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Concorso dirigenti scolastici - Aspettando il bando e i quiz
26075 messaggi, letto 468321 volte
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Da: sympa 14/07/2011 11:10:25
Crozzaaa...mi sei di un simpaticooooo.......mi piacerebbe conoscerti meglio......le persone come te fanno venir voglia di prendere la vita con leggerezza, affrontare le cose però con determinazione e senza angustiarsi piùà di tanto.......ragazzi....al lavoro...(ma io per ora nn ho voglia)

Da: .. PRIMAVERA 201214/07/2011 11:14:26
@ crozzaaa

Il CRETINO di ieri che pensa di risolvere tutto spernacchiando, illudendosi pure di essere simpatico, si è rivelato per quello che è.

A quanto pare, è lo stesso poveraccio che ogni tanto si fa vivo nel forum cambiando nick ma rimanendo fedele allo squallore che connota i suoi post.

E, a dispetto di chi strumentalmente, mi accusa di fare "dietrologia" voglio ancora sottolineare che cosa è successo ieri:

1) Il bando di concorso, con annessi e connessi,  è improvvisamente apparso sul sito dell'USR Veneto

2) Altrettanto inopinatamente è scomparso poco dopo (intervento delle "alte sfere" ?)

3) Qualcuno (i soliti noti ?) ha avuto il tempo di scoprirlo e di "giocare " a diffonderlo

Conclusioni:
1) Qualcuno ha immesso in rete il bando (Chi e perchè ?)

2) Qualcun altro (guarda caso) ha avuto il tempo di scoprirlo

3) Nel frattempo, fra la pubblicazione non ufficiale e quella ufficiale, spunta qualche depistatore professionista

Vuoi vedere che anche per le 100 domandine del test preselettivo ci sarà qualcuno che riuscirà a conoscerle prima ?

Comunque, BEN VENGA il tanto sospirato bando e poi....
chi vivrà, vedrà.

Da: M. X.14/07/2011 11:19:51
@ primavera

Già, quello che noti fila liscio.

Anche questo crozzaaa mi puzza di bruciaticcio.

Dalle mie parti si dice "fare lo scemo per non andare in guerra".

Da: Astra01 14/07/2011 11:25:11
x primavera
speriamo succeda la stessa cosa del bando cioè che qualcuno metta le domande sul web!

Da: Crozzaaa14/07/2011 11:46:07
OHHH ragazzi!!!!!!!
Compriamo un bel parafulmini, o cornetto o ferro di cavallo o.. tocchiamoci come si deve, non tanto per 1) 2) 3) e conclusioni 1) 2) 3)
quanto per quel BEN VENGA, come se fino a domani può sempre succedere qualcosa (tsunami, terremoto, guerra nuleare, torri di Bologna, Italia come Grecia, morti e feriti)
e per quel CHI VIVRA'.
OHHHH ragazzi, tocchiamoci!!!!

Da: Anticrozzaaaa14/07/2011 11:51:56
Ohhhhh crozzaaaaaaa
và a cagher !

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: Coccinella 214/07/2011 11:59:22
Ma ... invece di studiare, state a c......giare!!
cmq questo crozzaa mi è simpatico (fino a quando non  lo so) mi ricorda qualche personaggio omerico.

Seguirò il suo consiglio e comprerò la GU in edicola.

Buono studio a tutti.

Da: Crozzaaa14/07/2011 12:16:05
Coccinella coccinella
della scuola saputella
con la barba e con i baffi
ma... sarà una zitella???

Sempre qui a rintuzzare
con la penna a scocciare
molto spesso a litigare.
qualche volta dà notizie
sempre meno va a s.....are.

Da: anne 14/07/2011 12:49:12
scusatem ma la GU è consultabile, ma non scaricabile???

Da: Mininterno.net - Redazione 
Reputazione utente: +910
14/07/2011 13:46:50

Vi chiediamo cortesemente di NON postare qui messaggi riguardanti Dropbox: si finisce, come già accaduto in passato, di riempire il forum di richieste di invito da parte di decine e decine di persone.

E' meglio che qui si continui invece a parlare del concorso.

Per Dropbox vi invitiamo ad aprire una nuova discussione apposita, sempre all'interno della sezione Personale ATA e Concorsi scolastici.

Da: ... PRIMAVERA 201214/07/2011 14:07:38
il testo del bando di concorso è stato inviato da tutti i sindacati ai loro iscritti, via mail, seppur prima della pubblicazione in  G.U., domani 15 luglio.
Che sia sparito dagli USR è abbastanza normale, dato che ancora non è ufficiale......

Da: Crozzaaa14/07/2011 14:09:31
Ohh ragazzi, dico a voi della redazione!!!
ancora a dirci fate così fate colà..

Peggio di sacconi quando non ride!!!

Ps: oh ragazzi!!! Sempre a voi: non mi dite che censurate la satira!!!

Da: forzavicevice 14/07/2011 14:11:55
@redazione
va bene, quando viene aperto il forum sul dropbox, potete almeno riportare il link qui?

Da: ElisabettaL 14/07/2011 14:27:42
Dubbio

Nella secodaria di II° è previsto solo il semiesonero a 40 classi (unica sede) e 32 classi (su + sedi)?

L'esonero non è mai contemplato?
L'esonero, quindi, è previsto solo x primaria e medie/comprensivi?

