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Commissario di Polizia 2010, 80 posti
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Da: banana joe | 17/10/2010 13:24:27 |
Questa invece la mia suoneria personale da cui ho tratto il mio nic per comunicare con voi. Non si batte ascoltatela : http://www.youtube.com/watch?v=2AiISgroygk | |
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Da: Daniele | 17/10/2010 14:23:40 |
Visto che siamo in tema di bud (bei tempi quelli, quando si cresceva con quei film e non con queste porcate che fan girare ora in televisione), vi lascio una chicca: una pubblicità di una banca spagnola straordinaria...buona domenica ;) http://www.youtube.com/watch?v=p3AmlcilBQM | |
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Da: @@@@@@@@@ | 17/10/2010 14:27:53 |
quale è il numero dell'ufficio concorsi? grazie. | |
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Da: ... | 17/10/2010 16:19:16 |
domani risultati | |
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Da: gianni | 17/10/2010 22:12:33 |
erano meglio i film anni '70 tipo questo, o le cavolate tipo distretto di polizia di oggi?? http://www.youtube.com/watch?v=PhwyhujCfoA | |
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Da: vpv | 17/10/2010 23:36:38 |
quello la col cellulare tutto era tranne che poverino, sbadato, in buona fede etc etc... ed è stato graziato ingiustam perche come l abbiamo consegnato noi lo doveva consegnare lui, perche nn è che uno si porta due cellulari per caso, o si dimentica di avere un cellulare in tasca :D ia ma che siamo scemi... ed è stato graziato ma se intanto fosse riuscito ( e siete sicuro che nn vi è effettivam riuscito?) a fare quello che voleva fare sarebbe stato ( o è stato?) a discapito di tutti i fessi che consegnano il cellulare ricordandosi quanti ne hanno e che nn si puo portare alcun dispositivo elettronico... | |
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Da: Daniele | 17/10/2010 23:47:16 |
In effetti avrebbero dovuto espellerlo, come hanno, giustamente, fatto con quei 4 cui hanno trovato delle fotocopie rimpicciolite...è che i controlli sono stati fatti ad minchiam: se fossero stati bene un buon quarto di quelli che c'erano in quell'aula se ne sarebbero dovuti andare a casa...stavano più attenti a rompere le bip a chi cercava di fumare una sigaretta in bagno (anche se ammetto che questa critica è interessata visto il mio tabagismo :) ) che non ad andare a stanare chi aveva libri fotocopiati, marchingegni elettronici vari ecc ecc...alla fine i "fessi" che si sono comportati rettamente e senza imbrogliare la prenderanno come al solito in quel posto temo :( | |
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Da: banana joe | 17/10/2010 23:49:59 |
Da domani la commissione riprendera' a correggere i compiti scritti. Chissa'. Che pauraaaaa! | |
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Da: x tutti RISULTATI | 17/10/2010 23:56:42 |
l'anno scorso i risultati si seppero 27-28, non prima. chi parla del 22 dice cavolate cmq credo che quest'anno dovendo correggere meno compiti (soprattutto se è vero che hanno fatto strage con primo compito corretto, cioè penale) i risultati dovrebbero essere disponibili prima notte a tutti p.s. a proposito del ragazzo scoperto con cell qualcuno sa chi sia? giusto per controllare alla fine se risulterà tra i vincitori..... GRAZIE | |
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Da: ecco il tema di amministrativo... | 18/10/2010 09:13:59 |
La Patologia del provvedimento amm. e i vizi non invalidanti ex l'art. 21 OCTIES, COMMA 2. 1. Lâart. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 nel quadro della disciplina generale sulla invalidità dellâatto amministrativo Un qualsiasi tentativo di ricostruzione sistematica della disciplina contenuta nellâart. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 non può che prendere le mosse da una constatazione di matrice storica, prima che giuridica: in sede di complessiva riforma della legge generale sul procedimento amministrativo, allorquando si apprestava ad introdurre una disciplina organica dellâinvalidità dellâatto amministrativo, codificando i vizi tradizionali di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza (art. 21 octies, comma 1) e tipizzando la categoria della nullità (art. 21 septies), il legislatore ha avvertito il bisogno di porre taluni limiti allâeffetto invalidante, preservando lâatto, e la sua efficacia, a fronte di specifiche categorie di violazioni di legge. Ne è scaturita una disposizione normativa complessa, nella quale compaiono due distinti precetti, lâuno genericamente dedicato ai c.d. vizi formali e procedimentali, lâaltro a quel particolare vizio procedimentale costituito dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990). Più in particolare, i due precetti recitano: 1) >; 2) >. I rapporti tra i due precetti legislativi, sui quali ci si soffermerà nel prosieguo, costituiscono soltanto uno dei tanti filoni di indagine sui quali si è misurata lâelaborazione giurisprudenziale in circa un triennio dallâentrata in vigore dellâart. 21 octies, senza pervenire, ad oggi, a soluzioni unanimemente condivise e pacificamente ritenute appaganti. La presente relazione intende fornire un non esaustivo spaccato del diritto vivente formatosi sulla innovativa disposizione, con esclusione delle specifiche questioni sorte in tema di riparto dellâonere della prova tra le parti processuali, alle quali è dedicata unâapposita relazione nellâambito di questo corso. 2. I precedenti: lâart. 46 della legge tedesca sul procedimento amministrativo Eâ piuttosto ricorrente lâaffermazione che lâart. 21 octies, comma 2, trovi un precedente diretto nellâart. 46 della legge tedesca sul procedimento amministrativo (VwVfG)[1], nel testo antecedente alla riformulazione compiuta nel 1996. Per tale disposizione legislativa, non poteva essere annullato il provvedimento amministrativo affetto da vizi derivanti da violazioni relative alla forma, al procedimento ed alla competenza territoriale, laddove >. Con la riformulazione la norma è stata limitata nel suo originario ambito applicativo, stabilendosi che lâannullamento è escluso >. Proprio la riproduzione nellâordinamento nazionale di una disposizione forgiata nellâambito di un diverso sistema di giustizia amministrativa, ha sollecitato un triplice ordine di critiche: a) il giudice amministrativo italiano non possiederebbe quei poteri, riconosciuti ai giudici tedeschi, che soltanto consentono un sindacato intenso sullâesercizio del potere discrezionale dellâamministrazione e permettono allâorgano giudicante di ripercorrere le tappe del procedimento amministrativo alla ricerca dellâunica decisione corretta sul piano sostanziale[2]; b) nel nostro diritto processuale amministrativo non esisterebbe alcuna norma â" paragonabile allâart. 