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Seconda posizione economica ATA
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Da: x angel | 06/08/2010 08:26:19 |
Relativo a quale corso? | |
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Da: anna | 07/08/2010 09:15:32 |
chiedo aiuto ho l'esame scritto e orale per la mobilità ass. amm.qui in provincia di bari il 17/08/2010.Non so come muovermi perchè gli argomenti sono tanti ,non ho mai lavorato in segreteria sono disperata aiutooooooo | |
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Da: SIRIA | 07/08/2010 22:40:21 |
X Angela e x tutti gli interessati prot. n. 7504 Roma, 6 agosto 2010 AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI OGGETTO: Personale ATA - sequenza contrattuale 25 luglio 2008 ï¿˝" seconda posizione economica - indicazioni operative a.s. 2010/11 Come è noto con l’Accordo Nazionale sottoscritto il 12 marzo 2009, attuativo dell’articolo 2, comma 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, è stata disciplinata l’attribuzione della seconda posizione economica di cui in oggetto. Con il medesimo Accordo è stato previsto che, in prima applicazione, la decorrenza economica debba essere fissata al 1ï¿˝Â° settembre 2009. Ciò premesso e tenuto conto che la seconda posizione è erogata esclusivamente al personale di ruolo, dell’area contrattuale “B”, appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, si ritiene utile evidenziare che la citata sequenza contrattuale ha disciplinato, al comma 4 dell’articolo 2, la non cumulabilitĂ del beneficio economico in argomento con quello della prima posizione economica, prevista dal comma 2 dell’articolo 3 della medesima sequenza contrattuale. Di conseguenza, per il personale che si trovi nella situazione del dover acquisire la seconda, essendo giĂ titolare della prima posizione economica, risulta evidente che il beneficio della prima posizione debba essere corrisposto fino al 31 agosto 2009. Dal giorno successivo deve essere attribuita la seconda posizione economica. Qualora la conseguente comunicazione venga effettuata, dall’Ambito scolastico territoriale al MEF, in corso d’anno scolastico, gli importi arretrati relativi alla seconda posizione devono essere limitati, per i mesi decorrenti dal settembre 2009 e sino a quello di attribuzione a regime, al solo differenziale tra la prima e la seconda posizione economica. Negli anni successivi, allorquando per effetto dei pensionamenti e/o dei passaggi di profilo o di ruolo, si dovrĂ procedere allo scorrimento della graduatoria della seconda posizione, per l’individuazione degli ulteriori beneficiari per surroga, resta inteso che il personale giĂ titolare della prima posizione economica avrĂ titolo alla corresponsione della medesima sino al 31 agosto dell’anno scolastico antecedente a quello di attribuzione della seconda. Dal primo settembre successivo si dovrĂ procedere secondo le modalitĂ innanzi illustrate, anche per quel che concerne l’erogazione degli importi arretrati, maturati sino alla data di effettiva corresponsione del nuovo assegno. Anche per le surroghe da effettuare a seguito di disponibilitĂ insorte in corso d’anno scolastico e non ad inizio del medesimo, deve essere garantita la continuitĂ temporale tra il beneficio economico in godimento e quello della seconda posizione economica. In tal caso, però, se la nuova nomina è stata effettuata e comunicata al MEF in rapida successione all’insorgenza della disponibilitĂ non deve, evidentemente, essere corrisposto, a titolo di arretrato, alcun differenziale tra le due posizioni economiche. Per la disciplina delle nomine per surroga, si conferma, sino a contraria indicazione , l’applicabilitĂ delle disposizioni vigenti anche per la seconda posizione. Pertanto, nell’ipotesi in cui il soggetto individuato per scorrimento di graduatoria risulti trasferito in altra provincia e/o in altro profilo/ruolo, la posizione economica viene attribuita a favore dell’aspirante collocato in posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria provinciale. Al contempo, qualora la disponibilitĂ derivi da cessazione dal servizio di soggetto al quale la posizione economica era stata attribuita in altra provincia, la surroga viene effettuata