Grazie a chi vorrà rispondermi

Da: mirabella14/07/2011 14:36:57
L'esonero è previsto anche per le scuole di secondo grado, leggi qui:

...potranno essere disposti esoneri o semi esoneri solo se ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 459 del dpr 297/94: - per la scuola del'infanzia e primaria (solo l'esonero) quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi; - per le scuola di I grado, istituti comprensivi, istituti di secondo grado e istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione, l'esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semi esonero quanto si tratti di istituti o scuole con almeno quaranta classi.

Da: arci14/07/2011 14:39:35
Per la Redazione:
perché non eliminate dal forum i messaggi volgari, pieni di insulti e stupidaggini invece di ammonirci relativamente al dropbox?

Da: ElisabettaL 14/07/2011 14:41:58
x mirabella
ti ringrazio, ora mi riguardo la normativa.

Mi ha fatto venire i dubbi la tabella proposta dal Mariani a p.333 e le relative domande

Da: mirabella14/07/2011 14:45:00
Per ElisabettaL:
tieni presente che sono previste deroghe per istituti funzionanti su più sedi e sedi coordinate. Mi sembra che in questo caso il limite minimo per il semiesonero sia di 35 classi

Da: ...PRIMAVERA 201214/07/2011 14:46:04
Il post delle h 14.07.38 NON è mio ma condivido il contenuto.

Da: presumibile14/07/2011 14:54:58
x ElisabettaL

Bisogna aspettare domani se hanno abrogato il comma 4 e cioè quello che permetteva di ridurre di 1/5 i numeri 80 e 55 (classi ) come ti ha spiegato Mirabella per gli istituto comprensivi che hanno più sedi.
Speriamo nelle deroghe e nella considerazione delle reggenze altrimenti ci saranno scuole senza dirigente e senza vicario.

Da: forzavicevice 14/07/2011 15:18:02
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=32730&action=view

in che punto del bando si dice che la formazione verrà dopo l'immisisone?mi sfugge...

Da: ignazio114/07/2011 15:21:18
x forzavicevice

dovrebbe essere l'art. 16 comma 1

Da: ElisabettaL 14/07/2011 15:21:37
Quindi, se ho capito bene, a tutt'oggi:

Circoli didattici: 1 sola sede >> 80 cl esonero; + sedi 64 classi esonero
(il semiesonero nn è contemplato)

Sec 1°, Comprens, Sec 2°:  1 sola sede>> 55 cl esonero; + sedi >> 44 classi esonero

Sec 1°, Comprens, Sec 2°: 1 sola sede>> 40 classi semiesonero; + sedi> 32 classi semiesonero.

Perché bisogna aspettare domani?
Ho sentito che se ne è parlato in finanziaria ma non ho seguito la cosa

Grazie a tutti

Da: Deniz 6814/07/2011 15:21:55

Anch'io ho letto ieri il bando per ds sull'USR VENETO che ora non c'è più. Scrivono anche che  i sindacati stanno inviando le mails ai loro iscritti, mentre   solo domani dovrebbe uscire la G.U. ma di cosa stiamo parlando?????????????? Il Ds Chiappetta può aver fatto un errore cos' grave da anticipate il bando sul sito del miur Veneto prima ancora della sua pubblicazione ufficiale???????????????

Sarebbe un vero schifo e noi permettiamo una così grave superficialità al Dott. Chiappetta dopo centinaia di leggi sulla trasparenza e sulla legalità che come futuri DS ci propinano di studiare??????????

Da: mirabella14/07/2011 15:30:23
La fuga di notizie sul bando non mi fa presagire assolutamente nulla di buono su questo concorso sulla cui serietà e trasparenza avevo dubbi già da molto tempo. Dovremmo darne comunicazione al dott. Chiappetta

Da: presumibile14/07/2011 15:30:51
x ElisabettaL
Bisogna aspettare domani perchè domani la manovra viene approvata alla camera e diventa definitiva. Qualcosa è stato modificato rispetto all'inizio anche per il settore scolastico, i sindacati spero si siano mossi.