80, comma 1, della legge tedesca sul procedimento amministrativo â" che permetta al ricorrente di ottenere il rimborso dalla pubblica amministrazione delle spese affrontate per la difesa nel processo, a fronte del mancato accoglimento del ricorso a causa della natura procedimentale o formale dei vizi denunciati[3]; c) con la trasposizione della norma il legislatore italiano avrebbe ignorato le ampie critiche mosse dalla dottrina tedesca allâindirizzo di una disposizione che lasciava troppo spazio allâinterpretazione giurisprudenziale, minando alla radice la certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico[4]. 3. Segue: le tendenze giurisprudenziali pregresse su > e vizi > Pur riscontrando lâassenza nel panorama normativo antecedente la novella della legge n. 241/1990 introdotta con la legge n. 15/2005 di una regola o principio che permettesse di distinguere i vari vizi dellâatto amministrativo in funzione della validità â" invalidità di questâultimo, una parte della dottrina ha preferito ugualmente volgere lo sguardo allâesperienza nazionale per inquadrare sul piano sistematico lâart. 21 octies, comma 2. Per tale via, precedenti significativi sono stati rinvenuti nellâelaborazione giurisprudenziale della categoria della irregolarità dellâatto amministrativo, nonché della contrapposizione tra vizi formali e sostanziali[5]. Sotto il primo profilo, assumerebbero rilievo tutte quelle ipotesi, individuate dai giudici amministrativi, in cui il vizio riscontrato nellâatto non assumerebbe capacità invalidante, in quanto la norma nella specie violata dallâamministrazione non sarebbe stata posta a salvaguardia della correttezza del processo decisionale, bensì di interessi diversi e di rango secondario. La categoria della irregolarità segnerebbe il confine tra due categorie di regole dellâazione amministrativa: regole poste a garanzia della correttezza della decisione scolpita nel provvedimento e quelle irrilevanti a questâultimo fine. Solo le prime, in caso di violazione, darebbero luogo alla invalidità del provvedimento, mentre le seconde non sarebbero capaci di un simile effetto invalidante, ma troverebbero altre risposte nellâambito dellâordinamento. Esemplifica la tendenza pretoria lâorientamento formatosi in ordine allâart. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, con riferimento ai provvedimenti privi dellâobbligatoria indicazione del termine e dellâautorità cui ricorrere. Per un indirizzo affatto consolidato, lâomessa indicazione configura una mera irregolarità, non influendo sulla cura dellâinteresse pubblico cui è preordinato il provvedimento, di talché â" nel concorso di altre significative circostanze - può autorizzare la concessione del beneficio della rimessione in termini[6]. Eâ importante segnalare che, nellâottica riferita, la valutazione in ordine alla non incidenza del vizio sulla validità dellâatto è compiuta in astratto, esaminando la norma disattesa ed accertando ex ante lâinsussistenza di alcun collegamento teleologico tra questâultima ed il contenuto dispositivo del provvedimento. La distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali trova diretti addentellati nellâevoluzione giurisprudenziale, anche antecedente alla legge n. 241/1990, concernente lâesecuzione del giudicato e la sanatoria degli atti invalidi. Sul primo versante, alla distinzione si richiama la giurisprudenza per ammettere la legittima reiterazione dellâatto annullato per vizi formali; sul secondo versante, si è predicato che lâamministrazione possa sanare i propri atti illegittimi, confermandone lâefficacia sin dallâoriginaria emanazione, soltanto a fronte di vizi formali, mai per vizi sostanziali. Ma la distinzione emerge anche da pronunce di matrice processuale, che si inseriscono nel noto filone connotato da una graduale dequotazione delle censure di matrice formale nel giudizio amministrativo. Trattasi dellâindirizzo, testimoniato dal contenzioso in materia di dinieghi di titoli edilizi, in base al quale deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse il gravame fondato esclusivamente su censure formali, giacché lâamministrazione rimarrebbe comunque libera di reiterare il diniego, negando per la seconda volta lâutilità agognata dal ricorrente. 4. Il dibattito sulla natura processuale o sostanziale dellâart. 21 octies, comma 2. In assenza di una disciplina transitoria, sin dallâentrata in vigore dellâart. 21 octies, comma 2, il dibattito si è accentrato sulla natura processuale o sostanziale della disposizione, e ciò al fine di delimitarne dal punto di vista temporale lâambito applicativo. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento a tuttâoggi di gran lunga maggioritario[7], ha sostenuto la natura processuale della disposizione, facendo discendere da detto inquadramento una serie di corollari, e segnatamente: - la disposizione non si occupa della disciplina sostanziale dellâatto amministrativo, il quale rimane invalido, ma esclusivamente della sanzione dellâannullamento, che rimane in concreto esclusa; - la disposizione è rivolta al giudice e non allâamministrazione, di talché il suo naturale terreno di elezione è il processo amministrativo, nel corso del quale essa può trovare compiuta attuazione; - la disposizione non preclude, quindi, lâannullamento in autotutela, né la disapplicazione da parte del giudice ordinario, e non è ostativa al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo; - la disposizione si applica anche ad atti perfezionatisi prima dellâ8 marzo 2005 (data di entrata in vigore dellâart. 21 octies), nei giudizi definiti dopo tale ultima data[8]; - la disposizione assume carattere eccezionale, in quanto derogatoria rispetto alla regola dellâannullabilità degli atti amministrativi viziati da violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza; - la disposizione configura esercizio del potere legislativo esclusivo dello Stato nella materia âgiustizia amministrativaâ, di talché non può essere modificata o derogata con interventi legislativi regionali[9]. Ulteriore corollario, di particolare importanza per le sorti del giudizio amministrativo, concerne il tipo di pronuncia adottabile dal giudicante allâesito dellâaccertamento imposto dallâart. 