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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: X e intanto arriva la....04/07/2013 10:17:38
In riferimento alla regione Piemonte è stata impugnata la legge che stabilizzava i precari. Quindi li si stabilizzava con legge. Per quanto riguarda questo concorso le eventuali stabilizzazioni avverranno in seguito a graduatoria di avviso pubblico. Non si può impugnare niente , da un punto di vista costituzionale, se non le leggi che saranno  oggetto di sentenza a settembre.
Rispondi

Da: a monte c''è sempre la legge04/07/2013 18:41:11
Beh che non si può impugnare l'atto fino a quando non sapremo se è illegittimo non è una novità... certo se la graduatoria verrà  pubblicata  o addirittura si procederà alle stabilizzazioni, nessuno potrà dire niente sino alla sentenza, ma quando arriverà la sentenza, se dovesse arrivare a cose avvenute, e la Corte dovesse confermare il suo orientamento, ho paura che saranno dolori.... ovviamente chi ha fatto dovrà disfare e se non lo farà si potranno allora impugnare gli atti.
Rispondi

Da: e intanto11/07/2013 14:44:22
parenti e galoppini continuano a parassitare
Rispondi

Da: fiducioso11/07/2013 14:56:22
ancora niente?
Rispondi

Da: Ma...11/07/2013 15:09:07
non eri FIDUCIOSO?
Rispondi

Da: i n t e r n o11/07/2013 16:42:40
ok
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Da: fonti certe11/07/2013 17:13:08
non stabilizzano nessuno, non c'è trippa per gatti.
Rispondi

Da: non dire11/07/2013 19:03:36
Gatto se non ce l'hai nel sacco!
Rispondi

Da: stabilizzazioni ad agosto12/07/2013 09:38:05
Fonti certe parlano di stabilizzazioni nel periodo delle ferie.
Rispondi

Da: fonti certe12/07/2013 11:45:59
si attende quanto meno la sentenza della corte costituzionale
Rispondi

Da: Fonti certe12/07/2013 12:16:52
siete tutti proprio CERTI...
Rispondi

Da: i partiti politici sardi13/07/2013 12:26:52
sono associazioni finalizzate a rubare posti di lavoro in pubblica amministazione?
Rispondi

Da: dimezzare i consiglieri regionali13/07/2013 13:39:31
80 consiglieri regionali = 80 tribù di parenti e galoppini che andranno a rubare i soldi dei contribuenti
Rispondi

Da: Trapattoni san13/07/2013 19:47:03
Don't say cat. if you don't have the cat in the sac....
Rispondi

Da: bre bre16/07/2013 09:47:15
you do
Rispondi

Da: I16/07/2013 09:47:45
Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei
Rispondi

Da: bre bre16/07/2013 09:50:09
Scusate ma ClarissaDAY che fine ha fatto? Voci di coridoio dicono che sia stata stabilizzata!
Rispondi

Da: io...16/07/2013 10:39:34
Vai nel forum del concorso Brotzu e la trovi a fare sempre le sue inutili domande.....
Rispondi

Da: sempre in attesa16/07/2013 13:24:50
di questi benedetti elenchi.
Rispondi

Da: lotta continua19/07/2013 16:13:42
fuori la mafia dalle istituzioni
in galera raccomandanti e raccomandati
Rispondi

Da: mmm19/07/2013 16:39:47
http://www.palazzochigi.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=72255
Rispondi