Da: CHIAREZZA14/07/2011 15:31:57
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
1
CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI
SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
SECONDARIA DI SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 10 giugno 1982, n. 349, riguardante l'interpretazione autentica
delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai
concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo e negli enti locali;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,n.184;
VISTA la legge 28 marzo 1991 n. 120 concernente norme a favore dei privi della
vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modifiche e integrazioni, in
particolare l'art.39;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma
dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei;
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
2
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del
Ministro per la Funzione Pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di
laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(L.S.), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22
ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16
marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del
Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione 9 luglio 2009, recante
equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "disposizioni per la formazione
del bilancio annuale dello Stato", in particolare l'articolo 93;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modifiche, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'art. 25;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale";
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305,
Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative
operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e
21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di
protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della
direttiva 2000/78 CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'autonoma Area della
dirigenza scolastica del comparto scuola;
VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n.
246;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche;
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
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3
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140,
concernente "Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
VISTA la legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 64 relativo alle "Disposizioni in
materia di organizzazione scolastica";
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativo all'attuazione della
Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare
l'art. 51;
VISTA la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici articolate
secondo la dimensione regionale;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in ordine al numero dei posti da mettere a
concorso;
TENUTO CONTO della rinnovazione della procedura concorsuale per la Regione
Sicilia di cui al di cui al D.D.G. 22.11.2004 secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 202 del 3
dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2011,
registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2011, con il quale si autorizza questo Ministero,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni ad avviare procedure di reclutamento per dirigenti scolastici
per 2.386 unità;
VISTO il parere espresso dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione
nell'adunanza del 13 luglio 2010 prot. n. MIURAOODGOS.5278, in relazione alla tabella di
valutazione dei titoli di servizio e professionali;
INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;
RITENUTO di dover procedere all'emanazione del bando del concorso per il
reclutamento dei dirigenti scolastici;
D E C R E T A
Art. 1
Concorso e posti
1. In attuazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, è indetto un concorso per
esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica,
di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un
unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello regionale, in relazione all'autorizzazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa, è determinato in
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
4
n. 2.386 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del
presente decreto.
3. Per i posti relativi alle scuole con lingua di insegnamento sloveno riportati nell'allegato
1, il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia-Giulia
provvederà ad indire apposito bando.
Art. 2
Organizzazione del concorso
1. In applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 10 luglio 2008, n. 140, la procedura concorsuale
si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.
2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in particolare, cura l'organizzazione del concorso,
nomina le commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della
procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito al termine delle varie fasi e
procede alle esclusioni previste dall'art. 6.
3. L'Ufficio Scolastico Regionale cura, inoltre, l'organizzazione e lo svolgimento
dell'attività di formazione e tirocinio in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell'Autonomia Scolastica.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione
1. Al concorso di cui all'art. 1 è ammesso a partecipare il personale docente ed educativo
in servizio nelle istituzioni scolastiche statali che sia in possesso della laurea magistrale
o titolo equiparato ovvero di laurea conseguita in base al precedente ordinamento e
che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola.
2. Il servizio effettivamente prestato di cui al precedente comma 1, è valido se effettuato
per almeno 180 giorni per anno scolastico.
3. Si considera valido soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole statali a
partire dalla data di effettiva assunzione nel ruolo docente ed educativo con
esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Non si considera utile il servizio
effettuato nelle istituzioni scolastiche e formative paritarie o legalmente riconosciute o
pareggiate.
4. Sono considerati validi ai fini dell'ammissione al concorso i servizi valutabili a tutti gli
effetti come servizio di ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione.
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II
5
7. L'Ufficio Scolastico Regionale può disporre l'esclusione dei candidati, per carenza di
requisiti, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4
Termine e modalità di presentazione delle domande
1. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale
deve produrre apposita istanza esclusivamente con modalità web conforme al codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le
modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.
Non saranno prese in considerazione istanze presentate con modalità diverse da quella
telematica.
A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata
funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica
alla seconda:
a) registrazione : tale operazione, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può
essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata,
"Istanze on line - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo
Ministero www.istruzione.it a decorrere dal 18 luglio 2011.
Affinché la registrazione sia completata è prevista una fase di riconoscimento fisico
presso una istituzione scolastica oppure un Ufficio Scolastico Regionale o provinciale,
ferma restando la possibilità, per i candidati impossibilitati a presentarsi, di ricorrere
all'istituto della delega;
b) inserimento dell'istanza di partecipazione: detta operazione viene effettuata nella
sezione dedicata, "Istanze on line - accedi ai servizi", che sarà presente sullo stesso
sito a decorrere dal 25 luglio 2011.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, per una sola Regione a
scelta del candidato entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie Speciale -
Concorsi.
Art. 5
Dichiarazioni da formulare nella domanda
1. Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e a pena di esclusione dal concorso:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