a cura ed a beneficio della provincia di ultima titolaritĂ . Si prega, infine, di dare la massima diffusione alla presente nota ed, altresì, di comunicare con cortese sollecitudine a questa Direzione Generale, Uff. V, i profili professionali e le consistenze delle posizioni economiche non attribuibili per esaurimento delle rispettive graduatorie nonchĂ© dei corrispondenti profili destinatari per compensazione. Al riguardo, si evidenzia che tale compensazione, limitata alla prima posizione economica, se da effettuare tra profili di diversa area professionale, può essere operata nel rapporto di due posizioni dell’area “A” per un dell’area “B” e viceversa, tenuto conto della rispettiva consistenza dei due benefici economici. Si ringrazia. IL DIRETTORE GENERALE | |
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Da: Angela | 09/08/2010 00:11:49 |
Grazie Siria sei sempre a disposizione di tutti, allora adesso dobbiamo aspettare solo gli arretrati con decorrenza dal 01/09/2009. | |
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Da: WIKI-ATA | 09/08/2010 00:39:03 |
X SIRIA SECONDO TE CHE SIGNIFICA QUESTO PUNTO considerato che le disponibilità si sanno sempre in ritardo e che gli idonei devono fare la formazione? "Anche per le surroghe da effettuare a seguito di disponibilità insorte in corso d’anno scolastico e non ad inizio del medesimo, deve essere garantita la continuità temporale tra il beneficio economico in godimento e quello della seconda posizione economica. In tal caso, però, se la nuova nomina è stata effettuata e comunicata al MEF in rapida successione all’insorgenza della disponibilità non deve, evidentemente, essere corrisposto, a titolo di arretrato, alcun differenziale tra le due posizioni economiche." | |
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Da: arcobaleno | 10/08/2010 17:16:15 |
Effettivamente conseguendo questo II posizione economica mi sembra di essermi data la zappa sui piedi. Nella scuola in cui andrò (grazie alla Gelmini sono perdente posto) danno come fondo di istituto 500 miseri euro (netti) e so per certo che il DSGA ne ha sospeso il pagamento ai colleghi titolari di II posizione in quanto dice che non ne hanno più diritto. Nella scuola in cui sono percepivo 2450 euro lordi (circa 1700 netti) e quindi se io dovessi nei prossimi anni chiedere il rientro non avendo diritto ad accedere al fondo di istituto sono in perdita di circa 500 euro con in più gli obblighi di legge della II posizione. Che affare!!! Qualcuno mi sa dire se c'è una normativa chiara in merito? Ringrazio fin d'ora. | |
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Da: X arcobaleno | 10/08/2010 20:21:45 |
Noi titolari della 1° e 2° posizione economica non abbiamo piu' diritto alla funzione aggiuntiva, ma per quanto riguarda il fondo d'istituto non ci sono problemi si possono ancora prendere tranquillamente. | |
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Da: SIRIA | 10/08/2010 21:16:04 |
X WIKI ATA IO ho capito solo una cosa che già immaginavo. Chi è titolare della prima già prende il relativo aumento dal 2009. Ora avrà solo la differenza fra la prima e la seconda (come arretrati). Idem per chi rientrerà in seguito. Mai sarà sommata la prima con la 2^ posizione economica. Quindi vi effettueranno il pagamento del restante fra la prima e la seconda solo dal momento in cui subentrerete. | |
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Da: miki | 10/08/2010 21:47:53 |
ma cambiando il profilo da AA ad AT si perde la 2 pos. ? | |
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Da: SIRIA | 10/08/2010 21:59:41 |
X Miki Io non ci metto la mano sul fuoco ma direi di si perchè è tutt'altra materia. Che ne dite? | |
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Da: Patrizia2 | 10/08/2010 23:55:51 |
Si perde, si perde. Ciao Siria. | |
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Da: WIKI-ATA | 11/08/2010 00:22:21 |
Per me non si perde. Si perde solo se si Ă© in graduatoria e prima di fare il corso di formazione si cambia di profilo. Oppure se ci si trasferisce in un'altra provincia - sempre prima della formazione, dato che le graduatorie sono provinciali. Come per l'art. 7. Chi era beneficiario ed ha cambiato profilo non lo ha mica perso. | |