21 octies, comma 2: una pronuncia di rito e non di merito, trattandosi di rilevare lâassenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare un giudizio dal quale non può trarre alcuna utilità. In entrambe le ipotesi disciplinate dalle distinte disposizioni contenute nel comma 2, lâaccertamento giudiziale della correttezza del contenuto del provvedimento (contenuto, pertanto, non suscettibile di modificazione in sede di rinnovazione dellâazione amministrativa) imporrebbe una pronuncia di inammissibilità del gravame[10]. Lâorientamento sopra esposto trova argomenti di tipo letterale, sistematico e teleologico. Sul piano letterale, sembrano deporre univocamente per la natura processuale della disposizione la formula negativa > usata in entrambi periodi del comma 2, nonché il richiamo â" nel secondo periodo â" alla dimostrazione >, ad opera dellâamministrazione resistente, che il contenuto non poteva essere diverso. Entrambi gli argomenti letterali spingono nel senso che lâambito applicativo della norma è limitato al processo ed alla peculiare reazione dellâordinamento a fronte di atti invalidi costituta dallâannullamento giudiziale. Sul piano sistematico, un argomento è stato rinvenuto nel contenuto dellâart. 21 nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 che, nel disciplinare lâannullamento dâufficio, richiama lâintero articolo 21 octies (e non il solo comma 1), sì da lasciare intendere che il provvedimento non annullabile in sede giurisdizionale ai sensi del comma 2, è comunque suscettibile di annullamento in sede di autotutela. Sul piano teleologico, si evidenzia che la ratio della disposizione non è di compiere una sanatoria generalizzata del provvedimento amministrativo viziato da profili di violazione di legge, bensì di articolare e graduare il sistema sanzionatorio alla effettiva natura del vizio riscontrato in concreto, nonché alla pretesa sostanziale azionata in giudizio. Su questo versante, lâart. 21 octies, comma 2, confermerebbe, anche nellâambito del diritto pubblico (come avviene da tempo nellâambito del diritto privato)[11], la necessità di distinguere tra > e >: le prime funzionali alla disciplina della validità dellâatto; le seconde, funzionali ad una qualificazione in termini di illiceità della sola condotta umana e neutrali ai fini della disciplina dellâatto. Alle due categorie di regole conseguirebbero sanzioni di tipo diverso: la nullità â" annullabilità dellâatto; la responsabilità dellâautore della condotta illecita. Traslando i superiori principi privatistici alla materia di nostro più stretto interesse, lâart. 21 octies, comma 2, testimonierebbe che anche nel diritto pubblico a fronte della violazione di particolari regole di condotta (segnatamente le regole procedimentali e formali), la risposta dellâordinamento si registra non sul piano dellâannullamento giurisdizionale dellâatto, bensì nelle sedi più appropriate dei rimedi amministrativi e della responsabilità dellâautore della violazione. 5. Segue: la tesi minoritaria della natura sostanziale dellâart. 21 octies, comma 2. Allâopposta conclusione della natura sostanziale dellâart. 21 octies, comma 2, è pervenuta la V Sezione del Consiglio di Stato, sviluppando ragionate argomentazioni a confutazione di quelle precedentemente spese a sostegno della tesi processualistica[12]. Sinteticamente, ad avviso dei Giudici di Palazzo Spada, a favore della natura sostanziale depongono: - la collocazione della disposizione nellâambito della legge generale sul procedimento amministrativo e, segnatamente, subito dopo la disciplina dei vizi dellâatto amministrativo (art. 21 octies, comma 1); - la volontà legislativa, resa evidente, dal contenitore prescelto, di trasporre sul piano del diritto sostanziale quanto già previsto dalle disposizioni processuali contenute negli artt. 26 del T.U.L.C.D.S. e 3 della legge istitutiva dei T.A.R.; - la formula negativa > non può essere sopravvalutata, in quanto il precetto normativo, seppure in forma negativa, delimita lâambito applicativo del concetto di annullabilità sostanziale descritto al precedente comma 1; - il richiamo contento nellâart. 21 nonies allâintero art. 21 octies non depone per la natura processuale di questâultima, in quanto deve ritenersi annullabile in autotutela soltanto il provvedimento che non ricade nellâambito applicativo dellâart. 21 octies, comma 2; - la tesi della natura sostanziale non è smentita dalla formulazione dei due periodi dellâart. 21 octies, comma 2, la quale richiama lâesito di un accertamento giudiziale e, pertanto, sembra descrivere, secondo un modello di sanatoria, un evento sopravvenuto rispetto allâemanazione dellâatto amministrativo, in quanto >; - né a conclusione opposta conduce rilevare che la norma contenga regole â" di matrice apparentemente processuale - di accertamento dei fatti da parte del giudice, giacché le regole di ripartizione dellâonere di allegazione e di prova dei fatti non assumono, per orientamento costante della Cassazione civile, natura processuale, ma sostanziale, come è facilmente desumibile dalla collocazione nel codice civile degli artt. 2697 ss. Di qui lâesito interpretativo che lâart. 21 octies, comma 2, >, e che essa non assurge a >, risultando, pertanto, inapplicabile nei riguardi di provvedimenti perfezionatisi prima dellâentrata in vigore della legge n. 15/2005. Gli argomenti che precedono sono stati raccolti con favore e sviluppati da una parte della dottrina, la quale ha evidenziato come il legislatore abbia inteso ridurre le possibilità di annullamento del provvedimento attraverso una disciplina che mette a fuoco i vizi di questâultimo: in sintesi, è da una specifica disciplina dei vizi, e dei loro caratteri, che scaturisce la restrizione del rimedio caducatorio. In presenza di una disciplina sulla qualità dellâatto e di una selezione dei vizi non invalidanti da quelli invalidanti, si imporrebbe lâinquadramento della disposizione tra quelle tese a regolare sul piano sostanziale la maggiore o minore aderenza dellâatto al paradigma legale di riferimento[13]. 