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c) la laurea posseduta con l'esatta indicazione dell'Università che l'ha rilasciata,
dell'anno accademico in cui è stata conseguita e del voto riportato;
d) la regione per la quale s'intende partecipare;
e) la cattedra e/o il posto di titolarità;
f) la sede e istituto di titolarità e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati,
utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiché in servizio all'estero o presso
altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di
appartenenza, nonché l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la
data di inizio);
g) la data della prima nomina in ruolo;
h) l'effettiva anzianità di servizio dopo la nomina in ruolo;
i) gli eventuali periodi per i quali è stato adottato un provvedimento interruttivo del
computo dell'effettivo servizio (tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa);
j) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297;
k) di non aver presentato analoga domanda di partecipazione al concorso in altra
regione;
l) di autorizzare l'amministrazione scolastica al trattamento dei dati personali
contenuti nella domanda e dei dati relativi agli esiti delle singole prove ai fini di cui
all'art. 22.
2. Il candidato è, altresì, tenuto a indicare l'indirizzo e-mail presso il quale desidera che
vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancate o inesatte
indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del concorrente.
3. Il candidato portatore di handicap deve specificare l'eventuale ausilio necessario in
relazione al proprio handicap da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di
autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445.
Art. 6
Cause di esclusione dal concorso
1. Non sono ammessi al concorso coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
all'art. 3, comma 1, del presente bando e di quelli generali per l'accesso agli impieghi
civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente e coloro che
hanno presentato domanda di ammissione al concorso per più regioni.
Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
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Art. 7
Commissioni giudicatrici
1. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del dirigente generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente secondo le indicazioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, art. 10 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 211 - Serie generale - del 9 settembre 2008.
2. Le commissioni esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i
candidati superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e
di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere
assegnato un numero di candidati inferiore a 100, ai sensi dell'art.2, comma 7 del
D.P.C.M. 30 maggio 2001 n. 341.
3. Al fine di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne almeno un terzo dei posti
dei componenti delle commissioni esaminatrici deve essere riservato, salvo motivata
impossibilità, alle donne.
Art. 8
Prova preselettiva
1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati che hanno superato la prova
preselettiva a carattere culturale e professionale effettuata mediante la
somministrazione di un test con quesiti a risposta multipla.
2. La prova è diretta all'accertamento del possesso delle conoscenze di base per
l'espletamento della funzione dirigenziale in relazione alle aree tematiche sottoelencate,
ivi comprese quelle sull'uso, a livello avanzato, delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, nonché sull'uso di una lingua straniera, a livello
B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal candidato tra francese,
inglese, tedesco e spagnolo.
3. La prova è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge nella medesima giornata
nelle istituzioni scolastiche individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.
4. Con avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio
Scolastico Regionale competente e sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova è reso noto il diario della prova preselettiva comprensivo del
giorno e dell' ora di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
5. Sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno Ufficio Scolastico Regionale competente sarà
pubblicato l'elenco delle sedi scolastiche disponibili per lo svolgimento della prova con
la ripartizione dei candidati; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
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6. I candidati che non ricevono dall'Ufficio Scolastico Regionale comunicazione di
esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva
secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede
stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal
concorso
7. I candidati portatori di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove di esame con l'uso degli
ausili necessari, devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso
l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare al competente
Ufficio Scolastico Regionale una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine
di concordare con l'Ufficio Scolastico Regionale le modalità di svolgimento della prova.
L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della prova
possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto l'Amministrazione
redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
8. La prova preselettiva consiste in un test di 100 domande articolato in quesiti a risposta
multipla; la durata della prova è fissata in 100 minuti. La prova preselettiva assegna un
punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano
esatte; per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione ma un
punteggio pari a 0; per ogni domanda è possibile barrare solo una casella risposta; la
prova si intende superata con il punteggio minimo di 80/100.
9. Essa verte sulle seguenti aree tematiche:
a) Unione Europea, le sue politiche e i suoi Programmi in materia di istruzione e
formazione, i sistemi formativi e gli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi
dell'Unione europea, con particolare riferimento al rapporto tra le autonomie
scolastiche e quelle territoriali e ai processi di riforme ordinamentali in atto;
b) Gestione dell'istituzione scolastica, predisposizione e gestione del piano dell'offerta
formativa nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle
esigenze formative del territorio;
c) Area giuridico-amministrativo-finanziaria, con particolare riferimento alla gestione
integrata del piano dell'offerta formativa e del programma annuale;
d) Area socio-psicopedagogica, con particolare riferimento ai processi di
apprendimento, alla valutazione dell'apprendimento e dell'istituzione scolastica, alla
motivazione, alle difficoltà di apprendimento, all'uso dei nuovi linguaggi multimediali
nell'insegnamento e alla valutazione del servizio offerto dalle istituzioni scolastiche;
e) Area organizzativa, relazionale e comunicativa, con particolare riguardo alla
integrazione interculturale e alle varie modalità di comunicazione istituzionale;
f) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e gestione dell'istituzione
scolastica, con particolare riferimento alle strategie di direzione ;
g) Uso a livello avanzato delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
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9
h) Conoscenza di una tra le seguenti lingue straniere a livello B1 del quadro comune
europeo di riferimento: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
10. Con apposito avviso da pubblicarsi sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascuno
Ufficio Scolastico Regionale competente viene data notizia della pubblicazione della
batteria dei quesiti da cui saranno estrapolate le 100 domande da sottoporre ai
candidati.
11. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di
esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla
trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali
disposizioni è prevista l'immediata esclusione dal concorso.
12. Al termine della correzione, svolta con l'ausilio di sistemi informatici, viene compilato