Da: comprendo23/07/2013 15:53:56
stabilizz all ente foreste
Rispondi

Da: x te24/07/2013 18:37:22
e non solo
Rispondi

Da: e gli artieri intanto.....26/07/2013 11:47:23
da la nuova sardegna
OZIERI. La Regione ha dato ieri il via libera all'assunzione da parte dell'Agris degli artieri precari che da sei anni attendono la stabilizzazione. Entro novanta giorni, quindi, Agris dovrà procedere alle assunzioni, per le quali esiste già dalla fine dello scorso anno un apposito fondo di 700 mila euro annui. L'autorizzazione è arrivata ieri mattina con l'approvazione da parte del consiglio regionale della proposta di legge 539, contenente alcuni interventi urgenti su varie materie, presentata da un gruppo trasversale di consiglieri regionali: Daniele Cocco di Sel, il Pdl Pietro Pittalis, Attilio Dedoni dei Riformatori, il Pd Giampaolo Diana, Angelo Cuccureddu del Gruppo Misto, Matteo Sanna di Fratelli d'Italia, Christian Solinas del Psd'Az e Mario Diana del gruppo Sardegna è già Domani. All'articolo 5, la legge approvata ieri dall'assemblea regionale prevede esplicitamente l'autorizzazione ad Agris a utilizzare i finanziamenti «al fine di assicurare la copertura dei profili professionali della dotazione organica», «avuto riguardo agli aventi titolo» secondo la legge regionale 25 del 17 dicembre dello scorso anno, ovvero gli ex dipendenti precari.
La loro vicenda è ormai nota: tredici lavoratori del settore ippico dal 2007 attendono la stabilizzazione e dal 2010 non vengono nemmeno più chiamati per i lavori stagionali. Almeno sino a due settimane fa, quando Agris ha avviato una selezione (non ancora conclusa) per cinque stagionali da impiegare nel deposito stalloni e stazione di monta di Su Padru a Ozieri. Non tutti i tredici precari, però, vi hanno partecipato. «Non ci fidiamo - avevano detto qualche giorno fa anche su queste pagine - perché temiamo di perdere il nostro status e di non poter più rientrare nella stabilizzazione, se e quando essa sarà approvata». Ci credevano poco, allora, gli ex dipendenti Agris,ormai stanchi delle promesse e che più volte avevano richiesto un intervento diretto da parte dell'assessore regionale all'Agricoltura Oscar Cherchi ma avevano avuto parole durissime contro «la politica» e l'immobilismo dei sindacati. Non c'è stato bisogno di stracciare le tessere elettorali. Il via libera è arrivato, e Agris può assumere. «E dovrà farlo entro novanta giorni - spiega il consigliere regionale Sel del Goceano Daniele Cocco - altrimenti dovrà motivare tale scelta. A mio avviso non ci sono motivi per non assumere, perchè le carenze di organico nel settore ippico e in particolare a Su Padru sono evidenti, comunque staremo a veder». Gioia e soddisfazione sono state espresse dagli artieri, che ora attendono la comunicazione ufficiale da parte di Agris.
Rispondi

Da: meno politici28/07/2013 16:59:28
per avere più concorsi pubblici.
La loro priorità sarà sempre quella di sistemare a spese del contribuente la torma di parentazzi e galoppazzi loro che un concorso non sanno neanche cosa è
Rispondi

Da: la banda del buco29/07/2013 10:42:10
la banda del buco, senza rtentennamenti
con i primi firmatari
PITTALIS - Giampaolo DIANA - STERI - CUCCUREDDU - DEDONI - Matteo SANNA - Christian SOLINAS - Mario DIANA - Daniele Secondo COCCO

colpisce ancora!

Spartito equamente il bottino

http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2013-18.asp
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro dei propri amici e parenti e nel settore raccomandazioni
Sistema regionale dei servizietti ai politici  per rubare il lavoro

Carico di lavoro per la Corte Costituzionale (che non ne può più di ripetere sempre che nella PA si assume per concorso pubblico) a cui rinviata quest'altra legge porcata.

entro settembre ci saranno anche sentenze e stavolta saranno dolori

Sembra prorpio che vogliano costringere i sardi a votare in massa M5stelle.

Se è necessario per mandare a casa la banda del buco, non ci son problemi


Rispondi

Da: la banda del buco29/07/2013 10:43:45
*tentennamenti
*Sembra proprio
Rispondi

Da: sempre in attesa30/07/2013 16:10:18
di qualche segnale sulle stabilizzazioni.
Rispondi

Da: legge approvata stabilizzazione precari csl31/07/2013 11:21:40
PROPOSTA DI LEGGE
N. 538- APPROVATA 24.07.2013, CHE DEFINISCE UNA SERIE DI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E SETTORE SOCIALE, A PARTIRE DAL PROBLEMA DEI SERVIZI PER IL LAVORO(CSL- CESIL), AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI,EMIGRATI E ALLA GARANZIA SUL PROSEGUIMENTO DEI SERVIZI, FINO ALLA APPROVAZIONE DELLA NUOVA LEGGE ORGANICA SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, DA PARTE DELLE PROVINCE.

presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - Giampaolo DIANA - STERI - CUCCUREDDU - DEDONI - Matteo SANNA - Christian SOLINAS - Mario DIANA - Daniele Secondo COCCO 
il 23 luglio 2013


Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale
***************


RELAZIONE DEL PROPONENTE


Articolo 1 (Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - introduzione commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell'articolo 15). 
Come noto, il Sistema regionale dei servizi per il lavoro e le connesse problematiche organizzative ed occupazionali dei Centri servizi per il lavoro (CSL), dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e delle Agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008 hanno recentemente formato oggetto di confluenti interventi amministrativi e legislativi dal 2 febbraio al 22 maggio 2013.
- legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, articolo 5 (Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale del lavoro);
- legge regionale n. 29 aprile 2013, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale (Operatività delle competenze in materia di servizi per il lavoro);
- deliberazione Giunta regionale n. 19/56 del 14 maggio 2013 - Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - introduzione commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell'articolo 15;
- deliberazione della Giunta regionale n. 20/16 del 22 maggio 2013 - Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Applicazione articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 recante "Assunzione a termine da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- osservazioni del Governo in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 10.
Le deliberazioni della Giunta regionale sopra citate, alle cui motivazioni si rinvia, hanno definito, sulla base di un'attenta analisi di contingenza e di prospettiva, un percorso organico e coerente partendo dall'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013, recante norme di carattere eccezionale, finalizzate a garantire continuità alle funzioni svolte dai Centri servizi lavoro e strutture omologhe e, nel contempo, utilmente preparatorie e prodromiche all'attuazione di un comunque necessario intervento infrastrutturale dell'Agenzia regionale per il lavoro consistente nella sua territorializzazione in sedi da radicarsi nelle medesime sedi operative dei Centri servizi per il lavoro previsti dalla legge regionale n. 20 del 2005.
Si ricordano, al riguardo, due enunciazioni estremamente rilevanti contenute nella legge regionale n. 20 del 2005, la prima all'articolo tre (Obiettivi e linee guida), primo comma "La Regione si propone la realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro" e la seconda all'articolo 4 (Sistema dei servizi per il lavoro), primo e secondo comma "1. Il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico; è istituito dalla Regione e dalle province e realizzato dalla rete dei soggetti istituzionali e privati, che lo esercitano in modo integrato e coordinato secondo le modalità di cui alla presente legge. 2. I soggetti istitu-zionali, attori necessari del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, sono i Centri dei servizi per il lavoro, di cui all'articolo 14, e l'Agenzia regionale per il lavoro di cui all'articolo 15.". 
Nel corso dell'esame delle proposte delle due deliberazioni predette da parte della Giunta regionale, il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n. 10 del 2013 il cui articolo 1, in data 21 giugno 2013, ha formato oggetto di osservazioni da parte del Governo che rilevano in ordine alla sua applicabilità.
Infatti, con riferimento ai commi 4 e 5 della legge regionale n. 10 del 2013, le osservazioni del Governo che inevitabilmente rilevano anche in ordine all'articolo 1 della stessa legge regionale n. 10 del 2013, costituiscono indicazione prescrittiva per l'applicazione della legge regionale stessa.
Si ritrascrivono le osservazioni del Governo sul punto:
"In merito ai riportati commi 4 e 5 , va evidenziato come il trasferimento di personale debba avvenire senza nuovi e maggiori oneri per la finanza locale e, comunque, nel rispetto dei vincoli assunzionali posti dalla normativa statale. Pertanto, laddove si rendesse necessario esperire procedure di "corsi-concorsi", ai fini dell'adeguamento, da parte dell'Agenzia regionale della propria pianta organica, dovranno essere rispettati i limiti di cui agli articoli 76, comma 7, D.L. n. 112/2008 e 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, cui direttamente soggiacciono gli enti territoriali di provenienza. 
Si fa, pertanto, rinvio al Dipartimento per gli affari regionali affinché acquisisca, sul punto, documentate rassicurazioni da parte della Regione.". 
In considerazione comunque delle convergenti finalità del disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale con la predetta deliberazione n. 19/56 del 14 maggio 2013 "Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - introduzione commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, dopo il secondo comma dell'articolo 15", le cui disposizioni non recano le indicazioni che hanno formato oggetto delle osservazioni formulate da parte del Governo, appare necessaria l'adozione delle disposizioni stesse che recano i presupposti motivazionali dell'ampliamento dell'organico dell'Agenzia regionale in specifica funzione di integrazione del sistema dei servizi per il lavoro ai fini della risoluzione dell'annoso problema del loro funzionamento stabilizzato. 
Il testo dell'articolo 1 della presente proposta prevede l'adeguamento dell'organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro in coerenza con lo spirito della legge regionale n. 20 del 2005, sancendone esplicitamente la sua intrinseca e connaturata connotazione organizzativa territoriale in stretta sinergia di presenza fisica sul territorio e di interoperatività reciprocamente collaborativa tra l'Agenzia stessa, espressione della responsabilità della Regione, ed i Centri servizi per il lavoro, espressione della responsabilità delle province, come previsto dalla legge regionale n. 20 del 2005 o, nella prospettiva della riforma in corso, che riguarda detti enti territoriali, dei soggetti istituzionali cui la relativa competenza sarà attribuita, nonché, per estensione, delle omologhe strutture comunali.
Per semplicità espositiva, nel corso della presente relazione continuerà ad essere fatto riferimento alla denominazione "province" in termini esclusivamente contenutistici delle competenze che, a conclusione della riforma legislativa in corso, dovranno poi essere ascritte ad altri enti pubblici territoriali da definire. 