6. La struttura dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo. Focalizzando lâattenzione sullâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, la fattispecie descritta dal legislatore, la cui ricorrenza impedisce lâannullamento del provvedimento amministrativo, ruota attorno ai seguenti elementi tipizzanti: - il provvedimento deve essere stato adottato >; - il provvedimento deve avere >; - deve essere >. Se ne desume la complessità della fattispecie legislativa, la quale chiama il giudice amministrativo ad un accertamento altrettanto complesso, giacché lâassenza di uno solo degli elementi tipizzanti impedisce lâoperatività della norma, lasciando, quindi, persistere il potere giudiziale di annullamento. 6.1. La controversa nozione di vizio formale e procedimentale La nozione di vizio formale o procedimentale ha polarizzato lâattenzione della giurisprudenza amministrativa sin dallâentrata in vigore della legge n. 15/2005, anzi può dirsi che proprio su questo terreno si sono registrate le maggiori difficoltà di delimitazione dellâambito applicativo della disposizione. Tali difficoltà sono state rese ancora più evidenti dalla contemporanea comparsa di altre norme della legge n. 241/1990, le quali sembrano avere ambiti applicativi parzialmente coincidenti con quello dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo. Può quivi farsi riferimento allâart. 21 septies, comma 1, il quale qualifica nullo il provvedimento amministrativo mancante di un elemento essenziale, lasciando intendere che possa trattarsi anche di un requisito formale. Ne consegue la necessità di distinguere, a fronte della violazione di norme sulla forma degli atti, tra forme necessarie, che assurgono ad elementi essenziali ai sensi dellâart. 21 septies, ed inducono la nullità radicale, ed altri requisiti di forma, i quali, nel concorso degli altri elementi dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, non permettono neppure lâannullamento[14]. Una scorsa ai repertori dimostra che la giurisprudenza amministrativa ha seguito in subiecta materia un duplice atteggiamento: su di un piano generale e delle affermazioni di principio, identifica i vizi formali con la violazione delle norme che impongono > ed i vizi procedimentali con la violazione delle norme >[15], ovvero utilizza il criterio residuale, attribuendo carattere formale a qualsiasi vizio >[16]; sul piano più strettamente operativo e delle rationes decidendi manifesta dubbi in ordine alla riconducibilità alla nozione legislativa di specifici vizi del provvedimento amministrativo. Detto atteggiamento è esemplificato dagli orientamenti manifestatisi con riferimento ai vizi di omessa motivazione ed incompetenza. 6.2. Difetto di motivazione e divieto di integrazione postuma. A circa un triennio dallâentrata in vigore dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, è ormai dominante lâorientamento che riconduce tra i vizi di forma il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo, in tutte le sue possibili manifestazioni ai sensi dellâart. 3 della legge n. 241/1990. A tale conclusione si perviene facilmente sul presupposto della natura generale della previsione dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, e delle rationes ad esso sottese, che verrebbero palesemente eluse ove si permettesse lâannullamento per difetto di motivazione a fronte di motivi sostanziali ostativi allâadozione di un diverso contenuto dispositivo. Le incertezze manifestate nei primi mesi di applicazione della disposizione[17], sono state definitivamente superate nelle pronunce successive, le quali si sono assestate sulle seguenti massime: - la violazione dellâart. 3 della legge n. 241/1990 configura vizio di forma ai sensi dellâart. 21 octies, comma 2; - per effetto della menzionata previsione legislativa, che ha fatto seguito alla generalizzazione dellâistituto dei motivi aggiunti, è stato attenuato[18], ovvero è addirittura venuto definitivamente meno[19], il tradizionale divieto di integrazione postuma della motivazione in giudizio, di talché, da un lato, lâamministrazione può sempre addurre nuovi argomenti a sostegno del provvedimento oggetto di gravame giurisdizionale, dallâaltro il ricorrente può proporre motivi aggiunti per censurare gli argomenti la cui conoscenza sia sopravvenuta rispetto allâinstaurazione del giudizio. In qualche pronuncia, resa in materia di diniego di permesso di costruire, i giudici amministrativi, anche in assenza di unâattività di integrazione postuma da parte dellâamministrazione resistente, si sono spinti sino al punto di sostituire la motivazione del provvedimento impugnato, con quella desunta dagli atti di giudizio, a testimonianza della radicale incidenza della disposizione legislativa sullâoggetto del giudizio amministrativo, non più limitato allo scrutinio delle specifiche censure formulate con lâatto di gravame, ma esteso al rapporto complessivo tra privato e pubblica amministrazione[20]. In altre pronunce, ricadenti sempre in materia edilizia, i giudicanti sono giunti finanche a âricercareâ la motivazione postuma del provvedimento amministrativo, esercitando officiosamente poteri istruttori[21]. 6.3 Incompetenza e vizi procedimentali Divergenze si registrano in ordine alla sussumibilità sotto lâegida dei vizi procedimentali del vizio di incompetenza relativa, espressamente enunciato tra i vizi invalidanti dallâart. 21 octies, comma 1, della legge n. 241/1990. Sul punto si registrano due opposti orientamenti. Il primo, favorevole alla equazione incompetenza â" vizio di procedimento, prende le mosse dalla natura delle norme legislative attributive della competenza, le quali sono funzionali allâindividuazione della componente organizzativa deputata ad adottare la determinazione conclusiva del procedimento. Di qui la conclusione che le norme attributive della competenza assurgono a norme procedimentali, ed anzi sono le principali norme sul procedimento, avendo come scopo di fissare una componente essenziale della disciplina del procedimento amministrativo[22]. Alla medesima conclusione può pervenirsi mediante percorso alternativo, riconducendo â" in unâottica comunitaria - alla nozione di vizio âformaleâ qualsiasi violazione formale che non incide sulla sostanza della decisione amministrativa: poiché la competenza, per definizione, non incide sulla sostanza della decisione adottata dallâorgano (incompetente), essa dovrebbe essere attratta nellâalveo applicativo dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo[23]. Il secondo, ad oggi maggioritario, patrocina la conclusione negativa, con argomenti di tipo letterale, sistematico e teleologico[24]. In favore di questâultima conclusione depongono: - la tradizionale tripartizione tra vizi di violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza scolpita nel primo comma dellâart. 