l'elenco dei candidati, che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 80/100,
ammessi alla fase successiva. L'ammissione alle prove scritte è subordinata alla verifica
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso e alla verifica dei requisiti
di partecipazione. Tale ammissione non preclude all'Ufficio Scolastico Regionale di
adottare provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili
in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei
requisiti suddetti.
13. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del
voto finale di merito.
Art. 9
Procedura concorsuale
1. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione.
Il concorso si articola in:
1. due prove scritte e una prova orale;
2. valutazione dei titoli;
3. periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle
graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a
concorso (all. 1).
Art. 10
Prove di esame
1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico
sia sotto quello operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico.
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La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le
aree tematiche di cui all'art. 8.
La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione
dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in
rapporto alle esigenze formative del territorio.
Sono ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel
presente bando in relazione alle tematiche di cui all'art.8 e accerta la preparazione
professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati
scritti. La prova orale accerta, altresì, la capacità di conversazione su tematiche
educative nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano la prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a 21/30.
Art. 11
Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame
1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano le sedi e le date nelle quali si terranno le
prove di cui all'art. 10 e danno comunicazione dello svolgimento delle stesse, almeno
quindici giorni prima, tramite pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun
Ufficio Scolastico Regionale competente.
2. Le date nelle quali si terranno le prove di cui all'art. 10 sono individuate dagli Uffici
Scolastici Regionali entro un arco temporale di riferimento, prefissato e pubblicato,
mediante apposito avviso, sulla rete Intranet e sul sito Internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Contemporaneamente, all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale viene affisso l'elenco
delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione
dei candidati distribuiti in ordine alfabetico. L'affissione è comunicata tramite
pubblicazione sulla rete INTRANET e sul sito INTERNET del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, nonché sul sito di ciascun Ufficio Scolastico Regionale
competente.
4. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si devono presentare nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00, onde consentire di iniziare le prove scritte
con la necessaria tempestività.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno,
luogo e ora stabiliti.
6. La vigilanza durante le prove scritte è affidata dall'Ufficio Scolastico Regionale agli
stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove
necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo Ufficio Scolastico Regionale.
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Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità
previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove scritte
abbiano luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni.
7. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del
concorso, le prove d'esame si svolgono alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Ai fini di quanto previsto dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, circa la
possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari, i candidati
portatori di handicap devono specificare nella domanda di partecipazione al concorso
l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap. Devono inoltre inviare alla
competente autorità scolastica regionale una specifica istanza dieci giorni prima della
prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova.
L'istanza può essere inviata anche a mezzo fax e le modalità di svolgimento della
prova possono essere concordate anche telefonicamente. Dell'accordo raggiunto
l'amministrazione redige un sintetico verbale che invia all'interessato.
9. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge
8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di
festività religiose valdesi (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487).
10. Per lo svolgimento delle prove si applicano, ove compatibili, le disposizioni dettate al
riguardo dagli articoli 5 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n.
686/1957 e successive modificazioni.
11. Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d'esame i concorrenti dovranno essere
muniti di valido documento di riconoscimento.
Art. 12
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova preselettiva di cui all'art. 8, dichiarano il
possesso dei titoli suscettibili di valutazione. La dichiarazione viene effettuata in
modalità web seguendo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I candidati, che hanno superato le prove scritte di cui all'art. 10, comma 1, del
presente bando, presentano al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le predette
prove, i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al presente bando; i titoli devono
essere conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione
della domanda di ammissione.
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3. I titoli di cui al comma 1 possono essere prodotti:
a) in originale o copia autenticata;
b) in fotocopia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui
all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
attestante la conoscenza del fatto che la copia è conforme all'originale;
c) con autocertificazione mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.
4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle
dichiarazioni di cui al comma 2 (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445). Le eventuali dichiarazioni errate possono essere
successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente Ufficio Scolastico
Regionale. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di
legge.
5. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio
complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi
alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno
di essi. Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo
livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente
scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.
6. Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma
dei voti delle due prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio riportato
nella valutazione dei titoli.
Art. 13
Termine per la produzione dei titoli di preferenza
1. I titoli di preferenza elencati al successivo art. 14 devono essere posseduti non oltre la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso e i relativi certificati in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive nei
casi previsti dalla legge devono essere presentati, a pena di decadenza, da parte dei
candidati interessati al competente Ufficio Scolastico Regionale, che ha curato la
procedura concorsuale, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
in cui l'amministrazione pubblica l'elenco dei candidati che hanno superato le prove
scritte di cui all'art. 10, comma 1.
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Art. 14
Preferenze a parità di merito
1. Ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, a parità di merito i titoli di preferenza
sono:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi
o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) aver prestato servizio militare come combattenti;
17) aver prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle
dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca senza
