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Regione Sardegna - Concorso per 42 funzionari amministrativi della categoria D
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Da: Furbissimi, non poi così tanto29/07/2011 14:04:10
Gli artt. 20 e 21 della legge in esame prevedono una interpretazione dell'art. 11, commi 2 e 3 della l.r. n.3/2009 ed un'interpretazione autentica dell'art. 3 l.r. 3/2009 così come modificato dall'art. 7, comma 1 della l.r. 1/2011. Va, innanzitutto, premesso che sia la l.r. 3/2009 che la l.r. 1/2011 sono state oggetto di impugnativa da parte del Governo in relazione a norme analoghe alla legge in esame. - In particolare, l'art. 20, primo comma, della legge in esame, nel procedere all'interpretazione autentica dell'art. 3 della l.r. 3 del 20009 così come modificato dall'art. 7 della l.r. 1 del 2011, prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali i quali prevedono l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato dei lavoratori stessi, previo superamento di specifica selezione concorsuale - funzionale alla verifica della idoneità all'espletamento delle mansioni di servizio della qualifica di inquadramento. Tali programmi, costituiti da una graduatoria di merito, prescrivono l'assorbimento degli idonei entro un triennio e sono attuati dagli enti locali interessati avuto riguardo al personale precario che, entro la data di entrata in vigore della disposizione interpretativa abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi. La disposizione in esame, pur a seguito della presente interpretazione autentica, continua a presentare i medesimi profili di illegittimità già impugnati nelle precedenti leggi regionali 3/2009 e 1/2011. In particolare, la previsione di un programma pluriennale di stabilizzazione dei lavoratori contrasta con l'art. 17 commi 10 e 12 del d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, il quale non consente una generica stabilizzazione del personale. Infatti, la disposizione statale richiamata dispone che, nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso. Per tali motivi, il legislatore regionale, prevedendo all'art. 20 disposizioni in contrasto con l'art. 17, commi 10 e 12 del d.l. n.78/2009, eccede dalla propria competenza statutaria di cui all'art. 3 dello Statuto di autonomia ed invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione e l'art. 117, comma 3, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, la disposizione regionale nel consentire lo stabile inserimento dei lavoratori nei ruoli delle amministrazioni pubbliche regionali, previo superamento di una generica procedura selettiva, viola l'art.97 della Costituzione, il quale prevede il concorso quale modalità di reclutamento del personale. (Cfr. Sent. C.C. n.235/2010). - L'art. 20, secondo comma, modifica poi, il comma 1-quater della l.r. 1/2011, e dispone che al personale di cui al comma 1 ter il quale svolga o abbia svolto il proprio servizio come ultima sede nell'ente locale proponente il programma, sono attribuiti, in via prevalente, l'esercizio di funzioni e compiti relativi a materie delegate o trasferite dalla Regione al sistema delle autonomie locali. È stato eliminato rispetto al precedente comma 1 quater il riferimento all'art. 14, comma 24 bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ma è prevista tuttora una deroga ai limiti posti in materia di spesa e di organici per le assunzioni negli enti locali. Anche la disposizione regionale in esame, seppur novellata, si pone in contrasto con l'art. 17, commi 10 e 12, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009. Inoltre, i commi novellati si pongono in contrasto anche con l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 che fissa, a decorrere dal gennaio 2011, il limite percentuale di assunzioni, rispetto alle cessazioni di personale verificatesi nel 2010. Sul punto è opportuno segnalare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2010, la quale, pronunciandosi sulla costituzionalità della legge regionale Sardegna n.3/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme in materia di finanziamento di programmi pluriennali di stabilizzazione del personale dei lavoratori precari. La Consulta ha in quella occasione stabilito che il finanziamento da parte della Regione di programmi di stabilizzazione del personale, prescindendo dall'espletamento di concorsi, si pone in aperto contrasto con l'art. 97 Cost., che impone il concorso quale modalità di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni e che consente deroghe a tale principio solo qualora ricorrano esigenze particolari e sia adeguatamente garantita la professionalità dei prescelti. La Corte, d'altronde, ha già avuto modo di affermare che «l'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti» (Sentenza n. 205 del 2006); e che «il previo superamento di una qualsiasi "selezione pubblica", presso qualsiasi "ente pubblico", è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché la norma non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 293 del 2009). - La disposizione contenuta nell'art. 21 rubricato "superamento del precariato" prevede che "al fine di promuovere opportunità di lavoro stabile in favore dei lavoratori socialmente utili ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144), ancora impegnati in attività socialmente utili, l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente in materia di lavoro, è autorizzata a predisporre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma nell'ambito del quale siano previste le misure da adottarsi". Tale programma tiene conto dell'attuale collocazione territoriale dei lavoratori interessati, avuto prioritariamente riguardo agli attuali enti utilizzatori che possono, secondo le vigenti norme, continuare ad avvalersi delle maestranze stabilizzate senza costi aggiuntivi a carico del loro bilancio. Quest'ultima disposizione, nel riservare totalmente i posti da ricoprire a personale interno, si pone in contrasto con l'articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 468/1997 laddove si prevede che ai lavoratori socialmente utili, gli enti pubblici possano riservare una quota del 30% dei posti da ricoprire, mediante procedura selettiva. Inoltre, la stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2003 ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 della l.r. Sardegna n.11/2002, nella parte in cui prevedeva l'immissione nei ruoli organici dei soggetti addetti ai lavori socialmente utili, destinando agli stessi il 50% dei posti vacanti per i quali si sarebbero dovuti espletare concorsi non riservati. Tali disposizioni, ponendosi in contrasto con il principio di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violano gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto la regola del pubblico concorso, che come più volte ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, è un principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica che esula dalla rigida ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regione e al quale, anche il legislatore regionale deve uniformarsi. Per tali ragioni, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Rispondi