21 octies, lascia intendere che il legislatore ha voluto distinguere lâincompetenza dalla violazione di legge e ricondurre a questâultima categoria i vizi di forma e procedimento; - la mancata menzione dellâincompetenza nel comma 2 dellâart. 21 octies conferma la predetta voluntas legis; - la persistente vigenza dellâart. 26, comma 2, della legge n. 1034/1971, secondo cui lâannullamento per incompetenza determina lâimmediata rimessione dellâaffare allâautorità competente, esclude che il giudice amministrativo possa valutare la correttezza sostanziale del contenuto dispositivo del provvedimento impugnato. 6.4 Natura vincolata del provvedimento amministrativo Aver ricondotto il requisito della natura vincolata del provvedimento tra quelli costitutivi della fattispecie normativa, sottende una chiara e preliminare scelta ermeneutica: esso non configura uno strumento di verifica della conformità sostanziale dellâatto e non si collocherebbe, pertanto, sul piano dellâespressione del giudizio di adeguatezza del contenuto dispositivo. Di qui un ostacolo insormontabile allâapplicazione dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, agli atti discrezionali[25]. A questa conclusione giunge la giurisprudenza amministrativa, talvolta argomentando dallo stretto legame esistente tra natura vincolata e accertamento giudiziale in ordine al contenuto sostanziale del provvedimento. In alcune pronunce si legge che >[26]. Eâ, comunque, innegabile che la nozione di provvedimento > recepita dalla disposizione legislativa radica poche certezze e suscita molti dubbi. Il problema è originato dal concetto di vincolo, per sua natura dinamico e non statico, nonché dai numerosi profili e graduazioni che il vincolo può assumere (an, quid, quomodo, quando). Le poche certezze riguardano i provvedimenti totalmente vincolati per espressa previsione legislativa, sicuramente ascritti allâambito applicativo della disposizione. Senza altrettanta certezza, può logicamente farsi rientrare nella nozione normativa il c.d. autovincolo, ovvero i casi in cui lâamministrazione, emanando un atto regolamentare o generale (es. bando di gara o concorso), abbia consumato la propria discrezionalità, imponendosi delle regole per il futuro esercizio del potere. Alla medesima conclusione può pervenirsi con riferimento alla conclusione di un accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990. I dubbi sono suscitati da alcuni orientamenti giurisprudenziali progressisti che hanno ricondotto nellâalveo della norma provvedimenti che presentino >[27] ovvero che, estendendo > la nozione di vizio formale e procedimentale anche alle >, hanno riferito il vincolo non al provvedimento, ma alla natura delle prescrizioni concretamente violate dallâamministrazione[28]. Ulteriori dubbi attingono le ipotesi in cui, a fronte di provvedimenti originariamente discrezionali, il vizio formale o procedimentale si verifica quando il procedimento abbia ormai raggiunto un notevole sviluppo, per cui lâistruttoria sia stata conclusa. Quivi, il vizio non intacca lâesercizio della discrezionalità, di talché taluno ha proposto di applicare lâart. 21 octies, comma 2, primo periodo[29]. 6.5 Accertamento giudiziale e regola dellâevidenza Il terzo elemento tipizzante la previsione dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo attiene anzitutto allâaccertamento giudiziale: la formula usata richiede che sia > lâimmodificabilità del contenuto dispositivo del provvedimento. Dalla norma è possibile desumere quale sia il punto di equilibrio raggiunto dal legislatore nel porre la regola della salvezza del provvedimento viziato sul piano formale o procedimentale: dovendosi accertare se lo specifico vizio abbia avuto o meno efficacia causale sul contenuto del provvedimento, poiché soltanto lâaccertamento positivo apre le porte allâannullamento giurisdizionale, la scelta del legislatore è stata duplice: da un lato, si riconosce al giudice un potere officioso di accertamento di detta efficacia causale[30]; dallâaltro, si restringe significativamente lâesercizio del predetto potere, imponendosi la regola dellâevidenza. Per dirlo con le parole di un autore[31], la norma presuppone una presunzione iuris tantum di efficienza causale della violazione formale e procedimentale sul contenuto sostanziale del provvedimento, che può essere vinta soltanto da una situazione di assoluta > risultante dagli atti del giudizio. La giurisprudenza ha tradotto la lettera della norma nel senso che lâaccertamento >[32]. Ma, ancora una volta, i repertori non evidenziano sul punto indirizzi univoci, giacché si registrano pronunce che sembrano legittimare, nellâottica di fornire massima attuazione allâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, un potere officioso di indagine del giudice amministrativo, il quale è autorizzato a sollecitare la pubblica amministrazione, eventualmente inerte, a riversare negli atti del giudizio la documentazione attestante la correttezza sostanziale del contenuto dispositivo del provvedimento gravato[33]. In sintesi, secondo detto approccio ermeneutico, avremmo due possibili ipotesi di evidenza, entrambe riconducili nellâalveo applicativo della disposizione normativa: lâuna, per così dire, âspontaneaâ, discendente dalla normale attività processuale delle parti; lâaltra, per così dire, âprovocataâ dallâattività istruttoria e di impulso del giudice amministrativo. Tale ultimo approccio mi pare degno di approfondimento: la ratio legis passa per lâaccertamento dellâefficacia causale del vizio formale e procedimentale sul contenuto dispositivo del provvedimento; la regola dellâevidenza vuole che la conformità sostanziale risulti âpaleseâ; ciò comporta una chiara dilatazione dei poteri di accertamento, e nel contempo, istruttori, del giudice amministrativo, che (non deve, ma) può attivarsi per acquisire al processo atti e documenti utili ai fini della verifica di conformità sostanziale. In sintesi: a me pare che il legislatore si disinteressi del mezzo attraverso cui si forma la situazione di evidenza; ciò può avvenire in virtù di esclusiva attività probatoria delle parti ovvero di questâultima congiunta ad attività istruttoria disposta dal giudicante. Ciò che rileva è il risultato nel processo, nel quale deve essere âpaleseâ lâirrilevanza causale del vizio formale o procedimentale. 