio debba essere respinta, da un lato, in quanto l'accoglimento della domanda cautelare ha consentito all'interessata di sostenere "con riserva" le prove d'esame e, dall'altro, in quanto non è provata la perdita economica per il mancato avvio dell'attività professionale per il periodo richiesto (dal momento del superamento delle prove d'esame alla decisione del presente ricorso).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
Accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati: deliberazione del 29.11.2002 e del 15.12.2003, impugnata con i motivi aggiunti.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfetariamente in ? 2.000,00 (duemila/00), piu IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'AutoritĂ  Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 7.7.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Manfredo Atzeni, Pres. f.f.
Rosa Panunzio, Cons. est.
Alessandro Maggio, Cons.
Depositata in segreteria oggi:13 settembre 2004
Il Direttore di segreteria

Da: x cris05/06/2010 00:32:02
p.s. ecco l'articolo 4 del bando. mi dici dove si parla dei laureati in legge???
mi viene un piccolo dubbio. ma hai capito di che bando stiamo parlando???


                                            Art. 4
             Durata nell'incarico. Presupposti e limiti della conferma nello stesso
1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalitĂ  previste
   nell’art. 6 della presente circolare.
2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dall’esigenza di
   equilibrare l’esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e
   quella di avvicendare competenze e sensibilitĂ  nuove, in una materia nella quale è
   notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):
       a. decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della
           sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla
           comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del presidente dell’ufficio di
           appartenenza deve indicare la qualitĂ  e le caratteristiche dell’attivitĂ  svolta, dando
           specificamente atto di eventuali profili di demerito ostativi alla conferma;
       b. decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato
           solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo
           si terrĂ  conto delle opportunitĂ  di differenziare le competenze professionali nel
           quadro dell’organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove
           queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali.
       c. per i trienni successivi al terzo anche non consecutivo, la conferma è possibile,
           previo giudizio di comparazione, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti
           dalla peculiare competenza acquisita dal magistrato onorario ovvero al fine di
           garantire l’opportuno pluralismo di competenze specialistiche.
3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto
   di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene
   conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in
   sostituzione di altri giudici onorari cessati dall’incarico.
4. Il positivo esercizio dell’incarico per due trienni presso il tribunale per i minorenni è
   considerato titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario presso la sezione per i
   minorenni della corte d’appello.
5. Se dopo la nomina o la conferma il giudice onorario cessa dall’incarico, può procedersi ad
   una nuova nomina nei suoi confronti presso il medesimo ufficio solo dopo una pausa di tre
   anni.

Da: x cris05/06/2010 01:01:21
rettifico. quello era l'art. 4 della circolare del csm a cui è allegato il bando.
l'art. 4 del bando è quello riportato qua sotto. e infatti ti dice solo che il cultore delle materie specialistiche che sia ANCHE avvocato deve dichiarare di astenersi dall'esercizio della professione nel distretto in cui farà il giudice minorile.
ma di nuovo ti faccio presente che se sei SOLO avvocato e non anche cultore delle discipline scientifiche indicate dalla legge non puoi essere nominato giudice minorile.


                                              Art. 4
                    Presentazione delle domande di nomina o di conferma
1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra
   il 31 maggio e il 30 giugno 2010. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due
   domande, una per il tribunale per i minorenni e una per la sezione per i minorenni della corte
   di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di corte d'appello. Non
   è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a
   giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.
2. La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e
   inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo
   (mod. A) reperibile sul sito del Consiglio (www.csm.it ) e altresì
   consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
   detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per
   il quale la domanda è proposta.
3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del DPR
   28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati nel
   mod. A.
4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono
   essere allegate:
               nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso
       a)
               in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;
               dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ  relativa alle cause di insussistenza di
       b)
               incompatibilitĂ  allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste
               dall'art. 7 della circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili
               approvata dal Consiglio superiore della magistratura in data 13 maggio 2010
               (mod. B);
               dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda del proprio status, a non
       c)
               esercitare la professione forense nell'ufficio presso il quale svolge le funzioni di
               giudice onorario, a non svolgere consulenze tecniche di parte nel distretto
               giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o
               componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico
               (mod. C);
       d)      autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione
               attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1, punto 2, del bando di
               concorso specificando:
                   ï‚· i titoli di studio posseduti;
                   ï‚· le attivitĂ  svolte;
                   ï‚· la partecipazione a corsi e seminari;
                   ï‚· le pubblicazioni effettuate.
5. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di
   riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande
   spedite a mezzo raccomandata con avviso di riferimento fa fede la data risultante dal timbro
   apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilitĂ 
   per mancata ricezione della domanda cartacea nĂ© per mancata restituzione dell'avviso di
   ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,
   a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare,
   integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.
6. L'omissione anche di una soltanto delle modalitĂ  di presentazione indicate nel precedente
   comma 2 determina l'inammissibilitĂ  della domanda.

Da: X quello di sopra05/06/2010 12:06:53
Beh , almeno sappiamo che sai leggere , che sai digitare sulla tastiera del pc per molto tempo fino alle ore piccole .....
grazie per la collaborazione e i chiarimenti !

Da: Cris05/06/2010 12:42:28
Vedo che la persona che ha risposto si è impegnata notevolmente nel riportare quanto indicato precedentemente a titolo esemplificativo su articoli e sentenze varie .
Noto pure, in tutte le risposte una certa acredine e facilitĂ  nell' esprimere gratuiti  giudizi lapidari  e denigratori su qualcuno e qualcosa  che neppure si conosce e soprattutto  senza conoscerne gli effettivi requisiti , competenze o esperienze , senza niente di niente .
Sarebbe a questo punto fin troppo facile commentare tutto questo  ...... in fondo ,coloro i quali hanno presentato le istanze relative alle nomine  oggetto di questo forum  saranno,  per cosi dire, "giudicati" e selezionati  da ben piĂą competenti commissioni , perciò  chiuque può tranquillamente e serenamente sollevarsi da questo compito  assolutamente non richiesto e nè tantomeno conferito .
Lo scopo di questo topic era solamente commentare appunto su tale selezione ma invece si è trasformata in una arida elencazione di informazioni facilmente reperibili da chiunque ,  è un vero  spreco di tempo e di spazio .

Da: x cris05/06/2010 13:48:21
scopo di questo topic è dare informazioni esatte.
tu hai sostenuto che l'esercizio della professione forense è sufficiente per la nomina a giudice onorario minorile.
NON E' COSI'.

poi fate come vi pare!!!

Da: IN QUESTO FORUM NON SI DEVONO DARE INFORMAZIONI!05/06/2010 15:53:19
www.ordineavvocatilecce.it/upload/doc/notizie/bandogiudicicorteappello

leggere bene prima di rispondere a caso !

Da: Avv. aspirante GOM06/06/2010 11:55:11
consiglio il seguente link:
ordineavvocatimelfi.it/notizieordine/avvisi/cshedaavvisi.asp

Da: linksss06/06/2010 12:06:10
qualcun altro che vuole mettere un link al bando?
ma lo vedete che la discussione è su COME vada interpretato il bando?
a che serve rimandare al testo?????

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - Successiva >>


Torna al forum