L'individuazione di tale impostazione muove anche dalla considerazione che la crescente paralisi delle strutture in parola sta determinando la crescente presenza, sul mercato del lavoro, per le ragioni sopra ampiamente esposte, di una consistente e crescente massa di professionalità, il cui livello di qualità è maturato nel corso di molti anni, professionalità in parte già espulse ed in parte destinate all'espulsione, a breve, dall'impiego presso i Centri servizi per il lavoro e delle omologhe strutture comunali e che rischiano di essere disperse con gravissimo vulnus della tenuta operativa dei centri stessi.
Inoltre essa muove dalla necessità di rinvenire una soluzione di intervento caratterizzata dalla massima capacità di pervenire velocemente ad una fase organizzativa a regime con connotati caratterizzati da un soddisfacente standard di efficienza ed efficacia operativa del sistema dei servizi pubblici per il lavoro.
Le disposizioni che si propongono collocano in un unico contesto operativo fisico, già di per sé territorializzato sulla base di criteri formulati dalla Regione, cioè quello dei Centri servizi per il lavoro già istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005, contesto organizzativamente unificante e sinergizzante, sul piano operativo di governo del sistema, gli ambiti operativi gestionali sia di competenza della Regione sia di competenza delle province.
In tale contesto, le disposizioni di legge regionale che si propongono, prevedono che le strutture territorializzate dell'Agenzia regionale per il lavoro collaborino integrativamente, ove necessario od opportuno, con le strutture provinciali svolgendo compiti propri dei centri servizi per il lavoro e, per istituzionale reciprocità, che i centri servizi per il lavoro provinciali collabori-no con le strutture territorializzate dell'Agenzia regionale per il lavoro con riferimento agli aspetti di competenza della Regione. 
Questo consentirà che l'Agenzia regionale per il lavoro, riorganizzandosi per la sua territorializzazione anche con personale da acquisire sul mercato del lavoro mediante le necessarie procedure, già qualificatamente esperto in materia di servizi per il lavoro, possa assorbire le professionalità esperte nella materia stessa maturate nel corso di anni di lavoro svolto nell'ambito dei Centri dei servizi per il lavoro provinciali e possa, quindi, supplire integrativamente ai vuoti organizzativi dei centri stessi e, nel contempo, beneficiare di una collaborazione reciproca, da parte loro, per l'esercizio dei propri compiti quale espressione della Regione.
È anche previsto che la territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro avvenga dinamicamente affinché non si congeli nella cristallizzazione di un assetto immutabile, insensibile alle esigenze di adeguamento e/o di razionalizzazione che possano presentarsi nel tempo.
Al riguardo è da ricordare che l'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 (Centri dei servizi per il lavoro) al primo comma prevede che "Le province, in attuazione della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 469 del 1997, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla Regione ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 7, istituiscono proprie strutture denominate "Centri dei servizi per il lavoro", al fine di assicurare l'integrazione dei servizi se-condo la programmazione regionale.".
Pertanto, la dislocazione delle sedi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro verrà automaticamente adeguata nel tempo ove, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, dovesse mutare la dislocazione dei Centri servizi per il lavoro.
L'articolo 1, dichiaratamente ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, primo comma, della legge regionale n. 20 del 2005 "realizzazione di un efficace sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell'ambito di una strategia rivolta a promuovere la piena occupazione, la regolarità, sicurezza e qualità del lavoro", da porre in essere mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, introduce quattro commi aggiunti dopo il secondo comma dell'articolo 15 del-la legge regionale n. 20 del 2005.
Il primo dei commi aggiunti, il 2 bis, prevede che per l'espletamento dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 15 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della legge regionale n. 20 del 2005, è disposta la territorializzazione dinamica dell'Agenzia regionale da effettuarsi presso le sedi operative dei Centri dei servizi per il lavoro istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2005 medesima.
Il secondo dei commi aggiunti, il 2 ter, prevede che, per le finalità di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei Centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime province ed in collaborazione con i rispettivi Centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi. 
Il terzo dei commi aggiunti, il 2 quater, prevede che, per le finalità di cui alla legge regionale n. 20 del 2005, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei Centri dei servizi per il lavoro (CSL), istituiti dal-le province, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni interessati ed in collaborazione con i Centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, attività di competenza dei medesimi Centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di sviluppo locale. 
Il quarto ed ultimo dei commi aggiunti, il 2 quinquies, prevede che i Centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione previsti dalla legge regionale n. 20 del 2005, con particolare riferimento a quanto previ-sto dagli articoli 7, 14 e 15 della medesima legge regionale n. 20 del 2005.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che agli oneri relativi alla prima fase di attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge si farà fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S0606.004 per l'anno 2013.
La prospettiva che le disposizioni in parola offrono, in connessione sequenziale con l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2013 sopra accennata, che ha formato oggetto della distinta, sopra richiamata, proposta di deliberazione della Giunta regionale è, in sequenza:
1) la definizione, entro il corrente anno 2013 dell'organizzazione territorializzata dell'Agenzia regionale per il lavoro;
2) la predisposizione, entro il corrente anno, delle procedure selettive per l'acquisizione del personale, esperto in materia di servizi per il lavoro, da attivare agli inizi del prossimo anno 2014;
3) il completamento dell'operatività dell'organizzazione territorializzata dell'Agenzia regionale per il lavoro entro il primo bimestre del prossimo anno 2014. 