6.6 Segue: Poteri giudiziali di accertamento e âricaduteâ sullâoggetto del processo amministrativo Dinanzi alla generalità della previsione normativa dellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo, ed al potenziamento dei poteri di accertamento del giudice amministrativo da essa indotto, mi pare sia difficile ignorare le ricadute sullâoggetto del processo. Non rappresenta certo una novità la graduale trasformazione del processo amministrativo, da processo âsullâattoâ a processo âsul rapportoâ. Detta tendenza, sovente accostata ad importanti novità legislative succedutesi negli ultimi anni (es. risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, nuovo rito del silenzio, potenziamento degli strumenti istruttori), mi pare trovi ulteriore conferma nellâart. 21 octies, comma 2, primo periodo. Tale opinione sembra condivisa da gran parte della giurisprudenza amministrativa di prime cure, nelle cui pronunce è ormai possibile leggere che >[34]. La medesima giurisprudenza esclude che analoghe conclusioni possano essere raggiunte con riferimento al secondo periodo del comma 2 dellâart. 21 octies, e segnatamente con riguardo a giudizi su provvedimenti discrezionali. Tale asserzione, più che nella diversa formulazione della norma, sembra trovare origine nella tradizionale impossibilità di un sindacato giudiziale su atti espressione di discrezionalità amministrativa, da cui discende, quale corollario, la difficoltà di accertamento in ordine alla pretesa sostanziale del privato. Sulla correttezza di una simile asserzione nutro qualche dubbio, in quanto â" al di là delle differenze strutturali esistenti tra le due disposizioni â" lâoggetto del giudizio, in entrambi i casi, riguarda lâimmutabilità della decisione sostanziale adottata dallâamministrazione. 7. Lâart. 21 octies, comma 2, secondo periodo: il regime ânon invalidanteâ del vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento. La disposizione contenuta nellâart. 21 octies, comma 2, secondo periodo, si distingue da quella del primo periodo, per i seguenti caratteri: - si riferisce esclusivamente ad uno specifico vizio procedimentale, e segnatamente alla omessa comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. n. 241/1990) - non contiene alcun richiamo ai provvedimenti vincolati; - lâimpossibilità di annullamento del provvedimento risponde ad una dinamica processuale ben precisa, laddove è posto a carico dellâamministrazione lâonere di dimostrare in giudizio la correttezza sostanziale del provvedimento; - non richiama il âcontenuto dispositivoâ del provvedimento, bensì il âcontenutoâ tout court. Se si esclude ogni rilevanza, come mi pare debba essere fatto, di questâultima differenza terminologica, dovuta alla diversa origine delle due disposizioni (lâuna presente nellâoriginario disegno di legge, lâaltra aggiunta durante il cammino parlamentare), e rinviando per gli aspetti concernenti lâonere della prova allâapposita relazione, ci si può soffermare sugli altri caratteri tipizzanti nonché sui rapporti tra le due disposizioni contenute nel secondo comma dellâart. 21 octies. 7.1 La dibattuta relazione tra norme, tra rapporto di specialità e applicazione concorrente Raggruppando, in unâottica esemplificatrice, la molteplicità di opinioni espresse[35], è possibile isolare due possibili chiavi di lettura: a) quella che riconduce al rapporto di specialità la relazione intercorrente tra le due disposizioni, con la conseguenza che la seconda delimiterebbe lâambito applicativo della prima, ritagliando allâinterno della categoria delle violazioni procedimentali, la specifica violazione dellâart. 7 della legge n. 241/1990. Con lâulteriore conseguenza di escludere in radice la possibilità di applicazione della norma ai provvedimenti discrezionali[36]. Di tale opinione sono state forgiate due varianti: i) lâuna, qualificabile in termini di âspecialità assolutaâ, patrocina lâesclusiva applicazione in caso di omessa comunicazione di avvio del procedimento, del secondo periodo; ii) lâaltra, qualificabile in termine di âspecialità concorrenteâ, autorizza una applicazione concorrente dei due periodi, a seconda che sia o meno âpaleseâ che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; b) quella che attribuisce alle due disposizioni assoluta autonomia e distinto ambito applicativo, pur riconoscendo possibili sovrapposizioni. Tale ultima tesi prende le mosse dallâavverbio âcomunqueâ contenuto nella seconda disposizione, inteso (non senza qualche forzatura) come âin ogni casoâ, e pertanto riferibile ad una relazione di concorrenza tra norme. Di qui il corollario che lâart. 21 octies, comma 2, secondo periodo è applicabile anche ai provvedimenti discrezionali, non solo a quelli vincolati. La giurisprudenza, predicando formalmente lâesistenza di un rapporto di specialità tra le due disposizioni[37], perviene ugualmente a patrocinarne unâapplicazione concorrente, individuando nella natura vincolata o discrezionale del provvedimento oggetto di gravame lâelemento di discrimine tra le due discipline. In sintesi, a fronte della denuncia del vizio di omessa comunicazione del procedimento, sono ipotizzabili le seguenti ipotesi: 1) se il provvedimento è vincolato, potrà trovare applicazione il primo od il secondo periodo, a seconda che il giudice amministrativo possa o meno rilevare, secondo il canone normativo dellâevidenza, la correttezza sostanziale del contenuto dispositivo; 2) se il provvedimento è discrezionale, potrà trovare applicazione soltanto il secondo periodo[38]. 7.2 Omessa comunicazione di avvio e preavviso di rigetto: il tentativo incompiuto di estensione dellâambito applicativo della previsione normativa I repertori riportano la massima corrente secondo cui lâart. 21 octies, comma 2, primo periodo periodo si applica allo specifico vizio procedimentale della violazione dellâart. 10 bis della legge n. 241/1990, integrato, nei procedimenti ad istanza di parte, dalla omessa comunicazione del preavviso di rigetto[39]. Nei medesimi repertori è possibile rinvenire massime che, sulla base del ragionamento analogico, ritengono lâapplicabilità, a fronte della denuncia del vizio di omesso preavviso di rigetto, della norma dedicata al diverso vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento[40]. Tale indirizzo, il quale coglie nel segno di far sfuggire alla mannaia dellâannullamento giurisdizionale provvedimenti discrezionali non preceduti dal preavviso di rigetto, suscita qualche perplessità, per almeno un triplice ordine di motivi: a) sul piano letterale, la scelta legislativa di ritagliare una norma speciale espressamente dedicata al vizio di violazione dellâart. 