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Da: SIRIA | 11/08/2010 09:10:20 |
ISTRUZIONI OPERATIVE ALLEGATO B Personale ATA B.1 - Nell’ambito delle disponibilitĂ risultanti dopo le operazioni di mobilitĂ del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al CCNI sottoscritto in data 15.7 2010 con esclusione di quanto disciplinato dall’ art. 11 bis del citato CCNI, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2010/2011 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare. B.2 - Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale giĂ assunto a tempo indeterminato nel comparto Scuola anche in provincia diversa non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. In tal caso, l’Ufficio scolastico provinciale che amministrava i neo nominati provvederĂ ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale lasciato libero dagli interessati stessi.. L’operazione è, ovviamente, effettuata tenendo presente l’esigenza di non creare soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e nel caso in cui non sussistano situazioni di esubero. Qualora il personale giĂ di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di posti con le modalitĂ precisate nel punto A.2 dell’allegato A, per il personale docente e nel successivo punto B.7. B.3 - Nel limite delle disponibilitĂ determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori Regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione. B.4 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarĂ attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2010 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarĂ , comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilitĂ per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2010/2011. B.5 - Le assunzioni degli assistenti tecnici, con riferimento ai posti disponibili nelle diverse aree professionali, sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria unica del concorso per soli titoli (24 mesi) e nella graduatoria del concorso riservato. B.6 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie a tempo indeterminato (legge n. 68/99) esse avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria. In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni. B.7 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilitĂ . Eventuali disponibilitĂ di posti di DSGA, giĂ assegnate e non utilizzate per mancanza di aspiranti, saranno compensate con assunzioni nel profilo di assistente amministrativo. B.8 â€" Si precisa che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie. B.9 â€" E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008. B.10 - ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI RISERVATI I posti di assistente amministrativo e dei profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124. Non è possibile, invece, prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell’O.M. 10.7.1991, n. 195, in quanto quest’ultime graduatorie non erano piĂą vigenti al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso di efficacia con la nomina dei vincitori. Ai tali concorsi deve essere assegnata l’aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine in relazione ai suddetti profili professionali. B.11- ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER SOLI TITOLI Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA. Le assunzioni sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 23.2.2009, n. 21. B.12 - ASSUNZIONI DSGA Premesso che dal contingente nazionale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA per l’a. s. 2010/11 è stata detratta la quota di 450 posti da destinare alla procedura di mobilitĂ professionale di cui all’art. 48 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/2007, le SS.LL. assegneranno l’aliquota del 30% al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrĂ , a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000. Fatta salva la prioritĂ dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un posto di ripartizione delle disponibilitĂ fra i predetti concorsi per soli titoli e per esami e titoli , il posto medesimo sarĂ attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente. Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarĂ attribuito alle graduatorie del concorso riservato indetto ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124, salvo il recupero per gli anni successivi da parte delle parallele procedure concorsuali. Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. B.13 - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste nell’art.7 del C.C.N.I. 12.2.2009, relativo alla mobilitĂ del personale di ruolo. Successivamente: a) ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi riservati ( art. 557 D.Lvo 297/94) b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo n. 297/1994; c) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992 d) ai modelli viventi; e) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell’art. 21 e nell’art. 33, comma 6 della citata legge 104/92. | |
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Da: tony | 11/08/2010 10:43:09 |
Siria anche io sarei curioso di sapere se si cambia il profilo dell'area B si perde la 2^ pos. economica , da premettere che io ero un ex ass. tecnico (ex Ente locale) con le dovute conseguenze ricevute, nel 2004 ho effettuato il passaggio di profilo ad ass. Amm.vo.Al Ministero credi che qualcuno sapra' rispondermi? (Ieri ti ho inviato un E-mail) Ciao Tony. | |
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Da: Lella | 12/08/2010 10:34:02 |
Ciao Siria , scusa se mi rivolgo a te, ma mi sembri afferrata in materia e ho un quesito da porre. Nella mia stessa scuola ci sono due ass.amm.vi che hanno acquisito la seconda posizione. Chi deve sostituire la DSGA e l'altra cosa fa ? Grazie | |
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Da: gina | 13/08/2010 11:59:34 |
Afferrata? Spero sia u errore di...battitura!!!! | |
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Da: CLOE | 14/08/2010 10:30:26 |
Io vorrei sapere se c'è qualcuno che si trova nella mia stessa situazione: 2° pos. econ. scuola con posto vacante DSGA per l'a.s.. Esiste una 1° pos. econ. che ha già svolto per l'anno precedente funzioni da DSGA su posto vacante. Quest'anno la 1° pos. riconferma la disponibilità , la 2° posizione non intende candidarsi. Mi è stato detto che sono costretta a sostituire per l'intero anno il DSGA e anche se non accetto, automaticamente mi parte la nomina. Io sapevo che la 2° posizione sostituisce il DSGA (presente nell'istituto) quando è assente e non quando il posto è vacante. Chi mi sà dire qualcosa di più? Grazie | |
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Da: X CLOE | 14/08/2010 11:25:35 |
Sapendo che non volevi sostituire il DSGA perché hai partecipato alla II posizione? L'ordine di individuazione é quello che ti hanno detto (leggiti i post precedenti, é stato riportato il contratto integrativo sulle utilizzazioni). Se rinunci, penso che tu debba rinunciare anche al beneficio economico. | |
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Da: CLOE | 14/08/2010 15:59:17 |
Tu non hai capito cosa intendo io. Io sono disposta a sostituire il DSGA in caso di sua assenza ma non tutto l'anno. Il mio Istituto ha subito una riduzione di due assistenti amministrativi, si è creato un posto vancante da DSGA e il Dirigente ha ottenuto il trasferimento. Bella situazione per uno che doveva solo collaborare con il DSGA, non ti pare? Inoltre anche ai Dirigenti è data l'opportunità di scegliere, perchè alla II posizione deve essere imposta? Perchè il posto vacante viene imposto a una II posizione e non viene assegnato invece a chi ha partecipato al passaggio verticale x DSGA? Loro sì che hanno scelto di fare il DSGA non noi che abbiamo partecipato alla II posizione. Io la vedo in questo modo e non trovo giusto che sia una imposizione, inoltre non è scritto da nessuna parte che la II posizione è obbligata a sostituire su posto vacante, l'accordo nazionale non ne parla assolutamente. Grazie. | |
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Da: morgana | 14/08/2010 18:56:54 |
x cloe Mi trovo nella tua stessa situazione, ma nel mio caso non ho ancora effettuato l'aggiornamento perchè a Genova il corso non è stato ancora effettuato. Non credo mi possano obbligare non avendo ancora fatto il corso. Comunque anche io nell'accordo nazionale non ho letto che siamo obbligati a sostituire per un intero anno scolastico ma credo fino a 6 mesi. | |