demerito;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della
ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche senza demerito;
c) dalla minore età.
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Art. 15
Graduatorie
1. Con provvedimento del Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente, accertata la regolarità delle procedure, tenuto conto di quanto stabilito
dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati,
sono approvate le graduatorie generali di merito, formate secondo l'ordine del voto
finale di merito riportato dai candidati, calcolato in centoventesimi e ottenuto dalla
somma dei voti delle due prove scritte,del voto della prova orale e del punteggio
attribuito ai titoli suscettibili di valutazione.
2. Il decreto di approvazione delle graduatorie di cui al comma precedente, è pubblicato
all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Di tale pubblicazione viene data
contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito INTERNET del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Art. 16
Vincitori del concorso
1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a
concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione
e tirocinio di cui al successivo all'articolo 17.
2. I vincitori, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che effettuano il
periodo di formazione e tirocinio, sono tenuti a permanere nella regione di
assegnazione per un periodo non inferiore a 6 anni. Coloro che rifiutano
l'assegnazione sono depennati dalla graduatoria. Le assunzioni sono subordinate al
regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite.
5. Le sedi aventi particolari finalità di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 970 sono assegnate ai
vincitori di concorso in possesso del relativo titolo di specializzazione, che dovrà essere
prodotto con le modalità e nei termini previsti per i titoli di preferenza di cui all'art.14.
Art. 17
Durata e struttura del periodo di formazione e tirocinio
1. Il periodo di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore
a quattro mesi e, comunque, non inferiore a tre.
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2. L'attività di formazione si svolge parte in presenza e parte con strumenti infotelematici.
È finalizzata all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del
contesto esterno alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti
interni ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi compresi
gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. La durata ed i contenuti delle attività formative sono indicati nell'Allegato tecnico che è
parte integrante del bando.
4. Il periodo di tirocinio è finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla
funzione dirigenziale e si svolge presso istituzioni scolastiche anche in collegamento
con università, amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e
documentate, non superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In
caso di assenze giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista
partecipa al successivo corso di formazione e tirocinio. In caso di assenze ingiustificate
e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del concorso di
cui all'articolo 15.
6. Il periodo di formazione e tirocinio si conclude con una relazione scritta nella quale il
corsista illustra sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede
di tirocinio.
7. Gli Uffici Scolastici Regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di
formazione e tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica.
8. L'Amministrazione rinvia a successive comunicazioni ulteriori informazioni relative allo
svolgimento dell'attività di formazione e tirocinio.
Art. 18
Presentazione dei documenti di rito.
1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria devono presentare o inviare all'Ufficio
Scolastico Regionale competente, entro il termine perentorio stabilito con apposita
comunicazione del Direttore generale regionale dello stesso Ufficio Scolastico
Regionale, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al
concorso, il certificato medico attestante l'idoneità fisica al nuovo impiego. Detto
certificato, rilasciato dall'autorità sanitaria competente per territorio, deve attestare che
il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato di dirigente
scolastico.
2. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non è tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante all'impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di
lavoro.
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3. Qualora il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere rilasciato
esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante e contenere, oltre
all'attestazione che è stato eseguito il prescritto accertamento sierologico ed una
esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché una descrizione delle
condizioni attuali risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido
non ha perduto la capacità lavorativa e che il suo stato fisico è compatibile con
l'esercizio delle funzioni da svolgere.
4. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti
di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 19
Assunzione in servizio
1. I candidati dichiarati vincitori e in regola con la prescritta documentazione hanno titolo
ad essere assunti in servizio in qualità di dirigente scolastico con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nel limite dei posti effettivamente vacanti e disponibili
annualmente, e sono tenuti a effettuare il corso di formazione di cui all'art. 17. Le
assunzioni sono effettuate nell'ordine delle graduatorie di cui all'art. 15, previa
stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, a norma del vigente
C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma Area della dirigenza
scolastica del comparto scuola.
2. Il numero dei posti annualmente vacanti e disponibili per le assunzioni dei vincitori è
determinato prima delle assunzioni, a norma delle vigenti disposizioni, tenendo conto
dei posti riservati alla mobilità, con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico
Regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio medesimo.
3. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal Contratto
Collettivo Nazionale di cui al comma 1 e sono tenuti alla permanenza in servizio
nell'ambito regionale per un periodo di 6 anni.
4. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla
predetta qualifica prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla
normativa vigente.
5. La costituzione del rapporto di lavoro è, comunque, subordinata all'autorizzazione
all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997 n. 449.
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Art. 20
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro
1. Il rifiuto della assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel
giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza
dal relativo diritto con depennamento dalla graduatoria.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione
può procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria
concorsuale.
Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i
soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di
pubblicazione all'albo o di notifica all'interessato.
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i
candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al
concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato
unicamente all'espletamento del concorso medesimo ed avverrà con l'utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno,
inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al
concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso e/o la
valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al competente Ufficio Scolastico Regionale, titolare del
trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale competente.
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Art. 23
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in
premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale dell'autonoma
area della dirigenza scolastica del comparto scuola.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie
speciale - "Concorsi ed esami".
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi
giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 13 luglio 2011
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Luciano Chiappetta
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RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI
(Art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)
I punteggi, rapportati a 30/30 - art. 6, comma 3, D.P.R. 140/2008 - sono attribuiti ai titoli
raggruppati nelle seguenti categorie :
Titoli culturali punteggio massimo 15/30
Titoli di servizio e professionali punteggio massimo 15/30
TITOLI CULTURALI
(fino ad un massimo di punti 15)
1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -
(fino ad un massimo di punti 3,00)
votazione fino a 104/110 punti 1,00
votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50
votazione 110/110 punti 2,00
votazione 110/110 con lode punti 3,00
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate
devono essere rapportate a 110.
Nel caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore.
2. Altri titoli culturali (1)
a) Per ogni altra laurea punti 1,00
b) dottorato di ricerca punti 2,00
c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da
Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno
un biennio punti 1,00
d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500
ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo
professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali
o equiparate punti 3,50
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e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in
Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60
crediti punti 2,00
f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di
perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero,
di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame
individuale finale
Si valuta un solo titolo.
punti 1,00
g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20
ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n.
177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi
riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle
istituzioni scolastiche autonome:
 in qualità di formatore
 in qualità di discente
fino ad un massimo di punti 0,50
punti
punti
0,15
0,10
Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.
Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa
certificazione di tipo: ECDL - Microfoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.
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TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (3) (4)
(fino ad un massimo di punti 15)
1. Per il servizio prestato quale preside incaricato, vice rettore
incaricato o vice direttrice incaricata negli istituti educativi, ovvero
come collaboratore vicario in istituzione scolastica di qualsiasi ordine
e grado, qualora tale funzione sia stata svolta per più di 180 giorni
in assenza del titolare per ciascun anno
fino ad un massimo di punti 7,00
punti 1,40
2. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario nelle
istituzioni scolastiche date in reggenza
fino ad un massimo di punti 4,00
punti 0,80
3. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore-vicario e/o
vicepreside o direttore di scuola coordinata di istituto professionale
fino ad un massimo di punti 3,00
punti 0,60
4. Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo
d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n.
297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai
sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001
fino ad un massimo di punti 2,00
punti 0,40
5. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nella
giunta esecutiva del consiglio di circolo/istituto, del consiglio
scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale, di
componente degli organi esecutivi del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione
fino ad un massimo di punti 1,00
punti 0,20
6. Per ogni anno quale rappresentante della componente docente nel
Consiglio di circolo o di istituto, nel Comitato di Valutazione, nel
Consiglio scolastico distrettuale, nel Consiglio scolastico provinciale,
nel Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
7. Per ogni anno di incarico per l'organizzazione e il coordinamento
periferico del servizio di educazione fisica di cui all'art. 307 del D.lgs.
n. 297/94
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
8. Per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di
supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n.
315/1998
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
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9. Per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica
centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della
autonomia scolastica ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98,
nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del
Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
10. Per ogni anno di servizio in qualità di:
 componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E.,
oppure di componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al
D.lgs. n. 297/1994 e di componente degli organi di
amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E., I.R.R.E. e
A.N.S.A.S.;
 "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di
concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E.,
I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., A.N.S.A.S. e Ministero Affari Esteri
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
11. Per ogni anno di svolgimento della funzione strumentale in compiti
afferenti alla gestione del P.O.F., al sostegno al lavoro docente, alla
realizzazione di progetti formativi con enti ed istituzioni esterne alla
scuola, all'intervento a sostegno per gli studenti e/o della funzione
di R.S.P.P. all'interno della propria istituzione scolastica
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
12. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni
statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica dirigenziale
fino ad un massimo di punti 1,00
punti 0,20
13. Per ogni anno di servizio di ruolo prestato presso amministrazioni
statali, regionali, sovranazionali ed enti locali in qualifica
corrispondente all'ex carriera direttiva
fino ad un massimo di punti 0,50
punti 0,10
Nota (3) - Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno
scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto.
I punteggi previsti dalla presente tabella sono cumulabili tra di loro fino ai limiti massimi.
Qualora in uno stesso anno scolastico siano stati prestati più incarichi/servizi si valuta solo quello
che dà titolo a maggior punteggio.
Nota (4) - Gli incarichi debbono essere stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente
prestati.
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ALLEGATO TECNICO
1- FORMAZIONE
A - I corsi di formazione previsti dall'art. 8 del D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140 sono
organizzati secondo le modalità previste dal presente allegato tecnico. Le attività di
formazione sono organizzate con la collaborazione dell'A.N.S.A.S., fermo restando la
possibilità di integrare il contributo anche del Gestore del Sistema Informativo del
Ministero e di altre Agenzie, alla luce delle specificità istituzionali e professionali.
B - La formazione da organizzare per il reclutamento favorisce la dimensione attiva del
corsista, la centralità del fare, il confronto tra pari, il ruolo e la funzione del dirigente
scolastico.
C - Nelle attività di formazione di cui al punto precedente, che si inquadrano nel modello
dell'e-learning integrato, si distinguono:
 L'apprendimento autonomo assistito, che si basa sull'utilizzo di materiali formativi,
anche di natura multimediale, predisposti dall'Amministrazione centrale. Il processo di
apprendimento viene supportato dall'assistenza di esperti disponibili on line.
 I materiali, che garantiscono la coerenza col portato delle innovazioni in atto e
rappresentano la base da cui avviare il confronto con l'esperienza professionale nei
successivi momenti in presenza.
 La formazione in presenza, che è intesa come momento di confronto, collaborazione e