7 della legge n. 241/1990, non mi pare possa essere ignorata e superata per il tramite del ragionamento analogico; b) se si segue la tesi, patrocinata in molte pronunce, della natura eccezionale delle due disposizioni contenute nellâart. 21 octies, comma 2, suscettibili di stretta interpretazione, anche in unâottica costituzionalmente orientata (e ciò, al fine di non mortificare oltre modo le possibilità di reazione del privato nei confronti dellâamministrazione)[41], il ragionamento analogico sarebbe in radice escluso (art. 14 disp. prel. c.c.); c) appare peraltro debole il giudizio di equivalenza sotteso al ragionamento analogico giacché sebbene gli artt. 7 e 10 bis contengano disposizioni dedicate alla partecipazione procedimentale, esse riguardano fasi diverse del procedimento amministrativo e perseguono obiettivi non del tutto equivalenti. Mi sembrano, pertanto, più convincenti quelle pronunce che negano recisamente lâestensione della norma specificamente dedicata alla omessa comunicazione di avvio allâipotesi di omesso preavviso di rigetto[42]. 7. La ratio dellâart. 21 octies, comma 2, tra > e logica del >. Nel dibattito sorto per isolare la ratio e lo scopo dellâart. 21 octies, comma 2, nella congerie di opinioni dottrinarie espresse, la giurisprudenza amministrativa, seppure con qualche isolata presa di posizione[43], ha raggiunto le seguenti conclusioni: - la norma non degrada vizi di legittimità a mere irregolarità non vizianti; - la norma non configura fattispecie esimenti, che affrancano ab initio il provvedimento amministrativo dai profili di illegittimità che lo connotano; - la norma incide soltanto sul potere giudiziale di annullamento, mantenendo ferma la formale illegittimità del provvedimento[44]. In favore della mancata degradazione dei vizi di legittimità in mere irregolarità depone univocamente il meccanismo prescelto dal legislatore, di una verifica giudiziale da eseguirsi ex post, ed in concreto, in ordine alla efficacia causale del vizio sulla correttezza sostanziale del contenuto provvedimentale. Ciò segna un evidente solco rispetto agli usuali canoni operativi dellâirregolarità, la quale scaturisce da una valutazione, da compiersi ex ante ed in astratto, delle ricadute del vizio sul provvedimento amministrativo. I lavori parlamentari evidenziano che lâoriginario disegno di legge (illustrato dal suo relatore presso la Camera dei Deputati, On. Bressa) aveva come obiettivo di sancire, sul piano del diritto positivo, lâistituto della irregolarità degli atti amministrativi, ma la versione finale della disposizione conferma la bontà dellâorientamento pretorio. Sulla medesima via, si è escluso che la ragione della portata non invalidante del vizio formale e procedimentale possa essere rinvenuta nellâart. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui >. Il principio del >, applicato da tempo dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, ogni qualvolta il destinatario abbia avuto aliunde notizia della pendenza del procedimento ed abbia conseguentemente potuto esercitare le facoltà riconosciutegli dallâart. 10 della legge n. 241/1990, effettivamente non ricorre nel caso in esame. Ed invero, la norma dellâart. 21 octies, comma 2, non riconosce alcun rilievo allâipotetico raggiungimento dello scopo sotteso alle norme formali e procedimentali violate, in quanto ciò che rileva è la correttezza sostanziale del provvedimento oggetto di gravame. Di qui la massima ormai corrente, alla quale non si può che prestare piena adesione, secondo cui lâart. 21 octies, comma 2, si muove in una logica diversa, che è quella del >[45], non dello scopo della norma violata. In altri termini, la luce del legislatore non si è accesa sulla specifica norma, formale o procedimentale, violata, e sugli obiettivi da questa perseguiti, bensì sullâazione amministrativa complessivamente considerata: se lâamministrazione ha agito bene, sul piano sostanziale, attribuendo o negando il bene della vita agognato dal destinatario dellâazione amministrativa, il provvedimento sfugge alla sanzione dellâannullamento. 8. Vizi non invalidanti e tutela del destinatario: profili di illegittimità costituzionale e comunitaria La fotografia del percorso seguito dai giudici amministrativi nei primi anni di applicazione dellâart. 21 octies, comma 2, permette una breve riflessione in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale e comunitaria con insistenza sollevati dalla dottrina[46]. Tali dubbi si accentrano sullâargomento che sarebbe incompatibile con gli artt. 24 e 113, commi 2 e 3 della Costituzione una disciplina che, facendo venire meno lâordinaria tutela di annullamento, non si è curata di predisporre adeguate misure alternative per il destinatario del provvedimento amministrativo. I dubbi troverebbero conferma negli indirizzi giurisprudenziali che non riconoscono il risarcimento del danno a fronte di provvedimenti affetti da vizi non invalidanti e che dispongono la compensazione delle spese allâesito del giudizio definito ai sensi dellâart. 21 octies, comma 2. Sul versante comunitario, i dubbi riguarderebbero il raffronto tra lâart. 21 octies, comma 2, ed il principio di buona amministrazione, enunciato dellâart. 41 della Carta Europea dei Diritti di Nizza e confluito nellâart. II-101 della Costituzione europea. Tale principio è stato oggetto di elaborazione da parte della giurisprudenza comunitaria, la quale ha ravvisato nel rispetto delle garanzie procedimentali il segno dellâapplicazione del principio stesso. Di qui la conclusione che, quanto meno con riguardo a fattispecie comunitariamente rilevanti, lâart. 