Da: COSTITUZIONE29/07/2011 14:10:58
Parte seconda
Ordinamento della Repubblica
TITOLO III
Sezione II
La Pubblica Amministrazione
Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Rispondi

Da: AI SISTEMI FAMILIARI/MAFIOSI NON PIACE:29/07/2011 14:13:10
Il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Rispondi

Da: AI MAGGIORI SINDACATI:29/07/2011 14:23:41
Nemmeno.
Rispondi

Da: ...30/07/2011 14:47:31
ma tutto cio vale anche x le agenzie regionali
Rispondi

Da: mass30/07/2011 15:17:04
mmmhh.... nn credo.. x la cat b no
Rispondi

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Da: non ancora pubblicato sul Burasas30/07/2011 16:08:30
occhio, la mafia sarda non demorde

http://www.consregsardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2011-16.asp

appena pubblicano sul buras segnalazioni quella schifezza di legge segnalazioni in massa in massa dell'illegittimità costituzionale (con le solite motivazioni)

verso:

Presidente della Repubblica

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale
Via della Stamperia, 7 - 00187 ROMA
Sito: www.affariregionali.it
E-mail: affariregionali@palazzochigi.it

Pubblica amministrazione e Innovazione
Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 ROMA
Sito: www.innovazionepa.gov.it
E-mail: urpdfp@funzionepubblica.it

Riforme per il Federalismo
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Ufficio Stampa  fax: (+39) 06.67792725
fax: (+39) 06.67792040
Sito: www.riformeistituzionali.it
E-mail: riformeistituzionali@palazzochigi.it
Ufficio stampa: n.maggi@governo.it

Gioventù
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Fax +39 06.67792041
Sito: www.gioventu.it
E-mail: info@gioventu.it

Semplificazione Normativa
Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 - 00187 ROMA
Fax 06 6779 5423
Ufficio Stampa: e mail: f.carcano@governo.it
Sito: www.semplificazionenormativa.it

Economia e Finanze
Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA
E-mail: ufficio.stampa@tesoro.it
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Burasas30/07/2011 16:10:39
Art. 6
Disposizioni sul superamento del precariato
1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazioni tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dall'articolo 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007.
3. La previsione di cui all'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.
5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.
6. I finanziamenti di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).
7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.
8. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Burasas30/07/2011 16:11:40
Art. 10
Piano sul precariato nelle aziende ASL
1. In attuazione della previsione dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti.

Art. 11
Inquadramento del personale ex ETI
1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'articolo 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Burasas30/07/2011 16:14:53
se volte un documento esaustivo delle motivazioni possiamo prendere spunto da questo documento del sindacato "sadirs" intitolato "legge vergogna"

http://www.sadirs.org/index.php?ind=downloads&op=download_file&ide=584&file=ComunicatoSadirs-Fedro25-07-2011ApprovatoDL71-LEGGEVERGOGNA.pdf
Rispondi

Da: www01/08/2011 12:36:22
domani modificano gli art. impugnati dal governo
Rispondi

Da: x www01/08/2011 13:59:47
Anche se li modificano,la parte relativa ai precari non passa,quindi,per ripicca ci annullano il concorso per attenersi al blocco assunzioni nelle PA!
Rispondi

Da: tttttt01/08/2011 16:04:39
Ormai in Regione si sono abituati bene, non credo che ci saranno più concorsi regolari per le assunzioni. Avete visto che AREA ha aggiudicato la gara ad un'agenzia interinale per l'assunzione a tempo determinato di 1 tecnico-amministrativo cat. D1, 5 C e 1B! Diventeranno dei precari che poi saranno stabilizzati senza concorso! Chissà mai chi assumeranno!!!!!!!!!
Rispondi

Da: www01/08/2011 20:56:27
credo che gli unici precari  fortunati che stab..saranno i b
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Buras02/08/2011 15:49:45
ONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA

MOZIONE N. 141

MOZIONE BRUNO - URAS - SALIS - AGUS - BARRACCIU - BEN AMARA - COCCO Daniele Secondo - COCCO Pietro - CORDA - CUCCA - CUCCU - DIANA Giampaolo - ESPA - LOTTO - MANCA - MARIANI - MELONI Marco - MELONI Valerio - MORICONI - PORCU - SABATINI - SANNA Gian Valerio - SECHI - SOLINAS Antonio - SORU - CUGUSI - ZUNCHEDDU sulla nota del 28 luglio 2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri riguardante i rilievi in ordine all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento).