Articolo 2 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali)
In ordine alle previsioni recate nell'articolo 3 della presente proposta, espressamente rife-rite agli ammortizzatori sociali in deroga, si richiama l'attenzione sul fatto che la competenza esercitata dalle Regioni in materia è di ordine meramente amministrativo.
Le risorse da destinare a detta attività devono gravare in modo esclusivo sul bilancio del-lo Stato ed, in particolare, sul Fondo per l'occupazione e la formazione, in essere presso il Mini-stero del lavoro e delle politiche sociali.
In sede di coordinamento delle regioni, è stato unanimemente deciso di attivare un'azione congiunta e determinata volta a rivendicare dallo Stato la copertura di quanto necessario per tutto il 2013.
Al momento, infatti, per sostenere il costo delle concessioni mancherebbe la copertura pari ad un miliardo e 400 milioni di euro aggiuntivi rispetto al recente stanziamento di 1 miliardo di euro.
In sede di coordinamento tra le regioni si è condiviso che pur non dovendo e, peraltro, non potendo sostenere finanziariamente questi interventi, può essere esercitata da esse la facoltà, attraverso l'INPS, nelle more delle nuove ed aggiuntive assegnazioni statali ed al netto della contribuzione figurativa che se del caso potrebbe essere riconosciuta in termini differiti, di effettua-re anticipazioni relativamente ai trattamenti ed alle indennità in favore dei soggetti richiedenti, per i quali si accerti la sussistenza del relativo diritto.
Attualmente si stima che i potenziali beneficiari siano, per il corrente anno 2013, circa 30.000 lavoratori interessati dalla mobilità e dalla CIGS in deroga.
Lo sforzo ulteriore che la Regione, in questa particolare situazione economica e sociale intende sostenere è volto in modo specifico a contenere il già grave disagio in cui versano migliaia di lavoratori sardi che da mesi sono privi di ogni e qualsiasi tipo di sostegno al reddito.
Un procedimento analogo è peraltro già vigente ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2008, in attuazione del quale fu istituito il "Fondo regionale per l'occupazione", in favore dei lavoratori che sono interessati dalla cassa integrazione straordinaria ex lege n. 223 del 1991.
Le metodologie da attivare sarebbero sostanzialmente analoghe e pertanto occorrerebbe sottoscrivere una specifica convenzione con l'INPS regionale che, in tal senso, deve essere espressamente autorizzata dalla sovraordinata Direzione centrale e, conseguentemente, costituire la necessaria provvista finanziaria attraverso la finanziaria regionale SFIRS.
L'eventuale anticipazione in sede regionale delle spettanze maturate dai lavoratori interessati, non costituirebbe così un vulnus alla determinazione adottata in sede di coordinamento nazionale, con la precisazione, infatti, che si tratterebbe, appunto di un'anticipazione di quanto il competente Ministero deve garantire a ciascuna Regione, in ragione degli accordi sottoscritti in sede ministeriale con ciascuna di esse. 
Articolo 3 (Disposizioni relative ad interventi a favore degli emigrati)
La presente norma è finalizzata a rafforzare il programma annuale degli interventi in favore degli emigrati