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Da: morgana | 14/08/2010 19:17:06 |
x cloe questo è tratto dal Contratto Int. per le Utilizzazioni 2010/2011 io capisco che sei obbligata se rimane libera dopo le utilizzazioni ATA. Art. 11 bis - Direttore dei servizi generali e amministrativi â€" posti disponibili e/o vacanti â€" copertura 1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalitĂ attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009. | |
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Da: CLOE | 15/08/2010 20:24:29 |
x Morgana L'individuazione e la disponibilitĂ per ricoprire i posti vacanti da DSGA sono stati richiesti prima di fare le utilizzazioni, nella mia regione E-R. Mi sembra proprio un contro senso. Comunque cgil, al contrario degli altri non si trova d'accordo sull'obbligo da parte della II posizione di fare funzioni da DSGA su posto vacante. Vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Ciao e grazie mille per la tua risposta. | |
Rispondi |
Da: x Cloe | 16/08/2010 12:34:51 |
Nella mia regione per le utilizzazioniper DSGA hanno fatto domanda volontaria, è stata stilata una graduatoria, ho visto che tra gli esclusi c'erano gli aa con seconda posizione, che avevano il posto vacante nella propria scuola (destinatario di incarico ai sensi dell'art.1 del CCRI del 04/08/2010 nella scuola di servizio, questo il motivo dell'esclusione), ciò vuol dire che loro sono obbligati a farlo nella propria scuola di servizio. | |
Rispondi |
Da: sabri | 16/08/2010 12:42:57 |
Sono nella tua stessa situazione e credo non ci possano obbligare a sostituire il DSGA su posto vacante. Considerando anche il fatto che tra la prima posizione e la seconda ci sono solo 600 euro lordi all'anno in piĂą .... ti pare..... | |
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Da: CLOE | 16/08/2010 14:01:49 |
A me è stato risposto che allora posso rinunciare al beneficio della II posizione economica. Tutto questo è ingiusto e ingiustificato, anche perchè ci sono assistenti amministrativi che vorrebbero ricoprire l'incarico da DSGA nella propria scuola e invece sono costretti a fare domanda art. 11 in altra scuola. E' tutto un contro senso. La scuola sta andando in malora e c'è anche chi si impegna al massimo per fare ciò. Ma non c'è nessuno che ci aiuta? | |
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Da: Angela | 16/08/2010 18:23:30 |
Io mi chiedo se abbiamo fatto bene a superare questo concorso perche' un conto e' sostituire il DSGA sulle assenze brevi un'altra cosa e' sostituirlo su posto vacante. | |
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Da: giuliana | 17/08/2010 11:33:54 |
SCUSA MA DI CHE CORSO DI AGGIORNAMENTO PARLI? | |
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Da: sabri | 18/08/2010 08:44:25 |
a CLOE Leggi questa nota della CISL LOMBARDIA 10 AGOSTO: INCONTRO IN DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE In mattinata si è svolto l’incontro tra OO.SS regionali ed il responsabile dell’Ufficio VI della Direzione regionale lombarda concernente l’organico della scuola secondaria di secondo grado. All’incontro erano presenti il Dirigente Luca Volontè e FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS Confsal. Dal MIUR non è pervenuta nessuna quantificazione di organico aggiuntivo pertanto le risorse sono rimaste quelle quantificate nelle scorse settimane. La recente C.M. n. 71 inviata ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali riguardante, per l’anno scolastico 2010/2011 l’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto scuola secondaria di II grado individua l’apertura di qualche spazio, pur non modificando nella sostanza, i dati già conosciuti. In quanto gli esuberi considerati per il possibile ampliamento dell’offerta formativa da parte delle scuole con personale trattenuto in sede, riguarda complessivamente l’organico provinciale e non di sede. Al fine di valorizzare gli spunti offerti dalla C.M. 71, si è chiesto alla Direzione regionale di mettere in atto tutte le azioni possibili per la formazione cattedre inferiori a 15 e fino a 18 nei casi prospettati; per l’effettivo utilizzo nella propria scuola di docenti in esubero