riflessione, per favorire l'acquisizione di nuove competenze connesse allo svolgimento
delle mansioni proprie della dirigenza.
 L'e-tutor - coordinatore d'aula e facilitatore degli apprendimenti quale protagonista
attivo del processo formativo - che, date le caratteristiche peculiari dell'iniziativa, deve
essere anche il promotore dell'acquisizione delle nuove competenze;
 L'attività a distanza realizzata mediante l'utilizzo della piattaforma A.N.S.A.S. che, oltre
a consentire la fruizione on-line dei materiali formativi, permette di utilizzare gli
strumenti propri dell'e-learning (es.: forum, classe virtuale, ecc.) contribuendo a
realizzare l'apprendimento collaborativo dei partecipanti.
 Il portfolio del corsista, che documenta il percorso formativo seguito.
 La relazione conclusiva nella quale il corsista illustra sinteticamente il percorso
formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio. Prevede un momento di
approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, a scelta del
corsista.
D - Le attività in presenza, curate dagli Uffici Scolastici Regionali con il supporto degli etutor,
si svolgono ordinariamente in classi di 25 formandi.
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L'individuazione dell'e-tutor presuppone competenze informatiche, conoscenze relative al
contenuto del piano di formazione ed abilità relazionali e di gestione dei gruppi nonché il
possesso delle competenze professionali proprie del ruolo di dirigente scolastico.
E - Presso le scuole e in ogni sede di svolgimento dei corsi di formazione, a cura dei
dirigenti scolastici, devono essere attivate tutte le iniziative atte a garantire l'utilizzo delle
postazioni informatiche necessarie al personale interessato alle attività di formazione.
F - Il corso di formazione si intende concluso quando i corsisti:
1 - hanno proficuamente svolto le attività on line sulla base della documentazione delle
attività on-line rilasciata dall'e-tutor;
2 - hanno partecipato, secondo le risultanze dei fogli di firma, almeno ai 4/5 dei momenti
in presenza.
3 - hanno presentato la relazione conclusiva nella quale illustrano sinteticamente il
percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di tirocinio e sviluppano un
approfondimento personale su uno dei contenuti del corso di formazione, scelto dal
corsista.
G - Il monte ore totale e la sua articolazione nei diversi settori di attività da svolgere a
distanza viene tradotto in un sistema di crediti. In esso vengono dichiarati i crediti
attribuiti a ogni attività prevista (comprese quelle relative alla lettura al download dei
materiali di studio, allo svolgimento delle attività e alla partecipazione con interventi nei
forum ecc.) al cui compimento la piattaforma attribuisce i relativi crediti che diventano
effettivi solo dopo che l'e-tutor li ha validati apponendo segno di spunta sull'apposito
registro. Il sistema dei crediti consente così di arrivare al riconoscimento dell'avvenuto
svolgimento della formazione on line.
H - Ogni percorso formativo termina con il rilascio del portfolio, un documento individuale
che attesta e documenta le attività svolte in relazione alle ore di formazione.
I - Le materie ricomprese nelle aree tematiche di cui all'art. 8 del bando e oggetto,
anche, del corso di formazione e tirocinio sono le seguenti:
AREA 1 Elementi di diritto comunitario: funzioni e organizzazione dell'Unione Europea
I programmi comunitari per l'istruzione e la formazione
I sistemi scolastici dei principali Paesi dell'Unione Europea
Storia della scuola e delle istituzioni educative
L'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia, del primo
e del secondo ciclo di istruzione
L'Alternanza Scuola-Lavoro
L'Istruzione degli adulti
L'Istruzione Tecnica Superiore
Le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia di istruzione e formazione
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AREA 2 Pedagogia generale
Didattica generale e pedagogia speciale
Psicologia sociale
L'istituzione scolastica autonoma: quadro normativo e profili organizzativi e gestionali
Il Piano dell'offerta formativa come documento costitutivo dell'identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche
I ruoli e i rapporti tra gli Organi Collegiali, Dirigente Scolastico, Enti Locali,
Associazionismo territoriale
Il Piano dell'offerta formativa e la gestione amministrativo contabile
La definizione del curricolo in relazione ai bisogni formativi individuali alle
caratteristiche del contesto territoriale
AREA 3 Diritto costituzionale
Diritto amministrativo
Diritto comunitario (in materia di istruzione e formazione e del lavoro)
Diritto del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Diritto civile
Normativa in materia di tutela dei dati personali
Elementi di diritto penale
Elementi di contabilità di stato
Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
AREA 4 Pedagogia generale
Storia della pedagogia e della scuola
Didattica generale
Psicologia dell'apprendimento
Gestione della classe
Difficoltà dell'apprendimento
Motivazione scolastica
Ricerca educativa sperimentale
Valutazione dell'apprendimento
Valutazione dell'istituzione scolastica
Tecnologie didattiche
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento
Teoria e tecnica dei nuovi media
AREA 5 Pedagogia interculturale
Sociologia dell'educazione
Sociologia dei processi migratori
Normativa sugli alunni di nazionalità non italiana
Problematiche relative agli alunni di nazionalità italiana e non italiana
Relazioni interpersonali nella scuola
Teoria della comunicazione
Comunicazione istituzionale
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia del lavoro
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AREA 6 Teoria delle organizzazioni complesse
Comunicazione formale e informale
Leadership e gestione delle risorse umane
La pianificazione strategica
Il controllo di gestione
Accountability e bilancio sociale
La gestione amministrativo-contabile
AREA 7 Fondamenti e concetti di base dell'ICT: hardware e software
Uso del computer a supporto del lavoro personale e di gruppo
Reti e uso del computer in rete
Applicazioni informatiche per l'office automation, la gestione della scuola, la sicurezza
in rete e la trasmissione dei dati
Aspetti giuridici relativi alla gestione dei dati e alla privacy
Tecnologie per la didattica
AREA 8 Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - Livello B1 in:
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
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Allegato 1
DIRIGENTI SCOLASTICI
POSTI MESSI A CONCORSO
REGIONE NUMERO POSTI
MESSI A CONCORSO
ABRUZZO 68
BASILICATA 42
CALABRIA 108
CAMPANIA 224
EMILIA ROMAGNA 153
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua italiana) 43
FRIULI - VENEZIA GIULIA (Lingua slovena) 3
LAZIO 215
LIGURIA 72
LOMBARDIA 355
MARCHE 53
MOLISE 16
PIEMONTE 172
PUGLIA 236
SARDEGNA 87
SICILIA * 237
TOSCANA 112
UMBRIA 35
VENETO 155
TOTALE 2.386
* Le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso per la regione Sicilia,
sono effettuate dopo le nomine dei candidati che superano la procedura concorsuale di cui
al D.D.G. 22.11.2004 annullata e poi rinnovata con Legge n. 202 del 3.12.2010

Da: mirabella14/07/2011 15:33:26
Ma come fate ad avere ancora fiducia nei sindacati? Perché i sindacati non si sono dati da fare per far inserire nel bando la data della prova preselettiva? Sapete cosa significa questo? Significa che la prova potrebbe esserci tra due mesi come tra un anno e noi ne verremo a conoscenza soltanto un paio di settimane prima

Da: CHIAREZZA14/07/2011 15:35:08

- Messaggio eliminato -

Da: Max14/07/2011 15:35:22
Condivido in pieno quanto osserva il collega Deniz68.
Questo concorso inizia sotto i peggiori auspici : fuga di notizie (anzi, di bando), sindacati che, a quanto riferisce qualcuno, hanno inviato ai loro iscritti il bando in anteprima, chiacchiere a iosa sui vari siti, etc. etc.

Dopo un tale pateracchio il dott. Chiappetta dovrebbe avere almeno la decenza di dimettersi dal suo attuale e REMUNERATISSIMO incarico !

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, ..., 865, 866, 867, 868, 869, 870 - Successiva >>


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