21 octies, comma 2, nella misura in cui rinnega garanzie riconosciute dal diritto comunitario, e fatte quivi assurgere a veri e propri diritti, dovrebbe essere disapplicato dal giudice nazionale. A me pare, senza volere in questa sede esaurire gli argomenti, che tali dubbi possano essere sciolti in favore della legittimità della norma, giacché: a) essa può favorire il destinatario dellâazione amministrativa, evitandogli inutili vittorie dinanzi al giudice amministrativo, che non si traducono, in sede di rinnovazione dellâazione, nel riconoscimento dellâutilità agognata; b) la prospettiva accolta della persistente illegittimità del provvedimento lascia aperta la porta, almeno sul piano teorico, allâazione risarcitoria, ove soltanto la giurisprudenza amministrativa si decida a recidere quel legame, sempre più discusso presso gli amministrativisti, tra fondatezza della pretesa sostanziale e riconoscimento del ristoro economico[47]; c) sotto il profilo della pronuncia sulle spese, ad evitare il pregiudizio subito dal ricorrente in caso di compensazione, può soccorrere unâapplicazione mirata dellâampio potere discrezionale sul punto riconosciuto ai giudicanti, tenuto conto della persistente illegittimità del provvedimento oggetto di gravame. Ne discende, ma non si tratta di una novità di questi giorni, che graverà sulle spalle del giudice amministrativo trarre dalla norma quelle utilità che indubbiamente è capace di apportare in termini di economicità ed efficacia dellâazione amministrativa, senza mortificare oltre misura i fondamentali diritti di azione e reazione del cittadino nei confronti dei soggetti pubblici. | |
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Da: INSISTENTE.. | 18/10/2010 09:32:12 |
dalla tarda mattinata inizio a chiamare l'ufficio concorsi!! | |
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Da: ... | 18/10/2010 09:32:56 |
per sapere cosa? | |
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Da: mn | 18/10/2010 09:37:09 |
si, in effetti, cosa speri d sapere d lunedì? | |
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Da: ... | 18/10/2010 09:56:16 |
secondo me per i risultati conviene aspettare fino a venerdì.. cmq se qualcuno dovesse chiamare l'ufficio concorsi, si faccia dire "definitivamente" da quale compito hanno iniziato a correggere!! grazie.. | |
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Da: andrea | 18/10/2010 10:18:42 |
qualcuno gentilmente potrebbe postare il numero dell'ufficio concorsi?grazie | |
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Da: notizie? | 18/10/2010 10:51:50 |
ce ne sono? | |
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Da: den | 18/10/2010 10:55:02 |
il numero dovrebbe essere 06/46575036 le ultime due cifre (36) possono essere sostituite con 24 - 25 - 26 Questo, perlomeno, è il num in mio possesso. Qualcuno può dare conferma o smentita? | |
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Da: ... | 18/10/2010 11:02:05 |
confermo il numeri postati.. | |
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Da: sabry | 18/10/2010 11:04:13 |
Chiamato. Sono ancora in correzione. | |
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Da: Valexandros | 18/10/2010 11:07:46 |
Ragazzi io capisco la fretta ma cercate di capire, se l'anno scorso non si sono saputi i risultati prima del 27 perchè quest'anno dovrebbe essere diverso? Tra l'altro c'è chi dice (ma di questo non son sicuro visto che me lo hanno raccontato e io non ci credo molto) che i voti prima li mettono provvisori a matita e poi vedono come sono andate le cose in generale per cambiarli qualora ci siano troppi insufficienti...rilassatevi, cercate di fare qualcos'altro, credetemi l'attesa logora ed io lo so bene ma proprio per questo bisogna evitare di farsi prendere dalla smania di sapere tutto e subito! Tanto se uno passa lo saprà comunque a tempo debito e se non passa idem (tranne per qualcuno che, dicono, lo sa già prima ma su questo non mi pronuncio)! | |
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Da: den | 18/10/2010 11:40:50 |
guarda, per quel che ne so, lo scorso anno i risultati si seppero già a partire da mercoledì 21 ottobre e nel 2009 si presume che le correzioni siano iniziate venerdì 9 ottobre. Ti dirò di più, io (come tante altre persone) sn venuto a conoscenza dell'esito negativo giorno 28 ottobre (quindi, esattamente 7 gg dopo)...molto dipende dalla fortuna che si ha nel beccare la persona disponibile e con gli esiti davanti. Con ciò voglio dire che è sicuramente prematuro chiamare oggi (atteso che, minimo, dovranno passare 10gg) ma, nn credo sia necessario attendere 3 settimane. Mi hanno detto (persone che hanno esercitato l'accesso) che ne correggono una media di 50/60 al giorno.. | |
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Da: per tutti | 18/10/2010 11:48:19 |
Ho appena telefonato all'ufficio concorsi e mi hanno detto a fine mese! | |
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Da: banana joe | 18/10/2010 12:12:12 |
In pochi giorni potrebbe cambiare il destino di molti! Che buffa la vita! | |
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Da: Luca | 18/10/2010 12:22:49 |
Già proprio così... Chissà se chi corregge i nostri temi si rende conto dell'importanza della valutazione che andrà ad assegnare all'elaborato preso in esame e di come questa possa cambiare il destino di una persona... | |
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Da: den | 18/10/2010 12:24:42 |
nn credo che gli importi molto | |
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Da: Daniele | 18/10/2010 12:27:32 |
D'altronde, come diceva il buon vecchio Eraclito, la vita è come un bambino che tira a caso dei dadi...noi (o almeno la maggior parte di noi) abbiamo dato il massimo che si poteva dare studiando e cercando di dare il meglio di che avevamo, ma sarà Ananke (nome greco per la "botta di culo" :) ) a decidere cosa ne sarà di noi...speriamo di farcela colleghi ;) | |
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Da: Daniele | 18/10/2010 12:29:27 |
"il meglio di ciò che avevamo"...scusate il refuso di battitura (lo dico nel caso qualcuno s'attaccasse alla grammatica" | |
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Da: ... | 18/10/2010 12:33:24 |
condivido quanto detto da banana joe.. la vita cambierà per molti.. anzi pochi "fortunati"..... | |
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Da: velvet | 18/10/2010 12:44:08 |
complimenti daniele, la tua cultura classica non può che far piacere. | |
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Da: gianni | 18/10/2010 12:46:26 |
il nome di quello che maneggiava col telefonino con la suoneria degli u2 lo conosco: se passa si pone un problema...anche perchè dalla faccia non mi sembrava giuridicamente molto preparato. | |
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