in classi di istruzione tecnica e professionale oggetto di riduzione d’orario; per formulare apposita richiesta all’Ufficio scolastico Territoriale Direzione Regionale solo per ragioni di potenziamento dell’offerta formativa.In tal senso si è avanzata la richiesta da parte sindacale di avere conoscenza esatta di quanti esuberi effettivi c’erano prima dei possibili interventi derivanti dall’applicazione della CM 71.. La Direzione regionale ha convenuto di redigere una nota da inviare agli Uffici Scolastici Territoriali al fine di fornire indicazioni sull’applicazione di quanto previsto dalla Circolare 71 su tutto il territorio di loro competenza. Si è inoltre concordato che nella nota siano contenute alcune indicazioni concernenti le possibili compensazioni tra i vari ordini, preventivamente aperto da un incontro con le OO.SS. territoriali e le immissioni in ruolo per le ripartizioni dei contingenti sul sostegno, sui concorsi ordinari/graduatorie, eventuali numeri dispari, considerando anche le diverse esigenze e situazioni territoriali. Al termine della riunione si sono considerati i seguenti argomenti: L’informativa organico personale ATA che allo stato attuale è pressoché inesistente. I dati , con le relative direttive riguardanti le immissioni in ruolo, potrebbero essere consegnati non prima del 23 agosto. In merito alla sostituzione del DSGA si è colta l’occasione anche per chiedere al dott. Volontè, a seguito di interpretazioni differenti fatte da singole istituzioni scolastiche a livello territoriale, di emettere da parte dell’USR una nota di chiarimento su come il personale Amministrativo, in possesso della seconda posizione economica, possa essere coinvolto nella sostituzione del DSGA, La posizione dell’Amministrazione sembra indicare che la “sostituzione” non può che riferirsi alla copertura del DSGA titolare laddove lo stesso risulta essere assente e non può essere imposta dove il posto è di tipo “vacante”. Come Cisl scuola abbiamo inoltre richiesto chiarezza nell’applicazione dei criteri per la concessione delle deroghe di “sostegno”. L’Amministrazione ha confermato che è in atto una verifica impegnandosi a gestire situazione per situazione e che il tutto verrà poi inserito in un decreto riassuntivo. Come ultimo punto si è convenuto di confermare l’Intesa sottoscritta in data 03 Agosto ’10 in applicazione a quanto previsto dall’art. 6 bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2010/2011, sia per quanto attiene i criteri di assegnazione del personale ai posti di discipline musicali previste dal piano degli studi del liceo musicale, sia, per il personale a tempo determinato, confermando la data del 27 agosto come scadenza per la presentazione della domanda. | |
Rispondi |
Da: giuliana | 18/08/2010 11:41:09 |
X Sabri Scritto da Guerra Lunedì 16 Agosto 2010 00:00 Gestione Amministrativa MIUR AOO USP BL Prot.n. 9512/C2c ata Belluno, 12 agosto 2010 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali LORO SEDI NELLA PROVINCIA - All’Albo SEDE - All’ U.R.P. SEDE OGGETTO: Sostituzione D.S.G.A sui posti vacanti per l’a.s. 2010/2011.- Si ritiene utile precisare alle SS.LL. che la sostituzione del DSGA su posti vacanti per l’a.s. 2010/2011 ai sensi del CIR sottoscritto 27.7.2010 è attribuita al personale che è inserito nella graduatoria definitiva della 2^ posizione stipendiale ai sensi dell’art. 2 â€"comma 3- della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008. Gli assistenti amministrativi inclusi in predetta graduatoria hanno l’ obbligo di accettare l’incarico di DSGA in caso di mancanza di titolare nella propria istituzione scolastica. Gli assistenti amministrativi che non intendano accettare l’incarico del DSGA per l’a.s. 2010/2011 devono inviare allo scrivente una rinuncia scritta entro e non oltre il 16 agosto 2010. Si fa presente che la rinuncia alla sostituzione del DSGA comporta la perdita dell’ attribuzione della 2^ posizione stipendiale. Si segnala l’urgenza. F.to IL DIRIGENTE Domenico MARTINO | |
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Da: Josè x giuliana | 18/08/2010 14:15:40 |
dovrĂ sostituire il dsga pure il personale che non ha fatto il corso di formazione? | |
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