Articolo 4 (Norma transitoria)
La presente norma disciplina, attraverso l'affidamento diretto, la fase transitoria nelle more dell'approvazione dell'organica riforma dell'ordinamento degli enti locali prevista dalla leg-ge regionale n. 15 del 2013.

TESTO DEL PROPONENTE


Art. 1

Sistema regionale dei servizi per il lavoro - Territorializzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro: integrazioni alla legge regionale 
5 dicembre 2005, n. 20


1. Ai fini di una più efficace azione diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, da realizzare mediante un adeguamento organizzativo, su base territoriale, dell'Agenzia regionale per il lavoro, all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2005, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 2 e di ogni altro compito ad essa attribuito dalla Regione nell'ambito ed in attuazione della presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro si territorializza, dinamicamente, presso le sedi operative dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province ai sensi dell'articolo 14 della presente legge. 
2 ter. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, tramite le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle pro-vince, svolge anche, ad integrazione della loro operatività, d'intesa con le medesime pro-vince ed in collaborazione con i rispettivi centri servizi per il lavoro (CSL), attività di competenza di questi ultimi. 
2 quater. Per le finalità di cui alla presente legge, l'Agenzia regionale per il lavoro, trami-te le proprie strutture di cui al comma 2 bis, decentrate ed operative presso le sedi dei centri dei servizi per il lavoro (CSL) istituiti dalle province, svolge anche ad integrazione della loro operatività, d'intesa con i comuni interessati ed in collaborazione con i centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e con le Agenzie di sviluppo locale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, attività di competenza dei medesimi centri servizi per l'inserimento lavorativo (CESIL) e delle medesime Agenzie di sviluppo locale. 
2 quinquies. I centri servizi per il lavoro (CSL) collaborano con le strutture dell'Agenzia regionale per il lavoro, decentrate presso le rispettive sedi operative, per le finalità e per lo svolgimento dei compiti di competenza della Regione di cui alla presente legge.".
2. Agli oneri relativi alla prima fase di attuazione di quanto disposto dal comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004 per l'anno 2013. 
Art. 2

Interventi urgenti in materia di 
ammortizzatori sociali
1. Al fine di consentire agli aventi di-ritto l'accesso agli ammortizzatori sociali anche in deroga, l'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato del lavoro, è autorizzata, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e l'indennità di mobilità maturate e concesse.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo stimati in euro 30.000.000, si fa fronte mediante riduzione delle risorse di cui dalla tabella A (FNOL) al-legata alla legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), UPB S08.01.002, Cap. SC08.0024 e conseguente stanziamento nella UPB S06.06.004, cap. (NI), Fondo regionale per l'occupazione. 


Art. 3

Disposizioni relative ad interventi a favore degli emigrati
1. Al fine di rafforzare il programma annuale di interventi a favore degli emigrati è apportata, per l'anno 2013, in conto .competenza, la seguente variazione allo stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

in diminuzione

UPB S06.03.028 
Investimenti a favore della cooperazione e dell'imprenditoria giovanile
2013 euro 1.500.000

in aumento

UPB S05.05.002 
Interventi a favore degli immigrati ed emigrati 
2013 euro 1.500.000 


Art. 4

Norma transitoria 
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transito-rie in materia di riordino delle province), è garantito il proseguimento dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi alla data di entrata in vigore della presente legge, assolto anche attraverso l'affidamento diretto ad organismi a totale partecipazione pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria.



Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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Da: buon ricorso31/07/2013 19:21:55
a tutti
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