IL CONSIGLIO REGIONALE

impegna il Presidente della Regione


4) ad attivare l'immediata applicazione delle leggi della Regione qualora la Corte costituzionale non abbia provveduto con specifica sospensiva;
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Buras02/08/2011 15:51:13
quindi vorrebbero  applicare le leggi impugnate...

IL COLMO !!
Rispondi

Da: MELONI Marco????02/08/2011 16:18:32
Ma non aveva detto di essere contrario alle stabilizzazioni TRUFFA?
Rispondi

Da: Meloni02/08/2011 16:51:11
è come tutti...un quaquaraqua...tanto lui il suo posto lo conserva caldo
Rispondi

Da: magi02/08/2011 18:04:24
Art. 3
Norme in tema di accertamento delle entrate e riprogrammazione della spesa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 dello Statuto speciale, così come sostituito dal comma 834 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2006), ancorché in assenza dell'adeguamento delle relative norme di attuazione, a decorrere dall'anno 2010, gli accertamenti delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali sono effettuati anche sulla base degli indicatori disponibili relativi ai gettiti tributari.

Ragazzi si tratta della vertenza entrate!
MI SEMBRA GIUSTO ERA ORA CHE SI DECIDESSERO A PRENDERE POSIZIONE!
Rispondi

Da: dal vangelo secondo i precari03/08/2011 00:22:02
STABILIZZAZIONE...............................................
Rispondi

Da: x stabilizzazione..03/08/2011 00:41:09
ma stabilizzazione de che? Qual'è l'esito dell'incontro con Alfano? Hanno davvero rotto le palle
Rispondi

Da: x stabilizzazione..03/08/2011 07:57:04
ma stabilizzazione de che? Qual'è l'esito dell'incontro con Alfano? Hanno davvero rotto le palle
Rispondi

Da: vangelo03/08/2011 14:39:04
siete rovinati
Rispondi

Da: maurit903/08/2011 14:41:57
quindi? il concorso si fa?
Rispondi

Da: x stabilizzazione..03/08/2011 16:46:53
ma stabilizzazione de che? Qual'è l'esito dell'incontro con Alfano? Hanno davvero rotto le palle
Rispondi

Da: Stabilizzazioni negli enti locali03/08/2011 18:39:25
Disposizioni per il superamento del precariato negli enti locali. Legge regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 3, come modificato dall'art. 7, comma 1 della L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e dall'art. 20, commi 1 e 2 della Legge regionale 30 giugno 2011 n. 12.
L'Assessorato degli Enti locali ha pubblicato una circolare sui cofinanziamenti regionali per i programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali.

I programmi devono avere una durata triennale e prevedere l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, in seguito al superamento di specifica selezione concorsuale, del personale che, nel periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 5 luglio 2011, abbia maturato almeno trenta mesi di servizio nelle pubbliche amministrazioni locali, anche non continuativi.

Sono esclusi da tali procedure di stabilizzazione i lavoratori assunti con funzioni dirigenziali e quelli di nomina fiduciaria degli amministratori.

Entro il 2 novembre 2011, i comuni (singoli, associati o consorziati) e le province interessati dovranno approvare e trasmettere i rispettivi programmi pluriennali al seguente indirizzo:

Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica
Servizio degli enti locali
viale Trieste n. 186
09123 Cagliari
Rispondi

Da: x stabiliz enti locali03/08/2011 20:21:03
e anche nelle agenzie regionali agricole..
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Buras03/08/2011 22:58:02
minkia! E' tutto vero

http://www.regione.sardegna.it/j/v/34?s=172288&v=2&c=357&t=1

E' una dichiarazione di guerra!!!

Denunciamo tutto all'ispettorato della funzione pubblica.

Se La Corte Costituzionale boccerà gli articoli di legge e accoglierà l'impugnativa del C.d.M., automaticamente tutti questi atti saranno nulli, comprese le assunzioni.

Sperano che la Corte Costituzionale nel frattempo non emetta una specifica sospensiva.

Quindi urge una segnalazione anche al Presidente della Repubblica

Fanno schifooooooooooo!!!!
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Buras03/08/2011 22:59:09
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20110803134326.pdf
Rispondi

Da: non ancora pubblicato sul Buras03/08/2011 23:02:24
Si ritiene doveroso ricordare, infine, che sull'art. 7, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1
pende il giudizio per la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Si richiamano, pertanto, gli enti interessati
ad una riflessione sulle motivazioni dell'impugnativa presentata e sulla opportunità di procedere comunque
alla predisposizione del programma di stabilizzazione.
Per una maggiore diffusione della presente circolare se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nella
sezione "Atti" relativa alla scrivente Direzione Generale.
Cordiali saluti
Il Direttore Generale
Firmato Marilinda Carta
Rispondi

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